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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 31/03/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3995/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3995/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. TROIANI CP_1 C.F._1
MARIA ( ) VIA LUIGI DARI 45 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3 TRIBUIANI LAURO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEI LUDI N.4 64011 ALBA ADRIATICApresso il difensore avv. TRIBUIANI LAURO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAVIGLIA Controparte_3 C.F._4
ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. CAMELI 13 TERAMOpresso il difensore avv. MAVIGLIA ANTONIO
TERZO CHIAMATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il dottor chiede al tribunale di Teramo di dichiarare la responsabilità CP_1 del sito in Villa Rosa di Martinsicuro per i danni cagionati al proprio Controparte_2 appartamento in quanto il condominio, di cui fa parte l'immobile dell'attore,invece di provvedere a eliminare le infiltrazioni di acqua nell'appartamento dell'attore eseguendo lavori sull'intera superficie del terrazzo così da eliminare le cause delle infiltrazioni nella proprietà sottostante,fece realizzare solo un intervento parziale che di fatto non impedì il passaggio dell'acqua e quindi la rovina dei muri. A causa delle piogge si è staccato l'intonaco dal solaio provocando l'inagibilità dell'appartamento e danneggiando gli arredi all'interno. Ciò creò all'attore problemi di salute provocati da polveri e muffe.
Quindi chiede il pagamento dei lavori necessari effettuati per la riparazione e messa in pristino dell'appartamento, per la riparazione dei beni mobili presenti nell'appartamento,ed il costo dei beni irrimediabilmente rovinati, per un totale di euro 11970.il condominio convenuto chiama In causa proprietario esclusivo del lastrico solare per essere manlevata,e nel merito dichiara la Controparte_3 propria estraneità essendo il lastrico solare di proprietà ed uso esclusivo con obbligo di manutenzione di . Solo al ed all'uso che fece del lastrico solare sono da imputare le Controparte_3 CP_3 infiltrazioni. I lavori per accordo transattivo dovevano essere effettuati solo dal . In subordine CP_3 invoca il concorso di colpa dell'attore. Si costituisce il chiamato negando ogni propria Controparte_3 responsabilità diretta o indiretta. Egli come da accordo transattivo provvide solo a riparare l'intonaco.
Condotta istruttoria con interrogatorio e prove per testi, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali,la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione.
Effettivamente si è impegnato a provvedere a proprie spese alla sistemazione delle parti Controparte_3 danneggiate , riguardanti intonaci e tinteggiatura in bianco, o pastello degli appartamenti posti al piano terzo, sotto il lastrico solare, con esclusione del contenuto. abita al terzo piano, e la CP_1 situazione è nota. Posto che la responsabilità è ammessa, va valutato solo il concorso di colpa del , CP_1 che effettivamente ritardò di un anno i lavori;
qualsiasi sia stato il motivo, egli avrebbe comunque potuto e dovuto provvedere più tempestivamente a sue spese, come dopo un biennio ha fatto. Per cui, stimato un concorso di colpa del 30% a carico del danneggiato che per un biennio è rimasto inerte malgrado fosse ben a conoscenza della situazione, egli è intitolato a ricevere dal Condominio la somma di euro 8379. Dal in quanto Il lastrico solare assolve alla primaria funzione di copertura CP_2 dell'edificio e rientra dunque nel novero delle parti comuni, salva la prova contraria che, però, deve essere fornita in modo chiaro e univoco, attraverso una espressa riserva di proprietà. Per titolo non si intende il titolo che individua il soggetto destinatario dei costi della manutenzione, ordinaria e straordinaria, della terrazza, ma deve intendersi l'atto costitutivo dello stesso ossia il CP_2 primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto, con conseguente frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali;
tale atto deve contenere in modo chiaro e inequivoco elementi tali da includere l'alienazione del diritto di condominio, non rilevando a tal fine quanto stabilito nel regolamento condominiale, ove non si tratti di regolamento allegato come parte integrante al primo atto d'acquisto trascritto, ovvero di regolamento espressione di autonomia negoziale, approvato o accettato col consenso individuale dei singoli condomini e volto perciò a costituire, modificare o trasferire i diritti attribuiti ai singoli condomini dagli atti di acquisto o dalle convenzioni. Ora, dalla stessa transazione si evince che il lastrico solare è in uso esclusivo, ma non in proprietà del tanto è vero che il si assume la spesa di euro 60 mila per Controparte_4 CP_2 manutenzione straordinaria del lastrico solare. Vi è anche un'altra garanzia, per i danni da lavori che la ditta “D si ritiene di aver iniziato” ( così a pagina 3 ultima riga della transazione); ma non è la garanzia che ha azionato il Condominio. Egli risponderà solo nei limiti di quanto si è accollato, ovvero
1952 euro, che corrispondono a quanto ha spese BO per ritinteggiatura ed intonaco, come da suo preventivo documento 4; ed è ininfluente che non riuscì a portare a termine la propria opera per opposizione del , che in quella fase fu giustificata dalla parzialità dell'intervento stesso ( intonaci CP_1
pagina 2 di 3 e tinteggiatura senza rifacimento della impermeabilizzazione avrebbero avuto anche un effetto controproducente). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie la domanda per quanto di ragione e riconosciuto un concorso di colpa del 30% a carico di condanna il a pagare a euro 8379, oltre CP_1 Controparte_5 CP_1 interessi, in misura legale, dalla data della notifica dell'atto di citazione al saldo. Condanna CP_3
a manlevare il delle conseguenze pregiudizievoli della presente sentenza nei limiti
[...] CP_2 di 1952 euro, oltre interessi, in misura legale, decorrenza di interessi medesima che la domanda principale. Condanna il a pagare le spese a , che liquida in Controparte_2 CP_1
5077 euro, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfetario 15%; ed a a pagare le spese al Controparte_3
che liquida in 2540 euro, oltre esborsi, accessori e rimborso forfetario 15%. Controparte_2
Teramo, 29 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3995/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. TROIANI CP_1 C.F._1
MARIA ( ) VIA LUIGI DARI 45 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3 TRIBUIANI LAURO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEI LUDI N.4 64011 ALBA ADRIATICApresso il difensore avv. TRIBUIANI LAURO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAVIGLIA Controparte_3 C.F._4
ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. CAMELI 13 TERAMOpresso il difensore avv. MAVIGLIA ANTONIO
TERZO CHIAMATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il dottor chiede al tribunale di Teramo di dichiarare la responsabilità CP_1 del sito in Villa Rosa di Martinsicuro per i danni cagionati al proprio Controparte_2 appartamento in quanto il condominio, di cui fa parte l'immobile dell'attore,invece di provvedere a eliminare le infiltrazioni di acqua nell'appartamento dell'attore eseguendo lavori sull'intera superficie del terrazzo così da eliminare le cause delle infiltrazioni nella proprietà sottostante,fece realizzare solo un intervento parziale che di fatto non impedì il passaggio dell'acqua e quindi la rovina dei muri. A causa delle piogge si è staccato l'intonaco dal solaio provocando l'inagibilità dell'appartamento e danneggiando gli arredi all'interno. Ciò creò all'attore problemi di salute provocati da polveri e muffe.
Quindi chiede il pagamento dei lavori necessari effettuati per la riparazione e messa in pristino dell'appartamento, per la riparazione dei beni mobili presenti nell'appartamento,ed il costo dei beni irrimediabilmente rovinati, per un totale di euro 11970.il condominio convenuto chiama In causa proprietario esclusivo del lastrico solare per essere manlevata,e nel merito dichiara la Controparte_3 propria estraneità essendo il lastrico solare di proprietà ed uso esclusivo con obbligo di manutenzione di . Solo al ed all'uso che fece del lastrico solare sono da imputare le Controparte_3 CP_3 infiltrazioni. I lavori per accordo transattivo dovevano essere effettuati solo dal . In subordine CP_3 invoca il concorso di colpa dell'attore. Si costituisce il chiamato negando ogni propria Controparte_3 responsabilità diretta o indiretta. Egli come da accordo transattivo provvide solo a riparare l'intonaco.
Condotta istruttoria con interrogatorio e prove per testi, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali,la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione.
Effettivamente si è impegnato a provvedere a proprie spese alla sistemazione delle parti Controparte_3 danneggiate , riguardanti intonaci e tinteggiatura in bianco, o pastello degli appartamenti posti al piano terzo, sotto il lastrico solare, con esclusione del contenuto. abita al terzo piano, e la CP_1 situazione è nota. Posto che la responsabilità è ammessa, va valutato solo il concorso di colpa del , CP_1 che effettivamente ritardò di un anno i lavori;
qualsiasi sia stato il motivo, egli avrebbe comunque potuto e dovuto provvedere più tempestivamente a sue spese, come dopo un biennio ha fatto. Per cui, stimato un concorso di colpa del 30% a carico del danneggiato che per un biennio è rimasto inerte malgrado fosse ben a conoscenza della situazione, egli è intitolato a ricevere dal Condominio la somma di euro 8379. Dal in quanto Il lastrico solare assolve alla primaria funzione di copertura CP_2 dell'edificio e rientra dunque nel novero delle parti comuni, salva la prova contraria che, però, deve essere fornita in modo chiaro e univoco, attraverso una espressa riserva di proprietà. Per titolo non si intende il titolo che individua il soggetto destinatario dei costi della manutenzione, ordinaria e straordinaria, della terrazza, ma deve intendersi l'atto costitutivo dello stesso ossia il CP_2 primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto, con conseguente frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali;
tale atto deve contenere in modo chiaro e inequivoco elementi tali da includere l'alienazione del diritto di condominio, non rilevando a tal fine quanto stabilito nel regolamento condominiale, ove non si tratti di regolamento allegato come parte integrante al primo atto d'acquisto trascritto, ovvero di regolamento espressione di autonomia negoziale, approvato o accettato col consenso individuale dei singoli condomini e volto perciò a costituire, modificare o trasferire i diritti attribuiti ai singoli condomini dagli atti di acquisto o dalle convenzioni. Ora, dalla stessa transazione si evince che il lastrico solare è in uso esclusivo, ma non in proprietà del tanto è vero che il si assume la spesa di euro 60 mila per Controparte_4 CP_2 manutenzione straordinaria del lastrico solare. Vi è anche un'altra garanzia, per i danni da lavori che la ditta “D si ritiene di aver iniziato” ( così a pagina 3 ultima riga della transazione); ma non è la garanzia che ha azionato il Condominio. Egli risponderà solo nei limiti di quanto si è accollato, ovvero
1952 euro, che corrispondono a quanto ha spese BO per ritinteggiatura ed intonaco, come da suo preventivo documento 4; ed è ininfluente che non riuscì a portare a termine la propria opera per opposizione del , che in quella fase fu giustificata dalla parzialità dell'intervento stesso ( intonaci CP_1
pagina 2 di 3 e tinteggiatura senza rifacimento della impermeabilizzazione avrebbero avuto anche un effetto controproducente). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie la domanda per quanto di ragione e riconosciuto un concorso di colpa del 30% a carico di condanna il a pagare a euro 8379, oltre CP_1 Controparte_5 CP_1 interessi, in misura legale, dalla data della notifica dell'atto di citazione al saldo. Condanna CP_3
a manlevare il delle conseguenze pregiudizievoli della presente sentenza nei limiti
[...] CP_2 di 1952 euro, oltre interessi, in misura legale, decorrenza di interessi medesima che la domanda principale. Condanna il a pagare le spese a , che liquida in Controparte_2 CP_1
5077 euro, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfetario 15%; ed a a pagare le spese al Controparte_3
che liquida in 2540 euro, oltre esborsi, accessori e rimborso forfetario 15%. Controparte_2
Teramo, 29 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3