Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/04/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.V.G. 639/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 639/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 08.04.2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
NI US, nato a [...] il [...], C.F.: e LI C.F._1
AO, nata a [...] il [...], C.F.: , rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
Rosaria Pederbelli
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 18.03.2025, OR US e OR PA premettevano di avere contratto matrimonio in data 26.09.2009 nel comune di Salerno, trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 49 P. 2 S. A Uff. 5 anno 2009 e che dalla loro unione era nata LA
(17.05.2011). Le parti precisavano che il Tribunale di Salerno ha omologato la separazione personale dei suddetti coniugi con decreto n. cron. 190/2023 del 11/01/2023 ed al contempo domandavano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “2. assegnare l'immobile attualmente adibito a casa familiare sito in Salerno alla Via Bartolomeo Stacchio n. 4 1
alla signora PA OR affinchè vi abiti unitamente alla figlia minorenne LA, a titolo di ulteriore concorso al mantenimento indiretto del padre, sig. US OR, in favore della figlia;
3. la minore LA sarà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con residenza stabile presso l'abitazione materna, prevedendo modalità e tempi di frequentazione paterna alla stregua del seguente calendario, da osservarsi in assenza di diverso accordo tra i genitori, tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore e degli impegni lavorativi della madre: a) durante la settimana il padre incontrerà la minore almeno due pomeriggi, da individuarsi di volta in volta in base alle predette esigenze della minore e della madre;
inoltre a settimane alterne il sig.
US OR terrà con sé la minore due fine settimana al mese dal venerdì al lunedì mattina;
b) nel periodo scolastico il padre preleverà la figlia all'uscita di scuola oppure presso l'abitazione materna nei periodi non scolastici ed ivi la riaccompagnerà, facendosi carico delle attività pomeridiane della minore laddove dovessero coincidere con i giorni d'incontro; c) la figlia trascorrerà, ad anni alterni, le vacanze di Natale o di Capodanno con il padre o con la madre, intendendosi come vacanze di Natale il periodo compreso dalle ore 17.00 del giorno 23 dicembre alle ore 20.00 del giorno 30 dicembre e come vacanze di Capodanno il periodo compreso dalle ore
17.00 del 31 dicembre alle ore 20.00 del 6 gennaio, con inizio dal prossimo Natale;
d) la figlia trascorrerà, ad anni alterni, le vacanze pasquali con il padre o la madre, dovendosi intendere come vacanze pasquali il periodo compreso tra il giovedì Santo e la domenica di Pasqua. Quando trascorrerà le vacanze pasquali con un genitore, trascorrerà il Lunedì in Albis con l'altro dalle ore
10.00 alle ore 20.00, con inizio dalla prossima Pasqua;
e) per quanto riguarda il periodo estivo, il padre terrà con sé la minore 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare con la madre entro e non oltre il giorno 30 maggio di ogni anno;
f) la figlia trascorrerà il giorno del proprio onomastico e/o compleanno, ad anni alterni, con i genitori, salvo diverso accordo tra gli stessi;
g) i genitori trascorreranno con la figlia il giorno del proprio compleanno e onomastico, nonché le rispettive feste della mamma e del papà; h) entrambi i genitori sono tenuti a comunicare il proprio recapito telefonico all'altro, ogni necessità di cambio di residenza e/o domicilio e con riferimento alle vacanze natalizie, pasquali ed estive, la località di soggiorno della minore, l'indirizzo e il recapito telefonico;
i) entrambi i genitori s'impegnano a rispettare i giorni e gli orari concordati e a comunicare un eventuale ritardo, nonché eventuali modifiche del piano di visita almeno 48 ore dall'incontro con la figlia, salvo urgenze;
l) i viaggi all'estero con la minore dovranno essere concordati da entrambi i genitori.
4. per quanto concerne l'assegno di mantenimento in favore della minore, entrambi i coniugi contribuiranno in misura proporzionale alle proprie sostanze al suo mantenimento. In particolare il sig. US OR corrisponderà, a titolo di concorso al mantenimento indiretto per la figlia, la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00), oltre al pagamento e/o rimborso del 50% delle spese
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straordinarie che dovessero rendersi necessarie per la minore, che dovranno essere previamente concordate e debitamente documentate, salvo il caso dell'urgenza per le sole spese mediche. e da individuarsi in quelle mediche non coperte dal SSN (spese dentistiche, visite specialistiche, terapie, medicinali, interventi, analisi, ecc.); scolastiche (iscrizioni, tasse, rette, libri e corredo di inizio anno scolastico, gite scolastiche, ripetizioni, trasporti, mensa); attività sportive e ricreative (iscrizioni e spese frequenza corsi, acquisto attrezzatura, vacanze, viaggi); attività extrascolastiche (doposcuola, corsi in discipline extra-scolastiche, apprendimento lingue anche all'estero). Tale assegno di mantenimento dovrà essere versato a mezzo vaglia postale e/o bonifico bancario o altra modalità concordata dalle parti entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a decorrere dalla data della domanda, e dovrà essere rivalutato annualmente e automaticamente secondo l'indice ISTAT a decorrere dall'anno successivo al deposito del presente ricorso;
5. i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti sotto ogni profilo delle predette condizioni, di essere autosufficienti dal punto di vista economico e di rinunciare, vicendevolmente, a qualsivoglia mantenimento, avendo regolato in altra sede ogni questione economico-patrimoniale in altra sede;
6. spese legali compensate tra le parti, senza il vincolo della solidarietà (art. 68 L.P.);
7. le suddette condizioni s'intendono operative dal giorno del deposito del presente ricorso.”
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del
08.04.2025, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto
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opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 26.09.2009 nel comune di Salerno, trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n.49 P. 2 S. A Uff. 5 anno 2009 tra NI US, nato a [...] il [...], C.F.: e LI C.F._1
AO, nata a [...] il [...], C.F.: alle condizioni di cui al ricorso, C.F._2 riportate in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 09.04.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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