TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 4289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4289 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22668/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 22668/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 26 maggio 2025 ad ore 11.00 innanzi al dott. Giovannina Riccardi, sono comparsi:
Per l'avv. FRASCA GIUSEPPE oggi sostituito dall'avv. Marco Moiraghi Parte_1
Per essuno compare Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il proc di parte ricorrente precisa come da note difensive depositate in data 15/5/25
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio , invitando le parti a comparire avanti a sé alle h. 15.00
Alle h. 15.00 alla presenza di parte ricorrente , il Gop pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il presente verbale viene chiuso alle h. 15.10
Il Gop
dott. Giovannina Riccardi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovannina Riccardi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22668/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRASCA Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE , elettivamente domiciliato in VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA N.6 97100
RAGUSA presso il difensore avv. FRASCA GIUSEPPE
RICORRENTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da scritti difensivi depositati in data 15/5/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione adiva l'intestato Tribunale al fine di chiedere la risoluzione del contratto inter Parte_1 Con partes del 26/8/22 per grave inadempimento di o in via subordinata per sentir dichiarare la Co legittimità del suo recesso con conseguente obbligo di allo storno delle fatture emesse e , in via Co sempre subordinata, la condanna di al pagamento del 50% del canone dal 30/8/22 alla data
19/3/24 di cessazione del servizio (ritiro modem)
Deduceva parte ricorrente ,di aver avuto in uso, presso la propria Farmacia , la linea fissa 0932 Con 621472 e che a fine agosto 2022 aveva ricevuto , telefonicamente ,da una proposta di potenziamento della velocità di connessione internet e che tale potenziamento doveva avvenire con l'installazione di nuovo modem;
la proposta era stata avanzata senza indicazione di maggiori costi/oneri aggiuntivi.
Deduceva che a fronte del consenso della ricorrente, veniva inviato presso la farmacia un modulo precompilato compresa la data (26/08/2022) che la ricorrente provvedeva a sottoscrivere . Co Deduceva che in data 14/9/22 si presentavano in Farmacia i tecnici i quali si limitavano a consegnare il nuovo modem senza alcuna attivazione pagina 2 di 4 Deduceva che a seguito di collegamento, predisposto da tecnico incaricato dalla Farmacia, il nuovo modem non funzionava e che a fine ottobre 2022 , nonostante ciò ,perveniva la prima fattura relativa a detto servizio
Deduceva che nell'occasione, la ricorrente scopriva che era stata attivata una nuova linea fissa con i relativi costi aggiuntivi (canone )e costi di attivazione del nuovo modem , ma che nella scheda contrattuale non era prevista alcuna nuova linea fissa né costi di nuove attivazioni Co Deduceva che i reclami a del 16/11/22 e 17/12/22 contenenti anche la dichiarazione di Co risoluzione contrattuale non trovavano riscontro da parte di che continuava ad emettere fatture per un servizio che, peraltro ,non era mai stato funzionante ed usufruito Co Deduceva che solo nel marzo 2023 avrebbe riscontrato i reclami di parte ricorrente allegando che il servizio era stato attivato , ma che la ricorrente rispondeva che , nonostante l'attivazione, il servizio non aveva mai funzionato.
Deduceva altresì che a seguito di un intervento tecnico si era appurato che nonostante il modem venisse collegato alla nuova linea dati nessun computer della era in grado di navigare Pt_2
Co Deduceva che a seguito delle su indicate comunicazioni a quest'ultima rimaneva silente , salvo Co continuare ad emettere fatture fino al 19/3/24 , data in cui provvedeva tramite proprio incaricato al ritiro del modem in questione e a consegnare il modulo di cessazione del contratto
All'udienza del 25/11/2024, il Gop dichiarava la contumacia di e ammetteva le richieste CP_1 istruttorie di parte ricorrente da assumersi mediante prova delegata
Con ordinanza del 24/4/25 a seguito di udienza celebrata mediante trattazione scritta , dopo l'escussione dei testi, il Gop fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art 281 sexies cpc , in data 26/5/25
************* ha svolto, con il rito semplificato, azione di risoluzione contrattuale per Parte_1
inadempimento
Detta azione richiede che il creditore dimostri l'esistenza del contratto e il termine di scadenza , mentre l'inadempimento deve essere allegato e deve sussistere la prova che lo stesso non sia di scarsa importanza. Il debitore deve ,invece ,provare di avere adempiuto correttamente o che l'inadempimento non è dipeso da sua colpa e responsabilità
Nel caso di specie, innanzi tutto occorre evidenziare che ,entro il termine di prima udienza, stante la Co contumacia di , non è stata sollevata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione avanti il Corecom competente (o organismi paritetici ) come previsto dalla delibera Agcom 203/18/CONS e succ mod
La procedura di invito alla stipula di negoziazione assistita (peraltro non prodotta con il doc 1) non risulta procedura equipollente alla procedura di conciliazione prevista dalla suddetta delibera.
Ad ogni modo , stante l' assenza di eccezione di mancanza della condizione di procedibilità, entro la prima udienza , la domanda , allo stato , deve ritenersi procedibile .
Parte ricorrente ha dimostrato l'esistenza di contratto con la produzione di cui al doc 2 avente ad oggetto il servizio Tim internet professional pagina 3 di 4 In effetti dalla scheda contrattuale non si evince né l'attribuzione di nuova linea fissa , né tantomento il piano tariffario con specifica dei costi
Dalle schede contrattuali si evince la prestazione di consegna di router basic evdsl e l'attivazione dell'impianto
Parte ricorrente ha allegato che a seguito di consegna del modem/router non vi è stata alcuna Con attivazione da parte dei tecnici di né di messa in funzione dell'impianto.
In sede di escussione testimoniale è emersa la prova che al momento della proposta contrattuale , la ricorrente non era stata informata di necessità di attivare nuova linea fissa e che il contratto, di fatto, non era stato eseguito in quanto il modem/router non era risultato funzionante anche quando era stato collegato alla nuova linea dati , tanto che i computer presenti nella farmacia non erano in grado di navigare. Quindi la linea Telecom fibra era risultata totalmente non funzionante
Ciò premesso si deve ritenere l'inadempimento di e che il mancato funzionamento del CP_1 servizio oggetto del contratto risulti assolutamente grave e non di scara importanza
La domanda di risoluzione contrattuale va accolta con la conseguente non debenza dei costi di cui alle fatture emesse da la quale dovrà provvedere al loro storno CP_1
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-Accertato il grave inadempimento di dichiara la risoluzione del contratto inter partes del CP_1
26/08/2022 con condanna di allo storno di tutte le fatture emesse a carico di CP_1 Parte_1
,in conseguenza del suddetto contratto
[...]
-Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite che si liquidano in € CP_1 Parte_1
2900,00 omnia oltre 4% e iva di legge se dovuta .
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 26 maggio 2025
Il Gop dott. Giovannina Riccardi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 22668/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 26 maggio 2025 ad ore 11.00 innanzi al dott. Giovannina Riccardi, sono comparsi:
Per l'avv. FRASCA GIUSEPPE oggi sostituito dall'avv. Marco Moiraghi Parte_1
Per essuno compare Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il proc di parte ricorrente precisa come da note difensive depositate in data 15/5/25
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio , invitando le parti a comparire avanti a sé alle h. 15.00
Alle h. 15.00 alla presenza di parte ricorrente , il Gop pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il presente verbale viene chiuso alle h. 15.10
Il Gop
dott. Giovannina Riccardi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovannina Riccardi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22668/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRASCA Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE , elettivamente domiciliato in VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA N.6 97100
RAGUSA presso il difensore avv. FRASCA GIUSEPPE
RICORRENTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da scritti difensivi depositati in data 15/5/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione adiva l'intestato Tribunale al fine di chiedere la risoluzione del contratto inter Parte_1 Con partes del 26/8/22 per grave inadempimento di o in via subordinata per sentir dichiarare la Co legittimità del suo recesso con conseguente obbligo di allo storno delle fatture emesse e , in via Co sempre subordinata, la condanna di al pagamento del 50% del canone dal 30/8/22 alla data
19/3/24 di cessazione del servizio (ritiro modem)
Deduceva parte ricorrente ,di aver avuto in uso, presso la propria Farmacia , la linea fissa 0932 Con 621472 e che a fine agosto 2022 aveva ricevuto , telefonicamente ,da una proposta di potenziamento della velocità di connessione internet e che tale potenziamento doveva avvenire con l'installazione di nuovo modem;
la proposta era stata avanzata senza indicazione di maggiori costi/oneri aggiuntivi.
Deduceva che a fronte del consenso della ricorrente, veniva inviato presso la farmacia un modulo precompilato compresa la data (26/08/2022) che la ricorrente provvedeva a sottoscrivere . Co Deduceva che in data 14/9/22 si presentavano in Farmacia i tecnici i quali si limitavano a consegnare il nuovo modem senza alcuna attivazione pagina 2 di 4 Deduceva che a seguito di collegamento, predisposto da tecnico incaricato dalla Farmacia, il nuovo modem non funzionava e che a fine ottobre 2022 , nonostante ciò ,perveniva la prima fattura relativa a detto servizio
Deduceva che nell'occasione, la ricorrente scopriva che era stata attivata una nuova linea fissa con i relativi costi aggiuntivi (canone )e costi di attivazione del nuovo modem , ma che nella scheda contrattuale non era prevista alcuna nuova linea fissa né costi di nuove attivazioni Co Deduceva che i reclami a del 16/11/22 e 17/12/22 contenenti anche la dichiarazione di Co risoluzione contrattuale non trovavano riscontro da parte di che continuava ad emettere fatture per un servizio che, peraltro ,non era mai stato funzionante ed usufruito Co Deduceva che solo nel marzo 2023 avrebbe riscontrato i reclami di parte ricorrente allegando che il servizio era stato attivato , ma che la ricorrente rispondeva che , nonostante l'attivazione, il servizio non aveva mai funzionato.
Deduceva altresì che a seguito di un intervento tecnico si era appurato che nonostante il modem venisse collegato alla nuova linea dati nessun computer della era in grado di navigare Pt_2
Co Deduceva che a seguito delle su indicate comunicazioni a quest'ultima rimaneva silente , salvo Co continuare ad emettere fatture fino al 19/3/24 , data in cui provvedeva tramite proprio incaricato al ritiro del modem in questione e a consegnare il modulo di cessazione del contratto
All'udienza del 25/11/2024, il Gop dichiarava la contumacia di e ammetteva le richieste CP_1 istruttorie di parte ricorrente da assumersi mediante prova delegata
Con ordinanza del 24/4/25 a seguito di udienza celebrata mediante trattazione scritta , dopo l'escussione dei testi, il Gop fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art 281 sexies cpc , in data 26/5/25
************* ha svolto, con il rito semplificato, azione di risoluzione contrattuale per Parte_1
inadempimento
Detta azione richiede che il creditore dimostri l'esistenza del contratto e il termine di scadenza , mentre l'inadempimento deve essere allegato e deve sussistere la prova che lo stesso non sia di scarsa importanza. Il debitore deve ,invece ,provare di avere adempiuto correttamente o che l'inadempimento non è dipeso da sua colpa e responsabilità
Nel caso di specie, innanzi tutto occorre evidenziare che ,entro il termine di prima udienza, stante la Co contumacia di , non è stata sollevata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione avanti il Corecom competente (o organismi paritetici ) come previsto dalla delibera Agcom 203/18/CONS e succ mod
La procedura di invito alla stipula di negoziazione assistita (peraltro non prodotta con il doc 1) non risulta procedura equipollente alla procedura di conciliazione prevista dalla suddetta delibera.
Ad ogni modo , stante l' assenza di eccezione di mancanza della condizione di procedibilità, entro la prima udienza , la domanda , allo stato , deve ritenersi procedibile .
Parte ricorrente ha dimostrato l'esistenza di contratto con la produzione di cui al doc 2 avente ad oggetto il servizio Tim internet professional pagina 3 di 4 In effetti dalla scheda contrattuale non si evince né l'attribuzione di nuova linea fissa , né tantomento il piano tariffario con specifica dei costi
Dalle schede contrattuali si evince la prestazione di consegna di router basic evdsl e l'attivazione dell'impianto
Parte ricorrente ha allegato che a seguito di consegna del modem/router non vi è stata alcuna Con attivazione da parte dei tecnici di né di messa in funzione dell'impianto.
In sede di escussione testimoniale è emersa la prova che al momento della proposta contrattuale , la ricorrente non era stata informata di necessità di attivare nuova linea fissa e che il contratto, di fatto, non era stato eseguito in quanto il modem/router non era risultato funzionante anche quando era stato collegato alla nuova linea dati , tanto che i computer presenti nella farmacia non erano in grado di navigare. Quindi la linea Telecom fibra era risultata totalmente non funzionante
Ciò premesso si deve ritenere l'inadempimento di e che il mancato funzionamento del CP_1 servizio oggetto del contratto risulti assolutamente grave e non di scara importanza
La domanda di risoluzione contrattuale va accolta con la conseguente non debenza dei costi di cui alle fatture emesse da la quale dovrà provvedere al loro storno CP_1
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-Accertato il grave inadempimento di dichiara la risoluzione del contratto inter partes del CP_1
26/08/2022 con condanna di allo storno di tutte le fatture emesse a carico di CP_1 Parte_1
,in conseguenza del suddetto contratto
[...]
-Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite che si liquidano in € CP_1 Parte_1
2900,00 omnia oltre 4% e iva di legge se dovuta .
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 26 maggio 2025
Il Gop dott. Giovannina Riccardi
pagina 4 di 4