Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 09/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere – relatore
Dott. Doriana Meloni Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 385 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da
( e ZA TO RE Parte_1 C.F._1
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. Franca Caterina Della Camelia, come da C.F._2
procura in atti;
appellanti
e
(P.IVA ), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti Mario Baltolu e Nino Vargiu, come da procura in atti;
appellata
All' udienza del 13 settembre 2024 la causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti:
“voglia l'Ecc.ma Corte, previa sospensione, anche inaudita altera parte, della sentenza n.
297/2022 del Tribunale di Tempio Pausania resa nel procedimento n. 200458/2002 RGAC, in totale riforma della citata sentenza, previa ammissione delle prove testimoniali se ritenute necessarie, rigettare tutte le domande proposte dalla nei procedimenti riuniti n. 458/2002 e CP_1
101/2003 RGAC come precisate davanti al Giudice istruttore del Tribunale all'udienza del
28.4.2021, da intendersi trascritte in questo giudizio;
sempre in totale riforma della sentenza appellata, accogliere tutte le domande proposte dagli appellanti nei procedimenti riuniti nn.
Pausania, da intendersi trascritte in questo giudizio;
in ogni caso, riformare la sentenza nella parte in cui condanna gli appellanti al pagamento delle spese della ctu della dott.ssa in ogni Per_1
caso, riformare la sentenza nella parte in cui condanna il sig. ZA al pagamento delle spese processuali anche del procedimento n. 101/2003 RGAC al quale è totalmente estraneo;
in ogni caso, con vittoria di compensi e spese dei due gradi di giudizi”.
Nell'interesse di Controparte_1
“Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, a) in via principale e preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per mancanza di valida procura. b) in via subordinata e nel merito, - respingere l'istanza di sospensione ex art. 351 c.p.c.; -respingere siccome inammissibile, improcedibile o comunque infondato l'appello proposto, confermando la sentenza di primo grado impugnata in ogni sua parte. c) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di ammissione anche parziale delle prove richieste dagli appellanti, ammettere le prove richieste dalla Società appellata così come dedotte nel presente atto e nelle note di precisazione delle conclusioni del 14-19/05/21, di primo grado, da intendersi qui trascritte;
d) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio oltre IVA e CPA come per legge.”
Motivi in fatto e diritto
Nel procedimento iscritto al n. 352/2003 citava in giudizio dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Tempio Pausania i signori e TO RE Parte_1
ZA, assumendo di essere proprietaria del terreno con soprastante fabbricato rurale ad uso abitativo ubicato nel Comune di Olbia (ora Telti), occupato senza titolo dai convenuti, domandandone il rilascio, oltre al risarcimento del danno per l'indebita occupazione e al rimborso delle spese sostenute per l'immobile.
I convenuti si costituivano in giudizio e contestavano la fondatezza dell'avversa domanda.
Sostenevano, infatti, che con scrittura privata del 1° marzo 1999 la aveva venduto Controparte_1
l'immobile alla , che pertanto lo occupava in qualità di legittima proprietaria. Parte_1
Con distinto atto di citazione la conveniva in giudizio la per la Parte_1 Controparte_1
verificazione giudiziale della sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata di vendita del 1° marzo 1999 dall'allora amministratore unico della società, sig. Controparte_2
I due procedimenti venivano riuniti e in corso di causa veniva presentata dalla C.S. CP_1
querela di falso per accertare che la scrittura era il frutto del riempimento di fogli sottoscritti in bianco dalla CP_2
La querela di falso era dichiarata definitivamente inammissibile dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 10376 del 7.2.2018. Le due cause riunite, istruite con documenti e prova testimoniale, erano decise dal Tribunale di
Tempio con la sentenza oggi appellata.
Il Tribunale gallurese riteneva provato il riempimento abusivo di fogli sottoscritti in bianco dalla con un ragionamento presuntivo fondato sulle seguenti circostanze: CP_2
l'amministratrice della società non si trovava in Sardegna al tempo dell'apparente sottoscrizione della scrittura di vendita;
vi era prova dell'invio alla , all'epoca dipendente della , di fogli Parte_1 CP_1
sottoscritti in bianco dalla destinati ad una diversa operazione economica di vendita di CP_2 un'auto aziendale, effettivamente formalizzata il 15/3/1999; la consulenza grafologica espletata nel giudizio di falso aveva evidenziato come sia le firme che l'indicazione del prezzo di £ 400.000.000 erano stati apposti in un momento successivo rispetto alla firma della CP_2
non era affatto provato il pagamento del prezzo, il cui onere gravava sulla , non Parte_1
essendo a tali fini ammissibile il riferimento a rapporti intercorsi con terzi soggetti;
la testimonianza dell'Avv. , che non ricordava neppure di aver predisposto il testo Tes_1
della scrittura, non era stata affatto determinante e risolutiva, come auspicato dalla;
Parte_1 la teste , che aveva riferito dell'invio dei fogli firmati in bianco, era assolutamente Tes_2
attendibile e imparziale;
il fatto che i fogli appartenessero alla stessa risma era compatibile con l'invio di più fogli;
le modalità di formazione del documento, in tempi diversi e senza indicazione del prezzo, difficilmente erano compatibili con l'importanza dell'atto, con il quale la società aveva dismesso la proprietà di un immobile di ingente valore.
Sulla base di tale ragionamento presuntivo il Tribunale accertava la nullità della vendita, accogliendo entrambe le ulteriori richieste della di rilascio dell'immobile e di CP_1 risarcimento del danno per l'indebita occupazione dal 1° settembre 2001 sino al 31/12/2020, calcolandolo sul valore locativo indicato in apposita perizia di parte.
Con la sentenza il Tribunale condannava i anche alle spese di lite, Parte_2
comprese quelle della consulenza grafologica svolta nel giudizio di falso.
Avverso la sentenza hanno proposto appello i signori censurando il Parte_3
ragionamento presuntivo svolto dal Tribunale per dichiarare la falsità della scrittura:
i) l'illogicità dell'invio di fogli sottoscritti in bianco dalla per un'operazione, la CP_2 vendita dell'auto aziendale, per la quale non sarebbe stato necessario un documento sottoscritto dalla venditrice, che in ogni caso sarebbe stato inviato completo degli elementi dell'autovettura e non in bianco;
inoltre non era stata mai prodotta l'autorizzazione alla circolazione dell'auto prima della sua iscrizione al PRA, che avrebbe giustificato l'invio dei fogli sottoscritti dalla CP_2
ii) l'ingiusta valutazione a scapito degli appellanti della testimonianza dell'avv. ; Tes_1
iii) l'aver ritenuto erroneamente neutra la circostanza, emersa sin dal procedimento di falso, dell'appartenenza dei tre fogli alla stessa risma di carta, dei quali uno soltanto sottoscritto dalla esattamente in calce alla scrittura;
circostanza dalla quale CP_2
doveva desumersi che il documento, al momento della sottoscrizione, era già completo nel testo e non in bianco, come erroneamente dichiarato dal Tribunale;
iv) la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto non provato il pagamento del prezzo, ritenendo allo stesso tempo ingiustamente inammissibile la prova testimoniale dedotta dai compratori per dimostrare l'avvenuto pagamento dei 400 milioni di lire;
prezzo peraltro congruo, se si considera che il terreno, con sole fondazioni e parte delle murature dell'erigendo fabbricato, era stato acquistato nel 1997 dalla per £. 197.000.000, e gli attori avevano CP_1
dimostrato di aver sostenuto costi per £. 185.000.000 per completarlo;
v) l'errato accoglimento della domanda di risarcimento del danno per occupazione senza titolo sulla base della sola deduzione del danno, dispensando l'attrice dalla prova, anche solo presuntiva, della volontà di di mettere a frutto immobile;
CP_1
vi) la quantificazione illogica e arbitraria del danno, liquidato dal Tribunale mediante l'acritico rinvio alla perizia di parte, nonostante fosse priva di riferimenti alle caratteristiche oggettive dell'immobile e al suo stato attuale;
vii) la conseguente caducazione, per effetto della riforma del merito della decisione, della condanna degli appellanti alle spese di lite, peraltro erroneamente comprensiva anche delle spese della ctu grafologica, svolta nel diverso giudizio di falso, definito con la citata ordinanza della Corte di Cassazione n. 10376/18.
