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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 16/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 125 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 06.11.2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. GONNELLA CARMINE, Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. GIULIANO VINCENZO, CP_1
RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 04/03/2020, il sig. conveniva Parte_1 innanzi al Tribunale di Isernia il sig. Ditta, nel CP_1 giudizio in intestazione, per sentirlo co mento in proprio favore - previo accertamento che nel periodo ricompreso dal 10.02.2016 ed il 14.12.2016 fosse intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato - della complessiva somma di € 2.612,97,al lordo delle ritenute di legge, oltre agli interessi legali sulla predetta somma da rivalutarsi a decorrere dalle rispettive scadenze. Esponeva il ricorrente di aver prestato la propria attività lavorativa, nel periodo ricompreso tra il 10.02.2016 ed il 14.12.2016, in favore della ditta individuale CP_1
con sede in Capracotta (IS) alla Via S. Maria di Loreto n.70, in virtù del
[...] ontratto di lavoro subordinato a tempo pieno con la mansione di pastore ed il 2° livello qualificato del CCNL di categoria e che il predetto datore di lavoro, durante l'intero periodo lavorativo, non avrebbe mai adempiuto esattamente alle obbligazioni assunte omettendo, in particolare, di corrispondere in favore del ricorrente quanto dovuto a titolo di assegni familiari. Si costituiva in giudizio il sig. titolare dell'omonima ditta individuale, CP_1 impugnando e contestando il ricorso, ed eccependo l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande attoree, contestandone sia l'an che il quantum. La causa, istruita documentalmente, era rinviata all'odierna udienza per la discussione con le modalità della trattazione scritta in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c., previo scambio di memorie: verificata la regolarità delle comunicazioni da parte della Cancelleria e il deposito delle memorie autorizzate, la causa è stata dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
*****
2. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. A prescindere dalla prova del periodo in cui il ricorrente è stato effettivamente alle dipendenze del sig. nell'anno 2016, che secondo parte resistente è CP_1 circoscritto dal 05.1 .2016, la mancata corresponsione degli assegni familiari da parte dell' non è ascrivibile al resistente. CP_2
Gli assegni familiari delle prestazioni sociali, erogate dall a sostegno del CP_2 reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti e pensionati co oglia di reddito inferiore a quella stabilita annualmente dall' CP_2
La corresponsione dell'assegno familiare avviene con cadenza mensile su richiesta del lavoratore o del pensionato. Per gli operai agricoli a tempo determinato la domanda va presentata direttamente all' con il modello PREST. AGR 21TP (SR25). CP_2
L'assegno viene corrisposto direttamente dall' quando destinato a lavoratori CP_3 agricoli assunti con contratto a tempo determin me nel caso di specie (cfr. anche guide analitiche della rivista specializzata digitale “Fiscomania.com” alle voci “richiesta assegni familiari direttamente all' , pag. 4 dell'all.8 alla memoria di costituzione ed CP_2
“erogazione assegni familiari”, pag. 7 dell'all. 9 alla memoria di costituzione, e dal messaggio n. 5096/2017 all.10 alla memoria di costituzione). CP_2 to, legittimato passivo della richiesta di assegni familiari sarebbe dovuto essere l' così come previsto anche dall'art. 69 DPR 30/05/1955, n. 797, a cui il ricorrente CP_2 avrebbe dovuto avanzare la specifica domanda. E difatti detto articolo specifica che per i lavoratori agricoli, “l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede all'accertamento, per ciascun lavoratore, dell'esistenza dei requisiti per la corresponsione degli assegni familiari, alla determinazione della somma dovuta per tale titolo in rapporto alla qualifica professionale, al numero delle persone a carico ed al periodo di occupazione, e provvede al relativo pagamento direttamente o a mezzo degli enti della cui collaborazione intende avvalersi a norma dell'art. 48”. Ciò è confermato anche dal C.C.N.L. di categoria (all. 7 memoria di costituzione), laddove l'art. 64 prevede che le aziende agricole anticipino solo agli operai a tempo indeterminato le indennità di legge a carico degli Istituti previdenziali e assicurativi relativamente agli assegni per il nucleo familiare, alla malattia, all'infortunio e alla cassa integrazione. Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente non assume in alcun modo nel ricorso di aver presentato la relativa domanda all' o di averla consegnata al sig. CP_2 CP_1 affinché la trasmettesse all'Istituto, né dà alcuna prova in merito;
pertanto, la domanda deve essere rigettata non essendo stato provata l'esistenza del diritto alla corresponsione dei benefici posto a fondamento della stessa, né la titolarità passiva dell'obbligazione in capo alla ditta CP_1
3. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio in Parte_1 favore di che liquida in euro 1.000, oltre iva, spese generali e CP_1
c.p.a. se dovuti.
Così deciso in Isernia, il 13.01.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 125 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 06.11.2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. GONNELLA CARMINE, Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. GIULIANO VINCENZO, CP_1
RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 04/03/2020, il sig. conveniva Parte_1 innanzi al Tribunale di Isernia il sig. Ditta, nel CP_1 giudizio in intestazione, per sentirlo co mento in proprio favore - previo accertamento che nel periodo ricompreso dal 10.02.2016 ed il 14.12.2016 fosse intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato - della complessiva somma di € 2.612,97,al lordo delle ritenute di legge, oltre agli interessi legali sulla predetta somma da rivalutarsi a decorrere dalle rispettive scadenze. Esponeva il ricorrente di aver prestato la propria attività lavorativa, nel periodo ricompreso tra il 10.02.2016 ed il 14.12.2016, in favore della ditta individuale CP_1
con sede in Capracotta (IS) alla Via S. Maria di Loreto n.70, in virtù del
[...] ontratto di lavoro subordinato a tempo pieno con la mansione di pastore ed il 2° livello qualificato del CCNL di categoria e che il predetto datore di lavoro, durante l'intero periodo lavorativo, non avrebbe mai adempiuto esattamente alle obbligazioni assunte omettendo, in particolare, di corrispondere in favore del ricorrente quanto dovuto a titolo di assegni familiari. Si costituiva in giudizio il sig. titolare dell'omonima ditta individuale, CP_1 impugnando e contestando il ricorso, ed eccependo l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande attoree, contestandone sia l'an che il quantum. La causa, istruita documentalmente, era rinviata all'odierna udienza per la discussione con le modalità della trattazione scritta in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c., previo scambio di memorie: verificata la regolarità delle comunicazioni da parte della Cancelleria e il deposito delle memorie autorizzate, la causa è stata dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
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2. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. A prescindere dalla prova del periodo in cui il ricorrente è stato effettivamente alle dipendenze del sig. nell'anno 2016, che secondo parte resistente è CP_1 circoscritto dal 05.1 .2016, la mancata corresponsione degli assegni familiari da parte dell' non è ascrivibile al resistente. CP_2
Gli assegni familiari delle prestazioni sociali, erogate dall a sostegno del CP_2 reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti e pensionati co oglia di reddito inferiore a quella stabilita annualmente dall' CP_2
La corresponsione dell'assegno familiare avviene con cadenza mensile su richiesta del lavoratore o del pensionato. Per gli operai agricoli a tempo determinato la domanda va presentata direttamente all' con il modello PREST. AGR 21TP (SR25). CP_2
L'assegno viene corrisposto direttamente dall' quando destinato a lavoratori CP_3 agricoli assunti con contratto a tempo determin me nel caso di specie (cfr. anche guide analitiche della rivista specializzata digitale “Fiscomania.com” alle voci “richiesta assegni familiari direttamente all' , pag. 4 dell'all.8 alla memoria di costituzione ed CP_2
“erogazione assegni familiari”, pag. 7 dell'all. 9 alla memoria di costituzione, e dal messaggio n. 5096/2017 all.10 alla memoria di costituzione). CP_2 to, legittimato passivo della richiesta di assegni familiari sarebbe dovuto essere l' così come previsto anche dall'art. 69 DPR 30/05/1955, n. 797, a cui il ricorrente CP_2 avrebbe dovuto avanzare la specifica domanda. E difatti detto articolo specifica che per i lavoratori agricoli, “l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede all'accertamento, per ciascun lavoratore, dell'esistenza dei requisiti per la corresponsione degli assegni familiari, alla determinazione della somma dovuta per tale titolo in rapporto alla qualifica professionale, al numero delle persone a carico ed al periodo di occupazione, e provvede al relativo pagamento direttamente o a mezzo degli enti della cui collaborazione intende avvalersi a norma dell'art. 48”. Ciò è confermato anche dal C.C.N.L. di categoria (all. 7 memoria di costituzione), laddove l'art. 64 prevede che le aziende agricole anticipino solo agli operai a tempo indeterminato le indennità di legge a carico degli Istituti previdenziali e assicurativi relativamente agli assegni per il nucleo familiare, alla malattia, all'infortunio e alla cassa integrazione. Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente non assume in alcun modo nel ricorso di aver presentato la relativa domanda all' o di averla consegnata al sig. CP_2 CP_1 affinché la trasmettesse all'Istituto, né dà alcuna prova in merito;
pertanto, la domanda deve essere rigettata non essendo stato provata l'esistenza del diritto alla corresponsione dei benefici posto a fondamento della stessa, né la titolarità passiva dell'obbligazione in capo alla ditta CP_1
3. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio in Parte_1 favore di che liquida in euro 1.000, oltre iva, spese generali e CP_1
c.p.a. se dovuti.
Così deciso in Isernia, il 13.01.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio