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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/11/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
Riunita in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc, allo scadere dei termini per il deposito delle note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 265/2024 del Ruolo Lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maurizio Maria Guerra del Foro di Parte_1
RA e OL Guerra del Foro di Roma
Appellante principale-appellato incidentale
E
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Controparte_1 dello Stato di Ancona
Appellato principale-appellante incidentale
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18 luglio 2024 marinaio di leva assegnato in forza Parte_1 alla Capitaneria di Porto di Ancona, ha proposto appello avverso la sentenza del 12 febbraio 2024, con la quale il Tribunale di Pesaro in funzione di giudice del lavoro aveva respinto la domanda di esso ricorrente, intesa a conseguire il riconoscimento dello stato di vittima del dovere, con ogni consequenziale obbligo del convenuto in tema di benefici economici e assistenziali CP_1 previsti dalla legge, tenuto conto del grado di invalidità complessiva pari al 41%, riportato per le lesioni subite in data 28 febbraio 1994, in conseguenza di un evento accaduto mentre era impegnato nel servizio di guardia presso la Capitaneria, durante la riconsegna delle armi da parte di alcuni componenti dell'equipaggio di una motovedetta impiegata in attività antiterroristica, a causa dell'accidentale partenza di un colpo di arma da fuoco che lo aveva raggiunto all'emitorace sinistro.
Ha dedotto l'appellante l'errore del Tribunale nell'interpretare la normativa di riferimento, ed in particolare nel non considerare che l'art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005 faceva rientrare tra le specifiche attività di servizio elencate alle lettere da a) a f), ritenute di per sé più a rischio, anche tutti gli eventi avvenuti “in conseguenza” dei pericoli connaturati ai peculiari contesti di impiego;
che ai sensi della lettera c) la vigilanza ad infrastrutture civili e militari rientrava tra le attività codificate e che l'invalidità permanente riportata da esso appellante era per l'appunto causalmente collegata all'attività di vigilanza all'infrastruttura militare;
che in ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto nella gravata sentenza, nella fattispecie risultavano integrati anche tutti i requisiti richiesti dall'art. 1, comma 564, L 266/2005 ai fini della dichiarazione dello status di equiparato a vittima del dovere, essendo provato che egli avesse riportato invalidità permanenti nel mentre era impiegato in una missione in particolari condizioni ambientali od operative, tali da esporlo a maggiori rischi e pericoli rispetto a quelli insiti nella ordinaria attività d'istituto. L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, accogliersi la domanda proposta in primo grado, se del caso disponendo ctu medico-legale onde quantificare il grado di invalidità complessiva riportato a seguito dell'evento di servizio ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 3 e 4 dpr n.
181/2009.
Il ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto;
in via incidentale Controparte_1 condizionata, ha chiesto riformarsi la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva superato l'eccezione di prescrizione estintiva sollevata da esso convenuto.
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ragioni di priorità logica suggeriscono di esaminare dapprima l'appello incidentale.
Il Collegio non ha motivo di discostarsi dall'ormai consolidato ed unanime orientamento dei
Giudici di legittimità secondo cui quello di “Vittima del Dovere” è un vero e proprio status, ossia una condizione o qualità personale “…tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del
2005, …cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge. (Cass.n.17440/2022; vedi pure Cass. n.19410/2025).
Al riguardo, l'art.1 della L. n.266/2005 così dispone al comma 563:
“563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Lo stesso articolo, al comma successivo precisa che:
“564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Tali disposizioni di legge hanno determinato una progressiva estensione di quei benefici previdenziali e assistenziali già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a tutte le vittime del dovere e agli equiparati.
Ebbene, il tenore letterale e la ratio della disposizione richiamata non lasciano seri dubbi in ordine alla voluntas legis di concepire la condizione di vittima del dovere come vero e proprio
“stato” giuridico, negli esatti termini in cui ne è stata data definizione, da ultimo, dalla Suprema
Corte, con la richiamata sentenza n.17440 del 30 maggio 2022, in seno alla cui motivazione si legge
“……..in seguito allo sviluppo della tutela legislativa e amministrativa delle categorie di cittadini più deboli, deve ormai accogliersi una più ampia nozione di status, inteso come "posizione soggettiva, sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria né discontinua [...], che secondo l'apprezzamento comune distingue un soggetto dagli altri" (così Cass. S.U. n. 483 del 2000, in motivazione)…………se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili "figure speciali di sicurezza sociale", la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n.
29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, nello specifico senso di cui dianzi s'è detto: valendo la categoria di "vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall'art. 4, d.P.R. n. 243/2006…..”
Ne discende l'infondatezza dell'appello incidentale.
L'appello principale è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
La ricostruzione fattuale dell'incidente, in conseguenza del quale l'originario ricorrente ha riportato le lesioni denunciate, risulta incontestata.
Ciò detto, la Suprema Corte ha chiarito che Al militare di leva rimasto ferito, con esiti permanenti, nel corso di un'azione di addestramento competono i benefici, di cui all'art. 1, commi
563 e 564, della l. n. 266 del 2005, se i compiti, rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente
e ordinariamente connesso all'ambiente militare.(In applicazione di tale principio, la Corte ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto detti benefici in un caso di incidente occorso al soldato di leva, nel corso di un'esercitazione militare notturna, a causa di una bomba lanciata in corsa, atteso che il sinistro era avvenuto dopo appena tre settimane di servizio ed una sola breve lezione sull'uso delle armi, rinvenendosi in detta ipotesi un "quid pluris" rispetto al rischio tipico connesso al servizio di leva). (Cass., Sez. L - , Sentenza n. 12747 del 21/04/2022 )
Nella parte motiva la citata pronuncia richiama la sentenza delle Sez. Un. n. 23396/2016, in cui è stato statuito che, “…al militare di leva rimasto ferito, con esiti permanenti, nel corso di un'azione di addestramento notturna, svolta accidentalmente - per errore commesso da altro militare - con armi cariche, competono i benefici di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della I. n. 266 del 2005, la cui attribuzione presuppone che i compiti, rientranti nella normale attività d'istituto, siano svolti in occasione o a seguito di "missioni di qualunque natura", e si siano complicati per
l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari (quale, nella specie, l'uso di bomba a mano carica anziché inerte) ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all'ambiente militare……”.
Al pari delle fattispecie concrete esaminate dalla Suprema Corte, anche il caso all'odierno vaglio si può dire che presenti quel quid pluris richiesto dalla normativa (rispetto al rischio tipico ordinariamente connesso con il servizio di leva) per beneficiare della tutela prevista in favore delle vittime del dovere.
Ed infatti, se ad integrare un rischio superiore a quello ordinariamente connesso all'addestramento militare possa valere la circostanza che lo stesso venga effettuato con armi cariche, a fortiori la partecipazione ad un'operazione di riconsegna delle armi cariche, dopo l'effettuazione di un servizio di controllo antiterroristico, presenta connotati di straordinarietà e di ulteriore rischiosità rispetto al rischio tipico ordinariamente connesso ad un servizio di vigilanza prestato da un marinaio di leva presso la Capitaneria di Porto.
Si può, dunque, affermare che anche all'originario ricorrente, marinaio di leva incontestatamente rimasto ferito con esiti permanenti, nel corso di un'operazione di riconsegna delle armi cariche, a causa dello sparo partito accidentalmente per errore commesso da uno dei militari impegnati nella delicata operazione, competono i benefici di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della I. n. 266 del 2005.
In ordine ai criteri di quantificazione della percentuale di invalidità residuata a carico dell'appellante principale, operano pacificamente i criteri medico-legali fissati dall'art. 4 del D.P.R.
n.181/2009 per la rivalutazione dell'invalidità permanente, e per la rivalutazione del danno biologico e morale, quali conseguenze, già riconosciute e indennizzate, in favore delle vittime del dovere.
Ed infatti, la complessa questione interpretativa, sottesa al riconoscimento in capo alla vittima del dovere della giusta percentuale di invalidità permanente complessivamente derivatagli dall'evento lesivo, ha trovato esaustiva soluzione nella pronuncia della Suprema Corte a Sezioni
Unite, n.6214/2022, la cui massima recita: “In materia di trattamenti previdenziali e assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, della criminalità organizzata, del dovere, e dei soggetti ad essi equiparati, la rivalutazione monetaria delle indennità, in conseguenza dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale, prevista dall'art. 6 della l.
n. 206 del 2004, svolge anche una funzione selettivo-regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della citata legge, di talché i benefici dovuti alle vittime devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181 del 2009.”
Tanto chiarito, per stabilire in concreto la percentuale complessiva di invalidità permanente residuata a carico dell'originario ricorrente in conseguenza del sinistro occorsogli, è possibile mutuare le conclusioni del CTU nominato in questa sede, il quale ha concluso che “….a seguito e per causa delle lesioni riportate dall'appellante in data 28/02/1994 sono derivati quale causa unica, diretta ed immediata un rilevante e severo quadro menomativo che presenta le connotazioni cliniche e medico legali della permanenza, e, quindi, irreversibile, costituito da “Esiti di ferita da arma da fuoco trapassante emitorace sn con esiti cicatriziali in regione sottoclaveare sinistra ed alla faccia posteriore della base dell'emotorace sinistro, ipoespansibilità dell'emitorace sinistro con obliterazione del seno costo-frenico sinistro da pneumo- ed emotorace trattato tramite impianto di due drenaggi (evidenza di relative cicatrici), esiti di duplice lesione diaframmatica con conseguente formazione di ernia diaframmatica sinistra e di ernia della parete posteriore sx
(trattata chirurgicamente), di ematoma sottocapsulare cupola splenica e di rottura X costa sinistra con residua angolazione del monconi e callo osseo esuberante e dolente”. tale complesso menomativo è produttivo di una invalidità permanente quantificabile, secondo le più moderne ed accreditate metodologie valutative, nella misura del 35% (trentacinque%), di un danno biologico (DB) quantificabile nella misura del 10% (dieci%) e di un danno morale (DM) quantificabile del 5% (cinque%); applicando la formula prevista normativamnete per la valutazione della invalidità complessiva (IC) ossia IC = DB 10% + DM 5% + (IP 35% – DB 10%) la invalidità complessiva è quantificabile nella misura del 40% (quaranta%), per cui, considerando le descritte menomazioni assimilabili per analogia alle previsioni di cui ai cod. 1, 17 e 18 di cui alla tabella A allegate al DPR n. 915 del 23 dicembre 1978 e s.m.i., il caso rientra nella fattispecie di cui VII (settima) categoria Tab. A in misura massima, ai sensi delle voci 1 e 18 della settima categoria e delle voci 14, 15, 16 (per analogia) e 26 dell'ottava categoria.
Il nominato ctu ha operato nel rispetto dei criteri fissati dalla Giurisprudenza, applicando i quali è giunto a determinare la percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico, secondo la formula:
IC= DB+DM+(IP-DB), la quale tradotta in cifre porta al risultato: 10+5 + (35-10) = 40.
Il Collegio ritiene di poter mutuare gli esiti dell'accertamento peritale rinnovato in questa sede, dal momento che il non ha addotto specifici e pregnanti argomenti a smentita CP_1 dell'intrinseca validità e correttezza del computo eseguito dall'ausiliario del Giudice, una volta acclarata l'applicabilità dei criteri suddetti.
