Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/05/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Venditto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3133 R.G. cont. 2020
TRA
C.F./P.IVA Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in via G.
Oberdan n. 24 - Latina presso lo studio dell'avv. Vincenzo MANCIOCCHI, dal quale
è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. , elettivamente domiciliata CP_1 C.F._1
in via Pastrengo, n. 34 - Latina presso lo studio degli avv.ti Amleto CORONELLA e
Rita Gabriella VIDEA, dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
E
- C.F. , elettivamente RO C.F._2
domiciliata in viale dello Statuto n. 52 - Latina presso lo studio dell'avv. Claudia
1
comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
E
- C.F./P.IVA Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale P.IVA_2 mandataria, C.F. .IVA , in persona Parte_2 P.IVA_3 P.IVA_4
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in via G. Oberdan n.
24 - Latina presso lo studio dell'avv. Vincenzo MANCIOCCHI, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce all'atto di intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c. del 17/05/2021;
PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 c.c..
CONCLUSIONI: per parte attrice e intervenuta, all'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c.): “In via preliminare insiste per l'ammissione delle prove richieste e non ammesse ed in particolare l'interrogatorio formale del convenuto Testimone_1 nonché per l'ammissione della prova testimoniale anche sui capitoli 2, 4 e 5 della memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c., con gli stessi testi ivi indicati ed altresì dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non delibato così come richiesto nella memoria ex art. 183 co. VI n. 3 c.p.c. Ad ogni modo precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quelle rassegnate in tutti i propri atti e scritti difensivi, ritualmente depositati nel corso del giudizio, e chiede che la causa sia trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”; per parte convenuta, all'udienza di precisazione delle CP_1 conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c.):
“Insiste per il rigetto della domanda attorea di e della riconvenzionale CP_4
proposta dal sig. con condanna alle spese di giudizio in favore RO
di insiste altresì per il rigetto delle richiesta di interrogatorio CP_1
formale del sig. reiterata da con le note del 27 settembre RO CP_4
2 e già respinta dalla S.V. con ordinanza del 29 giugno 2023, e dell' ordine di esibizione ex art. 210 cpc contenuto nelle memorie 183 VI co 3 termine dell'attrice perché tardivo, trattandosi di circostanza oggetto di prova diretta (ovvero l'assunto che il pagamento del prezzo sia stato restituito dalla venditrice CP_1 all'acquirente) e generico (non viene indicato l'intestatario del conto di cui viene richiesta l'esibizione e nemmeno il periodo di riferimento)”; per parte convenuta, , all'udienza di precisazione delle RO conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c.):
“conclude come da comparsa di risposta alla quale si riporta e da intendersi in questa sede integralmente trascritta. Chiede che la causa venga assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
ha convenuto in giudizio e , chiedendo in
[...] CP_1 RO
via principale, in accoglimento di azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., la revoca e la dichiarazione di inefficacia dell'atto di compravendita (Rep. n. 86936 - Racc. n.
34834) del 31/07/2018, ai rogiti del notaio intervenuto tra le parti Persona_1
convenute ed avente ad oggetto il trasferimento del diritto di proprietà dell'immobile sito in Latina, via del Lido n. 60 e precisamente: appartamento al piano secondo, composto da 6,5 vani catastali, con annesso terrazzo, ove è ubicata una piscina, e lastrico solare di proprietà esclusiva, censito al catasto fabbricati Latina al foglio 283, particella 563, sub 53; posto auto sito al piano sottostrada di mq. 14, censito al catasto fabbricati Latina al foglio 283, particella 563, sub 35, chiedendo altresì, in via subordinata, l'accertamento e la declaratoria della natura simulata del suddetto atto e, in via ulteriormente subordinata, in caso di impossibilità - totale o parziale - di restituzione da parte convenuta del compendio immobiliare trasferito, od, in subordine, di diminuzione del valore dello stesso, la condanna di parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma corrispondente al valore di detto immobile, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della propria pretesa, ha dichiarato di vantare nei confronti di in qualità di garante della società Autolatina S.r.l.., stante la CP_1
3 fideiussione omnibus rilasciata in data 21/10/2009 fino alla concorrenza dell'importo di € 643.200,00, un credito pari ad € 448.616,36, quale saldo debitore, comprensivo di capitale ed interessi al tasso contrattuale nonché commissioni e spese, del conto corrente n. 9897/40, aperto in data 27/05/1987 presso la filiale di Latina.
Ha altresì dichiarato che l'esposizione debitoria è garantita da ulteriori fideiussioni omnibus, rilasciata da in data 02/12/2008 fino alla Parte_3 concorrenza dell'importo di € 1.338.000,00 e da in data Parte_4
21/10/2009 fino alla concorrenza dell'importo di € 643.200,00; che, dichiarata fallita la società debitrice Autolatina S.r.l. in data 26/01/2018, con conseguente cancellazione dal registro delle imprese, nonostante le reiterate richieste, gli importi dovuti non sono stati corrisposti e, pertanto, a fronte del perdurante inadempimento, è stato richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Siena il decreto ingiuntivo n. 136 del
28/01/2019, provvisoriamente esecutivo, con il quale è stato ingiunto a CP_1
e , il pagamento di € 448.616,36, oltre
[...] Parte_3 Parte_4
interessi e spese legali.
Parte attrice ha dedotto che, successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, è venuta a conoscenza dell'atto di compravendita (Rep. n. 86936 - Racc.
n. 34834) del 31/07/2018, ai rogiti del notaio , con il quale Persona_1 CP_1
ha venduto a madre del marito , il
[...] Controparte_5 RO
compendio immobiliare come sopra identificato, al solo scopo di sottrarre gli stessi beni all'acquisizione alla massa fallimentare, pregiudicando in tal modo i diritti del ceto creditorio;
tale pregiudizio sarebbe comprovato dalla previsione di un prezzo inferiore al valore di mercato dell'immobile, dall'indicazione nell'atto di compravendita del versamento di una parte del corrispettivo (€ 50.000,00) a mezzo vaglia postali, del cui incasso non vi è prova, dalla corresponsione della restante somma mediante accollo del mutuo concesso alla parte venditrice dalla Banca delle
Marche S.p.A., dalla rinuncia all'ipoteca legale, in assenza dell'integrale pagamento del prezzo pattuito nonché dal rapporto di affinità sussistente tra la parte venditrice e acquirente (suocera).
Ravvisando il carattere pregiudizievole dell'atto posto in essere, stante l'asserita sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., parte attrice ha chiesto che tale atto fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti e, in via subordinata,
4 dichiarata la natura simulata dell'atto, con conseguente accertamento e declaratoria di nullità dello stesso.
1.1 Con atto depositato telematicamente in data 30/12/2020, si è costituita in giudizio la quale ha contestato quanto dedotto da parte attrice. CP_1
In particolare, ha osservato come le modalità e le ragioni sottostanti il trasferimento immobiliare per cui è causa fossero diverse da quelle dedotte dall'istituto di credito attore, trattandosi di atto di compravendita intervenuto a seguito del raggiungimento di un accordo transattivo a definizione del giudizio (R.G.
n. 5144/2016), promosso da nei confronti di ai CP_1 Controparte_5 sensi dell'art. 2932 c.c., per l'adempimento in forma specifica del contratto preliminare sottoscritto in 21/01/2014, con cui si era impegnata ad Controparte_5 acquistare l'immobile per cui è causa al prezzo di € 100.00,00 oltre accollo del mutuo, con l'intesa che avrebbe rimborsato alla venditrice la rata di mutuo da questa versata fino alla stipula del contratto definitivo entro il 31/01/2016.
Escluso che il prezzo indicato nel contratto di compravendita non fosse stato corrisposto, parte convenuta ha recisamente negato la sussistenza di un intento fraudolento sotteso alla stipula dell'atto di compravendita oggetto di causa, e, conseguentemente dei presupposti normativamente richiesti ai fini del vittorioso esperimento dell'actio pauliana ed in particolare, l'eventus damni, la scientia damni
e del consilium fraudis.
Disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, con comparsa del
23/09/2021, si è costituito in giudizio , in qualità di erede di RO
, il quale, precisato che l'atto di compravendita contestato costituiva Controparte_5
l'esito di una definizione bonaria della controversia tra le parti in giudizio e prospettata l'insussistenza del requisito della consapevolezza del terzo in capo alla madre estranea alle vicende della società Autolatina S.r.l., Controparte_5
dichiarata fallita e di cui era garante, ha chiesto, in via principale, il Parte_5 rigetto dell'azione proposta e, in via riconvenzionale, in caso di accoglimento della domanda attorea, la condanna di alla corresponsione delle rate del Parte_5
mutuo corrisposte dalla madre dal 03/02/2014 fino al 30/11/2015 e dal luglio 2018 fino alla definizione del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
1.2 Intervenuta nel corso del giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., con atto del
5 17/05/2021 e per essa, quale Controparte_4
mandataria, , cessionaria dei crediti della Banca MPS a seguito di Parte_2
scissione parziale avvenuta con atto del 25/11/2020 (Rep. n. 39399 - racc. n.20019) ai rogiti del notaio all'esito dell'udienza del 14/10/2021, tenutasi nelle Persona_2 forme previste dall'art. 221, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c..
Con ordinanza del 12/07/2022, il g.i.,ha ammesso la prova per interpello e per testi, articolata da parte attrice, limitatamente ai capitoli 1 e 3;, ritenuti irrilevanti i restanti capitoli, non ammettendo, al contrario, la prova per testi articolata dalla convenuta nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., trattandosi CP_1
di circostanza documentata.
Istruita mediante l'espletamento dell'interrogatorio formale (udienza del
29/06/2023) e l'escussione dei testi (udienza del 14/03/2024), con ordinanza del
27/01/2025, la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica, di cui all'art. 190 c.p.c..
2. La (cui è succeduta nel rapporto Parte_1
) ha agito, in via principale, ai Controparte_4 fini della declaratoria di inefficacia nei propri confronti dell'atto di compravendita
(Rep. n. 86936 - Racc. n. 34834) del 31/07/2018, ai rogiti del notaio Per_1
, intervenuto tra e (dante causa dell'odierno
[...] CP_1 Controparte_5
convenuto ), avente ad oggetto il trasferimento del diritto di RO
proprietà del compendio immobiliare come sopra richiamato e, in via subordinata, ai fini dell'accertamento della natura simulata dell'atto.
Va precisato, in via preliminare, che l'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte in via alternativa o subordinata nello stesso giudizio, con la differenza che, nel primo caso, l'attore rimette al potere discrezionale del giudice l'inquadramento della pretesa fatta valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre, nel secondo, richiede espressamente che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere
6 una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'altra (Cass. civ., sez. III, 15/03/2024, n. 7121).
3. Posto quanto sopra, i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria, indicati dall'art. 2901 c.c., sono:
a) la sussistenza di un credito del revocante nei confronti del debitore revocando;
b) l'atto di disposizione del debitore (che può essere successivo o anteriore al credito del revocante);
c) il pregiudizio arrecato dall'atto alla garanzia patrimoniale del creditore
(c.d. eventus damni);
d) il c.d. consilium fraudis del debitore, consistente nella consapevolezza di arrecare con il proprio atto (anteriore all'insorgenza del credito del revocante) un pregiudizio al creditore;
e) la partecipatio fraudis del terzo, cioè la consapevolezza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore arreca alla garanzia patrimoniale nel caso che l'atto di disposizione sia stato posto in essere a titolo oneroso;
f) se l'atto da revocare è anteriore all'insorgenza del credito, la revoca è ammessa solo se si dimostri: a) che esso è stato dolosamente preordinato in danno del creditore;
b) che il terzo è stato partecipe della dolosa preordinazione (c.d. animus nocendi).
3.1 Sussistenza del credito - La prova dell'esistenza del credito, quale elemento costitutivo dell'azione revocatoria, incombe sull'attore.
Parte attrice ha dimostrato la sussistenza del credito dalla stessa vantato nei confronti di parte convenuta, come cristallizzato nel decreto ingiuntivo n.136 del
28/01/2019 emesso dal Tribunale di Siena in atti, provvisoriamente esecutivo, con il quale è stato ingiunto a e , CP_1 Parte_3 Parte_4 garanti della società Autolatina S.r.l., il pagamento di € 448.616,36, oltre interessi e spese legali.
Legittimato attivo, come si evince dall'art. 2901 c.c., è, difatti, chiunque vanti un diritto di credito anche soggetto a condizione o a termine o anche solo eventuale verso il debitore, credito la cui sussistenza potrà essere provata con qualsiasi mezzo
7 consentito dalla legge.
A nulla rileva che il credito sia privilegiato o chirografario;
non è necessario che sia liquido ed esigibile;
neppure si richiede che esso sia già certo e determinato nel suo ammontare, né che sia (necessariamente) anteriore all'atto revocando, né che sia portato da un titolo esecutivo (su questa ampia nozione di credito quale presupposto dell'azione revocatoria ordinaria, che ricomprende addirittura il c.d. credito litigioso, si vedano, a titolo puramente esemplificativo e tra le moltissime,
Cass. 18.5.2004, n. 9440; Cass. 2.4.2004, n. 6511; Cass. 23.2.2004, n. 3546; Cass.
24.7.2003, n. 11471; Cass. 18.3.2003, n. 3981; Cass. 27.6.2002, n. 9349; Cass.
14.11.2001, n. 14166; Cass. 4.6.2001, n. 7484; Cass. 29.3.1999, n. 2971; Cass.
2.9.1996, n. 8013; Cass. 22.3.1990, n. 2400).
Ancora può essere richiamato il principio, ribadito più di recente, per cui
“Posto che in tema di azione revocatoria rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, anche il credito eventuale, qual è il credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore legittimato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, essendo irrilevante che si tratti di credito di fonte contrattuale o derivante da fatto illecito e senza che sia necessaria una preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o la certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione dell'azione pauliana, che non persegue fini restitutori” (Cass. sez. civ., sez. III, 06/05/2021, n.
12047, ma anche Cass. civ., sez. VI, 19/02/2020, n. 4212).
Il concetto di 'credito' - presupposto all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - va inteso, dunque, in senso lato ed ampio, comprensivo delle più deboli posizioni soggettive costituite dalla ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore.
A ciò consegue l'irrilevanza della contestazione di parte convenuta che si tratti di credito sub iudice e asseritamente incerto, stante la pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (R.G. n. 998/2019).
Pertanto, permane la sussistenza, in capo a parte attrice, di un credito,
8 ancorché sub iudice.
Nel caso di specie, risultano compiutamente allegati i fatti costitutivi del credito asseritamente vantato, pertanto, posto quanto sopra, ciò è ampiamente sufficiente a ritenere provato il presupposto dell'azione pauliana in esame.
3.2 L'atto di disposizione del debitore - È necessario, perché l'atto sia soggetto a revoca ex art. 2901 c.c., che esso costituisca una manifestazione di volontà negoziale del debitore, che, a sua volta, abbia una rilevanza modificativa, in senso negativo, della sua situazione patrimoniale.
Sono perciò esclusi dalla revocatoria i meri atti giuridici, gli atti materiali, i comportamenti omissivi, gli atti amministrativi e, in genere, tutti gli atti non aventi contenuto negoziale.
Per atto di disposizione deve intendersi qualsiasi atto capace di arrecare pregiudizio alla garanzia del creditore, e non soltanto quello traslativo.
È pertanto pregiudizievole l'atto che: (a) sottrae un bene alla sua azione esecutiva (atto traslativo); (b) crea una ragione di preferenza rispetto al destinatario
(costituzione di garanzie reali); (c) rende possibile il concorso dell'azione esecutiva di un terzo sui beni del debitore (assunzione di obbligazioni); (d) abdica ad un diritto.
Sono altresì pregiudizievoli tutti gli atti di trasferimento di diritti, a titolo gratuito, cioè senza alcuna controprestazione (donazione, donazione modale, donazione remuneratoria, costituzione di fondo patrimoniale, adempimento di un'obbligazione naturale, ecc.).
Rientra, dunque, nel novero delle categorie indicate anche il contratto di compravendita, che viene in rilievo nel caso di specie.
Va, tuttavia, osservato come i convenuti escludano la revocabilità dell'atto di compravendita, trattandosi di atto intervenuto a seguito del raggiungimento di un accordo transattivo a definizione del giudizio (R.G. n. 5144/2016), promosso da nei confronti di ai sensi dell'art. 2932 c.c., per CP_1 Controparte_5
l'adempimento in forma specifica del contratto preliminare sottoscritto in 21/01/2014, con cui si era impegnata ad acquistare l'immobile per cui è causa al Controparte_5 prezzo di € 100.00,00 oltre accollo del mutuo, con l'intesa che avrebbe rimborsato alla venditrice la rata di mutuo da questa versata fino alla stipula del contratto definitivo entro il 31/01/2016.
9 Secondo costante orientamento, sono soggetti a revoca ai sensi dell'art. 2901 del c.c. i contratti definitivi stipulati in esecuzione di un contratto preliminare, allorquando sia provato il carattere fraudolento del negozio con cui il debitore abbia assunto l'obbligo poi adempiuto, e tale prova può essere data nel giudizio introdotto con la domanda revocatoria del contratto definitivo indipendentemente da una apposita domanda diretta nei confronti del contratto preliminare per sentirne dichiarare la inefficacia.
L'azione revocatoria ha, dunque, ad oggetto il contratto definitivo stipulato in adempimento del preliminare, posto che solo con il contratto definitivo si delinea l'eventus damni presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, ovvero la diminuzione del patrimonio del venditore o il pericolo del suo depauperamento con conseguente pregiudizio per il creditore.
Diversamente, infatti, il compimento di un atto negoziale come il contratto preliminare di vendita ha una portata dispositiva solo potenziale e futura e dunque non idoneo all'esperimento dell'azione revocatoria.
Nel caso di specie, ancorché l'atto sia intervenuto ai fini della transazione della controversia pendente tra le parti ai sensi dell'art. 2932 c.c. per l'adempimento del contratto preliminare, non può escludersi che l'immobile sia stato trasferito in funzione di regolazione dei rapporti tra le parti, pertanto, l'atto trae origine dalla libera determinazione del debitore e non si configura come “dovuto”.
Diversamente, “l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. non è esperibile, da parte del creditore del promittente venditore, contro le sentenze emesse, ai sensi dell'art. 2932 c.c., nei confronti del debitore, sulla base di un preliminare stipulato preordinatamente o scientemente in suo danno, essendo il creditore medesimo soggetto all'efficacia della sentenza” (Cass. civ. sez. III, 17/02/2023, n.5114), che, tuttavia, non è intervenuta nel caso di specie.
3.3 L'eventus damni - Altro presupposto dell'azione revocatoria è l'eventus damni, per tale intendendosi il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia generica patrimoniale che assiste il credito, ai sensi dell'art. 2740 c.c.
La locuzione usata dal legislatore, ovverosia “pregiudizio alle ragioni del creditore”, viene interpretata dalla prevalente giurisprudenza in modo da ricomprendervi, oltre al danno attuale, anche il danno potenziale, ovverosia il danno
10 che ricorre ogniqualvolta il risultato della successiva esecuzione forzata rischi di essere messo in pericolo (si legge in una massima ricorrente: “in tema di azione revocatoria ordinaria, ai fini dell'integrazione del profilo dell'eventus damni, non è necessario che l'atto di disposizione compiuto dal debitore abbia reso impossibile la realizzazione del credito, ma è sufficiente che tale atto abbia determinato una maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo”; così
Cass. 17.10.2001, n. 12678, ma v. anche, a titolo di esempio tra molte, Cass.
2.4.2004, n. 6511; Cass. 23.2.2004, n. 3546; Cass. 5.2.2013, n. 2651).
In tema di azione revocatoria, il requisito oggettivo dell'eventus damni ricorre, dunque, non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (“Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria, cosiddetto eventus damni, ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”, Cass. civ., sez. III, 28/06/2023, n. 18513; Cass. civ., sez. VI - III,
17/05/2022, ord. n. 15866).
È indubbio che il privarsi di un bene immobile, senza che sia provata la
“capienza” del patrimonio residuo del debitore, renda più difficoltoso il soddisfacimento del credito vantato, essendo per il creditore più proficuo aggredire in via esecutiva un bene immobile che tentare di recuperare il denaro derivante dalla vendita, essendo il denaro un bene per sua natura fungibile, maggiormente occultabile e distraibile.
Tale circostanza rende evidente, dunque, il carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo posto in essere, idoneo a diminuire le garanzie patrimoniali della debitrice, e a rendere maggiormente difficoltoso il soddisfacimento del credito.
11 È stato, altresì, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che, a fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia patrimoniale generica del creditore, incombe sul debitore convenuto, in ossequio ai principi generali e, in particolare, al principio di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare l'assoluta capienza del suo patrimonio.
Invero, non essendo richiesta, a fondamento dell'actio pauliana, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più difficoltosa o incerta la soddisfazione del credito, spetta al convenuto che la eccepisca l'onere di provare l'insussistenza dell'eventus damni (così Cass. civ. 27.10.2015, n. 21808).
In tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell' eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione. (Cass. civ. 6/2/2019, (ord.) n. 3538).
Nel caso di specie, l'atto di compravendita (Rep. n. 86936 - Racc. n. 34834) è stato stipulato da e in data 31/07/2018, ai rogiti del CP_1 Controparte_5
notaio . Persona_1
Ritenuto che l'atto dispositivo per cui è causa costituisce, nella prospettazione di parte convenuta, la realizzazione degli interessi delle parti definiti con l'accordo transattivo della controversia tra le stesse pendente, come accade nella sequenza preliminare - definitivo, se l'azione revocatoria ordinaria ha ad oggetto un contratto definitivo di vendita, preceduto da un preliminare, il pregiudizio lamentato dal creditore (ossia l'elemento oggettivo - c.d. eventus damni) va verificato alla data del contratto definitivo, mentre l'elemento soggettivo (c.d. scientia damni) richiesto dall'art. 2901 c.c., va valutato con riguardo al momento della conclusione del preliminare, atteso che è in quel momento che si forma la libera scelta/volontà delle parti, ancorché l'effetto traslativo non si sia ancora prodotto.
In tema di azione revocatoria ordinaria di un contratto definitivo di
12 compravendita di un bene promesso in vendita, la sussistenza dell'eventus damni rispetto al creditore procedente va, dunque, valutata con riferimento al momento della stipula del contratto definitivo, verificandosi soltanto in tale momento il compimento di un atto dispositivo del patrimonio del debitore;
per contro, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 cod. civ. in capo all'acquirente va valutato in relazione al momento della stipula del contratto preliminare, dovendosi contemperare, in ossequio alla ratio dell'azione revocatoria, la garanzia patrimoniale dei creditori con l'affidamento del terzo nello svolgimento della propria autonomia privata. (Cass. civ., sez. III, 07/07/2023, n.19327).
Pertanto, la sussistenza del requisito in esame va valutata al momento della stipula dell'atto di compravendita avvenuta in data 31/07/2018.
In merito all'onere della prova relativo all'assoluta capienza patrimoniale, giova, in primis, osservare come si tratti di un onere gravante sul debitore.
Nessuna dimostrazione di tal fatta è qui fornita dalle parti convenute, che non hanno articolato prove in merito.
Si osserva, inoltre, che dalla giurisprudenza di legittimità è stato affermato che qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. - ricorrendone i presupposti - nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento (Cass. Civ. 18/06/2019 n. 16221; Cass. 31/03/2017, n. 8315);
Pertanto, l'esistenza di altri coobbligati nei confronti della banca, non ha rilievo, in quanto l'art. 2901 c.c. non esige, quale ulteriore requisito anche l'impossibilità o difficoltà del creditore di conseguire aliunde la prestazione, avvalendosi di rapporti con soggetti diversi.
In altre parole, nel caso di solidarietà passiva, il cui tipico esempio è rappresentato dalla fideiussione, l'eventus damni va accertato con esclusivo riferimento alla situazione patrimoniale del debitore convenuto, con conseguente irrilevanza di un'indagine sull'eventuale solvibilità dei coobbligati.
Ne consegue, dunque, che l'insufficienza di allegazione e prova, nonché la valutazione in ordine alle difese dei convenuti che, pur contestando la sussistenza del presupposto del pregiudizio per il creditore in conseguenza dell'atto di disposizione
13 per cui è causa, non hanno provato l'effettivo soddisfacimento del credito, sono in sé sufficienti a ritenere integrato il requisito del rischio di maggiore difficoltà nel soddisfacimento del credito, in conseguenza dell'atto di compravendita per cui è causa.
Si può, dunque, ritenere provato che a seguito dell'atto di CP_1
compravendita, abbia reso più difficile o incerta la soddisfazione del credito della parte attrice.
3.4 L'animus nocendi o consilium fraudis - Tale elemento si atteggia in maniera diversa (art. 2901, primo comma, n. 1) a seconda che l'atto dispositivo del debitore sia posteriore o anteriore al sorgere del credito.
Qualora l'atto dispositivo sia posteriore, ai fini dell'azione revocatoria, è necessario che il debitore abbia conoscenza del pregiudizio che l'atto stesso arrechi o potrà arrecare al creditore, non essendo invece richiesto l'animus nocendi (Cass.
26.2.2002, n. 2792).
In altri termini, è sufficiente che il debitore sia consapevole che l'atto di disposizione riduce o possa ridurre la consistenza del suo patrimonio in danno del creditore revocante, senza tuttavia che sia necessario che il debitore abbia avuto particolarmente presente quel credito.
Al contrario, qualora l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito, la condizione per l'esercizio dell'azione stessa è, oltre al consilium fraudis del debitore, la participatio fraudis del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di questi della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro.
Con riferimento all'epoca di insorgenza del credito di parte attrice, che assume rilievo ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo del debitore, deve rilevarsi che il requisito dell'anteriorità o posteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va infatti riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cass.,
Sez. III, 5/09/2019, (ord.) n. 22161).
Ne discende che, nel caso in esame, la data di insorgenza del credito della parte attrice deve essere individuata quantomeno nelle lettere dell'08/02/2018, con cui la banca attrice ha informato la convenuta della revoca degli CP_1
14 affidamenti concessi alle società Autolatina S.r.l., ed ha invitato e diffidato la stessa, in quanto fideiussore delle suddette società, al pagamento delle somme dovute.
È altresì utile rilevare con la giurisprudenza di legittimità prevalente che
l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ('scientia damni') (Cass. civ. sez. VI, 03/06/2020, (ord.) n.10522).
Dunque, in tema di azione revocatoria proposta nei confronti del fideiussore,
l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito.
Pertanto, prestata la fideiussione a garanzia di un credito preesistente, l'atto di donazione successivamente compiuto dal fideiussore è soggetto all'azione revocatoria in presenza soltanto del requisito soggettivo della 'scientia damni', cioè della consapevolezza, da parte del medesimo, di arrecare pregiudizio al creditore
(Cass. civ. sez. II, 19/10/2006, n. 22465).
Nel caso di specie, in data 21/10/2009 la convenuta ha CP_1
sottoscritto la fideiussione omnibus con la previsione dell'importo massimo garantito di € 643.200,00 per l'adempimento delle obbligazioni di Autolatina S.r.l. verso
[...]
Paschi dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, Parte_1 Pt_1
già consentite o che venissero in seguito consentite. (cfr. doc. 3, fascicolo di parte attrice)
Pertanto, a prescindere dal suo accertamento giudiziale, il credito può certamente considerarsi anteriore all'atto dispositivo oggetto di causa.
L'atto di compravendita, oggetto dell'azione revocatoria, è stato, invero, stipulato il 31/07/2018.
15 Essendo, dunque, l'atto di compravendita posteriore al sorgere del credito, è sufficiente, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo del debitore, verificare che egli fosse consapevole che l'atto potesse arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, non essendo, al contrario necessaria la dolosa preordinazione, richiesta qualora l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito.
Nel caso di specie, nessun dubbio può sussistere sulla piena consapevolezza di di spogliarsi di propri beni a favore di non CP_1 Controparte_5 direttamente coinvolta nelle ragioni di credito dell'attrice, perciò direttamente ed immediatamente pregiudicate.
Appare, dunque, del tutto evidente l'idoneità dell'atto di disposizione a diminuire le garanzie patrimoniali della debitrice, e a rendere maggiormente difficoltoso il soddisfacimento del credito.
Di tale pregiudizio, era, pertanto, evidentemente, consapevole, CP_1 essendo perfettamente a conoscenza dell'esposizione debitoria in cui versava al momento della sottoscrizione dell'atto oggetto del presente giudizio, in ragione delle comunicazioni del 23/02/2018, versate in atti, ricevute dalla Banca creditrice e della sua qualità di debitore in solido, in quanto garante.
Non va taciuto altresì che in data 14/06/2013 ha sottoscritto un CP_1
documento in cui si riconosceva debitrice nei confronti dell'istituto di credito attore
(cfr. doc. 6 atto di citazione).
A nulla rileva, pertanto, che l'atto oggetto del presente giudizio sia stato stipulato nel 2018, atteso che, in assenza di evidenze di segno contrario, la fideiussione prestata in data 21/10/2009 era perfettamente valida ed operante al momento della stipula dell'atto dispositivo per cui è causa.
In altri termini, ancorché non più amministratrice della CP_1
Autolatina S.r.l. nel 2018, era a conoscenza dell'avvenuto fallimento della società garantita (“Faccio presente, rispetto alla richiesta di chiarimento del g.i., che prima della chiusura della Auto Latina S.r.l. sono stata socia della stessa società, che tuttavia è stata chiusa già nel 2012 come attività; successivamente c'è stato il fallimento” - cfr. verbale udienza del 29/06/2023 in cui la stessa ha reso interrogatorio formale) e, conseguentemente, della sua permanente qualità di garante, e come tale, della debenza dell'importo non pagato.
16 Inattendibili e sconfessate dalle evidenze documentali le dichiarazioni rese sul punto da , escusso all'udienza del 14/03/2024. Parte_4
L'inattendibilità deriva dalla contraddittorietà delle dichiarazioni, in quanto, dapprima, in risposta al capitolo di prova ammesso, ha Parte_4 dichiarato: “sul capitolo posso dire che mia sorella, che come ho detto è stata con me amministratrice della società, era a conoscenza della situazione finanziaria dell'impresa” e, nel momento immediatamente successivo, ha riferito: “Non so dire se mia sorella nel periodo in cui era amministratore della società CP_1
fosse a conoscenza delle specifiche esposizioni debitorie della società Auto Latina ed in particolare del credito S” (cfr. verbale udienza del 14/03/2024).
Posto quanto sopra, può ritenersi sussistente anche l'elemento oggetto di disamina.
3.5 Conoscenza del pregiudizio da parte del terzo - Qualora a venire in rilievo sia un atto a titolo oneroso posteriore al sorgere del credito, come avvenuto nel caso di specie, l'art. 2901 c.c. annovera tra i presupposti dell'azione revocatoria anche la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
Pertanto, l'azione revocatoria avente ad oggetto l'inefficacia di un atto a titolo oneroso successivo al sorgere dei crediti ha quale unica condizione per il suo esercizio la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore e la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. civ.
Sez. 6-3, 18/06/2019, (ord.) n. 16221).
Dunque, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Cass. civ. Sez. III, 15/10/2021, (ord.) n.28423).
La consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente consiste
17 nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori o ad ogni modo deve essere a conoscenza che il proprio dante causa è vincolato verso creditori, non essendo di contro sufficiente la semplice consapevolezza che l'atto stesso comporti una semplice alterazione in peius del patrimonio del suddetto debitore (Cass. civ. 27/09/2018, n. 23326).
Quanto osservato trova conferma nella ratio sottesa all'actio pauliana, ovverosia la tutela di tutti creditori da atti che potrebbero compromettere la garanzia patrimoniale generica del debitore.
Va precisato che, potendo ritenersi sussistente nel caso di specie lo schema preliminare - definitivo, il requisito in esame va valutato, come già osservato, con riguardo al momento della conclusione del preliminare, atteso che è in quel momento che si forma la libera scelta/volontà delle parti, ancorché l'effetto traslativo non si sia ancora prodotto (“In tema di azione revocatoria ordinaria di un contratto definitivo di compravendita di un bene promesso in vendita, la sussistenza dell'eventus damni rispetto al creditore procedente va, dunque, valutata con riferimento al momento della stipula del contratto definitivo, verificandosi soltanto in tale momento il compimento di un atto dispositivo del patrimonio del debitore;
per contro, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 cod. civ. in capo all'acquirente va valutato in relazione al momento della stipula del contratto preliminare, dovendosi contemperare, in ossequio alla ratio dell'azione revocatoria, la garanzia patrimoniale dei creditori con l'affidamento del terzo nello svolgimento della propria autonomia privata” - Cass. civ., sez. III, 07/07/2023, n.19327).
Nel caso di specie, sono stati acquisiti al processo plurimi elementi idonei a dimostrare che il terzo acquirente fosse a conoscenza che l'atto Controparte_6
dismissivo avrebbe potuto arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie vantate nei confronti dell'alienante CP_1
Non può non tenersi conto del vincolo familiare sussistente tra CP_1
e (nuora - suocera), a nulla rilevando, peraltro, che, nel 2015, Controparte_5
dunque, successivamente alla stipula del preliminare, in data 18/12/2015, sia stato depositato presso il Comune di Sermoneta l'accordo di separazione personale tra e (figlio della terza acquirente), raggiunto a CP_1 RO
18 seguito di negoziazione assistita, non essendovi, tuttavia, all'attualità, contezza circa l'effettivo rapporto personale tra i coniugi.
A tal proposito, si osserva che la vicinanza determinata dalla convivenza e dal rapporto familiare tra il disponente e l'acquirente sia elemento 'ex se' sufficiente a fondare la prova presuntiva finanche della 'participatio fraudis', laddove tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. civ. sez. III, 08/01/2021, (ord.) n. 161; Cass. civ. Sez. III, 05/03/2009, n. 5359; Cass. civ. Sez. 3, 18/01/2019, (Ord.) n. 1286).
È inverosimile che non fosse a conoscenza della specifica Controparte_5
situazione debitoria in cui versava la nuora, non essendo, infatti, necessario ai fini della sussistenza del presupposto in esame, che ella fosse consapevole dello specifico credito per cui è proposta l'azione, essendo sufficiente, secondo la giurisprudenza di legittimità, la conoscenza di un vincolo verso i creditori (che, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo, non necessariamente devono coincidere con il creditore procedente) del proprio dante causa.
A tal proposito, si osserva che già nel contratto preliminare, che si ribadisce è intervenuto nel momento in cui la società Autolatina S.r.l., di cui era CP_1
amministratrice e garante, era in fase di liquidazione, si dà atto della sussistenza di un'ipoteca a garanzia del mutuo concesso dalla tanto che Controparte_7
per il pagamento del prezzo è stato previsto anche l'accollo di tale mutuo.
Anche laddove si volesse valutare il requisito in esame con riferimento al momento della stipula dell'atto dispositivo per cui è causa, va considerato che la presenza dell'ipoteca viene dedotta sia nell'accordo transattivo sia nell'atto pubblico di compravendita, senza, peraltro, considerare la “peculiare” circostanza per cui per il pagamento di una rilevante parte del prezzo (€ 330.963,56) è stato previsto l'accollo del mutuo da parte di nata il [...], e dunque, ottantunenne Controparte_5 all'epoca della stipula, con rinuncia da parte della venditrice all'ipoteca legale.
Tale peculiarità (per non dire anomalia) può trovare giustificazione solo nel contesto di una operazione concordata con finalità distrattive e tra persone non estranee, legate da comuni interessi personali e patrimoniali.
Le circostanze valorizzate conducono a ritenere fondata la prospettazione attorea in merito ad un'acquista consapevolezza del terzo acquirente, richiesta ai fini
19 dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., non essendo necessario a tal fine, come detto, che egli fosse consapevole dello specifico credito per cui è proposta
l'azione, essendo sufficiente, secondo la giurisprudenza di legittimità, la conoscenza di un vincolo verso i creditori del proprio dante causa.
Può, dunque, ampiamente presumersi che cui sono stati Controparte_5 alienati i beni immobili con l'atto dispositivo oggetto del presente giudizio, fosse a conoscenza del carattere pregiudizievole dell'atto.
Alla luce delle argomentazioni svolte, deve pertanto ritenersi che sussistano tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria avanzata dall'attrice, con conseguente declaratoria di inefficacia, nei confronti della Parte_1
dell'atto di compravendita per cui è causa.
[...]
4. Va ora esaminata la domanda riconvenzionale trasversale spiegata da parte convenuta, , volta alla condanna della convenuta, RO CP_1
in caso di accoglimento della domanda proposta da parte attrice, al pagamento del prezzo versato per l'acquisto dell'immobile pari ad € 50.000,00 e alle rate del mutuo versate dal 03/02/2014 al 30/11/2015 nonché dal 31/07/2018 fino alla definizione del presente giudizio.
La domanda riconvenzionale traversale deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione e non con la memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c. (nella versione vigente ratione temporis), che consente all'attore soltanto di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni
“già proposte”, ma non anche di proporre le domande che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto (Cass. civ., sez.
III, 03/04/2025).
Nel caso di specie, la domanda riconvenzionale trasversale risulta tempestivamente proposta nella comparsa di costituzione e risposta.
La domanda, tuttavia, è infondata per le ragioni di fatto e di diritto di seguito esposte.
Come si evince dall'art. 2902 c.c., l'accoglimento dell'azione revocatoria, qualificabile come azione a garanzia della responsabilità patrimoniale generica, comporta l'inefficacia relativa dell'atto nei confronti del solo creditore che abbia vittoriosamente esercitato l'azione, con conseguente possibilità solo per quest'ultimo
20 di promuovere successive azioni esecutive su quel bene contro i terzi acquirenti, pur divenuti validamente proprietari.
Il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria ordinaria non comporta, dunque, l'invalidità dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore e il suo
“rientro” nel patrimonio dello stesso.
Tale azione non ha, dunque, effetto restitutorio, in quanto l'atto di disposizione continua ad essere valido ed efficace erga omnes, con l'unica eccezione del creditore che agisce.
In riferimento alla posizione del terzo acquirente, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che “gli effetti della garanzia per evizione, che sanziona l'inadempimento da parte del venditore dell'obbligazione di cui all'art. 1476
c.c., conseguono al mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato e, quindi, indipendentemente dalla colpa del venditore e dalla stessa conoscenza da parte del compratore della possibile causa della futura evizione, in quanto detta perdita comporta l'alterazione del sinallagma contrattuale e la conseguente necessità di porvi rimedio con il ripristino della situazione economica del compratore quale era prima dell'acquisto (Cass. 21675/2005; Cass. 20877/2011; Cass. 5561/2015)” (Cass. civ., sez. I, 07/11/2018, n. 28428).
Pertanto, nell'ambito del giudizio ex art. 2901 c.c., il terzo acquirente, in qualità di soggetto passivo dell'azione esecutiva che il creditore vittorioso può promuovere a seguito della dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo, può proporre azione di manleva o di garanzia nei confronti dell'alienante.
Tale assunto trova integrale conferma nel principio di diritto, alla stregua del quale: “in tema di azione revocatoria ordinaria, il terzo acquirente, in quanto soggetto passivo dell'esecuzione che il creditore può promuovere a seguito della dichiarazione d'inefficacia dell'atto dispositivo, può proporre azione di manleva ovvero di garanzia nei confronti dell'alienante e la domanda, al momento della revocatoria ordinaria, deve essere formulata nel senso di essere tenuto indenne dalle relative, non ancora note, conseguenze pregiudizievoli, non potendosi, per ciò solo, ritenere generica» (Cass. n. 28428/2018); principio che risponde, fra l'altro, a evidenti ragioni di economia processuale che rendono opportuna la trattazione contestuale della domanda principale e di quella di manleva, ferma restando la
21 necessità di determinare in un momento successivo quanto eventualmente dovuto”
(Cass. civ., sez. III, 19/01/2022, ord. n. 1583).
Pertanto, nel caso in cui il terzo acquirente convenuto, in via riconvenzionale trasversale proponga azione di garanzia o manleva, in accoglimento della stessa, si può condannare l'alienante a manlevare l'acquirente da ogni conseguenza pregiudizievole derivata dall'azione revocatoria ordinaria e dalla conseguente azione esecutiva intrapresa dal creditore vittorioso.
Tuttavia, nel caso di specie, parte convenuta non ha proposto azione di garanzia o manleva bensì azione di restituzione del prezzo versato per l'acquisto dell'immobile pari ad € 50.000,00 nonché delle rate del mutuo versate.
L'accoglimento di tale domanda presupporrebbe il venir meno dell'efficacia dell'atto di compravendita intercorso tra le parti.
Come già osservato, al vittorioso esperimento dell'azione revocatoria consegue la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto e non erga omnes.
Rilevato, dunque, che l'atto resta valido e pienamente efficace tra le parti, la domanda di ripetizione proposta da parte convenuta nei confronti dell'altra convenuta non può essere accolta.
5. La sentenza di revoca ex art. 2901 c.c. non inficia gli effetti dell'atto, che rimane valido ed efficace inter partes e nei confronti dei terzi diversi dal creditore vittoriosi in revocatoria, ma consente al solo creditore in favore del quale la domanda
è stata accolta di realizzare coattivamente il suo credito, esercitando le azioni esecutive e/o cautelari direttamente sul bene oggetto dell'atto di disposizione, considerato come ancora facente parte del patrimonio del debitore.
La sentenza (costitutiva) qui pronunciata va annotata (e non trascritta) ai sensi dell'art. 2655 c.c. nei registri immobiliari a cura del responsabile della competente Agenzia delle entrate - Servizio di pubblicità immobiliare (ex
Conservatoria dei RR.II.).
6. Quanto alla posizione di Controparte_4
(e per essa, quale mandataria, , cessionaria dei crediti della
[...] Parte_2
Banca MPS a seguito di scissione parziale avvenuta con atto del 25/11/2020 (Rep. n.
39399 - racc. n.20019) ai rogiti del notaio va rilevato che in caso di Persona_2
successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le
22 parti originarie, ma la sentenza ha effetto anche contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti.
Tuttavia, in caso di alienazione del diritto controverso (art. 111 c.p.c.),
l'intervento o la chiamata in causa dell'acquirente non comporta automaticamente l'estromissione dell'alienante, producendosi tale effetto solo con il relativo provvedimento e con il consenso delle altre parti, con la conseguenza che finché non ne sia stato estromesso, l'alienante rimane nel processo come litisconsorte necessario.
Ne consegue che le pronunce di seguito formulate sono effettuate nei confronti della
Banca MPS non estromessa dal processo, con effetti che si producono anche nei confronti dell'intervenuto successore a titolo particolare.
7. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014 (tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta;
scaglione ricompreso tra € 260.000,01 ed
€ 520.000,00; parametri minimi relativi a tutte le fasi per la scarsa complessità della controversia ed il tenore delle difese svolte), seguono la soccombenza nei rapporti tra attrice e convenuti.
Attesa la convergenza delle posizioni difensive dei convenuti, dirette a contrastare la pretesa attorea con argomenti complementari, la liquidazione avviene unitariamente e solidalmente a carico dei convenuti a norma dell'art. 97 c.p.c., con ripartizione in quote uguali.
Si può richiamare sul punto il principio per cui la condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti soccombenti può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui vi sia una comunanza di interessi la cui sussistenza, ai fini della ripartizione delle spese o della condanna solidale, non può che essere apprezzata dal giudice di merito con una valutazione non censurabile in sede di legittimità. Ai sensi dell'art. 97 c.p.c., al fine della condanna in solido di più soccombenti alle spese di giudizio, il requisito dell'interesse comune non postula la loro qualità di parti in un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, ma può anche discendere da una mera convergenza di atteggiamenti difensivi rispetto alle questioni
23 oggetto di causa, ovvero da identità di interesse personale con riguardo al provvedimento richiesto al giudice (Cass. civ., sez. lav., 27/07/2020, n. 15977).
Nei rapporti tra convenuti le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, così decide:
- accoglie la domanda di revocatoria proposta in via principale e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti della Parte_1
(cui è succeduta nel rapporto ) Controparte_4
l'atto di compravendita ai rogiti del notaio (Rep. n. 86936 - Racc. n. Persona_1
34834) stipulato in data 31/07/2018, avente ad oggetto l'immobile sito in Latina, via del Lido n. 60 e precisamente: appartamento al piano secondo, composto da 6,5 vani catstali, con annesso terrazzo, ove è ubicata una piscina, e lastrico solare di proprietà esclusiva, censito al catasto fabbricati Latina al foglio 283, particella 563, sub 53; posto auto sito al piano sottostrada di mq. 14, censito al catasto fabbricati Latina al foglio 283, particella 563, sub 35;
- rigetta la domanda riconvenzionale trasversale proposta da CP_2
nei confronti di
[...] CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 2655 c.c., da parte del competente Ufficio del Territorio dell'Agenzia delle Entrate - Servizi di pubblicità Immobiliare (già Conservatore dei RR.II.), il quale vi provvederà a seguito della presentazione del relativo titolo da parte dell'interessato;
- condanna e , in solido tra loro ed in parti CP_1 RO
uguali, a rifondere le spese di lite in favore della banca attrice (e per essa alla intervenuta), che liquida complessivamente in € 545,00 per esborsi ed € € 11.228,50 per compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del
15%, IVA e CPA nella misura di legge;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra i convenuti.
Latina, lì 15/05/2025
Il giudice
24 Luca Venditto
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