Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/05/2025, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 11249/2021 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell' udienza del
21.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.11249/2021 R.G., promossa da rappr e difesa dall' avv Torricelli Valentino Parte_1
– ricorrente - contro
in persona del legale rapp.te p.t., rappr e difeso dagli avv. S.Graziuso e CP_1 CP_2
– resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.10.2021, la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l' avviso di addebito n 35920210000051955000 con cui veniva ingiunto alla stessa ricorrente il pagamento della somma di € 212.040,53 a titolo di omessa contribuzione per il periodo da agosto 2015
a luglio 2018 quale società effettiva utilizzatrice dei lavoratori che risultavano distaccati dalla Real
Service Net s.r.l. in virtù di contratto di rete stipulato tra le due società.
In particolare la pretesa di cui all' avviso di addebito opposto trovava fondamento nel verbale ispettivo n 2018019597/DDL del 3.10.2019 con il quale era stata contestata la invalidità di tale contratto di rete,
e la irregolarità del distacco dei lavoratori dalla Real Service Net nel periodo da agosto 2015 a luglio
2018. Sulla base della documentazione acquisita, gli ispettori avevano ritenuto il contratto di rete nullo per difetto degli elementi essenziali e avevano qualificato il distacco dei lavoratori come
“interposizione illecita da pseudo distacco”, in quanto il reclutamento nonché l' effettivo esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori era stato di fatto sempre effettuato dal legale rappresentante della società utilizzatrice sicchè i rapporti di lavoro erano stati ricondotti alla ricorrente con relativo addebito contributivo.
La ricorrente ha contestato l'opposta pretesa in quanto ha sostenuto la regolarità del contratto di rete e dunque la legittimità del distacco ed ha quindi concluso con la richiesta di annullamento dell' avviso di addebito impugnato.
All' odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono. Nell'ipotesi in esame, per valutare la legittimità del distacco dei lavoratori occorre calare tale istituto nel contesto concreto in cui ha avuto luogo, ossia nell'ambito dell'attuazione di un contratto di rete stipulato tra la opponente e la Real Service Net s.r.l. Tale inquadramento si rende necessario in quanto il distacco di lavoratori è soggetto ad una disciplina particolare (soprattutto sotto il profilo della valutazione dell'interesse al distacco) allorquando questo sia attuato nell'ambito di un contratto di rete. In questo caso, infatti, trova applicazione l'art. 30 co 4 ter d.lgs. 276/03 il quale prevede che l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'art. 2103 del codice civile. Inoltre, la Circolare 29 agosto 2013,
n. 35 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che, ai fini della verifica dei presupposti di legittimità del distacco, è sufficiente l'esistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario. Tale normativa, ricollegando l'interesse al distacco e la durata dello stesso alla sussistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario deroga, in parte, alla disciplina generale in materia di distacco di lavoratori di cui all'art 30 co 1 d.lgs. 276/03. Quest'ultima disposizione individua, infatti, come requisiti generali di legittimità del distacco la sussistenza di un concreto interesse del distaccante;
temporaneità del distacco e lo svolgimento di una determinata attività lavorativa da parte del lavoratore distaccato.
Tanto premesso, ritiene la scrivente che la documentazione in atti consente di ritenere la sussistenza di un'interposizione fittizia di lavoro da pseudo distacco, attesa l'illegittimità/nullità del contratto di rete. Ne deriva che è inoperante l'automatismo tra contratto di rete valido e interesse al distacco di cui al citato art. 30 co 4 ter), e l'insussistenza dei requisiti di legittimità del distacco (interesse del distaccante;
temporaneità del distacco e svolgimento di una determinata attività lavorativa).
CP_ Dagli atti di causa, infatti, emerge che l' ha fornito prova adeguata e sufficiente a ritenere integrati gli estremi dell'illecito contestato.
In primo luogo, sussiste la prova dell'illegittimità del contratto di rete per mancanza degli elementi essenziali di cui all'art. 3 d.lgs 5/2009.
Il contratto di rete (all. 4 al fascicolo di parte ricorrente) prevedeva espressamente che fosse:
“finalizzato alla concreta valutazione delle rispettive opportunità di procedere o meno alla futura condivisione dell'attività di impresa. f) al contempo tutte e due le società, vogliono valutare anche la possibilità di acquisire e/o gestire congiuntamente attività affini di società terze … 1.3 Funzione della rete è sviluppare la sinergia tra le due imprese, volto all'accrescimento delle rispettive attività, per mezzo del know how di entrambe e, quindi, sviluppando l'attività della anche Parte_1
per il tramite di specifiche tecniche lavorative, commerciali e di marketing proprie della Real Service
Net srl nonché contribuendo ad incrementare e migliorare i settori di attività della Real Service Net srl attraverso l'assistenza della . Parte_1
Era poi previsto l'esercizio in comune dell'attività di impresa condividendo anche la gestione del personale.
Va evidenziata l' assoluta genericità della descrizione dell'oggetto e degli obiettivi strategici del contratto di rete nella specie concluso. Né è stato chiarito l'oggetto e le specifiche finalità del contratto di rete, né, tantomeno, in che modo il distacco abbia potuto dare attuazione o contribuire a realizzare le finalità del cennato contratto di rete.
In ogni caso, dalla lettura del contratto non è assolutamente chiaro se tramite esso le parti abbiano inteso “valutare le rispettive opportunità di procedere o meno alla futura condivisione dell'attività di impresa” o invece condividere effettivamente l'attività di impresa sviluppando la sinergia tra le stesse imprese. In ogni caso l'obiettivo strategico del contratto è genericamente individuato nell'“innovazione e dell'innalzamento delle loro capacità competitiva e, in particolare, intendono valutare la possibilità, sia di una possibile compartecipazione … che quella di poter valutare congiuntamente possibili investimenti per accrescere le rispettive aziende”. E' chiaro che tutte le espressioni riportate nel contratto sono evidentemente generiche ove peraltro non si riferiscono addirittura a mere eventualità/possibilità.
Nel ricorso la parte attrice ha tentato di specificare l'oggetto del contratto prospettando che le società hanno interagito per l' accrescimento delle rispettive attività per mezzo del know how di entrambe e hanno sviluppato l' attività di per il tramite di specifiche tecniche lavorative, Parte_1
commerciali e di marketing proprie della Real Service Net srl.
Ciò posto, non vi è nessun elemento per ritenere che siano state poste in essere attività specifiche per realizzare tali fini.
Per converso, è emerso che tutti i lavoratori distaccati hanno sempre e soltanto svolto la loro attività per conto della ricorrente non avendo sostanzialmente alcun rapporto con la Real Service Net srl.
Pressocché tutti i lavoratori sentiti dagli ispettori hanno dichiarato di aver avuto concretamente rapporti con il titolare o i dipendenti della ricorrente i quali impartivano loro le direttive. Del resto molti dei lavoratori ascoltati dagli ispettori risultavano assunti dalla Real Service e lo stesso giorno distaccati presso la ricorrente.
In buona sostanza non vi è la prova che attraverso il distacco la Real Service Net srl abbia fornito effettivamente il know how in tema di marketing ecc. o che i lavoratori abbiano portato la propria esperienza alla distaccante in quanto, come dagli stessi riferito agli ispettori, mai hanno lavorato direttamente per la Real Service Net.
Non risulta infine sufficientemente provata la prospettazione della ricorrente secondo cui il contratto di rete era finalizzato allo scambio di informazioni sulle capacità professionali e sulle attitudini del personale da assumere presso i supermercati della . Parte_1
Con riferimento a tali circostanze i lavoratori ascoltati in sede di accertamento ispettivo hanno infatti riferito di aver sempre lavorato con le stesse modalità presso il Supermercato Pam a seguito di un colloquio con il sig legale rappresentante della e di aver solo Persona_1 Parte_1
formalmente sottoscritto il contratto di lavoro con la Real Service Net srl pur non avendo mai avuto altri contatti con la predetta società.
A fronte di tanto va evidenziato che, come già anticipato, parte ricorrente nell'ambito del presente giudizio non ha concretamente specificato l'oggetto e le precise finalità del contratto di rete, né, tantomeno, in che modo il distacco abbia potuto dare attuazione o contribuire a realizzare le finalità del cennato contratto di rete. Si è infatti limitata sostenerne la legittimità ma, di fronte alle specifiche contestazioni degli ispettori, nulla ha dedotto e/o allegato.
Va poi evidenziata anche la mancata condivisione di beni strumentali: tutti i lavoratori ascoltati innanzi agli ispettori hanno dichiarato che il titolare o i dipendenti della ricorrente fornivano loro l'attrezzatura e gli strumenti di lavoro. Con riferimento proprio ai lavoratori deve essere sottolineato che quelli ascoltati come testimoni nel corso del presente giudizio (o nel procedimento R.G. 9282/2022 avverso la presupposta ordinanza di ingiunzione) hanno reso disposizioni contrastanti, in punto di esercizio del potere organizzativo e direttivo, con le dichiarazioni rese innanzi agli ispettori.
Orbene, sicuramente più attendibili risultano le dichiarazioni rese al momento dell'accesso ispettivo sia in quanto rese nell'immediatezza o a più breve distanza temporale dai fatti, sia in quanto rese nella verosimile assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro sia in quanto maggiormente dettagliate. In ragione di tanto le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del presente giudizio devono essere reputate inattendibili. Per tutto quanto innanzi illustrato, non vi è alcun elemento che induca a ritenere che vi sia stato un effettivo programma da realizzare attraverso lo strumento contrattuale proprio a causa della estrema genericità degli obiettivi strategici inseriti nel contratto. L'attuazione del programma e delle attività strumentali alla realizzazione degli obiettivi della rete è, infatti, rimasta del tutto indimostrata. Pertanto, non può trovare applicazione l'art. 30 co. 4 ter d.lgs. 276/03, in forza del quale l'interesse al distacco sorge automaticamente in ragione dell'operatività di un contratto di rete che presenti i requisiti di cui all'art 3 d.lgs. 5/09. Non è stato dimostrato pertanto l'interesse al distacco da parte della ricorrente. Allo stesso modo non appare provata la mancanza del requisito della temporaneità del distacco.
Dall'istruttoria infatti è emerso che i lavoratori distaccati hanno svolto sempre le stesse mansioni alle dipendenze della ricorrente e dunque il provvedimento di distacco si è risolto in una messa a disposizione del personale per lo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze della ricorrente.
Alla luce di quanto esposto vi sono elementi sufficienti per ritenere che il distacco dei lavoratori dalla società Real Service Net s.r.l. alla ricorrente, nell'ambito del contratto di rete stipulato, integri gli estremi di una interposizione illecita di lavoro. In via generale, occorre ricordare che l'appalto, la somministrazione di lavoro e il distacco rappresentano le uniche tre ipotesi, espressamente previste dal nostro ordinamento, nelle quali si verifica una dissociazione fra datore di lavoro, in senso formale, obbligato agli adempimenti e versamenti afferenti il rapporto giuridico previdenziale e fiscale, e il soggetto utilizzatore/fruitore della prestazione lavorativa. L'art. 29 del D. Lgs. 276/2003 traccia i confini tra appalto e somministrazione e, quanto al primo, i requisiti di genuinità. Viene poi previsto in favore del lavoratore lo specifico rimedio dell'art. 29 comma 3-bis che prevede la facoltà di agire per la costituzione del rapporto di lavoro ex tunc nei confronti dell'effettivo utilizzatore in caso di appalto illegittimo. Analogo rimedio è previsto per la somministrazione irregolare e, come sopra osservato, in caso di distacco attuato in violazione dei requisiti di cui all'art. 30 comma 1 cit.. In materia di intermediazione illecita di manodopera la giurisprudenza ha chiarito che “la fattispecie […] dell'interposizione di manodopera è regolata dal D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 29 (come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 911). Il richiamato decreto legislativo, pur nella ridefinizione dei confini del divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro - che, originariamente previsto ex art. 2127 c.c., soltanto per i lavori a cottimo, era stato poi esteso ad ogni attività di lavoro subordinato dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1 (poi abrogata dal D. Lgs. n. 276 del 2003, art. 85, comma 1, lett. c) - ha ribadito la sostanza del divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro, dettando la disciplina degli strumenti leciti all'interno della vicenda interpositoria (appalti, somministrazione, distacco), nonché quella sanzionatoria nelle ipotesi di somministrazione irregolare e appalto non genuino” (Cassazione civile, SS. UU., 07/02/2018, n.
2990). L'art. 1 della L. n. 1369/1960 (in materia di “divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere di servizi”)
– ora abrogato sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 276/2003 – prevedeva che “È vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. […]. È considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante” (cfr. art. 1, co. 1 e 3, della L. n. 1369/1960) e che “Gli imprenditori che appaltano opere o servizi, compresi i lavori di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti, da eseguirsi nell'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, sono tenuti in solido con quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo, non inferiore a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti” (cfr. art. 3, co. 1, della L. n. 1369/1960). Le (limitate) deroghe ammesse rispetto ai divieti suddetti erano state introdotte dapprima tramite gli artt. 1 e 3 della
L. n. 196/1997, e poi con gli artt. 4, 5, 20 e ss. del D. Lgs. n. 276/2003 (disposizioni ora trasfuse nel
D. Lgs. n. 81/2015), i quali ultimi prevedono che l'attività di intermediazione di manodopera è ammessa solo ove posta in essere da determinati soggetti che hanno ottenuto una apposita autorizzazione amministrativa e l'iscrizione in un apposito albo tenuto dal Ministero del lavoro.
L'art. 27 del D. Lgs. n. 276/2003 stabilisce che "1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore,
a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. […]. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza delle ragioni che la giustificano e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore". L'art. 20, co. 2, del D. Lgs. n. 276/2003 – rubricato “Condizioni di liceità [della somministrazione di lavoro]” – stabilisce che “Per tutta la durata della missione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione
e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro
a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non sono in missione presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro”. La giurisprudenza ha precisato, in riferimento alle disposizioni normative sopra citate, che “La nozione di appalto di manodopera o di mere prestazioni di lavoro, vietato dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, in mancanza di una definizione normativa, va ricavata tenendo anche conto della previsione dell'art. 3 della stessa legge concernente l'appalto (lecito) di opere e servizi all'interno dell'azienda con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore. Come si è già detto, l'ipotesi di appalto di manodopera è configurabile sia in presenza degli elementi presuntivi considerati dal terzo comma del citato art. 1 (impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante), sia quando il soggetto interposto manchi di una gestione di impresa a proprio rischio e di un'autonoma organizzazione – da verificarsi con riguardo alle prestazioni in concreto affidategli, in particolare, nel caso di attività esplicate all'interno dell'azienda appaltante, sempre che il presunto appaltatore non dia vita, in tale ambito, ad un'organizzazione lavorativa autonoma e non assuma, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio di impresa relativo al servizio fornito. Peraltro, con riferimento agli appalti cosiddetti “endoaziendali”, che sono caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, va precisato che il divieto di cui all'art. 1 della legge n. 1369 del
1960 opera tutte le volte in cui l'appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore stesso i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo e non assuma, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio d'impresa relativo al servizio fornito (Cass. 16788/2006, cit.;
Cass. 5/10/2002 n. 14302; Cass. 21/5/1998, n. 5087)" (Cassazione, 21 marzo 2017, n. 7179). In senso analogo è pure orientata la giurisprudenza che si è pronunciata in riferimento alla rilevanza (anche) penale della fattispecie, secondo cui “In tema di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, la distinzione tra contratto di appalto e quello di somministrazione di manodopera è determinata non solo dalla proprietà dei fattori di produzione, ma anche dalla organizzazione dei mezzi e dalla assunzione effettiva del rischio d'impresa, in assenza dei quali si configura una mera fornitura di prestazione lavorativa che, se effettuata da soggetti non autorizzati, è sottoposta alla sanzione penale di cui all'art. 18 d.lg. 10 settembre 2003, n. 276” (Cassazione penale sez. III 05 giugno 2015 n. 27866;
Cassazione penale sez. III 27 gennaio 2015 n. 18667). Inoltre, secondo la giurisprudenza, “In tema di interposizione ed intermediazione nella prestazione lavorativa, se, da un lato, l'imprenditore è libero di affidare in appalto tutte le attività suscettibili di fornire un autonomo risultato produttivo, senza che si possa escludere l'ipotesi in cui l'organizzazione del committente sarebbe in grado di eseguire direttamente la lavorazione, dall'altro lato, il divieto posto dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960
(applicabile ratione temporis) opera, in riferimento agli appalti «endoaziendali» (caratterizzati appunto dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente inerenti al ciclo produttivo del committente, come si evince dall'art. 3 della citata legge n. 1369), tutte le volte in cui l'appaltatore, pur titolare di effettiva organizzazione aziendale, metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (Cassazione civile sez. lav. 9 aprile
2008 n. 9264). Quanto agli effetti dell'intermediazione illecita di manodopera, la giurisprudenza ha altresì chiarito che “L'impianto sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, consente al lavoratore, sia nelle ipotesi di somministrazione irregolare (stipulata "al di fuori dai limiti e delle condizioni" previste, art. 27), sia nelle ipotesi di appalto fittizio ("stipulato in violazione" di legge, art. 29, comma 3 bis), la proposizione di un ricorso giudiziale notificato, anche soltanto nei confronti del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, con cui richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione o dell'appalto non genuini” (Cassazione civile, SS. UU., 07/02/2018, n. 2990) e che “In tema di fornitura di lavoro interinale, la violazione delle disposizioni della legge n. 196 del 1997, ed in particolare dell'art. 1, comma 2, lett. a), comporta la sostituzione della parte datoriale e, salvo che non ricorrono specifiche ragioni che consentano l'apposizione di un termine, l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore interponente, senza che assuma rilievo che al rapporto con l'interposto fosse a termine, atteso che la medesima sanzione è prevista per la meno grave violazione dell'obbligo di stipulare il contratto con forma scritta e che, sul piano sistematico, una diversa conclusione, porterebbe alla inammissibile situazione per cui la violazione del divieto di interposizione di manodopera consentirebbe all'interponente di beneficiare di una prestazione a termine altrimenti preclusa" (Cassazione civile sez. lav. 05 dicembre 2012 n. 21837). In sostanza, sussiste interposizione illecita di manodopera – anziché appalto (lecito) di servizi o di opere – in due casi: (1) laddove i lavoratori operanti per l'impresa appaltatrice svolgano la propria attività non solo nell'interesse e sotto la direzione e il controllo del committente, ma, di fatto, in posizione di diretta subordinazione nei confronti del committente e/o dei suoi ausiliari, con conseguente estraneità dell'appaltatore, formale loro datore di lavoro, rispetto alla conduzione dell'attività oggetto dell'appalto; (2) laddove i lavoratori operanti per l'impresa appaltatrice svolgano la propria attività utilizzando capitale, macchine e attrezzature fornite dal committente, e, al contempo, l'appaltatore non sia dotato di una propria autonoma organizzazione nei luoghi in cui avviene lo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto – cioè di un'organizzazione distinguibile da quella del committente (soprattutto nel caso di appalti
“endoaziendali”, vale a dire svolti all'interno della sede operativa del committente) – e non sia effettivamente “responsabile” del risultato dell'attività oggetto dell'appalto, cioè non sia effettivamente condizionato dal gradimento del committente e possa quindi disinteressarsi della conduzione e degli esiti dell'attività oggetto di appalto. Vale la pena di riportare quanto osservato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 254/2017 resa nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), secondo cui “… la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente – che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale – non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell'art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento”.
Orbene, calando i suesposti principi nella fattispecie che occupa, va ribadito che nella ipotesi in esame non vi è alcuna specifica allegazione e prova dell'interesse del datore di lavoro (Real Service S.r.l.) e della temporaneità del distacco. E difatti tutti i lavoratori hanno continuato a svolgere le proprie mansioni per soddisfare esclusivamente l'interesse della ricorrente;
del resto, come ricordato, non hanno avuto alcun concreto rapporto con i rappresentanti della Real Service ma solo con i legali rappresentanti della ricorrente sin dalla loro assunzione presso la Real in quanto il personale della ricorrente ha esercitato nei loro confronti il potere direttivo e organizzativo fornendo loro gli strumenti di lavoro. Hanno dunque lavorato senza soluzione di continuità per la ricorrente.
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Ciò posto, quanto al merito della pretesa va evidenziato che oltre alla citata illiceità del contratto di rete e conseguente irregolarità del distacco, gli ispettori hanno rilevato l' indicazione sul LUL di somme registrate a titolo di rimborsi e/o trasferte senza peraltro che vi fosse alcuna documentazione che comprovasse l'effettivo svolgimento delle trasferte stesse.
Con riguardo al ricalcolo dei contributi in relazione alle somme corrisposte a titolo di indennità di trasferta la società non ha mosso alcuna censura. Com'è noto, per quanto riguarda la ripartizione degli oneri probatori in tema di assoggettamento a contribuzione delle somme versate ai lavoratori a titolo di indennità di trasferta, la Suprema Corte ha ripetutamente sancito come il principio generale regolante la materia sia quello secondo cui ogni erogazione compiuta dal datore di lavoro in favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro si considera quale retribuzione imponibile ai fini della contribuzione assicurativa. Ne deriva che le eccezioni a tale principio hanno carattere tassativo, sicché le esenzioni da contribuzione previste dalla legge non possono ampliate in via analogica, né mediante interpretazione estensiva (v. Cass. 9.11.1995, n. 11682, secondo la quale: “le eccezioni al principio fissato dall'art. 12, comma primo, della legge 30 aprile 1969, n. 153, secondo il quale costituisce retribuzione imponibile ai fini della contribuzione assicurativa ogni erogazione fatta dai datori di lavoro a favore dei lavoratori e in dipendenza del rapporto di lavoro, hanno carattere tassativo sicché i titoli in relazione ai quali vi è esenzione totale o parziale dalla contribuzione, indicati nel secondo comma dello stesso art. 12, non possono essere ampliati ne' in via analogica ne' tramite interpretazione estensiva”).
In virtù del medesimo principio, in tema di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, l'ente impositore deve limitarsi a provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre costituisce onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione dall'imponibile contributivo previste dalla legge (v. in termini, sentenza n. 1411/2019 della Corte di Appello di Milano,
Sez. Lavoro). L'applicazione dei principi sopra enunciati al caso di specie consente di affermare che - pacifica essendo l'erogazione delle indennità in questione - la società ricorrente non ha adempiuto l'onere probatorio posto a suo carico secondo la giurisprudenza di legittimità, con la conseguenza che la pretesa di di assoggettare a contribuzione le somme qualificate come indennità di trasferta CP_1 risulta fondata. Invero, a mente del comma 5 dell'art. 51 TUIR - Testo Unico Imposte sui Redditi,
DPR 917/86, le indennità per trasferte extra-comunali sono esenti fino a € 46,48 al giorno e i rimborsi spese non documentabili per trasferte sono esenti fino a € 15,49 al giorno. Con riguardo alla distinzione tra “trasfertisti” e “lavoratori in trasferta” è stato precisato “in assenza di prova – ad opera della datrice di lavoro a ciò onerata – di mutamento alcuno dei luoghi di lavoro nel corso dei singoli rapporti. (…) si osserva che l'art. 7 – quinquies del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (conv. in l. 1 dicembre 2016, n. 225) ha introdotto una norma, qualificata come di "interpretazione autentica" del comma 6 dell'art. 51 del
TUIR, con la quale ha stabilito che i lavoratori rientranti nella disciplina prevista dal suddetto comma
6 sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti tre condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione "in misura fissa", attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta, aggiungendo che, in caso di mancata contestuale esistenza delle suindicate condizioni, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51. Le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 27093/17, hanno affermato che detto intervento normativo “risulta conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all'art. 117, primo comma, Cost., sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di quello del processo equo, consacrati nell'art. 6 della CEDU”, poiché “tale norma retroattiva ha attribuito alla norma interpretata un significato non solo compatibile con il suo tenore letterale ma più aderente alla originaria volontà del legislatore, con la finalità di porre rimedio ad una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, determinata da un persistente contrasto tra la giurisprudenza di legittimità, le Pubbliche Amministrazioni del settore e la variegata giurisprudenza di merito". Su tali presupposti, risulta evidente come la mancata dimostrazione in ordine all'assegnazione dei lavoratori a “luoghi sempre variabili e diversi”, secondo quanto richiesto dalla disciplina sopra richiamata, determini l'assoggettamento delle erogazioni in questione alla contribuzione pretesa dall' , risultando preclusa l'applicazione del più favorevole regime invocato CP_1 dalla società” (così Corte Appello Milano, sentenza n. 1032/2018).
In ogni caso, l'opponente ha mancato di puntualmente descrivere la natura, oltre che la frequenza e l'organizzazione degli spostamenti (luogo di partenza, durata e destinazione) eventualmente demandati ai dipendenti, ovvero, in sostanza, di fornire dimostrazione circa la effettiva riconducibilità degli stessi alla nozione di trasferta, né alcuno dei lavoratori sentiti nel corso dell'accertamento ha mai fatto riferimento a trasferte/missioni. Ne deriva l'assoggettamento delle erogazioni in questione alla contribuzione pretesa dall' . CP_1
Restano pertanto dovute le somme richieste dall' , sul cui ammontare non vi è peraltro specifica CP_1
contestazione.
Stesso discorso valga con riferimento alle ulteriori emolumenti sottratti alla contribuzione, seppur in mancanza dei relativi presupposti.
Pertanto, data la non specifica contestazione dei fatti storici alla base della controversia - comunque acclarabili anche dal verbale in atti redatto prendendo diretta visione della documentazione da parte degli ispettori e avente natura di atto pubblico per la parte in cui descrivono la materialità dei fatti riscontrati (si ribadisce non contestati dalla stessa parte ricorrente) - si deve ritenere che le giustificazioni addotte da parte ricorrente non siano idonee a inficiare le deduzioni dell'ente previdenziale.
Restano pertanto dovute le somme richieste dall' , sul cui ammontare non vi è peraltro specifica CP_1
contestazione atteso che le giustificazioni addotte da parte ricorrente non sono idonee a inficiare le deduzioni dell'ente previdenziale.
Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
- rigetta integralmente la domanda;
- condanna la ricorrente a pagare nei confronti dell' le spese di lite che liquida CP_1
complessivamente in Euro 3.000,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Lecce, 29.5.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa