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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 11/11/2024, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N. 820/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Raffaele Iannucci Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 820/2023 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 30/10/2024, e vertente
TRA
, nato in [...] e Damiano (LT) il 03/01/1958, Parte_1
elettivamente domiciliato in Santi Cosma e Damiano (LT) via Perusi n. 163, presso lo studio dell'Avv. IANNIELLO DAMIANO che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nata in [...] il [...] Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
CONCLUSIONI
1 Il procuratore del ricorrente ha concluso come da note scritte per l'udienza cartolare del
30/10/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/02/2023, , Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con Controparte_1
in data 19/07/1986; che dall'unione erano nati i figli e , Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che la convivenza familiare era divenuta improseguibile a causa delle condotte della moglie contrarie ai doveri matrimoniali;
deduceva: - che era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
- che nel corso di costanza del matrimonio la signora ha condotto una CP_1
vita sempre più non rispondente alle esigenze della famiglia e soprattutto alla dignità della stessa.
Ha concluso, pertanto, chiedendo di: 1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2) assegnare al ricorrente la casa coniugale.
Notificati il ricorso ed il relativo decreto di fissazione udienza, la resistente non si costituiva.
All'udienza del 10/07/2023 compariva esclusivamente il ricorrente
. Con ordinanza del 10/07/2023, rilevata l'irritualità della Parte_1
notifica, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 30/10/2023 e disponeva il rinnovo della notifica del ricorso, del decreto originario e dell'ordinanza.
All'udienza del 30/07/2023 la resistente non si costituiva né compariva in udienza e il giudice, con ordinanza del 30/10/2023, autorizzava i coniugi a vivere separatamente.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e audizione della parte.
All'udienza del 30/10/2024, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia della resistente e la causa veniva riservata per la decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Nel merito, il Collegio ritiene innanzi tutto dimostrato che non è più possibile la ripresa della convivenza da parte dei coniugi, i quali vivono da anni separati di fatto senza aver mai seriamente manifestato la comune volontà di riconciliarsi.
2 Va pertanto dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_2
e .
[...] Controparte_2
Quanto alla domanda di addebito formulata dal ricorrente, ritiene il Collegio che non sia meritevole di accoglimento. Per giurisprudenza consolidata, “ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa» (Cass. 2012 n. 8862; Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2010, n. 21245;
Cass. 2001, n. 12130; Cass. Sez. I, 1999, n 7566)”. Nel caso di specie, tale onere non risulta essere stato adeguatamente soddisfatto dal richiedente, non essendo stata prodotta alcuna prova né circa l'efficacia causale delle condotte della moglie sull'intollerabilità della convivenza.
Ciò posto, in assenza di domanda, non vi è luogo a provvedimenti di natura economica.
Infine, non vi è luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal ricorrente.
Invero, la finalità dell'istituto in esame è quello di consentire ai figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti di conservare le proprie abitudini di vita precedenti alla crisi coniugale che ha interessato i propri genitori, consentendo di mantenere l'habitat domestico come centro degli interessi e degli affetti in cui si articola la vita familiare. Di conseguenza, nessun provvedimento può adottarsi nel caso di specie, in assenza della condizione costituita dalla presenza di figli minori o maggiorenni non autonomi (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. VI, 7 febbraio 2018, n.
3015).
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio, considerando complessivamente la natura della lite,
3 l'esito del procedimento e la mancata opposizione della resistente (contumace) alle richieste del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto il 28/02/2023 da nei confronti di Parte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
1) dichiara la separazione personale fra i coniugi e Parte_1
come in epigrafe generalizzati;
Controparte_1
2) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente;
3) dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione della casa coniugale;
4) manda alla cancelleria per le formalità di rito, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile la relativa annotazione come per legge (matrimonio civile contratto il
19.07.1986 in Cicciano (NA) e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di detto
Comune, come risulta dall'atto n. 4 – Parte I – Anno 1986);
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, 06/11/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Raffaele Iannucci Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 820/2023 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 30/10/2024, e vertente
TRA
, nato in [...] e Damiano (LT) il 03/01/1958, Parte_1
elettivamente domiciliato in Santi Cosma e Damiano (LT) via Perusi n. 163, presso lo studio dell'Avv. IANNIELLO DAMIANO che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nata in [...] il [...] Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
CONCLUSIONI
1 Il procuratore del ricorrente ha concluso come da note scritte per l'udienza cartolare del
30/10/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/02/2023, , Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con Controparte_1
in data 19/07/1986; che dall'unione erano nati i figli e , Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che la convivenza familiare era divenuta improseguibile a causa delle condotte della moglie contrarie ai doveri matrimoniali;
deduceva: - che era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
- che nel corso di costanza del matrimonio la signora ha condotto una CP_1
vita sempre più non rispondente alle esigenze della famiglia e soprattutto alla dignità della stessa.
Ha concluso, pertanto, chiedendo di: 1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2) assegnare al ricorrente la casa coniugale.
Notificati il ricorso ed il relativo decreto di fissazione udienza, la resistente non si costituiva.
All'udienza del 10/07/2023 compariva esclusivamente il ricorrente
. Con ordinanza del 10/07/2023, rilevata l'irritualità della Parte_1
notifica, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 30/10/2023 e disponeva il rinnovo della notifica del ricorso, del decreto originario e dell'ordinanza.
All'udienza del 30/07/2023 la resistente non si costituiva né compariva in udienza e il giudice, con ordinanza del 30/10/2023, autorizzava i coniugi a vivere separatamente.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e audizione della parte.
All'udienza del 30/10/2024, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia della resistente e la causa veniva riservata per la decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Nel merito, il Collegio ritiene innanzi tutto dimostrato che non è più possibile la ripresa della convivenza da parte dei coniugi, i quali vivono da anni separati di fatto senza aver mai seriamente manifestato la comune volontà di riconciliarsi.
2 Va pertanto dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_2
e .
[...] Controparte_2
Quanto alla domanda di addebito formulata dal ricorrente, ritiene il Collegio che non sia meritevole di accoglimento. Per giurisprudenza consolidata, “ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa» (Cass. 2012 n. 8862; Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2010, n. 21245;
Cass. 2001, n. 12130; Cass. Sez. I, 1999, n 7566)”. Nel caso di specie, tale onere non risulta essere stato adeguatamente soddisfatto dal richiedente, non essendo stata prodotta alcuna prova né circa l'efficacia causale delle condotte della moglie sull'intollerabilità della convivenza.
Ciò posto, in assenza di domanda, non vi è luogo a provvedimenti di natura economica.
Infine, non vi è luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal ricorrente.
Invero, la finalità dell'istituto in esame è quello di consentire ai figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti di conservare le proprie abitudini di vita precedenti alla crisi coniugale che ha interessato i propri genitori, consentendo di mantenere l'habitat domestico come centro degli interessi e degli affetti in cui si articola la vita familiare. Di conseguenza, nessun provvedimento può adottarsi nel caso di specie, in assenza della condizione costituita dalla presenza di figli minori o maggiorenni non autonomi (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. VI, 7 febbraio 2018, n.
3015).
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio, considerando complessivamente la natura della lite,
3 l'esito del procedimento e la mancata opposizione della resistente (contumace) alle richieste del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto il 28/02/2023 da nei confronti di Parte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
1) dichiara la separazione personale fra i coniugi e Parte_1
come in epigrafe generalizzati;
Controparte_1
2) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente;
3) dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione della casa coniugale;
4) manda alla cancelleria per le formalità di rito, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile la relativa annotazione come per legge (matrimonio civile contratto il
19.07.1986 in Cicciano (NA) e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di detto
Comune, come risulta dall'atto n. 4 – Parte I – Anno 1986);
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, 06/11/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
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