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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/11/2025, n. 4111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4111 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato all'esito dell'attività ex art 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 5.11.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2110/2025 R.G. Lavoro, promosso
DA
nato a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente dom.to in Catania, Via F.
Crispi 242, presso lo studio dell'Avv. Loredana Smirni ), che C.F._2 lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv.
IA GH del Foro di Bolzano e dall'Avv. dall'avv. Pier Luigi Tomaselli come da procura generale alle liti nn. 37590/7331, rogito del 23.01.2023 del notaio Per_1 di Fiumicino (RM), con domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, presso
[...]
l'Ufficio legale distrettuale, Piazza della Repubblica 26, Catania
Oggetto Opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/03/2025 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva:
di avere in data 10/11/2023, inoltrato presentato domanda per l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti le proprie pretese (nello specifico assegno di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 ed il riconoscimento dello status di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92) e dei benefici di legge dalla data della domanda amministrativa;
di essere stato riconosciuto dalla Commissione Medica competente, giusta verbale del
10/01/2024, successivamente notificato, ultrasessantacinquenne con Pt_2 difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L.509/88-
124/98) medio-grave 67%-99% e che a mezzo distinto verbale di pari data, successivamente notificato, la Commissione medica per l'accertamento dell'handicap di
Catania ha riconosciuto l'interessato portatore di handicap in situazione di non gravità
(comma 1 art. 3 L. 104/92);
di avere proposto avverso tale giudizio, ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c innanzi al Tribunale di Catania al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all' indennità di accompagnamento, per essere lo stesso in condizioni di non autosufficienza ed autonomia nel compimento degli atti quotidiani della vita nonché nelle condizioni di portatore d'handicap grave;
che all'esito dell'espletata CTU la Dott.ssa ha affermato che “il sig. Per_2 Parte_1
è affetto da cardiopatia dilatativa post ischemica FE=40% in soggetto
[...] portatore di ICD sottoposto a plastica del ventricolo sinistro e angioplastica. L'ha quindi dichiarato invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età medio –grave :75 %, senza diritto all'indennità di accompagnamento nonché portatore d'handicap non grave;
che la superiore valutazione appare non condivisibile, posto che il CTU non avrebbe correttamente valutato il corredo sintomatologico presentato da parte ricorrente, non tenendo conto del fatto che il complesso pluripatologico di cui soffre il periziando pone lo stesso nelle condizioni di non poter essere autonomo e di versare nelle condizioni di portatore d'handicap grave;
di avere proposto avverso le predette conclusioni formale dissenso;
Pag. 2 di 6 che sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo al Giudice adito “Voglia
dichiarare, in accoglimento della presente domanda, la sussistenza, in capo a parte ricorrente, del diritto all'indennità di accompagnamento, ai sensi della L. 18/80 nonché della condizione di portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3 L.
104/92), per la fruizione dei benefici scaturenti dalla stessa, il tutto a far data dalla CP_ domanda amministrativa;
condannare l' in persona del legale rapp.te pro-tempore, alla corresponsione, in favore di parte ricorrente, dei ratei maturati e maturandi dell' indennità d'accompagnamento, a far data dalla domanda amministrativa. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese (15%) e CPA, da distrarsi a favore del procuratore costituito.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del CP_2 ricorso e rassegnando le seguenti conclusioni: “ In via pregiudiziale e/o preliminare,
“Accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso”. In via principale subordinata
“Rigettare integralmente il ricorso promosso, in quanto infondato in fatto ed in diritto e per mancate allegazioni e prove. Con vittoria di spese e compensi. In via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse pretese, riconoscere il diritto richiesto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (art. 3, comma 4 L. 18/80) e il riconoscimento del cumulo di interessi e rivalutazione nei limiti dell'art. 16 comma 6 della L. 412/1991 e s.m.i. In via subordinata istruttoria per le ragioni già tutte compiutamente esplicitate, si reitera opposizione alla richiesta CTU medico/legale.
