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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 23/01/2026, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 515/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'INGIANNA GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7278/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cosenza
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 034202349007733700 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 034202349007733700 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 81/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 7278/2024 la sig.ra Ricorrente_1, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 034202349007733700/000 notificata a mezzo posta in data 26.08.2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, afferente alla cartella di pagamento n. 034 2013 0033607317 000 relativa a debiti di diversa natura (IMU e Tassa automobilistica), per un importo complessivo pari ad Euro 743,96.
La ricorrente ha eccepito: a) Illegittimità per violazione dell'art. 7 co. 2 Legge 212/2000, non essendo indicati nell'atto impugnato -se non in modo generico- l'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso né il termine per proporre impugnazione;
b) Illegittimità per mancata notifica degli atti presupposti e conseguente intervenuta prescrizione, che è quinquennale per i Tributi locali quali l'Imposta comunale sugli immobili e triennale per la Tassa automobilistica. Sostiene la ricorrente che, pur ipotizzando l'avvenuta notifica della cartella, sarebbe comunque maturata la prescrizione, trattandosi di ipotizzata notifica risalente all'anno 2014.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento e la condanna delle parti resistenti alle spese di lite, con distrazione in favore del difensore costituito.
Il Comune di Cosenza, in persona del Dott. Nominativo_1, Dirigente del Settore 14° Tributi e Riscossione, rappresentato e difeso da Dott. Difensore_2, ha eccepito: a) l'illegittimità della procura ad litem prodotta unitamente al ricorso, poiché priva dell'attestazione di conformità all'originale; b) la carenza di legittimazione passiva dell'Ente, avendo provveduto a notificare il previo avviso di accertamento, mentre per la cartella di pagamento, che asserisce essere stata regolarmente notificata, risponde il concessionario della riscossione. Ha concluso chiedendo il rigetto della sospensiva e del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dal dipendente Difensore_3, ha ammesso che per le entrate di cui alla cartella sottesa all'atto impugnato nulla è dovuto dalla parte ricorrente, per intervenuta prescrizione. Ha chiesto, pertanto, la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
La Regione Calabria, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dal Dirigente del Settore Contenzioso Tributario, Dott. Difensore_4, ha eccepito: a) decadenza dell'impugnazione in quanto tardiva, poiché -a suo dire- l'intimazione è dell'anno 2023, mentre il ricorso è stato proposto nell'anno 2024; b) genericità dell'impugnazione in quanto non sono indicate le cartelle sottese alla intimazione né quando siano state notificate, con conseguente impossibilità a determinare il dies a quo e il dies a quem della supposta ed invocata prescrizione;
c) inammissibilità del ricorso per il principio del “ne bis in idem”, in quanto il ricorrente avrebbe già impugnato una cartella decisa con sentenza tributaria di rigetto del ricorso;
d) non vi è prescrizione del credito. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, perché tardivo e generico. Con condanna del ricorrente alle spese di causa.
Con successive memorie illustrative, il ricorrente ha preso atto della richiesta di cessata materia del contendere formulata da AdER, ma ha insistito nella richiesta di condanna alle spese a carico delle parti resistenti in solido fra loro, nonché alla condanna delle medesime parti resistenti in solido tra loro al risarcimento del danno – da stabilirsi in via equitativa – ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c..
In particolare, in ordine alla costituzione del Comune di Cosenza, ha evidenziato come non sia vera l'eccezione mossa in ordine alla validità della procura ad litem, essendo allegata agli atti l'attestazione di conformità, per come richiesta dalla legge. Altrettanto non veritiero è quanto affermato dal Comune, sull'esistenza di un ricorso -notificato ma non iscritto a ruolo - avverso la cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata. In realtà, il precedente ricorso era stato proposto avverso l'estratto di ruolo
(non più impugnabile in modo autonomo all'epoca dei fatti), proprio per eccepire la mancata notifica della cartella di pagamento.
In merito alla costituzione della Regione Calabria, il ricorrente ha evidenziato la palese infondatezza e capziosità delle eccezioni mosse, sia in ordine all'asserita tardività del ricorso, sia alla asserita impossibilità di determinare il dies a quo e il dies a quem della supposta ed invocata prescrizione”, in quanto la Regione non ha inteso considerare che la cartella non e' stata notificata;
sia, infine, per l'asserito principio del ne bis in idem, poiché la sentenza allegata si riferisce ad altra cartella, con altro numero e con altro tributo sotteso.
All'udienza del 14/01/2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Invero, l'intimazione di pagamento oggetto di ricorso contiene un credito ormai prescritto, per come confermato anche da AdER. In presenza di tali fatti il Giudice Tributario deve prendere atto che è cessata la materia del contendere. Invero, oggetto del processo tributario è l'accertamento della legittimità della pretesa tributaria per come avanzata con l'atto impugnato ed alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in tale atto indicati. Qualora l'Ente impositore, ovvero il concessionario, abbia provveduto ad accogliere le richieste del contribuente, pur se in corso di giudizio, di fatto viene meno l'interesse alla prosecuzione della controversia.
