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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/04/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 350 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...] Parte_2
entrambe le parti rappresentate e difese dall'Avv. DE ROSA GELSOMINA, come da procure in atti;
ricorrenti
NONCHÉ P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., Parte_1 Parte_2 anche da loro sottoscritto, in data 10/02/2025, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 18/08/1985, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di NTAS (NA) (al N.118, Parte
II, Serie A, Anno 1985). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Premesso che dal matrimonio sono nati quattro figli , nato a [...] Per_1
(Na) in data 30/5/1986 attualmente residente in [...], economicamente autosufficiente;
, nato a [...] il [...] Per_2 residente in [...] F, economicamente autosufficiente;
nata a [...] il [...] residente in [...]CP_1
(Va) alla Via Voldomino n. 17, economicamente autosufficiente e nata a Per_3
Napoli il 17/4/2008), le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Il Pubblico Ministero con visto del 24/02/2025 nulla ha opposto.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) La casa coniugale sita in NTAS (Na) alla Via Romani Masseria Coppola Bianca n. 53, in regime di comproprietà tra le parti, resta assegnata alla ricorrente, sig.ra , che vi dimorerà unitamente alla minore affidata Parte_2 Per_3 ad entrambi i genitori ma con collocazione prevalente presso la di lei madre;
3) Il padre starà con la minore due weekend al mese (da concordare tra le parti in virtù dei turni di lavoro del ricorrente) dalle ore 11,30 del sabato alle ore 20,30 della domenica;
un giorno a settimana previo accordo tra le parti e salvo impegni lavorativi del padre nonché sportivi o scolastici della minore. Le festività di Natale e Capodanno saranno alternate tra i coniugi di anno in anno ovvero il 24 con un genitore ed il 25 con l'altro e così per il 31 dicembre e 1° gennaio. La giornata dell'Epifania nonché le vacanze pasquali verranno trascorse ad anni alterni dai genitori, mentre la prossima
Pasqua la trascorrerà con la madre. Relativamente alle vacanze estive il padre terrà con sé la minore per una settimana durante il mese di agosto ovvero in periodo diverso che comunicherà entro il 31 maggio 2025. Nulla si dispone in ordine alle vacanze estive del 2026 dal momento che ad aprile del predetto anno raggiungerà la maggiore Per_3 età e potrà autodeterminarsi in relazione alle modalità di frequentazione con il padre.
4) Il sig. verserà a titolo di assegno per il mantenimento della coniuge Parte_1 la somma di € 100,00 mensile, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico postale e sarà annualmente rivalutata in base agi indici ISTAT, costo vita;
5) Entro il giorno 5 di ogni mese, il sig. verserà alla ricorrente a mezzo Parte_1 bonifico postale la somma di € 200,00 quale mantenimento della minore , Per_3 somma che sarà anch' essa rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come determinate dal Protocollo del Tribunale di Nola e debitamente documentate;
6) I coniugi dichiarano espressamente ex art. 473 bis, c° comma, c.p.c. di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare.” L'assetto di interessi così come configurato dalle parti appare conforme agli interessi della prole sicché deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) l'ascolto della prole. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione. Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 350 /2025, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di NTAS (NA) (al N.118,
Parte II, Serie A, Anno 1985) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di NTAS per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 17/04/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice