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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/06/2025, n. 2897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2897 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Dott. Salvatore
Gentile, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10689 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
(C.F. , nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
Cristoforo Colombo 60, ed elettivamente domiciliato, Via Ammiraglio Caracciolo n.96, presso lo studio dell'avv. Armando Verborosso da cui è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
OPPONENTE
Contro
(CF E P.IVA , Agente della Riscossione Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 per la Provincia di Catania, in persona del Direttore Generale f.f.- Procuratore- Dott. Persona_1 giusta nomina rilasciata dal Presidente della Società ed autenticata il 11 Gennaio 2019, dal Notaio
Dr. in Catania, rep. N. 16731 racc. n. 12067, elettivamente domiciliata in Per_2 Per_3
Catania, Corso delle Province 22, presso lo studio dell'Avv. Maria Di Gregorio da cui è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
- OPPOSTA -
E
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 con sede in via Prefettura 14, Catania, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania nei cui uffici, siti in Catania, Via Vecchia Ognina n. 149, è domiciliata;
- OPPOSTA CONTUMACE –
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 c.p.c..
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
FATTO Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1 estratto di ruolo (allegato all'atto di citazione) su cartella di pagamento a suo tempo emessa e notificata per la riscossione della pretesa portata dal ruolo n. 3834/2014 formato dalla CP_2
per il pagamento di €. 18.904,00.
[...]
Con l'atto di opposizione si evidenziava che il ruolo n. 3834/2014 oggetto di impugnazione di cui alla cartella di pagamento n. 29320140035121387, notificata al in data 4.3.2015, afferiva Pt_1
a sanzioni amministrative ex L. 689/81, a suo tempo, irrogate dalla , anno 2012, Controparte_2
Sanz. Amm. D.L. n. 507/99, Depenalizz. Reati Minori (emissione assegni senza provvista), ordinanza n. 38037 del 9.8.2012, n. 38039 del 9.8.2012, n. 38036 del 9.8.2012, n. 38035 del 9.8.2012, n.
38057 del 9.8.2012, n. 38059 del 9.8.2012, n. 38061 del 9.8.2012.-.
Parte opponente poneva a fondamento della propria azione il seguente unico motivo di impugnazione “”Prescrizione quinquennale successiva” della cartella di pagamento e del credito che essa incorpora per decorrenza del termine prescrizionale quinquennale sancito dall'art. 28 legge 689/1981.
Conseguente estinzione del debito” e ne faceva derivare che la cartella di pagamento ed il credito che essa incorporava erano illegittimi, nulli ed inefficaci chiedendone quindi l'annullamento.
Parte opponente, invero, eccepiva l'estinzione della pretesa creditizia incorporata nella cartella di pagamento n. 29320140035121387 ruolo n. 3834/2014, in conseguenza della maturata
“prescrizione successiva” della cartella stessa e del credito in essa incorporato, per decorrenza del termine prescrizionale quinquennale, ai sensi dell'art. 28 della legge 689/1981, in forza del quale “… il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella stessa legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione” richiamando al riguardo l'orientamento di legittimità di cui a Cassazione Sentenza n. 5896/07.
Al riguardo precisava trattarsi di presunte violazioni relative ad oltre cinque anni antecedenti l'instaurazione del presente giudizio.
In particolare, evidenziava, che dalla data di notifica della cartella di pagamento avvenuta il
4.3.2015, il concessionario per la riscossione non aveva validamente compiuto alcun altro atto interruttivo fino al momento dell'iscrizione a ruolo della opposizione oggetto del presente giudizio.
Ne faceva discendere che in tal modo il debito portato da detta cartella di pagamento e dal relativo ruolo si era estinto per prescrizione quinquennale successiva, ai sensi dell'art. 28 della L
689/1981.
In ordine all'applicabilità, alla fattispecie che occupa, del termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/1981 nell'atto di opposizione veniva invocato il principio dettato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 23397/2016 per cui la scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26
2 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (anche in quel caso quinquennale) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c..
Sulla scorta di quanto sopra rassegnava all'adito Tribunale le seguenti conclusioni “…Piaccia
a Codesto Giudice Ill.mo, per le ragioni indicate in citazione e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare la “prescrizione quinquennale successiva” della cartella di pagamento
n.29320140035121387 ruolo n. 3834/2014 e/o del credito che essa incorpora, per il mancato compimento di atti interruttivi nei cinque anni successivi alla sua notifica, ai sensi dell'art. 28 legge 689/1981; con conseguente estinzione del debito. Con vittoria di spese e compensi del giudizio;
oltre spese generali, cpa ed iva…”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo l'inammissibilità e/o Controparte_1
l'improcedibilità dell'opposizione proposta deducendo l'intervenuta definitività del ruolo sotteso alla cartella impugnata.
Evidenziava che, diversamente da quanto affermato dall'opponente, la Controparte_1 cartella di pagamento, di cui al ruolo sottostante, era stata regolarmente notificata, come ben si evinceva dalla relata di notifica che veniva prodotta in atti, e stante che non era stata opposta nei termini di legge, ne faceva derivare la intervenuta definitività del ruolo, il quale ultimo non poteva essere separatamente impugnato a fronte della regolare notifica della cartella.
Da ciò la asserita inammissibilità dell'opposizione, mentre, relativamente alle doglianze poste in relazione agli atti prodromici e formazione dei ruoli di competenza dei citati enti, il
Concessionario deduceva la propria carenza di legittimazione passiva, quindi rassegnava al
Tribunale le seguenti conclusioni: “…Voglia l'Ill.mo G.d.L. adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa: - in via preliminare, dichiarare inammissibile la proposta azione per le motivazioni esposte in atti, dare atto della definitività del ruolo;
- nel merito, rigettare le domande di parte ricorrente, in quanto assolutamente infondate, non essendo maturata l'eccepita prescrizione;
Con vittoria di spese e compensi…”.
La , invece, nonostante la regolare notificazione dell'atto introduttivo Controparte_2 nei di lei confronti non si costituiva in giudizio.
Instaurato quindi il contraddittorio la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale, quindi il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni, e - dopo alcuni differimenti dettati anche dall'emergenza epidemiologica da Covid 19 -, all'udienza del
16.1.2025, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
3 DIRITTO
In via preliminare va dichiarata la contumacia delle , atteso che, sebbene Controparte_2 ritualmente evocata in giudizio, non ha ritenuto di doversi costituire nel presente procedimento.
Venendo all'esame della domanda attorea, sempre in via preliminare, va rilevato che l'opposizione proposta dal deve essere dichiarata inammissibile per le ragioni che seguono. Pt_1
In primo luogo, va osservato che occorre partire dalle deduzioni svolte, dall'opponente (il quale ha qualificato espressamente la domanda come, appunto, opposizione ad estratto di ruolo avendolo allegato in copia all'atto di citazione) nell'atto introduttivo del presente giudizio, ed in particolare dalle circostanze di fatto – cristallizzate nell'atto introduttivo - per le quali nel proporre la presente opposizione il dava atto di avere, a suo tempo, in data 4.3.2015, ricevuto la Pt_1 notificazione della cartella di pagamento inerente il ruolo oggetto del presente giudizio, e che successivamente a tale notificazione e sino al giorno della proposizione del presente giudizio non era stato posto in essere, dall'esattore, alcun altro atto interruttivo del termine prescrizionale, né prodromico all'esecuzione; né, men che meno, alcun atto esecutivo.
Se ne deve derivare che, con la propria domanda, parte opponente abbia proposto una azione di accertamento negativo tendente alla contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notificazione della cartella e del ruolo in essa incorporato.
E' parimenti pacifico inter partes che effettivamente, in data 4.3.15, la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio venne notificata all'opponente il quale, circostanza altrettanto pacifica e non contestata, non propose alcun gravame avverso detta cartella.
Orbene, una volta inquadrata giuridicamente la domanda dell'opponente – con espresso riferimento alla cristallizzazione dei fatti al momento della notificazione della citazione ed in essa espressamente rappresentati - pare opportuno richiamare, con riferimento alla sussistenza o meno dell'interesse a proporre azioni di accertamento negativo in materia di riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie, il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione che, anche con recenti pronunce, ha ribadito che l'impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche – come avvenuto nel caso a mani
- per dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione (in tal senso da ultimo Cass. 18079/23 che richiama Cass. n. 7353/22; Cass. n. 22925/19; Cass. n. 6723/19; Cass. n.
22946/16; Cass. n. 20618/16).
4 Ma vè di più. L'esclusione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo è stata, di recente, in pendenza del presente giudizio, sancita, anche dal legislatore, nella disposizione di cui all'art. 12, co.
4 bis, prima parte, D.P.R. 602/1973, così come novellato dal D.L. n. 146/2021, recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", convertito, con modificazioni, in legge n. 215 del 2021 [in vigore dal 21/12/2021] ed oggi sostituito dall'art. 91 comma 5 del D. Lgs. n. 33/2025 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione).
In forza di tale disposizione, infatti, viene statuito che "L'estratto di ruolo non è impugnabile".
È proprio sulla portata di tale ultima disposizione che, con la sentenza n. 26283/2022, sono intervenute le Sezioni Unite le quali hanno enunciato il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, del D.L. n. 146 del 2021, art. 3 bis, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, col quale, novellando del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata".
Per come, poi chiarito dalla Cassazione anche con la successiva decisione n. 18079/23, i principali passaggi argomentativi svolti per addivenire al sopra richiamato principio di diritto, ex art. 363 c.p.c., possono così sintetizzarsi: - il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (comprese, dunque, le sanzioni amministrative), specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
- l'interesse ad agire costituisce una condizione dell'azione avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione, per ius superveniens, fino al momento della decisione;
- la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l'opponente ha l'onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire.
Circa quest'ultimo profilo, Cass. S. U. n. 26283 del 2022, aveva anche puntualizzato che
"l'interesse in questione può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico".
Orbene, nel caso in esame, né nell'originario atto di opposizione, né nei successivi atti e verbali di causa, ivi compresa la comparsa conclusionale, il ha mai allegato un interesse di tal Pt_1 genere, non potendosi esso ravvisare – per come chiarito da Cass. n. 18079/23 - nel dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione.
5 In definitiva, essendo pacifica, inter partes, l'avvenuta notificazione della cartella di pagamento in data 4.3.15, la prescrizione suscettibile di essere fatta valere era (ed è) unicamente quella cd. successiva (alla notifica della cartella) come peraltro evidenziato dallo stesso opponente e quindi, per come sopra evidenziato, secondo la giurisprudenza di legittimità e secondo il legislatore, la circostanza che l'estratto di ruolo sia impugnabile, nel rispetto del principio delineato dalla
Cassazione (Cass. n. 26283/22 e Cass. 18079/23), non vale a significare, come detto, che sia automaticamente configurabile in ogni caso l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.; ed invero non lo è nel caso che occupa.
Ciò stante che perché sia ravvisabile un tale interesse occorre che il debitore-opponente dimostri, o quantomeno alleghi (e non vi sia contestazione sul punto), un concreto svantaggio che sia ricompreso nell'elenco tassativo oggi previsto dall'art. 12 comma 4 bis del DPR 602/73 oggi trasfuso nell'art. 91 comma 5 del D. Lgs. n. 33/2025 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione). Per mera completezza va aggiunto che l'art. 91 comma 5 del D. Lgs. n. 33/2025 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione) ha introdotto le seguenti ulteriori ipotesi di impugnazione diretta: d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; che entreranno in vigore dall'1.1.2026 per come disposto dall'art. 243 del medesimo T.U. D. Lgs. n.
33/2025).
Non avendo parte opponente, come detto, provato, né tantomeno allegato, i possibili pregiudizi che potrebbero scaturire dalla presenza del debito sul ruolo esattoriale;
e ritenuto che, neppure, si verte in alcuna delle ipotesi specificate dall'art. 12, comma 4-bis DPR 602/1973, se ne inferisce che l'opposizione proposta dal deve essere, in via preliminare, dichiarata Pt_1 inammissibile per carenza di interesse all'impugnazione.
Dalla dichiarazione d'inammissibilità discende l'impossibilità per questo decidente di potere porre in essere qualsiasi valutazione e, a maggior ragione, statuizione in ordine alle questioni sollevate dalle parti anche con riferimento alla asserita (da parte del Concessionario) presunta notificazione in data 12.3.19 di una intimazione di pagamento e della conseguente contestazione da parte dell'opponente di tale asserita notificazione.
La assoluta novità e complessità delle questioni trattate - soprattutto con riferimento al susseguirsi, nella materia de qua, dei principi giurisprudenziali e legislativi sopra richiamati - giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra l'opponente e Controparte_1
6 mentre non v'è luogo a provvedere sulle spese tra l'opponente e la stante la Controparte_2 mancata costituzione in giudizio di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 10689/2020, così provvede:
DICHIARA la contumacia della , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore;
DICHIARA, per quanto in motivazione, inammissibile, per carenza di interesse all'impugnazione,
l'opposizione proposta da;
Parte_1
RIGETTA ogni ulteriore domanda ed eccezione formulata dalle parti;
COMPENSA integralmente, per le ragioni di cui in motivazione, le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Catania, 3 Giugno 2025
IL G.O.T. SALVATORE GENTILE ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011 E S.M.I.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Dott. Salvatore
Gentile, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10689 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
(C.F. , nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
Cristoforo Colombo 60, ed elettivamente domiciliato, Via Ammiraglio Caracciolo n.96, presso lo studio dell'avv. Armando Verborosso da cui è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
OPPONENTE
Contro
(CF E P.IVA , Agente della Riscossione Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 per la Provincia di Catania, in persona del Direttore Generale f.f.- Procuratore- Dott. Persona_1 giusta nomina rilasciata dal Presidente della Società ed autenticata il 11 Gennaio 2019, dal Notaio
Dr. in Catania, rep. N. 16731 racc. n. 12067, elettivamente domiciliata in Per_2 Per_3
Catania, Corso delle Province 22, presso lo studio dell'Avv. Maria Di Gregorio da cui è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
- OPPOSTA -
E
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 con sede in via Prefettura 14, Catania, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania nei cui uffici, siti in Catania, Via Vecchia Ognina n. 149, è domiciliata;
- OPPOSTA CONTUMACE –
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 c.p.c..
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
FATTO Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1 estratto di ruolo (allegato all'atto di citazione) su cartella di pagamento a suo tempo emessa e notificata per la riscossione della pretesa portata dal ruolo n. 3834/2014 formato dalla CP_2
per il pagamento di €. 18.904,00.
[...]
Con l'atto di opposizione si evidenziava che il ruolo n. 3834/2014 oggetto di impugnazione di cui alla cartella di pagamento n. 29320140035121387, notificata al in data 4.3.2015, afferiva Pt_1
a sanzioni amministrative ex L. 689/81, a suo tempo, irrogate dalla , anno 2012, Controparte_2
Sanz. Amm. D.L. n. 507/99, Depenalizz. Reati Minori (emissione assegni senza provvista), ordinanza n. 38037 del 9.8.2012, n. 38039 del 9.8.2012, n. 38036 del 9.8.2012, n. 38035 del 9.8.2012, n.
38057 del 9.8.2012, n. 38059 del 9.8.2012, n. 38061 del 9.8.2012.-.
Parte opponente poneva a fondamento della propria azione il seguente unico motivo di impugnazione “”Prescrizione quinquennale successiva” della cartella di pagamento e del credito che essa incorpora per decorrenza del termine prescrizionale quinquennale sancito dall'art. 28 legge 689/1981.
Conseguente estinzione del debito” e ne faceva derivare che la cartella di pagamento ed il credito che essa incorporava erano illegittimi, nulli ed inefficaci chiedendone quindi l'annullamento.
Parte opponente, invero, eccepiva l'estinzione della pretesa creditizia incorporata nella cartella di pagamento n. 29320140035121387 ruolo n. 3834/2014, in conseguenza della maturata
“prescrizione successiva” della cartella stessa e del credito in essa incorporato, per decorrenza del termine prescrizionale quinquennale, ai sensi dell'art. 28 della legge 689/1981, in forza del quale “… il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella stessa legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione” richiamando al riguardo l'orientamento di legittimità di cui a Cassazione Sentenza n. 5896/07.
Al riguardo precisava trattarsi di presunte violazioni relative ad oltre cinque anni antecedenti l'instaurazione del presente giudizio.
In particolare, evidenziava, che dalla data di notifica della cartella di pagamento avvenuta il
4.3.2015, il concessionario per la riscossione non aveva validamente compiuto alcun altro atto interruttivo fino al momento dell'iscrizione a ruolo della opposizione oggetto del presente giudizio.
Ne faceva discendere che in tal modo il debito portato da detta cartella di pagamento e dal relativo ruolo si era estinto per prescrizione quinquennale successiva, ai sensi dell'art. 28 della L
689/1981.
In ordine all'applicabilità, alla fattispecie che occupa, del termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/1981 nell'atto di opposizione veniva invocato il principio dettato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 23397/2016 per cui la scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26
2 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (anche in quel caso quinquennale) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c..
Sulla scorta di quanto sopra rassegnava all'adito Tribunale le seguenti conclusioni “…Piaccia
a Codesto Giudice Ill.mo, per le ragioni indicate in citazione e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare la “prescrizione quinquennale successiva” della cartella di pagamento
n.29320140035121387 ruolo n. 3834/2014 e/o del credito che essa incorpora, per il mancato compimento di atti interruttivi nei cinque anni successivi alla sua notifica, ai sensi dell'art. 28 legge 689/1981; con conseguente estinzione del debito. Con vittoria di spese e compensi del giudizio;
oltre spese generali, cpa ed iva…”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo l'inammissibilità e/o Controparte_1
l'improcedibilità dell'opposizione proposta deducendo l'intervenuta definitività del ruolo sotteso alla cartella impugnata.
Evidenziava che, diversamente da quanto affermato dall'opponente, la Controparte_1 cartella di pagamento, di cui al ruolo sottostante, era stata regolarmente notificata, come ben si evinceva dalla relata di notifica che veniva prodotta in atti, e stante che non era stata opposta nei termini di legge, ne faceva derivare la intervenuta definitività del ruolo, il quale ultimo non poteva essere separatamente impugnato a fronte della regolare notifica della cartella.
Da ciò la asserita inammissibilità dell'opposizione, mentre, relativamente alle doglianze poste in relazione agli atti prodromici e formazione dei ruoli di competenza dei citati enti, il
Concessionario deduceva la propria carenza di legittimazione passiva, quindi rassegnava al
Tribunale le seguenti conclusioni: “…Voglia l'Ill.mo G.d.L. adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa: - in via preliminare, dichiarare inammissibile la proposta azione per le motivazioni esposte in atti, dare atto della definitività del ruolo;
- nel merito, rigettare le domande di parte ricorrente, in quanto assolutamente infondate, non essendo maturata l'eccepita prescrizione;
Con vittoria di spese e compensi…”.
La , invece, nonostante la regolare notificazione dell'atto introduttivo Controparte_2 nei di lei confronti non si costituiva in giudizio.
Instaurato quindi il contraddittorio la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale, quindi il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni, e - dopo alcuni differimenti dettati anche dall'emergenza epidemiologica da Covid 19 -, all'udienza del
16.1.2025, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
3 DIRITTO
In via preliminare va dichiarata la contumacia delle , atteso che, sebbene Controparte_2 ritualmente evocata in giudizio, non ha ritenuto di doversi costituire nel presente procedimento.
Venendo all'esame della domanda attorea, sempre in via preliminare, va rilevato che l'opposizione proposta dal deve essere dichiarata inammissibile per le ragioni che seguono. Pt_1
In primo luogo, va osservato che occorre partire dalle deduzioni svolte, dall'opponente (il quale ha qualificato espressamente la domanda come, appunto, opposizione ad estratto di ruolo avendolo allegato in copia all'atto di citazione) nell'atto introduttivo del presente giudizio, ed in particolare dalle circostanze di fatto – cristallizzate nell'atto introduttivo - per le quali nel proporre la presente opposizione il dava atto di avere, a suo tempo, in data 4.3.2015, ricevuto la Pt_1 notificazione della cartella di pagamento inerente il ruolo oggetto del presente giudizio, e che successivamente a tale notificazione e sino al giorno della proposizione del presente giudizio non era stato posto in essere, dall'esattore, alcun altro atto interruttivo del termine prescrizionale, né prodromico all'esecuzione; né, men che meno, alcun atto esecutivo.
Se ne deve derivare che, con la propria domanda, parte opponente abbia proposto una azione di accertamento negativo tendente alla contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notificazione della cartella e del ruolo in essa incorporato.
E' parimenti pacifico inter partes che effettivamente, in data 4.3.15, la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio venne notificata all'opponente il quale, circostanza altrettanto pacifica e non contestata, non propose alcun gravame avverso detta cartella.
Orbene, una volta inquadrata giuridicamente la domanda dell'opponente – con espresso riferimento alla cristallizzazione dei fatti al momento della notificazione della citazione ed in essa espressamente rappresentati - pare opportuno richiamare, con riferimento alla sussistenza o meno dell'interesse a proporre azioni di accertamento negativo in materia di riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie, il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione che, anche con recenti pronunce, ha ribadito che l'impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche – come avvenuto nel caso a mani
- per dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione (in tal senso da ultimo Cass. 18079/23 che richiama Cass. n. 7353/22; Cass. n. 22925/19; Cass. n. 6723/19; Cass. n.
22946/16; Cass. n. 20618/16).
4 Ma vè di più. L'esclusione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo è stata, di recente, in pendenza del presente giudizio, sancita, anche dal legislatore, nella disposizione di cui all'art. 12, co.
4 bis, prima parte, D.P.R. 602/1973, così come novellato dal D.L. n. 146/2021, recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", convertito, con modificazioni, in legge n. 215 del 2021 [in vigore dal 21/12/2021] ed oggi sostituito dall'art. 91 comma 5 del D. Lgs. n. 33/2025 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione).
In forza di tale disposizione, infatti, viene statuito che "L'estratto di ruolo non è impugnabile".
È proprio sulla portata di tale ultima disposizione che, con la sentenza n. 26283/2022, sono intervenute le Sezioni Unite le quali hanno enunciato il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, del D.L. n. 146 del 2021, art. 3 bis, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, col quale, novellando del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata".
Per come, poi chiarito dalla Cassazione anche con la successiva decisione n. 18079/23, i principali passaggi argomentativi svolti per addivenire al sopra richiamato principio di diritto, ex art. 363 c.p.c., possono così sintetizzarsi: - il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (comprese, dunque, le sanzioni amministrative), specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
- l'interesse ad agire costituisce una condizione dell'azione avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione, per ius superveniens, fino al momento della decisione;
- la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l'opponente ha l'onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire.
Circa quest'ultimo profilo, Cass. S. U. n. 26283 del 2022, aveva anche puntualizzato che
"l'interesse in questione può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico".
Orbene, nel caso in esame, né nell'originario atto di opposizione, né nei successivi atti e verbali di causa, ivi compresa la comparsa conclusionale, il ha mai allegato un interesse di tal Pt_1 genere, non potendosi esso ravvisare – per come chiarito da Cass. n. 18079/23 - nel dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione.
5 In definitiva, essendo pacifica, inter partes, l'avvenuta notificazione della cartella di pagamento in data 4.3.15, la prescrizione suscettibile di essere fatta valere era (ed è) unicamente quella cd. successiva (alla notifica della cartella) come peraltro evidenziato dallo stesso opponente e quindi, per come sopra evidenziato, secondo la giurisprudenza di legittimità e secondo il legislatore, la circostanza che l'estratto di ruolo sia impugnabile, nel rispetto del principio delineato dalla
Cassazione (Cass. n. 26283/22 e Cass. 18079/23), non vale a significare, come detto, che sia automaticamente configurabile in ogni caso l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.; ed invero non lo è nel caso che occupa.
Ciò stante che perché sia ravvisabile un tale interesse occorre che il debitore-opponente dimostri, o quantomeno alleghi (e non vi sia contestazione sul punto), un concreto svantaggio che sia ricompreso nell'elenco tassativo oggi previsto dall'art. 12 comma 4 bis del DPR 602/73 oggi trasfuso nell'art. 91 comma 5 del D. Lgs. n. 33/2025 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione). Per mera completezza va aggiunto che l'art. 91 comma 5 del D. Lgs. n. 33/2025 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione) ha introdotto le seguenti ulteriori ipotesi di impugnazione diretta: d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; che entreranno in vigore dall'1.1.2026 per come disposto dall'art. 243 del medesimo T.U. D. Lgs. n.
33/2025).
Non avendo parte opponente, come detto, provato, né tantomeno allegato, i possibili pregiudizi che potrebbero scaturire dalla presenza del debito sul ruolo esattoriale;
e ritenuto che, neppure, si verte in alcuna delle ipotesi specificate dall'art. 12, comma 4-bis DPR 602/1973, se ne inferisce che l'opposizione proposta dal deve essere, in via preliminare, dichiarata Pt_1 inammissibile per carenza di interesse all'impugnazione.
Dalla dichiarazione d'inammissibilità discende l'impossibilità per questo decidente di potere porre in essere qualsiasi valutazione e, a maggior ragione, statuizione in ordine alle questioni sollevate dalle parti anche con riferimento alla asserita (da parte del Concessionario) presunta notificazione in data 12.3.19 di una intimazione di pagamento e della conseguente contestazione da parte dell'opponente di tale asserita notificazione.
La assoluta novità e complessità delle questioni trattate - soprattutto con riferimento al susseguirsi, nella materia de qua, dei principi giurisprudenziali e legislativi sopra richiamati - giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra l'opponente e Controparte_1
6 mentre non v'è luogo a provvedere sulle spese tra l'opponente e la stante la Controparte_2 mancata costituzione in giudizio di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 10689/2020, così provvede:
DICHIARA la contumacia della , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore;
DICHIARA, per quanto in motivazione, inammissibile, per carenza di interesse all'impugnazione,
l'opposizione proposta da;
Parte_1
RIGETTA ogni ulteriore domanda ed eccezione formulata dalle parti;
COMPENSA integralmente, per le ragioni di cui in motivazione, le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Catania, 3 Giugno 2025
IL G.O.T. SALVATORE GENTILE ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011 E S.M.I.
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