La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale.
Il Giudice, nominato in supplenza del GL Dott. Tripi trasferito in altro ufficio, in seguito all'udienza del giorno 05.11.2025 , sostituita dal deposito di note scritte ex art
127 ter c.pc.; depositate dar ricorrente le note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Pag. 3 di 6 Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2. Posto ciò, venendo al merito il ricorso si palesa infondato e non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio per l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti le proprie pretese (nello specifico assegno di accompagnamento ex art. 1 L.
18/80 ed il riconoscimento dello status di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.
104/92) e dei benefici di legge dalla data della domanda amministrativa.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni analoghe ritenendo che il ricorrente è affetto da:
“Cardiomiopatia dilatativa post-ischemica (FE=40%) in soggetto portatore di ICD sottoposto a plastica del ventricolo sinistro e angioplastica.”. Che le suddette
Pag. 4 di 6 infermità, erano in parte presenti all'atto della domanda, in parte modificatesi in epoca successiva. Le stesse valutate con riferimento alle percentuali proposte dalle nuove tabelle valutative connesse alla Legge in materia, producono al sig. Parte_1 condizione di invalidita' a far data dall'epoca della presentazione della
[...] domanda in soggetto ultrasessantacinquenne con difficolta persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età medio –grave :compresa tra il 67 e il 99% e le condizioni di persona portatrice di handicap in situazione di non gravità ai sensi dell'art
3 comma 1 della legge 104/92.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il ricorso va rigettato posto che il ricorrente non possiede, il requisito sanitario richiesto per fruire dei benefici richiesti in ricorso.
Avuto riguardo alla natura della causa e alla reciproca posizione delle parti in causa appaiono sussistere ragioni per disporre la compensazione delle spese di entrambe le fasi di giudizio.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
spese compensate;
le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico del ricorrente e liquidate come da separati decreti.
Catania, 15.11.2025
Pag. 5 di 6 Pag. 6 di 6
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Alessia Trovato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato all'esito dell'attività ex art 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 5.11.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2110/2025 R.G. Lavoro, promosso
DA
nato a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente dom.to in Catania, Via F.
Crispi 242, presso lo studio dell'Avv. Loredana Smirni ), che C.F._2 lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv.
IA GH del Foro di Bolzano e dall'Avv. dall'avv. Pier Luigi Tomaselli come da procura generale alle liti nn. 37590/7331, rogito del 23.01.2023 del notaio Per_1 di Fiumicino (RM), con domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, presso
[...]
l'Ufficio legale distrettuale, Piazza della Repubblica 26, Catania
Oggetto Opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/03/2025 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva:
di avere in data 10/11/2023, inoltrato presentato domanda per l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti le proprie pretese (nello specifico assegno di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 ed il riconoscimento dello status di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92) e dei benefici di legge dalla data della domanda amministrativa;
di essere stato riconosciuto dalla Commissione Medica competente, giusta verbale del
10/01/2024, successivamente notificato, ultrasessantacinquenne con Pt_2 difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L.509/88-
124/98) medio-grave 67%-99% e che a mezzo distinto verbale di pari data, successivamente notificato, la Commissione medica per l'accertamento dell'handicap di
Catania ha riconosciuto l'interessato portatore di handicap in situazione di non gravità
(comma 1 art. 3 L. 104/92);
di avere proposto avverso tale giudizio, ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c innanzi al Tribunale di Catania al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all' indennità di accompagnamento, per essere lo stesso in condizioni di non autosufficienza ed autonomia nel compimento degli atti quotidiani della vita nonché nelle condizioni di portatore d'handicap grave;
che all'esito dell'espletata CTU la Dott.ssa ha affermato che “il sig. Per_2 Parte_1
è affetto da cardiopatia dilatativa post ischemica FE=40% in soggetto
[...] portatore di ICD sottoposto a plastica del ventricolo sinistro e angioplastica. L'ha quindi dichiarato invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età medio –grave :75 %, senza diritto all'indennità di accompagnamento nonché portatore d'handicap non grave;
che la superiore valutazione appare non condivisibile, posto che il CTU non avrebbe correttamente valutato il corredo sintomatologico presentato da parte ricorrente, non tenendo conto del fatto che il complesso pluripatologico di cui soffre il periziando pone lo stesso nelle condizioni di non poter essere autonomo e di versare nelle condizioni di portatore d'handicap grave;
di avere proposto avverso le predette conclusioni formale dissenso;
Pag. 2 di 6 che sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo al Giudice adito “Voglia
dichiarare, in accoglimento della presente domanda, la sussistenza, in capo a parte ricorrente, del diritto all'indennità di accompagnamento, ai sensi della L. 18/80 nonché della condizione di portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3 L.
