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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/09/2025, n. 4585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4585 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa
Milena Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7792 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C. F. , Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE
SALVATORE FIUMANO' per procura in atti opponente
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. GIOVANNA AVETA per procura in atti opposta
Oggetto: Appalto.
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 3.6.2021 il Condominio “OASI” di Calatabiano, via G.
Garibaldi, n. 155, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1524/2021, emesso da questo Tribunale in data 22.4.2021, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 5.566,87, oltre interessi legali e spese della procedura, in favore di CP_1
pagina 1 di 6 a titolo di corrispettivo per gli interventi di manutenzione degli impianti ascensori n. CP_1
1503130-1503131-1503132, in particolare per il pagamento di n. 10 fatture per “competenze servizi di manutenzione” e n. 11 fatture per “interventi tecnici di riparazione”.
L'opposizione era affidata ai seguenti motivi: 1) mancata prova dell'avvenuta esecuzione degli interventi di manutenzione riportati nelle fatture di cui al ricorso monitorio;
2) non debenza degli importi richiesti a titolo di riparazioni poiché rientranti tra le prestazioni contrattualmente previste o, comunque, mancanti della prova dell'accordo concernente l'importo dovuto.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento della non debenza delle somme ingiunte;
in subordine, chiedeva rideterminarsi il quantum eventualmente dovuto solo tenendo conto delle effettive prestazioni rese.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa Controparte_1 concessione della provvisoria esecuzione;
escludeva il proprio inadempimento e allegava a tal fine i rapporti di lavoro relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alle visite periodiche di sicurezza.
Con ordinanza del 11.01.2022, rilevato che la parte opposta aveva dimostrato l'esecuzione degli interventi effettuati presso il opponente, veniva concessa la provvisoria Parte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e venivano assegnati i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c.; all'udienza del 09.05.2022 – sostituita dal deposito di note – la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 23.01.2023.
Seguivano taluni rinvii, determinati dall'assenza del giudice titolare del ruolo.
All'udienza del 09.10.2024, la prima dinanzi allo scrivente Giudice, divenuto titolare del ruolo, la causa veniva rinviata all'udienza del 12.03.2025, alla quale, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
******
L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito illustrate.
pagina 2 di 6 Secondo un costante orientamento della Suprema Corte, condiviso dal Giudice, la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione: non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione, dovendosi escludere di conseguenza un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento
(cfr., ex plurimis, C. Cass., Sez. II, n. 7892/1994; n. 19126/2004).
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione della Controparte_1
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel caso di specie, la ha dato prova della propria legittimazione ad agire, Controparte_1 depositando nel presente giudizio, 1) visura camerale storica della con P.I. Controparte_2
, dalla quale si evince, alla pag. 20, la variazione della denominazione sociale della P.IVA_3 con P.I. in con Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_2 identica p. i.; 2) atto di fusione per incorporazione di (già Controparte_2 [...]
) in 3) relativo progetto di fusione di Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
La documentazione in atti consente di ricondurne all'odierna opposta la titolarità del credito azionato.
Nel presente giudizio l'opposta – attrice in senso sostanziale - ha agito allegando l'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria posta a carico dell'opponente ex art. 1655 c.c..
Trattandosi di un credito fondato su un'obbligazione contrattuale, deve farsi applicazione del principio espresso nella ormai celebre pronuncia n. 13533/2001 delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, in virtù del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera
pagina 3 di 6 allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Dunque, nel caso di specie, la parte opposta deve fornire la prova del contratto di appalto ed allegare l'inadempimento della controparte.
L'esistenza dei contratti è documentalmente provata e non contestata.
Con il primo motivo di opposizione il ha eccepito il difetto di prova delle Parte_1 prestazioni indicate nelle fatture oggetto di causa.
I contratti di manutenzione degli impianti ascensori prevedono una fatturazione semestrale anticipata, con obbligo, a carico della società opposta, di procedere ai controlli di manutenzione programmata con visite bimestrali.
Non rientrano nelle prestazioni oggetto di manutenzione ordinaria quelle inerenti le riparazioni e/o sostituzioni di componenti degli impianti elevatori, che vanno ricondotte nelle prestazioni di manutenzione straordinaria, eseguite a seguito di apposito intervento richiesto dal e soggette a distinta fatturazione. Dall'esame dei contratti emerge, invero, che Parte_1
l'appaltatore ha assunto l'obbligo di eseguire le periodiche visite manutentive e segnalare eventuali interventi di manutenzione straordinaria, mentre la sostituzione di componenti o l'esecuzione di ulteriori interventi non è incluso nel canone mensile ed è resa previo accordo tra le parti sulle relative condizioni.
L'opposta ha depositato i rapporti di servizio, appositamente sottoscritti dal Parte_1 per ricevuta, quale prova dell'avvenuto espletamento delle prestazioni ivi indicate.
Il , dal canto suo, ha solo genericamente contestato gli statini di verifica relativi Parte_1 agli interventi di manutenzione ma, a fronte della prova documentale fornita dall'opposta, tali contestazioni risultano inidonee a scalfire la pretesa creditoria dell'opposta.
Al riguardo nelle tabelle riassuntive allegate alla CTP del , in particolare, risulta Parte_1 contestata la mancata effettuazione di tutte le visite periodiche pattuite. L'opposta sul punto ha dichiarato – e tale affermazione non è stata contestata - di avere depositato in giudizio i rapporti relativi alle fatture rimaste impagate, e azionate in monitorio, non anche i rapporti relativi alle fatture saldate dal . Parte_1
pagina 4 di 6 Quanto alla contestazione dell'ordine di lavoro n. 145735902 del 19.11.2019 il Condominio, tramite il CTP, ha affermato che la riparazione dell'avvolgimento motore è stata determinata presumibilmente dalla carenza di manutenzione ordinaria ma, alla luce di quanto esposto dall'opposta in merito alla produzione in giudizio dei soli rapporti di intervento e delle sole fatture rimaste impagate, il mancato deposito della prova del rapporto sulla visita periodica precedente rispetto al guasto indicato non è idoneo per ciò solo a ritenere la sussistenza del nesso di causalità tra tale asserita mancanza di manutenzione e il guasto stesso, nesso di causalità peraltro allegato in forma dubitativa dal , che ha utilizzando l'avverbio Parte_1
“presumibilmente”.
Il ha poi eccepito la mancanza di accordo preventivo sull'importo dovuto per Parte_1 gli interventi contestati ma, trattandosi di interventi a chiamata, come si evince dai relativi rapporti di servizio, depositati in atti, il avrebbe dovuto negare tempestivamente Parte_1
l'autorizzazione a procedere alle riparazioni proprio per la mancanza di accordo preventivo sull'importo, non anche rifiutare il pagamento per tale motivo, dopo avere chiesto e accettato l'intervento.
In ragione di quanto esposto le generiche contestazioni dell'opponente non sono idonee a paralizzare la pretesa creditoria.
Il Condominio ha, infine, escluso l'obbligo di corrispondere gli interessi moratori perché non previsto in contratto;
nel ricorso monitorio l'opposta ha chiesto gli interessi moratori dalla domanda.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi - contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria - hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99
e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte. Ove questa non specifichi, tuttavia, la natura degli accessori richiesti, si presumono domandati gli interessi corrispettivi - dovuti indipendentemente dalla mora e dall'inadempimento, essendo fondati su presupposti diversi da quelli che giustificano l'attribuzione
pagina 5 di 6 degli interessi di mora - con conseguente tardività della domanda di attribuzione degli interessi moratori formulata solo in appello (C. Cass., n. 36659/2021).
In applicazione del superiore principio, avendo l'opposta sin dal ricorso monitorio richiesto gli interessi moratori dalla data della domanda, essi risultano dovuti. La previsione contrattuale
è, infatti, idonea ad escludere gli interessi moratori prodotti dall'inadempimento, non anche quelli derivanti dall'azione giudiziale.
L'opposizione va, pertanto, rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo, già esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (fino a € 26.000,00) nel seguente modo: € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria, € 900,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 2.800,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 7792/2021 R.G, vertente tra il Condominio OASI di Calatabiano, via G.
Garibaldi n. 155, in persona dell'amministratore pro tempore (opponente) e in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore (opposta), rigettata e disattesa ogni domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1524/2021;
2) Condanna il di , via G. Garibaldi, n. 155, al pagamento, in Parte_1 Parte_1
favore di delle spese di lite, che liquida in € 2.800,00 per compensi, oltre Controparte_1 alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania il 18/09/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa
Milena Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7792 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C. F. , Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE
SALVATORE FIUMANO' per procura in atti opponente
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. GIOVANNA AVETA per procura in atti opposta
Oggetto: Appalto.
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 3.6.2021 il Condominio “OASI” di Calatabiano, via G.
Garibaldi, n. 155, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1524/2021, emesso da questo Tribunale in data 22.4.2021, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 5.566,87, oltre interessi legali e spese della procedura, in favore di CP_1
pagina 1 di 6 a titolo di corrispettivo per gli interventi di manutenzione degli impianti ascensori n. CP_1
1503130-1503131-1503132, in particolare per il pagamento di n. 10 fatture per “competenze servizi di manutenzione” e n. 11 fatture per “interventi tecnici di riparazione”.
L'opposizione era affidata ai seguenti motivi: 1) mancata prova dell'avvenuta esecuzione degli interventi di manutenzione riportati nelle fatture di cui al ricorso monitorio;
2) non debenza degli importi richiesti a titolo di riparazioni poiché rientranti tra le prestazioni contrattualmente previste o, comunque, mancanti della prova dell'accordo concernente l'importo dovuto.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento della non debenza delle somme ingiunte;
in subordine, chiedeva rideterminarsi il quantum eventualmente dovuto solo tenendo conto delle effettive prestazioni rese.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa Controparte_1 concessione della provvisoria esecuzione;
escludeva il proprio inadempimento e allegava a tal fine i rapporti di lavoro relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alle visite periodiche di sicurezza.
Con ordinanza del 11.01.2022, rilevato che la parte opposta aveva dimostrato l'esecuzione degli interventi effettuati presso il opponente, veniva concessa la provvisoria Parte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e venivano assegnati i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c.; all'udienza del 09.05.2022 – sostituita dal deposito di note – la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 23.01.2023.
Seguivano taluni rinvii, determinati dall'assenza del giudice titolare del ruolo.
All'udienza del 09.10.2024, la prima dinanzi allo scrivente Giudice, divenuto titolare del ruolo, la causa veniva rinviata all'udienza del 12.03.2025, alla quale, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
******
L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito illustrate.
pagina 2 di 6 Secondo un costante orientamento della Suprema Corte, condiviso dal Giudice, la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione: non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione, dovendosi escludere di conseguenza un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento
(cfr., ex plurimis, C. Cass., Sez. II, n. 7892/1994; n. 19126/2004).
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione della Controparte_1
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel caso di specie, la ha dato prova della propria legittimazione ad agire, Controparte_1 depositando nel presente giudizio, 1) visura camerale storica della con P.I. Controparte_2
, dalla quale si evince, alla pag. 20, la variazione della denominazione sociale della P.IVA_3 con P.I. in con Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_2 identica p. i.; 2) atto di fusione per incorporazione di (già Controparte_2 [...]
) in 3) relativo progetto di fusione di Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
La documentazione in atti consente di ricondurne all'odierna opposta la titolarità del credito azionato.
Nel presente giudizio l'opposta – attrice in senso sostanziale - ha agito allegando l'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria posta a carico dell'opponente ex art. 1655 c.c..
Trattandosi di un credito fondato su un'obbligazione contrattuale, deve farsi applicazione del principio espresso nella ormai celebre pronuncia n. 13533/2001 delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, in virtù del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera
pagina 3 di 6 allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Dunque, nel caso di specie, la parte opposta deve fornire la prova del contratto di appalto ed allegare l'inadempimento della controparte.
L'esistenza dei contratti è documentalmente provata e non contestata.
Con il primo motivo di opposizione il ha eccepito il difetto di prova delle Parte_1 prestazioni indicate nelle fatture oggetto di causa.
I contratti di manutenzione degli impianti ascensori prevedono una fatturazione semestrale anticipata, con obbligo, a carico della società opposta, di procedere ai controlli di manutenzione programmata con visite bimestrali.
Non rientrano nelle prestazioni oggetto di manutenzione ordinaria quelle inerenti le riparazioni e/o sostituzioni di componenti degli impianti elevatori, che vanno ricondotte nelle prestazioni di manutenzione straordinaria, eseguite a seguito di apposito intervento richiesto dal e soggette a distinta fatturazione. Dall'esame dei contratti emerge, invero, che Parte_1
l'appaltatore ha assunto l'obbligo di eseguire le periodiche visite manutentive e segnalare eventuali interventi di manutenzione straordinaria, mentre la sostituzione di componenti o l'esecuzione di ulteriori interventi non è incluso nel canone mensile ed è resa previo accordo tra le parti sulle relative condizioni.
L'opposta ha depositato i rapporti di servizio, appositamente sottoscritti dal Parte_1 per ricevuta, quale prova dell'avvenuto espletamento delle prestazioni ivi indicate.
Il , dal canto suo, ha solo genericamente contestato gli statini di verifica relativi Parte_1 agli interventi di manutenzione ma, a fronte della prova documentale fornita dall'opposta, tali contestazioni risultano inidonee a scalfire la pretesa creditoria dell'opposta.
Al riguardo nelle tabelle riassuntive allegate alla CTP del , in particolare, risulta Parte_1 contestata la mancata effettuazione di tutte le visite periodiche pattuite. L'opposta sul punto ha dichiarato – e tale affermazione non è stata contestata - di avere depositato in giudizio i rapporti relativi alle fatture rimaste impagate, e azionate in monitorio, non anche i rapporti relativi alle fatture saldate dal . Parte_1
pagina 4 di 6 Quanto alla contestazione dell'ordine di lavoro n. 145735902 del 19.11.2019 il Condominio, tramite il CTP, ha affermato che la riparazione dell'avvolgimento motore è stata determinata presumibilmente dalla carenza di manutenzione ordinaria ma, alla luce di quanto esposto dall'opposta in merito alla produzione in giudizio dei soli rapporti di intervento e delle sole fatture rimaste impagate, il mancato deposito della prova del rapporto sulla visita periodica precedente rispetto al guasto indicato non è idoneo per ciò solo a ritenere la sussistenza del nesso di causalità tra tale asserita mancanza di manutenzione e il guasto stesso, nesso di causalità peraltro allegato in forma dubitativa dal , che ha utilizzando l'avverbio Parte_1
“presumibilmente”.
Il ha poi eccepito la mancanza di accordo preventivo sull'importo dovuto per Parte_1 gli interventi contestati ma, trattandosi di interventi a chiamata, come si evince dai relativi rapporti di servizio, depositati in atti, il avrebbe dovuto negare tempestivamente Parte_1
l'autorizzazione a procedere alle riparazioni proprio per la mancanza di accordo preventivo sull'importo, non anche rifiutare il pagamento per tale motivo, dopo avere chiesto e accettato l'intervento.
In ragione di quanto esposto le generiche contestazioni dell'opponente non sono idonee a paralizzare la pretesa creditoria.
Il Condominio ha, infine, escluso l'obbligo di corrispondere gli interessi moratori perché non previsto in contratto;
nel ricorso monitorio l'opposta ha chiesto gli interessi moratori dalla domanda.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi - contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria - hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99
e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte. Ove questa non specifichi, tuttavia, la natura degli accessori richiesti, si presumono domandati gli interessi corrispettivi - dovuti indipendentemente dalla mora e dall'inadempimento, essendo fondati su presupposti diversi da quelli che giustificano l'attribuzione
pagina 5 di 6 degli interessi di mora - con conseguente tardività della domanda di attribuzione degli interessi moratori formulata solo in appello (C. Cass., n. 36659/2021).
In applicazione del superiore principio, avendo l'opposta sin dal ricorso monitorio richiesto gli interessi moratori dalla data della domanda, essi risultano dovuti. La previsione contrattuale
è, infatti, idonea ad escludere gli interessi moratori prodotti dall'inadempimento, non anche quelli derivanti dall'azione giudiziale.
L'opposizione va, pertanto, rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo, già esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (fino a € 26.000,00) nel seguente modo: € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria, € 900,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 2.800,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 7792/2021 R.G, vertente tra il Condominio OASI di Calatabiano, via G.
Garibaldi n. 155, in persona dell'amministratore pro tempore (opponente) e in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore (opposta), rigettata e disattesa ogni domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1524/2021;
2) Condanna il di , via G. Garibaldi, n. 155, al pagamento, in Parte_1 Parte_1
favore di delle spese di lite, che liquida in € 2.800,00 per compensi, oltre Controparte_1 alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania il 18/09/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
pagina 6 di 6