Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 22/01/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
RG VG N 1214/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
Composto da:
Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE rel/est
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE
Dott. Alberto BALZANI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1214/2024 R.G. V.G.
avente ad oggetto separazione personale dei coniugi promossa da:
nato a [...] il [...] C.F.: Parte_1 C.F._1
parte rappresentata e difesa dall'avv. Denise Falco, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in forza di procura speciale in atti
-ricorrente-
e
, nata a [...] il [...] C.F.: Controparte_1 C.F._2
parte rappresentata e difesa dall'avv. Mara Grisolano presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in forza di procura speciale in atti;
-ricorrente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Come in atti
PER IL P.M.
Parere favorevole.
I signori e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario nel Comune di Beinasco, in data 10.7.2011.
Dalla unione sono nati figli (nata il [...]) e (nato il [...]). Per_1 Per_2
Con ricorso iscritto in data 22.5.2024, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, chiedendo congiuntamente di pronunciare la separazione alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale sita in Castellamonte Frazione Spineto n.109 in comproprietà, resta nella disponibilità esclusiva della signora , unitamente a tutti gli arredi che Controparte_1 la compongono, sino a quando non sarà venduta secondo gli accordi di seguito specificati. Ella ivi dimorerà con i figli minori e . Per_1 Per_2
Il SI si trasferirà e trasferirà la propria residenza in altro immobile entro Parte_1 la data del 30.9.2024
L'immobile de quo, gravato da mutuo fondiario acceso presso l'Istituto Intesa San Paolo con rata mensile di circa 590,00, è stato posto in vendita. I coniugi regoleranno come infra meglio specificato le questioni patrimoniali che interessano la divisione delle somme ricavate dalla vendita e anche del finanziamento contratto con CA UT AN (già FC BA) per la ristrutturazione (segnatamente per la sostituzione degli infissi) con rata mensile di euro 300,00 circa ( onorata con cessione volontaria dello stipendio da parte del SI ). Parte_1
I coniugi concordano che sino a quando coabiteranno e fino alla vendita della casa coniugale le spese per l'uso dell'abitazione coniugale verranno così ripartite/sostenute:
- la rata di mutuo verrà onorata dalla SIa e la somma necessaria al Controparte_1 pagamento della rata verrà tratta dal conto corrente intestato alla predetta ed acceso presso Banca
Intesa San Paolo filile di Castellamonte.
- il finanziamento per la ristrutturazione sarà sostenuto nella misura del 50% dai coniugi. In considerazione della cessione del quinto della retribuzione del SI , la moglie Parte_1 corrisponderà al predetto la somma di euro 150,00 a mezzo bonifico bancario mensilmente.
- le utenze verranno sostenute al 50% tra i coniugi solo per la durata della coabitazione degli stessi. A decorrere dalla data di rilascio dell'abitazione coniugale da parte del SI Parte_1 le utenze dell'immobile verranno volturate a nome della moglie che provvederà ad onorarle.
2. I figli e restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ed avranno Per_1 Per_2 collocazione principale ed anagrafica presso la mamma.
Salvo un diverso accordo tra le parti, i coniugi concordano l'accudimento dei figli minori con la seguente modalità:
- A settimane alterne dal lunedì dall'uscita di scuola alle ore ore 16/16.30 (o orario equivalente) sino al lunedì successivo con rientro a scuola ( dunque con fine settimana alternati). Resta inteso che il genitore che, durante la settimana non avrà collocati i figli presso di sè, li potrà incontrare e tenere per la cena in almeno una o due occasioni con rientro presso l'abitazione del genitore collocatario. Sempre facendo salvo un diverso accordo tra le parti, e trascorreranno poi Per_1 Per_2 alternativamente con il padre e con la madre:
- durante le ferie estive 15 giorni anche non consecutivi, o un diverso periodo che andrà concordato tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, affinché entrambi abbiano la possibilità di restare con i figli durante il rispettivo periodo di ferie.
