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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 18/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 219/2022 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n.
219/2022 R.G.C, all'udienza del 21-5-2024, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. R. Gasparrini ed elettivamente domiciliata in Civitanova Marche (MC), Via
D'Annunzio n. 21, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. V. SALVATI ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della sede di Macerata, in Via Dante, n. CP_1
8, in virtù di procura generale alle liti per atto notaio di Roma del 23-1-2023 n. rep. Per_1
37590, racc. 7131;
RESISTENTE
Oggetto: assegno sociale.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31-3-2022 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe esponeva: - di essere separata consensualmente da come da Controparte_2 provvedimento di omologa del Tribunale di Macerata dell'8-11-2011, con il quale era stato stabilito un assegno di mantenimento in favore della pari ad € 300,00 mensili, Parte_1
oltre ad una somma una tantum a definizione di ogni rapporto intercorso durante il vincolo coniugale;
- nell'anno 2017 i due ex coniugi avevano modificato le condizioni di cui sopra in ragione delle difficoltà economiche e di salute che avevano colpito il e per CP_2 effetto di tale modifica la aveva rinunciato all'assegno di mantenimento e alla Parte_1
1 somma una tantum stabilita; - la ricorrente, venendosi a trovare nelle condizioni previste dalla L n. 335/1995, nel 2019 aveva presentato domanda diretta ad ottenere l'assegno sociale, respinta per carenza dei requisiti reddituali;
- in data 29-1-2020 la Parte_1
aveva inoltrato nuova domanda diretta ad ottenere l'assegno sociale, essendo priva di reddito utile a soddisfare le sue esigenze di vita quotidiana;
- con nota del 6-2-2020 l' aveva CP_1
rigettato la domanda della ricorrente in quanto la medesima, a parere dell'Istituto, non risultava in uno stato di necessità economica giacché la rinuncia all'assegno di mantenimento equivaleva ad una dichiarazione di propria indipendenza economica.
Ciò premesso, la ricorrente aggiungeva: - l'art. 3, co 6, L. n. 335/1995 specificava i requisiti per beneficiare dell'assegno sociale indicandoli in: compimento di 65 anni di età (dall'1 gennaio 2019 di 67 anni di età), cittadinanza italiana, residenza effettiva nel territorio italiano, mancanza di reddito o possesso di reddito di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- la soglia reddituale ammontava ad € 5.954,00 per i soggetti non sposati o separati e ad € 11.908,00 per le coppie sposate;
- il presupposto per ottenere l'assegno sociale non era rappresentato dallo stato di bisogno o di indigenza bensì da una determinata situazione reddituale dell'interessato/a; - ai sensi dell'art. 3, co. 6, L. n. 335/1995, l'assegno sociale era corrisposto a chi si trovava in determinate condizioni reddituali la cui prova era a carico dell'interessato, mentre la norma non conteneva alcun riferimento allo stato di bisogno;
- secondo la giurisprudenza di merito non risultavano altri requisiti, ai fini della percezione dell'assegno sociale, all'infuori di quello reddituale, mentre lo stato di bisogno, lungi dall'essere previsto quale clausola residuale, era presunto dal legislatore sulla base della soglia reddituale;
- anche la Corte di legittimità aveva ritenuto che i redditi da valutare al fine di verificare il diritto all'assegno sociale erano quelli effettivamente goduti dal soggetto, non avendo alcun rilievo la titolarità di un reddito non percepito in concreto, come altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il soggetto avesse omesso di richiedere al coniuge (Cass. n. 6570/2010 e n. 14513/2020); - secondo la Corte di Cassazione, ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale al coniuge separato o divorziato, la rinuncia al mantenimento non costituiva prova delle condizioni di autosufficienza economica e quindi di inesistenza dello stato di bisogno;
- in definitiva, in ragione del tenore letterale della normativa bisognava attribuire rilievo, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale, al solo dato oggettivo della mancata percezione di redditi, non essendo di ostacolo né la potenzialità reddituale dell'interessato, né le ragioni che avevano determinato l'insorgenza in capo a quest'ultimo dello stato di bisogno.
2 Ciò posto, la ricorrente concludeva come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, per i titoli esposti in narrativa, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di percepire
l'assegno sociale ex art. 3 comma 6 legge 335/95, in misura piena, fin dalla domanda amministrativa, con conseguente revoca ed annullamento del provvedimento di rigetto del
6/2/2020.
“In via subordinata riconoscere alla ricorrente il diritto di percepire l'assegno sociale nella diversa misura prevista dal Giudice.
“Con vittoria di spese e competenze di causa.”
Si costituiva regolarmente in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, il quale, eccependo preliminarmente l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 443 c.p.c. per mancata conclusione dell'iter amministrativo, non avendo la ricorrente proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento di rigetto dell' nel merito CP_1 sosteneva che: - la domanda amministrativa di concessione della prestazione era stata respinta dall' per carenza di prova dell'effettività della separazione coniugale, in CP_1
quanto la ricorrente, pur essendo consensualmente separata dal marito dal 2011, risultava tuttora convivente con lo stesso nell'abitazione di Via Castelfidardo n. 71 a Civitanova
Marche e ciò nonostante il provvedimento di separazione non contenesse l'autorizzazione alla coabitazione;
- quest'ultima era circostanza pacifica in quanto non soltanto risultante dai registri anagrafici comunali ma espressamente ammessa dalla stessa che nel Parte_1
ricorso si dichiarava residente in [...] a Civitanova Marche;
- la ricorrente risultava altresì indicata come coniuge a carico, ai fini fiscali, dall'ex marito CP_2
anche negli anni successivi alla separazione del 2011, come comprovato dal mod.
[...]
730/2021 per l'anno d'imposta 2020; - la separazione dei due coniugi doveva ritenersi fittizia
(o comunque superata dalla ripresa della convivenza familiare) e dichiarata nella domanda amministrativa all' solo al fine di consentire alla di ottenere CP_1 Parte_1 un'ulteriore prestazione assistenziale in aggiunta alle pensioni del marito, titolare di trattamento di vecchiaia n. 33035642 e di pensione supplementare n. 01012410, per complessivi € 795,84 netti mensili;
- l' aveva rigettato la domanda poiché la CP_1
documentata rinuncia volontaria al mantenimento accompagnata dalla persistente e continuativa convivenza con l'ex marito attestava l'insufficienza di un effettivo stato di bisogno, requisito imprescindibile per l'erogazione della prestazione assistenziale de qua; - era plausibile ritenere che i due coniugi, al raggiungimento da parte della del Parte_1
67° anno di età, avessero fittiziamente formalizzato la rinuncia all'assegno di mantenimento
3 per ottenere dall' la corresponsione dell'assegno sociale, che diversamente sarebbe CP_1
stata preclusa dal cumulo reddituale conseguente allo status di coniugio, in ragione del trattamento pensionistico di cui era titolare il - il cumulo del reddito CP_2 dell'interessato con quello del coniuge non operava, ai fini dell'assegno sociale, solo se la separazione legale era effettiva, ossia quando derivava da un titolo legale o risultava comprovata, sul piano del fatto, da circostanze inequivoche, come chiarito dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 395 del 22-10-1999.
Infine, richiamando ulteriore giurisprudenza di merito sul punto, l' concludeva come CP_1
segue:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- in via preliminare, dichiarare improcedibile la domanda per mancata conclusione dell'iter amministrativo;
- nel merito, rigettare il ricorso per carenza di prova dei requisiti reddituali per il diritto all'assegno sociale, con vittoria delle spese di lite”.
All'udienza del 23-3-2023 il presente procedimento era sospeso per mancata conclusione dell'iter amministrativo, con onere a carico della ricorrente di presentare il ricorso in sede amministrativa entro 60 giorni e termine di 180 giorni dalla cessazione della causa di sospensione per la riassunzione del processo.
In data 12-9-2023 la ricorrente riassumeva il presente procedimento, dando atto di aver proposto ricorso in sede amministrativa senza ricevere risposta dall' entro i termini CP_1
di legge.
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, ai sensi dell'art. 429 c. p. c., veniva decisa come da dispositivo di cui era data lettura, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Il ricorso è risultato parzialmente fondato per le motivazioni che seguono.
Preliminarmente, va rilevato che la ricorrente e il coniuge da cui ella risulta essere separata a partire dal 22-7-2011, come da provvedimento di omologa della separazione consensuale
(doc. n 3 allegato al ricorso), risultano essere conviventi ed entrambi residenti in quella che era identificata, nelle condizioni di separazione consensuale, come la casa coniugale sita in
Civitanova Marche, via Castelfidardo n. 71; la residenza e convivenza dei coniugi è circostanza pacifica tra le parti in quanto incontestata dalla ricorrente e risultante altresì dalla consultazione all'Anagrafe Nazionale della popolazione residente effettuata dall' CP_1
(doc. n. 1 allegato alla comparsa di costituzione).
4 Seppure la ricorrente abbia prodotto documentazione che attesta l'invalidità accertata dall' in capo al marito, questo dato non può considerarsi sufficiente a provare che i CP_1
due coniugi, nonostante la convivenza nella stessa abitazione, avessero di fatto una vita totalmente autonoma e separata.
In tal senso, la ricorrente avrebbe dovuto fornire elementi utili a provare che il coniugio non si fosse ricostituito a seguito della separazione;
peraltro, le condizioni di separazione prevedevano che il trasferisse la propria residenza e il proprio domicilio in altro CP_2
luogo, diverso dalla casa coniugale, ma la ricorrente non ha fornito prova di ciò, limitandosi a sostenere che la convivenza era necessitata dallo stato di salute del marito.
Ciò posto, in via generale, l'assegno sociale (previsto dall'art. 3, co. 6, L. n. 335/1995), a partire dal 2019, spetta ai cittadini che abbiano compiuto i 67 anni di età ed abbiano reddito inferiore ad € 5.954,00 per i non coniugati e inferiore ad € 11.908,00 se coniugati.
Sono considerati fonti di reddito, ai fini del calcolo per l'assegno sociale: i redditi da lavoro autonomo e dipendente, e comunque tutti quelli assoggettabili all'IRPEF; i redditi da terreni e fabbricati;
i redditi soggetti a ritenuta alla fonte (come le vincite al lotto e altri premi corrisposti dallo Stato o da enti privati); le rendite vitalizie INAIL;
le pensioni estere;
le pensioni di guerra;
le pensioni erogate ai ciechi e ai sordi civili;
interessi postali, bancari e di titoli di stato, premi di assicurazioni ed obbligazioni, altri titoli finanziari;
gli assegni alimentari di mantenimento erogati dal coniuge separato. Sono invece escluse dal computo del reddito totale le seguenti voci: indennità di accompagnamento;
gli assegni per l'assistenza continuativa nei casi di invalidità permanente erogati dall'INAIL o dall' . CP_1
L'art. 3, co. 6, L. n. 335/1995 prevede che “… Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno
è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
“L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o
5 ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile,
Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.”.
Pertanto, considerato quanto sopra, ovvero che la ricorrente e il coniuge non possono considerarsi separati ai fini dell'ottenimento dell'assegno sociale, e considerato che il cumulo dei redditi della ricorrente (la quale nella domanda amministrativa dichiarava, per l'anno 2020 di avere redditi di € 675,00 per la casa di abitazione - all. 1 alla nota depositata dalla ricorrente in data 20-2-2024) e del coniuge (il quale invece percepiva una CP_2
pensione pari ad € 700,00 circa mensili – all. 9 al ricorso introduttivo;
nonché si veda il mod.
730 per i redditi del 2020 dichiarati dal in misura pari ad € 10.168,00, con CP_2
coniuge a carico – all. n. 2 alla comparsa di costituzione) non supera il limite di reddito previsto per il richiedente soggetto coniugato ai fini dell'ottenimento dell'assegno sociale, la ricorrente ha diritto di ottenere l'assegno sociale in misura ridotta, pari alla differenza fra il limite di reddito previsto per il soggetto coniugato e l'importo del reddito annuo posseduto dalla ricorrente e dal coniuge, con la decorrenza e gli interessi di legge in relazione alla domanda amministrativa presentata il 29-1-2020.
Stante il parziale accoglimento della domanda, si ritiene congruo condannare l' al CP_1
pagamento di metà delle spese di lite, metà liquidata come da dispositivo, con compensazione tra le parti della residua metà.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
nei confronti dell' come sopra rappresentato, con ricorso depositato il 31-
[...] CP_1
3-2022, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, accerta e dichiara che ha diritto di ottenere l'assegno sociale in misura Parte_1
ridotta, pari alla differenza fra il limite di reddito previsto per il soggetto coniugato e
6 l'importo del reddito annuo posseduto dalla ricorrente e dal coniuge, e condanna l' come sopra rappresentato, alla relativa corresponsione, con la decorrenza CP_1
e gli interessi di legge in relazione alla domanda amministrativa presentata il 29-1-
2020;
2) condanna altresì l' come sopra rappresentato, al pagamento di metà delle CP_1 spese di lite in favore della ricorrente, metà liquidata in € 1.360,00 a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed
IVA come per legge;
compensa tra le parti la residua metà.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, li 21-5-2024 IL GIUDICE
dott.ssa Germana Russo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n.
219/2022 R.G.C, all'udienza del 21-5-2024, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. R. Gasparrini ed elettivamente domiciliata in Civitanova Marche (MC), Via
D'Annunzio n. 21, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. V. SALVATI ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della sede di Macerata, in Via Dante, n. CP_1
8, in virtù di procura generale alle liti per atto notaio di Roma del 23-1-2023 n. rep. Per_1
37590, racc. 7131;
RESISTENTE
Oggetto: assegno sociale.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31-3-2022 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe esponeva: - di essere separata consensualmente da come da Controparte_2 provvedimento di omologa del Tribunale di Macerata dell'8-11-2011, con il quale era stato stabilito un assegno di mantenimento in favore della pari ad € 300,00 mensili, Parte_1
oltre ad una somma una tantum a definizione di ogni rapporto intercorso durante il vincolo coniugale;
- nell'anno 2017 i due ex coniugi avevano modificato le condizioni di cui sopra in ragione delle difficoltà economiche e di salute che avevano colpito il e per CP_2 effetto di tale modifica la aveva rinunciato all'assegno di mantenimento e alla Parte_1
1 somma una tantum stabilita; - la ricorrente, venendosi a trovare nelle condizioni previste dalla L n. 335/1995, nel 2019 aveva presentato domanda diretta ad ottenere l'assegno sociale, respinta per carenza dei requisiti reddituali;
- in data 29-1-2020 la Parte_1
aveva inoltrato nuova domanda diretta ad ottenere l'assegno sociale, essendo priva di reddito utile a soddisfare le sue esigenze di vita quotidiana;
- con nota del 6-2-2020 l' aveva CP_1
rigettato la domanda della ricorrente in quanto la medesima, a parere dell'Istituto, non risultava in uno stato di necessità economica giacché la rinuncia all'assegno di mantenimento equivaleva ad una dichiarazione di propria indipendenza economica.
Ciò premesso, la ricorrente aggiungeva: - l'art. 3, co 6, L. n. 335/1995 specificava i requisiti per beneficiare dell'assegno sociale indicandoli in: compimento di 65 anni di età (dall'1 gennaio 2019 di 67 anni di età), cittadinanza italiana, residenza effettiva nel territorio italiano, mancanza di reddito o possesso di reddito di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- la soglia reddituale ammontava ad € 5.954,00 per i soggetti non sposati o separati e ad € 11.908,00 per le coppie sposate;
- il presupposto per ottenere l'assegno sociale non era rappresentato dallo stato di bisogno o di indigenza bensì da una determinata situazione reddituale dell'interessato/a; - ai sensi dell'art. 3, co. 6, L. n. 335/1995, l'assegno sociale era corrisposto a chi si trovava in determinate condizioni reddituali la cui prova era a carico dell'interessato, mentre la norma non conteneva alcun riferimento allo stato di bisogno;
- secondo la giurisprudenza di merito non risultavano altri requisiti, ai fini della percezione dell'assegno sociale, all'infuori di quello reddituale, mentre lo stato di bisogno, lungi dall'essere previsto quale clausola residuale, era presunto dal legislatore sulla base della soglia reddituale;
- anche la Corte di legittimità aveva ritenuto che i redditi da valutare al fine di verificare il diritto all'assegno sociale erano quelli effettivamente goduti dal soggetto, non avendo alcun rilievo la titolarità di un reddito non percepito in concreto, come altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il soggetto avesse omesso di richiedere al coniuge (Cass. n. 6570/2010 e n. 14513/2020); - secondo la Corte di Cassazione, ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale al coniuge separato o divorziato, la rinuncia al mantenimento non costituiva prova delle condizioni di autosufficienza economica e quindi di inesistenza dello stato di bisogno;
- in definitiva, in ragione del tenore letterale della normativa bisognava attribuire rilievo, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale, al solo dato oggettivo della mancata percezione di redditi, non essendo di ostacolo né la potenzialità reddituale dell'interessato, né le ragioni che avevano determinato l'insorgenza in capo a quest'ultimo dello stato di bisogno.
2 Ciò posto, la ricorrente concludeva come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, per i titoli esposti in narrativa, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di percepire
l'assegno sociale ex art. 3 comma 6 legge 335/95, in misura piena, fin dalla domanda amministrativa, con conseguente revoca ed annullamento del provvedimento di rigetto del
6/2/2020.
“In via subordinata riconoscere alla ricorrente il diritto di percepire l'assegno sociale nella diversa misura prevista dal Giudice.
“Con vittoria di spese e competenze di causa.”
Si costituiva regolarmente in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, il quale, eccependo preliminarmente l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 443 c.p.c. per mancata conclusione dell'iter amministrativo, non avendo la ricorrente proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento di rigetto dell' nel merito CP_1 sosteneva che: - la domanda amministrativa di concessione della prestazione era stata respinta dall' per carenza di prova dell'effettività della separazione coniugale, in CP_1
quanto la ricorrente, pur essendo consensualmente separata dal marito dal 2011, risultava tuttora convivente con lo stesso nell'abitazione di Via Castelfidardo n. 71 a Civitanova
Marche e ciò nonostante il provvedimento di separazione non contenesse l'autorizzazione alla coabitazione;
- quest'ultima era circostanza pacifica in quanto non soltanto risultante dai registri anagrafici comunali ma espressamente ammessa dalla stessa che nel Parte_1
ricorso si dichiarava residente in [...] a Civitanova Marche;
- la ricorrente risultava altresì indicata come coniuge a carico, ai fini fiscali, dall'ex marito CP_2
anche negli anni successivi alla separazione del 2011, come comprovato dal mod.
[...]
730/2021 per l'anno d'imposta 2020; - la separazione dei due coniugi doveva ritenersi fittizia
(o comunque superata dalla ripresa della convivenza familiare) e dichiarata nella domanda amministrativa all' solo al fine di consentire alla di ottenere CP_1 Parte_1 un'ulteriore prestazione assistenziale in aggiunta alle pensioni del marito, titolare di trattamento di vecchiaia n. 33035642 e di pensione supplementare n. 01012410, per complessivi € 795,84 netti mensili;
- l' aveva rigettato la domanda poiché la CP_1
documentata rinuncia volontaria al mantenimento accompagnata dalla persistente e continuativa convivenza con l'ex marito attestava l'insufficienza di un effettivo stato di bisogno, requisito imprescindibile per l'erogazione della prestazione assistenziale de qua; - era plausibile ritenere che i due coniugi, al raggiungimento da parte della del Parte_1
67° anno di età, avessero fittiziamente formalizzato la rinuncia all'assegno di mantenimento
3 per ottenere dall' la corresponsione dell'assegno sociale, che diversamente sarebbe CP_1
stata preclusa dal cumulo reddituale conseguente allo status di coniugio, in ragione del trattamento pensionistico di cui era titolare il - il cumulo del reddito CP_2 dell'interessato con quello del coniuge non operava, ai fini dell'assegno sociale, solo se la separazione legale era effettiva, ossia quando derivava da un titolo legale o risultava comprovata, sul piano del fatto, da circostanze inequivoche, come chiarito dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 395 del 22-10-1999.
Infine, richiamando ulteriore giurisprudenza di merito sul punto, l' concludeva come CP_1
segue:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- in via preliminare, dichiarare improcedibile la domanda per mancata conclusione dell'iter amministrativo;
- nel merito, rigettare il ricorso per carenza di prova dei requisiti reddituali per il diritto all'assegno sociale, con vittoria delle spese di lite”.
All'udienza del 23-3-2023 il presente procedimento era sospeso per mancata conclusione dell'iter amministrativo, con onere a carico della ricorrente di presentare il ricorso in sede amministrativa entro 60 giorni e termine di 180 giorni dalla cessazione della causa di sospensione per la riassunzione del processo.
In data 12-9-2023 la ricorrente riassumeva il presente procedimento, dando atto di aver proposto ricorso in sede amministrativa senza ricevere risposta dall' entro i termini CP_1
di legge.
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, ai sensi dell'art. 429 c. p. c., veniva decisa come da dispositivo di cui era data lettura, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Il ricorso è risultato parzialmente fondato per le motivazioni che seguono.
Preliminarmente, va rilevato che la ricorrente e il coniuge da cui ella risulta essere separata a partire dal 22-7-2011, come da provvedimento di omologa della separazione consensuale
(doc. n 3 allegato al ricorso), risultano essere conviventi ed entrambi residenti in quella che era identificata, nelle condizioni di separazione consensuale, come la casa coniugale sita in
Civitanova Marche, via Castelfidardo n. 71; la residenza e convivenza dei coniugi è circostanza pacifica tra le parti in quanto incontestata dalla ricorrente e risultante altresì dalla consultazione all'Anagrafe Nazionale della popolazione residente effettuata dall' CP_1
(doc. n. 1 allegato alla comparsa di costituzione).
4 Seppure la ricorrente abbia prodotto documentazione che attesta l'invalidità accertata dall' in capo al marito, questo dato non può considerarsi sufficiente a provare che i CP_1
due coniugi, nonostante la convivenza nella stessa abitazione, avessero di fatto una vita totalmente autonoma e separata.
In tal senso, la ricorrente avrebbe dovuto fornire elementi utili a provare che il coniugio non si fosse ricostituito a seguito della separazione;
peraltro, le condizioni di separazione prevedevano che il trasferisse la propria residenza e il proprio domicilio in altro CP_2
luogo, diverso dalla casa coniugale, ma la ricorrente non ha fornito prova di ciò, limitandosi a sostenere che la convivenza era necessitata dallo stato di salute del marito.
Ciò posto, in via generale, l'assegno sociale (previsto dall'art. 3, co. 6, L. n. 335/1995), a partire dal 2019, spetta ai cittadini che abbiano compiuto i 67 anni di età ed abbiano reddito inferiore ad € 5.954,00 per i non coniugati e inferiore ad € 11.908,00 se coniugati.
Sono considerati fonti di reddito, ai fini del calcolo per l'assegno sociale: i redditi da lavoro autonomo e dipendente, e comunque tutti quelli assoggettabili all'IRPEF; i redditi da terreni e fabbricati;
i redditi soggetti a ritenuta alla fonte (come le vincite al lotto e altri premi corrisposti dallo Stato o da enti privati); le rendite vitalizie INAIL;
le pensioni estere;
le pensioni di guerra;
le pensioni erogate ai ciechi e ai sordi civili;
interessi postali, bancari e di titoli di stato, premi di assicurazioni ed obbligazioni, altri titoli finanziari;
gli assegni alimentari di mantenimento erogati dal coniuge separato. Sono invece escluse dal computo del reddito totale le seguenti voci: indennità di accompagnamento;
gli assegni per l'assistenza continuativa nei casi di invalidità permanente erogati dall'INAIL o dall' . CP_1
L'art. 3, co. 6, L. n. 335/1995 prevede che “… Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno
è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
“L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o
5 ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile,
Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.”.
Pertanto, considerato quanto sopra, ovvero che la ricorrente e il coniuge non possono considerarsi separati ai fini dell'ottenimento dell'assegno sociale, e considerato che il cumulo dei redditi della ricorrente (la quale nella domanda amministrativa dichiarava, per l'anno 2020 di avere redditi di € 675,00 per la casa di abitazione - all. 1 alla nota depositata dalla ricorrente in data 20-2-2024) e del coniuge (il quale invece percepiva una CP_2
pensione pari ad € 700,00 circa mensili – all. 9 al ricorso introduttivo;
nonché si veda il mod.
730 per i redditi del 2020 dichiarati dal in misura pari ad € 10.168,00, con CP_2
coniuge a carico – all. n. 2 alla comparsa di costituzione) non supera il limite di reddito previsto per il richiedente soggetto coniugato ai fini dell'ottenimento dell'assegno sociale, la ricorrente ha diritto di ottenere l'assegno sociale in misura ridotta, pari alla differenza fra il limite di reddito previsto per il soggetto coniugato e l'importo del reddito annuo posseduto dalla ricorrente e dal coniuge, con la decorrenza e gli interessi di legge in relazione alla domanda amministrativa presentata il 29-1-2020.
Stante il parziale accoglimento della domanda, si ritiene congruo condannare l' al CP_1
pagamento di metà delle spese di lite, metà liquidata come da dispositivo, con compensazione tra le parti della residua metà.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
nei confronti dell' come sopra rappresentato, con ricorso depositato il 31-
[...] CP_1
3-2022, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, accerta e dichiara che ha diritto di ottenere l'assegno sociale in misura Parte_1
ridotta, pari alla differenza fra il limite di reddito previsto per il soggetto coniugato e
6 l'importo del reddito annuo posseduto dalla ricorrente e dal coniuge, e condanna l' come sopra rappresentato, alla relativa corresponsione, con la decorrenza CP_1
e gli interessi di legge in relazione alla domanda amministrativa presentata il 29-1-
2020;
2) condanna altresì l' come sopra rappresentato, al pagamento di metà delle CP_1 spese di lite in favore della ricorrente, metà liquidata in € 1.360,00 a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed
IVA come per legge;
compensa tra le parti la residua metà.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, li 21-5-2024 IL GIUDICE
dott.ssa Germana Russo
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