Articolo 1 della Legge 29 novembre 1980, n. 964
Articolo 2
Versione
3 febbraio 1981
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, con allegati, adottato a Ginevra il 15 novembre 1974.
Entrata in vigore il 3 febbraio 1981