La percentuale di invalidità permanente complessivamente accertata a carico dell'originario ricorrente, quale conseguenza del sinistro occorsogli, supera la soglia fissata dal legislatore ai fini del riconoscimento in favore del medesimo dei benefici richiesti, ed in tale direzione la sentenza impugnata dovrà essere riformata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello principale, rigetta l'appello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara vittima del dovere;
condanna il Parte_1
ad erogare quanto di riconosciuta spettanza a ai titoli dedotti Controparte_1 Parte_1 nei modi e termini fissati dalla legge, oltre accessori come per legge;
2) Condanna il Controparte_1
alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in favore di in euro
[...] Parte_1 3.500,00 per il primo grado ed in euro 5.000,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario, IVA
e CPA come per legge, con distrazione
Ancona, 6 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
Riunita in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc, allo scadere dei termini per il deposito delle note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 265/2024 del Ruolo Lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maurizio Maria Guerra del Foro di Parte_1
RA e OL Guerra del Foro di Roma
Appellante principale-appellato incidentale
E
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Controparte_1 dello Stato di Ancona
Appellato principale-appellante incidentale
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18 luglio 2024 marinaio di leva assegnato in forza Parte_1 alla Capitaneria di Porto di Ancona, ha proposto appello avverso la sentenza del 12 febbraio 2024, con la quale il Tribunale di Pesaro in funzione di giudice del lavoro aveva respinto la domanda di esso ricorrente, intesa a conseguire il riconoscimento dello stato di vittima del dovere, con ogni consequenziale obbligo del convenuto in tema di benefici economici e assistenziali CP_1 previsti dalla legge, tenuto conto del grado di invalidità complessiva pari al 41%, riportato per le lesioni subite in data 28 febbraio 1994, in conseguenza di un evento accaduto mentre era impegnato nel servizio di guardia presso la Capitaneria, durante la riconsegna delle armi da parte di alcuni componenti dell'equipaggio di una motovedetta impiegata in attività antiterroristica, a causa dell'accidentale partenza di un colpo di arma da fuoco che lo aveva raggiunto all'emitorace sinistro.
Ha dedotto l'appellante l'errore del Tribunale nell'interpretare la normativa di riferimento, ed in particolare nel non considerare che l'art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005 faceva rientrare tra le specifiche attività di servizio elencate alle lettere da a) a f), ritenute di per sé più a rischio, anche tutti gli eventi avvenuti “in conseguenza” dei pericoli connaturati ai peculiari contesti di impiego;
che ai sensi della lettera c) la vigilanza ad infrastrutture civili e militari rientrava tra le attività codificate e che l'invalidità permanente riportata da esso appellante era per l'appunto causalmente collegata all'attività di vigilanza all'infrastruttura militare;
che in ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto nella gravata sentenza, nella fattispecie risultavano integrati anche tutti i requisiti richiesti dall'art. 1, comma 564, L 266/2005 ai fini della dichiarazione dello status di equiparato a vittima del dovere, essendo provato che egli avesse riportato invalidità permanenti nel mentre era impiegato in una missione in particolari condizioni ambientali od operative, tali da esporlo a maggiori rischi e pericoli rispetto a quelli insiti nella ordinaria attività d'istituto. L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, accogliersi la domanda proposta in primo grado, se del caso disponendo ctu medico-legale onde quantificare il grado di invalidità complessiva riportato a seguito dell'evento di servizio ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 3 e 4 dpr n.
181/2009.
Il ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto;
in via incidentale Controparte_1 condizionata, ha chiesto riformarsi la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva superato l'eccezione di prescrizione estintiva sollevata da esso convenuto.
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ragioni di priorità logica suggeriscono di esaminare dapprima l'appello incidentale.
Il Collegio non ha motivo di discostarsi dall'ormai consolidato ed unanime orientamento dei
Giudici di legittimità secondo cui quello di “Vittima del Dovere” è un vero e proprio status, ossia una condizione o qualità personale “…tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del
2005, …cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge. (Cass.n.17440/2022; vedi pure Cass. n.19410/2025).
Al riguardo, l'art.1 della L. n.266/2005 così dispone al comma 563:
“563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Lo stesso articolo, al comma successivo precisa che:
“564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Tali disposizioni di legge hanno determinato una progressiva estensione di quei benefici previdenziali e assistenziali già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a tutte le vittime del dovere e agli equiparati.
Ebbene, il tenore letterale e la ratio della disposizione richiamata non lasciano seri dubbi in ordine alla voluntas legis di concepire la condizione di vittima del dovere come vero e proprio
“stato” giuridico, negli esatti termini in cui ne è stata data definizione, da ultimo, dalla Suprema
Corte, con la richiamata sentenza n.17440 del 30 maggio 2022, in seno alla cui motivazione si legge
“……..in seguito allo sviluppo della tutela legislativa e amministrativa delle categorie di cittadini più deboli, deve ormai accogliersi una più ampia nozione di status, inteso come "posizione soggettiva, sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria né discontinua [...], che secondo l'apprezzamento comune distingue un soggetto dagli altri" (così Cass. S.U. n. 483 del 2000, in motivazione)…………se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili "figure speciali di sicurezza sociale", la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n.
29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, nello specifico senso di cui dianzi s'è detto: valendo la categoria di "vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall'art. 4, d.P.R. n. 243/2006…..”
Ne discende l'infondatezza dell'appello incidentale.
L'appello principale è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
La ricostruzione fattuale dell'incidente, in conseguenza del quale l'originario ricorrente ha riportato le lesioni denunciate, risulta incontestata.
Ciò detto, la Suprema Corte ha chiarito che Al militare di leva rimasto ferito, con esiti permanenti, nel corso di un'azione di addestramento competono i benefici, di cui all'art. 1, commi
563 e 564, della l. n. 266 del 2005, se i compiti, rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente
e ordinariamente connesso all'ambiente militare.(In applicazione di tale principio, la Corte ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto detti benefici in un caso di incidente occorso al soldato di leva, nel corso di un'esercitazione militare notturna, a causa di una bomba lanciata in corsa, atteso che il sinistro era avvenuto dopo appena tre settimane di servizio ed una sola breve lezione sull'uso delle armi, rinvenendosi in detta ipotesi un "quid pluris" rispetto al rischio tipico connesso al servizio di leva). (Cass., Sez. L - , Sentenza n. 12747 del 21/04/2022 )
Nella parte motiva la citata pronuncia richiama la sentenza delle Sez. Un. n. 23396/2016, in cui è stato statuito che, “…al militare di leva rimasto ferito, con esiti permanenti, nel corso di un'azione di addestramento notturna, svolta accidentalmente - per errore commesso da altro militare - con armi cariche, competono i benefici di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della I. n. 266 del 2005, la cui attribuzione presuppone che i compiti, rientranti nella normale attività d'istituto, siano svolti in occasione o a seguito di "missioni di qualunque natura", e si siano complicati per
l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari (quale, nella specie, l'uso di bomba a mano carica anziché inerte) ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all'ambiente militare……”.
Al pari delle fattispecie concrete esaminate dalla Suprema Corte, anche il caso all'odierno vaglio si può dire che presenti quel quid pluris richiesto dalla normativa (rispetto al rischio tipico ordinariamente connesso con il servizio di leva) per beneficiare della tutela prevista in favore delle vittime del dovere.
Ed infatti, se ad integrare un rischio superiore a quello ordinariamente connesso all'addestramento militare possa valere la circostanza che lo stesso venga effettuato con armi cariche, a fortiori la partecipazione ad un'operazione di riconsegna delle armi cariche, dopo l'effettuazione di un servizio di controllo antiterroristico, presenta connotati di straordinarietà e di ulteriore rischiosità rispetto al rischio tipico ordinariamente connesso ad un servizio di vigilanza prestato da un marinaio di leva presso la Capitaneria di Porto.
Si può, dunque, affermare che anche all'originario ricorrente, marinaio di leva incontestatamente rimasto ferito con esiti permanenti, nel corso di un'operazione di riconsegna delle armi cariche, a causa dello sparo partito accidentalmente per errore commesso da uno dei militari impegnati nella delicata operazione, competono i benefici di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della I. n. 266 del 2005.
In ordine ai criteri di quantificazione della percentuale di invalidità residuata a carico dell'appellante principale, operano pacificamente i criteri medico-legali fissati dall'art. 4 del D.P.R.
n.181/2009 per la rivalutazione dell'invalidità permanente, e per la rivalutazione del danno biologico e morale, quali conseguenze, già riconosciute e indennizzate, in favore delle vittime del dovere.
Ed infatti, la complessa questione interpretativa, sottesa al riconoscimento in capo alla vittima del dovere della giusta percentuale di invalidità permanente complessivamente derivatagli dall'evento lesivo, ha trovato esaustiva soluzione nella pronuncia della Suprema Corte a Sezioni
Unite, n.6214/2022, la cui massima recita: “In materia di trattamenti previdenziali e assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, della criminalità organizzata, del dovere, e dei soggetti ad essi equiparati, la rivalutazione monetaria delle indennità, in conseguenza dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale, prevista dall'art. 6 della l.
n. 206 del 2004, svolge anche una funzione selettivo-regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della citata legge, di talché i benefici dovuti alle vittime devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181 del 2009.”
Tanto chiarito, per stabilire in concreto la percentuale complessiva di invalidità permanente residuata a carico dell'originario ricorrente in conseguenza del sinistro occorsogli, è possibile mutuare le conclusioni del CTU nominato in questa sede, il quale ha concluso che “….a seguito e per causa delle lesioni riportate dall'appellante in data 28/02/1994 sono derivati quale causa unica, diretta ed immediata un rilevante e severo quadro menomativo che presenta le connotazioni cliniche e medico legali della permanenza, e, quindi, irreversibile, costituito da “Esiti di ferita da arma da fuoco trapassante emitorace sn con esiti cicatriziali in regione sottoclaveare sinistra ed alla faccia posteriore della base dell'emotorace sinistro, ipoespansibilità dell'emitorace sinistro con obliterazione del seno costo-frenico sinistro da pneumo- ed emotorace trattato tramite impianto di due drenaggi (evidenza di relative cicatrici), esiti di duplice lesione diaframmatica con conseguente formazione di ernia diaframmatica sinistra e di ernia della parete posteriore sx
(trattata chirurgicamente), di ematoma sottocapsulare cupola splenica e di rottura X costa sinistra con residua angolazione del monconi e callo osseo esuberante e dolente”. tale complesso menomativo è produttivo di una invalidità permanente quantificabile, secondo le più moderne ed accreditate metodologie valutative, nella misura del 35% (trentacinque%), di un danno biologico (DB) quantificabile nella misura del 10% (dieci%) e di un danno morale (DM) quantificabile del 5% (cinque%); applicando la formula prevista normativamnete per la valutazione della invalidità complessiva (IC) ossia IC = DB 10% + DM 5% + (IP 35% – DB 10%) la invalidità complessiva è quantificabile nella misura del 40% (quaranta%), per cui, considerando le descritte menomazioni assimilabili per analogia alle previsioni di cui ai cod. 1, 17 e 18 di cui alla tabella A allegate al DPR n. 915 del 23 dicembre 1978 e s.m.i., il caso rientra nella fattispecie di cui VII (settima) categoria Tab. A in misura massima, ai sensi delle voci 1 e 18 della settima categoria e delle voci 14, 15, 16 (per analogia) e 26 dell'ottava categoria.
Il nominato ctu ha operato nel rispetto dei criteri fissati dalla Giurisprudenza, applicando i quali è giunto a determinare la percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico, secondo la formula:
IC= DB+DM+(IP-DB), la quale tradotta in cifre porta al risultato: 10+5 + (35-10) = 40.
Il Collegio ritiene di poter mutuare gli esiti dell'accertamento peritale rinnovato in questa sede, dal momento che il non ha addotto specifici e pregnanti argomenti a smentita CP_1 dell'intrinseca validità e correttezza del computo eseguito dall'ausiliario del Giudice, una volta acclarata l'applicabilità dei criteri suddetti.
La percentuale di invalidità permanente complessivamente accertata a carico dell'originario ricorrente, quale conseguenza del sinistro occorsogli, supera la soglia fissata dal legislatore ai fini del riconoscimento in favore del medesimo dei benefici richiesti, ed in tale direzione la sentenza impugnata dovrà essere riformata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello principale, rigetta l'appello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara vittima del dovere;
condanna il Parte_1
ad erogare quanto di riconosciuta spettanza a ai titoli dedotti Controparte_1 Parte_1 nei modi e termini fissati dalla legge, oltre accessori come per legge;
2) Condanna il Controparte_1
alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in favore di in euro
[...] Parte_1 3.500,00 per il primo grado ed in euro 5.000,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario, IVA
e CPA come per legge, con distrazione
Ancona, 6 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente