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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente e Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1390/2020 depositato il 20/05/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2099/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 9 e pubblicata il 25/10/2019 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420160018176248000 RIVALUTAZIONE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420179014493829000 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 20/05/2020 il sig. Ricorrente_1 presentava appello contro l'Agenzia delle Entrate, nonché contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendo la riforma delle sentenza n. 2099/2019, resa nel procedimento R.G.R. 1898/2018 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari – Sez. IX, in data
11.10.2019, depositata in cancelleria il 25.10.2019, con il quale venivano impugnati la cartella di pagamento n. 01420160018176248000 e l'avviso di intimazione n. 01420179014493829000. L'appellante chiedeva l'accoglimento dell'appello eccependo:
- l'errata ricostruzione e/o travisamento dei fatti e/o delle prove - insufficiente e/o illogica motivazione – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.;
- la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 25 dpr 602/1973 - errata ricostruzione dei fatti - intervenuta decadenza;
- la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14 d.lgs. 546/1992 - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 d.l. 288/2002 e/o violazione e/o falsa applicazione e/o interpretazione dell'art. 2 dpr 322/1998;
- l'omessa pronuncia e/o rigetto per assorbimento delle eccezioni di prescrizione - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2948 c.c. e dell'art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997;
- l'omessa pronuncia e/o rigetto per assorbimento dell'eccezione di illegittimità dell'avviso di intimazione.
In data 16/06/2020 l'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio presentando proprie controdeduzioni con le quali chiedeva di dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 57 D. Lgs.
n.546/92, la conferma della sentenza nelle risultanze finali e di disporre per l'appellante la condanna alla rifusione delle spese processuali dei due gradi di giudizio.
In data 18/06/2020 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio presentando proprie controdeduzioni con le quali chiedeva di dichiarare inammissibile, improcedibile e gradatamente rigettare, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello, con vittoria di spese e competenze di lite.
In data 09/11/2023 l'appellante depositava istanza di adesione alla definizione agevolata ex l. 197/2022 unitamente ai versamenti delle prime rate versate, pertanto chiedeva la sospensione del giudizio ex art. 1, comma 236, L. 197/2022. Alla pubblica udienza del 05/12/2023, la Corte, sentiti i rappresentati delle parti, sentito il relatore, visti gli atti e preso atto della procedura di definizione agevolata posta in essere dal contribuente, dichiarava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 236, L. 197/22, la sospensione del giudizio, fino al pagamento dell'ultima rata.
In data 20/11/2025 l'appellante, in riferimento all'adesione alla rottamazione quater, depositava copia dei versamenti effettuati sino alla decima rata.
All'odierna Pubblica udienza la Corte, sentiti i rappresentanti delle parti, sentito il relatore e visti gli atti si riserva di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preso atto che la parte appellante ha aderito alla definizione agevolata di cui alla L. 197/2022 e che, pertanto, è venuta meno la materia del contendere, non può che dichiarare estinto il giudizio. Appare equo compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Bar 22.12.2025
IL Presidente/Relatore
(dr. Annamaria Epicoco)
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente e Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1390/2020 depositato il 20/05/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2099/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 9 e pubblicata il 25/10/2019 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420160018176248000 RIVALUTAZIONE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420179014493829000 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 20/05/2020 il sig. Ricorrente_1 presentava appello contro l'Agenzia delle Entrate, nonché contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendo la riforma delle sentenza n. 2099/2019, resa nel procedimento R.G.R. 1898/2018 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari – Sez. IX, in data
11.10.2019, depositata in cancelleria il 25.10.2019, con il quale venivano impugnati la cartella di pagamento n. 01420160018176248000 e l'avviso di intimazione n. 01420179014493829000. L'appellante chiedeva l'accoglimento dell'appello eccependo:
- l'errata ricostruzione e/o travisamento dei fatti e/o delle prove - insufficiente e/o illogica motivazione – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.;
- la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 25 dpr 602/1973 - errata ricostruzione dei fatti - intervenuta decadenza;
- la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14 d.lgs. 546/1992 - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 d.l. 288/2002 e/o violazione e/o falsa applicazione e/o interpretazione dell'art. 2 dpr 322/1998;
- l'omessa pronuncia e/o rigetto per assorbimento delle eccezioni di prescrizione - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2948 c.c. e dell'art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997;
- l'omessa pronuncia e/o rigetto per assorbimento dell'eccezione di illegittimità dell'avviso di intimazione.
In data 16/06/2020 l'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio presentando proprie controdeduzioni con le quali chiedeva di dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 57 D. Lgs.
n.546/92, la conferma della sentenza nelle risultanze finali e di disporre per l'appellante la condanna alla rifusione delle spese processuali dei due gradi di giudizio.
In data 18/06/2020 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio presentando proprie controdeduzioni con le quali chiedeva di dichiarare inammissibile, improcedibile e gradatamente rigettare, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello, con vittoria di spese e competenze di lite.
In data 09/11/2023 l'appellante depositava istanza di adesione alla definizione agevolata ex l. 197/2022 unitamente ai versamenti delle prime rate versate, pertanto chiedeva la sospensione del giudizio ex art. 1, comma 236, L. 197/2022. Alla pubblica udienza del 05/12/2023, la Corte, sentiti i rappresentati delle parti, sentito il relatore, visti gli atti e preso atto della procedura di definizione agevolata posta in essere dal contribuente, dichiarava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 236, L. 197/22, la sospensione del giudizio, fino al pagamento dell'ultima rata.
In data 20/11/2025 l'appellante, in riferimento all'adesione alla rottamazione quater, depositava copia dei versamenti effettuati sino alla decima rata.
All'odierna Pubblica udienza la Corte, sentiti i rappresentanti delle parti, sentito il relatore e visti gli atti si riserva di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preso atto che la parte appellante ha aderito alla definizione agevolata di cui alla L. 197/2022 e che, pertanto, è venuta meno la materia del contendere, non può che dichiarare estinto il giudizio. Appare equo compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Bar 22.12.2025
IL Presidente/Relatore
(dr. Annamaria Epicoco)