Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/03/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 1270/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) e (c.f. , rappresentati e C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 difesi dagli avv.ti Gilda Sacco (c.f. e Girolamo Arciuolo (c.f. CodiceFiscale_4
), con domicilio eletto in Manfredonia al Viale Aldo Moro n. 54, CodiceFiscale_5
pec: Email_1
pec: Email_2
Appellanti
Contro
:
(già – partita IVA , in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona dell'Amministratore Unico legale rapp.p.tg., rappresentato e difeso dall'Avv.
Stefano Di Tano (c.f. ), con domicilio eletto in Fasano alla Via CodiceFiscale_6
Roma, 119,
pec: Email_3
Appellata
2021, pronunciata dal Tribunale di Bari a definizione del giudizio RG 8407/2015, non notificata. Appello del 3 settembre 2021
Conclusioni: all'udienza del 30 giugno 2023, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Il giudizio di primo grado venne avviato da , Parte_2 Parte_3
e come opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il
[...] Parte_1 quale era stato loro ingiunto il pagamento, in favore della società , della CP somma di € 146.032,64, a titolo di regresso. Sostenevano l'infondatezza della pretesa creditoria, atteso che l'opposta, che aveva costituito, unitamente agli opponenti, la società e che aveva assunto l'obbligo di estinguere i CP debiti esistenti tra quest'ultima e . Secondo la prospettazione degli CP_4 opponenti, vi sarebbe stato un accordo con il quale era stato previsto un accollo del debito indicato. Contestavano pertanto la richiesta di pagamento, avanzata dall'opposta nella sua qualità di fideiussore, ritenendo che a seguito dell'accollo doveva ritenersi esclusa ogni azione di regresso nei loro confronti, sottolineando come in sede di approvazione del bilancio di liquidazione della l'opposta non CP avesse formalizzato in alcun modo la sua pretesa creditoria pur avendo già provveduto al pagamento in favore di , dovendosi pertanto interpretare CP_4 tale condotta quale rimessione del debito. In ogni caso, la condotta posta in essere da doveva ritenersi contraria ai principi di correttezza e buona fede. CP
Chiedevano pertanto, previa sospensione della efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, l'accoglimento dell'opposizione, con la revoca del decreto indicato. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva la società opposta ora trasformata in Controparte_1 formulando eccezioni in rito. Nel merito, deduceva l'inesistenza dell'accordo in quanto mai sottoscritto e non eseguito, in particolare, in relazione alla prevista acquisizione, da parte della società opposta, delle quote sociali nella titolarità degli opponenti.
Rappresentava come fosse intervenuta, nella sua qualità di fideiussore, nei confronti di versando in data 21.11.2014 l'importo di € 285.173,01. Contestava CP_4
pag. 2/11 ogni altra ipotesi formulata dagli opponenti, escludendo di aver rinunciato alla sua pretesa vantata nei confronti degli stessi e concludeva per il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese di lite.
Istruita la causa in via documentale, veniva decisa con la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata.
Il Giudice rigettava la domanda, ritenendo dimostrato, da parte di , CP
l'esborso della intera somma vantata da e quindi legittimo il diritto di CP_4 regresso esercitato nei confronti dei , in quanto a loro volta fideiussori. Pt_1
Rilevava il Giudice come l'accordo cui facevano riferimento gli opponenti fosse solo una bozza riservata, redatta in previsione di un accordo transattivo, peraltro mai perfezionato, atteso che nel verbale del 3.9.2013 era stato assunto l'impegno entro
Natale dello stesso anno a trovare una soluzione per le sorti della società CP tanto che nel verbale del 13.12.2013 vennero annotati gli appunti per un accordo transattivo, evidentemente ancora da stilare. La sottoscrizione in calce a scritture che parte opponente aveva riconosciuto essere “minute preparatorie e prodromiche” non poteva essere ritenuta sintomatica della accettazione di un accordo definitivo da redigere, né vi era stato sulla versione definitiva consenso esplicito né, infine, la bozza di accordo poteva ritenersi conclusa ed eseguita per facta concludentia.
Rilevava inoltre il Giudice che, tra l'altro, non vi era stata da parte della CP
l'acquisizione delle quote dei soci nell'ambito della società , Pt_1 CP costituente, tale acquisizione, uno degli impegni assunti una volta verificatesi tutte le condizioni indicate. Né, infine, l'approvazione del bilancio di liquidazione della società
in data 18.12.2014 implicava rinuncia al regresso. CP
Al rigetto dell'opposizione seguiva la condanna al pagamento delle spese di lite.
3: secondo grado del giudizio
Proponevano appello i , chiedendo la riforma della sentenza appellata Pt_1 per i seguenti motivi:
1- Sulla conclusione tra i soci degli accordi tra i soci, riepilogati nel “Promemoria”
Errato era quanto affermato dal Giudice di prime cure, il quale non aveva considerato che il “Promemoria” era stato redatto dalla stessa e CP costituiva il riepilogo di accordi già conclusi, dei quali gli appellanti avevano fornito prova documentale. L'invio del promemoria pertanto doveva essere considerato pag. 3/11 quale concreta modalità di adesione agli accordi sicché l'esecuzione delle obbligazioni riepilogate nel promemoria, provava, anche per facta concludentia, la conclusione di quegli accordi.
2- La validità ed efficacia tra i soci del verbale di assemblea del 30.06.2014 depositata da parte opponente
Il Giudice non aveva adeguatamente valutato quanto disposto nel verbale di assemblea ordinaria dei soci del 30.06.2014, nel quale i soci si Pt_1 impegnavano all'accollo dei debiti esistenti nei confronti della CP_5 ammontanti a circa €120.000,00 mentre il socio si impegnava ad CP estinguere l'intera debitoria esistente nei confronti della e ammontante a CP_4 circa € 280.000,00. Ciò era da ritenersi confermato dalla testimonianza resa dal
Presidente della , dott. , che ebbe a redigere materialmente CP Persona_1 detto verbale e che con nota trasmessa a mezzo pec in data 7.3.2016 affermò che per mero errore trascrisse e depositò una copia del verbale che non conteneva la decisione richiamata: per tale motivo, tra i soci doveva essere assunta come valido ed efficace il verbale definito nel corso dell'assemblea, così come attestato dal
Presidente della e non già quello erroneamente trascritto e depositato CP presso la CCIAA di Bari.
3- Sulla rinuncia a recuperare l'importo versato dalla con il bonifico del CP
24.11.2014 – Remissione del debito
Altra errata valutazione del Giudice di prime cure, lì dove aveva affermato che non poteva ritenersi che l'opposta avesse rinunciato a recuperare gli importi versati alla con il bonifico del 24.11.2014, per il fatto di aver approvato e CP accettato che il bilancio di liquidazione della società, in data 18.12.2014 fosse chiuso
“a zero”, e cioè senza debiti, sia nei confronti dei soci che di terzi: detta circostanza, contrariamente a quanto affermato dal Giudice, avrebbe comportato rinuncia ad agire in via di regresso solo nei confronti del debitore principale e non anche nei confronti dei cogaranti. Tale conclusione è da ritenersi errata perché il Giudice non aveva accertato la natura del pagamento, posto a base dell'azione di regresso, se di finanziamento da socio o se di pagamento dell'obbligazione fideiussoria, atteso che dai documenti depositati emerge la natura di finanziamento da socio, per cui era stata la ad estinguere il suo debito nei confronti di con CP CP_4 conseguente estinzione delle obbligazioni accessorie di garanzia. Con il bilancio di liquidazione, inoltre, la aveva espressamente rinunciato alla restituzione CP pag. 4/11 di tutti i finanziamenti fatti in favore della accettando la chiusura della CP società “a zero”. La , ribadivano gli appellanti, in sede di approvazione CP del bilancio di liquidazione finale non aveva fatto valere le proprie ragioni di creditore surrogato, accettando volontariamente che la chiudesse senza debiti. In tal CP modo aveva rinunciato al proprio credito ed ai sensi dell'art. 1239 cc la remissione del debito nei confronti del debitore principale liberava anche i fideiussori
4- Sulla violazione della buona fede contrattuale e sulla domanda di risarcimento per lite temeraria
La sentenza andava riformata anche con riferimento alla ritenuta buona fede della , che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice, aveva agito con CP preordinazione per ottenere un arricchimento illecito in danno dei . Pt_1
5- Sul capo di sentenza relativa alle spese di giustizia
Conseguentemente, andava riformato anche il capo della sentenza con il quale era stata disposta la condanna al pagamento delle spese di lite.
6- sulla mancata ammissione delle prove testimoniali
Il giudice aveva deciso sulla base della sola documentazione escludendo le prove testimoniali, atte a verificare la sua veridicità, per cui se ne chiedeva l'ammissione.
Concludevano affinché la Corte ammettesse le prove così come articolate in via istruttoria;
nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza dell'azione di regresso promossa dalla (oggi , e per Controparte_2 Controparte_1
l'effetto accogliere il gravame, con condanna della società appellata al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., commi 1° e 2°, per responsabilità aggravata e vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio la rilevando in via preliminare la CP inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
Nel merito, ne deduceva la infondatezza. In particolare, ribadiva come la CP avesse sin dalla prima difesa avesse sempre contestato e disconosciuto l'
[...] accordo evocato dagli opponenti, sia nel contenuto che nella provenienza, tanto più che non era stato mai sottoscritto e pertanto non poteva essergli riconosciuta alcuna valenza probatoria. Nessuno dei patti contenuti in quel promemoria risultava rispettato: era stato documentalmente provato che una volta ripianati i debiti societari la veniva liquidata e dichiarata estinta senza alcuna CP pag. 5/11 acquisizione delle quote sociali dei da parte della Né i Pt_1 CP pagamenti effettuati dai erano riconducibili all'accordo, atteso che erano stati Pt_1 effettuati con scadenze diverse da quelle riportate nel promemoria. Rammentava inoltre come alla data del 31.12.2013 la , oltre ad essere creditrice della CP per crediti commerciali pari ad € 403.282,34, come da bilancio CP analitico esercizio 2013, nella qualità di socio aveva una esposizione pari ad €
772.714,55, in virtù di finanziamenti erogati in favore di detta società, mentre i soci
, titolari dell'ulteriore 50% delle quote sociali della avevano Pt_1 CP un'esposizione pari ad € 701.000,00 per la medesima causale. Al fine di riequilibrare i rapporti tra i soci, i tra la fine di gennaio e l'inizio di aprile del 2014 Pt_1 provvedevano a versare alla € 60.000,00 a titolo di finanziamenti infruttiferi, CP risultante da bilancio provvisorio alla data del 07.05.2014, come confermato anche dalla scheda contabile allegata al fascicolo degli opponenti. Inoltre, le causali indicate nelle copie dei bonifici allegati non erano rilevanti i fini della destinazione delle somme, atteso che la transazione con la società Hendrix si era già perfezionata alla data del 22.01.2014 con la sottoscrizione dell'atto di transazione e la consegna dei titoli di pagamento. Con riferimento all'asserito pagamento in accollo della debitoria da parte dei soci , rilevava come il presunto accordo CP_5 Pt_1 prevedesse il pagamento in un'unica soluzione della somma di €uro 132,000,00 (e non € 120.000,00 come sostenuto dagli appellanti) e come di tale presunto accordo non vi fosse traccia in nessun documento ufficiale. Al contrario, riteneva che i detti versamenti fossero stati effettuati a titolo di finanziamento infruttifero soci al solo fine di riequilibrare lo sbilanciamento in essere nella società tra i soci CP CP ed i soci , stante il credito commerciale vantato da
[...] Pt_1 CP superiore ad € 400.000,00. Non vi era alcuna traccia di accollo da parte della CP del debito nei confronti di e, contrariamente a quanto affermato, il
[...] CP_4 verbale di assemblea ordinaria del 30.06.2014 depositato presso la Camera di
Commercio non riporta nulla di quanto dalle controparti affermato, a nulla rilevando l'errore ipotizzato nella redazione del verbale, atteso che quello richiamato dagli appellanti non avrebbe potuto prevalere in alcun caso su di un atto ufficiale e reso pubblico. Per estinguere il debito in data 30.05.2014 venne sottoscritto un finanziamento a revoca per l'importo di € 280.000,00 con l'accordo di tutti i soci. ben consapevoli della loro qualità di fideiussori. Ed è provato che la CP intervenne ad estinguere il debito, per evitare conseguenze pregiudizievoli anche per sé stessa (iscrizioni in banche dati o in CAI), versando in data 21.11.2014 a pag. 6/11 a mezzo bonifico bancario l'importo complessivo di € 285.173,01= CP_4 comprensivo di sorte capitale, rate insolute, spese, interessi maturati e maturandi.
Per cui era da ritenersi legittimo l'esercizio del diritto di regresso.
Il richiamo all'art. 1273 doveva ritenersi inconferente, non essendovi mai stati un atto scritto a prova di un accollo dei debiti della nei confronti di CP
. CP_4
Ribadiva come, a seguito dell'approvazione del bilancio di liquidazione, la CP non aveva rinunciato al credito e quindi al diritto di regresso, atteso che, che,
[...] come sottolineato dal Giudice di prime cure, ciò non comportava l'estinzione dell'azione di regresso nei confronti degli altri fideiussori coobbligati, atteso che il pagamento era stato effettuato nella qualità di fideiussore con causale “ estinzione del debito garantito”. Infine, del tutto ininfluente era la circostanza che siccome la in sede di approvazione del bilancio di liquidazione non aveva formulato CP nessuna riserva, avrebbe espressamente rinunciato a far valere una sua pretesa nei confronti della e tanto varrebbe quale dichiarazione di rimessione del debito. CP
Conseguentemente, alcuna violazione dei principi di correttezza e buona fede poteva essere mossa alla , con il rigetto di ogni domanda connessa. Si opponeva CP all'ammissione delle prove orali e concludeva per il rigetto del gravame, vinte le spese del grado.
Così definita la posizione delle parti, la Corte con ordinanza del 19 gennaio 2022 rigettava l'istanza di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c.
All'udienza del 30 giugno 2023, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
4: Motivi della decisione
4.1: primo motivo di appello: sulla conclusione tra i soci degli accordi tra i soci, riepilogati nel “Promemoria
Il motivo di appello, così come prospettato, non può essere accolto.
Al cd. “Promemoria” non può essere attribuito altro significato che quello riportato in atti e fatto proprio dal Giudice. Si tratta, come emerge dal semplice esame visivo, di una bozza riservata che riepiloga i passaggi necessari alla sistemazione complessiva della debitoria della ed all'uscita dalla CP compagine sociale dei soci . In mancanza di sottoscrizione, non può avere Pt_1
pag. 7/11 alcun valore vincolante, tanto più che in calce è riportato che il suo uso è al solo fine di avere chiari i passaggi necessari alla chiusura dell'intera posizione. La scrittura, data la sua natura di bozza priva di formale sottoscrizione è priva di valore vincolante;
non può affermarsi che contenga il riepilogo di accordi già conclusi (di cui non vi è traccia), avendo, al contrario, il precipuo scopo di tracciare la “road map” per pervenire alla sistemazione debitoria della società ed alla liquidazione CP della quota dei Cariglia.
4.2: secondo motivo di appello: sulla validità ed efficacia tra i soci del verbale di assemblea del 30.06.2014 depositata da parte opponente
Anche il secondo motivo di appello è destituito di fondamento.
Conformemente a quanto statuito dal Giudice monocratico, non può attribuirsi alcuna rilevanza ad un verbale di assemblea difforme da quello reale, in quanto sottoscritto e depositato presso gli organi competenti, suscitando più di una perplessità la dichiarazione del Presidente della dott. , che CP Persona_1 ebbe a redigere materialmente detto verbale e che non si sarebbe accorto della mancata trascrizione nel verbale di alcuni accordi intercorsi tra le parti, aventi, peraltro, notevole importanza ai fini della definizione dei rapporti reciproci. Detta circostanza, ove veritiera, avrebbe dovuto indurre i a convenirlo in giudizio, Pt_1 stante la sua indubbia responsabilità. Non può pertanto attribuirsi alcuna validità ed efficacia ad un verbale giuridicamente inesistente, in contrasto con quello depositato presso la CCIAA di Bari.
4.3: terzo motivo: sulla rinuncia a recuperare l'importo versato dalla CP con il bonifico del 24.11.2014 – Remissione del debito
[...]
La doglianza è infondata.
Dalla documentazione in atti, si evince che in data 1° settembre 2010 la CP
e i signori si costituirono fideiussori presso per la società
[...] Pt_1 CP_4 sino alla concorrenza dell'importo di €uro 400.000,00. Con successivo CP atto, l'importo della fideiussione venne elevato a €uro 800.000,00. Con successiva lettera del 23 ottobre 2014, la società debitrice e i quattro garanti venivano informati dell'esistenza di una posizione debitoria di €uro 288.463,62, oltre interessi di mora maturati e maturandi, preannunciando, in caso di mancato pagamento, l'avvio di iniziative a tutela del credito. In data 13 novembre 2014 comunicava alla CP_4 ed ai garanti il recesso dal contratto e la risoluzione per inadempimento CP pag. 8/11 della sovvenzione erogata in favore della , mettendo in mora i debitori e CP intimando loro il pagamento della somma di €uro 272.535,32, oltre spese e interessi maturati e maturandi.
Innanzi alla prospettiva – fondata - di essere sottoposta ad azioni pregiudizievoli, in data 21 novembre 2014 la effettuava un versamento CP di €uro 285.173,01, specificando nella causale “vers. in qualità di garante a saldo sovvenzione n. 70 00325066 , compreso di sorte capitale, rate insolute, CP spese, interessi maturati e maturandi e di tutti i rapporti in essere con voi intrattenuti”. Con successiva nota comunicava a ed alla società debitrice CP_4 ed agli altri garanti di avere effettuato il versamento nella qualità di garante.
Orbene, in base a tali circostanze documentali, il Giudice di prime cure ha ritenuto di qualificare l'azione monitoria della come regresso del co- CP fideiussore "solvens" verso gli altri fideiussori del medesimo debito (art. 1954 c.c.) rigettando l'opposizione.
Ritiene la Corte che il processo logico seguito dal Giudice di prime cure sia stato correttamente argomentato, sulla base delle risultanze documentali in atti, rispetto alle quali non poteva essere ammessa alcuna prova orale, sicché può confermarsi la decisione appellata, lì dove il Tribunale ha affermato esservi autonomia del rapporto esistente tra il debitore principale e il co-fideiussore che ha adempiuto alla sua obbligazione con conseguente applicabilità dell'art 1954 c.c., tanto più che nel contratto di fideiussione era stato previsto che in presenza di più fideiussori ciascuno di loro rispondesse per l'intero ammontare del debito, il che legittima l'azione di regresso del fideiussore solvente nei confronti degli altri.
La valutazione operata dal Giudice di prime cure risulta corretta, ritenuto che l'approvazione del bilancio di liquidazione della società a zero, senza debiti ma senza poste attive, non implicava la rinuncia del fideiussore ad agire in via di regresso nei confronti dei soci. Né tale circostanza può essere ritenuta remissione del debito nei confronti del debitore principale con conseguente liberazione dei fideiussori
Il rigetto delle domande principali comporta l'assorbimento del quarto motivo di appello, non essendo ravvisabile da parte della alcuna violazione dei CP_6 principi di correttezza e buona fede e conseguentemente del quinto, avente ad oggetto la riforma del regime delle spese di lite.
Ulteriore conseguenza è il rigetto di ogni istanza istruttoria. pag. 9/11 5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Vengono liquidate al valore medio della tariffa vigente, secondo lo scaglione di valore della causa.
6: contributo unificato
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico degli appellanti i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 1270/2021, proposta da , Parte_1
e contro (già Parte_2 Parte_3 Controparte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 394/2021, pubblicata in data 4 febbraio 2021, CP_2 pronunciata dal Tribunale di Bari a definizione del giudizio RG 8407/2015, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Conseguentemente, condanna gli appellanti in solido tra di loro al pagamento delle spese di lite in favore della che, come da motivazione, Controparte_1 liquida in €uro 14.317,00, oltre rimb. forf., CPA ed IVA, come per legge, sulle somme di condanna;
C) Dichiara che sussistono a carico degli appellanti, in solido tra di loro, i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 marzo 2025
Il Relatore Il Presidente
pag. 10/11 (G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 11/11