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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 07 gennaio 2025 innanzi al Giudice Onorario, dott.ssa Bernarda Zangla, nel procedimento promosso da (avv. FILIPPAZZO GIUSEPPE FABIO ) Parte_1
CP_ contro (avv. MARTORANA ROBERTA ) nella causa iscritta al n. 4729 /2024
Ruolo Generale, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 23/12/2024, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'avv. Fabio Giuseppe Filippazzo e della dott. Roberta Martorana
CP_ n.q. di funzionario dell mediante il deposito di note, viene pronunciata la seguente sentenza ex art. 127 ter e 429 c.p.c. senza darne lettura alla conclusione dell'udienza ed allegandola al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Bernarda Zangla
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Bernarda Zangla ha emesso la seguente
Rilasciata spedizione in SSEENNTTEENNZZAA forma esecutiva all'Avv. nella causa iscritta al n. 4729/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
____________________________
(Avv. Fabio Filippazzo)
[...]
per ricorrente
_____________________________ CONTRO
___________________________ (Dott. Roberta Martorana) CP_1
Il Cancelliere resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
CP_
◊ dichiara cessata la materia del contendere e condanna l alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessive € 1200,00 oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
e le seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione:
Con ricorso depositato il 27/03/2024 parte ricorrente, deduceva:
di essere stato riconosciuto in data 21.01.2015 “minore invalido con difficoltà
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età - indennità di frequenza”;
CP_ L provvedeva ad erogare la prestazione “corrente” o comunque i ratei da luglio
2015 in poi ma non venivano liquidati i ratei arretrati, maturati dal 01.08.2013 al
30.06.2015, ammontanti a circa €. 5.200,00;
a mezzo pec del 12.03.2020, del 19.03.2020 e del 12.06.2020 veniva richiesta/sollecitata la liquidazione della prestazione in questione;
CP_ chiedeva quindi che l provvedesse al pagamento dei ratei di indennità di frequenza riconosciuta, illegittimamente ancora non corrisposti.
CP_ L si costituiva dichiarando: “Con precedente liquidazione in data 16.09.21 erano
state riemesse d'ufficio le rate Pensione n. 044-550207848255 Cat. INVCIV estratte da
12/17 a 06/18 a compensazione indebito n. Pratica 14359639 (stesso periodo)
regolarmente notificato. Con provvedimento liquidazione in data odierna sono state
riemesse le rimanenti rate dal 06/15 a 11/17 per disposizione al 20 del prossimo mese.
Si inoltra in allegato relativa documentazione a riscontro”.
◊
La parte ricorrente nelle note depositate all'udienza del 23/12/2024 ha confermato
CP_ l'avvenuta liquidazione, aderendo alla richiesta dell relativa alla dichiarazione di cessata materia del contendere e chiedendo che la resistente fosse condannata al pagamento delle spese processuali, poiché dalla documentazione allegata dall'ente previdenziale risultava evidente che il pagamento fosse stato disposto solo dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
L'Ente insisteva nella compensazione delle spese.
Ritenuto che è venuta meno ogni posizione di contrasto ed ogni eventuale interesse ad ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione promossa
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dalla ricorrente, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere in relazione a tutte le domande formulate dalle parti.
Le spese processuali, in virtù del pagamento avvenuto solo dopo la notifica del ricorso appare equo liquidarle come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, lì 07/01/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 23/12/2024.
IILL GGIIUUDDIICCEE OONNOORRAARRIIOO
BBEERRNNAARRDDAA ZZAANNGGLLAA
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/12/2012, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal d. m. del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 07 gennaio 2025 innanzi al Giudice Onorario, dott.ssa Bernarda Zangla, nel procedimento promosso da (avv. FILIPPAZZO GIUSEPPE FABIO ) Parte_1
CP_ contro (avv. MARTORANA ROBERTA ) nella causa iscritta al n. 4729 /2024
Ruolo Generale, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 23/12/2024, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'avv. Fabio Giuseppe Filippazzo e della dott. Roberta Martorana
CP_ n.q. di funzionario dell mediante il deposito di note, viene pronunciata la seguente sentenza ex art. 127 ter e 429 c.p.c. senza darne lettura alla conclusione dell'udienza ed allegandola al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Bernarda Zangla
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Bernarda Zangla ha emesso la seguente
Rilasciata spedizione in SSEENNTTEENNZZAA forma esecutiva all'Avv. nella causa iscritta al n. 4729/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
____________________________
(Avv. Fabio Filippazzo)
[...]
per ricorrente
_____________________________ CONTRO
___________________________ (Dott. Roberta Martorana) CP_1
Il Cancelliere resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
CP_
◊ dichiara cessata la materia del contendere e condanna l alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessive € 1200,00 oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
e le seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione:
Con ricorso depositato il 27/03/2024 parte ricorrente, deduceva:
di essere stato riconosciuto in data 21.01.2015 “minore invalido con difficoltà
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età - indennità di frequenza”;
CP_ L provvedeva ad erogare la prestazione “corrente” o comunque i ratei da luglio
2015 in poi ma non venivano liquidati i ratei arretrati, maturati dal 01.08.2013 al
30.06.2015, ammontanti a circa €. 5.200,00;
a mezzo pec del 12.03.2020, del 19.03.2020 e del 12.06.2020 veniva richiesta/sollecitata la liquidazione della prestazione in questione;
CP_ chiedeva quindi che l provvedesse al pagamento dei ratei di indennità di frequenza riconosciuta, illegittimamente ancora non corrisposti.
CP_ L si costituiva dichiarando: “Con precedente liquidazione in data 16.09.21 erano
state riemesse d'ufficio le rate Pensione n. 044-550207848255 Cat. INVCIV estratte da
12/17 a 06/18 a compensazione indebito n. Pratica 14359639 (stesso periodo)
regolarmente notificato. Con provvedimento liquidazione in data odierna sono state
riemesse le rimanenti rate dal 06/15 a 11/17 per disposizione al 20 del prossimo mese.
Si inoltra in allegato relativa documentazione a riscontro”.
◊
La parte ricorrente nelle note depositate all'udienza del 23/12/2024 ha confermato
CP_ l'avvenuta liquidazione, aderendo alla richiesta dell relativa alla dichiarazione di cessata materia del contendere e chiedendo che la resistente fosse condannata al pagamento delle spese processuali, poiché dalla documentazione allegata dall'ente previdenziale risultava evidente che il pagamento fosse stato disposto solo dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
L'Ente insisteva nella compensazione delle spese.
Ritenuto che è venuta meno ogni posizione di contrasto ed ogni eventuale interesse ad ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione promossa
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dalla ricorrente, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere in relazione a tutte le domande formulate dalle parti.
Le spese processuali, in virtù del pagamento avvenuto solo dopo la notifica del ricorso appare equo liquidarle come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, lì 07/01/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 23/12/2024.
IILL GGIIUUDDIICCEE OONNOORRAARRIIOO
BBEERRNNAARRDDAA ZZAANNGGLLAA
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/12/2012, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal d. m. del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro