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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra
Dominici, all'udienza del 30.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 567 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2019 e vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...] e qui residente in Parte_1 C.F._1
Circonvallazione Gianicolense, 96 rappresentato e difeso giusta procura a margine del presente atto dagli avv.ti Luigi Cardamone, e Silvio Benvenuto ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma Viale della Grande Muraglia, 261
RICORRENTE
E
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente nonché legale rappresentante pro tempore, sig.ra CP_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati
Pierluigi PALMA ed elett.te dom.ta presso lo Studio del primo sito in Latina, Via E.
Toti n° 15, scala D, in forza di procura in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.3.2019 ha adito l'intestato tribunale Parte_1
chiedendo di condannare la società resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 84.329,78, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre
1 interessi e rivalutazione, relativamente al rapporto di lavoro intercorso tra le partie precisamente:
Euro 18.058,39 a titolo di differenze retributive;
Euro 22.227,66 a titolo di straordinario feriale notturno;
Euro 9.538,10 a titolo di 13°mensilità; Euro 9.453,22 a titolo di 14° mensilità; Euro 9.537,76 a titolo di ferie;
Euro 4.996,16 a titolo di permessi;
Euro
10.518,49 a titolo di T.F.R.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto:
- Di aver prestato la propria attività lavorativa, svolgendo le mansioni di capo navetta, alle dipendenze della resistente, dal 01.03.2009 al 06.03.2018, inquadrato nella qualifica di operaio 7° livello del CCNL Commercio e Terziario Cooperativa e successivamente come socio lavoratore 6° livello, con mansioni di capo navetta a partire dal mese di agosto 2015
- Di aver svolto il seguente orario stabilito dal datore di lavoro: data di assunzione fino al 31.08.2014 dalle ore 20.45 alle ore 05.45;Dal 01.09.2014 alla data di cessazione del rapporto dalle ore 04.45 alle ore 12.45;
- Di aver utilizzato mezzi del datore di lavoro;
- Di ave ricevuto istruzioni e direttive da , alla quale doveva CP_2
giustificare anche le proprie assenze
- Di non aver ricevuto retribuzione per le ferie durante i 15 giorni annuali in cui ne ha fruito;
- Di non aver ricevuto il pagamento della tredicesima e quattordicesima mensilità;
- Di aver percepito una retribuzione giornaliera di Euro 40,00 dalla data di assunzione fino alla data del 01.03.2009, e di Euro 50,00 giornaliere dal 07.03.2017 alla data di licenziamento.
Si è costituita la società convenuta chiedendo il rigetto del ricorso e in via riconvenzionale , la condanna del resistente al pagamento della somma di € 496,00 a titolo di risarcimento del danno per ammanchi di cassa allo stesso imputabili.
All'udienza del 30.1.2025 il giudice, escussi i testi e a seguito dell'interrogatorio formale di parte ricorrente, ha deciso la causa come da dispositivo.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
Dalla documentazione versata in atti emerge che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 5.10.2014 al 7.3.2018, con inquadramento del ricorrente nel VI livello del CCNL turismo e settore terziario con orario part-time di
2 12 ore settimanali sino al 30.11.2016 e successivamente con un orario di 25 ore settimanali , distribuito su sei giorni la settimana.
Non è stata, invece, raggiunta la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro tra le parti dal 1.3.2009 al 4.10.2014, o dello svolgimento di un orario di lavoro diverso da quello contrattualizzato o di differenti mansioni, in quanto i testimoni di parte ricorrente escussi hanno dichiarato di aver lavorato per la resistente solo per brevissimi periodi, una nel 2009 e uno nel 2018. I testimoni hanno riferito genericamente di sapere che il ricorrente lavorava presso la resistente, non sono stati in grado di indicare con precisione orari e condizioni di lavoro. La genericità delle deposizioni, unite al rapporto di parentela o affinità dagli stessi riferito, non permette di ritenere raggiunta la prova sui fatti dedotti dal ricorrente.
Quanto al periodo successivo emerge documentalmente che le parti hanno sottoscritto in data 4.10.2014 un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 05/10/2014, part time per 3 giorni a settimana., per un totale di 12 ore settimanali ( doc 2 memoria di costituzione resistente) ed inquadramento livello VI ,CCNL settore terziario.
L'orario di lavoro è stato aumentato a 25 ore settimanali il 30.11.2016 con decorrenza dal giorno successivo ( all. 3memoria parte resistente)
Con verbale di conciliazione del 5.12.2015 il ricorrente ha transatto, accettando la somma di 100 euro, ogni pretesa derivante dal rapporto di lavoro in corso con la società resistente.
Si tratta di un verbale di conciliazione sottoscritto non in sede protetta, ma presso la sede operativa della resistente innanzi ad un rappresentante sindacale (Cass. civ., Sez. lavoro, Sent.15/04/2024, n. 1006), e quindi impugnabile nel termine semestrale di cui all'art 2113 c.c.
Nel caso di specie, tuttavia, le statuizioni contenute nel verbale sono consolidate perché la prima formale contestazione al suddetto verbale è stata effettuata dal ricorrente nella memoria depositata in giudizio il 10.4.2020, ben oltre il termine di 6 mesi previsto dalla legge.
Devono pertanto ritenersi estinti per conciliazione tutti i crediti derivanti dal rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 5.10.2014 al 5.12.2015.
Non può, invece, concordarsi con la prospettazione di parte resistente secondo la quale il suddetto verbale di conciliazione indicherebbe la cessazione del rapporto di lavoro tra
3 le parti, che non può desumersi solo dall'utilizzo dell'espressione “ tra le parti è intercorso” un rapporto di lavoro, contenuta nel verbale.
Conseguentemente il secondo contratto di lavoro, questa volta a tempo determinato sottoscritto tra le parti il 30-11-2016, con effetto dal 1/12/2016, peraltro senza indicazione del termine finale e , nonostante ciò successivamente prorogato, deve ritenersi nullo per carenza di causa, essendo già in essere un rapporto di lavoro tra le parti ( all 6 memoria resistente).
Il rapporto di lavoro tra le parti risulta cessato con il licenziamento del ricorrente mediante raccomandata ricevuta il 7.3.2018 ( doc. 13 resistente).
Vi è in atti anche un verbale di conciliazione del 13.12.2017 nella quale il ricorrente definisce in via conciliativa tutte le pretese relative al rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso con la resistente dal 1.12.2016 al giorno nella transazione, dietro il versamento della somma di € 100,00. Nel verbale si dà anche atto che il TFR è stato corrisposto al lavoratore mese per mese.
Si tratta, anche in questo caso, di un verbale di conciliazione sottoscritto non in sede protetta, ma presso la sede operativa della resistente innanzi ad un rappresentante sindacale (Cass. civ., Sez. lavoro, Sent.15/04/2024, n. 1006) impugnabile nel termine di
6 mesi previsto dall'art 2113 c.c
Tuttavia, le sue statuizioni risultano ormai cristallizzate, poiché la prima formale contestazione al suddetto verbale è stata effettuata dal ricorrente nella memoria depositata in giudizio il 10.4.2020 ben oltre il termine di 6 mesi previsto dalla legge.
Devono pertanto ritenersi estinti per conciliazione i diritti derivanti dal rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 1.12.2016 al 13.12.2017 .
Alla luce della documentazione illustrata la domanda del ricorrente potrebbe essere accolta considerando l'esistenza del diritto in capo allo stesso di percepire la retribuzione dovuta in base agli accordi contrattuali dal 5.12.2015 al 30.11.2016 e dal
14.12.2017 al 7.3.2018 e il Trattamento di fine rapporto, ad eccezione dei ratei relative alle mensilità dal 1.12.2016 al 30.11.2016, già corrisposti.
Non può, infatti, essere riconosciuta una retribuzione diversa da quella indicata nel
CCNL richiamato dalle parti , anche perché esiste nel nostro ordinamento la libertà del datore di lavoro, che non si sia spontaneamente vincolato, di rifiutare qualsiasi contratto collettivo o di scegliere quello ritenuto più conveniente, con il solo limite, derivante dall'art. 36 Cost., dalla necessità di garantire al lavoratore una retribuzione proporzionale e sufficiente (sul punto v. Cass. Civ., sez. lav., 13 luglio 2009 n. 16340).
4 Pertanto, appare pienamente legittima la scelta contrattuale volta a rinviare, per la disciplina del rapporto lavorativo e per la determinazione della retribuzione, alla contrattazione collettiva di un settore differente da quello in cui si colloca l'attività datoriale, almeno che ciò non si traduca nella corresponsione al lavoratore di una retribuzione sproporzionata per difetto rispetto al lavoro prestato ed insufficiente a garantirgli il soddisfacimento delle esigenze vitali.
In questo quadro, va detto il ricorrente ha solo genericamente allegato che la retribuzione percepita non rispondesse ai parametri discendenti dall'art. 36 Cost., omettendo persino di specificare, nel ricorso, quale fosse il compenso percepito sulla base del CCNL applicato, così da consentire al Giudice di vagliare se la retribuzione effettivamente corrisposta – nel suo complesso - fosse proporzionale al lavoro in concreto svolto.
Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente ha persino omesso di depositate CCNL applicabile in forza del richiamo contrattuale e pertanto, non è possibile procedere alla quantificazione del quantum debeatur .
Si evidenzia, infine, che con riferimento al mese di dicembre 2017 vi è in atti la busta paga, dalla quale emerge un credito a favore del lavorator di € 794,00. Tuttavia, il ricorrente ha dedotto di aver ricevuto 50,00 euro al giorno per questo mese e dalla busta paga risultano 19 giorni di lavoro effettivo.
Secondo le deduzioni del ricorrente, egli avrebbe pertanto ricevuto 950,00 euro, ovvero più di quanto risultante dalla busta paga.
La domanda di condanna al pagamento del ricorrente di differenze retributive relativamente al rapporto di lavoro intercorso, deve pertanto essere rigettata.
Venendo all'esame della domanda riconvenzionale, anche la stessa non può essere accolta per difetto di prova.
Né la documentazione in atti, né i testimoni escussi da parte resistente all'udienza del
18.11.2021 hanno permesso di provare che il ricorrente abbia sottratto somme di denaro dal ricavato dell'attività della resistente.
I testimoni hanno riferito solo di aver saputo che il datore di lavoro si lamentava degli ammanchi di cassa, e che il ricorrente, colpito dalle accuse, pur negando l'accaduto si era offerto di restituire 5 euro al giorno per tutti gli ammanchi”
Il teste , in particolare ha dichiarato che “C'è stata una riunione Testimone_1
con tutti i dipendenti del turno di mattina e ci hanno detto che mancavano dei soldi e sono state chieste al spiegazioni. Perché questi soldi riguardavano dei turni svolti Pt_1
5 dal sig. lui era un pochettino provato perché non si aspettava questa situazione, Pt_1
ha proposto di restituire 5 euro ogni giornata di lavoro per restituire quello che mancava. Era provato, piangeva. Negava di aver preso quei soldi ma si è comunque offerto di restituire 5 euro per ogni turno di lavoro. La riunione poi non ha concluso granché perché sono rimasti che si dovevano risentire”.
Il teste che ha lavorato per la resistente dal 2017, ha riferito che “La Testimone_2
titolare gli diceva che mancavano dei pagamenti in entrata dei clienti. Ho assistito a circa due o tre telefonate in cui gli contestava questi ammanchi. La ha CP_2
raccontato a tutti di questi ammanchi perché chiedevano spiegazioni a tutti. Abbiamo fatto una riunione e ci hanno detto che mancavano dei soldi e il ha detto che non Pt_1
sapeva dove questi soldi erano andati a finire e dava a noi la colpa di questi ammanchi.
Ogni volta che prendevamo un incasso lo davamo al sig. firmavamo una bolla Pt_1 dove era scritto quanto il cliente pagava, e davamo la bolla e l'incasso al capo navetta.
Noi abbiamo detto che era impossibile fossimo noi a prendere dei soldi sui quali avevamo anche firmato la bolla e lui lo sa benissimo”. Il teste insinua una responsabilità del senza indicare elementi concreti su cui fondare tale sospetto. Pt_1
Prova della responsabilità del non può essere la denuncia querela sporta nei suoi Pt_1
confronti, né le ricevute di pagamento sottoscritte dai clienti, allegate alla memoria della resistente, dalle quali non emerge che le somme siano state consegnate al Pt_1
Il rigetto tanto della domanda principale, quanto di quella riconvenzionale, integra un'ipotesi di soccombenza reciproca con conseguente compensazione delle spese ex art
92 c.p.c
PQM
RIGETTA il ricorso
RIGETTA la domanda riconvenzionale
SPESE compensate
Civitavecchia 30-1-2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Dominici
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