104/92), per la fruizione dei benefici scaturenti dalla stessa, il tutto a far data dalla CP_ domanda amministrativa;
condannare l' in persona del legale rapp.te pro-tempore, alla corresponsione, in favore di parte ricorrente, dei ratei maturati e maturandi dell' indennità d'accompagnamento, a far data dalla domanda amministrativa. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese (15%) e CPA, da distrarsi a favore del procuratore costituito.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del CP_2 ricorso e rassegnando le seguenti conclusioni: “ In via pregiudiziale e/o preliminare,
“Accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso”. In via principale subordinata
“Rigettare integralmente il ricorso promosso, in quanto infondato in fatto ed in diritto e per mancate allegazioni e prove. Con vittoria di spese e compensi. In via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse pretese, riconoscere il diritto richiesto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (art. 3, comma 4 L. 18/80) e il riconoscimento del cumulo di interessi e rivalutazione nei limiti dell'art. 16 comma 6 della L. 412/1991 e s.m.i. In via subordinata istruttoria per le ragioni già tutte compiutamente esplicitate, si reitera opposizione alla richiesta CTU medico/legale.
La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale.
Il Giudice, nominato in supplenza del GL Dott. Tripi trasferito in altro ufficio, in seguito all'udienza del giorno 05.11.2025 , sostituita dal deposito di note scritte ex art
127 ter c.pc.; depositate dar ricorrente le note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Pag. 3 di 6 Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2. Posto ciò, venendo al merito il ricorso si palesa infondato e non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio per l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti le proprie pretese (nello specifico assegno di accompagnamento ex art. 1 L.
18/80 ed il riconoscimento dello status di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.
104/92) e dei benefici di legge dalla data della domanda amministrativa.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni analoghe ritenendo che il ricorrente è affetto da:
“Cardiomiopatia dilatativa post-ischemica (FE=40%) in soggetto portatore di ICD sottoposto a plastica del ventricolo sinistro e angioplastica.”. Che le suddette
Pag. 4 di 6 infermità, erano in parte presenti all'atto della domanda, in parte modificatesi in epoca successiva. Le stesse valutate con riferimento alle percentuali proposte dalle nuove tabelle valutative connesse alla Legge in materia, producono al sig. Parte_1 condizione di invalidita' a far data dall'epoca della presentazione della
[...] domanda in soggetto ultrasessantacinquenne con difficolta persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età medio –grave :compresa tra il 67 e il 99% e le condizioni di persona portatrice di handicap in situazione di non gravità ai sensi dell'art
3 comma 1 della legge 104/92.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il ricorso va rigettato posto che il ricorrente non possiede, il requisito sanitario richiesto per fruire dei benefici richiesti in ricorso.
Avuto riguardo alla natura della causa e alla reciproca posizione delle parti in causa appaiono sussistere ragioni per disporre la compensazione delle spese di entrambe le fasi di giudizio.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
spese compensate;
le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico del ricorrente e liquidate come da separati decreti.
Catania, 15.11.2025
Pag. 5 di 6 Pag. 6 di 6
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Alessia Trovato