Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 23/01/2026, n. 515
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità per violazione dell'art. 7 co. 2 Legge 212/2000

    Il giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione del credito, confermata anche dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.

  • Accolto
    Illegittimità per mancata notifica atti presupposti e prescrizione

    Il giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione del credito, confermata anche dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.

  • Accolto
    Condanna alle spese di lite per soccombenza virtuale

    L'emissione di un atto impositivo errato, che ha costretto il destinatario a formulare un'impugnazione, costituisce motivo di condanna alla rifusione delle spese di lite.

  • Accolto
    Lite temeraria

    Le modalità con cui la Regione Calabria e il Comune di Cosenza hanno resistito in giudizio configurano l'elemento soggettivo della lite temeraria, mentre è in re ipsa l'elemento oggettivo del danno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 23/01/2026, n. 515
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 515
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo