Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 29/03/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott.ssa Claudia Montagnoli Consigliere
dott. Thomas Weissteiner Consigliere estensore ha pronunciato la seguente Oggetto:
ricongiunzione SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 1/2024 RGP
promossa da
c.f. Parte_1
– p.i. , in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'avv.
Lucia Orsingher in forza di procura generale alle liti del
23.01.2023 rep.37590/ 7131 rogito del Notaio Persona_1
elettivamente domiciliato presso la sede di 39100 Bolzano (BZ),
C.so Libertà 1
- appellante -
contro
, c.f. nato a [...]_1 CodiceFiscale_1
1
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 99/2023 di data 06.07.2023 -
ricongiunzione -
Causa decisa all'udienza del 12.03.2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Voglia l'adita Corte, per i motivi sopra esposti in narrativa,
contrariis rejectis, in riforma integrale della sentenza del
Tribunale di Bolzano Nr. 99/2023, non notificata:
In via principale a. Rigettare tutte le domande istanze ed eccezioni di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto b. Con vittoria di spese competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio;
del procuratore di parte appellata:
Alla luce di quanto esposto la difesa di parte appellata così
conclude:
Rigettare l'appello proposto e tutte le conclusioni formulate da
2 parte appellante, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Con il favore del compenso professionale, anche del secondo grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 442 cpc di data 12.12.2022 il dott.
libero professionista iscritto dal 16.06.2008 CP_1
all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Bolzano e alla Parte_2
(CNPADC), ha chiesto al Giudice del
[...]
lavoro presso il Tribunale di Bolzano il riconoscimento, previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento di diniego emesso in data 13.05.2022 dall' , del diritto ad ottenere la Pt_3
ricongiunzione presso la propria cassa previdenziale CNPADC
dei contributi versati (per € 43.961,37) alla Gestione TA
, alla quale era iscritto nel periodo compreso tra il Pt_3
03.05.1996 e il 31.12.2007. Ha esposto che a fronte della domanda di ricongiunzione in entrata presentata alla propria
Cassa previdenziale in data 04.10.2021, in data 13.05.2022
l' aveva comunicato che i contributi versati alla Gestione Pt_3
separata non potevano essere ricongiunti alla CNPADC, con l'effetto che quest'ultima aveva dovuto archiviare la domanda presentata. Rispetto al ricorso amministrativo presentato dal ricorrente l' serbava silenzio, costringendolo a presentare Pt_3
3 ricorso giurisdizionale per l'accertamento del suo diritto al ricongiungimento presso la propria cassa previdenziale dei versamenti previdenziali nella gestione separata relativi al Pt_3
periodo dal 3.5.1996 al 31.12.2007 con richiesta di emissione dell'ordine all' di comunicare alla CNPADC gli elementi Pt_3
necessari alla determinazione dell'onere di ricongiunzione e di trasferire a questa tutti i contributi versati nella Gestione
TA nonché di compiere tutti gli ulteriori adempimenti ex art. 4 della legge n. 45/1990 al fine di consentire al ricorrente la richiesta ricongiunzione, il tutto con il favore delle spese di lite.
2. L' si è costituito contestando la sussistenza dei Pt_3
presupposti per la richiesta ricongiunzione. L'ente ha chiesto,
quindi, il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
3. Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Bolzano ha definito la controversia con l'impugnata sentenza n. 99/2023
del 06.07.2023, con cui in accoglimento del ricorso ha accertato
“il diritto di ad ottenere il ricongiungimento dei CP_1
versamenti previdenziali nella gestione separata presso la propria cassa previdenziale professionale di appartenenza con conseguente condanna dell' a porre in essere tutte le Pt_3
procedure necessarie per la ricongiunzione dei periodi contributivi versati dal ricorrente nella gestione separata.” Le spese del grado sono state poste a carico dell' in ossequio al Pt_3
principio di soccombenza.
4 4. In sintesi, il Tribunale, dando atto dei fatti pacifici così
come dedotti dal ricorrente, ha disatteso la tesi dell' , Pt_3
secondo cui le disposizioni normative dell'art. 1 commi 1 e 2
della legge 45/1990, art. 2 commi 26 e ss. della legge 335/1995
e art. 1 comma 1 del decreto legislativo n. 184/1997 non potevano essere interpretate a sostegno della richiesta del professionista di valersi della ricongiunzione di contributi,
perché – secondo l'istituto previdenziale, questa facoltà “non sarebbe riconosciuta laddove il trattamento pensionistico dell'interessato debba essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo, operando invece i diversi istituti del cumulo e della totalizzazione.” Il dissenso alla tesi dell' è stato Pt_3
argomentato dal Tribunale alla luce del precedente di legittimità
Cass. n. 26039/2019 e di quello di merito della Corte d'Appello
di Milano, sentenza n. 97/2022, favorevoli alla ricongiunzione anche dei contributi versati alla Gestione TA dell' Pt_3
non ostandovi la disomogeneità delle contribuzioni versate, non prevista dalla legge come ipotesi di esclusione della facoltà
riconosciuta al contribuente.
5. Avverso questa decisione l' ha interposto appello, Pt_3
affidato a due motivi (il secondo attinente all'allocazione delle spese di lite), chiedendo in riforma dell'impugnata sentenza il rigetto delle domande svolte dal dott. CP_1
6. Il dott. costituendosi con articolato CP_1
dissenso all'appello proposto, ha chiesto la conferma della
5 sentenza con il favore delle spese del grado.
7. La controversia è stata, quindi, definita con il dispositivo di sentenza in calce di cui si è dato lettura all'udienza del
12.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' , nel sottoporre la sentenza “integralmente … a Pt_3
censura”, in sostanza e nel merito reitera la propria tesi dell'inapplicabilità dell'istituto della “ricongiunzione” nell'ipotesi di diversità di calcolo della prestazione pensionistica che verrà
erogata. Il principio enunciato nel precedente di legittimità
citato dal Tribunale con “un'attenta lettura” non sarebbe
“idoneo a superare le osservazioni in diritto svolte dall' in Pt_3
primo grado”, relative alla legittimità della ricongiunzione unicamente nell'ipotesi, espressamente esaminata dalla Corte
Costituzionale n. 61/1999, “ove il richiedente non avesse maturato alcun trattamento pensionistico in nessuna gestione presso cui era stato iscritto.” La Corte Costituzionale avrebbe,
peraltro, esaminato l'istituto della “totalizzazione”, non ampliando quello della “ricongiunzione” ai casi non previsti dalla normativa vigente e limitandosi a dichiarare la parziale illegittimità della normativa nella parte in cui non prevedeva alternative alla “ricongiunzione onerosa”. La pronuncia del
Giudice di legittimità come di quello costituzionale nel caso concreto del ricorrente non rileverebbe, perché quest'ultimo avrebbe tutto il diritto di accedere alla pensione presso la
6 propria cassa previdenziale ( . Nella Parte_2
stessa sentenza della Corte Costituzionale si farebbe salva “la discrezionalità del legislatore” e la “possibilità di adottare soluzioni diversificate in base alle peculiarità delle diverse gestioni”. La peculiarità consisterebbe, secondo l'appellante, nel criterio di calcolo retributivo della pensione, utilizzato dalle casse professionali, che invece “non vige nella Gestione
TA”, caratterizzata dal sistema contributivo. A questa diversità di modalità di calcolo del trattamento pensionistico tra gestioni (cassa dei commercialisti da un lato, Gestione TA
dall'altro) conseguirebbe l'inapplicabilità “tecnica” Pt_3
dell'istituto della ricongiunzione, con la conseguenza che all'iscritto alla Gestione TA – per evitare la perdita della contribuzione versata – non rimarrebbe altra scelta che
“richiedere un supplemento di pensione”. La sentenza appellata
“andrà pertanto riformata nel senso di ritenere che la contribuzione versata dal ricorrente presso la Gestione TA
non possa essere oggetto di ricongiunzione ai sensi degli artt. 1,
comma 1, l. n. 45/1990 e non possa, di conseguenza, essere trasferita come da propria domanda e come erroneamente stabilito dal primo Giudice.”
2. La censura non è fondata.
2.1. L'art. 1 della legge n. 45/1990, recante “Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti”, disciplina in termini ampi la “facoltà” di
7 ricongiunzione: “1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato,
o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà,
ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.
2. Analoga
facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti,
pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.
3. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.
4. Dopo il compimento dell'età pensionabile la ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, può essere richiesta in alternativa, presso una gestione nella quale si possano far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.
5. Il libero professionista, che goda della erogazione di una pensione di anzianità, può chiedere all'ente erogatore la ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente maturato e la liquidazione di un supplemento di pensione commisurato alla nuova contribuzione trasferita. La
richiesta di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta,
8 entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione.
Sono a totale carico del richiedente le eventuali differenze tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme effettivamente versate, ai sensi dell'articolo 2.” La normativa di dettaglio negli articoli seguenti fissa le modalità di ricongiunzione, l'esercizio della facoltà con la richiesta dell'interessato e gli adempimenti comunicativi degli enti interessati (tra ente previdenziale
“accentrante” e “gestione o gestioni previdenziali interessate”). In
particolare, l'art. 2 (“Modalità di ricongiunzione”), ai commi 1 e
2, pone l'accento sull'entità della contribuzione versata (da trasferire dall'ente cedente all'ente accentrante) e sul calcolo dell'onere della ricongiunzione, senza distinguere tra le eventualmente diverse modalità di calcolo della prestazione pensionistica (contributivo o retributivo o misto): “1. Ai fini di cui all'articolo 1, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.
2. La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del
9 comma 1.”
2.2. Sugli articoli 1 e 2 della legge n. 45/1990 è intervenuta la
Corte Costituzionale con la pronuncia n. 61/1999, che,
nell'escludere che l'ammontare e la diversità di criteri di calcolo dell'onere della ricongiunzione tra diverse gestioni e tra diverse categorie di lavoratori possa condurre a un giudizio di illegittimità costituzionale, trattandosi di valutazioni affidate alla discrezionalità del legislatore, ha tuttavia dichiarato l'illegittimità dell'istituto della ricongiunzione nella parte in cui non consente, in alternativa a questa (più vantaggiosa, ma anche più costosa), di ricorrere alla “totalizzazione” (sistema secondo cui qualsiasi ente previdenziale deve erogare il segmento di pensione secondo la contribuzione versata, al fine di evitare la “sterilizzazione della contribuzione”), alla luce del
“costo” della ricongiunzione, per taluno eventualmente non sostenibile: “6. … Non si può, in particolare, non rimarcare come la riserva matematica venga addebitata per intero al richiedente sia che operi in direzione di una Cassa previdenziale di liberi professionisti, sia che operi in direzione di una gestione (o Pt_3
di una diversa gestione previdenziale per lavoratori dipendenti,
quale, ad esempio, l'INPDAI), e come la riserva matematica venga addebitata per intero (al netto dei contributi trasferiti) anche quando la contribuzione confluita nella gestione accentratrice
(che sia una forma previdenziale obbligatoria per liberi professionisti) si riferisca a periodi di lavoro dipendente che, se
10 ricongiunti ai sensi della legge n. 29 del 1979, non comporterebbero oneri (ove convogliati verso l'assicurazione generale obbligatoria) o richiederebbero il pagamento di oneri inferiori (se ricongiunti in una gestione speciale ). Da tali Pt_3
elementi di irrazionalità non può prescindersi, … L'introduzione del diritto alla totalizzazione dei periodi assicurativi - meno vantaggiosa per l'assicurato, ma per lui priva di oneri - consente di porre rimedio alla situazione denunciata dalle ordinanze di rimessione senza alterare il sistema discrezionalmente delineato dal legislatore previdenziale, tendente a diversificare la disciplina della ricongiunzione delle posizioni previdenziali in relazione ai diversi profili professionali e sulla base di valutazioni delle compatibilità finanziarie interne alle diverse gestioni, non sostituibili in questa sede da valutazioni diverse del giudice della costituzionalità delle leggi. La ricongiunzione così come disciplinata dalle disposizioni censurate può rimanere nell'ordinamento senza vulnerare i principi costituzionali invocati dai rimettenti solo se ridotta a mera opzione - più vantaggiosa,
ma anche più costosa per l'assicurato - alternativa alla totalizzazione dei periodi assicurativi, il ricorso alla quale il legislatore deve rendere sempre possibile fino a quando in una delle gestioni dove è iscritto l'interessato non abbia maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva, e dal momento che l'onere di ricongiunzione potrebbe risultare talmente elevato da precludere l'esercizio del diritto di cui agli artt. 1 e 2 della legge n.
11 45 del 1990. L'istituto di cui si tratta, contrariamente all'avviso dei giudici a quibus, può comportare costi aggiuntivi per le gestioni interessate. All'onere derivante agli enti di previdenza dalla mancata sterilizzazione della contribuzione insufficiente non può, tuttavia, annettersi alcuna rilevanza;
il costo derivante alla gestione cedente dall'obbligo di corrispondere - in luogo del valore nominale dei contributi versati dall'interessato, rivalutato nella misura del 4,50 per cento all'anno - un segmento di prestazione di importo, nel lungo periodo, eventualmente più
elevato è, d'altra parte, imposto dai principi costituzionali evocati nelle ordinanze di rimessione, ed in particolare dall'art. 38,
secondo comma, della Costituzione, al fine di garantire al lavoratore il diritto alla prestazione previdenziale. Finalità ed effetto della ricongiunzione - come questa Corte ancora di recente ha avuto occasione di osservare - è consentire all'assicurato di concentrare presso la gestione prevedibilmente destinata ad erogare la prestazione la posizione assicurativa già posseduta dal lavoratore nella gestione, o nelle gestioni, di provenienza,
nella sua integrale consistenza (sentenza n. 374 del 1997). La
ricongiunzione dei periodi assicurativi, operandosi solitamente presso la gestione cui l'assicurato afferisce al termine della sua attività lavorativa, garantisce, di norma, l'accesso al regime più
favorevole ed alla prestazione più elevata, specie se si tratta di casse di previdenza per i liberi professionisti - ma il rilievo potrebbe estendersi all'INPDAI, gestione nella quale sovente
12 operano la ricongiunzione i liberi professionisti - che liquidano la pensione in base al sistema retributivo, assumendo a base di calcolo il reddito professionale degli ultimi anni di iscrizione e contribuzione. La facoltà di operare la ricongiunzione presso l'ente previdenziale di attuale afferenza può rappresentare,
talora, un'opportunità per il lavoratore, chiamato a contribuire all'operazione in una misura congrua e proporzionata;
talaltra,
l'unica via di accesso alla prestazione, subordinata al pagamento di un onere che in qualche caso può risultare non sostenibile, o tale da assorbire per diversi anni la prestazione medesima. In
queste ipotesi, l'onere particolarmente gravoso della ricongiunzione può effettivamente provocare la paventata
"sterilizzazione" della contribuzione versata presso gestioni diverse e, nella peggiore delle ipotesi, la privazione del diritto al trattamento pensionistico, qualora in nessuna delle predette gestioni sia stato raggiunto il minimo contributivo prescritto. … I
principi costituzionali impongono la previsione di un'alternativa alla ricongiunzione che risulti onerosa in misura tale da esporre l'assicurato al rischio di rimanere sprovvisto di qualsiasi tutela previdenziale, nonostante il versamento di contributi per un numero complessivo di anni eventualmente anche superiore rispetto all'anzianità contributiva richiesta nei diversi sistemi pensionistici. … Esclusa la possibilità di prefigurare regole per la ricongiunzione alternative a quelle previste dalle disposizioni denunciate, non resta che indicare - allo stato - nella
13 totalizzazione dei periodi assicurativi - principio già risultante da varie disposizioni del nostro ordinamento previdenziale - il sistema alternativo che il legislatore dovrà disciplinare affinché
l'eccessiva onerosità della ricongiunzione non esponga l'assicurato - costretto nel corso della sua esistenza ad una più o meno accentuata mobilità e pertanto carente dei requisiti per accedere alla prestazione in una singola gestione - al rischio di veder sterilizzata la contribuzione versata per un numero di anni tale da raggiungere, nel complesso, l'anzianità contributiva richiesta, evitando così che il lavoratore abbandoni il mondo produttivo senza alcuna prospettiva di tutela previdenziale. …
Nei limiti sopra precisati, gli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990
devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui non prevedono, in alternativa alla ricongiunzione onerosa,
il diritto dell'assicurato che in nessuna gestione previdenziale abbia maturato il diritto alla pensione di avvalersi di una forma di totalizzazione dei periodi assicurativi, secondo modalità
legislativamente previste, ed in conformità ai principi sopra indicati….”.
2.3. Secondo l' , la Corte Costituzionale con questa Pt_3
pronuncia non si è occupata dell'applicabilità dell'istituto della ricongiunzione alla contribuzione versata alla Gestione TA
e dell'asserito “ampliamento” dell'istituto a questa particolare
Gestione.
2.4. La Corte ha, invero, affermato la legittimità della
14 ricongiunzione per liberi professionisti soltanto se accanto a questa il sistema preveda alternative, prive di costi ma anche meno vantaggiose, come la “totalizzazione”, per evitare il fenomeno della paventata “sterilizzazione della contribuzione”.
La stessa Corte è stata, però, perfettamente consapevole della diversità dei criteri di calcolo della prestazione pensionistica tra le diverse Gestioni previdenziali, senza che ciò sia stato considerato ostativo alla ricongiunzione dei contributi versati nelle diverse gestioni (cfr. l'inciso in cui la Corte descrive la vantaggiosità dei sistemi previdenziali con calcolo della pensione “retributivo”: “… La ricongiunzione dei periodi assicurativi, operandosi solitamente presso la gestione cui l'assicurato afferisce al termine della sua attività lavorativa,
garantisce, di norma, l'accesso al regime più favorevole ed alla prestazione più elevata, specie se si tratta di casse di previdenza per i liberi professionisti - ma il rilievo potrebbe estendersi all'INPDAI, gestione nella quale sovente operano la ricongiunzione i liberi professionisti - che liquidano la pensione in base al sistema retributivo, assumendo a base di calcolo il reddito professionale degli ultimi anni di iscrizione e contribuzione. …”).
2.5. L'argomento dell'appellante che fa leva sulla diversa
“tecnica” di calcolo della prestazione pensionistica risulta,
quindi, già contraddetto dalla pronuncia citata della Corte
Costituzionale.
2.6. Ma, soprattutto, la tesi non è supportata da alcuna
15 previsione normativa.
2.7. Non vi è, né nella legge n. 45/1990 né nella legge n.
335/1995, istitutiva della Gestione TA, alcun appiglio normativo che consente di affermare l'esclusione della facoltà di ricongiunzione, attribuita dall'art. 1 della legge n. 45/1990 in termini ampi senza differenziazione delle gestioni “cedenti” e/o delle rispettive modalità di calcolo della prestazione pensionistica (retributivo o contributivo puro o misto), della contribuzione versata nella detta Gestione TA presso l' , che costituisce anche essa indubbiamente una “forma Pt_3
obbligatoria di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi… “ ai sensi dell'art. 1 comma 2
della legge n. 45/1990.
2.8. Ed è questo il principio espresso proprio nella pronuncia della Suprema Corte, citata dal Tribunale (Cass., Sezione
Lavoro, sentenza n. 26039/2019), e – contrariamente a quanto sostiene l' – attinente a fattispecie del tutto analoga (libero Pt_3
professionista iscritto alla cassa previdenziale dei commercialisti con precedenti contributi versati alla Gestione
TA ). In questa decisione la Corte di legittimità ha Pt_3
affermato: “Con l'unico motivo, l' ricorrente, nel denunciare Pt_1
la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, I. n.
45/1990 e 2, commi 26 e ss., I. n. 335/1995, 1, comma 1, d.lgs.
n. 184/1997, 15 preleggi e 1, comma 19, I. n. 335/1995,
lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della
16 Corte territoriale favorevole al riconoscimento della facoltà di valersi della ricongiunzione dei contributi, e contrapponendovi una interpretazione della norma in questione per cui la facoltà
non sarebbe riconosciuta laddove il trattamento pensionistico dell'interessato debba essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo, operando invece i diversi istituti del cumulo e della totalizzazione. Il motivo deve ritenersi infondato alla luce della pronunzia della Corte costituzionale n. 61 del 5 marzo 1999, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 Cost., gli artt. 1 e 2 I. n. 45/1990 nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto)il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi in termini tali per cui la ricongiunzione, più
vantaggiosa, ma anche più costosa per l'assicurato, possa porsi come mera opzione rispetto ad altri istituti che consentano il conseguimento del medesimo obiettivo dell'utilizzo della contribuzione, un'interpretazione dell'art. 1, comma 2, della legge predetta che rifletta l'assenza di limiti, né quelli che discenderebbero dalla disomogeneità del metodo di calcolo, né
quelli che deriverebbero dal preteso allineamento alla previsione di cui al primo comma dello stesso art. 1, che ammetterebbe la ricongiunzione solo "in entrata" della contribuzione accreditata presso le casse per i liberi professionisti, alla facoltà di avvalersi di tale istituto anche in alternativa agli istituti ulteriori e distinti
17 del cumulo e della totalizzazione. Il ricorso va, dunque rigettato.”
2.9. Il principio espresso dalla Corte di Cassazione, ovvero che la diversità di calcolo (retributivo e/o contributivo) della pensione non incide sulla facoltà di richiedere la ricongiunzione, trova riconoscimento unanime nella giurisprudenza di merito finora formatasi intorno alla questione
(cfr. le ampie citazioni nella memoria di costituzione dell'appellato) e non rileva l'asserita imprecisione terminologica richiamata dall' , secondo cui la questione non sarebbe la Pt_3
“disomogeneità della contribuzione”, ma la diversa tecnica di calcolo della prestazione previdenziale, emergendo dalla stessa giurisprudenza di merito citata la corretta percezione della questione sollevata dall'istituto previdenziale (cfr. Corte
d'Appello di Milano, sentenza n. 97/2022 sub doc. n. 14 di parte appellata che qui si condivide: “… Nell'ottica del gravame,
in sintesi, la legge 5 marzo 1990 n. 45 attribuisce al lavoratore dipendente o autonomo o libero professionista la facoltà di chiedere la ricongiunzione, nella gestione previdenziale cui
“risulta iscritto”, di “tutti i periodi di contribuzione” maturati presso altre forme di previdenza cui lo stesso “sia stato iscritto”
(art. 1, commi 1 e 2, legge 5 marzo 1990 n. 45), ma da tale facoltà di ricongiunzione sarebbero esclusi i periodi assicurativi accreditati nella gestione separata. Ciò in quanto, in base alle previsioni contenute nella suddetta legge 5 marzo 1990 n. 45,
nella legge 8 agosto 1995 n. 335 (istitutiva della gestione
18 separata) e nel d.lgs. 30 aprile 1997 n. 184, la facoltà di ricongiunzione onerosa non potrebbe essere riconosciuta laddove il trattamento pensionistico dell'interessato debba essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo, trovando applicazione in tale situazione i diversi istituti del cumulo e della totalizzazione dei contributi versati dal lavoratore presso le varie gestioni e casse professionali. … L'appello proposto dall' non Pt_3
può trovare accoglimento. … La Corte costituzionale, con sentenza 5 marzo 1999 n. 61, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale delle disposizioni richiamate, nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è o è stato iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi di una forma di totalizzazione dei periodi assicurativi, secondo modalità legislativamente previste. Con la pronuncia suindicata la Corte costituzionale ha dunque delineato la ricongiunzione ex art. 1 legge 5 marzo 1990 n. 45 come strumento alternativo rispetto ad altri istituti (quali la totalizzazione dei periodi assicurativi) che consentano il conseguimento del medesimo obiettivo dell'utilizzo della contribuzione. Coerentemente con tale impostazione la Corte di
Cassazione, in fattispecie identica alla presente, ha ritenuto sussistere il diritto del libero professionista iscritto ad una cassa professionale di avvalersi - in alternativa agli istituti del cumulo e della totalizzazione - dell'istituto della ricongiunzione presso la
19 predetta cassa dei contributi versati nella gestione separata Pt_3
ai sensi dell'art. 1, comma 2, legge 5 marzo 1990 n. 45 (cfr.
Cass., 15 ottobre 2019 n. 26039). Il Collegio ritiene di uniformarsi all'orientamento espresso da detta pronuncia – richiamata anche dal giudice di primo grado – in quanto conforme alla lettera e alla ratio della disposizione di legge, nonché ai principi espressi dalla
Corte costituzionale, alla luce dei quali, come accennato, l'istituto della ricongiunzione si configura come una delle opzioni a disposizione dell'assicurato per l'utilizzo della contribuzione versata. Da qui la necessità di adottare un'interpretazione dell'art. 1, comma 2, legge 5 marzo 1990 n. 45 “che rifletta l'assenza di limiti” nel ricorso a tale opzione, in particolare di
“quelli che deriverebbero dalla disomogeneità del metodo di calcolo” (così Cass., 15 ottobre 2019 n. 26039, cit.). Alla luce dei principi enunciati si ritiene non colga nel segno l'argomento dell' , secondo cui la facoltà di ricongiunzione onerosa non Pt_3
potrebbe essere riconosciuta laddove il trattamento pensionistico dell'interessato debba essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo, in quanto – si deduce - in tale ipotesi dovrebbero trovare applicazione i diversi istituti del cumulo e della totalizzazione dei contributi versati dal lavoratore presso le varie gestioni e casse professionali. L'argomento si risolve invero in una petizione di principio, che appare tuttavia priva di riscontro normativo. L'art. 1, comma 2, legge 5 marzo 1990 n. 45, infatti,
espressamente attribuisce la facoltà di ricongiungere i periodi di
20 contribuzione esistenti presso le gestioni obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti (pubblici o privati) e per i lavoratori autonomi, nella gestione in cui l'interessato risulti iscritto in qualità di libero professionista. Tale facoltà è
riconosciuta senza limitazioni ed indipendentemente dalla omogeneità delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni (di provenienza e di destinazione). Non trova, dunque, fondamento nel contenuto della norma la tesi dell' , secondo cui sarebbero Pt_3
esclusi dalla facoltà di ricongiunzione i contributi versati nella gestione separata, per essere il relativo trattamento pensionistico soggetto al calcolo meramente contributivo: come evidenziato,
infatti, la non omogeneità delle contribuzioni versate non costituisce fattore ostativo alla ricongiunzione. Per altro verso, il fatto che l'art. 1, comma 2, legge 5 marzo 1990 n. 45 non menzioni la contribuzione versata alla gestione separata è
agevolmente spiegabile considerando che la gestione separata è
stata istituita in un momento successivo, dalla legge 8 agosto
1995 n. 335. Nondimeno, tenuto conto che la norma ha una formulazione ampia ed elastica (facendo riferimento indistintamente a “forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi”, senza alcuna elencazione tassativa), la stessa deve ritenersi applicabile anche alla gestione separata, essendo quest'ultima riconducibile all'ampio spettro delle forme previdenziali obbligatorie in essa contemplate. Alla luce delle argomentazioni esposte, il primo
21 motivo di appello deve essere respinto, …”).
2.10. Da ultimo, la decisione del Tribunale in questa sede impugnata trova ulteriore conferma in Corte di Cassazione,
ordinanza n. 3635/2023, depositata in data 7.2.2023 (attinente a fattispecie di avvocato iscritto alla cassa forense con contributi pregressi versati alla Gestione TA), in cui è
stata nuovamente disattesa la tesi dell' dell'inapplicabilità Pt_3
della ricongiunzione alla contribuzione versata alla Gestione
TA (“… con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360,
comma 1, n. 3 cod.proc.civ., l'Istituto ricorrente denuncia la
"Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, secondo comma, legge
5 marzo 1990 n. 45; dell'art. 2, commi 26 e ss. legge 8 agosto
1995, n. 335; dell'art. 1 decreto ministeriale 2 maggio 1996, n.
282; dell'art. 1, primo comma, decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 184; dell'art. 1, comma 19 legge n. 335 del 1995 "; in sostanza l' lamenta la non conformità a diritto della pronuncia della Pt_1
Corte territoriale favorevole al riconoscimento della facoltà di avvalersi della ricongiunzione dei contributi, contrapponendovi una diversa interpretazione delle norme in epigrafe, in base alla quale la facoltà di ricongiunzione non sarebbe riconosciuta laddove il trattamento pensionistico dell'interessato debba essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo, dovendo in tal caso operare i diversi istituti del cumulo e della totalizzazione e con possibilità anche di utilizzare la contribuzione versata per ottenere la liquidazione di una pensione supplementare;
il motivo
22 non merita accoglimento;
la sentenza impugnata ha dato corretta attuazione all'orientamento di questa Corte (espresso, da ultimo,
da Cass. n.26039 del 2019) con cui è stato stabilito che l'assicurato può ricorrere alla ricongiunzione onerosa dei contributi versati alla professionale a cui è iscritto con i Pt_2
contributi precedentemente versati alla Gestione TA;
Pt_3
pertanto, il ricorso va rigettato;
…”).
2.11. La decisione del Tribunale va, quindi, confermata.
3. Con la seconda censura sulle spese l'appellante sostiene che “la sentenza andrà riformata anche in punto condanna alle spese, considerando anche come sul punto non esisteva alcun orientamento giurisprudenziale consolidato.”
3.1. Anche questa censura, se intesa come rivolta a una pretesa compensazione, parziale o integrale, delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 cpc, non può trovare accoglimento,
non sussistendo alcuna delle ipotesi enucleate nella norma,
come interpretata dalla Corte Costituzionale (sentenza n.
77/2018), che consenta o imponga nel caso di specie una allocazione delle spese di lite diversa da quella conseguente al generale principio di soccombenza e causalità (art. 91 cpc).
3.2. Invero, la questione non è caratterizzata da assoluta novità e non vi era e non vi è contrasto nella giurisprudenza di merito. Inoltre, all'atto dell'introduzione del giudizio di primo grado la Corte di Cassazione si era già espressa in senso sfavorevole all' . E prima della pronuncia del Tribunale la Pt_3
23 Corte di Cassazione ha ulteriormente confermato il proprio indirizzo in dissenso a quanto argomentato dall' . Pt_3
4. Le spese del grado:
4.1. Al principio di soccombenza segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado all'appellato
(art. 91 cpc).
4.2. Il valore di causa è indeterminabile, di complessità bassa
(l'appello censura un'unica ratio decidendi dell'impugnata sentenza e sussiste un univoco indirizzo giurisprudenziale di merito e di legittimità). Si ritengono adeguati, in aderenza al
D.M. n. 55/2014, novellato con D.M. n. 37/2018 e da ultimo con D.M. n. 147/2022, i compensi minimi (cause di appello,
valore indeterminabile, complessità bassa) per tutte le fasi del giudizio e, pertanto, € 1.029,00 per studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed
€ 1.735,00 per la fase decisionale, complessivamente, quindi, €
4.996,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta,
definitivamente pronunciando sulle domande promosse dall' nei confronti Parte_1
di con ricorso in appello depositato il CP_1
24 04.01.2024 avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 99/2023 di data 06.07.2023,
rigetta l'appello;
condanna l'appellante a Parte_1
rifondere a le spese del grado, che liquida in € CP_1
4.996,00 per compensi, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge;
dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , ai Parte_1
sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 12.03.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
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