Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, con allegati, adottato a Ginevra il 15 novembre 1974.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, con allegati, adottato a Ginevra il 15 novembre 1974.