Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 7. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza l'insegnamento di "Diritto coloniale" e' soppresso. Nello stesso elenco l'insegnamento complementare di "Legislazione del lavoro" muta denominazione in "Diritto della previdenza sociale".
Art. 9. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche e' aggiunto quello di "Diritto privato comparato". Nello stesso elenco gli insegnamenti complementari di "Geografia ed etnografia coloniale" e di "Legislazione del lavoro" mutano denominazione in "Geografia ed etnografia dei paesi afro-asiatici" e in "Diritto della previdenza sociale".
Art. 30. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:
Parassitologia medica;
Clinica delle malattie infettive;
Anestesiologia e rianimazione;
Audiologia;
Medicina del lavoro;
Puericoltura;
Patologia ostetrica e ginecologica.
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 7. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza l'insegnamento di "Diritto coloniale" e' soppresso. Nello stesso elenco l'insegnamento complementare di "Legislazione del lavoro" muta denominazione in "Diritto della previdenza sociale".
Art. 9. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche e' aggiunto quello di "Diritto privato comparato". Nello stesso elenco gli insegnamenti complementari di "Geografia ed etnografia coloniale" e di "Legislazione del lavoro" mutano denominazione in "Geografia ed etnografia dei paesi afro-asiatici" e in "Diritto della previdenza sociale".
Art. 30. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:
Parassitologia medica;
Clinica delle malattie infettive;
Anestesiologia e rianimazione;
Audiologia;
Medicina del lavoro;
Puericoltura;
Patologia ostetrica e ginecologica.