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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ( scadenza note 11/2/25) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 459/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'Avv. Angela Maria Rosa Fazio per Pt_1 procura generale alle liti del 21.7.2015, Rep. n. 80974, a rogito del Dott. Persona_1
Notaio in Roma;
- appellante –
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Bruniani ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Rizziconi (RC), Via Garibaldi n°5, pec:
Email_1
- appellato -
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello, depositato in data 3 ottobre 22, l' censura la sentenza del Tribunale Pt_1 di Palmi, con cui è stato riconosciuto il diritto al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola con riferimento alla domanda amministrativa presentata in data
5/2/2019 da parte di . Controparte_1
L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui è stato riconosciuto il diritto alla percezione della disoccupazione agricola anno 2018 nonostante la parte fosse incorsa nella decadenza ai sensi dell'art.47 dpr n.639/1970. Eccepisce l'errore in cui è incorso il Tribunale
< giudiziario dalla data di proposizione del ricorso amministrativo, avvenuta tardivamente in data 02.08.2022, , 21.03.2023. in aperta violazione dell'art. 47 del DPR 30 aprile 1970, n.
639 – come modificato dall'art. 4 del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 4 novembre 1992, n. 438 e dall'art. 38, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 – che disciplina i termini di decadenza entro i quali deve essere esercitata l'azione giudiziaria per il riconoscimento delle prestazioni pensionistiche e temporanee… >> Eccepisce pertanto << considerata la data della domanda amministrativa 05.02.2019 era certamente trascorso oltre un anno e 300 gg. tra detta data e quella del ricorso giudiziario>>
Si è costituito in appello rilevando che l' ha riesercitato il potete Controparte_1 Pt_1
a seguito della << procedura di riesame intrapresa dal signor con Controparte_1
istanza del 02/08/2022 ha attivato un procedimento autonomo con il quale l' ha Pt_1 riesaminato la precedente istruttoria e ha emanato un nuovo provvedimento, di accoglimento con riferimento alla domande di indennità di disoccupazione relative agli anni
2019,2020, 2021e di reiezione con riferimento all'anno 2018>> ha concluso pertanto per la tempestività del ricorso in subordine ha insistito per l'esenzione ex art 152 disp att c.p.c.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato.
Sono state depositate note nel termine dell'11 febbraio 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa in esito alla camera di consiglio successiva all'udienza cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L'eccezione di decacenza sollevava dall' in primo grado e comuqnue rilevabile Pt_1
d'ufficio è fondata.
Trattandosi di decadenza dettata a tutela dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni inerenti erogazioni di spesa pubblica, essa è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con il solo limite del giudicato, restando altresì esclusa la possibilità per l'ente previdenziale di rinunciarvi ovvero di impedire che la stessa assuma efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto (v. ex multis Cass. lav., n. 2743/96
e n. 12141/98).
Va premesso che Il D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 1992, n. 483, ha così sostituito il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, comma 2: "Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o CP_2
dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione". I termini massimi per la definizione del procedimento amministrativo sono fissati dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7, (trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta all'istituto assicuratore, senza che lo stesso si sia pronunciato, la stessa si intende respinta) e dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6, (il termine per ricorrere al comitato provinciale è di novanta giorni;
trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria).
Ne consegue che il termine massimo per l'esaurimento del procedimento amministrativo è di trecento giorni (120 + 90 + 90); e ne' la presentazione di un ricorso tardivo, ne' un tardivo provvedimento di rigetto dell'Istituto consentono lo spostamento in avanti del termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria (Cass., 6 giugno 2007 n. 13276; 20 febbraio 2006 n. 3592).
Fatte queste premesse nel caso in esame è documentale e non è oggetto di contestazione che la domanda amministrativa, volta ad ottenere la disoccuazione agricola anno 2018, sia stata presentata in data 05.02.2019 e che l' l'ha respinta in data 08/10/2019, con Pt_1
provvedimento n. 2019807105249, (cfr missiva datata 09.10.2019 di reiezione domanda di anno 2018) e che, infine, il ricorso giuridizionale sia stato depositato in data Pt_2
21.03.2023.
Il ricorso pertanto è stato depositato dopo la scadenza del termine annuale di decadenza
(computato inoltre il periodo - di 300 giorni – necessario per il completamento dell'iter amministrativo) previsto dalla norma sopra citata per l'esercizio dell'azione in materia di prestazioni temporanee, e cioè di prestazioni della gestione di cui all'art.24 della L. 9 marzo
1989, n.88, tra le quali rientra anche l'indennità in discorso.
Non è corretto, pertanto, l'assunto dell'appellata secondo cui l'avere presentato una seconda istanza- a cui l' ha nuovamente risposto con il diniego riesercitando il potere - avrebbe Pt_1
un affetto novativo del primo diniego facendo decorrere ex nuovo i termini di decadenza.
Giova infatti rilevare che l'avere presentato una nuova istanza non può avere un effetto elusivo del termine decadenziale sul punto la Cassazione ha affermato che <Ai fini della decorrenza del termine di decadenza previsto per le prestazioni previdenziali dall'art. 47, commi secondo e terzo, del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del D.L. n. 384 del 1992, convertito dalla legge n. 438 del 1992), occorre fare riferimento alla scadenza dei termini stabiliti dalla legge per la conclusione del procedimento amministrativo, senza che rilevi, a tali fini, la proposizione di un secondo ricorso amministrativo in relazione alla medesima prestazione>> Cass.,
4247/2002.
Il rilievo è assorbente e la domanda originaria deve, dunque, essere rigettata essendo la ricorrente incorsa in decadenza.
Le spese del doppio grado sono irripetibili in presenza della dichiarazione di esenzione ex art 152 disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da in data 3/10/23 contro Pt_1 CP_1
avverso la sentenza n.959 del 12.9.2023– sezione lavoro del Tribunale di Palmi
[...]
disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, per le causali di cui in motivazione, così provvede:
1) Accoglie l'appello ed, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'originario ricorso.
2) Dichara irripetibili le spese del doppio grado
Reggio Calabria, 12/2/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Marialuisa Cricutti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ( scadenza note 11/2/25) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 459/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'Avv. Angela Maria Rosa Fazio per Pt_1 procura generale alle liti del 21.7.2015, Rep. n. 80974, a rogito del Dott. Persona_1
Notaio in Roma;
- appellante –
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Bruniani ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Rizziconi (RC), Via Garibaldi n°5, pec:
Email_1
- appellato -
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello, depositato in data 3 ottobre 22, l' censura la sentenza del Tribunale Pt_1 di Palmi, con cui è stato riconosciuto il diritto al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola con riferimento alla domanda amministrativa presentata in data
5/2/2019 da parte di . Controparte_1
L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui è stato riconosciuto il diritto alla percezione della disoccupazione agricola anno 2018 nonostante la parte fosse incorsa nella decadenza ai sensi dell'art.47 dpr n.639/1970. Eccepisce l'errore in cui è incorso il Tribunale
< giudiziario dalla data di proposizione del ricorso amministrativo, avvenuta tardivamente in data 02.08.2022, , 21.03.2023. in aperta violazione dell'art. 47 del DPR 30 aprile 1970, n.
639 – come modificato dall'art. 4 del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 4 novembre 1992, n. 438 e dall'art. 38, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 – che disciplina i termini di decadenza entro i quali deve essere esercitata l'azione giudiziaria per il riconoscimento delle prestazioni pensionistiche e temporanee… >> Eccepisce pertanto << considerata la data della domanda amministrativa 05.02.2019 era certamente trascorso oltre un anno e 300 gg. tra detta data e quella del ricorso giudiziario>>
Si è costituito in appello rilevando che l' ha riesercitato il potete Controparte_1 Pt_1
a seguito della << procedura di riesame intrapresa dal signor con Controparte_1
istanza del 02/08/2022 ha attivato un procedimento autonomo con il quale l' ha Pt_1 riesaminato la precedente istruttoria e ha emanato un nuovo provvedimento, di accoglimento con riferimento alla domande di indennità di disoccupazione relative agli anni
2019,2020, 2021e di reiezione con riferimento all'anno 2018>> ha concluso pertanto per la tempestività del ricorso in subordine ha insistito per l'esenzione ex art 152 disp att c.p.c.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato.
Sono state depositate note nel termine dell'11 febbraio 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa in esito alla camera di consiglio successiva all'udienza cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L'eccezione di decacenza sollevava dall' in primo grado e comuqnue rilevabile Pt_1
d'ufficio è fondata.
Trattandosi di decadenza dettata a tutela dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni inerenti erogazioni di spesa pubblica, essa è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con il solo limite del giudicato, restando altresì esclusa la possibilità per l'ente previdenziale di rinunciarvi ovvero di impedire che la stessa assuma efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto (v. ex multis Cass. lav., n. 2743/96
e n. 12141/98).
Va premesso che Il D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 1992, n. 483, ha così sostituito il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, comma 2: "Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o CP_2
dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione". I termini massimi per la definizione del procedimento amministrativo sono fissati dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7, (trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta all'istituto assicuratore, senza che lo stesso si sia pronunciato, la stessa si intende respinta) e dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6, (il termine per ricorrere al comitato provinciale è di novanta giorni;
trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria).
Ne consegue che il termine massimo per l'esaurimento del procedimento amministrativo è di trecento giorni (120 + 90 + 90); e ne' la presentazione di un ricorso tardivo, ne' un tardivo provvedimento di rigetto dell'Istituto consentono lo spostamento in avanti del termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria (Cass., 6 giugno 2007 n. 13276; 20 febbraio 2006 n. 3592).
Fatte queste premesse nel caso in esame è documentale e non è oggetto di contestazione che la domanda amministrativa, volta ad ottenere la disoccuazione agricola anno 2018, sia stata presentata in data 05.02.2019 e che l' l'ha respinta in data 08/10/2019, con Pt_1
provvedimento n. 2019807105249, (cfr missiva datata 09.10.2019 di reiezione domanda di anno 2018) e che, infine, il ricorso giuridizionale sia stato depositato in data Pt_2
21.03.2023.
Il ricorso pertanto è stato depositato dopo la scadenza del termine annuale di decadenza
(computato inoltre il periodo - di 300 giorni – necessario per il completamento dell'iter amministrativo) previsto dalla norma sopra citata per l'esercizio dell'azione in materia di prestazioni temporanee, e cioè di prestazioni della gestione di cui all'art.24 della L. 9 marzo
1989, n.88, tra le quali rientra anche l'indennità in discorso.
Non è corretto, pertanto, l'assunto dell'appellata secondo cui l'avere presentato una seconda istanza- a cui l' ha nuovamente risposto con il diniego riesercitando il potere - avrebbe Pt_1
un affetto novativo del primo diniego facendo decorrere ex nuovo i termini di decadenza.
Giova infatti rilevare che l'avere presentato una nuova istanza non può avere un effetto elusivo del termine decadenziale sul punto la Cassazione ha affermato che <Ai fini della decorrenza del termine di decadenza previsto per le prestazioni previdenziali dall'art. 47, commi secondo e terzo, del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del D.L. n. 384 del 1992, convertito dalla legge n. 438 del 1992), occorre fare riferimento alla scadenza dei termini stabiliti dalla legge per la conclusione del procedimento amministrativo, senza che rilevi, a tali fini, la proposizione di un secondo ricorso amministrativo in relazione alla medesima prestazione>> Cass.,
4247/2002.
Il rilievo è assorbente e la domanda originaria deve, dunque, essere rigettata essendo la ricorrente incorsa in decadenza.
Le spese del doppio grado sono irripetibili in presenza della dichiarazione di esenzione ex art 152 disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da in data 3/10/23 contro Pt_1 CP_1
avverso la sentenza n.959 del 12.9.2023– sezione lavoro del Tribunale di Palmi
[...]
disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, per le causali di cui in motivazione, così provvede:
1) Accoglie l'appello ed, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'originario ricorso.
2) Dichara irripetibili le spese del doppio grado
Reggio Calabria, 12/2/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Marialuisa Cricutti)