Ha resistito eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 per mancanza di valida procura alle liti ex art. 156 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza.
La causa, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata, assegnando alle parti i termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
******
Preliminarmente, deve darsi atto dell'esistenza di una valida procura alle liti, rilasciata dagli appellanti all'avvocato Della Camelia con foglio separato, scansionato e allegato all'originale dell'atto di citazione, depositato telematicamente in data 2/10/2022, con la costituzione in giudizio, che rappresenta anche l'ultimo momento utile per il conferimento della procura alle liti.
Secondo il disposto dell'art. 163 n. 6) c.p.c. l'atto di citazione deve contenere …l'indicazione della procura (85) qualora questa sia già stata rilasciata, mentre il precedente art. 125 c.p.c. prevede espressamente che la procura possa essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte interessata.
Persino ai fini dell'ammissibilità del ricorso in Cassazione (che il legislatore condiziona alla sottoscrizione di un difensore munito di procura) si è detto che “la procura ex artt. 83, comma 3, e
365 c.p.c., se incorporata nell'atto di impugnazione, si presume rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene, sicché non rileva, ai fini della verifica della sussistenza della procura, la sua mancata riproduzione o segnalazione nella copia notificata, essendo sufficiente, per l'ammissibilità del ricorso per cassazione, la sua presenza nell'originale. (Cass Sez.
Unite, Sentenza n. 35466 del 19.11.2021).
Nel caso di specie la procura al difensore, sottoscritta dagli appellanti e autenticata dall'Avv. Della
Camelia con firma digitale, è stata depositata unitamente all'originale della citazione al momento della costituzione in giudizio, così che non si profila alcun vizio di inesistenza o invalidità dell'atto d'appello, come infondatamente eccepito da CP_1
Nel merito, l'appello è solo in parte fondato per le ragioni di seguito indicate.
Con i primi cinque motivi, tra loro strettamente connessi, i signori hanno Parte_2
censurato il ragionamento presuntivo seguito dal Tribunale per arrivare alla dichiarazione di nullità della vendita del 1/3/1999 per riempimento abusivo di foglio sottoscritto in bianco dal rappresentante legale della . CP_1
Secondo gli appellanti i fatti sui quali il primo giudice avrebbe fondato il proprio ragionamento deduttivo non sarebbero affatto certi e univoci: non così l'assenza della sig. dalla Sardegna CP_2 all'epoca di redazione della scrittura;
non l'invio dei tre fogli, di cui uno sottoscritto in bianco dalla alla , destinati ad una diversa operazione di vendita di un'auto aziendale della CP_2 Parte_1
peraltro non ulteriormente documentata in giudizio;
non la mancata prova del CP_1
pagamento del prezzo, che gli appellanti avevano offerto di dimostrare attraverso una prova testimoniale immotivatamente non ammessa dal Tribunale e reiterate in appello.
Inoltre, il tribunale, nel ritenere nulla la vendita anche per mancanza della dichiarazione sulla regolarità urbanistica-edilizia dell'immobile, ne avrebbe contraddittoriamente presupposto l'esistenza.
Ora, nessuna delle sopraesposte censure coglie nel segno. Va chiarito che il tribunale, dopo aver ricostruito il riempimento abusivo di fogli sottoscritti in bianco dalla rappresentante legale di ha dichiarato nulla la vendita principalmente per CP_1
la mancanza di una volontà negoziale riferibile alla società, e soltanto ad abundantiam per la mancanza delle attestazioni sulla regolarità urbanistica ed edilizia dell'immobile.
La principale (e assorbente) causa di nullità della vendita è stata dunque dal primo giudice ricondotta alla mancanza di una volontà riferibile alla di dismettere la proprietà CP_1 dell'immobile, essendo emerso in giudizio che il testo dell'apparente compravendita del 1/3/1999 era in realtà il frutto del riempimento abusivo di fogli sottoscritti in bianco dalla rappresentante legale.
Si tratta di un percorso logico-argomentativo che la Corte intende condividere.
Ferma l'autografia della sottoscrizione, mai contestata dalla nel giudizio era CP_2 inequivocabilmente emerso che l'apparente volontà di alienare l'immobile occupato dai signori non fosse riconducibile alla società proprietaria, ma le fosse stata Parte_2
fraudolentemente attribuita utilizzando il foglio sottoscritto in bianco dall'amministratrice per perfezionare il passaggio di proprietà di un'auto aziendale.
I fatti noti attraverso i quali il Tribunale, con ragionamento presuntivo ineccepibile, ha ricostruito il riempimento abusivo dei fogli sottoscritti in bianco dalla sono infatti tutt'altro che incerti ed CP_2
equivocabili:
1) il fatto che la non si trovasse in Sardegna il 1° marzo 1999, data di apparente CP_2 formazione dell'atto. La circostanza non è stata neppure contestata dalla , la Parte_1
quale, soltanto all'esito della ctu grafologica espletata nel giudizio di falso, che aveva rivelato la non contestualità delle sottoscrizioni e di altri elementi dell'atto, ha ipotizzato uno scambio di volontà dei contraenti in luoghi e tempi diversi. Ciò, peraltro, senza neppure allegare né una precedente fase di trattative (come ordinariamente si confà ad un'operazione economica di tale valore), né l'invio di una proposta e il ricevimento di un'accettazione conforme che potessero corroborare una stipulazione del contratto a distanza. In ogni caso, la consulenza espletata nel procedimento di falso ha chiarito che il prezzo di 400 milioni di
CP_ lire, unitamente alla firma della e alla dicitura , erano stati apposti in un Parte_1
secondo momento rispetto alla sottoscrizione della che avrebbe allora CP_2
inverosimilmente manifestato la volontà di vendere un immobile di circa mezzo miliardo delle vecchie lire, forse anche l'unico intestato alla società, in mancanza dell'elemento essenziale del prezzo.
2) L'effettiva formalizzazione in quegli stessi giorni della vendita dell'auto aziendale (il certificato del PRA data al 15.3.1999 la vendita dell'automobile a tale ) Persona_2 per la quale la soltanto dopo ripetute insistenze della , aveva inviato dei CP_2 Parte_1
fogli sottoscritti in bianco, come riferito dalla teste . Certamente almeno uno Tes_2 sottoscritto, che è poi quello utilizzato per la compravendita, ancora una volta con l'evidente anomalia di confezionare una vicenda traslativa immobiliare su tre fogli separati, dei quali soltanto l'ultimo sottoscritto dai contraenti, con seri dubbi di validità anche per violazione dell'art. 1350 c.c..
3) L'appartenenza dei fogli alla stessa risma è poi una circostanza assolutamente neutra, anche perché il testimone ha riferito dell'invio di più fogli (di cui almeno uno sottoscritto dalla Tes_2
; così come il fatto che non sia mai venuta fuori l'autorizzazione sottoscritta da CP_2 [...] per la circolazione dell'auto aziendale non fa che confermare che l'unico foglio firmato CP_1 dalla è stato utilizzato dalla per confezionare la vendita dell'immobile, CP_2 Parte_1
senza che le parti ne avessero mai parlato prima.
4) Così come la testimonianza dell'avvocato , per la sua lacunosità, è stata a ragione Tes_1
considerata utile a smentire la tesi degli appellanti sul valido perfezionamento di un atto traslativo. Il fatto che l'Avv. fosse il legale della è circostanza addirittura Tes_1 CP_1
controproducente, se si considera che il testimone, soltanto cinque anni dopo (la testimonianza è del 10.2.2004), non ricordava neppure di aver predisposto il testo del contratto di vendita di un immobile della cliente del valore di £. 400.000.000, mentre ricordava soltanto di essere stato contattato dai signori per questioni afferenti alla loro casa in Telti. Logica Parte_2 imponeva che l'avv. , in quanto legale di fosse intervenuto nella vendita Tes_1 CP_1
per conto della società proprietaria e non dei terzi acquirenti. Ancora una volta il riferimento ai suoi contatti soltanto con i avvalora la tesi seguita dal Tribunale, della Parte_2
maturazione della volontà di vendita dalla sola parte degli acquirenti, senza alcun coinvolgimento della società proprietaria.
5) Il silenzio della scrittura sulle modalità del pregresso pagamento del prezzo nell'elevato importo di 400 milioni, senza alcun riferimento ai complicati passaggi dedotti invece dagli appellanti a dimostrazione della sopportazione dei costi di acquisto dell'immobile.
Dunque, confermata la valutazione di nullità della vendita per mancanza del necessario scambio di volontà dei contraenti, perde importanza l'ulteriore indagine sulla mancanza delle attestazioni di regolarità edilizia dell'immobile, vizio effettivamente sanabile anche nel corso del giudizio, con conseguente rigetto dei primi cinque motivi di censura.
Con il motivo sub vi) gli appellanti si dolgono della loro condanna al risarcimento del danno nonostante la società non avesse provato di aver subito un pregiudizio per la mancata disponibilità dell'immobile. Il motivo è fondato.
Secondo il più recente orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per
i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022).
Ne consegue che il godimento diretto, la cui perdita sia suscettibile di risarcimento, va identificato nella facoltà del titolare di fruirne direttamente e di ritrarne le utilità congruenti alla destinazione del bene quali ricavabili dalla sua intrinseca struttura o da altri univoci e riconoscibili elementi.
Nelle successive pronunce la Corte di Cassazione ha ulteriormente chiarito che il concetto di danno evento si distingue da quello di danno conseguenza e che soltanto quest'ultimo può essere risarcito, a condizione che lo stesso venga provato anche presuntivamente da chi formuli la richiesta risarcitoria per indisponibilità del bene per fatto altrui. La tesi del c.d. danno in re ipsa non prescinde dal predetto accertamento, ma, in termini sostanzialmente descrittivi, si limita ad affidarlo alla prova logica presuntiva sulla base del fatto che l'allegazione da parte del danneggiato di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene immobile consentano di pervenire alla prova (fondata su una ragionevole certezza, la cui rispondenza logica deve essere verificata alla stregua del criterio probabilistico dell'id quod plerumque accidit) che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero, oppure anche solo che da quello sarebbe stata ritratta immediatamente e direttamente dall'avente diritto un'utilità corrispondente alle sue caratteristiche (ove, beninteso, suscettibile di valutazione economica: ciò che, peraltro, di norma appunto avviene quando si ha la disponibilità di un immobile, che offre sicuramente l'occasione di trarne giovamento anche in via diretta e immediata per il soddisfacimento di propri bisogni), ma almeno specificamente indicata (sia pure anche qui normalmente riscontrabile in caso di destinazione dell'immobile, reso indisponibile, ad abitazione del titolare persona fisica, quella integrando un bisogno essenziale della persona). (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10477 del 17/04/2024).
Ciò posto, rileva la Corte che nell'atto di citazione si è limitata alla richiesta di un CP_1 equo indennizzo per la occupazione sine titulo dell'immobile di che trattasi ad opera dei coniugi;
indennizzo da calcolarsi sulla base dei correnti prezzi di mercato Parte_2
delle locazioni di immobili di consistenza, superficie e destinazione analoga a quella di cui oggi
è causa, dalla data del 1 settembre 2001 sino a quella di effettivo rilascio. Dunque, la società ha domandato un risarcimento assumendo un pregiudizio in re ipsa per il fatto stesso dell'occupazione, rimettendosi ad una liquidazione equitativa, supportata da una perizia di parte sul presumibile valore locativo dell'immobile, senza neppure allegare l'intenzione di farne un uso diretto o fruttifero anche in ragione di particolari caratteristiche oggettive e materiali dello stesso immobile. Prova che non può inferirsi dalla sola natura di società di capitali della proprietaria, come argomentato dal primo giudice, per di più inattiva e in liquidazione sin dal
21/7/1999, dunque soltanto pochi mesi dopo il confezionamento della scrittura di vendita. A tale proposito l'attrice, che non parrebbe averlo neanche inventariato nella fase liquidatoria, non ha allegato né di averlo messo in vendita né di averlo offerto sul mercato delle locazioni, né di aver perduto occasioni di metterlo a frutto a causa dell'occupazione dei signori Controparte_3
Non sfugge inoltre alla Corte che la società, che non l'aveva mai occupato direttamente, l'aveva acquistato soltanto due anni prima (con atto del 10.2.1997) per il prezzo di £. 197.000.000 allo stato di rustico, completo solo di fondazioni e parte dei muri perimetrali, dunque in condizioni tali da non poter essere né abitato direttamente né messo a reddito, mentre non è stato maggiormente approfondito in giudizio se le opere di completamento (tali da raddoppiarne il valore) siano state realizzate con risorse della società o personali dei signori _3
.
[...]
In conclusione, in mancanza di elementi, anche solo presuntivi, su un possibile impiego fruttifero dell'immobile da parte di che possa esser stato pregiudicato CP_1 dall'occupazione senza titolo degli appellanti, non poteva trovare accoglimento la pretesa risarcitoria della società proprietaria, con conseguente riforma sul punto della sentenza del
Tribunale.
Infine, è in parte fondato anche l'ultimo motivo, con il quale gli appellanti si dolgono dell'erronea e ingiusta condanna alla rifusione anche delle spese della ctu grafologica, espletata nel diverso giudizio di querela di falso, definito con la citata ordinanza della Corte di
Cassazione. È evidente che la regolamentazione delle spese di lite, compresi i costi della ctu, peraltro già posti a carico di dalla Corte d'Appello con la sentenza confermata in Cassazione, CP_1 potesse avvenire soltanto all'interno del giudizio nel quale erano stati sostenuti.
La condanna alle spese della ctu della dr.ssa è dunque un evidente bis in idem nel Per_3
presente giudizio, che va necessariamente rimosso.
In ragione della parziale fondatezza delle domande proposte, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio (liquidate nei parametri medi del relativo scaglione, nei minimi per la fase trattazione/istruttoria del giudizio d'appello, nel quale non è stata svolta ulteriore istruttoria) sono compensate in misura del 50% e poste nella restante parte a carico dei _3
, soccombenti sulla principale domanda di rivendicazione della proprietà dell'immobile.
[...]
PQM
La Corte, disattesa ogni diversa deduzione eccezione e domanda, definitivamente decidendo, in parziale riforma della sentenza n. 297/2022 del Tribunale di Tempio Pausania del 17.8.2022, che si conferma nella restante parte:
1) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti di Controparte_1
e TO RE ZA;
Parte_1
2) dichiara non dovute dagli appellanti le spese della CTU redatta dalla dott.ssa
[...]
; Per_4
3) compensa in ragione della metà le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, ponendole a carico degli appellanti nella restante parte, che liquida (la metà) in € 7.051 ed € 6.077 per compensi professionali rispettivamente del primo e del secondo grado del giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 7/1/2025.
Il consigliere relatore Il Presidente
Dr.ssa Cristina Fois dr.ssa Cinzia Caleffi