- durante le vacanze di dicembre 7 giorni consecutivi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni. Entrambi i coniugi s'impegnano, in ogni caso, a rispettare la volontà dei figli minori per quanto attiene le modalità di visita descritte in precedenza ed a concordare, con congruo anticipo e rispetto reciproco, eventuali variazioni ai predetti orari e giorni – anche relativamente a visite infrasettimanali - in ragione dei reciproci impegni (lavorativi e non) e di quelli dei figli.
Entrambi i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano e relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto Per_1 Per_2 dei relativi bisogni, delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità parentale separatamente nelle questioni diordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
I nonni materni potranno coadiuvare, così come ora già accade, i coniugi nella gestione dei minori alla luce delle esigenze lavorative di questi ultimi.
3. In ragione dell'accudimento paritetico dei minori, le parti provvederanno al mantenimento diretto di e quando li avranno con sé. Verranno sostenute al 50% le spese che, previste nel Per_1 Per_2
Protocollo di Intesa siglato tra il Tribunale di Ivrea e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24/6/16, rientrano nel mantenimento ordinario (a titolo esemplificativo: mensa scolastica, medicinali da banco, ricariche di cellulare) ed il vestiario con un tetto massimo annuale di euro 500,00 per ciascun figlio e con l'accordo che le spese (sempre per l'abbigliamento) superiori ad euro 70,00 dovranno essere previamente concordate.
4. Entrambi i coniugi sosterranno nella misura del 50% le spese scolastiche, sportive e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e ogni ulteriore spesa straordinaria relativa ai figli.
Relativamente all'individuazione della straordinarietà delle spese (scolastiche, mediche e sportive) si fa richiamo a quanto stabilito nel protocollo d'intesa siglato tra Tribunale di Ivrea e Ordine Avvocati in data 24.6.2016 che i coniugi dichiarano di conoscere.
I conteggi dare/avere relativamente alle su citate spese straordinarie verranno effettuati con cadenza mensile ed il genitore obbligato al rimborso lo effettuerà, a mezzo bonifico, in favore dell'altro entro
10 giorni dalla presentazione della ricevuta.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a mettere a disposizione reciprocamente i documenti fiscali (ricevute e fatture) relative a spese deducibili, ovvero a fornire all'altro genitore indicazioni sul proprio reddito per l'eventuale compilazione del modello ISEE.
L'assegno unico per la famiglia, per quanto ancora dovuto, verrà percepito nella misura del 100 % dalla moglie.
Le detrazioni delle spese sostenute per i figli saranno fruite al 50% ciascuno. 4. I coniugi danno atto che il conto corrente comune acceso presso l'Istituto Intesa San Paolo filiale di Castellamonte è stato chiuso. Come detto in premessa, la SIa Controparte_1 provvederà al pagamento della rata di mutuo sino a quando l'immobile non sarà ceduto.
L'immobile costituente casa coniugale sito in Castellamonte Frazione Spineto n.109 verrà venduto a terzi. I coniugi hanno già conferito incarico per la vendita ad un mediatore di fiducia e rinnovano impegno ad alienare il bene.
Con il ricavato della vendita verrà estinto il mutuo fondiario acceso su Intesa San Paolo ed anche il finanziamento contratto con CA UT AN (già FC BA) per la ristrutturazione (sostituzione di infissi). Le parti sosterranno altresì al 50% tutte le spese necessarie per la vendita dell'immobile e, al netto di tutte le spese di cui sopra, divideranno la rimanenza al 50%.
Il SI sosterrà integralmente le spese per l'utenza del gas arretrata (circa Parte_1 euro 1600,00) mentre la SIa si occuperà del saldo del debito Controparte_1 esistente con e conseguente allo sconfino del fido ad esso collegato. Controparte_2
I coniugi definiscono nei termini di cui sopra ogni questione patrimoniale, dichiarano di essere autonomi ed indipendenti e di nulla pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
5. Spese legali compensate.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
La causa è stata rimessa in decisione in data 12.12.24.
Ebbene, il Collegio ritiene di provvedere in conformità all'accordo delle parti, essendo pacifica la rottura dell'affectio coniugalis e non presentando lo stesso profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, viste le conclusioni del P.M. ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
alle condizioni come sopra riportate e provvede in conformità.
[...]
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 21.1.2025.
IL PRESIDENTE est./rel.
Alessandro Scialabba