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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/07/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 9425/2024 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 9425/2024, promosso congiuntamente da:
, con l'avv. LONGHIN Debora , come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. LONGHIN Debora , come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero
oggetto: separazione e scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio, per l'udienza cartolare del
18.06.2025:
1.1 La figlia minore viene affidata in via congiunta ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocazione prevalente presso la casa della madre, che dista appena 900 m dall'attuale abitazione familiare (ove continuerà a risiedere il padre), con ampio e flessibile diritto del padre di frequentare la bambina e di farla pernottare anche presso la propria Parte_1 casa una o più sere la settimana, sempre mel rispetto delle esigenze e delle frequentazioni 2
scolastiche e sportive della minore;
la residenza della minore verrà spostata unitamente a quella della madre presso la nuova abitazione di quest'ultima;
1.2 sempre al fine di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con la figlia ed assicurarle una crescita serena, i genitori convengono di esercitare la propria responsabilità genitoriale riconoscendo prioritarie le esigenze relazionali, scolastiche e sportive della minore ed adottano i seguenti criteri:
- le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della minore saranno assunte di comune accordo dai genitori, nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia;
- durante il periodo scolastico, la figlia risiederà principalmente nell'abitazione della madre, con diritto dell'altro genitore di frequentare la figlia due o più sere la settimana anche con pernotto presso la propria abitazione;
nei week end, dal venerdì sera alla domenica sera, la bambina resterà alternativamente o con il padre o con la madre;
- durante le vacanze scolastiche: durante le vacanze estive, la permanenza della minore presso l'uno o l'altro genitore potrà prolungarsi anche per due settimane consecutive, in caso di vacanze presso altre località; durante le festività natalizie, la minore resterà con il padre o con la madre ad anni alterni la settimana di Natale o quella dell'Epifania; durante le festività pasquali, la minore resterà con l'uno o l'altro genitore tre giorni consecutivi ricomprendendo, ad anni alterni, il giorno de Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- la minore resterà con l'uno o l'altro genitore in ogni altro momento, in cui per malattia e/ o impedimento risulterà preferibile - nell'interesse esclusivo della minore - una collocazione rispetto all'altra e sempre previo accordo tra i genitori;
- ai fini dell'organizzazione degli spostamenti della figlia, i genitori si impegnano a comunicare fra loro a mezzo cellulare (es. whatsapp) e a prestarsi reciproca collaborazione.
2.1 Per il mantenimento ordinario della minore, i Signori e si obbligano al Parte_1 CP_1 mantenimento diretto della figlia, provvedendo direttamente alle sue esigenze di vitto e alloggio, nulla dovendo essere corrisposto all'altro genitore per tali voci di spesa.
2.2 Spese ordinarie: tutte le spese ordinarie, quali: vestiario, taglio di capelli, l'attività sportiva scelta, giocattoli, autobus, e tutto ciò che rientra nelle spese normalmente sostenute per i minori, verranno ripartite in parti uguali da entrambi i genitori. 3
Ogni decisione riguardante le cure mediche, la scuola, il tipo di attività sportiva e ricreativa dovrà essere assunta concordemente da entrambi i genitori, tenuto conto delle attitudini e preferenze della figlia, ciascun genitore provvederà alle spese ordinarie in proprio senza il preventivo consenso dell'altro, salvo poi chiederne il reintegro all'altro genitore nella misura del 50%.
2.3 Spese straordinarie: le stesse rimarranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno tenuto conto di quanto segue:
I. spese che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche ed oculistiche erogate in regime di convenzione;
d) trattamenti sanitari urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) ticket sanitari;
f) tasse scolastiche e rette dei centri estivi;
g) libri di testo;
h) gite scolastiche senza pernottamento;
II. spese che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, oculistiche e ogni altro trattamento sanitario non urgente non erogati in regime di convenzione;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) lezioni private per recupero scolastico;
c) corsi privati di lingua straniera e musica;
d) attività sportive ulteriori alla prima;
e) attività ricreative (esempio camposcuola) e relative attrezzature;
f) patente di guida;
g) macchina e scooter o altro;
2.4 Tutte le predette spese detraibili in sede di dichiarazione dei redditi saranno detratte nella misura del 50% da ciascun genitore. Il rimborso della quota di spesa concordata e documentata da parte di un genitore in favore dell'altro deve essere eseguito entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'esborso;
2.5 entrambi i genitori si impegnano a tenersi aggiornati su ogni esigenza attinente alla figlia, sull'andamento scolastico e sulla supervisione dell'utilizzo dei social media (facebook, instagram, ecc.); 4
2.6 entrambi i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio di documento valido per l'espatrio della minore.
3.1 Si dà atto che la Signora ha ceduto al marito la propria quota CP_1 Parte_1 dell'immobile adibito a casa coniugale sito in Comune di Albignasego (PD), via Galileo Galilei
n. 26/ A, con conseguente liberazione della medesima dal mutuo contratto con banca Intesa
San Paolo S.p.a.;
3.2 in relazione alla spesa anticipata dalla Signora per il rifacimento dei due CP_1 bagni della casa coniugale di € 12.000,00), si dà atto che il Sig. ha già Parte_1 rimborsato alla moglie l'importo di € 7.000,00 (settemila/ 00), rimanendo quest'ultima creditrice della somma residua di € 5.000,00 (cinquemila/ 00), da pagarsi entro il 31.12.2026;
3.3 in merito alle spese sostenute per la ristrutturazione della casa coniugale, ciascun coniuge potrà detrarre in sede di dichiarazione dei redditi (o continuare a farlo per le spese già in parte detratte) la propria quota - parte delle spese detraibili sino al decimo anno di detrazione;
3.4 i coniugi manterranno l'esclusiva proprietà delle automobili e del motociclo a loro intestati, anche se acquistate in comunione dei beni, così come i conti correnti bancari e/ o altri depositi bancari a loro intestati;
3.5 i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e nulla avere reciprocamente a pretendere avendo già regolato e risolto ogni ulteriore questione economica/finanziaria/ patrimoniale.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio civile il Parte_1 CP_1
26.07.2018 in ROMA e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
ROMA, Atto n. 87, parte I, serie 29, Anno 2018.
Dalla loro unione è nata la figlia il 7.03.2018. Per_1
Le parti, con ricorso depositato in data 5/08/2024 hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza in trattazione scritta di comparizione dei coniugi, avvenuta in data 1/10/2024, la separazione è stata pronunciata con Sentenza n. 773/2024 del
29/10/2024, pubblicata il 7/11/2024 e passata in giudicato il giorno stesso, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza del
29/10/2024, per la pronuncia in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 5
Le parti con note depositate in data 13/06/2025 hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3
n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dall'udienza di prima comparizione in trattazione scritta, ovvero dall'1/10/2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della figlia minore, delle stesse va preso atto. Le condizioni di cui ai punti 3, pur facendo parte dell'accordo e regolamentazione dei propri reciproci interessi, costituiscono espressione della libertà negoziale delle parti.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
il 26.07.2018 in ROMA e trascritto nel registro degli atti di CP_1 matrimonio del Comune di ROMA, Atto n. 87, parte I, serie 29, Anno 2018;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la
Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Nulla sulle spese.
Padova, 24.06.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 9425/2024, promosso congiuntamente da:
, con l'avv. LONGHIN Debora , come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. LONGHIN Debora , come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero
oggetto: separazione e scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio, per l'udienza cartolare del
18.06.2025:
1.1 La figlia minore viene affidata in via congiunta ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocazione prevalente presso la casa della madre, che dista appena 900 m dall'attuale abitazione familiare (ove continuerà a risiedere il padre), con ampio e flessibile diritto del padre di frequentare la bambina e di farla pernottare anche presso la propria Parte_1 casa una o più sere la settimana, sempre mel rispetto delle esigenze e delle frequentazioni 2
scolastiche e sportive della minore;
la residenza della minore verrà spostata unitamente a quella della madre presso la nuova abitazione di quest'ultima;
1.2 sempre al fine di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con la figlia ed assicurarle una crescita serena, i genitori convengono di esercitare la propria responsabilità genitoriale riconoscendo prioritarie le esigenze relazionali, scolastiche e sportive della minore ed adottano i seguenti criteri:
- le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della minore saranno assunte di comune accordo dai genitori, nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia;
- durante il periodo scolastico, la figlia risiederà principalmente nell'abitazione della madre, con diritto dell'altro genitore di frequentare la figlia due o più sere la settimana anche con pernotto presso la propria abitazione;
nei week end, dal venerdì sera alla domenica sera, la bambina resterà alternativamente o con il padre o con la madre;
- durante le vacanze scolastiche: durante le vacanze estive, la permanenza della minore presso l'uno o l'altro genitore potrà prolungarsi anche per due settimane consecutive, in caso di vacanze presso altre località; durante le festività natalizie, la minore resterà con il padre o con la madre ad anni alterni la settimana di Natale o quella dell'Epifania; durante le festività pasquali, la minore resterà con l'uno o l'altro genitore tre giorni consecutivi ricomprendendo, ad anni alterni, il giorno de Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- la minore resterà con l'uno o l'altro genitore in ogni altro momento, in cui per malattia e/ o impedimento risulterà preferibile - nell'interesse esclusivo della minore - una collocazione rispetto all'altra e sempre previo accordo tra i genitori;
- ai fini dell'organizzazione degli spostamenti della figlia, i genitori si impegnano a comunicare fra loro a mezzo cellulare (es. whatsapp) e a prestarsi reciproca collaborazione.
