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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/04/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
RG nr. 383/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 31/05/2021 da
, (C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Venezia, Dorsoduro 3500/d, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Aprile, Parte appellante
contro
(C.F. e P.IVA ) CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Monopoli del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mestre (VE), viale Ancona n. 15, Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 455/2020 resa dal Tribunale di Venezia in data 02.12.2020 e pubblicata in pari data, non notificata.
In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: accogliere il presente appello e, per l'effetto ed in parziale riforma della gravata sentenza 455/2020 del Tribunale di Venezia, depositata in data 02.12.2020: nel merito, rigettare in toto i ricorsi riuniti proposto in primo grado, per le ragioni esposte, confermando la legittimità ELimpugnato avviso di addebito nonché i recuperi contributivi e relative sanzioni di cui al verbale ispettivo impugnato;
in subordine, accertare e dichiarare dovute all' le somme di cui all'avviso di addebito Pt_1 impugnato e al verbale ispettivo;
spese e competenze professionali di entrambi i gradi rifuse.
Per parte appellata: In via preliminare - dichiarare l'inammissibilità ELappello formulato da Pt_1 perché non ha una ragionevole probabilità di essere accolto e/o perché non motivato così come prevede l'art. 434 c.p.c. Nel merito - rigettare l'appello e le domande tutte formulate da siccome inammissibili ed Pt_1
1 infondate in fatto e diritto e non provate, con conseguente conferma della sentenza n. 455/2020, dep. 02.12.2020, del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, e con ogni conseguenza di legge;
Con vittoria e rifusione di spese e compensi professionali anche del presente giudizio d'appello, oltre RSG 15%, CPA 4% ed IVA.
* motivazione
1. Con ricorso depositato presso questa Corte impugna la sentenza con Pt_1 la quale il Tribunale di Venezia ha annullato l'avviso di addebito n. 41920180000133243 del 9/4/2018, portante somma pari ad € 72.977,28, ed ha rideterminato, in riduzione, con riferimento solo ad alcuni lavoratori, il credito di indicato in altro verbale di accertamento ispettivo del 28/8/2017 Pt_1
[quindi accertando come dovuti contributi e sanzioni richieste nel verbale di accertamento del 28.8.2017 con riferimento alle sole posizioni di
[...]
e – soci lavoratori di ]. Persona_1 Persona_2 CP_1
1.1. In particolare, l'odierna parte appellata con un primo ricorso proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 41920180000133243 [conseguente a verbale di accertamento e notificazione n. 2016018619/DDL del 25.8.2017]
– totalmente annullato dalla sentenza gravata - con il quale si contestavano a omissioni contributive per il periodo dall'1.9.2012 al 31.5.2017 CP_1 conseguenti:
➢ all'omesso assoggettamento a contribuzione di giornate lavorative del proprio personale dipendente, in corrispondenza delle quali risultava la dicitura “AI” per assenza ingiustificata e la dicitura “PP” per permesso personale non retribuito;
➢ alla mancata registrazione e denuncia di (marito della Persona_3 legale rappresentante di ) quale dirigente d'azienda; CP_1
➢ all'indebita applicazione dei benefici contributivi previsti dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), per i lavoratori ai quali la ditta non aveva versato la retribuzione spettante ai sensi della legge 389/89.
1.2. Con un secondo ricorso, riunito a quello sopra indicato e deciso con la sentenza qui appellata, proponeva azione di accertamento CP_1 negativo del credito per contributi e sanzioni contestato dall' a seguito di Pt_1 accertamento di cui a verbale ispettivo del 28.8.2017 [verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017014744/DDL del 28/8/2017], all'esito della quale era stato riscontrato che la società aveva omesso di assoggettare a contribuzione somme erogate alla legale rappresentante, la sig.ra CP_2
[..
[...] a titolo di indennità di trasferta e rimborso spese, e somme erogate
[...] ai soci e , anch'esse a titolo di Persona_1 Persona_2 indennità di trasferta.
1.3. Il Tribunale di Venezia, quindi, con riferimento all'opposizione ad avviso di addebito (vedi precedente punto 1.1.), riteneva (all'esito EListruttoria orale espletata) che le assenze (dei dipendenti di ) dal posto del lavoro CP_1 oggetto di contestazione fossero state effettivamente determinate da iniziative dei dipendenti stessi ed erano pertanto ingiustificate con conseguente non assoggettamento a contribuzione di tali periodi atteso che la sospensione ELattività lavorativa veniva concordata con i lavoratori stessi.
Riteneva poi:
➢ corretto l'inquadramento del dipendente come responsabile di Per_3 cantiere di 2° livello e non con qualifica dirigenziale (come sostenuta da;
Pt_1
➢ che a fronte ELinfondatezza delle suddette pretese contributive (assenze non retribuite ed inquadramento del la pretesa ELIstituto di Per_3 revocare gli sgravi previsti dalla Legge 190/2014 fosse del tutto infondata.
1.4. Quanto alla domanda di accertamento negativo del credito portato dal verbale ispettivo del 28/8/2017 (vedi precedente punto 1.2.), il Tribunale di Venezia, circa la posizione della legale rappresentante di Controparte_3
riteneva giustificata l'erogazione da parte della appellata
[...] ELindennità di trasferta e rimborsi chilometrici [elargiti con sistema del rimborso forfettario, quindi a prescindere dalla spesa realmente sostenuta], stante le dichiarazioni del teste che ricordava delle trasferte effettuate Tes_1 dalla presso i vari cantieri al fine della sottoscrizione di contratti e degli CP_2 stati di avanzamento.
Il giudice di prime cure reputava invece pienamente fondata la pretesa dell relativa alle somme erogate a titolo di trasferta ai due Controparte_4 soci lavoratori e di cui al verbale di Persona_1 Persona_2 accertamento, evidenziando che ricorrevano tutti presupposti indicati dall'art. 51 del TUIR per l'applicazione del regime dei c.d. trasfertisti così come sostenuto da Pt_1
1.5. In conclusione, il Tribunale di Venezia annullava l'avviso di addebito n. 41920180000133243 del 9.4.2018, accertava come dovuti i contributi e le sanzioni richieste nel verbale di accertamento del 28.08.2017 con riferimento
3 ai soli soci lavoratori e e Persona_1 Persona_2 compensava per metà le spese di lite con condanna di a rifondere l'altra Pt_1 metà a . CP_1
2. Avverso la suddetta sentenza l' propone appello con Parte_2 quattro motivi chiedendo la riforma parziale della pronuncia di primo grado.
2.1. Con il primo motivo di appello l'istituto ritiene che il Tribunale abbia errato nella valutazione delle prove relative alle assenze ingiustificate dei dipendenti basandosi su dichiarazioni non sufficientemente supportate da documentazione probatoria.
Difatti, dalla documentazione prodotta emergevano, a detta di una serie Pt_1 di assenze dei lavoratori dipendenti che non erano ricomprese nell'imponibile contributivo ed in relazioni alle quali risultava apposto dall'azienda l'assenza ingiustificata o il permesso personale non retribuito.
La prova cui si riferiva il Tribunale era la dichiarazione di un teste e da tale affermazione, inerente la condizione del solo teste dichiarante, veniva riconosciuta la legittimità del mancato assoggettamento a contribuzione di periodi di assenza dal posto di lavoro dei dipendenti tutti.
Evidenziava come sulla quale certamente incombe l'onere Pt_1 CP_1 della prova, non avesse fornito prova che tali assenze fossero determinate da iniziativa del dipendete e che pertanto dovevano essere considerate come assenze giustificate dal datore di lavoro e quindi retribuite e rientranti nell'imponibile contributivo.
2.2. Con il secondo motivo di appello contesta la sentenza impugnata Pt_1 nella parte in cui il giudice ha ritenuto corretto l'inquadramento del dipendente [alcuna contestazione risulta invece sviluppata con Per_3 riferimento all'orario di lavoro].
Ad avviso ELTE , le prove raccolte durante l'ispezione CP_4 avevano indicato come il assunto come responsabile di cantiere, Per_3 svolgesse funzioni dirigenziali, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado.
Rilevava che nonostante la trasformazione del contratto di lavoro da Pt_1 tempo pieno a part time con 20 ore settimanali, AN (la legale CP_2 rappresentante di dichiarava che suo marito, era sempre CP_1 Per_3
4 presente nei cantieri ed era responsabile della sicurezza oltre ad avere la generale supervisione ELoperato dei dipendenti.
2.3 Con il terzo motivo di appello l'odierno appellante eccepiva l'annullamento della revoca degli sgravi contributivi senza adeguata motivazione da parte del giudice di primo grado.
L'istituto, infatti, a causa delle inadempienze contributive e del mancato rispetto degli accordi contrattuali, revocava gli sgravi contributivi previsti dalla legge n. 190/2014, ritenendo che non ricorrevano nella fattispecie in esame i presupposti di legge per fruire ELesonero contributivo per tutti i lavoratori in relazione ai quali erano state addebitate le omissioni contributive.
Evidenziava come i benefici contributivi venivano concessi anche in relazione ai due lavoratori e per i quali la Persona_1 Persona_2 sentenza impugnata accertava, come dovuti, i contribuiti e le sanzioni richieste nel verbale di accertamento del 28.08.2017.
2.4 Quanto al quarto motivo di appello riteneva che il giudice del Pt_1 primo grado avesse errato nel ritenere giustificata la decontribuzione per le indennità di trasferta e i rimborsi chilometrici erogati alla legale CP_2 rappresentate della società e Presidente del Consiglio di CP_1 amministrazione, nonostante la mancata documentazione adeguata a supporto degli spostamenti, poiché la stessa svolgeva quasi esclusivamente mansioni di gestione amministrativo/contabile.
Ritenevano che non vi fosse alcun riscontro delle missioni presso cantieri da parte della con conseguente addebito della Controparte_5 contribuzione omessa sulle somme erogate dalla alla CP_1 CP_5
a titolo di indennità di trasferta e di rimborso chilometrico.
[...]
3. Si costituiva la instando per il rigetto ELappello e la conferma CP_1 della sentenza.
3.1 Quanto al primo motivo di appello la osteneva che le assenze e i CP_1 permessi erano riconducibili da una precisa volontà dei lavoratori con conseguente venir meno ELobbligo retributivo e contributivo da parte del datore di lavoro.
3.2 Quanto al secondo motivo di appello, l'appellata sosteneva che l'inquadramento del era corretto e congruo con suo profilo Per_3 professionale nonché adeguato rispetto alle mansioni svolte.
5 Precisava che il dipendente predetto si era anche occupato di fare da collante con la sede legale ed amministrativa raccogliendo le richieste di permesso dei dipendenti da sottoporre alla Direzione aziendale;
osservava, inoltre, come la dichiarazione della AN LI non faceva altro che avvalorare ciò. CP_2
3.3 Sul terzo motivo di appello la società precisava che in CP_1 riferimento ai due lavoratori menzionati dall'odierno appellante non comparivano nel prospetto di regolarizzazione contributiva allegata al verbale di accertamento
3.4 Sul quarto motivo di appello, la società ilevava come le trasferte CP_1 ed i rimborsi chilometrici in favore della AN erano stati provati sia in via documentale che dalla deposizione del teste il quale dichiarava che la Tes_1 stessa si recava presso il cantiere di Monfalcone per l'approvazione di e/o modifiche e loro sottoscrizioni.
4. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio per esigenze organizzative del ruolo ed è stata definitivamente trattata e decisa all'udienza del 30/01/2025 dalla Corte d'Appello di Venezia, come da dispositivo in atti.
*
5. L'appello è parzialmente fondato e come tale deve essere accolto nei limiti (estesi) di cui in appresso ciò determinando la più che prevalente soccombenza della parte appellata e, quindi, la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
6. Muovendo dal primo motivo di appello, in punto mancato versamento della contribuzione quale conseguenza di assenze (non giustificate ovvero a seguito di concessione di permessi personali non retribuiti) dei lavoratori di
, rileva innanzitutto il collegio come, affinché il datore di lavoro CP_1 possa versare contributi al disotto del minimale contributivo, che è quanto nella sostanza contestato da occorre che questi dimostri che alla Pt_1 contribuzione non versata corrisponde il mancato pagamento della retribuzione e che ciò è a propria volta motivato da ragioni che trovano fondamento in una norma di legge ovvero in una clausola del CCNL.
La prova, che è il datore di lavoro a dover fornire, deve quindi avere ad oggetto l'effettività ELassenza, le ragioni della stessa e la sussumibilità di queste nell'ambito di una previsione normativa ovvero del CCNL di riferimento.
6 Ed infatti, ai sensi della Legge 389/1989 – in punto minimale contributivo -, la retribuzione da assumere a base per il calcolo dei contributi non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ovvero da accordi collettivi anche aziendali o da contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Ciò quindi implica che il datore di lavoro deve versare contribuzione anche con rifermento alle giornate non lavorate (ed eventualmente non retribuite) a meno che l'assenza e, quindi, l'omessa retribuzione, non sia prevista da una qualche clausola del CCNL (ad esempio in ipotesi, ben classificate e previste dal CCNL, di permesso).
A tal riguardo si veda, tra le tante, cass. civ. 15120/2019 secondo cui <La regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende ELobbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, e superiore;
ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro>>, ed in generale, in tema di onere della prova, cass. civ. 23360/2021, secondo cui <In tema di minimale contributivo, ove gli enti previdenziali ed assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi ELart. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989 (conv., con modif., dalla l. n. 389 del 1989), anche con riferimento all'orario di lavoro, è onere del datore di lavoro allegare, e provare, la sussistenza di un'ipotesi eccettuativa ELobbligo contributivo>>.
Alla suddetta giurisprudenza questo Collegio intende aderire, non avendo motivo alcuno per discostarvisi, e ad essa fa rimando anche ai sensi ELart. 118 disp. att. cpc.
6.1. Ora, nel caso di specie, è assodato, perché ciò è quanto affermato dall'azienda stessa, che le assenze non retribuite e, quindi, sulle quali non sono stati versati i contributi, sono correlate ad assenze non giustificate dei lavoratori (evidentemente non seguite da reazione disciplinare da parte del datore di lavoro) e a permessi concessi per benevolenza del datore di lavoro;
quindi a situazioni, entrambi, paragonabili e riconducibili ad un unico comune denominatore: la tolleranza e lo spirito di liberalità del datore di lavoro;
. Quindi, si tratta di assenze certamente riconducibili ad un fatto non previsto
7 né dalla legge né dal CCNL (in ogni caso parte appellata non indica a quale ipotesi contemplata dal CCNL o da una norma di Legge siano riconducibili le assenze di cui si discute).
6.3. Inoltre, tali giustificazioni che, some sopra detto, devono formare oggetto di prova da parte del datore di lavoro, a ben vedere, non risultano neppure provate e, anche ove mai lo fossero, non sono tali da giustificare, come appena sopra chiarito, il mancato versamento della contribuzione.
Ed infatti, quanto alla dimostrazione delle ragioni di assenza, solo un testimone ha fatto riferimento, in via del tutto generica, alla richiesta di permessi non retribuiti. Di contro, altro dipendente, sentito a s.i.t., ha riferito di essere stato convocato dal datore di lavoro (un paio di mesi prima di essere sentito a s.i.t.) per firmare, in blocco, alcune richieste di permesso non retribuito che, tuttavia, il teste non ha riferito di avere effettivamente fatto.
Quindi, è certo, dai dati probatori in atti non è in alcun modo possibile ricavare la correttezza ELoperato della ditta appellata e, quindi, che i lavoratori abbiano fruito di permessi nell'ambito della previsione del CCNL oppure che siano stati effettivamente assenti dal lavoro in quanto assenti ingiustificati (tanto che non risultano contestazioni disciplinari).
6.4. Il motivo di appello è, quindi, da accogliere.
7. Non merita invece di essere accolto il secondo motivo di gravame afferente all'inquadramento del (marito della legale rappresentante di Per_3 CP_1
).
[...]
7.1. Tesi di è in buona sostanza – così il Collegio ha inteso - che Pt_1 CP_1
ha sotto-inquadrato il attribuendogli il 2° livello – quindi
[...] Per_3 versando contributi in relazione a tale inquadramento inferiore – anziché con qualifica dirigenziale.
Secondo tale sotto-inquadramento emergerebbe dal fatto che più Pt_1 soggetti sentiti a s.i.t. (non solo la moglie del e legale rappresentante Per_3 di ) avrebbero descritto il come alter ego CP_1 Per_3 ELimprenditore.
Una simile ricostruzione potrebbe anche essere corretta e, tuttavia, per poter affermare che le mansioni effettive svolte dal corrispondono ad un Per_3 superiore livello occorre sapere, mediante analisi del CCNL, quale sia il
8 mansionario del lavoratore inquadrato al 2° livello e del lavoratore con qualifica dirigenziale.
Una simile ricostruzione, che avrebbe dovuto formare oggetto ELappello, non risulta effettuata né, a conferma, risulta che abbia dimesso il CCNL Pt_1 con tanto di declaratoria per mezzo della quale ricostruire, una volta comprese le effettive mansioni del il corretto inquadramento dello stesso. Per_3
7.2. Ne consegue che il motivo di appello, se non inammissibilmente formulato, è quantomeno infondato in quanto è inverificabile la tesi sostenuta da (sulla quale incombe l'onere della prova) in quanto, come sopra Pt_1 detto, non è possibile affermare che nello svolgere le mansioni Per_3 concrete che sono emerse dall'istruttoria effettuata, abbia operato svolgendo attività riconducibili, in base al CCNL, nell'ambito del ruolo dirigenziale piuttosto che in quello del 2° livello.
8. Quanto al terzo motivo di appello, in punto effetti del DURC interno negativo, viste anche le limitate difese opposte da rileva il Collegio CP_1 come, nella sussistenza ELirregolarità contributiva di cui sopra (si veda il primo motivo di appello) ne consegue la revoca dei benefici di cui alla Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) con effetto retroattivo, così come da questo Corte affermato in molteplici occasioni1, ed a prescindere dal fatto che 1 <La vicenda come sopra ricostruita […] induce a porsi i seguenti interrogativi:
1) il c.d. DURC interno negativo produce effetti retroattivi? In altri termini, l'irregolarità realizzatasi in corso di godimento del beneficio e magari scoperta successivamente alla sua integrale fruizione, fa perdere il beneficio?
2) l'irregolarità sanata successivamente allo scadere dei 15 giorni di cui all'art. all'art. 4, DM 30.01.2015, consente di non decadere dal godimento del beneficio contributivo? A simili quesiti ha dato soluzione il Supremo collegio (cfr. cass. civ. 27107/2018) al cui insegnamento questa Corte ha già in molteplici occasioni ritenuto di dover aderire. Dovendosi qui ad ogni modo precisare come la suddetta sentenza, seppur faccia riferimento al DM 27.10.2007 (non più vigente in quanto sostituito dal DM 30.1.2015), sia ancora oggi, per così dire, valevole posto che, con riferimento alla tematica qui in esame, alcuna novità il decreto da ultimo emanato ha introdotto rispetto al precedente decreto del 2007 […]. Ora, la Cassazione, con la pronuncia appena sopra richiamata ha avuto modo di chiarire quanto segue: <<
4. Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative ELagevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi ELart. 1, co. 1175 L. 296/2006, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc). Le modalità di rilascio del Durc (che in questi casi resta un c.d. Durc interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, in forza del rinvio operato dal co. 1176 del Pt_1 medesimo art. 1, da un decreto ministe è il d.m. 24 ottobre 2007 n. 27. Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso. Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali.
5. Nel caso di specie la ricorrente fa leva sul fatto che, non avendo l' segnalato la specifica irregolarità Pt_1 verificatasi (consistente, come detto, nella mancata trasmissione dei DM10 per due mensilità pregresse) ed avendo proceduto direttamente all'emissione della nota di rettifica, contenente una generica indicazione di irregolarità e la concessione di un irrituale - e comunque non rispettato - termine di trenta giorni per la
9 il beneficio che viene revocato non sia strettamente correlato - come chiarito in nota n.
1 - alla irregolarità riscontrata.
8.1. Il motivo d'appello deve quindi essere accolto.
9. Venendo infine al quarto ed ultimo motivo d'appello, afferente alla decontribuzione pretesa da con riferimento alle somme erogate a CP_1 titolo di trasferta e rimborsi chilometrici in favore della legale rappresentate ELappellata, rileva il Collegio, previamente richiamate le considerazioni di cui al primo motivo di appello in punto onere ed oggetto della prova (cfr. cass. civ. 13011/20172), come il motivo di appello ben possa dirsi fondato stante la totale assenza di documentazione che consenta di associare con la dovuta precisione – visto l'onere della prova gravante sull'azienda - le indennità di trasferta erogate e le effettive trasferte effettuate.
Ed infatti, la testimonianza assunta in primo grado – assai generica - non consente tale precisa associazione e i documenti nn. 5, 7, 9, 12, 15 e 16 (stati di avanzamento cantieri, sottoscritti dalla non documentano la trasferta CP_2
regolarizzazione, vi sarebbe stata violazione ELart. 7 e ELobbligo ELente di indicare con precisione l'irregolarità sussistente, concedendo termine di quindici giorni per rimediarvi. La sussistenza di un tale obbligo EL è fuori di dubbio, stante il disposto degli artt. 6 e 7 d.m. citt., ma Pt_1 dalla violazione di esso non possono derivare gli effetti che pretende Gestione Servizi. Infatti non si può ritenere che la mancata segnalazione ELirregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte Pt_ EL determini l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente pre ziale gli effetti ELinosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro. Così come non può valorizzarsi il fatto che Gestione Servizi abbia, ad un certo punto e comunque in epoca posteriore rispetto alle mensilità interessate agli sgravi oggetto di causa, regolarizzato quella trasmissione dei DM10 mancanti. Infatti, la fattispecie sanante di cui all'art. 7 del d.nn. 24 ottobre 2007 è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta ELagevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo ELirregolarità contributiva pregressa da parte ELente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento ELinteressato. Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma ELart. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto ELapplicazione degli sgravi contributivi. Semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte ELente previdenziale può comportare una sua responsabilità rìsarcitoria, per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento ELente ha comportato causalmente un tale danno, ma non è questo l'oggetto di questa controversia>>. Il Supremo collegio, e chi oggi giudica condivide tale impostazione, ricostruisce quindi la regolarità contributiva quale presupposto che, aldilà ELattestazione formale mediante il DURC, deve sussistere anteriormente la fruizione del beneficio contributivo e che deve persistere nel corso ELintero periodo di godimento, di modo che la scoperta della irregolarità contributiva, anche ove postuma, ne fa cessare la fruizione e perdere, anche in modo retroattivo, il godimento.
8. L'appello, in applicazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, anche recentemente ribaditi dal Supremo collegio (cfr. cass. civ. 12591/2024 e 30273/2024), deve pertanto essere accolto>> (Sentenza n. 734/2024, CdA Venezia). 2 <In tema di riduzione di obblighi contributivi relativi ai casi di trasferta o di rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, compete al richiedente, che intende beneficiarne, l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocato>>.
10 atteso che neppure indicano il luogo di sottoscrizione del documento né la parte appellata, anche solo in modo schematico, ha reso possibile associare la sottoscrizione dei vari stati di avanzamento dimessi alle molteplici giornate in relazione alle quali è stata erogata l'indennità di trasferta oggetto di decontribuzione.
9.1. Il motivo di appello, il quarto, deve quindi essere accolto.
10. Riassumendo, pur dovendosi annullare, quale conseguenza del rigetto del secondo motivo di appello, l'avviso di addebito opposto, deve purtuttavia essere affermata la sussistenza di un credito, per differenze contributive, di spettanza di così come meglio descritto in dispositivo. Pt_1
11. Venendo, in ultimo, alle spese del giudizio, le stesse, stante la più che prevalente soccombenza di – risultando soccombente per CP_1 Pt_1 ridottissima porzione inerente all'inquadramento del -, possono Per_3 essere liquidate per il doppio grado di giudizio in favore di secondo i Pt_1 parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore indeterminato di controversia ed in ogni caso senza tenere conto, quanto al presente grado, delle spese relative alla fase istruttoria (di fatto non svoltasi atteso che il contenzioso si è sostanziato nello studio della controversia, nella redazione ELatto introduttivo e nella discussione della causa in unica udienza).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in parziale accoglimento ELappello ed in parziale riforma della sentenza appellata, confermato l'annullamento ELavviso di addebito opposto n. 41920180000133243, accerta e dichiara come dovute le differenze contributive e le inerenti sanzioni con riferimento:
- alle assenze relative ai dipendenti di cui alla contestazione sub punto 1 del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2016018619/DDL del 25/8/2017 (di cui anche all'avviso di addebito n. 41920180000133243);
- alla revoca ELincentivo all'occupazione previsto dalla Legge 190/2014 di cui alla, e nei limiti della, contestazione sub 3 del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2016018619/DDL del 25/8/2017 (di cui
11 anche all'avviso di addebito n. 41920180000133243);
- alle trasferte di cui alle, e nei limiti delle, contestazioni sub punto 1 e sub punto 2 del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017014744/DDL del 28/8/2017;
- condanna la parte appellata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellante a tale titolo liquidando, con riferimento al primo grado di giudizio, la complessiva somma di € 6.580,00 e, con riferimento al grado di appello, la complessiva somma di € 6.946,00, il tutto oltre a spese generali.
Venezia, 27 marzo 2025.
Il Presidente dott. Paolo Talamo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 31/05/2021 da
, (C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Venezia, Dorsoduro 3500/d, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Aprile, Parte appellante
contro
(C.F. e P.IVA ) CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Monopoli del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mestre (VE), viale Ancona n. 15, Parte appellata
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Oggetto: appello avverso la sentenza n. 455/2020 resa dal Tribunale di Venezia in data 02.12.2020 e pubblicata in pari data, non notificata.
In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: accogliere il presente appello e, per l'effetto ed in parziale riforma della gravata sentenza 455/2020 del Tribunale di Venezia, depositata in data 02.12.2020: nel merito, rigettare in toto i ricorsi riuniti proposto in primo grado, per le ragioni esposte, confermando la legittimità ELimpugnato avviso di addebito nonché i recuperi contributivi e relative sanzioni di cui al verbale ispettivo impugnato;
in subordine, accertare e dichiarare dovute all' le somme di cui all'avviso di addebito Pt_1 impugnato e al verbale ispettivo;
spese e competenze professionali di entrambi i gradi rifuse.
Per parte appellata: In via preliminare - dichiarare l'inammissibilità ELappello formulato da Pt_1 perché non ha una ragionevole probabilità di essere accolto e/o perché non motivato così come prevede l'art. 434 c.p.c. Nel merito - rigettare l'appello e le domande tutte formulate da siccome inammissibili ed Pt_1
1 infondate in fatto e diritto e non provate, con conseguente conferma della sentenza n. 455/2020, dep. 02.12.2020, del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, e con ogni conseguenza di legge;
Con vittoria e rifusione di spese e compensi professionali anche del presente giudizio d'appello, oltre RSG 15%, CPA 4% ed IVA.
* motivazione
1. Con ricorso depositato presso questa Corte impugna la sentenza con Pt_1 la quale il Tribunale di Venezia ha annullato l'avviso di addebito n. 41920180000133243 del 9/4/2018, portante somma pari ad € 72.977,28, ed ha rideterminato, in riduzione, con riferimento solo ad alcuni lavoratori, il credito di indicato in altro verbale di accertamento ispettivo del 28/8/2017 Pt_1
[quindi accertando come dovuti contributi e sanzioni richieste nel verbale di accertamento del 28.8.2017 con riferimento alle sole posizioni di
[...]
e – soci lavoratori di ]. Persona_1 Persona_2 CP_1
1.1. In particolare, l'odierna parte appellata con un primo ricorso proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 41920180000133243 [conseguente a verbale di accertamento e notificazione n. 2016018619/DDL del 25.8.2017]
– totalmente annullato dalla sentenza gravata - con il quale si contestavano a omissioni contributive per il periodo dall'1.9.2012 al 31.5.2017 CP_1 conseguenti:
➢ all'omesso assoggettamento a contribuzione di giornate lavorative del proprio personale dipendente, in corrispondenza delle quali risultava la dicitura “AI” per assenza ingiustificata e la dicitura “PP” per permesso personale non retribuito;
➢ alla mancata registrazione e denuncia di (marito della Persona_3 legale rappresentante di ) quale dirigente d'azienda; CP_1
➢ all'indebita applicazione dei benefici contributivi previsti dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), per i lavoratori ai quali la ditta non aveva versato la retribuzione spettante ai sensi della legge 389/89.
1.2. Con un secondo ricorso, riunito a quello sopra indicato e deciso con la sentenza qui appellata, proponeva azione di accertamento CP_1 negativo del credito per contributi e sanzioni contestato dall' a seguito di Pt_1 accertamento di cui a verbale ispettivo del 28.8.2017 [verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017014744/DDL del 28/8/2017], all'esito della quale era stato riscontrato che la società aveva omesso di assoggettare a contribuzione somme erogate alla legale rappresentante, la sig.ra CP_2
[..
[...] a titolo di indennità di trasferta e rimborso spese, e somme erogate
[...] ai soci e , anch'esse a titolo di Persona_1 Persona_2 indennità di trasferta.
1.3. Il Tribunale di Venezia, quindi, con riferimento all'opposizione ad avviso di addebito (vedi precedente punto 1.1.), riteneva (all'esito EListruttoria orale espletata) che le assenze (dei dipendenti di ) dal posto del lavoro CP_1 oggetto di contestazione fossero state effettivamente determinate da iniziative dei dipendenti stessi ed erano pertanto ingiustificate con conseguente non assoggettamento a contribuzione di tali periodi atteso che la sospensione ELattività lavorativa veniva concordata con i lavoratori stessi.
Riteneva poi:
➢ corretto l'inquadramento del dipendente come responsabile di Per_3 cantiere di 2° livello e non con qualifica dirigenziale (come sostenuta da;
Pt_1
➢ che a fronte ELinfondatezza delle suddette pretese contributive (assenze non retribuite ed inquadramento del la pretesa ELIstituto di Per_3 revocare gli sgravi previsti dalla Legge 190/2014 fosse del tutto infondata.
1.4. Quanto alla domanda di accertamento negativo del credito portato dal verbale ispettivo del 28/8/2017 (vedi precedente punto 1.2.), il Tribunale di Venezia, circa la posizione della legale rappresentante di Controparte_3
riteneva giustificata l'erogazione da parte della appellata
[...] ELindennità di trasferta e rimborsi chilometrici [elargiti con sistema del rimborso forfettario, quindi a prescindere dalla spesa realmente sostenuta], stante le dichiarazioni del teste che ricordava delle trasferte effettuate Tes_1 dalla presso i vari cantieri al fine della sottoscrizione di contratti e degli CP_2 stati di avanzamento.
Il giudice di prime cure reputava invece pienamente fondata la pretesa dell relativa alle somme erogate a titolo di trasferta ai due Controparte_4 soci lavoratori e di cui al verbale di Persona_1 Persona_2 accertamento, evidenziando che ricorrevano tutti presupposti indicati dall'art. 51 del TUIR per l'applicazione del regime dei c.d. trasfertisti così come sostenuto da Pt_1
1.5. In conclusione, il Tribunale di Venezia annullava l'avviso di addebito n. 41920180000133243 del 9.4.2018, accertava come dovuti i contributi e le sanzioni richieste nel verbale di accertamento del 28.08.2017 con riferimento
3 ai soli soci lavoratori e e Persona_1 Persona_2 compensava per metà le spese di lite con condanna di a rifondere l'altra Pt_1 metà a . CP_1
2. Avverso la suddetta sentenza l' propone appello con Parte_2 quattro motivi chiedendo la riforma parziale della pronuncia di primo grado.
2.1. Con il primo motivo di appello l'istituto ritiene che il Tribunale abbia errato nella valutazione delle prove relative alle assenze ingiustificate dei dipendenti basandosi su dichiarazioni non sufficientemente supportate da documentazione probatoria.
Difatti, dalla documentazione prodotta emergevano, a detta di una serie Pt_1 di assenze dei lavoratori dipendenti che non erano ricomprese nell'imponibile contributivo ed in relazioni alle quali risultava apposto dall'azienda l'assenza ingiustificata o il permesso personale non retribuito.
La prova cui si riferiva il Tribunale era la dichiarazione di un teste e da tale affermazione, inerente la condizione del solo teste dichiarante, veniva riconosciuta la legittimità del mancato assoggettamento a contribuzione di periodi di assenza dal posto di lavoro dei dipendenti tutti.
Evidenziava come sulla quale certamente incombe l'onere Pt_1 CP_1 della prova, non avesse fornito prova che tali assenze fossero determinate da iniziativa del dipendete e che pertanto dovevano essere considerate come assenze giustificate dal datore di lavoro e quindi retribuite e rientranti nell'imponibile contributivo.
2.2. Con il secondo motivo di appello contesta la sentenza impugnata Pt_1 nella parte in cui il giudice ha ritenuto corretto l'inquadramento del dipendente [alcuna contestazione risulta invece sviluppata con Per_3 riferimento all'orario di lavoro].
Ad avviso ELTE , le prove raccolte durante l'ispezione CP_4 avevano indicato come il assunto come responsabile di cantiere, Per_3 svolgesse funzioni dirigenziali, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado.
Rilevava che nonostante la trasformazione del contratto di lavoro da Pt_1 tempo pieno a part time con 20 ore settimanali, AN (la legale CP_2 rappresentante di dichiarava che suo marito, era sempre CP_1 Per_3
4 presente nei cantieri ed era responsabile della sicurezza oltre ad avere la generale supervisione ELoperato dei dipendenti.
2.3 Con il terzo motivo di appello l'odierno appellante eccepiva l'annullamento della revoca degli sgravi contributivi senza adeguata motivazione da parte del giudice di primo grado.
L'istituto, infatti, a causa delle inadempienze contributive e del mancato rispetto degli accordi contrattuali, revocava gli sgravi contributivi previsti dalla legge n. 190/2014, ritenendo che non ricorrevano nella fattispecie in esame i presupposti di legge per fruire ELesonero contributivo per tutti i lavoratori in relazione ai quali erano state addebitate le omissioni contributive.
Evidenziava come i benefici contributivi venivano concessi anche in relazione ai due lavoratori e per i quali la Persona_1 Persona_2 sentenza impugnata accertava, come dovuti, i contribuiti e le sanzioni richieste nel verbale di accertamento del 28.08.2017.
2.4 Quanto al quarto motivo di appello riteneva che il giudice del Pt_1 primo grado avesse errato nel ritenere giustificata la decontribuzione per le indennità di trasferta e i rimborsi chilometrici erogati alla legale CP_2 rappresentate della società e Presidente del Consiglio di CP_1 amministrazione, nonostante la mancata documentazione adeguata a supporto degli spostamenti, poiché la stessa svolgeva quasi esclusivamente mansioni di gestione amministrativo/contabile.
Ritenevano che non vi fosse alcun riscontro delle missioni presso cantieri da parte della con conseguente addebito della Controparte_5 contribuzione omessa sulle somme erogate dalla alla CP_1 CP_5
a titolo di indennità di trasferta e di rimborso chilometrico.
[...]
3. Si costituiva la instando per il rigetto ELappello e la conferma CP_1 della sentenza.
3.1 Quanto al primo motivo di appello la osteneva che le assenze e i CP_1 permessi erano riconducibili da una precisa volontà dei lavoratori con conseguente venir meno ELobbligo retributivo e contributivo da parte del datore di lavoro.
3.2 Quanto al secondo motivo di appello, l'appellata sosteneva che l'inquadramento del era corretto e congruo con suo profilo Per_3 professionale nonché adeguato rispetto alle mansioni svolte.
5 Precisava che il dipendente predetto si era anche occupato di fare da collante con la sede legale ed amministrativa raccogliendo le richieste di permesso dei dipendenti da sottoporre alla Direzione aziendale;
osservava, inoltre, come la dichiarazione della AN LI non faceva altro che avvalorare ciò. CP_2
3.3 Sul terzo motivo di appello la società precisava che in CP_1 riferimento ai due lavoratori menzionati dall'odierno appellante non comparivano nel prospetto di regolarizzazione contributiva allegata al verbale di accertamento
3.4 Sul quarto motivo di appello, la società ilevava come le trasferte CP_1 ed i rimborsi chilometrici in favore della AN erano stati provati sia in via documentale che dalla deposizione del teste il quale dichiarava che la Tes_1 stessa si recava presso il cantiere di Monfalcone per l'approvazione di e/o modifiche e loro sottoscrizioni.
4. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio per esigenze organizzative del ruolo ed è stata definitivamente trattata e decisa all'udienza del 30/01/2025 dalla Corte d'Appello di Venezia, come da dispositivo in atti.
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5. L'appello è parzialmente fondato e come tale deve essere accolto nei limiti (estesi) di cui in appresso ciò determinando la più che prevalente soccombenza della parte appellata e, quindi, la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
6. Muovendo dal primo motivo di appello, in punto mancato versamento della contribuzione quale conseguenza di assenze (non giustificate ovvero a seguito di concessione di permessi personali non retribuiti) dei lavoratori di
, rileva innanzitutto il collegio come, affinché il datore di lavoro CP_1 possa versare contributi al disotto del minimale contributivo, che è quanto nella sostanza contestato da occorre che questi dimostri che alla Pt_1 contribuzione non versata corrisponde il mancato pagamento della retribuzione e che ciò è a propria volta motivato da ragioni che trovano fondamento in una norma di legge ovvero in una clausola del CCNL.
La prova, che è il datore di lavoro a dover fornire, deve quindi avere ad oggetto l'effettività ELassenza, le ragioni della stessa e la sussumibilità di queste nell'ambito di una previsione normativa ovvero del CCNL di riferimento.
6 Ed infatti, ai sensi della Legge 389/1989 – in punto minimale contributivo -, la retribuzione da assumere a base per il calcolo dei contributi non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ovvero da accordi collettivi anche aziendali o da contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Ciò quindi implica che il datore di lavoro deve versare contribuzione anche con rifermento alle giornate non lavorate (ed eventualmente non retribuite) a meno che l'assenza e, quindi, l'omessa retribuzione, non sia prevista da una qualche clausola del CCNL (ad esempio in ipotesi, ben classificate e previste dal CCNL, di permesso).
A tal riguardo si veda, tra le tante, cass. civ. 15120/2019 secondo cui <La regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende ELobbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, e superiore;
ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro>>, ed in generale, in tema di onere della prova, cass. civ. 23360/2021, secondo cui <In tema di minimale contributivo, ove gli enti previdenziali ed assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi ELart. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989 (conv., con modif., dalla l. n. 389 del 1989), anche con riferimento all'orario di lavoro, è onere del datore di lavoro allegare, e provare, la sussistenza di un'ipotesi eccettuativa ELobbligo contributivo>>.
Alla suddetta giurisprudenza questo Collegio intende aderire, non avendo motivo alcuno per discostarvisi, e ad essa fa rimando anche ai sensi ELart. 118 disp. att. cpc.
6.1. Ora, nel caso di specie, è assodato, perché ciò è quanto affermato dall'azienda stessa, che le assenze non retribuite e, quindi, sulle quali non sono stati versati i contributi, sono correlate ad assenze non giustificate dei lavoratori (evidentemente non seguite da reazione disciplinare da parte del datore di lavoro) e a permessi concessi per benevolenza del datore di lavoro;
quindi a situazioni, entrambi, paragonabili e riconducibili ad un unico comune denominatore: la tolleranza e lo spirito di liberalità del datore di lavoro;
. Quindi, si tratta di assenze certamente riconducibili ad un fatto non previsto
7 né dalla legge né dal CCNL (in ogni caso parte appellata non indica a quale ipotesi contemplata dal CCNL o da una norma di Legge siano riconducibili le assenze di cui si discute).
6.3. Inoltre, tali giustificazioni che, some sopra detto, devono formare oggetto di prova da parte del datore di lavoro, a ben vedere, non risultano neppure provate e, anche ove mai lo fossero, non sono tali da giustificare, come appena sopra chiarito, il mancato versamento della contribuzione.
Ed infatti, quanto alla dimostrazione delle ragioni di assenza, solo un testimone ha fatto riferimento, in via del tutto generica, alla richiesta di permessi non retribuiti. Di contro, altro dipendente, sentito a s.i.t., ha riferito di essere stato convocato dal datore di lavoro (un paio di mesi prima di essere sentito a s.i.t.) per firmare, in blocco, alcune richieste di permesso non retribuito che, tuttavia, il teste non ha riferito di avere effettivamente fatto.
Quindi, è certo, dai dati probatori in atti non è in alcun modo possibile ricavare la correttezza ELoperato della ditta appellata e, quindi, che i lavoratori abbiano fruito di permessi nell'ambito della previsione del CCNL oppure che siano stati effettivamente assenti dal lavoro in quanto assenti ingiustificati (tanto che non risultano contestazioni disciplinari).
6.4. Il motivo di appello è, quindi, da accogliere.
7. Non merita invece di essere accolto il secondo motivo di gravame afferente all'inquadramento del (marito della legale rappresentante di Per_3 CP_1
).
[...]
7.1. Tesi di è in buona sostanza – così il Collegio ha inteso - che Pt_1 CP_1
ha sotto-inquadrato il attribuendogli il 2° livello – quindi
[...] Per_3 versando contributi in relazione a tale inquadramento inferiore – anziché con qualifica dirigenziale.
Secondo tale sotto-inquadramento emergerebbe dal fatto che più Pt_1 soggetti sentiti a s.i.t. (non solo la moglie del e legale rappresentante Per_3 di ) avrebbero descritto il come alter ego CP_1 Per_3 ELimprenditore.
Una simile ricostruzione potrebbe anche essere corretta e, tuttavia, per poter affermare che le mansioni effettive svolte dal corrispondono ad un Per_3 superiore livello occorre sapere, mediante analisi del CCNL, quale sia il
8 mansionario del lavoratore inquadrato al 2° livello e del lavoratore con qualifica dirigenziale.
Una simile ricostruzione, che avrebbe dovuto formare oggetto ELappello, non risulta effettuata né, a conferma, risulta che abbia dimesso il CCNL Pt_1 con tanto di declaratoria per mezzo della quale ricostruire, una volta comprese le effettive mansioni del il corretto inquadramento dello stesso. Per_3
7.2. Ne consegue che il motivo di appello, se non inammissibilmente formulato, è quantomeno infondato in quanto è inverificabile la tesi sostenuta da (sulla quale incombe l'onere della prova) in quanto, come sopra Pt_1 detto, non è possibile affermare che nello svolgere le mansioni Per_3 concrete che sono emerse dall'istruttoria effettuata, abbia operato svolgendo attività riconducibili, in base al CCNL, nell'ambito del ruolo dirigenziale piuttosto che in quello del 2° livello.
8. Quanto al terzo motivo di appello, in punto effetti del DURC interno negativo, viste anche le limitate difese opposte da rileva il Collegio CP_1 come, nella sussistenza ELirregolarità contributiva di cui sopra (si veda il primo motivo di appello) ne consegue la revoca dei benefici di cui alla Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) con effetto retroattivo, così come da questo Corte affermato in molteplici occasioni1, ed a prescindere dal fatto che 1 <La vicenda come sopra ricostruita […] induce a porsi i seguenti interrogativi:
1) il c.d. DURC interno negativo produce effetti retroattivi? In altri termini, l'irregolarità realizzatasi in corso di godimento del beneficio e magari scoperta successivamente alla sua integrale fruizione, fa perdere il beneficio?
2) l'irregolarità sanata successivamente allo scadere dei 15 giorni di cui all'art. all'art. 4, DM 30.01.2015, consente di non decadere dal godimento del beneficio contributivo? A simili quesiti ha dato soluzione il Supremo collegio (cfr. cass. civ. 27107/2018) al cui insegnamento questa Corte ha già in molteplici occasioni ritenuto di dover aderire. Dovendosi qui ad ogni modo precisare come la suddetta sentenza, seppur faccia riferimento al DM 27.10.2007 (non più vigente in quanto sostituito dal DM 30.1.2015), sia ancora oggi, per così dire, valevole posto che, con riferimento alla tematica qui in esame, alcuna novità il decreto da ultimo emanato ha introdotto rispetto al precedente decreto del 2007 […]. Ora, la Cassazione, con la pronuncia appena sopra richiamata ha avuto modo di chiarire quanto segue: <<
4. Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative ELagevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi ELart. 1, co. 1175 L. 296/2006, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc). Le modalità di rilascio del Durc (che in questi casi resta un c.d. Durc interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, in forza del rinvio operato dal co. 1176 del Pt_1 medesimo art. 1, da un decreto ministe è il d.m. 24 ottobre 2007 n. 27. Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso. Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali.
5. Nel caso di specie la ricorrente fa leva sul fatto che, non avendo l' segnalato la specifica irregolarità Pt_1 verificatasi (consistente, come detto, nella mancata trasmissione dei DM10 per due mensilità pregresse) ed avendo proceduto direttamente all'emissione della nota di rettifica, contenente una generica indicazione di irregolarità e la concessione di un irrituale - e comunque non rispettato - termine di trenta giorni per la
9 il beneficio che viene revocato non sia strettamente correlato - come chiarito in nota n.
1 - alla irregolarità riscontrata.
8.1. Il motivo d'appello deve quindi essere accolto.
9. Venendo infine al quarto ed ultimo motivo d'appello, afferente alla decontribuzione pretesa da con riferimento alle somme erogate a CP_1 titolo di trasferta e rimborsi chilometrici in favore della legale rappresentate ELappellata, rileva il Collegio, previamente richiamate le considerazioni di cui al primo motivo di appello in punto onere ed oggetto della prova (cfr. cass. civ. 13011/20172), come il motivo di appello ben possa dirsi fondato stante la totale assenza di documentazione che consenta di associare con la dovuta precisione – visto l'onere della prova gravante sull'azienda - le indennità di trasferta erogate e le effettive trasferte effettuate.
Ed infatti, la testimonianza assunta in primo grado – assai generica - non consente tale precisa associazione e i documenti nn. 5, 7, 9, 12, 15 e 16 (stati di avanzamento cantieri, sottoscritti dalla non documentano la trasferta CP_2
regolarizzazione, vi sarebbe stata violazione ELart. 7 e ELobbligo ELente di indicare con precisione l'irregolarità sussistente, concedendo termine di quindici giorni per rimediarvi. La sussistenza di un tale obbligo EL è fuori di dubbio, stante il disposto degli artt. 6 e 7 d.m. citt., ma Pt_1 dalla violazione di esso non possono derivare gli effetti che pretende Gestione Servizi. Infatti non si può ritenere che la mancata segnalazione ELirregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte Pt_ EL determini l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente pre ziale gli effetti ELinosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro. Così come non può valorizzarsi il fatto che Gestione Servizi abbia, ad un certo punto e comunque in epoca posteriore rispetto alle mensilità interessate agli sgravi oggetto di causa, regolarizzato quella trasmissione dei DM10 mancanti. Infatti, la fattispecie sanante di cui all'art. 7 del d.nn. 24 ottobre 2007 è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta ELagevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo ELirregolarità contributiva pregressa da parte ELente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento ELinteressato. Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma ELart. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto ELapplicazione degli sgravi contributivi. Semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte ELente previdenziale può comportare una sua responsabilità rìsarcitoria, per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento ELente ha comportato causalmente un tale danno, ma non è questo l'oggetto di questa controversia>>. Il Supremo collegio, e chi oggi giudica condivide tale impostazione, ricostruisce quindi la regolarità contributiva quale presupposto che, aldilà ELattestazione formale mediante il DURC, deve sussistere anteriormente la fruizione del beneficio contributivo e che deve persistere nel corso ELintero periodo di godimento, di modo che la scoperta della irregolarità contributiva, anche ove postuma, ne fa cessare la fruizione e perdere, anche in modo retroattivo, il godimento.
8. L'appello, in applicazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, anche recentemente ribaditi dal Supremo collegio (cfr. cass. civ. 12591/2024 e 30273/2024), deve pertanto essere accolto>> (Sentenza n. 734/2024, CdA Venezia). 2 <In tema di riduzione di obblighi contributivi relativi ai casi di trasferta o di rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, compete al richiedente, che intende beneficiarne, l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocato>>.
10 atteso che neppure indicano il luogo di sottoscrizione del documento né la parte appellata, anche solo in modo schematico, ha reso possibile associare la sottoscrizione dei vari stati di avanzamento dimessi alle molteplici giornate in relazione alle quali è stata erogata l'indennità di trasferta oggetto di decontribuzione.
9.1. Il motivo di appello, il quarto, deve quindi essere accolto.
10. Riassumendo, pur dovendosi annullare, quale conseguenza del rigetto del secondo motivo di appello, l'avviso di addebito opposto, deve purtuttavia essere affermata la sussistenza di un credito, per differenze contributive, di spettanza di così come meglio descritto in dispositivo. Pt_1
11. Venendo, in ultimo, alle spese del giudizio, le stesse, stante la più che prevalente soccombenza di – risultando soccombente per CP_1 Pt_1 ridottissima porzione inerente all'inquadramento del -, possono Per_3 essere liquidate per il doppio grado di giudizio in favore di secondo i Pt_1 parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore indeterminato di controversia ed in ogni caso senza tenere conto, quanto al presente grado, delle spese relative alla fase istruttoria (di fatto non svoltasi atteso che il contenzioso si è sostanziato nello studio della controversia, nella redazione ELatto introduttivo e nella discussione della causa in unica udienza).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in parziale accoglimento ELappello ed in parziale riforma della sentenza appellata, confermato l'annullamento ELavviso di addebito opposto n. 41920180000133243, accerta e dichiara come dovute le differenze contributive e le inerenti sanzioni con riferimento:
- alle assenze relative ai dipendenti di cui alla contestazione sub punto 1 del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2016018619/DDL del 25/8/2017 (di cui anche all'avviso di addebito n. 41920180000133243);
- alla revoca ELincentivo all'occupazione previsto dalla Legge 190/2014 di cui alla, e nei limiti della, contestazione sub 3 del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2016018619/DDL del 25/8/2017 (di cui
11 anche all'avviso di addebito n. 41920180000133243);
- alle trasferte di cui alle, e nei limiti delle, contestazioni sub punto 1 e sub punto 2 del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017014744/DDL del 28/8/2017;
- condanna la parte appellata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellante a tale titolo liquidando, con riferimento al primo grado di giudizio, la complessiva somma di € 6.580,00 e, con riferimento al grado di appello, la complessiva somma di € 6.946,00, il tutto oltre a spese generali.
Venezia, 27 marzo 2025.
Il Presidente dott. Paolo Talamo
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