La declarata cessazione della materia del contendere non esclude, tuttavia, una pronuncia sul rimborso delle spese processuali anticipate dal ricorrente, dovendo il giudice valutare il comportamento delle parti.
Nel caso di specie il concessionario ha aderito all'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, soltanto nella fase processuale e dopo la notifica del ricorso.
Orbene, l'emissione di un atto impositivo errato, che ha costretto il destinatario a formulare un'impugnazione avanti il competente Giudice Tributario, costituisce motivo di condanna alla rifusione delle spese di lite (alla luce del principio della “soccombenza virtuale”, applicabile anche al processo tributario). A tal fine le parti resistenti vengono condannate in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 858,00 di cui euro 30,00 per spese documentate e la restante parte per onorario di difensore oltre Iva, se dovuta, ed accessori di legge. Le suddette spese vengono distratte in favore del difensore, Avv. Difensore_1, che ha dichiarato di averle tutte anticipate.
Le modalità con cui la Regione Calabria e il Comune di Cosenza hanno resistito in giudizio -allegando documenti inconferenti (sentenza relativa ad altro atto e tributo e ricorso avverso estratto ruolo e non già cartella di pagamento) ed attestando fatti non veritieri (mancata attestazione conformità procura ad litem)-, nonostante l'acclarata prova dell'illegittimità della pretesa fiscale, facilmente verificabile attraverso l'esame della documentazione profusa in atti dal ricorrente, configura l'elemento soggettivo della lite temeraria, mentre è in re ipsa l'elemento oggettivo del danno. La Regione Calabria ed il Comune d
Cosenza, pertanto, vengono condannati in solido a corrispondere al ricorrente la somma di euro 500,00 determinata in via equitativa a titolo di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Condanna in solido le parti resistenti, AdER, in persona del l.r.p.t., Comune di Cosenza, in persona del Sindaco p.t.,
e Regione Calabria, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di giudizio, per come liquidate in sentenza, con distrazione in favore dell'Avv. Difensore_1. Condanna, altresì, in solido il Comune di Cosenza, in persona del Sindaco p.t., e la Regione Calabria, in persona del l.r.p.t., a corrispondere al ricorrente la somma di euro 500,00 ex art. 96 cpc.. Il tutto con ogni effetto e conseguenza di legge.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'INGIANNA GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7278/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cosenza
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 034202349007733700 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 034202349007733700 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 81/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 7278/2024 la sig.ra Ricorrente_1, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 034202349007733700/000 notificata a mezzo posta in data 26.08.2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, afferente alla cartella di pagamento n. 034 2013 0033607317 000 relativa a debiti di diversa natura (IMU e Tassa automobilistica), per un importo complessivo pari ad Euro 743,96.
La ricorrente ha eccepito: a) Illegittimità per violazione dell'art. 7 co. 2 Legge 212/2000, non essendo indicati nell'atto impugnato -se non in modo generico- l'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso né il termine per proporre impugnazione;
b) Illegittimità per mancata notifica degli atti presupposti e conseguente intervenuta prescrizione, che è quinquennale per i Tributi locali quali l'Imposta comunale sugli immobili e triennale per la Tassa automobilistica. Sostiene la ricorrente che, pur ipotizzando l'avvenuta notifica della cartella, sarebbe comunque maturata la prescrizione, trattandosi di ipotizzata notifica risalente all'anno 2014.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento e la condanna delle parti resistenti alle spese di lite, con distrazione in favore del difensore costituito.
Il Comune di Cosenza, in persona del Dott. Nominativo_1, Dirigente del Settore 14° Tributi e Riscossione, rappresentato e difeso da Dott. Difensore_2, ha eccepito: a) l'illegittimità della procura ad litem prodotta unitamente al ricorso, poiché priva dell'attestazione di conformità all'originale; b) la carenza di legittimazione passiva dell'Ente, avendo provveduto a notificare il previo avviso di accertamento, mentre per la cartella di pagamento, che asserisce essere stata regolarmente notificata, risponde il concessionario della riscossione. Ha concluso chiedendo il rigetto della sospensiva e del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dal dipendente Difensore_3, ha ammesso che per le entrate di cui alla cartella sottesa all'atto impugnato nulla è dovuto dalla parte ricorrente, per intervenuta prescrizione. Ha chiesto, pertanto, la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
La Regione Calabria, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dal Dirigente del Settore Contenzioso Tributario, Dott. Difensore_4, ha eccepito: a) decadenza dell'impugnazione in quanto tardiva, poiché -a suo dire- l'intimazione è dell'anno 2023, mentre il ricorso è stato proposto nell'anno 2024; b) genericità dell'impugnazione in quanto non sono indicate le cartelle sottese alla intimazione né quando siano state notificate, con conseguente impossibilità a determinare il dies a quo e il dies a quem della supposta ed invocata prescrizione;
c) inammissibilità del ricorso per il principio del “ne bis in idem”, in quanto il ricorrente avrebbe già impugnato una cartella decisa con sentenza tributaria di rigetto del ricorso;
d) non vi è prescrizione del credito. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, perché tardivo e generico. Con condanna del ricorrente alle spese di causa.
Con successive memorie illustrative, il ricorrente ha preso atto della richiesta di cessata materia del contendere formulata da AdER, ma ha insistito nella richiesta di condanna alle spese a carico delle parti resistenti in solido fra loro, nonché alla condanna delle medesime parti resistenti in solido tra loro al risarcimento del danno – da stabilirsi in via equitativa – ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c..
In particolare, in ordine alla costituzione del Comune di Cosenza, ha evidenziato come non sia vera l'eccezione mossa in ordine alla validità della procura ad litem, essendo allegata agli atti l'attestazione di conformità, per come richiesta dalla legge. Altrettanto non veritiero è quanto affermato dal Comune, sull'esistenza di un ricorso -notificato ma non iscritto a ruolo - avverso la cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata. In realtà, il precedente ricorso era stato proposto avverso l'estratto di ruolo
(non più impugnabile in modo autonomo all'epoca dei fatti), proprio per eccepire la mancata notifica della cartella di pagamento.
In merito alla costituzione della Regione Calabria, il ricorrente ha evidenziato la palese infondatezza e capziosità delle eccezioni mosse, sia in ordine all'asserita tardività del ricorso, sia alla asserita impossibilità di determinare il dies a quo e il dies a quem della supposta ed invocata prescrizione”, in quanto la Regione non ha inteso considerare che la cartella non e' stata notificata;
sia, infine, per l'asserito principio del ne bis in idem, poiché la sentenza allegata si riferisce ad altra cartella, con altro numero e con altro tributo sotteso.
All'udienza del 14/01/2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Invero, l'intimazione di pagamento oggetto di ricorso contiene un credito ormai prescritto, per come confermato anche da AdER. In presenza di tali fatti il Giudice Tributario deve prendere atto che è cessata la materia del contendere. Invero, oggetto del processo tributario è l'accertamento della legittimità della pretesa tributaria per come avanzata con l'atto impugnato ed alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in tale atto indicati. Qualora l'Ente impositore, ovvero il concessionario, abbia provveduto ad accogliere le richieste del contribuente, pur se in corso di giudizio, di fatto viene meno l'interesse alla prosecuzione della controversia.
La declarata cessazione della materia del contendere non esclude, tuttavia, una pronuncia sul rimborso delle spese processuali anticipate dal ricorrente, dovendo il giudice valutare il comportamento delle parti.
Nel caso di specie il concessionario ha aderito all'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, soltanto nella fase processuale e dopo la notifica del ricorso.
Orbene, l'emissione di un atto impositivo errato, che ha costretto il destinatario a formulare un'impugnazione avanti il competente Giudice Tributario, costituisce motivo di condanna alla rifusione delle spese di lite (alla luce del principio della “soccombenza virtuale”, applicabile anche al processo tributario). A tal fine le parti resistenti vengono condannate in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 858,00 di cui euro 30,00 per spese documentate e la restante parte per onorario di difensore oltre Iva, se dovuta, ed accessori di legge. Le suddette spese vengono distratte in favore del difensore, Avv. Difensore_1, che ha dichiarato di averle tutte anticipate.
Le modalità con cui la Regione Calabria e il Comune di Cosenza hanno resistito in giudizio -allegando documenti inconferenti (sentenza relativa ad altro atto e tributo e ricorso avverso estratto ruolo e non già cartella di pagamento) ed attestando fatti non veritieri (mancata attestazione conformità procura ad litem)-, nonostante l'acclarata prova dell'illegittimità della pretesa fiscale, facilmente verificabile attraverso l'esame della documentazione profusa in atti dal ricorrente, configura l'elemento soggettivo della lite temeraria, mentre è in re ipsa l'elemento oggettivo del danno. La Regione Calabria ed il Comune d
Cosenza, pertanto, vengono condannati in solido a corrispondere al ricorrente la somma di euro 500,00 determinata in via equitativa a titolo di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Condanna in solido le parti resistenti, AdER, in persona del l.r.p.t., Comune di Cosenza, in persona del Sindaco p.t.,
e Regione Calabria, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di giudizio, per come liquidate in sentenza, con distrazione in favore dell'Avv. Difensore_1. Condanna, altresì, in solido il Comune di Cosenza, in persona del Sindaco p.t., e la Regione Calabria, in persona del l.r.p.t., a corrispondere al ricorrente la somma di euro 500,00 ex art. 96 cpc.. Il tutto con ogni effetto e conseguenza di legge.