2.1 Per il mantenimento ordinario della minore, i Signori e si obbligano al Parte_1 CP_1 mantenimento diretto della figlia, provvedendo direttamente alle sue esigenze di vitto e alloggio, nulla dovendo essere corrisposto all'altro genitore per tali voci di spesa.
2.2 Spese ordinarie: tutte le spese ordinarie, quali: vestiario, taglio di capelli, l'attività sportiva scelta, giocattoli, autobus, e tutto ciò che rientra nelle spese normalmente sostenute per i minori, verranno ripartite in parti uguali da entrambi i genitori. 3
Ogni decisione riguardante le cure mediche, la scuola, il tipo di attività sportiva e ricreativa dovrà essere assunta concordemente da entrambi i genitori, tenuto conto delle attitudini e preferenze della figlia, ciascun genitore provvederà alle spese ordinarie in proprio senza il preventivo consenso dell'altro, salvo poi chiederne il reintegro all'altro genitore nella misura del 50%.
2.3 Spese straordinarie: le stesse rimarranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno tenuto conto di quanto segue:
I. spese che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche ed oculistiche erogate in regime di convenzione;
d) trattamenti sanitari urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) ticket sanitari;
f) tasse scolastiche e rette dei centri estivi;
g) libri di testo;
h) gite scolastiche senza pernottamento;
II. spese che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, oculistiche e ogni altro trattamento sanitario non urgente non erogati in regime di convenzione;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) lezioni private per recupero scolastico;
c) corsi privati di lingua straniera e musica;
d) attività sportive ulteriori alla prima;
e) attività ricreative (esempio camposcuola) e relative attrezzature;
f) patente di guida;
g) macchina e scooter o altro;
2.4 Tutte le predette spese detraibili in sede di dichiarazione dei redditi saranno detratte nella misura del 50% da ciascun genitore. Il rimborso della quota di spesa concordata e documentata da parte di un genitore in favore dell'altro deve essere eseguito entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'esborso;
2.5 entrambi i genitori si impegnano a tenersi aggiornati su ogni esigenza attinente alla figlia, sull'andamento scolastico e sulla supervisione dell'utilizzo dei social media (facebook, instagram, ecc.); 4
2.6 entrambi i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio di documento valido per l'espatrio della minore.
3.1 Si dà atto che la Signora ha ceduto al marito la propria quota CP_1 Parte_1 dell'immobile adibito a casa coniugale sito in Comune di Albignasego (PD), via Galileo Galilei
n. 26/ A, con conseguente liberazione della medesima dal mutuo contratto con banca Intesa
San Paolo S.p.a.;
3.2 in relazione alla spesa anticipata dalla Signora per il rifacimento dei due CP_1 bagni della casa coniugale di € 12.000,00), si dà atto che il Sig. ha già Parte_1 rimborsato alla moglie l'importo di € 7.000,00 (settemila/ 00), rimanendo quest'ultima creditrice della somma residua di € 5.000,00 (cinquemila/ 00), da pagarsi entro il 31.12.2026;
3.3 in merito alle spese sostenute per la ristrutturazione della casa coniugale, ciascun coniuge potrà detrarre in sede di dichiarazione dei redditi (o continuare a farlo per le spese già in parte detratte) la propria quota - parte delle spese detraibili sino al decimo anno di detrazione;
3.4 i coniugi manterranno l'esclusiva proprietà delle automobili e del motociclo a loro intestati, anche se acquistate in comunione dei beni, così come i conti correnti bancari e/ o altri depositi bancari a loro intestati;
3.5 i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e nulla avere reciprocamente a pretendere avendo già regolato e risolto ogni ulteriore questione economica/finanziaria/ patrimoniale.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio civile il Parte_1 CP_1
26.07.2018 in ROMA e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
ROMA, Atto n. 87, parte I, serie 29, Anno 2018.
Dalla loro unione è nata la figlia il 7.03.2018. Per_1
Le parti, con ricorso depositato in data 5/08/2024 hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza in trattazione scritta di comparizione dei coniugi, avvenuta in data 1/10/2024, la separazione è stata pronunciata con Sentenza n. 773/2024 del
29/10/2024, pubblicata il 7/11/2024 e passata in giudicato il giorno stesso, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza del
29/10/2024, per la pronuncia in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 5
Le parti con note depositate in data 13/06/2025 hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3
n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dall'udienza di prima comparizione in trattazione scritta, ovvero dall'1/10/2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della figlia minore, delle stesse va preso atto. Le condizioni di cui ai punti 3, pur facendo parte dell'accordo e regolamentazione dei propri reciproci interessi, costituiscono espressione della libertà negoziale delle parti.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
il 26.07.2018 in ROMA e trascritto nel registro degli atti di CP_1 matrimonio del Comune di ROMA, Atto n. 87, parte I, serie 29, Anno 2018;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la
Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Nulla sulle spese.
Padova, 24.06.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato