CA
Sentenza 31 ottobre 2024
Sentenza 31 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 31/10/2024, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Presidente
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere rel.
Dott.ssa Laura CORAZZA Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 11.07.2024 iscritta al n. 223/2024 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
31.10.2024
d a
, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Parte_1
D'Andria del foro di Brescia, domiciliatario giusta delega in atti
OGGETTO:
RICORRENTE APPELLANTE
retribuzione c o n t r o
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Parte_2
Berruti, Vera Chiozzi e Andrea Sterli del foro di Brescia,
domiciliatari giusta delega in atti
RESISTENTE APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 614 del 2024 del Tribunale di Brescia.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante: - 2 -
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 614/2024 il Tribunale di Brescia sezione lavoro ha respinto l'opposizione proposta da , Parte_1
titolare del ristorante Al Solito Posto in Brescia, avverso l'atto di precetto notificatole il 5 marzo 2021 con cui le è stato intimato il pagamento della somma capitale di € 5.717,40 oltre accessori per l'importo totale di 6.045,70 in favore della lavoratrice Parte_2
sulla base del decreto ingiuntivo n. 807/2013 ottenuto da quest'ultima per il pagamento della retribuzione di ottobre 2012 e del TFR.
Il Tribunale ha rilevato che il decreto ingiuntivo con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di € 7.141,88 (pagamento della busta paga di ottobre 2012, detratto l'acconto di € 650,00) non era stato opposto e che quindi il credito non era contestato.
Ha ritenuto infondata, per contro, l'eccezione di adempimento sollevata dall'opponente la quale aveva affermato di avere provveduto a eseguire svariati pagamenti anche tramite il precedente gestore del ristorante e proprietario del locale.
In particolare, il giudice, dato atto che la lavoratrice nella memoria di costituzione aveva riconosciuto di avere ricevuto il pagamento della somma di € 2.550,00, esclusa dalla somma oggetto del precetto, ha ritenuto insufficiente la documentazione prodotta dall'opponente al fine di dimostrare l'adempimento dell'obbligazione - 3 -
rilevando che risultava pagato un importo di € 3.321,00 da parte un terzo per ragioni che non apparivano riconducibili al decreto ingiuntivo.
Ha poi ritenuto non provato l'accordo avente ad oggetto il pagamento rateale che l'opponente aveva allegato di avere stipulato con la lavoratrice.
Per tali principali motivi, il Tribunale ha respinto l'opposizione a precetto nonché la domanda riconvenzionale con cui l'opponente, ritenendo di avere pagato di più del dovuto, aveva chiesto la restituzione della somma di € 630,00.
ha impugnato la sentenza di cui ha chiesto Parte_1
la riforma con l'accoglimento delle domande proposte nel ricorso di primo grado.
Si è tempestivamente costituita l'appellata che ha contestato la fondatezza del gravame con integrale conferma della sentenza;
in subordine, ha domandato il riconoscimento della minore somma netta di € 1.919,98.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sono pacifici e documentati i seguenti fatti.
La sig.ra ha lavorato alle dipendenze di Parte_2
, titolare del ristorante Al Solito Posto in Brescia, dal Parte_1
19 gennaio al 26 ottobre 2012, inquadrata come aiuto cameriera.
Nel 2013 ha ottenuto dal Tribunale di Brescia il decreto - 4 -
ingiuntivo n. 807/2013 nei confronti dell'ex datrice di lavoro per il pagamento dell'ultima busta paga relativa al mese di ottobre 2012,
comprensiva di retribuzione e TFR, per la somma netta di € 7.141,88,
già dedotto l'importo di € 650,00 che l'ingiungente riconosceva di avere ricevuto.
Come detto nelle premesse, il decreto ingiuntivo non veniva opposto.
In data 5 marzo 2021 la lavoratrice ha notificato all'odierna appellante l'atto di precetto per la somma capitale di € 5.241,88
dando atto che la sig.ra aveva provveduto nelle more al Pt_1
versamento della somma di € 2.550,00.
Quest'ultima ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c.
eccependo l'avvenuto pagamento del dovuto e il perfezionamento tra le parti di un accordo di rateizzazione del debito, producendo documentazione a sostegno.
Ciò premesso, con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la documentazione prodotta fosse inidonea a dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligazione,
rilevando il giudice che i pagamenti documentati provenivano da un terzo estraneo e che non erano riconducibili al decreto ingiuntivo.
L'appellante ha prodotto quale nuovo documento la copia del contratto di affitto di ramo d'azienda registrato in data 31.01.2012
posto in essere dalla società Da RA di AR CE & c.
s.n.c. e dall'odierna appellante con cui la concedente si era impegnata a farsi carico di tutti i debiti derivanti dal rapporto di lavoro con i - 5 -
dipendenti di cui all'allegato B, tra i quali compaiono l'appellata e la madre della stessa sig.ra Parte_3
Sottolinea che i bonifici eseguiti dal AR documentati nel primo grado si riferiscono a entrambe le lavoratrici.
Insiste nell'affermare che tra le parti sarebbe intervenuto un accordo per il pagamento rateale del debito sulla base della proposta dell'allora difensore della di effettuare in favore Pt_1
dell'appellata il versamento mensile della somma di € 369,10, cui si era aggiunta anche la proposta di versamenti rateali di € 480,10 in favore della madre e sostiene che vi sarebbe piena Parte_3
coincidenza tra gli importi oggetto della proposta di accordo e i bonifici documentati in giudizio.
Con il secondo motivo, poi, l'appellante critica la decisione per avere ritenuto non provata l'accettazione da parte della lavoratrice della proposta di pagamento rateale e sostiene che, a fronte degli accrediti ricevuti dalla stessa, sarebbe stato onere della lavoratrice manifestare esplicitamente la non accettazione in base al dovere generale di correttezza e buona fede.
::::::
I due motivi, in quanto strettamente connessi tra loro,
possono essere trattati congiuntamente.
Andando ad esaminare la documentazione in atti, l'appellante ha prodotto in primo grado la lettera racc. del precedente difensore datata 24 settembre 2013, recante come oggetto il decreto ingiuntivo n. 807/2013, con la quale veniva formulata a definizione della - 6 -
controversia tra le parti una proposta di pagamento di 10 rate mensili di € 369,10.
Risulta dai documenti allegati al ricorso che con lettera del 6
febbraio 2014 la lavoratrice tramite i propri difensori aveva comunicato all'allora legale dell'appellante le proprie coordinate bancarie.
Detta comunicazione per la sua genericità - essa non contiene alcun riferimento alla proposta di pagamento rateale del settembre del
2013 – oltre che per il significativo lasso di tempo trascorso rispetto alla ricezione della proposta del difensore dell'appellante, non consente di ritenere dimostrato il perfezionamento tra le parti di una soluzione transattiva fondata sul pagamento rateale del debito nella misura indicata nella proposta di accordo.
Ciononostante, va dato atto che dopo l'inoltro della comunicazione della lavoratrice del febbraio 2014, sono stati eseguiti alcuni pagamenti finalizzati all'estinzione del debito fondato sul decreto ingiuntivo n.807/2013.
Ed infatti, l'appellante ha allegato al ricorso di primo grado la copia dell'estratto di conto corrente intestato alla società Da RA di
AR CE & c. s.n.c., per quanto pacifico precedente gestore del Ristorante Al Solito Posto, da cui risultano eseguiti a
Par decorrere dal mese di febbraio 2014 dei bonifici in favore di Pt_2
e della madre della stessa
[...] Parte_3
Le coordinate bancarie di riferimento per l'accredito dei bonifici sono proprio quelle che i difensori dell'appellata avevano - 7 -
comunicato con un unico IBAN al legale della nella lettera Pt_1
del 6 febbraio 2014 per entrambe le lavoratrici El BR UD e
HM MA (v. lettera in atti del 6 febbraio avente ad oggetto “El
BR UD/Da RA di AR CE & C. s.n.c. Al Solito
Posto di Giorgia Cannella” e “
[...]
Al Solito Posto di Giorgia Cannella” Parte_4
con cui i difensori delle lavoratrici affermavano : “Egregio avvocato,
come da tua richiesta, ti indico di seguito gli estremi bancari delle
mie clienti”).
In dettaglio, dalla documentazione in atti risulta che il
AR, utilizzando le coordinate bancarie comunicategli dai legali dell'appellata, ha eseguito : un bonifico di € 1.107,30 in data 10
febbraio 2014 recante la causale “rateizzazione nov dic gennaio
TFR”; uno in data 28 febbraio dell'importo di € 849,10 con la seguente causale “480 369,10 El BR MA rata febbra”; Pt_3
uno in data 1 aprile 2014 con l'indicazione sempre dei nominativi delle due lavoratrici e con causale “rate di marzo Controparte_1
per l'importo di € 849,20; uno in data 30 aprile 2014 per la
[...]
somma di € 849,19 riferito alle due lavoratici con causale “tfr rateizzazione AR CE”; uno il 3 giugno 2014 del valore di € 849,20 riferito alle stesse lavoratrici con causale “rata marzo
; un altro il 20 giugno 2014 relativo alle Controparte_1
stesse beneficiarie per la somma di € 849,20 con causale
“rateizzazione TFR” e, infine, uno del 16 luglio 2014 del valore sempre di € 849,20 riferito all'appellata e alla madre della stessa con - 8 -
causale “rateizzazione TFR 480,1 + 369,1”.
Ebbene, dal raffronto tra la proposta di definizione bonaria del settembre del 2013, riferita, come detto, al debito derivante dal decreto ingiuntivo, e la sequenza dei suddetti bonifici risulta che gli importi dei versamenti corrispondono esattamente alle rate mensili oggetto della proposta del 24 settembre 2013, comprendendo,
peraltro, anche la quota di € 480 riferita alla madre dell'appellata,
che, sempre per quanto affermato sin dal ricorso di primo grado e non contestato, aveva lavorato con quest'ultima presso il ristorante (v., ad es., bonifico del 28 febbraio dell'importo di € 849,10 con la seguente causale “480 369,10 El BR MA rata febbra” e il Pt_3
bonifico del 16 luglio 2014 del valore di € 849,20 con causale
“rateizzazione TFR 480,1 + 369,1”).
Così stando le cose, non è condivisibile la sentenza là dove ha affermato che i bonifici effettuati non risultano riconducibili al pagamento del decreto ingiuntivo.
Al contrario, l'appellata ha ricevuto dei versamenti in misura corrispondente alle rate oggetto della proposta conciliativa (poi, come detto, non sfociata nel perfezionamento di un accordo tra le parti) che il precedente difensore della sig.ra aveva formulato proprio Pt_1
per l'estinzione dell'obbligazione di pagamento derivante dal decreto ingiuntivo.
Detti pagamenti, anche se provenienti da un terzo, hanno estinto, anche se solo parzialmente, l'obbligo di pagamento dell'appellante nei confronti della lavoratrice. - 9 -
Quest'ultima ha prodotto in secondo grado il contratto datato
31 gennaio 2012 con cui la società Da RA di AR CE
& C. s.n.c. ha concesso in affitto all'appellante il ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività di ristorante e pizzeria denominato “Al Solito Posto”, dal quale risulta che tutti i rapporti di lavoro indicati nell'allegato contrattuale, tra cui l'odierna appellata e la madre della stessa, sarebbero transitati in capo all'affittuaria ai sensi dell'art. 2112 c.c.. Pt_1
Detto documento, a parere del Collegio, può essere utilizzato ai fini della decisione in quanto consente di confermare la ricostruzione fattuale sopra effettuata e di eliminare ogni possibile incertezza circa l'efficacia estintiva dei pagamenti sebbene effettuati da soggetto diverso dall'odierna appellante.
Nel rito del lavoro, come noto, il giudice deve vagliare l'ammissibilità di nuovi documenti prodotti in appello sotto il profilo della rilevanza degli stessi in termini di indispensabilità ai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al "thema probandum", avuto riguardo allo sviluppo assunto dall'intero processo” (v. Cass. Sez. L. ord. n. 7883/2019). E' stato precisato anche che la prova nuova indispensabile è quella di per sé
idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia - 10 -
incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (v. Cass. SU 10790/17).
Ciò precisato, alla luce della suddetta produzione documentale risulta dimostrato che il rapporto di lavoro dell'odierna appellata con la società del AR è proseguito alle dipendenze dell'appellante senza soluzione di continuità in applicazione della regola di cui all'art. 2112 c.c. che, come noto, prevede la conservazione in capo al lavoratore di tutti i diritti derivanti dal rapporto alle dipendenze del cedente, il quale resta obbligato in solido con il cessionario per i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.
In particolare, la società concedente risulta ex lege obbligata in solido con l'appellante per il pagamento delle quote del tfr maturate dalla lavoratrice nel periodo di lavoro alle dipendenze della cedente.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, infatti, in caso di cessione d'azienda assoggettata al regime di cui all'art. 2112 cod.
civ., posto il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto che costituisce istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro cessionario è obbligato nei confronti del lavoratore, il cui rapporto sia con lui proseguito quanto alla quota maturata nel periodo anteriore alla cessione in ragione del vincolo di solidarietà e resta l'unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione, mentre il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente per la quota di trattamento di - 11 -
fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale (Cass. 11479/2013; Cass. sez. VI n.
164/2016).
La società del AR, alla luce dei suddetti consolidati principi, era obbligata, in solido con l'appellante, per il pagamento delle quote di TFR maturate in costanza del rapporto di lavoro con la lavoratrice, il cui credito è divenuto esigibile una volta estinto il rapporto di lavoro con la cessionaria a ottobre del 2012. Pt_1
I bonifici di cui si è dato conto si riferiscono al pagamento rateizzato del TFR in relazione al quale, come detto, il AR era obbligato nei limiti dell'importo maturato dall'appellata fino alla data dell'affitto del ramo d'azienda, in solido con l'appellante cessionaria;
la busta paga di ottobre 2012 posta alla base del decreto ingiuntivo,
del resto, comprende sia la retribuzione del mese che tutto il TFR
maturato dall'appellata a decorrere dall'assunzione in data 12 giugno
2007 alle dipendenze della società AR (v. doc. n 1 fascicolo di primo grado di parte appellata).
In sostanza, i pagamenti ricevuti dall'appellata, documentati in giudizio, sono idonei a estinguere in parte il debito fondato sul decreto ingiuntivo, oggetto del precetto, in quanto finalizzati al pagamento del TFR compreso nella busta paga di ottobre 2012 ed eseguiti da parte dell'ex datore di lavoro dell'appellata nonchè
cedente obbligato in solido ex art. 2112 c.c..
La sentenza non è quindi condivisibile laddove ha ritenuto che non vi fosse prova dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento - 12 -
anche perchè i bonifici provenivano da un terzo estraneo al rapporto di lavoro tra le parti.
Ciò detto, sommando gli importi pagati con i bonifici, sopra elencati, in relazione alla quota imputabile all'appellata risulta pagato dal precedente datore di lavoro obbligato in solido l'importo complessivo di € 3.321,90 (l'importo pagato a febbraio 2014 di €
1.107,30 riferito alle rate di novembre, dicembre 2013 e gennaio 2014
di € 369,10 ciascuna;
la rata di febbraio 2014 corrispondente alla quota di € 369,10 con bonifico del 28 febbraio;
la rata di marzo 2014
corrispondente alla quota di € 369,10 pagata con il bonifico dell'1
aprile 2014; la ulteriore rata corrispondente alla quota di 369,10
versata con il bonifico del 30 aprile 2014 sempre per rateizzazione del tfr;
la rata corrispondente alla quota di € 369,10 versata con il bonifico del 3 giugno 2014; la rata corrispondente alla quota di €
369,10 versata con il bonifico del 20 giugno 2014 sempre per
“rateizzazione TFR” e, infine, la rata corrispondente alla quota di €
369,10 pagata con il bonifico del 16 luglio 2014 con identica causale)
con la conseguenza che il debito dell'appellante risulta inferiore rispetto a quello indicato nel precetto.
La sentenza, pertanto, necessita di essere riformata e l'appellante va dichiarata tenuta sulla base del precetto opposto nei limiti della minore somma netta di € 1.919,98, derivante dalla differenza tra l'importo precettato e quello corrisposto, alla quale vanno aggiunti rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo. - 13 -
::::::
La riforma della sentenza impone l'adozione di una nuova regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Tenuto conto che l'eccezione di estinzione dell'obbligazione di pagamento è risultata fondata in parte e che il precetto è stato notificato per una somma superiore a quella dovuta, si ritiene giustificato compensare le spese di lite nella misura di 1/3 con condanna dell'appellante, soccombente sul piano sostanziale all'esito del giudizio, al pagamento all'appellata dei restanti 2/3, nella misura indicata in dispositivo per ciascun grado e con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
PQM
1) in riforma della sentenza n. 614/2024, dichiara dovuta sulla base del precetto opposto in favore di la residua Parte_2
somma netta di € 1.919,98 oltre accessori di legge dal dovuto al saldo;
2) compensa per 1/3 le spese di lite di ciascun grado e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata della restante parte, liquidata in € 670,0 oltre accessori di legge per il primo grado e in € 640,00 oltre accessori di legge per il presente grado di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Brescia, 31 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
(dott.ssa Silvia Mossi)
Il Presidente - 14 -
(dott.ssa Giuseppina Finazzi)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Presidente
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere rel.
Dott.ssa Laura CORAZZA Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 11.07.2024 iscritta al n. 223/2024 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
31.10.2024
d a
, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Parte_1
D'Andria del foro di Brescia, domiciliatario giusta delega in atti
OGGETTO:
RICORRENTE APPELLANTE
retribuzione c o n t r o
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Parte_2
Berruti, Vera Chiozzi e Andrea Sterli del foro di Brescia,
domiciliatari giusta delega in atti
RESISTENTE APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 614 del 2024 del Tribunale di Brescia.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante: - 2 -
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 614/2024 il Tribunale di Brescia sezione lavoro ha respinto l'opposizione proposta da , Parte_1
titolare del ristorante Al Solito Posto in Brescia, avverso l'atto di precetto notificatole il 5 marzo 2021 con cui le è stato intimato il pagamento della somma capitale di € 5.717,40 oltre accessori per l'importo totale di 6.045,70 in favore della lavoratrice Parte_2
sulla base del decreto ingiuntivo n. 807/2013 ottenuto da quest'ultima per il pagamento della retribuzione di ottobre 2012 e del TFR.
Il Tribunale ha rilevato che il decreto ingiuntivo con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di € 7.141,88 (pagamento della busta paga di ottobre 2012, detratto l'acconto di € 650,00) non era stato opposto e che quindi il credito non era contestato.
Ha ritenuto infondata, per contro, l'eccezione di adempimento sollevata dall'opponente la quale aveva affermato di avere provveduto a eseguire svariati pagamenti anche tramite il precedente gestore del ristorante e proprietario del locale.
In particolare, il giudice, dato atto che la lavoratrice nella memoria di costituzione aveva riconosciuto di avere ricevuto il pagamento della somma di € 2.550,00, esclusa dalla somma oggetto del precetto, ha ritenuto insufficiente la documentazione prodotta dall'opponente al fine di dimostrare l'adempimento dell'obbligazione - 3 -
rilevando che risultava pagato un importo di € 3.321,00 da parte un terzo per ragioni che non apparivano riconducibili al decreto ingiuntivo.
Ha poi ritenuto non provato l'accordo avente ad oggetto il pagamento rateale che l'opponente aveva allegato di avere stipulato con la lavoratrice.
Per tali principali motivi, il Tribunale ha respinto l'opposizione a precetto nonché la domanda riconvenzionale con cui l'opponente, ritenendo di avere pagato di più del dovuto, aveva chiesto la restituzione della somma di € 630,00.
ha impugnato la sentenza di cui ha chiesto Parte_1
la riforma con l'accoglimento delle domande proposte nel ricorso di primo grado.
Si è tempestivamente costituita l'appellata che ha contestato la fondatezza del gravame con integrale conferma della sentenza;
in subordine, ha domandato il riconoscimento della minore somma netta di € 1.919,98.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sono pacifici e documentati i seguenti fatti.
La sig.ra ha lavorato alle dipendenze di Parte_2
, titolare del ristorante Al Solito Posto in Brescia, dal Parte_1
19 gennaio al 26 ottobre 2012, inquadrata come aiuto cameriera.
Nel 2013 ha ottenuto dal Tribunale di Brescia il decreto - 4 -
ingiuntivo n. 807/2013 nei confronti dell'ex datrice di lavoro per il pagamento dell'ultima busta paga relativa al mese di ottobre 2012,
comprensiva di retribuzione e TFR, per la somma netta di € 7.141,88,
già dedotto l'importo di € 650,00 che l'ingiungente riconosceva di avere ricevuto.
Come detto nelle premesse, il decreto ingiuntivo non veniva opposto.
In data 5 marzo 2021 la lavoratrice ha notificato all'odierna appellante l'atto di precetto per la somma capitale di € 5.241,88
dando atto che la sig.ra aveva provveduto nelle more al Pt_1
versamento della somma di € 2.550,00.
Quest'ultima ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c.
eccependo l'avvenuto pagamento del dovuto e il perfezionamento tra le parti di un accordo di rateizzazione del debito, producendo documentazione a sostegno.
Ciò premesso, con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la documentazione prodotta fosse inidonea a dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligazione,
rilevando il giudice che i pagamenti documentati provenivano da un terzo estraneo e che non erano riconducibili al decreto ingiuntivo.
L'appellante ha prodotto quale nuovo documento la copia del contratto di affitto di ramo d'azienda registrato in data 31.01.2012
posto in essere dalla società Da RA di AR CE & c.
s.n.c. e dall'odierna appellante con cui la concedente si era impegnata a farsi carico di tutti i debiti derivanti dal rapporto di lavoro con i - 5 -
dipendenti di cui all'allegato B, tra i quali compaiono l'appellata e la madre della stessa sig.ra Parte_3
Sottolinea che i bonifici eseguiti dal AR documentati nel primo grado si riferiscono a entrambe le lavoratrici.
Insiste nell'affermare che tra le parti sarebbe intervenuto un accordo per il pagamento rateale del debito sulla base della proposta dell'allora difensore della di effettuare in favore Pt_1
dell'appellata il versamento mensile della somma di € 369,10, cui si era aggiunta anche la proposta di versamenti rateali di € 480,10 in favore della madre e sostiene che vi sarebbe piena Parte_3
coincidenza tra gli importi oggetto della proposta di accordo e i bonifici documentati in giudizio.
Con il secondo motivo, poi, l'appellante critica la decisione per avere ritenuto non provata l'accettazione da parte della lavoratrice della proposta di pagamento rateale e sostiene che, a fronte degli accrediti ricevuti dalla stessa, sarebbe stato onere della lavoratrice manifestare esplicitamente la non accettazione in base al dovere generale di correttezza e buona fede.
::::::
I due motivi, in quanto strettamente connessi tra loro,
possono essere trattati congiuntamente.
Andando ad esaminare la documentazione in atti, l'appellante ha prodotto in primo grado la lettera racc. del precedente difensore datata 24 settembre 2013, recante come oggetto il decreto ingiuntivo n. 807/2013, con la quale veniva formulata a definizione della - 6 -
controversia tra le parti una proposta di pagamento di 10 rate mensili di € 369,10.
Risulta dai documenti allegati al ricorso che con lettera del 6
febbraio 2014 la lavoratrice tramite i propri difensori aveva comunicato all'allora legale dell'appellante le proprie coordinate bancarie.
Detta comunicazione per la sua genericità - essa non contiene alcun riferimento alla proposta di pagamento rateale del settembre del
2013 – oltre che per il significativo lasso di tempo trascorso rispetto alla ricezione della proposta del difensore dell'appellante, non consente di ritenere dimostrato il perfezionamento tra le parti di una soluzione transattiva fondata sul pagamento rateale del debito nella misura indicata nella proposta di accordo.
Ciononostante, va dato atto che dopo l'inoltro della comunicazione della lavoratrice del febbraio 2014, sono stati eseguiti alcuni pagamenti finalizzati all'estinzione del debito fondato sul decreto ingiuntivo n.807/2013.
Ed infatti, l'appellante ha allegato al ricorso di primo grado la copia dell'estratto di conto corrente intestato alla società Da RA di
AR CE & c. s.n.c., per quanto pacifico precedente gestore del Ristorante Al Solito Posto, da cui risultano eseguiti a
Par decorrere dal mese di febbraio 2014 dei bonifici in favore di Pt_2
e della madre della stessa
[...] Parte_3
Le coordinate bancarie di riferimento per l'accredito dei bonifici sono proprio quelle che i difensori dell'appellata avevano - 7 -
comunicato con un unico IBAN al legale della nella lettera Pt_1
del 6 febbraio 2014 per entrambe le lavoratrici El BR UD e
HM MA (v. lettera in atti del 6 febbraio avente ad oggetto “El
BR UD/Da RA di AR CE & C. s.n.c. Al Solito
Posto di Giorgia Cannella” e “
[...]
Al Solito Posto di Giorgia Cannella” Parte_4
con cui i difensori delle lavoratrici affermavano : “Egregio avvocato,
come da tua richiesta, ti indico di seguito gli estremi bancari delle
mie clienti”).
In dettaglio, dalla documentazione in atti risulta che il
AR, utilizzando le coordinate bancarie comunicategli dai legali dell'appellata, ha eseguito : un bonifico di € 1.107,30 in data 10
febbraio 2014 recante la causale “rateizzazione nov dic gennaio
TFR”; uno in data 28 febbraio dell'importo di € 849,10 con la seguente causale “480 369,10 El BR MA rata febbra”; Pt_3
uno in data 1 aprile 2014 con l'indicazione sempre dei nominativi delle due lavoratrici e con causale “rate di marzo Controparte_1
per l'importo di € 849,20; uno in data 30 aprile 2014 per la
[...]
somma di € 849,19 riferito alle due lavoratici con causale “tfr rateizzazione AR CE”; uno il 3 giugno 2014 del valore di € 849,20 riferito alle stesse lavoratrici con causale “rata marzo
; un altro il 20 giugno 2014 relativo alle Controparte_1
stesse beneficiarie per la somma di € 849,20 con causale
“rateizzazione TFR” e, infine, uno del 16 luglio 2014 del valore sempre di € 849,20 riferito all'appellata e alla madre della stessa con - 8 -
causale “rateizzazione TFR 480,1 + 369,1”.
Ebbene, dal raffronto tra la proposta di definizione bonaria del settembre del 2013, riferita, come detto, al debito derivante dal decreto ingiuntivo, e la sequenza dei suddetti bonifici risulta che gli importi dei versamenti corrispondono esattamente alle rate mensili oggetto della proposta del 24 settembre 2013, comprendendo,
peraltro, anche la quota di € 480 riferita alla madre dell'appellata,
che, sempre per quanto affermato sin dal ricorso di primo grado e non contestato, aveva lavorato con quest'ultima presso il ristorante (v., ad es., bonifico del 28 febbraio dell'importo di € 849,10 con la seguente causale “480 369,10 El BR MA rata febbra” e il Pt_3
bonifico del 16 luglio 2014 del valore di € 849,20 con causale
“rateizzazione TFR 480,1 + 369,1”).
Così stando le cose, non è condivisibile la sentenza là dove ha affermato che i bonifici effettuati non risultano riconducibili al pagamento del decreto ingiuntivo.
Al contrario, l'appellata ha ricevuto dei versamenti in misura corrispondente alle rate oggetto della proposta conciliativa (poi, come detto, non sfociata nel perfezionamento di un accordo tra le parti) che il precedente difensore della sig.ra aveva formulato proprio Pt_1
per l'estinzione dell'obbligazione di pagamento derivante dal decreto ingiuntivo.
Detti pagamenti, anche se provenienti da un terzo, hanno estinto, anche se solo parzialmente, l'obbligo di pagamento dell'appellante nei confronti della lavoratrice. - 9 -
Quest'ultima ha prodotto in secondo grado il contratto datato
31 gennaio 2012 con cui la società Da RA di AR CE
& C. s.n.c. ha concesso in affitto all'appellante il ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività di ristorante e pizzeria denominato “Al Solito Posto”, dal quale risulta che tutti i rapporti di lavoro indicati nell'allegato contrattuale, tra cui l'odierna appellata e la madre della stessa, sarebbero transitati in capo all'affittuaria ai sensi dell'art. 2112 c.c.. Pt_1
Detto documento, a parere del Collegio, può essere utilizzato ai fini della decisione in quanto consente di confermare la ricostruzione fattuale sopra effettuata e di eliminare ogni possibile incertezza circa l'efficacia estintiva dei pagamenti sebbene effettuati da soggetto diverso dall'odierna appellante.
Nel rito del lavoro, come noto, il giudice deve vagliare l'ammissibilità di nuovi documenti prodotti in appello sotto il profilo della rilevanza degli stessi in termini di indispensabilità ai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al "thema probandum", avuto riguardo allo sviluppo assunto dall'intero processo” (v. Cass. Sez. L. ord. n. 7883/2019). E' stato precisato anche che la prova nuova indispensabile è quella di per sé
idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia - 10 -
incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (v. Cass. SU 10790/17).
Ciò precisato, alla luce della suddetta produzione documentale risulta dimostrato che il rapporto di lavoro dell'odierna appellata con la società del AR è proseguito alle dipendenze dell'appellante senza soluzione di continuità in applicazione della regola di cui all'art. 2112 c.c. che, come noto, prevede la conservazione in capo al lavoratore di tutti i diritti derivanti dal rapporto alle dipendenze del cedente, il quale resta obbligato in solido con il cessionario per i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.
In particolare, la società concedente risulta ex lege obbligata in solido con l'appellante per il pagamento delle quote del tfr maturate dalla lavoratrice nel periodo di lavoro alle dipendenze della cedente.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, infatti, in caso di cessione d'azienda assoggettata al regime di cui all'art. 2112 cod.
civ., posto il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto che costituisce istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro cessionario è obbligato nei confronti del lavoratore, il cui rapporto sia con lui proseguito quanto alla quota maturata nel periodo anteriore alla cessione in ragione del vincolo di solidarietà e resta l'unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione, mentre il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente per la quota di trattamento di - 11 -
fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale (Cass. 11479/2013; Cass. sez. VI n.
164/2016).
La società del AR, alla luce dei suddetti consolidati principi, era obbligata, in solido con l'appellante, per il pagamento delle quote di TFR maturate in costanza del rapporto di lavoro con la lavoratrice, il cui credito è divenuto esigibile una volta estinto il rapporto di lavoro con la cessionaria a ottobre del 2012. Pt_1
I bonifici di cui si è dato conto si riferiscono al pagamento rateizzato del TFR in relazione al quale, come detto, il AR era obbligato nei limiti dell'importo maturato dall'appellata fino alla data dell'affitto del ramo d'azienda, in solido con l'appellante cessionaria;
la busta paga di ottobre 2012 posta alla base del decreto ingiuntivo,
del resto, comprende sia la retribuzione del mese che tutto il TFR
maturato dall'appellata a decorrere dall'assunzione in data 12 giugno
2007 alle dipendenze della società AR (v. doc. n 1 fascicolo di primo grado di parte appellata).
In sostanza, i pagamenti ricevuti dall'appellata, documentati in giudizio, sono idonei a estinguere in parte il debito fondato sul decreto ingiuntivo, oggetto del precetto, in quanto finalizzati al pagamento del TFR compreso nella busta paga di ottobre 2012 ed eseguiti da parte dell'ex datore di lavoro dell'appellata nonchè
cedente obbligato in solido ex art. 2112 c.c..
La sentenza non è quindi condivisibile laddove ha ritenuto che non vi fosse prova dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento - 12 -
anche perchè i bonifici provenivano da un terzo estraneo al rapporto di lavoro tra le parti.
Ciò detto, sommando gli importi pagati con i bonifici, sopra elencati, in relazione alla quota imputabile all'appellata risulta pagato dal precedente datore di lavoro obbligato in solido l'importo complessivo di € 3.321,90 (l'importo pagato a febbraio 2014 di €
1.107,30 riferito alle rate di novembre, dicembre 2013 e gennaio 2014
di € 369,10 ciascuna;
la rata di febbraio 2014 corrispondente alla quota di € 369,10 con bonifico del 28 febbraio;
la rata di marzo 2014
corrispondente alla quota di € 369,10 pagata con il bonifico dell'1
aprile 2014; la ulteriore rata corrispondente alla quota di 369,10
versata con il bonifico del 30 aprile 2014 sempre per rateizzazione del tfr;
la rata corrispondente alla quota di € 369,10 versata con il bonifico del 3 giugno 2014; la rata corrispondente alla quota di €
369,10 versata con il bonifico del 20 giugno 2014 sempre per
“rateizzazione TFR” e, infine, la rata corrispondente alla quota di €
369,10 pagata con il bonifico del 16 luglio 2014 con identica causale)
con la conseguenza che il debito dell'appellante risulta inferiore rispetto a quello indicato nel precetto.
La sentenza, pertanto, necessita di essere riformata e l'appellante va dichiarata tenuta sulla base del precetto opposto nei limiti della minore somma netta di € 1.919,98, derivante dalla differenza tra l'importo precettato e quello corrisposto, alla quale vanno aggiunti rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo. - 13 -
::::::
La riforma della sentenza impone l'adozione di una nuova regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Tenuto conto che l'eccezione di estinzione dell'obbligazione di pagamento è risultata fondata in parte e che il precetto è stato notificato per una somma superiore a quella dovuta, si ritiene giustificato compensare le spese di lite nella misura di 1/3 con condanna dell'appellante, soccombente sul piano sostanziale all'esito del giudizio, al pagamento all'appellata dei restanti 2/3, nella misura indicata in dispositivo per ciascun grado e con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
PQM
1) in riforma della sentenza n. 614/2024, dichiara dovuta sulla base del precetto opposto in favore di la residua Parte_2
somma netta di € 1.919,98 oltre accessori di legge dal dovuto al saldo;
2) compensa per 1/3 le spese di lite di ciascun grado e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata della restante parte, liquidata in € 670,0 oltre accessori di legge per il primo grado e in € 640,00 oltre accessori di legge per il presente grado di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Brescia, 31 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
(dott.ssa Silvia Mossi)
Il Presidente - 14 -
(dott.ssa Giuseppina Finazzi)