Sentenza breve 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 22/12/2025, n. 2458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2458 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02458/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00703/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 703 del 2025, proposto da
IL Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca e Martina Menga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Malcesine, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Maccarrone e Luca Bovolin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, non costituito in giudizio;
nei confronti
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento del Comune di Malcesine prot. n. 3540 del 21 febbraio 2025, recante “Comunicazione sospensione istruttoria e procedimento” ;
- del parere della Commissione Edilizia Comunale del Comune di Malcesine del 22 gennaio 2025;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali;
nonché per l’accertamento e la declaratoria dell’intervenuta formazione del silenzio assenso, ai sensi dell’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003, sull’istanza di autorizzazione presentata da IL Italia s.p.a. in data 1° agosto 2024 relativa all’installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile presso il Comune di Malcesine, in Via Valle dell’Acqua (C.C. di Malcesine, Fg. 2, Mapp. 214), e del conseguente diritto di IL Italia S.p.A. all’installazione ed esercizio della stessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Malcesine;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 il dott. OL De ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. IL Italia s.p.a. (di seguito, breviter , IL) il 1° agosto 2024 presentava al Comune di Malcesine nonché all’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (di seguito, breviter , rispettivamente Comune ed A.R.P.A.V.) istanza di autorizzazione all’installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile (di seguito, breviter , s.r.b.). Inoltre, poiché l’area di installazione della s.r.b. ricade in zona vincolata ex art. 142, lett. a) e lett. b), d.lgs. n. 42 del 2004, IL presentava anche istanza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del medesimo decreto. Il Comune con nota del 9 agosto 2024 comunicava l’avvio del relativo procedimento, evidenziando che in assenza di parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza (di seguito, breviter , Soprintendenza), il termine per la conclusione del relativo procedimento era di 120 giorni.
Il 26 agosto 2024 l’A.R.P.A.V. rilasciava il parere radioprotezionistico favorevole.
2. Dopo che IL, con note del 17 settembre 2024 e del 10 ottobre 2024, aveva sollecitato l’indizione della prescritta conferenza di servizi, rappresentando il superamento dei termini previsti per tale adempimento, il Comune emanava il provvedimento prot. n. 3540 del 21 febbraio 2025, con il quale comunicava la sospensione del procedimento.
In motivazione il Comune: a) richiamava il parere della Commissione Edilizia Comunale del 22 gennaio 2025, che aveva sospeso l’esame dell’istanza per l’acquisizione di pareri; b) rappresentava la necessità di richiedere i «pareri degli Organi e degli Enti competenti attraverso l’indizione di una conferenza dei servizi ancorché semplificata ai sensi dell’articolo 14 della Legge 241/1990» , in quanto « mancano pareri in materia idraulica, sismica, provincia-ptcp, VINCA, oltre ai pareri degli enti gestori dei sottoservizi, manca infine assenso della Ditta proprietaria dell’area ».
3. IL impugnava il predetto provvedimento, unitamente al parere della Commissione Edilizia Comunale, chiedendone l’annullamento, con declaratoria dell’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza.
3.1. Con il primo motivo IL – richiamato l’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259 del 2003 ed il termine di 60 giorni ivi previsto – contestava la tardività del provvedimento impugnato, in quanto adottato a distanza di 204 giorni dalla presentazione dell’istanza, e quindi dopo il decorso del termine perentorio sancito per la formazione del silenzio assenso.
Inoltre, a detta della ricorrente, all’atto dell’adozione del provvedimento impugnato risultava decorso anche il termine di 120 giorni previsto per la formazione tacita dell’autorizzazione paesaggistica, non avendo la Soprintendenza espresso il parere di propria competenza, mentre l’organo comunale preposto alla tutela del paesaggio aveva espresso parere favorevole, sia pure con prescrizioni.
3.2. Con il secondo motivo IL contestava la tardività della richiesta di integrazione documentale della Commissione Edilizia Comunale, in quanto inoltrata oltre il termine (parimenti perentorio) di 15 giorni di cui all’art. 44, comma 6, d.lgs. n. 259 del 2003, che consente all’Amministrazione di richiedere il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta soltanto una volta ed entro l’indicato termine, decorrente dalla data di ricezione dell’istanza.
IL riteneva inoltre infondata la richiesta di integrazione documentale, in quanto: a) l’area destinata ad ospitare la s.r.b. non ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico ovvero in zona protetta che richiede la procedura di valutazione di VINCA; b) per installare una s.r.b. non sono necessari né il parere della Provincia, né i nulla osta degli Enti gestori dei sottoservizi, in quanto non contemplati fra la documentazione richiesta dalla modulistica di cui al modello A dell’Allegato 12-bis del d.lgs. n. 259 del 2003.
4. Il Comune, ritualmente costituito, replicava alle suesposte censure osservando innanzi tutto che l’area destinata ad ospitare la s.r.b., oltre ad essere situata in zona vincolata rientrando nelle fasce costiere lacuali (che si estende per una profondità di 300 metri), ricade fra quelle comprese nella Direttiva Alluvioni 200/60/CE, classificate a rischio geologico ed idrico dall’art. 27 delle norme tecniche di attuazione del Piano di Assetto Territoriale, e per le quali il successivo art. 29 richiede uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall’Autorità competente per la realizzazione degli interventi ivi ammissibili.
Il Comune replicava inoltre sia al primo motivo di ricorso negando la formazione del silenzio assenso, da ritenersi inoperante attesa l’incompletezza della documentazione presentata con l’istanza di autorizzazione, sia al secondo motivo, sostenendo che il termine di 15 giorni, fissato dall’art. 44, comma 6, d.lgs. n. 259 del 2003 per richiedere integrazioni documentali non opera in caso di incompletezza della documentazione.
5. Alla camera di consiglio del 21 maggio 2025, fissata per lo scrutinio dell’istanza di tutela cautelare avanzata dalla ricorrente, la causa veniva trattenuta in decisione, previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione della controversia con sentenza ai sensi dall’art. 60 c.p.a..
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per definire il giudizio con sentenza ai sensi dall’art. 60 c.p.a..
2. Nel merito, i motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
Il Comune ha sospeso il procedimento avviato a seguito dell’istanza presentata da IL, dovendo acquisire – mediante conferenza di servizi – una serie di pareri (« in materia idraulica, sismica, provincia-ptcp, VINCA, enti gestori dei sottoservizi ») nonché l’atto di assenso del proprietario dell’area destinata ad ospitare la s.r.b..
Secondo quanto emerge dalla documentazione in atti, IL presentava al Comune l’istanza ex art. 44, comma 1, d.lgs. n. 259 del 2003 in data 1° agosto 2024. Il secondo comma di tale articolo dispone che l’istanza dev’essere “ predisposta sulla base della modulistica prevista dall’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 ”, che a sua volta prescrive che venga utilizzata la modulistica di cui all’allegato 12-bis d.lgs. n. 259 del 2003. Ai sensi del successivo comma 6 del citato art. 44, “ Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta ”, con l’ulteriore precisazione che “ Il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione documentale ”.
Inoltre, il successivo comma 7 sancisce che “ Quando l’installazione dell’infrastruttura è subordinata all’acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, gli enti e i gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione ”.
Il comma 10 del predetto art. 44 dispone, a sua volta, che “ Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 … e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali ”.
3. Dalle riportate previsioni normative si evince che l’installazione di una s.r.b. è soggetta ad una speciale disciplina autorizzatoria, improntata ad esigenze di celerità e semplificazione procedimentale, espressione del favor manifestato dal legislatore per la realizzazione di tali infrastrutture, favor che si traduce nella previsione dell’istituto del silenzio assenso ( ex multis , T.A.R. Veneto, sez. III, 8 maggio 2024, n. 927), con specifica ed espressa indicazione del carattere perentorio del relativo termine, e che trova eloquente conferma nella riduzione (disposta dall’art. 18, comma 2-bis, d.l. n. 13 del 2023, conv. in legge n. 41 del 2023) a sessanta giorni del termine per la formazione del silenzio assenso, precedentemente fissato in novanta giorni.
Tanto premesso, a fronte dell’istanza presentata da IL il 1° agosto 2024, il decorso del termine di cui all’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259 del 2003 – unitamente alla formulazione del parere radioprotezionistico favorevole ed all’assenza di uno degli atti previsti dal legislatore come idonei ad impedire il perfezionarsi della fattispecie – ha comportato che il 21 febbraio 2025 (data di adozione del provvedimento impugnato) si era già perfezionato il silenzio assenso, con conseguente formazione tacita del titolo autorizzatorio.
In quella data, pertanto, il Comune:
a) non aveva più il potere di indire una conferenza di servizi in quanto il termine per la relativa convocazione (fissato in cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza), sebbene non indicato come perentorio nè previsto sotto pena di decadenza, a norma del comma 9 dell’art. 44 d.lgs. n. 259 del 2003 deve comunque rispettare il termine – questo sì – perentorio (di sessanta giorni) previsto dal successivo comma 10;
b) non poteva più richiedere produzioni documentali quali i vari pareri descritti nel provvedimento impugnato, considerato che a mente del già citato comma 6 della norma de qua le integrazioni documentali vanno richieste entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza (e devono comunque osservare il già indicato termine perentorio di conclusione del procedimento);
c) non poteva richiedere un atto di assenso del proprietario del suolo, trattandosi di documentazione non contemplata nella modulistica di cui all’allegato 12-bis d.lgs. n. 259 del 2003;
d) non poteva sospendere il corso del procedimento; essendo lo stesso già concluso.
4. A fronte delle suesposte considerazioni, non colgono nel segno le difese del Comune che – invocando un orientamento giurisprudenziale minoritario – nega che sia perfezionato il silenzio assenso a causa dell’asserita incompletezza della documentazione presentata a corredo dell’istanza.
Ritiene invece il Collegio di continuare ad aderire all’orientamento – maggioritario – secondo cui il silenzio assenso si perfeziona anche con riferimento ad una domanda non conforme a legge, posto che l’obiettivo di semplificazione perseguito dal legislatore è realizzato stabilendo che il potere di provvedere viene meno con il decorso del termine procedimentale, residuando successivamente all’Amministrazione la sola possibilità di intervenire in autotutela sull’assetto di interessi formatosi per silentium (in questi termini Consiglio di Stato, sez. VI, 30 dicembre 2024, n. 10468; T.A.R. Veneto, sez. III, 15 maggio 2025, n. 740).
Pertanto, anche qualora fosse riscontrabile un qualche elemento ostativo (come, ad esempio, un rischio alluvionale) alla realizzazione della s.r.b. nel luogo individuato dalla ricorrente, il Comune potrebbe solo esercitare (laddove ne sussistano i presupposti) il potere di annullamento d’ufficio ex art. 21, comma 1, legge n. 241 del 1990.
5. Nè coglie nel segno l’ulteriore assunto difensivo del Comune secondo cui il termine di 15giorni, concesso all’Amministrazione per richiedere integrazioni documentali, opererebbe solo in presenza di documentazione già prodotta richiedente un mero completamento, posto che una tale indicazione non si rinviene nel dettato normativo.
6. In conclusione - accertato che il provvedimento prot. n. 3540 del 21 febbraio 2025 è stato adottato dopo la formazione del silenzio assenso - il provvedimento stesso dev’essere annullato e ne va dichiarata l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, legge n. 241 del 1990 (che richiama l’art. 20, comma 1, della stessa legge, per l’appunto disciplinante le ipotesi di silenzio assenso), unitamente all’impugnato parere della Commissione Edilizia Comunale.
7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati e ne dichiara l’inefficacia.
Condanna il Comune di Malcesine, in persona del legale rappresentante pro tempore , a rifondere le spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
RL LI, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
OL De ZI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL De ZI | RL LI |
IL SEGRETARIO