Decreto cautelare 26 luglio 2021
Ordinanza collegiale 13 settembre 2021
Ordinanza cautelare 24 settembre 2021
Sentenza 18 febbraio 2022
Sentenza 3 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 13/09/2021, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/09/2021
N. 00770/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 770 del 2021, proposto da
AR MO, rappresentata e difesa dall'avvocato Elio Errichiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata in Venezia, piazza San Marco, 63;
Regione del VE, del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Chiara Drago e Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EL Cendron, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari,
- dell’avviso per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2020/23 tramite graduatoria riservata della Regione VE;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell’avviso relativo all'avvenuta emanazione dei bandi regionali per l'ammissione al Concorso di formazione specifica in Medicina Generale relativo al triennio 2020/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie IV Speciale - Concorsi ed Esami n. 81, del 16 ottobre 2020;
- della graduatoria riservata della Regione VE triennio 2020/23, nella parte in cui parte ricorrente è indicata come non idonea e collocata oltre l’ultimo posto disponibile, e del decreto recante approvazione della graduatoria del concorso per l’ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2020/23 tramite graduatoria riservata, nonché ogni eventuale successiva versione, integrazione o modifica della graduatoria, nonché i decreti contenti modifiche e integrazioni successive della graduatoria;
- del giudizio di non idoneità della ricorrente e di tutti gli atti e verbali della Commissione circa la valutazione e l’attribuzione di punteggio ai titoli presentati dalla ricorrente;
- di tutti gli altri avvisi pubblicati dalla Regione VE con riferimento al bando per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2020/23 tramite graduatoria riservata;
- dei verbali di valutazione dei titoli, dei criteri di attribuzione dei punteggi, e di ogni altro atto, ove esistente e anche non conosciuto, della procedura di valutazione;
- di tutti gli atti istruttori ad essi connessi presupposti e conseguenti ancorché incogniti ivi compresi; - ove occorra e per quanto di ragione, del decreto Ministero della Salute del 7 marzo 2006, come modificato dal decreto del Ministero della Salute del 7 giugno 2017 pubblicato in GURI n. 135 del 16 giugno 2017;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli impugnati;
nonché per la questione di costituzionalità - in quanto occorra dell’articolo dell’art. 12, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60;
nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere immatricolata nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, tramite graduatoria riservata;
e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito da parte ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, tramite l’adozione dei provvedimenti più opportuni per dare esecuzione alla domanda di parte ricorrente e disporre l’immatricolazione nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, tramite graduatoria riservata; con l’ammissione, nel caso anche con riserva e in sovrannumero, e senza borsa, al corso di formazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e della Regione del VE;
Visto l'art. 73, comma 3, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che all’odierna camera consiglio sono emersi dubbi in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice adito, stante il carattere vincolato della procedura;
- che la ricorrente non è comparsa in udienza;
- che appare opportuno rinviare l’esame della domanda cautelare alla camera di consiglio del 22 settembre 2021 per approfondire la questione nell’integrità del contraddittorio;
- che l’esecuzione dell’impugnata graduatoria è stata sospesa in parte qua con decreto cautelare presidenziale n. 336 del 26 luglio 2021;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il VE (prima Sezione) rinvia la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 22 settembre 2021 e, nelle more, conferma la sospensione in parte qua dell’esecuzione della graduatoria e l’ammissione della ricorrente al corso di formazione.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO