Articolo 2 della Legge 4 novembre 1981, n. 626
Articolo 1Articolo 3
Versione
8 novembre 1981
Art. 2.
Il numero 3-bis) del primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"3-bis) nel termine di due mesi dalla chiusura del periodo di imposta per i versamenti previsti dall'articolo 3, primo comma, numero 4), salvo quanto disposto nel successivo numero 3-ter);".
Nel primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, dopo il numero 3-bis), e' aggiunto il seguente:
"3-ter) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti dall'articolo 3, primo comma, numero 4), relativamente alle ritenute alla fonte su redditi di cui all' articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ;".
Il primo versamento, da effettuarsi a norma del numero 3-ter) del primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602 , deve essere eseguito entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello nel quale e' entrata in vigore la presente legge.
Il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi indicati nel secondo comma del presente articolo, relativo alle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti scaduti dall'inizio del periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sino al termine del mese precedente a quello nel quale la legge stessa e' entrata in vigore, deve essere eseguito nel termine di due mesi dalla chiusura dello stesso periodo di imposta.
Entrata in vigore il 8 novembre 1981