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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 26/05/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Chieti Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 22.5.2025, letti gli atti della causa n. 783/2024 r.g., ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. ), nato ad [...] il [...], residente a [...]in Parte_1 C.F._1
via Miglianico n. 8, rappresentato e difeso dall'avv. Angelita Calandra del Foro di Teramo
ricorrente e
(C.F. ), nata a [...] l'[...], ivi residente in [...] C.F._2
Miglianico n. 8/c, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Masci e Concetta Roberta Masci del Foro di
Chieti
resistente e
presso questo Tribunale Controparte_2 interventore necessario
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni del ricorrente: “Voglia pertanto l'On.le Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, così statuire: In
via principale - Approvare il piano genitoriale proposto dal ricorrente, in allegato e parte integrante e sostanziale del
presente ricorso;
- affidare i figli minori ed in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_2
collocamento paritario alternato degli stessi, i quali continueranno a risiedere formalmente, almeno al momento, nella
casa in cui sono nati e cresciuti, in Chieti v. Miglianico n. 8/c, come da piano genitoriale in allegato e parte integrante e
sostanziale del presente ricorso;
- regolare in modo paritetico i tempi di permanenza dei minori con i genitori, come da
punti 3 lettere a) e b) del piano genitoriale, in allegato e parte integrante e sostanziale del presente ricorso;
- disporre il
mantenimento diretto della prole nel periodi di rispettiva permanenza con i genitori, ad eccezione delle spese di natura straordinaria (mediche non mutuabili, farmaceutiche, scolastiche, culturali, sportive, ludiche ecc.), che gravano sui
genitori in parti uguali, secondo “Linee Guida” approvate dal CNF in data 29.11.2017, escluso il punto relativo alle
spese per la babysitter, per le quali ciascun genitore provvede per sé; - disporre che i coniugi percepiscano l'assegno
Unico Universale, erogato dall'INPS, ciascuno nella misura del 50%; - disporre che le detrazioni fiscali per figli a carico
spettino al dott. oppure ad entrambi i genitori, nella misura del 50%, allorquando la dott. dovesse Parte_1 CP
passare dal regime fiscale forfetario a quello ordinario;
- disporre che nulla è dovuto al coniuge dott. a titolo CP
di assegno di mantenimento, per essere la stessa munita di mezzi economici adeguati e sufficienti al proprio
sostentamento; - disporre che la dott. faccia uso dei beni mobili acquistati dal marito ed insistenti presso CP
l'abitazione di residenza formale della prole (di proprietà di , di cui in narrativa, statuendo che in caso Persona_3
di trasferimento in altro appartamento, la stessa potrà scegliere se restituire i suddetti beni al marito o portarli con sé,
fermo restando che l'uso in questione dovrà intendersi sempre esclusivo per la medesima ed i figli, e di nessun altro. In
via del tutto subordinata. Nella denegata ipotesi di non accoglimento delle conclusioni rassegnate in via principale,
Voglia l'On.le Giudice adito così disporre: - confermare le statuizioni tutte, patrimoniali e non, di cui all'ordinanza resa
in data 15.11.2024; - affidare i figli minori ed in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_2 collocamento alternato degli stessi, i quali continueranno a risiedere formalmente, almeno al momento, nella casa in cui
sono nati e cresciuti, in Chieti v. Miglianico n. 8/c; - regolare i tempi di permanenza dei minori con il padre nei seguenti
termini: n. 12 gg. al mese presso l'abitazione paterna. Il mercoledì (giorno in cui la madre è impegnata in ambulatorio)
il padre preleverà i figli all'uscita di scuola alle h 16,00/16,30 per tenerli con sé fino alle h 19,00 del giovedì (giorno in
cui la Dott. è impegnata in ambulatorio), allorquando la madre li verrà a riprendere. Nei giorni o periodi in CP
cui non si fa scuola il padre, sempre se libero da impegni di lavoro, preleverà i bambini da casa il mercoledì alle
8,30/9,00 (es. per andare al mare o comunque per svago). In caso di malattia dei bambini nei giorni di cui sopra, se ne
occuperà il padre;
se invero si ammalano a casa della madre, sarà quest'ultima ad occuparsene;
nulla osta a che se ne
occupino, se necessario, i rispettivi nonni e/o, in estrema ratio, una baby sitter, che ciascun genitore paga per sé; da
giovedì e domenica a settimane alterne, il padre preleverà i bambini all'uscita di scuola alle h 16,00/16,30 per tenerli con
sé fino alle h 19,00 di domenica. Nei periodi di permanenza presso uno dei genitori, all'altro dev'essere garantito almeno
un contatto telefonico giornaliero, come da punto 6 del piano genitoriale. Quanto alle ferie estive, festività natalizie e
pasquali e frequentazione dei minori con i nonni, disporre come da punti 4, 5 e 7 del piano genitoriale;
- disporre che i
coniugi percepiscano l'assegno Unico Universale, erogato dall'INPS, ciascuno nella misura del 50%; - disporre che le
detrazioni fiscali per figli a carico spettino al dott. oppure ad entrambi i genitori, nella misura del 50%, Parte_1
allorquando la dott. dovesse passare dal regime fiscale forfetario a quello ordinario. - disporre che nulla è CP
dovuto al coniuge dott. a titolo di assegno di mantenimento, per essere la stessa munita di mezzi economici CP
adeguati e sufficienti al proprio sostentamento;
- disporre che la dott. faccia uso dei beni mobili acquistati dal CP
marito ed insistenti presso l'abitazione di residenza formale della prole (di proprietà di , di cui in Persona_3
narrativa, statuendo che in caso di trasferimento in altro appartamento, la stessa potrà scegliere se restituire i suddetti
beni al marito o portarli con sé, fermo restando che l'uso in questione dovrà intendersi sempre esclusivo per la medesima ed i figli, e di nessun altro. Con vittoria di spese e competenze.”
Conclusioni della resistente: “Voglia l'On. Tribunale di Chieti adito, contrariis reiectis, così statuire: 1) disporre
la separazione dei coniugi con l'affido condiviso dei minori e con collocazione prevalente presso la Per_1 Per_2
madre nel domicilio coniugale sito in Chieti, via Miglianico n. 8/c, nei termini indicati nella premessa della comparsa di
costituzione con particolare riferimento al punto C e nel piano genitoriale redatta dalla dott.ssa quale parte CP
integrante della comparsa medesima;
2)disporre l'obbligo del ricorrente, sig. , di contribuire al Parte_1
mantenimento della prole versando mensilmente alla resistente dott.ssa l'importo complessivo di Controparte_1
Euro 600,00 (seicento/00)- Euro 300,00 (trecento/00) per ciascun figlio, somma rivalutabile annualmente in base
all'indice Istat;
3) disporre la regolamentazione delle visite ai minori alla stregua delle indicazioni formulate al punto
sub. C della presente comparsa e nel piano genitoriale quale parte integrante della comparsa di costituzione;
4) spese
straordinarie poste a carico dei coniugi nella misura del 50%. In via meramente subordinata si chiede l'accoglimento
delle seguenti conclusioni: Voglia l'On. Tribunale di Chieti adito, contrariis reiectis, così statuire: 1) confermare la
collocazione dei figli minori nei termini e modalità indicate nell'ordinanza del giudice relatore, datata 15.11.2024,
(giorni 18 con la madre e giorni 12 con il padre); 2) disporre, stante l'incremento reddituale del sig. , Parte_1
l'obbligo dello stesso di contribuire al mantenimento della prole versando mensilmente alla resistente dott.ssa
[...]
l'importo complessivo di Euro 500,00 (cinquecento/00) - Euro 250,00 (duecento cinquanta/00) per ciascun CP
figlio, somma rivalutabile annualmente in base all'indice Istat;
3) spese straordinarie poste a carico dei coniugi nella
misura del 50%. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”
Conclusioni del p.m.://
FATTO E DIRITTO
Il sig. ha chiesto che venga dichiarata la sua separazione dalla coniuge sig.ra Parte_1 CP
, con la quale ha contratto matrimonio concordatario in Fossacesia il 17.8.2019 (trascritto nel registro
[...]
degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 66, P. II, S. A, anno 2019), e dal quale sono nati due figli,
(il 25.1.2017 a Chieti) e (il 29.10.2020 a Chieti). Per_1 Per_2
Ha chiesto, altresì, l'affidamento condiviso dei minori con collocamento paritario alternato, il mantenimento diretto dei figli, la ripartizione, in egual misura tra i genitori, delle spese straordinarie e dell'assegno unico e la spettanza a sé delle detrazioni fiscali o, in subordine, la ripartizione delle stesse tra i genitori al 50%. Ha chiesto, infine, che non sia previsto a suo carico alcun obbligo di mantenimento in favore della resistente. Ha dichiarato che i contrasti sulla scelta dell'immobile da adibire a casa coniugale e la presenza invadente della suocera nella vita di coppia, hanno progressivamente determinato una insanabile frattura del rapporto coniugale. La sig.ra si è costituita in giudizio senza opporsi alla dichiarazione di separazione coniugale, CP
ma contestando la richiesta di collocamento paritario dei figli minori, nonché il diniego del sig. di Parte_1
corrisponderle contributi di mantenimento in favore dei figli. Ha dichiarato che le cause della frattura del rapporto coniugale sono da rintracciare nel carattere autoritario e prevaricatore del ricorrente. Ha chiesto,
pertanto, che sia dichiarata la sua separazione dal con addebito a quest'ultimo, che i figli minori Parte_1
e siano collocati prevalentemente presso di sé e che sia previsto l'obbligo del ricorrente di Per_1 Per_2
corrisponderle un assegno di mantenimento in favore dei figli, di importo mensile di complessivi € 600,00.
Dichiarata la separazione coniugale con sentenza non definitiva n. 578/2024 del 15.11.2024, la causa è stata istruita mediante la prova testimoniale, ed è stata rimessa in decisione all'udienza del 1.4.2025.
1. Deve anzitutto essere dichiarata l'inammissibilità per tardività della domanda di addebito della separazione al sig. essendo stata formulata dalla sig.ra con la sua memoria Parte_1 CP
dell'11.10.2024 piuttosto che con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, e dato che (Cass. Sez. I Civ., sentenza n. 25618 del 7.12.2007) “Nel giudizio di separazione personale dei coniugi,
la domanda di addebito è autonoma e l'iniziativa di un coniuge di richiedere la dichiarazione di addebitabilità della
separazione all'altro coniuge, anche sotto l'aspetto procedimentale, non è mera deduzione difensiva o semplice
sviluppo logico della contesa instaurata con la domanda di separazione, tanto che, se presa dalla parte attrice, deve
essere inserita nell'atto introduttivo del giudizio, esorbitando dalla semplice "emendatio libelli" consentita in corso
di causa, e, se presa dalla parte convenuta, è soggetta ai tempi ed ai modi della riconvenzionale, con la conseguenza
che non è configurabile la "reconventio reconventionis". Sono quindi irrilevanti ai fini della decisione le diffuse considerazioni della resistente in merito alle cause del venir meno dell'affectio coniugalis,
contenute negli atti depositati nel suo interesse.
2. Non è poi in discussione tra le parti l'affidamento condiviso dei figli, né sono emerse dall'istruttoria circostanze indicative del fatto che esso possa essere contrario agli interessi dei minori.
3. Non è controversa tra le parti l'assegnazione dell'abitazione familiare: i coniugi, unitamente ai figli ed , hanno sempre vissuto nell'abitazione sita in Chieti, via Miglianico n. 8/c, di Per_1 Per_2
proprietà della sig.ra , sorella della resistente, abitazione in cui quest'ultima ha Persona_3
continuato a vivere, insieme ai figli, anche successivamente alla separazione di fatto, verificatasi nel mese di novembre 2023, quando il sig. se ne è allontanato, rientrando nell'abitazione dei suoi Parte_1
genitori (sita in Chieti, via Costantini).
4. È invece controverso tra le parti il collocamento dei figli minori, che il sig. ha chiesto essere Parte_1
disposto in via alternata e paritaria con la coniuge, mentre la sig.ra ha chiesto che venga CP disposto presso la sua abitazione.
Tale questione, sulla quale le parti hanno lungamente discusso durante l'istruttoria, è particolarmente complessa, in considerazione degli articolati impegni lavorativi delle parti, caratterizzati dallo svolgimento anche di turni notturni ed in giornate festive, dato che il sig. è infermiere Parte_1
professionale presso l'Ospedale Civile di Pescara, e la sig.ra è un medico di Medicina Generale CP
con poliambulatorio a Chieti, ed è medico di Servizio di Continuità Assistenziale presso il Distretto
Sanitario di base di Francavilla al Mare.
Parte resistente si è ripetutamente doluta del fatto che mentre durante il matrimonio il sig. ha Parte_1
chiesto, all'amministrazione cui appartiene, che i suoi impegni lavorativi venissero modulati sulla base di quelli della coniuge, in virtù dei criteri della cd. turnazione opposta, successivamente alla separazione non ha più tenuto tale contegno collaborativo, allo scopo di ostacolarne la crescita professionale;
la sig.ra ha poi evidenziato come le difficoltà causatele dal mutamento di atteggiamento del marito CP
sono state superate soltanto quando ella stessa si è premurata di chiedere all'amministrazione di appartenenza del coniuge l'applicazione del regime di turnazione opposta.
Tali doglianze della resistente sono di scarsa rilevanza ai fini della decisione potendo, eventualmente,
dare luogo a pretese di carattere risarcitorio che, anche ove fossero state allegate e fatte valere, sarebbero state eccentriche rispetto all'oggetto del giudizio.
Peraltro dalle stesse allegazioni delle parti è emerso che, successivamente al superamento, da parte della sig.ra degli ostacoli causati dal comportamento non più collaborativo da parte del sig. CP [...]
si è di fatto instaurato un regime di collocamento in virtù del quale i figli minori trascorrono, ogni Pt_1
mese, circa 18 giorni con la madre, e circa 12 giorni con il padre, proprio in virtù della cd. turnazione
opposta.
Va poi ribadito quanto già osservato con l'ordinanza istruttoria del 15.11.2024, ossia che il Tribunale non ha elementi o strumenti decisionali per stabilire un collocamento dei minori che -nell'esclusivo interesse degli stessi- possa essere migliore rispetto a quello di fatto instauratosi tra le parti, per effetto della conciliazione tra le loro rispettive esigenze lavorative, esigenze che, per la loro complessità (prevedendo anche turni notturni), ed indifferibilità (svolgendo entrambi attività nell'ambito della sanità pubblica),
non può (ovviamente) che essere rimessa alle determinazioni organizzative degli enti di riferimento.
Ritiene quindi il Tribunale di dovere confermare il regime di collocamento di fatto instauratosi tra le parti, che prevede il loro collocamento alternato presso l'abitazione materna e paterna, rispettivamente,
per n. 18 e n. 12 giorni al mese, giorni risultanti dalla reciproca conciliazione dei rispettivi impegni lavorativi sulla base dei criteri della turnazione opposta.
4.1 Deve inoltre essere stabilito che i figli minori e trascorreranno i giorni dal 23 al 30 Per_1 Per_2
dicembre con un genitore, e quelli dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, e quelli della Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, sulla base del criterio dell'alternanza annuale, e che, durante il periodo delle vacanze scolastiche estive, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli minori nel suo periodo di fruizione delle ferie, da comunicare all'altro genitore, compatibilmente con le esigenze organizzative delle amministrazioni da cui dipendono, entro il 30 giugno di ogni anno.
5 Il regime di collocamento dei minori ed , meglio descritto nel punto che precede, rende Per_1 Per_2
gli obblighi di mantenimento diretto da parte della resistente più gravosi rispetto a quelli del ricorrente,
il quale, per compensare tale situazione di squilibrio, dovrà versare alla sig.ra un assegno per CP
il mantenimento dei figli dell'importo di € 300,00 mensili, in considerazione:
✓ del fatto che percepisce un reddito di circa € 1.900,00 netti mensili (le buste paga che ha prodotto, da cui risulta un reddito di circa € 1.600,00 netti mensili, riguardano un periodo in cui subiva trattenute mensili di circa € 310,00 per una cessione del quinto ormai estinta);
✓ del fatto che in data 25.9.2024 ha alienato un immobile di sua proprietà, ricavando un corrispettivo di € 122.500,00, parte del quale è stato utilizzato per estinguere un mutuo,
circostanza che non era stata rappresentata al Tribunale all'epoca di emissione dell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. (ossia in data 15.11.2024), con la quale l'assegno di mantenimento dovuto dal sig. era stato quantificato in € 200,00 mensili. Parte_1
5.1 Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori -da individuare, da concordare preventivamente, e da documentare ai fini del rimborso, conformemente a quanto stabilito dalle Linee
Guida elaborate dal C.N.F. nel 2017- dovranno essere invece poste per il 60% a carico della resistente sig.ra e per il 40% a carico del ricorrente sig. in considerazione del loro squilibrio CP Parte_1
reddituale
6 La rispondenza della domanda ad un interesse comune alle parti, e la loro parziale soccombenza reciproca, inducono il Tribunale a compensare integralmente tra esse le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. Parte_1
nei confronti della sig.ra , con ricorso depositato il 3.7.2024, richiamata integralmente in Controparte_1
questa sede la sentenza non definitiva n. 578/2024 del 15.11.2024, così decide:
• dichiara l'inammissibilità per tardività della domanda di addebito della separazione, formulata dalla resistente sig.ra ; Controparte_1
• dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori;
• dispone il collocamento alternato dei figli minori e , presso la casa materna per n. Per_1 Per_2
18 giorni al mese, e presso la casa paterna per i restanti n. 12 giorni al mese, nei giorni che risulteranno, di mese in mese, dalla conciliazione degli impegni lavorativi dei coniugi, sulla base dei criteri sinora seguiti della cd. turnazione opposta; • dispone che i figli minori e trascorrano i giorni dal 23 al 30 dicembre con un Per_1 Per_2
genitore, e quelli dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, e quelli della Pasqua con un genitore e del Lunedì dell'Angelo con l'altro, sulla base del criterio dell'alternanza annuale, e che, durante il periodo delle vacanze scolastiche estive, ciascun genitore possa tenere con sé i figli minori nel suo periodo di fruizione delle ferie, da stabilire, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'amministrazione di riferimento, entro il 30 giugno di ogni anno;
• dispone che, con decorrenza dal deposito dell'atto introduttivo, il sig. versi alla sig.ra Parte_1
per il mantenimento dei figli e , un assegno mensile di € 300,00, oltre CP Per_1 Per_2
rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, ogni mese di gennaio;
• con decorrenza dal deposito dell'atto introduttivo, pone le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori -da individuare, da concordare preventivamente, e da documentare ai fini del rimborso, in base ai criteri stabiliti dalle Linee Guida del C.N.F. nel 2017- a carico del sig.
nella misura del 40%, e della sig.ra nella misura del 60%; Parte_1 CP
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
• in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
Chieti, 22.5.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco