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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/09/2025, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito dell'udienza del 17/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al n. 6798/2020 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dagli Avv.ti Marco Ippolito MATANO e Giuseppe CUNDARI, presso cui elettivamente domicilia in Viale delle Querce, n. 20, 81100 Caserta, come da procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
– in persona del pro tempore – con sede in Roma, 00153,
[...] CP_2 al Viale Trastevere n. 76/A;
, in persona del Controparte_3
Dirigente legale rapp.te p.t., via Ponte della Maddalena, n. 55, Napoli;
Controparte_4
, in persona del legale rapp.te p.t., via S. Lubich, n. 6, Area Saint Gobain,
[...]
Caserta; tutti domiciliati ex lege in Napoli, alla Via Armando Diaz, n.11, presso L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO di Napoli,
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: quantificazione su sentenza e ricostruzione integrale di carriera ATA
Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti introduttivi e nei verbali d'udienza. IN FATTO
Con ricorso introduttivo, depositato il 29/12/2020, l'odierno ricorrente, attualmente collaboratore scolastico in servizio presso l'IC Giovanni XXIII di Santa Maria a Vico, assunto a tempo indeterminato dal 01/09/2017, ha esposto che, con ricorso depositato dinanzi all'intestato Tribunale, R.G. n. 14104/2011, chiedeva, tra l'altro, che fosse accertato il suo diritto ad ottenere la stessa progressione stipendiale riconosciuta ai colleghi di ruolo, previa disapplicazione della normativa nazionale contrastante con il principio di non discriminazione di cui alla Clausola 4 dell'Accordo Quadro recepito nella Direttiva 1990/70/CE, in quanto contenente un'illegittima disparità di trattamento tra il personale di ruolo e quello assunto a tempo determinato. Che la sentenza n. 2432/2018, in parziale accoglimento, dichiarava il diritto a: “…al trattamento stipendiale che avrebbero percepito qualora fossero stati inquadrati a tempo indeterminato, tenuto conto delle fasce stipendiali previste dalla normativa contrattuale di comparto”, con conseguente condanna del convenuto al pagamento delle differenze retributive CP_1
“da determinarsi sulla base di una anzianità di servizio calcolata a partire dalla prima assunzione e cumulando tra loro i diversi periodi lavorati, oltre interessi legali dalla debenza al soddisfo …”. Premesso che ha svolto il servizio pre-ruolo analiticamente indicato nel certificato di servizio e nei conteggi allegati, ha lamentato che ha sempre percepito una retribuzione corrispondente alla prima fascia retributiva prevista dai CCNL di ctg., in quanto l'Amministrazione non ha mai dato seguito alla ricostruzione integrale dell'anzianità né ha corrisposto le differenze stipendiali per € 8.122,08; che, anzi, il decreto di ricostruzione di carriera n. 243 del 19.03.2019 ha applicato un'illegittima temporizzazione del servizio pre-ruolo maturato: a fronte di un'anzianità che alla data di assunzione era di complessivi anni 10, mesi 5 e giorni 28, venivano riconosciuti soli anni 7, mesi 9 e giorni 8 ai fini economici e giuridici, mentre i restanti anni 1, mesi 10 e giorni 19 venivano ritenuti utilizzabili per la maturazione delle successive posizioni stipendiali solo al compimento dell'anzianità di anni 20. In ragione di tutto quanto dedotto, richiamando la normativa euro-unitaria del settore e le pronunce della CGUE e della Corte di legittimità espresse sulla materia, ha chiesto la condanna del al pagamento delle differenze retributive, oltre che CP_1
l'accertamento dell'illegittimità del decreto di ricostruzione di carriera, con collocazione nelle seguenti fasce retributive: a) Fascia 3 dal 15/11/2008, b) Fascia 9 dal 24/04/2016, a seguire. Vinte le spese, da distrarsi.
Pur ritualmente instauratosi il contraddittorio (cfr. deposito del 2.10.2023 - notifica a mezzo PEC del 3.2.2022), non si è costituita in giudizio l'Amministrazione convenuta, che in questa sede va dichiarata contumace. Acquisiti agli atti i documenti offerti in comunicazione, all'odierna udienza di discussione, sulle conclusioni rassegnate – all'esito della camera di consiglio – la causa è stata decisa mediante dispositivo letto e pubblicato in udienza e contestuali motivazioni, come secondo rito ex art. 429 c.p.c.
IN DIRITTO
Innanzitutto, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell Controparte_3
convenuto.
[...]
Sebbene l'art. 8 del DPR 20 gennaio 2009 n. 17 e le successive norme regolamentari che si sono succedute in materia, abbiano attribuito agli uffici scolastici regionali la rappresentanza in giudizio, non altrettanto hanno dato vita ad un autonomo soggetto giuridico. Il conferimento di poteri di rappresentanza è, invero, fatto interno al
, che rimane un soggetto unitario, restando indifferente rispetto a terzi la sua CP_1 articolazione organizzativa. La norma è piuttosto espressione della legittimazione processuale dei dirigenti, di cui all'art. 16 c. 1 lett. f) del D.lgs. n. 165/2001 e saldandosi con il disposto di cui all'art. 417 bis c.p.c., individua la platea dei destinatari della delega da parte dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato. L'art. 16, lett. f), del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, precisa, infatti, il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti. Lo Stato, infatti, agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto dell'art. 11 comma primo, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo novellato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260), il quale prescrive che “la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. 06.07.2006, n. 15342).
In effetti, pur dopo la profonda riforma dell'organizzazione del sistema scolastico introdotta dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e delle fonti normative collegate (D. lgs. 6-3-98 n. 59, D.P.R. 8-3-1999 n. 275 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997 n. 59, D.P.R. 6-11- 2002 n. 347) e l'ambito di autonomia attribuito alle istituzioni scolastiche – segnatamente, anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria - il personale ATA e docente si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa;
rimane, pertanto personale dello Stato e l'attività posta in essere (azioni positive o negative) dagli insegnanti è, dunque, riferibile soltanto a quest'ultimo.
La stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sentt. Sez. III, 7.11.2000, n. 14484; Sez. Un. 6.12.1991, n. 13169; Sez. III, 7.10.1997, n. 9742; Sez. III, 3.2.1997, n. 1000; Sez. III, 23.6.1993, n. 6937), formatasi prima delle richiamate innovazioni normative in materia di autonomia scolastica e relativa all'imputazione allo Stato dell'azione del personale docente dipendente da istituti già dotati di personalità giuridica, quali, ad esempio, gli istituti professionali, ha sostenuto che il personale in questione si trovava in rapporto organico con l'amministrazione statale e non con il singolo istituto, con la naturale conseguenza che, nel caso di danni subiti da un allievo ed ascrivibili al personale docente, legittimato passivo nel giudizio di risarcimento era il e non CP_1
l'istituto.
Tali considerazioni valgono ora per tutto il personale, a seguito della attribuzione della personalità giuridica anche alle istituzioni scolastiche che ne erano prive: quindi, il datore di lavoro del personale scolastico è sempre lo Stato, nella personificazione del
[...]
, in capo al quale è rimasto sia il potere disciplinare sia la Controparte_5 gestione economica del rapporto di lavoro. I Dirigenti Scolastici, preposti dal alle singole Istituzioni Scolastiche, invero, CP_1 devono qualificarsi come organi del medesimo e come tali sono deputati al CP_1 compimento di atti esterni da imputarsi - ai fini della responsabilità - all'Ente in virtù del cd. “principio dell'immedesimazione organica”. Sulla scorta di tale principio l'atto compiuto dal titolare dell'organo deve essere direttamente imputato all'ente, diretto responsabile per i vizi degli atti adottati dai suoi funzionari e per gli eventuali danni che tali atti abbiano cagionato nella sfera giuridica di terzi.
Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva del singolo CP_1 istituto (cfr. Cass. Sez. Lav. 21/3/2011 n. 6372; in senso conforme si vedano Cass. Sez. Lav. 28/7/2008 n. 20521, Cass. Sez. Lav. 10/5/2005 n. 9752) e dell'
[...]
. Controparte_6
Nel merito, deve innanzitutto premettersi che il ricorrente fonda il suo diritto sulla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, n. 2432/2018, pubblicata l'8.10.2018, all'esito del giudizio di impugnativa dei plurimi contratti a termine e contestuale ricostruzione integrale di carriera recante n. R.G. 14104/2011, di accoglimento della domanda, che ha statuito in dispositivo il diritto: “[…] al trattamento stipendiale che avrebbero percepito qualora fossero stati inquadrati a tempo indeterminato, tenuto conto delle fasce stipendiali previste dalla normativa contrattuale di comparto”, con conseguente condanna del convenuto al pagamento delle differenze CP_1 retributive “da determinarsi sulla base di una anzianità di servizio calcolata a partire dalla prima assunzione e cumulando tra loro i diversi periodi lavorati, oltre interessi legali dalla debenza al soddisfo
[…]”, (cfr. alleg. telem. di attestazione del passaggio in giudicato, depositata – come richiesto dal Giudice con ordinanza dapprima del 20.11.2023 e poi del 17.5.2024 - in data 20.5.2024), che ha quindi accertato il diritto del ricorrente al computo dell'anzianità maturata per il servizio non di ruolo ai fini del conseguimento della progressione economica stipendiale, secondo le previsioni della contrattazione collettiva per i dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, maturata in corrispondenza dei contratti a termine fino al termine delle attività didattiche intercorsi con l'Amministrazione, con la condanna di quest'ultima al pagamento delle differenze per retribuzione tra quanto così risultante dovuto e quanto erogato. Il ricorrente ha, quindi, agito in giudizio onde ottenere la quantificazione del credito già riconosciutogli come spettante, in virtù della statuizione predetta.
A ciò aggiungasi che il decreto di ricostruzione di carriera n. 243 del 19.03.2019, in spregio della statuizione di cui in parola, ha applicato un'illegittima temporizzazione del servizio pre-ruolo maturato: a fronte di un'anzianità che alla data di assunzione (20.12.2017) era di complessivi anni 10, mesi 5 e giorni 28, venivano riconosciuti soli anni 7, mesi 9 e giorni 8 ai fini economici e giuridici, mentre i restanti anni 1, mesi 10 e giorni 19 venivano ritenuti utilizzabili per la maturazione delle successive posizioni stipendiali solo al compimento dell'anzianità di anni 20.
Orbene, nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione, nei limiti segnati di seguito.
Ai fini della completezza argomentativa, ritiene questo Giudice di dover ribadire i tratti salienti della normativa di riferimento, come già contenuti nella sentenza della quale si chiede la quantificazione. Con il d. lgs n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», l'art. 569 prevede quanto segue:
“
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (…)”. L'art. 570 del D. Lgs. cit. a sua volta stabilisce che: “
1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.
2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”. La normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello “effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito”. Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. 124/1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento “se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Su tale sistema normativo sono, poi, intervenute sia la normativa euro-unitaria che le pronunce della Corte di Legittimità (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019, quest'ultima relativa al personale ATA), della Corte Costituzionale e della CGUE (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui; 11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios Auxiliares; 21.11.2018, causa C- 619/17, De Diego Porras; 5.6.2018, causa C - 677/16, Montero Mateos), le quali hanno introdotto alcuni principi fondanti il sistema di trattamento del personale scolastico.
L'art. 4 dell'Accordo quadro CES UNICE e CEEP prevede che:
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. Le Corti di legittimità e dell'Unione hanno statuito, nelle indicate pronunce, i seguenti principi: - la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”;
- le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44);
- a tal fine, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C- 305/11, Valenza);
- la clausola 4 “osta ad una normativa nazionale, […] la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive [...] Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere”. Tali principi, ad avviso di chi scrive, non appaiono contraddetti dalla sentenza della CGUE nella causa – C-466/17, Motter: in questa pronuncia la Corte ha argomentato in ordine alla non decisività – ai fini del riconoscimento di un trattamento differenziato - delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, nonché sulla necessità di raggiungere “un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso” (punto 51). Sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare, riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro.
Ritiene, dunque, anche questo Giudice che non possa essere esclusa la comparabilità della posizione dei supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999
– posizione dell'odierna ricorrente – rispetto all'omologo docente a tempo indeterminato, facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, atteso che la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, “con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato” (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. Si tratta, com'è evidente, di principi applicabili anche al personale ATA, sebbene esplicati dalla giurisprudenza in relazione al personale docente.
Peraltro, nel caso di specie, il nemmeno ha allegato elementi differenziali di sorta, CP_1 che sarebbe stato suo onere contestare dal momento che il ricorrente espressamente deduce di aver svolto le medesime mansioni e con le medesime modalità anche durante il periodo di servizio pre-ruolo. È pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive.
Quindi, come statuito dalle pronunce della S.C. n. 31149/2019 e da ultimo dalla pronuncia di legittimità n. 3474/2020, alla stregua del principio generale della gerarchia delle fonti, la clausola 4 dell'Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma interna generale ed astratta. Corollario del principio esposto è che la denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio. Pertanto, l'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale (cfr. Cass. n. 31149/19 cit.), occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso discriminato;
b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Dunque, affinché l'ATA possa dirsi discriminato sulla base del calcolo dell'anzianità pre- ruolo come disciplinata dall'art. 569 del D. Lgs n. 297/94, deve risultare che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che, nello stesso arco temporale, avrebbe maturato il personale comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato, per svolgere la medesima funzione.
Sul punto, la pronuncia n. 31149/2019 fornisce un ulteriore spunto di riflessione al giudice del merito, per cui, nel calcolo dell'anzianità occorre tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati): con la conseguenza che non possono essere considerati a tali fini, né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né i mesi estivi, in relazione ai quali la S.C. ha con orientamento costante escluso il diritto alla retribuzione (Cass. n. 3062/2012, Cass. n.17892/2015) sul presupposto che l'incarico a tempo determinato cessi al completamento delle attività di scrutinio.
Orbene, nel caso in esame, il ricorrente ha stipulato con l'Amministrazione, in data 20.12.2017, il contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dall'a.s. 2017/2018 quale ATA (cfr. in atti). A seguito dell'immissione in ruolo il calcolando l'anzianità pre-ruolo, ha inserito CP_1 il ricorrente nella fascia 0 (cfr. decreto di ricostruzione carriera) dal 1.9.2017, anziché inquadrarlo nella fascia stipendiale 9. Dall'attestato di servizio prodotto in atti risultano prestati (cfr. decreto di ricostruzione di carriera), quali servizi pre-ruolo per gli aa.ss. dal 2005/2006 al 2016/17 un totale di 10 anni 5 mesi e 28 giorni riconoscibili. L'Amministrazione ha calcolato invece per intero i primi 3 anni, e gli altri nella misura di 1/3 a fini giuridici ed economici (cfr. doc. in atti), riconoscendo soli 7 anni, 9 mesi e 8 giorni.
Sul punto occorre precisare che, secondo il CCNL 26.5.1999, confermato dal CCNL 24.7.2003 e da quello 29.11.2007 (modificato con l'art. 2 del CCNL 4.8.2011, che ha accorpato la seconda e terza fascia) le fasce di anzianità di servizio per gli ATA assunti in ruolo con contratto a tempo indeterminato dopo il 01/09/2011, come il ricorrente, sono: da 0 a 8 anni → fascia 0 da 9 a 14 anni → fascia 9 da 15 a 20 anni → fascia 15 da 21 a 27 anni → fascia 21 da 28 a 34 anni → fascia 28 da 35 anni a fine servizio → fascia 35. La clausola che ha previsto la rimodulazione delle posizioni stipendiali, accorpando nella prima fascia l'anzianità di servizio 0/8, non è applicabile al ricorrente in virtù di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2924/2020, dovendosi applicare la doppia fascia 0-2 e 3-8. Ciò posto, deve osservarsi che il computo dell'anzianità di servizio operato dall'Amministrazione sulla base della normativa interna si palesa discriminatorio nei confronti del ricorrente, siccome non giustificato da diversità oggettive della prestazione lavorativa resa rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile. Né il carattere a tempo determinato della prestazione può costituire, alla stregua delle argomentazioni esposte, un criterio oggettivo – e per ciò stesso condivisibile - di differenziazione della prestazione lavorativa del ricorrente rispetto all'omologo A.T.A. a tempo indeterminato.
Pertanto, esaminando il decreto di ricostruzione di carriera del ricorrente prodotto in atti, si rileva che in tutti e dieci gli anni scolastici pre-ruolo il ricorrente ha lavorato effettivamente, secondo modalità utili ai fini del computo. Tale riconoscimento comporta che all'atto della immissione in ruolo, al ricorrente spettano gli anni pre-ruolo, calcolati per intero, i quali, sommati a quelli successivi alla relativa immissione, e completati alla data del deposito del presente ricorso giudiziale del 29.12.2020 (3 anni scolastici) consentono di pervenire ad un'anzianità di servizio complessiva di 13 anni, (10 anni in pre-ruolo e 3 post immissione). Allora, al ricorrente spettano: a) Fascia stipendiale 0 – 2 dal 16.11.2005; b) Fascia stipendiale 3 – 8 dal 15.11.2008; c) Fascia Stipendiale 9 – 14 dal 24.4.2016; a seguire. Poiché il computo dell'anzianità pregressa totale è all'evidenza pari a quello che spetterebbe ad un lavoratore a tempo indeterminato comparabile, e tenuto conto dell'assenza di ragioni oggettive che consentano la differenziazione del trattamento in tema di anzianità di servizio, la normativa interna di cui all'art. 569 deve essere disapplicata in favore di quella di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro.
Conseguentemente, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento a carico del di un'anzianità di servizio pari ad anni 10 di servizio pre-ruolo (ai quali CP_1 aggiungere gli anni successivi all'immissione in ruolo maturati fino alla data di deposito del ricorso) – e dei connessi incrementi stipendiali, con collocazione nella conseguente fascia stipendiale.
L'amministrazione convenuta deve essere condannata, inoltre, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive scaturenti dal collocamento nella nuova fascia stipendiale, decorrenti dalla data di assunzione sino all'effettivo soddisfo, oltre agli interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria eccedente gli stessi (non vanno cumulati nel pubblico impiego, come erroneamente chiesto dalla Difesa), ai sensi dell'art. 22, comma, 36 della legge n. 724/1994 dalla maturazione al soddisfo, col limite della prescrizione quinquennale. Per il quantum da liquidare si può fare utile riferimento ai conteggi formulati dalla Difesa, che appaiono scevri da vizi di calcolo ed analiticamente redatti.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
L'addebito della spese di lite segue il principio della causalità nella genesi della lite, ossia l'onere della spesa grava su chi ha provocato la necessità del processo, sia per un comportamento tenuto fuori dal processo, sia col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto;
pertanto, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal decreto 8 marzo 2018 n. 37, e aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), tenuto conto della natura e del valore della controversia - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - delle fasi del giudizio (art.4 co V: “…Il compenso è liquidato per fasi…. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia… b) per fase introduttiva del giudizio… c) per fase istruttoria… d) per fase decisionale…”), del pregio dell'opera professionale prestata.
Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., le spese vengono distratte in favore dei procuratori anticipatari.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie il ricorso per le ragioni esposte in parte motiva;
2. Accerta l'illegittimità del decreto di ricostruzione n. 243/2019 e il diritto del ricorrente, assunto con contratti a tempo determinato nei periodi indicati in ricorso, al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo, e segnatamente dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento a carico del di un'anzianità di CP_1 servizio complessiva pari a 13 anni e dei connessi incrementi stipendiali, con inserimento nella relativa fascia stipendiale alla data di immissione in ruolo (a) Fascia 3 dal 15/11/2008, b) Fascia 9 dal 24/04/2016 a seguire);
3. Ordina al di collocare il ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente, CP_1 tenuto conto dell'anzianità medio tempore maturata come collaboratore scolastico di ruolo;
4. per l'effetto e in virtù della sentenza n. 2432/2018 del Tribunale di S. Maria C.V., condanna il resistente al pagamento delle somme risultanti dai conteggi CP_1 analitici allegati, elaborati in funzione dell'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio pre-ruolo e del progressivo aumento delle fasce stipendiali, per l'importo complessivo di € 8.122,08, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo;
5. condanna il soccombente alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1
€ 2.200,00, oltre a spese generali nella misura forfettaria del 15% come per legge, iva e cpa – se dovute -, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014, aggiornati sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, con attribuzione agli Avv. Giuseppe Cundari e Marco Ippolito Matano dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito dell'udienza del 17/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al n. 6798/2020 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dagli Avv.ti Marco Ippolito MATANO e Giuseppe CUNDARI, presso cui elettivamente domicilia in Viale delle Querce, n. 20, 81100 Caserta, come da procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
– in persona del pro tempore – con sede in Roma, 00153,
[...] CP_2 al Viale Trastevere n. 76/A;
, in persona del Controparte_3
Dirigente legale rapp.te p.t., via Ponte della Maddalena, n. 55, Napoli;
Controparte_4
, in persona del legale rapp.te p.t., via S. Lubich, n. 6, Area Saint Gobain,
[...]
Caserta; tutti domiciliati ex lege in Napoli, alla Via Armando Diaz, n.11, presso L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO di Napoli,
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: quantificazione su sentenza e ricostruzione integrale di carriera ATA
Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti introduttivi e nei verbali d'udienza. IN FATTO
Con ricorso introduttivo, depositato il 29/12/2020, l'odierno ricorrente, attualmente collaboratore scolastico in servizio presso l'IC Giovanni XXIII di Santa Maria a Vico, assunto a tempo indeterminato dal 01/09/2017, ha esposto che, con ricorso depositato dinanzi all'intestato Tribunale, R.G. n. 14104/2011, chiedeva, tra l'altro, che fosse accertato il suo diritto ad ottenere la stessa progressione stipendiale riconosciuta ai colleghi di ruolo, previa disapplicazione della normativa nazionale contrastante con il principio di non discriminazione di cui alla Clausola 4 dell'Accordo Quadro recepito nella Direttiva 1990/70/CE, in quanto contenente un'illegittima disparità di trattamento tra il personale di ruolo e quello assunto a tempo determinato. Che la sentenza n. 2432/2018, in parziale accoglimento, dichiarava il diritto a: “…al trattamento stipendiale che avrebbero percepito qualora fossero stati inquadrati a tempo indeterminato, tenuto conto delle fasce stipendiali previste dalla normativa contrattuale di comparto”, con conseguente condanna del convenuto al pagamento delle differenze retributive CP_1
“da determinarsi sulla base di una anzianità di servizio calcolata a partire dalla prima assunzione e cumulando tra loro i diversi periodi lavorati, oltre interessi legali dalla debenza al soddisfo …”. Premesso che ha svolto il servizio pre-ruolo analiticamente indicato nel certificato di servizio e nei conteggi allegati, ha lamentato che ha sempre percepito una retribuzione corrispondente alla prima fascia retributiva prevista dai CCNL di ctg., in quanto l'Amministrazione non ha mai dato seguito alla ricostruzione integrale dell'anzianità né ha corrisposto le differenze stipendiali per € 8.122,08; che, anzi, il decreto di ricostruzione di carriera n. 243 del 19.03.2019 ha applicato un'illegittima temporizzazione del servizio pre-ruolo maturato: a fronte di un'anzianità che alla data di assunzione era di complessivi anni 10, mesi 5 e giorni 28, venivano riconosciuti soli anni 7, mesi 9 e giorni 8 ai fini economici e giuridici, mentre i restanti anni 1, mesi 10 e giorni 19 venivano ritenuti utilizzabili per la maturazione delle successive posizioni stipendiali solo al compimento dell'anzianità di anni 20. In ragione di tutto quanto dedotto, richiamando la normativa euro-unitaria del settore e le pronunce della CGUE e della Corte di legittimità espresse sulla materia, ha chiesto la condanna del al pagamento delle differenze retributive, oltre che CP_1
l'accertamento dell'illegittimità del decreto di ricostruzione di carriera, con collocazione nelle seguenti fasce retributive: a) Fascia 3 dal 15/11/2008, b) Fascia 9 dal 24/04/2016, a seguire. Vinte le spese, da distrarsi.
Pur ritualmente instauratosi il contraddittorio (cfr. deposito del 2.10.2023 - notifica a mezzo PEC del 3.2.2022), non si è costituita in giudizio l'Amministrazione convenuta, che in questa sede va dichiarata contumace. Acquisiti agli atti i documenti offerti in comunicazione, all'odierna udienza di discussione, sulle conclusioni rassegnate – all'esito della camera di consiglio – la causa è stata decisa mediante dispositivo letto e pubblicato in udienza e contestuali motivazioni, come secondo rito ex art. 429 c.p.c.
IN DIRITTO
Innanzitutto, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell Controparte_3
convenuto.
[...]
Sebbene l'art. 8 del DPR 20 gennaio 2009 n. 17 e le successive norme regolamentari che si sono succedute in materia, abbiano attribuito agli uffici scolastici regionali la rappresentanza in giudizio, non altrettanto hanno dato vita ad un autonomo soggetto giuridico. Il conferimento di poteri di rappresentanza è, invero, fatto interno al
, che rimane un soggetto unitario, restando indifferente rispetto a terzi la sua CP_1 articolazione organizzativa. La norma è piuttosto espressione della legittimazione processuale dei dirigenti, di cui all'art. 16 c. 1 lett. f) del D.lgs. n. 165/2001 e saldandosi con il disposto di cui all'art. 417 bis c.p.c., individua la platea dei destinatari della delega da parte dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato. L'art. 16, lett. f), del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, precisa, infatti, il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti. Lo Stato, infatti, agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto dell'art. 11 comma primo, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo novellato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260), il quale prescrive che “la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. 06.07.2006, n. 15342).
In effetti, pur dopo la profonda riforma dell'organizzazione del sistema scolastico introdotta dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e delle fonti normative collegate (D. lgs. 6-3-98 n. 59, D.P.R. 8-3-1999 n. 275 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997 n. 59, D.P.R. 6-11- 2002 n. 347) e l'ambito di autonomia attribuito alle istituzioni scolastiche – segnatamente, anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria - il personale ATA e docente si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa;
rimane, pertanto personale dello Stato e l'attività posta in essere (azioni positive o negative) dagli insegnanti è, dunque, riferibile soltanto a quest'ultimo.
La stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sentt. Sez. III, 7.11.2000, n. 14484; Sez. Un. 6.12.1991, n. 13169; Sez. III, 7.10.1997, n. 9742; Sez. III, 3.2.1997, n. 1000; Sez. III, 23.6.1993, n. 6937), formatasi prima delle richiamate innovazioni normative in materia di autonomia scolastica e relativa all'imputazione allo Stato dell'azione del personale docente dipendente da istituti già dotati di personalità giuridica, quali, ad esempio, gli istituti professionali, ha sostenuto che il personale in questione si trovava in rapporto organico con l'amministrazione statale e non con il singolo istituto, con la naturale conseguenza che, nel caso di danni subiti da un allievo ed ascrivibili al personale docente, legittimato passivo nel giudizio di risarcimento era il e non CP_1
l'istituto.
Tali considerazioni valgono ora per tutto il personale, a seguito della attribuzione della personalità giuridica anche alle istituzioni scolastiche che ne erano prive: quindi, il datore di lavoro del personale scolastico è sempre lo Stato, nella personificazione del
[...]
, in capo al quale è rimasto sia il potere disciplinare sia la Controparte_5 gestione economica del rapporto di lavoro. I Dirigenti Scolastici, preposti dal alle singole Istituzioni Scolastiche, invero, CP_1 devono qualificarsi come organi del medesimo e come tali sono deputati al CP_1 compimento di atti esterni da imputarsi - ai fini della responsabilità - all'Ente in virtù del cd. “principio dell'immedesimazione organica”. Sulla scorta di tale principio l'atto compiuto dal titolare dell'organo deve essere direttamente imputato all'ente, diretto responsabile per i vizi degli atti adottati dai suoi funzionari e per gli eventuali danni che tali atti abbiano cagionato nella sfera giuridica di terzi.
Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva del singolo CP_1 istituto (cfr. Cass. Sez. Lav. 21/3/2011 n. 6372; in senso conforme si vedano Cass. Sez. Lav. 28/7/2008 n. 20521, Cass. Sez. Lav. 10/5/2005 n. 9752) e dell'
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. Controparte_6
Nel merito, deve innanzitutto premettersi che il ricorrente fonda il suo diritto sulla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, n. 2432/2018, pubblicata l'8.10.2018, all'esito del giudizio di impugnativa dei plurimi contratti a termine e contestuale ricostruzione integrale di carriera recante n. R.G. 14104/2011, di accoglimento della domanda, che ha statuito in dispositivo il diritto: “[…] al trattamento stipendiale che avrebbero percepito qualora fossero stati inquadrati a tempo indeterminato, tenuto conto delle fasce stipendiali previste dalla normativa contrattuale di comparto”, con conseguente condanna del convenuto al pagamento delle differenze CP_1 retributive “da determinarsi sulla base di una anzianità di servizio calcolata a partire dalla prima assunzione e cumulando tra loro i diversi periodi lavorati, oltre interessi legali dalla debenza al soddisfo
[…]”, (cfr. alleg. telem. di attestazione del passaggio in giudicato, depositata – come richiesto dal Giudice con ordinanza dapprima del 20.11.2023 e poi del 17.5.2024 - in data 20.5.2024), che ha quindi accertato il diritto del ricorrente al computo dell'anzianità maturata per il servizio non di ruolo ai fini del conseguimento della progressione economica stipendiale, secondo le previsioni della contrattazione collettiva per i dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, maturata in corrispondenza dei contratti a termine fino al termine delle attività didattiche intercorsi con l'Amministrazione, con la condanna di quest'ultima al pagamento delle differenze per retribuzione tra quanto così risultante dovuto e quanto erogato. Il ricorrente ha, quindi, agito in giudizio onde ottenere la quantificazione del credito già riconosciutogli come spettante, in virtù della statuizione predetta.
A ciò aggiungasi che il decreto di ricostruzione di carriera n. 243 del 19.03.2019, in spregio della statuizione di cui in parola, ha applicato un'illegittima temporizzazione del servizio pre-ruolo maturato: a fronte di un'anzianità che alla data di assunzione (20.12.2017) era di complessivi anni 10, mesi 5 e giorni 28, venivano riconosciuti soli anni 7, mesi 9 e giorni 8 ai fini economici e giuridici, mentre i restanti anni 1, mesi 10 e giorni 19 venivano ritenuti utilizzabili per la maturazione delle successive posizioni stipendiali solo al compimento dell'anzianità di anni 20.
Orbene, nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione, nei limiti segnati di seguito.
Ai fini della completezza argomentativa, ritiene questo Giudice di dover ribadire i tratti salienti della normativa di riferimento, come già contenuti nella sentenza della quale si chiede la quantificazione. Con il d. lgs n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», l'art. 569 prevede quanto segue:
“
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (…)”. L'art. 570 del D. Lgs. cit. a sua volta stabilisce che: “
1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.
2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”. La normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello “effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito”. Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. 124/1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento “se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Su tale sistema normativo sono, poi, intervenute sia la normativa euro-unitaria che le pronunce della Corte di Legittimità (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019, quest'ultima relativa al personale ATA), della Corte Costituzionale e della CGUE (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui; 11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios Auxiliares; 21.11.2018, causa C- 619/17, De Diego Porras; 5.6.2018, causa C - 677/16, Montero Mateos), le quali hanno introdotto alcuni principi fondanti il sistema di trattamento del personale scolastico.
L'art. 4 dell'Accordo quadro CES UNICE e CEEP prevede che:
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. Le Corti di legittimità e dell'Unione hanno statuito, nelle indicate pronunce, i seguenti principi: - la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”;
- le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44);
- a tal fine, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C- 305/11, Valenza);
- la clausola 4 “osta ad una normativa nazionale, […] la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive [...] Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere”. Tali principi, ad avviso di chi scrive, non appaiono contraddetti dalla sentenza della CGUE nella causa – C-466/17, Motter: in questa pronuncia la Corte ha argomentato in ordine alla non decisività – ai fini del riconoscimento di un trattamento differenziato - delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, nonché sulla necessità di raggiungere “un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso” (punto 51). Sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare, riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro.
Ritiene, dunque, anche questo Giudice che non possa essere esclusa la comparabilità della posizione dei supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999
– posizione dell'odierna ricorrente – rispetto all'omologo docente a tempo indeterminato, facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, atteso che la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, “con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato” (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. Si tratta, com'è evidente, di principi applicabili anche al personale ATA, sebbene esplicati dalla giurisprudenza in relazione al personale docente.
Peraltro, nel caso di specie, il nemmeno ha allegato elementi differenziali di sorta, CP_1 che sarebbe stato suo onere contestare dal momento che il ricorrente espressamente deduce di aver svolto le medesime mansioni e con le medesime modalità anche durante il periodo di servizio pre-ruolo. È pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive.
Quindi, come statuito dalle pronunce della S.C. n. 31149/2019 e da ultimo dalla pronuncia di legittimità n. 3474/2020, alla stregua del principio generale della gerarchia delle fonti, la clausola 4 dell'Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma interna generale ed astratta. Corollario del principio esposto è che la denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio. Pertanto, l'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale (cfr. Cass. n. 31149/19 cit.), occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso discriminato;
b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Dunque, affinché l'ATA possa dirsi discriminato sulla base del calcolo dell'anzianità pre- ruolo come disciplinata dall'art. 569 del D. Lgs n. 297/94, deve risultare che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che, nello stesso arco temporale, avrebbe maturato il personale comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato, per svolgere la medesima funzione.
Sul punto, la pronuncia n. 31149/2019 fornisce un ulteriore spunto di riflessione al giudice del merito, per cui, nel calcolo dell'anzianità occorre tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati): con la conseguenza che non possono essere considerati a tali fini, né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né i mesi estivi, in relazione ai quali la S.C. ha con orientamento costante escluso il diritto alla retribuzione (Cass. n. 3062/2012, Cass. n.17892/2015) sul presupposto che l'incarico a tempo determinato cessi al completamento delle attività di scrutinio.
Orbene, nel caso in esame, il ricorrente ha stipulato con l'Amministrazione, in data 20.12.2017, il contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dall'a.s. 2017/2018 quale ATA (cfr. in atti). A seguito dell'immissione in ruolo il calcolando l'anzianità pre-ruolo, ha inserito CP_1 il ricorrente nella fascia 0 (cfr. decreto di ricostruzione carriera) dal 1.9.2017, anziché inquadrarlo nella fascia stipendiale 9. Dall'attestato di servizio prodotto in atti risultano prestati (cfr. decreto di ricostruzione di carriera), quali servizi pre-ruolo per gli aa.ss. dal 2005/2006 al 2016/17 un totale di 10 anni 5 mesi e 28 giorni riconoscibili. L'Amministrazione ha calcolato invece per intero i primi 3 anni, e gli altri nella misura di 1/3 a fini giuridici ed economici (cfr. doc. in atti), riconoscendo soli 7 anni, 9 mesi e 8 giorni.
Sul punto occorre precisare che, secondo il CCNL 26.5.1999, confermato dal CCNL 24.7.2003 e da quello 29.11.2007 (modificato con l'art. 2 del CCNL 4.8.2011, che ha accorpato la seconda e terza fascia) le fasce di anzianità di servizio per gli ATA assunti in ruolo con contratto a tempo indeterminato dopo il 01/09/2011, come il ricorrente, sono: da 0 a 8 anni → fascia 0 da 9 a 14 anni → fascia 9 da 15 a 20 anni → fascia 15 da 21 a 27 anni → fascia 21 da 28 a 34 anni → fascia 28 da 35 anni a fine servizio → fascia 35. La clausola che ha previsto la rimodulazione delle posizioni stipendiali, accorpando nella prima fascia l'anzianità di servizio 0/8, non è applicabile al ricorrente in virtù di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2924/2020, dovendosi applicare la doppia fascia 0-2 e 3-8. Ciò posto, deve osservarsi che il computo dell'anzianità di servizio operato dall'Amministrazione sulla base della normativa interna si palesa discriminatorio nei confronti del ricorrente, siccome non giustificato da diversità oggettive della prestazione lavorativa resa rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile. Né il carattere a tempo determinato della prestazione può costituire, alla stregua delle argomentazioni esposte, un criterio oggettivo – e per ciò stesso condivisibile - di differenziazione della prestazione lavorativa del ricorrente rispetto all'omologo A.T.A. a tempo indeterminato.
Pertanto, esaminando il decreto di ricostruzione di carriera del ricorrente prodotto in atti, si rileva che in tutti e dieci gli anni scolastici pre-ruolo il ricorrente ha lavorato effettivamente, secondo modalità utili ai fini del computo. Tale riconoscimento comporta che all'atto della immissione in ruolo, al ricorrente spettano gli anni pre-ruolo, calcolati per intero, i quali, sommati a quelli successivi alla relativa immissione, e completati alla data del deposito del presente ricorso giudiziale del 29.12.2020 (3 anni scolastici) consentono di pervenire ad un'anzianità di servizio complessiva di 13 anni, (10 anni in pre-ruolo e 3 post immissione). Allora, al ricorrente spettano: a) Fascia stipendiale 0 – 2 dal 16.11.2005; b) Fascia stipendiale 3 – 8 dal 15.11.2008; c) Fascia Stipendiale 9 – 14 dal 24.4.2016; a seguire. Poiché il computo dell'anzianità pregressa totale è all'evidenza pari a quello che spetterebbe ad un lavoratore a tempo indeterminato comparabile, e tenuto conto dell'assenza di ragioni oggettive che consentano la differenziazione del trattamento in tema di anzianità di servizio, la normativa interna di cui all'art. 569 deve essere disapplicata in favore di quella di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro.
Conseguentemente, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento a carico del di un'anzianità di servizio pari ad anni 10 di servizio pre-ruolo (ai quali CP_1 aggiungere gli anni successivi all'immissione in ruolo maturati fino alla data di deposito del ricorso) – e dei connessi incrementi stipendiali, con collocazione nella conseguente fascia stipendiale.
L'amministrazione convenuta deve essere condannata, inoltre, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive scaturenti dal collocamento nella nuova fascia stipendiale, decorrenti dalla data di assunzione sino all'effettivo soddisfo, oltre agli interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria eccedente gli stessi (non vanno cumulati nel pubblico impiego, come erroneamente chiesto dalla Difesa), ai sensi dell'art. 22, comma, 36 della legge n. 724/1994 dalla maturazione al soddisfo, col limite della prescrizione quinquennale. Per il quantum da liquidare si può fare utile riferimento ai conteggi formulati dalla Difesa, che appaiono scevri da vizi di calcolo ed analiticamente redatti.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
L'addebito della spese di lite segue il principio della causalità nella genesi della lite, ossia l'onere della spesa grava su chi ha provocato la necessità del processo, sia per un comportamento tenuto fuori dal processo, sia col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto;
pertanto, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal decreto 8 marzo 2018 n. 37, e aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), tenuto conto della natura e del valore della controversia - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - delle fasi del giudizio (art.4 co V: “…Il compenso è liquidato per fasi…. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia… b) per fase introduttiva del giudizio… c) per fase istruttoria… d) per fase decisionale…”), del pregio dell'opera professionale prestata.
Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., le spese vengono distratte in favore dei procuratori anticipatari.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie il ricorso per le ragioni esposte in parte motiva;
2. Accerta l'illegittimità del decreto di ricostruzione n. 243/2019 e il diritto del ricorrente, assunto con contratti a tempo determinato nei periodi indicati in ricorso, al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo, e segnatamente dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento a carico del di un'anzianità di CP_1 servizio complessiva pari a 13 anni e dei connessi incrementi stipendiali, con inserimento nella relativa fascia stipendiale alla data di immissione in ruolo (a) Fascia 3 dal 15/11/2008, b) Fascia 9 dal 24/04/2016 a seguire);
3. Ordina al di collocare il ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente, CP_1 tenuto conto dell'anzianità medio tempore maturata come collaboratore scolastico di ruolo;
4. per l'effetto e in virtù della sentenza n. 2432/2018 del Tribunale di S. Maria C.V., condanna il resistente al pagamento delle somme risultanti dai conteggi CP_1 analitici allegati, elaborati in funzione dell'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio pre-ruolo e del progressivo aumento delle fasce stipendiali, per l'importo complessivo di € 8.122,08, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo;
5. condanna il soccombente alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1
€ 2.200,00, oltre a spese generali nella misura forfettaria del 15% come per legge, iva e cpa – se dovute -, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014, aggiornati sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, con attribuzione agli Avv. Giuseppe Cundari e Marco Ippolito Matano dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini