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31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 290. Azioni di inefficacia fra imprese del gruppo 1. Nei confronti delle imprese appartenenti al medesimo gruppo possono essere promosse dal curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralita' di procedure, azioni dirette a conseguire la dichiarazione di inefficacia di atti e contratti posti in essere nei cinque anni antecedenti il deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, che abbiano avuto l'effetto di spostare risorse a favore di un'altra impresa del gruppo con pregiudizio dei creditori, fatto salvo il disposto dell' articolo 2497, primo comma, del codice civile .
2. Spetta alla societa' beneficiaria provare di non essere stata a conoscenza del carattere pregiudizievole dell'atto o del contratto.
3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale aperta nei confronti di una societa' appartenente ad un gruppo puo' esercitare, nei confronti delle altre societa' del gruppo, l'azione revocatoria prevista dall'articolo 166 degli atti compiuti dopo il deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o, nei casi di cui all'articolo 166, comma 1, lettere a) e b), nei due anni anteriori al deposito della domanda o nell'anno anteriore, nei casi di cui all'articolo 166, comma 1, lettere c) e d).
2. Spetta alla societa' beneficiaria provare di non essere stata a conoscenza del carattere pregiudizievole dell'atto o del contratto.
3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale aperta nei confronti di una societa' appartenente ad un gruppo puo' esercitare, nei confronti delle altre societa' del gruppo, l'azione revocatoria prevista dall'articolo 166 degli atti compiuti dopo il deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o, nei casi di cui all'articolo 166, comma 1, lettere a) e b), nei due anni anteriori al deposito della domanda o nell'anno anteriore, nei casi di cui all'articolo 166, comma 1, lettere c) e d).
Commentari • 3
- 1. Crisi d'impresa e insolvenza: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 giugno 2021 · 0.93739235
Le norme incriminatrici contenute nel Codice della crisi d'impresa sono in continuità normativa con quelle contenute nella Legge fallimentare. Codice della crisi d'impresa e insolvenza: applicabilità Il cd. codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al d.lgs. n. 14 del 2019, è in generale non applicabile alle procedure aperte anteriormente alla sua entrata in vigore, potendosi, peraltro, rinvenire nello stesso delle norme idonee a rappresentare un utile criterio interpretativo degli istituti della legge fallimentare solo ove ricorra, nello specifico segmento considerato, un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro. (Nella specie, la S.C., in un giudizio …
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Giurisprudenza • 52
- 1. Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/06/2023, n. 516Provvedimento: […] 12 gennaio 2019, n. 14, art. 290, comma 3 ("Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza") che ha, ora, fissato la regola espressa secondo la quale «Il curatore della procedura di liquidazione giudiziaria aperta nei confronti delle altre società del gruppo può esercitare, nei confronti delle altre società del gruppo, l'azione revocatoria prevista dall'art. 166, degli atti compiuti dopo il deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o, nei casi di cui all'art. 166, comma 1, lett.Leggi di più...
- sospensione del giudizio·
- scientia damni·
- datio in solutum·
- simulazione assoluta·
- eventus damni·
- revocatoria ordinaria·
- giudizio civile e penale·
- art. 2901 c.c.·
- art. 66 L.F.·
- pregiudizio creditori