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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/04/2025, n. 3085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3085 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 18622/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Susanna Terni Giudice Rel. dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico/ in data 21/05/2024, rimessa al Collegio con ordinanza del 3/3/2025 , discussa nella Camera di ConSIlio del 26/03/2025 promossa
DA
( c.f. ) nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall' avv. COLOMBO CHIARA ANNA MARIA con studio in VIA COMPAGNONI, 4
20129 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti , ammessa al gratuito patrocinio in data 23.5.2024
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...] , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. DI MOLFETTA GIULIA con studio in PIAZZA LIBERAZIONE, 6 20013
MAGENTA presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 13 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
7.6.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente
La SI.ra insiste affinché l'Ill.mo Giudice dichiari la separazione Pt_1 personale alle condizioni di cui al proprio foglio di precisazione delle conclusioni, depositato in data 21 febbraio 2025, qui da intendersi integralmente richiamate. In particolare, in punto frequentazione, la SI.ra insiste affinché il Pt_1 SI. frequenti e tenga con sé i figli, salvo diverso accordo,quantomeno due weekend al mese CP_1 alternati: il sabato dalle ore 10.30 sino alle ore 22.30 e la domenica dalle ore 10,30 alle ore 21.00; oltre a due giorni a settimana, martedì e mercoledì, dalle 17.30 fino alle 20.00 nelle settimane che terminano con il weekend di pertinenza materna e il mercoledì dalle 17.30 alle 20.00 nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza paterna, sino a quando non avrà reperito un'autonoma abitazione. L'orario “di ritiro” dei figli presso la casa famigliare nei giorni infrasettimanali è stato adeguato su richiesta del SI. e la SI.ra nell'interesse dei figli e in una ottica distensiva CP_1 Pt_1
e di dialogo fra i genitori ha aderito. Quando il padre avrà reperito un'abitazione autonoma trascorrerà con i figli, salvo diverso e miglior accordo, due weekend al mese alternati: dal venerdì dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina in cui riaccompagnerà i figli a scuola, oltre a due pomeriggi a settimana, martedì e mercoledì, dall'uscita di scuola fino al giovedì mattina nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza materna;
ed il mercoledì dall'uscita di scuola fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza paterna. Si rileva che nelle conclusioni avversarie il SI. chiede di poter trascorrere il weekend di CP_1 spettanza, allorchè abbia reperito una abitazione, solo da sabato sino a domenica, ossia un tempo ben limitato ed eSIuo, inferiore a quello indicato dall'Ill.mo Giudice in sede di provvedimento in data 2 dicembre 2024. Le vacanze natalizie e le altre festività seguono il calendario ordinario fino a quando il padre non avrà reperito una autonoma abitazione e i minori trascorreranno con il padre il giorno di Natale o il Primo dell'anno, previo e salvo diverso accordo tra i genitori, in adesione a quanto indicato dall'Ill.mo Giudice in sede di provvedimento in data 2 dicembre 2024.
pagina 2 di 13 Salvo diverso e miglior accordo e secondo il principio dell'alternanza con la madre, quando il SI. avrà reperito una autonoma abitazione, egli trascorrerà ad anni alterni con i figli un periodo di CP_1 sette giorni durante le vacanze natalizie (un anno dal 24.12 al 31.12 e l'anno successivo dal 31.12 al 6.01, in alternanza con la SI.ra ) e un periodo di tre giorni durante le vacanze pasquali Pt_1 sempre secondo il principio dell'alternanza, sempre in adesione con indicato dall'Ill.mo Giudice in sede di provvedimento in data 2 dicembre 2024. Il medesimo criterio dell'alternanza varrà per altre festività e/o “ponti scolastici”, che dovranno essere concordati per tempo tra i genitori e non meno di 5 giorni dalla ricorrenza. Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con il padre un periodo di quindici giorni consecutivi. A tal fine, il SI. si impegna a comunicare entro il 15.04 di ogni anno il CP_1 periodo e il luogo prescelto dove trascorrere le ferie estive con i figli. I figli trascorreranno il restante periodo delle vacanze estive con i nonni materni e/o con la SI.ra Pt_1
In caso di malattia dei figli, i genitori si impegnano a darsi mutuo e reciproco aiuto nell'assistenza ai figli, compatibilmente con i loro impegni lavorativi e nel caso in cui non fosse loro possibile prestare assistenza personalmente, si rivolgeranno ai nonni: tale conclusione è d'obbligo in tutte le ipotesi di crisi dei coniugi in cui siano coinvolti figli minori. Si insiste, altresì, affinché il SI. sia obbligato a corrispondere alla SI.ra , entro il giorno CP_1 Pt_1
10 di ogni mese e a far data dal deposito del ricorso, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e sino alla loro autosufficienza economica, la somma di Euro 250,00 ciascuno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie, debitamente documentate, da sostenere nell'interesse dei figli, come dettagliato nelle “Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” del Tribunale di Milano, che qui si intendono richiamate, salva la deroga che gli abbonamenti per i mezzi pubblici di e saranno ripartiti tra i coniugi nella misura del Per_1 Per_2
50% ciascuno. Si rileva che il SI. ha eseguito in data 25 febbraio 2025, ossia in limine udienza e a fronte di CP_1 plurime richieste in tal senso (essendo note le difficoltà economiche in cui versa la SI.ra ) Pt_1 formulate in via bonaria, un primo bonifico di Euro 300,00 in relazione alle somme arretrate dovute in forza del provvedimento reso dall'Ill.mo Giudice in data 2 dicembre 2024. Le conclusioni della SI.ra sono in piena adesione con il provvedimento già reso dall'Ill.mo Pt_1
Giudice in data 2 dicembre 2024. Inoltre, si insiste affinché la SI.ra quantomeno sino quando il SI. non avrà reperito Pt_1 CP_1 una autonoma abitazione, in qualità di genitore collocatario dei figli minori percepisca l'AAUU nella misura del 70%, in considerazione del fatto che i minori e non pernottano presso Per_2 Per_1 il padre, né cenano con lui (egli li riaccompagna a casa ed essi cenano con la madre). Quando, poi, il SI. avrà reperito un'autonoma abitazione e terrà con sé i figli anche per il CP_1 pernottamento e la cena, i genitori percepiranno l'AAUU nella misura del 50% ciascuno. Da ultimo, si insiste affinché l'Ill.mo Giudice disponga che la vettura Citroën C3 tg. FP247ZC, di proprietà del SI. resti in uso esclusivo alla SI.ra e le spese relative all'autovettura CP_1 Pt_1
(quali, a titolo esemplificativo, assicurazione e bollo) resteranno in capo alla SI.ra Si Pt_1 ribadisce che tale veicolo viene utilizzato dalla SI.ra pressoché esclusivamente per Pt_1
l'accompagnamento dei figli nelle loro diverse attività (ella, infatti, si reca al lavoro a piedi).
pagina 3 di 13 Tutto ciò premesso, esposto e considerato, si insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni, come da atto già depositato in data 21 febbraio 2025.
Parte resistente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, allegazione e difesa:
In via principale e nel merito:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a stabilire liberamente la propria residenza e a vivere separati
2) In adesione al provvedimento provvisorio del Giudice assegnare la casa coniugale alla madre poiché vi abiti con i figli minorenni presso di lei collocati.
3) In adesione al provvedimento provvisorio del Giudice i figli minori verranno affidati, in via condivisa, ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa principale degli stessi presso la madre.
Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, relative agli stessi, saranno assunte, disgiuntamente, dal genitore con il quale i minori si troveranno.
I genitori assumeranno, invece, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli minori tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
Il padre potrà tenere con sé i minori a fine settimana alternati: il sabato mattina dalle ore 10,30 sino alle ore 21.00 e la domenica dalle ore 10,30 alle ore 21.00, oltre al: il mercoledì dalle 17,00 alle 20,00 quando il fine settimana sarà di competenza paterna e due giorni infrasettimanali, martedì e mercoledì dalle 17,00 alle 20,00, quando il fine settimana non sarà di competenza paterna. In questi giorni il padre accompagnerà altresì agli allenamenti di calcio e lo riporterà a casa della madre dopo gli stessi Per_1
(intorno alle ore 22,00).
Quando il padre reperirà una propria soluzione abitativa stabile potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati con pernottamento, precisamente dalle 10,30 del sabato alle 21,00 della domenica, oltre a un pernottamento infrasettimanale da concordare almeno 3 giorni prima tra i genitori. Per quanto riguarda le vacanze natalizie, seguiranno il calendario ordinario, tranne l'utilizzo del criterio dell'alternanza relativamente ai giorni 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre. Detti periodi verranno trascorsi alternativamente dai genitori con i figli. Il padre trascorrerà, inoltre, con i figli le vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni con la madre. Il padre potrà tenere con sé i minori, per quindici giorni consecutivi e non, durante le ferie estive annuali. I genitori si comunicheranno, reciprocamente, entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo prescelto, con lettera raccomandata, mail o SMS. 4) In adesione al provvedimento provvisorio del Giudice il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, un assegno mensile dell'importo di € 500,00 (euro cinquecento/00), per dodici mensilità e inoltre sempre in adesione al provvedimento provvisorio del Giudice l'assegno unico sarà percepito al 50% tra le parti. L'assegno di mantenimento sarà versato anticipatamente entro il giorno 20 (venti) di ogni mese e rivalutato, annualmente, a cura della madre, in base agli Indici ISTAT - costo della vita.
Le utenze e le spese condominiali ordinarie saranno a carico della SInora assegnataria della Pt_1 casa coniugale, con obbligo di procedere con le volture relative. 5) relativamente alle spese straordinarie relative ai minori, le parti si rimborseranno l'una all'altra il 50%, come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano: - spese mediche (da documentare) che non pagina 4 di 13 richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) Con riferimento all'autovettura Citroen tg. FP247ZC, acquistata in comunione dei beni ed intestata al marito, la stessa verrà intestata alla moglie, con spese di trapasso a Suo carico e la stessa corrisponderà al marito il 50% del valore attuale di mercato della stessa.
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla pretendere l'uno dall'altro, avendo autonome fonti di reddito.
8) Rigettare tutte le richieste ex adverso formulate, in particolare la richiesta di addebito in quanto non provata in giudizio. In ogni caso:
9) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”
pagina 5 di 13 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio a Rho il 6.5.2007 con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario; dal matrimonio sono nati i figli 24.8.2009) e (3.8.2013) , Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 17.5.2024 ha chiesto la separazione giudiziale, l'affido Parte_1
condiviso dei figli con collocamento prevalente presso di sé nella casa di Vanzago di cui ha chiesto l'assegnazione .
Ha chiesto che il padre veda i figli ogni volta che questi lo desiderano e comunque che lo stesso si impegni ad accompagnare agli allenamenti di calcio il martedì dalle 18.30 alle 20.00, il Per_1
giovedì dalle 19.30 alle 21.00 e il venerdì dalle 17.30 alle 19.00, prendendolo e riaccompagnandolo alla casa materna, e alle partite ogni domenica ; ad accompagnare agli allenamenti di Per_2
pattinaggio il lunedì e il giovedì alle 19.30, prendendola presso la casa materna, ove verrà recuperata dalla SI.ra alle 21.00 .Le vacanze estive e i periodi di festa come meglio indicato nel ricorso Pt_1
Ha chiesto di porre a carico del , a titolo di mantenimento dei figli la somma mensile di euro CP_1
500, e di ricevere in via esclusiva l'assegno unico per la famiglia .
Con comparsa depositata il 10.9.2024 si è costituito in giudizio il aderendo alla domanda di CP_1
separazione, con affido condiviso dei figli;
ha altresì aderito alla richiesta di collocamento dei figli in misura prevalente presso la madre, rappresentando, in relazione alla frequentazione con gli stessi, la volontà di vederli, allo stato, i fine settimana senza pernottamento, abitando presso i genitori e non disponendo di una stanza per i figli.
Ha offerto di corrispondere per il mantenimento dei figli la somma di euro 300, dovendo continuare la quota di mutuo a proprio carico acceso per l'acquisto della casa familiare assieme alla moglie, e comunque percependo la ricorrente per intero l'assegno unico.
In data 30.9.2024 , e cioè prima dell'udienza di prima comparizione, la ricorrente ha depositato istanza ex art 473 bis n 15 e 38 cpc, chiedendo che il Tribunale risolvesse “ il contrasto tra i genitori, autorizzando e consentendo la celebrazione dellaa Santa Cresima della figlia minore , la cui Per_2
celebrazione è prevista per il prossimo 12 ottobre 2024, considerando altresì che il SI. ha CP_1
prestato il suo consenso inziale al percorso religioso e alla celebrazione del sacramento della Cresima pagina 6 di 13 della figlia minore”, assumendo che il marito, nonostante in precedenza avesse autorizzato la figlia a seguire il corso per la celebrazione della Cresima, poi non prestasse il consenso in tal senso.
A seguito di udienza del 10.10.2024, comparse entrambe le parti, il Giudice , dato atto del consenso del alla celebrazione della Cresima della figli, ha disposto non luogo a provveder sulla istanza. CP_1
Le parti sono successivamente comparse all'udienza del 27.11.2024 insistendo ciascuna nelle proprie domande e difese.
Il GD con ordinanza del 2.12.2025 ha disposto come di seguito
1. Autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto
2. Dispone l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso Per_1 Persona_3 la madre a Vanzago via Gattinoni n 4 anche ai fini della residenza anagrafica, casa che è assegnata alla ricorrente;
3. Fino a che non avrà reperito una casa autonoma il padre trascorrerà con i figli due we al mese alternati : il sabato mattina dalle ore 10.30 sino alle ore 21.00 e la domenica dalle ore 10,30 alle ore
21.00; oltre a due giorni a settimana, mercoledì e giovedì, dalle 16 fino alle 20 nelle settimane che terminano con il we di pertinenza materna;
ed il mercoledì dalle 16 alle 20 nelle settimane che terminano con il we di spettanza paterna. Quando il padre avrà reperito una abitazione autonoma trascorrerà con i figli due we al mese alternati : dal venerdì' dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina in cui riaccompagnerà i figli a scuola, oltre a due pomeriggi a settimana, mercoledì e giovedì, dall'uscita di scuola fino al venerdì mattina nelle settimane che terminano con il we di spettanza materna;
ed il mercoledì dall'uscita di scuola fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola nelle settimane che terminano con il we di spettanza paterna. Le vacanze natalizie e le altre festività seguono il calendario ordinario fino a quando il padre non avrà reperito una autonoma abitazione, ed i minori trascorreranno con il padre il giorno di natale o il primo dell'anno, previo accordo tra i genitori. Quando il padre avrà reperito autonoma abitazione le vacanze natalizie saranno suddivise in due periodi 24-31/12 e 1-6/1 ad anni alterni;
Pasqua ad anni alterni tra i genitori. Gli altri ponti e feste scolastiche seguono il calendario ordinario. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno quindici giorni di seguito con ciascun genitore. Fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti.
Invita le parti ad attenersi alla regolamentazione stabilita, avvertendo che in caso di persistente disaccordo tra le stesse potranno essere adottati provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;
5. Pone a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli per la somma mensile di CP_1 euro 500 da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese , a decorrere dalla data di deposito del ricorso, oltre al 50% delle spese extra-assegno come indicate dalle Linee Guida del
Tribunale e della Corte di Appello di Milano, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT( prima rivalutazione maggio 2025).
6. L'assegno unico è percepito dalle parti nella misura del 50% ciascuna.
7. Respinge le richieste istruttorie di parte ricorrente pagina 7 di 13 8. Rinvia la causa per discussione e decisione ex art 473 bis n 22 cpc al 27.2.2025 , nelle forme di cui all'art 127 ter cpc, onerando la ricorrente di depositare cedolini dello stipendio ultimi tre mesi entro il 30.12.2024;
Successivamente con ordinanza del 3.3.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione e discussa e decisa nella Camera di ConSIlio del 26.3.2025
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione e la natura delle domande svolte sono elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di confermare l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori.
Sul punto vi è pieno accordo tra le parti e non sussistono elementi di preoccupazione tali che possano portare il Tribunale ad una deroga dal regime preferenziale di affido, dal momento che la, seppur sussistente, conflittualità tra le parti non raggiunge livelli tali da impedire una comunicazione finalizzata alle scelte importanti e determinanti per la serena crescita dei figli.
I figli saranno collocati in via prevalente presso la madre a Vanzago via Gattinoni n 4 nella casa familiare che è assegnata alla stessa madre unitamente agli arredi ivi ubicati.
I tempi di permanenza con i genitori
Quanto alle frequentazioni del con i figli ritiene il Collegio di confermare quanto CP_1
disposto dal GD con l'ordinanza del 2.12.2024 come di seguito trascritta:
“fino a che non avrà reperito una casa autonoma il padre trascorrerà con i figli due we al mese alternati : il sabato mattina dalle ore 10.30 sino alle ore 21.00 e la domenica dalle ore 10,30 alle ore
21.00; oltre a due giorni a settimana, mercoledì e giovedì, dalle 16 fino alle 20 nelle settimane che terminano con il we di pertinenza materna;
ed il mercoledì dalle 16 alle 20 nelle settimane che terminano con il we di spettanza paterna. Quando il padre avrà reperito una abitazione autonoma trascorrerà con i figli due we al mese alternati : dal venerdì' dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina in cui riaccompagnerà i figli a scuola, oltre a due pomeriggi a settimana, mercoledì e giovedì, dall'uscita di scuola fino al venerdì mattina nelle settimane che terminano con il we di spettanza materna;
ed il mercoledì dall'uscita di scuola fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola pagina 8 di 13 nelle settimane che terminano con il we di spettanza paterna. Le vacanze natalizie e le altre festività seguono il calendario ordinario fino a quando il padre non avrà reperito una autonoma abitazione, ed i minori trascorreranno con il padre il giorno di natale o il primo dell'anno, previo accordo tra i genitori. Quando il padre avrà reperito autonoma abitazione le vacanze natalizie saranno suddivise in due periodi 24-31/12 e 1-6/1 ad anni alterni;
Pasqua ad anni alterni tra i genitori. Gli altri ponti e feste scolastiche seguono il calendario ordinario. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno quindici giorni di seguito con ciascun genitore. Fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti.
Trattasi infatti di regolamentazione garantisce appieno il rispetto del principio alla bigenitorialità.
Le parti nelle note conclusive chiedono, ciascuna, una modifica, se pur di live entità ,degli orari stabiliti, la ricorrente dando atto di aver acconsentito durante i giorni infrasettimanali ad una riduzione del tempo di permanenza dei figli con il padre chiedendo , quindi , quasi come bilanciamento che la domenica il padre stia con i figli fino alle 22.30; il padre, da parte sua, chiede che nei giorni infrasettimanali possa prelevare i figli alle 17 e non alle 16 come stabilito nell'ordinanza.
Ritiene il Collegio che, data la regolamentazione con l'ordinanza non reclamata che conferma, le parti potranno raggiungere diversi e migliori accordi tempi di frequentazione padre/figli nell'interesse dei figli.
Ritiene il Collegio che l'ascolto dei minori risulti irrilevante
Le condizioni economiche
Ritiene il collegio che debbano essere confermate le condizioni previste in sede di ordinanza ex art 473 bis n 22 cpc, stabilendosi a carico del a titolo di contributo al mantenimento dei due figli CP_1
la somma complessiva di euro 500 , da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese , a decorrere dalla data di deposito del ricorso, oltre al 50% delle spese extra-assegno come indicate dalle
Linee Guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT( prima rivalutazione maggio 2025).
Deve tenersi conto che il continua a pagare la quota di propria spettanza della rata del mutuo CP_1 acceso per l'acquisto della casa in comproprietà, che è stata assegnata alla ricorrente quale genitore collocatario. La quota complessiva mensile ammonta ad euro 770 secondo quanto dichiarato all'udienza del 27..11.2024. Anche se in tal modo il paga il corrispettivo di immobile che per il CP_1
50% è di sua proprietà, non può non evidenziarsi che per detta quota contribuisce al mantenimento indiretto dei figli .
Deve tenersi conto, peraltro, che la ricorrente percepisce uno stipendio mensile di euro 1000 per 13 mensilità e che paga il 50% del mutuo;
che il resistente, allo stato, non sopporta spese di locazione, non pagina 9 di 13 sussistendo prova del pagamento della somma mensile di euro 400 al mese ai genitori, come asserisce,
e che lo stesso percepisce uno stipendio mensile di euro 1900 per 14 mensilità
Pertanto deve ritenersi rispondente ai principi di cui all'art 337 ter cc il contributo mensile di euro 500
a carico del padre, a decorrere dalla data di deposito del ricorso, oltre al 50% delle spese extra-assegno come indicate dalle Linee Guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano. Detta somma è rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT( prima rivalutazione maggio 2025).
La ricorrente ha chiesto, nelle note conclusive ,che l'assegno unico che nell'ordinanza è posto a favore di ognuno nella misura del 50% le sia attribuito in quella del 70% fino a che il non abbia reperito CP_1
una autonoma abitazione che gli consenta di ospitare i figli per un periodo più lungo. Trattasi di domanda nuova dunque inammissibile.
Non può , inoltre, trovare ingresso nell'odierno giudizio la questione relativa all'uso della autovettura
Citroen di proprietà del in quanto inammissibile ex ar 40 cpc . CP_1
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio, l'esito del sub procedimento ex art 473 bis n 15 e 38 che la ricorrente ha dovuto instaurare per ottenere il consenso del alla celebrazione della cresima per CP_1
la minore, le spese di lite devono compensarsi nella misura del 50% e per la residua parte posta a carico del e da versarsi a favore dell'Erario dello Stato attesa l'ammissione della al beneficio CP_1 Pt_1
del Gratuito Patrocinio,
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria,
1. Dispone l'affido condiviso dei minori e con collocamento prevalente Per_1 Persona_3
presso la madre a Vanzago via Gattinoni n 4 anche ai fini della residenza anagrafica, casa che è assegnata alla ricorrente;
2. Fino a che non avrà reperito una casa autonoma il padre trascorrerà con i figli due we al mese alternati : il sabato mattina dalle ore 10.30 sino alle ore 21.00 e la domenica dalle ore 10,30 alle ore 21.00; oltre a due giorni a settimana, mercoledì e giovedì, dalle 16 fino alle 20 nelle settimane che terminano con il we di pertinenza materna;
ed il mercoledì dalle 16 alle 20 nelle pagina 10 di 13 settimane che terminano con il we di spettanza paterna. Quando il padre avrà reperito una abitazione autonoma trascorrerà con i figli due we al mese alternati : dal venerdì' dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina in cui riaccompagnerà i figli a scuola, oltre a due pomeriggi a settimana, mercoledì e giovedì, dall'uscita di scuola fino al venerdì mattina nelle settimane che terminano con il we di spettanza materna;
ed il mercoledì dall'uscita di scuola fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola nelle settimane che terminano con il we di spettanza paterna.Le vacanze natalizie e le altre festività seguono il calendario ordinario fino a quando il padre non avrà reperito una autonoma abitazione, ed i minori trascorreranno con il padre il giorno di natale o il primo dell'anno, previo accordo tra i genitori. Quando il padre avrà reperito autonoma abitazione le vacanze natalizie saranno suddivise in due periodi 24-31/12 e 1-6/1 ad anni alterni;
Pasqua ad anni alterni tra i genitori. Gli altri ponti e feste scolastiche seguono il calendario ordinario. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno quindici giorni di seguito con ciascun genitore. Fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti;
3. Invita le parti ad attenersi alla regolamentazione stabilita, avvertendo che in caso di persistente disaccordo tra le stesse potranno essere adottati provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;
4. Pone a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli per la somma mensile CP_1
di euro 500 da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese , a decorrere dalla data di deposito del ricorso, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ( prima rivalutazione maggio 2025) oltre al 50% delle spese extra come di seguito indicate - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale,
pagina 11 di 13 ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante pagina 12 di 13 l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
5. L'assegno unico è percepito dalle parti nella misura del 50% ciascuna;
6. Respinge le altre domande;
7. Condanna il resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore della ricorrente nella misura di 1/2 che si liquidano, per tale frazione, nella somma di euro 3.965 oltre spese generali accessorie forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge da versarsi all'Erario dello atato;
8. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite nella restante frazione di ½;
9. Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano 26/03/2025
Il Giudice Relatore Estensore
Dott. Susanna Terni
Il Presidente dott. Laura Maria Cosmai
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Susanna Terni Giudice Rel. dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico/ in data 21/05/2024, rimessa al Collegio con ordinanza del 3/3/2025 , discussa nella Camera di ConSIlio del 26/03/2025 promossa
DA
( c.f. ) nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall' avv. COLOMBO CHIARA ANNA MARIA con studio in VIA COMPAGNONI, 4
20129 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti , ammessa al gratuito patrocinio in data 23.5.2024
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...] , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. DI MOLFETTA GIULIA con studio in PIAZZA LIBERAZIONE, 6 20013
MAGENTA presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 13 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
7.6.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente
La SI.ra insiste affinché l'Ill.mo Giudice dichiari la separazione Pt_1 personale alle condizioni di cui al proprio foglio di precisazione delle conclusioni, depositato in data 21 febbraio 2025, qui da intendersi integralmente richiamate. In particolare, in punto frequentazione, la SI.ra insiste affinché il Pt_1 SI. frequenti e tenga con sé i figli, salvo diverso accordo,quantomeno due weekend al mese CP_1 alternati: il sabato dalle ore 10.30 sino alle ore 22.30 e la domenica dalle ore 10,30 alle ore 21.00; oltre a due giorni a settimana, martedì e mercoledì, dalle 17.30 fino alle 20.00 nelle settimane che terminano con il weekend di pertinenza materna e il mercoledì dalle 17.30 alle 20.00 nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza paterna, sino a quando non avrà reperito un'autonoma abitazione. L'orario “di ritiro” dei figli presso la casa famigliare nei giorni infrasettimanali è stato adeguato su richiesta del SI. e la SI.ra nell'interesse dei figli e in una ottica distensiva CP_1 Pt_1
e di dialogo fra i genitori ha aderito. Quando il padre avrà reperito un'abitazione autonoma trascorrerà con i figli, salvo diverso e miglior accordo, due weekend al mese alternati: dal venerdì dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina in cui riaccompagnerà i figli a scuola, oltre a due pomeriggi a settimana, martedì e mercoledì, dall'uscita di scuola fino al giovedì mattina nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza materna;
ed il mercoledì dall'uscita di scuola fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza paterna. Si rileva che nelle conclusioni avversarie il SI. chiede di poter trascorrere il weekend di CP_1 spettanza, allorchè abbia reperito una abitazione, solo da sabato sino a domenica, ossia un tempo ben limitato ed eSIuo, inferiore a quello indicato dall'Ill.mo Giudice in sede di provvedimento in data 2 dicembre 2024. Le vacanze natalizie e le altre festività seguono il calendario ordinario fino a quando il padre non avrà reperito una autonoma abitazione e i minori trascorreranno con il padre il giorno di Natale o il Primo dell'anno, previo e salvo diverso accordo tra i genitori, in adesione a quanto indicato dall'Ill.mo Giudice in sede di provvedimento in data 2 dicembre 2024.
pagina 2 di 13 Salvo diverso e miglior accordo e secondo il principio dell'alternanza con la madre, quando il SI. avrà reperito una autonoma abitazione, egli trascorrerà ad anni alterni con i figli un periodo di CP_1 sette giorni durante le vacanze natalizie (un anno dal 24.12 al 31.12 e l'anno successivo dal 31.12 al 6.01, in alternanza con la SI.ra ) e un periodo di tre giorni durante le vacanze pasquali Pt_1 sempre secondo il principio dell'alternanza, sempre in adesione con indicato dall'Ill.mo Giudice in sede di provvedimento in data 2 dicembre 2024. Il medesimo criterio dell'alternanza varrà per altre festività e/o “ponti scolastici”, che dovranno essere concordati per tempo tra i genitori e non meno di 5 giorni dalla ricorrenza. Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con il padre un periodo di quindici giorni consecutivi. A tal fine, il SI. si impegna a comunicare entro il 15.04 di ogni anno il CP_1 periodo e il luogo prescelto dove trascorrere le ferie estive con i figli. I figli trascorreranno il restante periodo delle vacanze estive con i nonni materni e/o con la SI.ra Pt_1
In caso di malattia dei figli, i genitori si impegnano a darsi mutuo e reciproco aiuto nell'assistenza ai figli, compatibilmente con i loro impegni lavorativi e nel caso in cui non fosse loro possibile prestare assistenza personalmente, si rivolgeranno ai nonni: tale conclusione è d'obbligo in tutte le ipotesi di crisi dei coniugi in cui siano coinvolti figli minori. Si insiste, altresì, affinché il SI. sia obbligato a corrispondere alla SI.ra , entro il giorno CP_1 Pt_1
10 di ogni mese e a far data dal deposito del ricorso, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e sino alla loro autosufficienza economica, la somma di Euro 250,00 ciascuno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie, debitamente documentate, da sostenere nell'interesse dei figli, come dettagliato nelle “Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” del Tribunale di Milano, che qui si intendono richiamate, salva la deroga che gli abbonamenti per i mezzi pubblici di e saranno ripartiti tra i coniugi nella misura del Per_1 Per_2
50% ciascuno. Si rileva che il SI. ha eseguito in data 25 febbraio 2025, ossia in limine udienza e a fronte di CP_1 plurime richieste in tal senso (essendo note le difficoltà economiche in cui versa la SI.ra ) Pt_1 formulate in via bonaria, un primo bonifico di Euro 300,00 in relazione alle somme arretrate dovute in forza del provvedimento reso dall'Ill.mo Giudice in data 2 dicembre 2024. Le conclusioni della SI.ra sono in piena adesione con il provvedimento già reso dall'Ill.mo Pt_1
Giudice in data 2 dicembre 2024. Inoltre, si insiste affinché la SI.ra quantomeno sino quando il SI. non avrà reperito Pt_1 CP_1 una autonoma abitazione, in qualità di genitore collocatario dei figli minori percepisca l'AAUU nella misura del 70%, in considerazione del fatto che i minori e non pernottano presso Per_2 Per_1 il padre, né cenano con lui (egli li riaccompagna a casa ed essi cenano con la madre). Quando, poi, il SI. avrà reperito un'autonoma abitazione e terrà con sé i figli anche per il CP_1 pernottamento e la cena, i genitori percepiranno l'AAUU nella misura del 50% ciascuno. Da ultimo, si insiste affinché l'Ill.mo Giudice disponga che la vettura Citroën C3 tg. FP247ZC, di proprietà del SI. resti in uso esclusivo alla SI.ra e le spese relative all'autovettura CP_1 Pt_1
(quali, a titolo esemplificativo, assicurazione e bollo) resteranno in capo alla SI.ra Si Pt_1 ribadisce che tale veicolo viene utilizzato dalla SI.ra pressoché esclusivamente per Pt_1
l'accompagnamento dei figli nelle loro diverse attività (ella, infatti, si reca al lavoro a piedi).
pagina 3 di 13 Tutto ciò premesso, esposto e considerato, si insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni, come da atto già depositato in data 21 febbraio 2025.
Parte resistente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, allegazione e difesa:
In via principale e nel merito:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a stabilire liberamente la propria residenza e a vivere separati
2) In adesione al provvedimento provvisorio del Giudice assegnare la casa coniugale alla madre poiché vi abiti con i figli minorenni presso di lei collocati.
3) In adesione al provvedimento provvisorio del Giudice i figli minori verranno affidati, in via condivisa, ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa principale degli stessi presso la madre.
Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, relative agli stessi, saranno assunte, disgiuntamente, dal genitore con il quale i minori si troveranno.
I genitori assumeranno, invece, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli minori tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
Il padre potrà tenere con sé i minori a fine settimana alternati: il sabato mattina dalle ore 10,30 sino alle ore 21.00 e la domenica dalle ore 10,30 alle ore 21.00, oltre al: il mercoledì dalle 17,00 alle 20,00 quando il fine settimana sarà di competenza paterna e due giorni infrasettimanali, martedì e mercoledì dalle 17,00 alle 20,00, quando il fine settimana non sarà di competenza paterna. In questi giorni il padre accompagnerà altresì agli allenamenti di calcio e lo riporterà a casa della madre dopo gli stessi Per_1
(intorno alle ore 22,00).
Quando il padre reperirà una propria soluzione abitativa stabile potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati con pernottamento, precisamente dalle 10,30 del sabato alle 21,00 della domenica, oltre a un pernottamento infrasettimanale da concordare almeno 3 giorni prima tra i genitori. Per quanto riguarda le vacanze natalizie, seguiranno il calendario ordinario, tranne l'utilizzo del criterio dell'alternanza relativamente ai giorni 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre. Detti periodi verranno trascorsi alternativamente dai genitori con i figli. Il padre trascorrerà, inoltre, con i figli le vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni con la madre. Il padre potrà tenere con sé i minori, per quindici giorni consecutivi e non, durante le ferie estive annuali. I genitori si comunicheranno, reciprocamente, entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo prescelto, con lettera raccomandata, mail o SMS. 4) In adesione al provvedimento provvisorio del Giudice il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, un assegno mensile dell'importo di € 500,00 (euro cinquecento/00), per dodici mensilità e inoltre sempre in adesione al provvedimento provvisorio del Giudice l'assegno unico sarà percepito al 50% tra le parti. L'assegno di mantenimento sarà versato anticipatamente entro il giorno 20 (venti) di ogni mese e rivalutato, annualmente, a cura della madre, in base agli Indici ISTAT - costo della vita.
Le utenze e le spese condominiali ordinarie saranno a carico della SInora assegnataria della Pt_1 casa coniugale, con obbligo di procedere con le volture relative. 5) relativamente alle spese straordinarie relative ai minori, le parti si rimborseranno l'una all'altra il 50%, come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano: - spese mediche (da documentare) che non pagina 4 di 13 richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) Con riferimento all'autovettura Citroen tg. FP247ZC, acquistata in comunione dei beni ed intestata al marito, la stessa verrà intestata alla moglie, con spese di trapasso a Suo carico e la stessa corrisponderà al marito il 50% del valore attuale di mercato della stessa.
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla pretendere l'uno dall'altro, avendo autonome fonti di reddito.
8) Rigettare tutte le richieste ex adverso formulate, in particolare la richiesta di addebito in quanto non provata in giudizio. In ogni caso:
9) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”
pagina 5 di 13 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio a Rho il 6.5.2007 con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario; dal matrimonio sono nati i figli 24.8.2009) e (3.8.2013) , Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 17.5.2024 ha chiesto la separazione giudiziale, l'affido Parte_1
condiviso dei figli con collocamento prevalente presso di sé nella casa di Vanzago di cui ha chiesto l'assegnazione .
Ha chiesto che il padre veda i figli ogni volta che questi lo desiderano e comunque che lo stesso si impegni ad accompagnare agli allenamenti di calcio il martedì dalle 18.30 alle 20.00, il Per_1
giovedì dalle 19.30 alle 21.00 e il venerdì dalle 17.30 alle 19.00, prendendolo e riaccompagnandolo alla casa materna, e alle partite ogni domenica ; ad accompagnare agli allenamenti di Per_2
pattinaggio il lunedì e il giovedì alle 19.30, prendendola presso la casa materna, ove verrà recuperata dalla SI.ra alle 21.00 .Le vacanze estive e i periodi di festa come meglio indicato nel ricorso Pt_1
Ha chiesto di porre a carico del , a titolo di mantenimento dei figli la somma mensile di euro CP_1
500, e di ricevere in via esclusiva l'assegno unico per la famiglia .
Con comparsa depositata il 10.9.2024 si è costituito in giudizio il aderendo alla domanda di CP_1
separazione, con affido condiviso dei figli;
ha altresì aderito alla richiesta di collocamento dei figli in misura prevalente presso la madre, rappresentando, in relazione alla frequentazione con gli stessi, la volontà di vederli, allo stato, i fine settimana senza pernottamento, abitando presso i genitori e non disponendo di una stanza per i figli.
Ha offerto di corrispondere per il mantenimento dei figli la somma di euro 300, dovendo continuare la quota di mutuo a proprio carico acceso per l'acquisto della casa familiare assieme alla moglie, e comunque percependo la ricorrente per intero l'assegno unico.
In data 30.9.2024 , e cioè prima dell'udienza di prima comparizione, la ricorrente ha depositato istanza ex art 473 bis n 15 e 38 cpc, chiedendo che il Tribunale risolvesse “ il contrasto tra i genitori, autorizzando e consentendo la celebrazione dellaa Santa Cresima della figlia minore , la cui Per_2
celebrazione è prevista per il prossimo 12 ottobre 2024, considerando altresì che il SI. ha CP_1
prestato il suo consenso inziale al percorso religioso e alla celebrazione del sacramento della Cresima pagina 6 di 13 della figlia minore”, assumendo che il marito, nonostante in precedenza avesse autorizzato la figlia a seguire il corso per la celebrazione della Cresima, poi non prestasse il consenso in tal senso.
A seguito di udienza del 10.10.2024, comparse entrambe le parti, il Giudice , dato atto del consenso del alla celebrazione della Cresima della figli, ha disposto non luogo a provveder sulla istanza. CP_1
Le parti sono successivamente comparse all'udienza del 27.11.2024 insistendo ciascuna nelle proprie domande e difese.
Il GD con ordinanza del 2.12.2025 ha disposto come di seguito
1. Autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto
2. Dispone l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso Per_1 Persona_3 la madre a Vanzago via Gattinoni n 4 anche ai fini della residenza anagrafica, casa che è assegnata alla ricorrente;
3. Fino a che non avrà reperito una casa autonoma il padre trascorrerà con i figli due we al mese alternati : il sabato mattina dalle ore 10.30 sino alle ore 21.00 e la domenica dalle ore 10,30 alle ore
21.00; oltre a due giorni a settimana, mercoledì e giovedì, dalle 16 fino alle 20 nelle settimane che terminano con il we di pertinenza materna;
ed il mercoledì dalle 16 alle 20 nelle settimane che terminano con il we di spettanza paterna. Quando il padre avrà reperito una abitazione autonoma trascorrerà con i figli due we al mese alternati : dal venerdì' dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina in cui riaccompagnerà i figli a scuola, oltre a due pomeriggi a settimana, mercoledì e giovedì, dall'uscita di scuola fino al venerdì mattina nelle settimane che terminano con il we di spettanza materna;
ed il mercoledì dall'uscita di scuola fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola nelle settimane che terminano con il we di spettanza paterna. Le vacanze natalizie e le altre festività seguono il calendario ordinario fino a quando il padre non avrà reperito una autonoma abitazione, ed i minori trascorreranno con il padre il giorno di natale o il primo dell'anno, previo accordo tra i genitori. Quando il padre avrà reperito autonoma abitazione le vacanze natalizie saranno suddivise in due periodi 24-31/12 e 1-6/1 ad anni alterni;
Pasqua ad anni alterni tra i genitori. Gli altri ponti e feste scolastiche seguono il calendario ordinario. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno quindici giorni di seguito con ciascun genitore. Fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti.
Invita le parti ad attenersi alla regolamentazione stabilita, avvertendo che in caso di persistente disaccordo tra le stesse potranno essere adottati provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;
5. Pone a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli per la somma mensile di CP_1 euro 500 da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese , a decorrere dalla data di deposito del ricorso, oltre al 50% delle spese extra-assegno come indicate dalle Linee Guida del
Tribunale e della Corte di Appello di Milano, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT( prima rivalutazione maggio 2025).
6. L'assegno unico è percepito dalle parti nella misura del 50% ciascuna.
7. Respinge le richieste istruttorie di parte ricorrente pagina 7 di 13 8. Rinvia la causa per discussione e decisione ex art 473 bis n 22 cpc al 27.2.2025 , nelle forme di cui all'art 127 ter cpc, onerando la ricorrente di depositare cedolini dello stipendio ultimi tre mesi entro il 30.12.2024;
Successivamente con ordinanza del 3.3.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione e discussa e decisa nella Camera di ConSIlio del 26.3.2025
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione e la natura delle domande svolte sono elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di confermare l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori.
Sul punto vi è pieno accordo tra le parti e non sussistono elementi di preoccupazione tali che possano portare il Tribunale ad una deroga dal regime preferenziale di affido, dal momento che la, seppur sussistente, conflittualità tra le parti non raggiunge livelli tali da impedire una comunicazione finalizzata alle scelte importanti e determinanti per la serena crescita dei figli.
I figli saranno collocati in via prevalente presso la madre a Vanzago via Gattinoni n 4 nella casa familiare che è assegnata alla stessa madre unitamente agli arredi ivi ubicati.
I tempi di permanenza con i genitori
Quanto alle frequentazioni del con i figli ritiene il Collegio di confermare quanto CP_1
disposto dal GD con l'ordinanza del 2.12.2024 come di seguito trascritta:
“fino a che non avrà reperito una casa autonoma il padre trascorrerà con i figli due we al mese alternati : il sabato mattina dalle ore 10.30 sino alle ore 21.00 e la domenica dalle ore 10,30 alle ore
21.00; oltre a due giorni a settimana, mercoledì e giovedì, dalle 16 fino alle 20 nelle settimane che terminano con il we di pertinenza materna;
ed il mercoledì dalle 16 alle 20 nelle settimane che terminano con il we di spettanza paterna. Quando il padre avrà reperito una abitazione autonoma trascorrerà con i figli due we al mese alternati : dal venerdì' dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina in cui riaccompagnerà i figli a scuola, oltre a due pomeriggi a settimana, mercoledì e giovedì, dall'uscita di scuola fino al venerdì mattina nelle settimane che terminano con il we di spettanza materna;
ed il mercoledì dall'uscita di scuola fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola pagina 8 di 13 nelle settimane che terminano con il we di spettanza paterna. Le vacanze natalizie e le altre festività seguono il calendario ordinario fino a quando il padre non avrà reperito una autonoma abitazione, ed i minori trascorreranno con il padre il giorno di natale o il primo dell'anno, previo accordo tra i genitori. Quando il padre avrà reperito autonoma abitazione le vacanze natalizie saranno suddivise in due periodi 24-31/12 e 1-6/1 ad anni alterni;
Pasqua ad anni alterni tra i genitori. Gli altri ponti e feste scolastiche seguono il calendario ordinario. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno quindici giorni di seguito con ciascun genitore. Fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti.
Trattasi infatti di regolamentazione garantisce appieno il rispetto del principio alla bigenitorialità.
Le parti nelle note conclusive chiedono, ciascuna, una modifica, se pur di live entità ,degli orari stabiliti, la ricorrente dando atto di aver acconsentito durante i giorni infrasettimanali ad una riduzione del tempo di permanenza dei figli con il padre chiedendo , quindi , quasi come bilanciamento che la domenica il padre stia con i figli fino alle 22.30; il padre, da parte sua, chiede che nei giorni infrasettimanali possa prelevare i figli alle 17 e non alle 16 come stabilito nell'ordinanza.
Ritiene il Collegio che, data la regolamentazione con l'ordinanza non reclamata che conferma, le parti potranno raggiungere diversi e migliori accordi tempi di frequentazione padre/figli nell'interesse dei figli.
Ritiene il Collegio che l'ascolto dei minori risulti irrilevante
Le condizioni economiche
Ritiene il collegio che debbano essere confermate le condizioni previste in sede di ordinanza ex art 473 bis n 22 cpc, stabilendosi a carico del a titolo di contributo al mantenimento dei due figli CP_1
la somma complessiva di euro 500 , da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese , a decorrere dalla data di deposito del ricorso, oltre al 50% delle spese extra-assegno come indicate dalle
Linee Guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT( prima rivalutazione maggio 2025).
Deve tenersi conto che il continua a pagare la quota di propria spettanza della rata del mutuo CP_1 acceso per l'acquisto della casa in comproprietà, che è stata assegnata alla ricorrente quale genitore collocatario. La quota complessiva mensile ammonta ad euro 770 secondo quanto dichiarato all'udienza del 27..11.2024. Anche se in tal modo il paga il corrispettivo di immobile che per il CP_1
50% è di sua proprietà, non può non evidenziarsi che per detta quota contribuisce al mantenimento indiretto dei figli .
Deve tenersi conto, peraltro, che la ricorrente percepisce uno stipendio mensile di euro 1000 per 13 mensilità e che paga il 50% del mutuo;
che il resistente, allo stato, non sopporta spese di locazione, non pagina 9 di 13 sussistendo prova del pagamento della somma mensile di euro 400 al mese ai genitori, come asserisce,
e che lo stesso percepisce uno stipendio mensile di euro 1900 per 14 mensilità
Pertanto deve ritenersi rispondente ai principi di cui all'art 337 ter cc il contributo mensile di euro 500
a carico del padre, a decorrere dalla data di deposito del ricorso, oltre al 50% delle spese extra-assegno come indicate dalle Linee Guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano. Detta somma è rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT( prima rivalutazione maggio 2025).
La ricorrente ha chiesto, nelle note conclusive ,che l'assegno unico che nell'ordinanza è posto a favore di ognuno nella misura del 50% le sia attribuito in quella del 70% fino a che il non abbia reperito CP_1
una autonoma abitazione che gli consenta di ospitare i figli per un periodo più lungo. Trattasi di domanda nuova dunque inammissibile.
Non può , inoltre, trovare ingresso nell'odierno giudizio la questione relativa all'uso della autovettura
Citroen di proprietà del in quanto inammissibile ex ar 40 cpc . CP_1
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio, l'esito del sub procedimento ex art 473 bis n 15 e 38 che la ricorrente ha dovuto instaurare per ottenere il consenso del alla celebrazione della cresima per CP_1
la minore, le spese di lite devono compensarsi nella misura del 50% e per la residua parte posta a carico del e da versarsi a favore dell'Erario dello Stato attesa l'ammissione della al beneficio CP_1 Pt_1
del Gratuito Patrocinio,
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria,
1. Dispone l'affido condiviso dei minori e con collocamento prevalente Per_1 Persona_3
presso la madre a Vanzago via Gattinoni n 4 anche ai fini della residenza anagrafica, casa che è assegnata alla ricorrente;
2. Fino a che non avrà reperito una casa autonoma il padre trascorrerà con i figli due we al mese alternati : il sabato mattina dalle ore 10.30 sino alle ore 21.00 e la domenica dalle ore 10,30 alle ore 21.00; oltre a due giorni a settimana, mercoledì e giovedì, dalle 16 fino alle 20 nelle settimane che terminano con il we di pertinenza materna;
ed il mercoledì dalle 16 alle 20 nelle pagina 10 di 13 settimane che terminano con il we di spettanza paterna. Quando il padre avrà reperito una abitazione autonoma trascorrerà con i figli due we al mese alternati : dal venerdì' dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina in cui riaccompagnerà i figli a scuola, oltre a due pomeriggi a settimana, mercoledì e giovedì, dall'uscita di scuola fino al venerdì mattina nelle settimane che terminano con il we di spettanza materna;
ed il mercoledì dall'uscita di scuola fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola nelle settimane che terminano con il we di spettanza paterna.Le vacanze natalizie e le altre festività seguono il calendario ordinario fino a quando il padre non avrà reperito una autonoma abitazione, ed i minori trascorreranno con il padre il giorno di natale o il primo dell'anno, previo accordo tra i genitori. Quando il padre avrà reperito autonoma abitazione le vacanze natalizie saranno suddivise in due periodi 24-31/12 e 1-6/1 ad anni alterni;
Pasqua ad anni alterni tra i genitori. Gli altri ponti e feste scolastiche seguono il calendario ordinario. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno quindici giorni di seguito con ciascun genitore. Fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti;
3. Invita le parti ad attenersi alla regolamentazione stabilita, avvertendo che in caso di persistente disaccordo tra le stesse potranno essere adottati provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;
4. Pone a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli per la somma mensile CP_1
di euro 500 da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese , a decorrere dalla data di deposito del ricorso, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ( prima rivalutazione maggio 2025) oltre al 50% delle spese extra come di seguito indicate - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale,
pagina 11 di 13 ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante pagina 12 di 13 l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
5. L'assegno unico è percepito dalle parti nella misura del 50% ciascuna;
6. Respinge le altre domande;
7. Condanna il resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore della ricorrente nella misura di 1/2 che si liquidano, per tale frazione, nella somma di euro 3.965 oltre spese generali accessorie forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge da versarsi all'Erario dello atato;
8. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite nella restante frazione di ½;
9. Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano 26/03/2025
Il Giudice Relatore Estensore
Dott. Susanna Terni
Il Presidente dott. Laura Maria Cosmai
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