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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/07/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 801/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Mele Riccardo - Presidente
2) Dott. Petrelli Maurizio - Consigliere
3) Dott. Zuppetta Virginia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 801 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022;
TRA
“ c.f.: , in persona del l.r.p.t., nonché Parte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f.: e (c.f.: Parte_2 CodiceFiscale_1 Parte_3
), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio, in Ceglie Messapica, alla Via C.F._2
P. Mattarella n.66/A, dell'avv. Giovanni Neglia, che li rappresenta e difende giusta mandato in calce alla copia del decreto ingiuntivo n° 163/2013 Tribunale di Brindisi – Sez. Dist. di Francavilla F.na,
rispettivamente a ciascuno di essi notificata;
- APPELLANTI -
E
(cod.fisc. e p.iva n. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
– in forza di procura generale rilasciata dal Direttore Generale e legale rappresentante dott. Per_1
per notaio di Bologna del 29.10.2010 rep. 115840/33105 reg. a Bologna 1 il
[...] Per_2
29.10.2010 al n. 14904 serie 1T – dall'avv. Luca Erroi ed elettivamente domiciliata nel suo studio, in
Lecce (LE), alla via S. Trinchese n. 63;
- APPELLATA – NONCHE'
(codice fiscale e partita IVA n. , e per essa, quale Controparte_2 P.IVA_3
mandataria - giusta procura del 20 luglio 2017 a rogito Notaio di Milano rep. n. Persona_3
60852 e racc. n. 11359 - già (codice fiscale , p. CP_3 CP_4 P.IVA_4
IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Ruccia, in virtù P.IVA_5
di procura speciale su foglio separato ed allegato alla comparsa di costituzione in questo grado;
-APPELLATA-
All'udienza collegiale del 12/2/2025, previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella impugnata sentenza i fatti sono stati così riportati: “Con atto di citazione regolarmente notificato, e , in qualità di garanti della Parte_2 Parte_3 Parte_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 163/13 emesso dal Tribunale di
[...]
Brindisi-sezione distaccata di Francavilla Fontana il 3.6.2013, con il quale era stato ingiunto loro di pagare, in solido con il debitore principale e in favore di la somma di € 109.045,12 Controparte_1
oltre interessi moratori e spese legali, per saldo debitore sul conto corrente n. 10872416.
A sostegno della opposizione gli ingiunti deducevano la decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957
c.c. per nullità della clausola n.5 del contratto di fideiussione e, in via subordinata, la insussistenza del credito per la illegittima applicazione di interessi in misura superiore al tasso soglia di usura.
Si costituiva in giudizio l'istituto bancario, chiedendo il rigetto della opposizione.
Con autonomo atto di citazione notificato il 18.9.2013, la società in qualità Parte_1
di debitore principale, proponeva opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo, di cui chiedeva la revoca. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna della banca opposta al pagamento della somma di euro 258.000,00 a titolo di risarcimento danni”.
Disposta la riunione, le cause - istruite mediante produzione documentale e consulenza tecnica d'ufficio
-venivano definite con sentenza n.375/2022, depositata in data 8/3/2022, con la quale il Tribunale adito: 1) accoglieva le opposizioni per quanto di ragione;
per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n.163/13 e dichiarava che il conto corrente n. 10872416, alla data del 13.6.2012, presentava un saldo a debito del correntista pari ad euro 101.572,12; per l'effetto, condannava gli opponenti, in solido fra loro, al pagamento in favore della opposta della suddetta somma, oltre interessi legali dalla costituzione in mora al soddisfo;
2) rigettava la domanda riconvenzionale spiegata da
[...]
3) condannava gli opponenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite;
4) Parte_1
poneva le spese di ctu definitivamente a carico degli opponenti in solido fra loro.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello, con atto ritualmente notificato, i coniugi
[...]
e in persona del l.r.p.t., cui si opponeva in Parte_4 Parte_1 Controparte_1
persona del l.r.p.t., chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese del presente gravame.
Per effetto di cessione intervenuta nelle more, con riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale,
succedeva, a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi già di Controparte_2
titolarità della originaria banca cedente ed interveniva nel giudizio de quo, quale mera cessionaria del credito a titolo particolare quale SPV, con ogni eccezione di carenza di legittimazione passiva per le richieste risarcitorie/restitutorie, riferentesi in ogni caso al titolare originario del credito.
All'udienza collegiale del 12/2/2025, previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1a. Con il primo motivo di gravame, parte appellante censura l'esclusione, da parte del primo giudice,
dal calcolo del Teg, della polizza vita stipulata dalla società, a distanza di pochi giorni dall'erogazione del finanziamento.
1b. Dette doglianze non sono degne di pregio.
È noto il principio, pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria della clausola negoziale devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., se le stesse risultino collegate alla concessione del credito (Cass. n. 3025 del 2022, n.
8806 del 2017). Il criterio che il giudice del merito deve assumere non è quello dell'oggetto dell'assicurazione (rimborso del credito o l'immobile sotto il profilo dei danni e della responsabilità
civile), ma il necessario collegamento all'operazione di credito, nel senso che, in mancanza della detta assicurazione, l'operazione non avrebbe avuto attuazione (cfr. Cass. 3025/2022, nella fattispecie esaminata dalla S.C. il giudice del merito aveva accertato che l'utilizzatore era tenuto a stipulare la polizza in forza del contratto di leasing (art. 9), per cui l'operazione non avrebbe potuto avere attuazione in mancanza dell'assicurazione)”.
Ed invero, in disparte la circostanza stigmatizzata dal primo giudice – per cui beneficiario del premio assicurativo è la stessa società contraente (con versamento sul conto intestato alla stessa società), e non già la banca erogatrice del finanziamento – gli appellanti hanno allegato ma non provato e/o né
chiesto di provare – con ogni mezzo – che la stipula del contratto assicurativo, stipulato a distanza di qualche giorno dall'erogazione del finanziamento, fosse conditio sine qua per l'ottenimento dello stesso.
Alla luce di tanto deve escludersi che le spese di assicurazione sostenute dal debitore possano essere conteggiate ai fini della determinazione dell'eventuale natura usuraria della clausola negoziale.
2a. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono che, il giudice di prime cure non abbia rilevato la maturata decadenza della banca ingiungente dal termine semestrale di cui all'art.1957 c.c. per “proporre le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza coltivate”.
Segnatamente deducono come l'istituto di credito nei propri scritti difensivi avesse, testualmente affermato: “I tentativi di recuperare il credito in via bonaria, mediante l'invio di formale di lettera
di revoca e messa in mora del 29 marzo 2012, sono risultati vani.
2b. Le predette censure vanno rigettate in quanto infondate.
L'art. 5 delle condizioni generali della fideiussione prestata dagli opponenti (DOC. 10) prevede la deroga, ai termini di efficacia della garanzia, previsti dall'art. 1957 cod. civile - non già “fino alla
totale estinzione di ogni ragione di credito della Banca nei confronti del debitore garantito”, come previsto nella clausola standard dichiarata nulla - bensì “nel termine di 36 mesi dalla scadenza
dell'obbligazione garantita”.
Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c.,
ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr.,
ex multis, Cass. n. 31509/2021 e n. 835/25).
La clausola deve ritenersi, nei limiti pattuiti, legittima poiché l'estensione del vincolo del fideiussore non risulta esteso sine die per un tempo coincidente con il termine di prescrizione dell'azione nei confronti del debitore principale;
ma risulta viceversa limitato e circoscritto nel termine
predeterminato e certo di 36 mesi; né risulta - diversamente da quanto eccepito dalla difesa di parte appellante - conforme al censurato modello standard ABI anno 2003.
Ne consegue che l'azione monitoria promossa da in data 29 maggio 2013 risulta CP_1
tempestivamente azionata nei confronti della società debitrice principale nel termine di 36 mesi dalla lettera di revoca e messa in mora del 29 marzo 2012 quale data di scadenza dell'obbligazione garantita ex art. 1957 c.c. (doc. fascicolo monitorio), con conseguente efficacia della fideiussione prestata dai garanti.
3a. Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti censurano l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria proposta dalla società, debitrice principale.
In particolare, reiterano in questa sede, la domanda riconvenzionale di risarcimento danni per asserita responsabilità contrattuale di per violazione dei doveri di buona fede e correttezza CP_1
contrattuale, per aver negato in modo immotivato la concessione di un mutuo edilizio di complessive
€. 400.000,00, promesso verbalmente dal Direttore della Filiale, e destinato per la realizzazione di un fabbricato costituito da diverse unità immobiliari da porre in vendita.
3b. Dette doglianze vanno rigettate.
Ed invero, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la domanda è risultata sprovvista di adeguato riscontro probatorio - da parte della - circa l'effettivo possesso Parte_1 delle condizioni patrimoniali e finanziarie necessarie per ottenere il consistente finanziamento richiesto in virtù del quale la stessa società avrebbe potuto riporre un legittimo affidamento sul buon esito dell'operazione e tale da ritenere ingiustificato il successivo rifiuto immotivato della banca.
Del resto, è stato anche stigmatizzato nell'impugnata sentenza come, in ogni caso, la decisione sulla concessione del mutuo costituisce un atto collegiale della Banca e non dipende dalla mera discrezionalità del Direttore di Filiale che può soltanto fornire un parere favorevole all'erogazione.
4. All'esito del presente giudizio, gli appellanti, in applicazione del criterio della soccombenza, vanno condannati alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese del presente gravame, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Nel presente procedimento trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà
darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
P.Q.M
La Corte,
a) rigetta l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione, in favore di e di Controparte_1 CP_3
quale mandataria di delle spese del presente gravame, liquidate, Controparte_2
per ciascuno, in complessivi euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione in data 12 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Mele Riccardo - Presidente
2) Dott. Petrelli Maurizio - Consigliere
3) Dott. Zuppetta Virginia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 801 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022;
TRA
“ c.f.: , in persona del l.r.p.t., nonché Parte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f.: e (c.f.: Parte_2 CodiceFiscale_1 Parte_3
), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio, in Ceglie Messapica, alla Via C.F._2
P. Mattarella n.66/A, dell'avv. Giovanni Neglia, che li rappresenta e difende giusta mandato in calce alla copia del decreto ingiuntivo n° 163/2013 Tribunale di Brindisi – Sez. Dist. di Francavilla F.na,
rispettivamente a ciascuno di essi notificata;
- APPELLANTI -
E
(cod.fisc. e p.iva n. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
– in forza di procura generale rilasciata dal Direttore Generale e legale rappresentante dott. Per_1
per notaio di Bologna del 29.10.2010 rep. 115840/33105 reg. a Bologna 1 il
[...] Per_2
29.10.2010 al n. 14904 serie 1T – dall'avv. Luca Erroi ed elettivamente domiciliata nel suo studio, in
Lecce (LE), alla via S. Trinchese n. 63;
- APPELLATA – NONCHE'
(codice fiscale e partita IVA n. , e per essa, quale Controparte_2 P.IVA_3
mandataria - giusta procura del 20 luglio 2017 a rogito Notaio di Milano rep. n. Persona_3
60852 e racc. n. 11359 - già (codice fiscale , p. CP_3 CP_4 P.IVA_4
IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Ruccia, in virtù P.IVA_5
di procura speciale su foglio separato ed allegato alla comparsa di costituzione in questo grado;
-APPELLATA-
All'udienza collegiale del 12/2/2025, previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella impugnata sentenza i fatti sono stati così riportati: “Con atto di citazione regolarmente notificato, e , in qualità di garanti della Parte_2 Parte_3 Parte_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 163/13 emesso dal Tribunale di
[...]
Brindisi-sezione distaccata di Francavilla Fontana il 3.6.2013, con il quale era stato ingiunto loro di pagare, in solido con il debitore principale e in favore di la somma di € 109.045,12 Controparte_1
oltre interessi moratori e spese legali, per saldo debitore sul conto corrente n. 10872416.
A sostegno della opposizione gli ingiunti deducevano la decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957
c.c. per nullità della clausola n.5 del contratto di fideiussione e, in via subordinata, la insussistenza del credito per la illegittima applicazione di interessi in misura superiore al tasso soglia di usura.
Si costituiva in giudizio l'istituto bancario, chiedendo il rigetto della opposizione.
Con autonomo atto di citazione notificato il 18.9.2013, la società in qualità Parte_1
di debitore principale, proponeva opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo, di cui chiedeva la revoca. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna della banca opposta al pagamento della somma di euro 258.000,00 a titolo di risarcimento danni”.
Disposta la riunione, le cause - istruite mediante produzione documentale e consulenza tecnica d'ufficio
-venivano definite con sentenza n.375/2022, depositata in data 8/3/2022, con la quale il Tribunale adito: 1) accoglieva le opposizioni per quanto di ragione;
per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n.163/13 e dichiarava che il conto corrente n. 10872416, alla data del 13.6.2012, presentava un saldo a debito del correntista pari ad euro 101.572,12; per l'effetto, condannava gli opponenti, in solido fra loro, al pagamento in favore della opposta della suddetta somma, oltre interessi legali dalla costituzione in mora al soddisfo;
2) rigettava la domanda riconvenzionale spiegata da
[...]
3) condannava gli opponenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite;
4) Parte_1
poneva le spese di ctu definitivamente a carico degli opponenti in solido fra loro.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello, con atto ritualmente notificato, i coniugi
[...]
e in persona del l.r.p.t., cui si opponeva in Parte_4 Parte_1 Controparte_1
persona del l.r.p.t., chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese del presente gravame.
Per effetto di cessione intervenuta nelle more, con riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale,
succedeva, a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi già di Controparte_2
titolarità della originaria banca cedente ed interveniva nel giudizio de quo, quale mera cessionaria del credito a titolo particolare quale SPV, con ogni eccezione di carenza di legittimazione passiva per le richieste risarcitorie/restitutorie, riferentesi in ogni caso al titolare originario del credito.
All'udienza collegiale del 12/2/2025, previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1a. Con il primo motivo di gravame, parte appellante censura l'esclusione, da parte del primo giudice,
dal calcolo del Teg, della polizza vita stipulata dalla società, a distanza di pochi giorni dall'erogazione del finanziamento.
1b. Dette doglianze non sono degne di pregio.
È noto il principio, pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria della clausola negoziale devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., se le stesse risultino collegate alla concessione del credito (Cass. n. 3025 del 2022, n.
8806 del 2017). Il criterio che il giudice del merito deve assumere non è quello dell'oggetto dell'assicurazione (rimborso del credito o l'immobile sotto il profilo dei danni e della responsabilità
civile), ma il necessario collegamento all'operazione di credito, nel senso che, in mancanza della detta assicurazione, l'operazione non avrebbe avuto attuazione (cfr. Cass. 3025/2022, nella fattispecie esaminata dalla S.C. il giudice del merito aveva accertato che l'utilizzatore era tenuto a stipulare la polizza in forza del contratto di leasing (art. 9), per cui l'operazione non avrebbe potuto avere attuazione in mancanza dell'assicurazione)”.
Ed invero, in disparte la circostanza stigmatizzata dal primo giudice – per cui beneficiario del premio assicurativo è la stessa società contraente (con versamento sul conto intestato alla stessa società), e non già la banca erogatrice del finanziamento – gli appellanti hanno allegato ma non provato e/o né
chiesto di provare – con ogni mezzo – che la stipula del contratto assicurativo, stipulato a distanza di qualche giorno dall'erogazione del finanziamento, fosse conditio sine qua per l'ottenimento dello stesso.
Alla luce di tanto deve escludersi che le spese di assicurazione sostenute dal debitore possano essere conteggiate ai fini della determinazione dell'eventuale natura usuraria della clausola negoziale.
2a. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono che, il giudice di prime cure non abbia rilevato la maturata decadenza della banca ingiungente dal termine semestrale di cui all'art.1957 c.c. per “proporre le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza coltivate”.
Segnatamente deducono come l'istituto di credito nei propri scritti difensivi avesse, testualmente affermato: “I tentativi di recuperare il credito in via bonaria, mediante l'invio di formale di lettera
di revoca e messa in mora del 29 marzo 2012, sono risultati vani.
2b. Le predette censure vanno rigettate in quanto infondate.
L'art. 5 delle condizioni generali della fideiussione prestata dagli opponenti (DOC. 10) prevede la deroga, ai termini di efficacia della garanzia, previsti dall'art. 1957 cod. civile - non già “fino alla
totale estinzione di ogni ragione di credito della Banca nei confronti del debitore garantito”, come previsto nella clausola standard dichiarata nulla - bensì “nel termine di 36 mesi dalla scadenza
dell'obbligazione garantita”.
Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c.,
ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr.,
ex multis, Cass. n. 31509/2021 e n. 835/25).
La clausola deve ritenersi, nei limiti pattuiti, legittima poiché l'estensione del vincolo del fideiussore non risulta esteso sine die per un tempo coincidente con il termine di prescrizione dell'azione nei confronti del debitore principale;
ma risulta viceversa limitato e circoscritto nel termine
predeterminato e certo di 36 mesi; né risulta - diversamente da quanto eccepito dalla difesa di parte appellante - conforme al censurato modello standard ABI anno 2003.
Ne consegue che l'azione monitoria promossa da in data 29 maggio 2013 risulta CP_1
tempestivamente azionata nei confronti della società debitrice principale nel termine di 36 mesi dalla lettera di revoca e messa in mora del 29 marzo 2012 quale data di scadenza dell'obbligazione garantita ex art. 1957 c.c. (doc. fascicolo monitorio), con conseguente efficacia della fideiussione prestata dai garanti.
3a. Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti censurano l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria proposta dalla società, debitrice principale.
In particolare, reiterano in questa sede, la domanda riconvenzionale di risarcimento danni per asserita responsabilità contrattuale di per violazione dei doveri di buona fede e correttezza CP_1
contrattuale, per aver negato in modo immotivato la concessione di un mutuo edilizio di complessive
€. 400.000,00, promesso verbalmente dal Direttore della Filiale, e destinato per la realizzazione di un fabbricato costituito da diverse unità immobiliari da porre in vendita.
3b. Dette doglianze vanno rigettate.
Ed invero, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la domanda è risultata sprovvista di adeguato riscontro probatorio - da parte della - circa l'effettivo possesso Parte_1 delle condizioni patrimoniali e finanziarie necessarie per ottenere il consistente finanziamento richiesto in virtù del quale la stessa società avrebbe potuto riporre un legittimo affidamento sul buon esito dell'operazione e tale da ritenere ingiustificato il successivo rifiuto immotivato della banca.
Del resto, è stato anche stigmatizzato nell'impugnata sentenza come, in ogni caso, la decisione sulla concessione del mutuo costituisce un atto collegiale della Banca e non dipende dalla mera discrezionalità del Direttore di Filiale che può soltanto fornire un parere favorevole all'erogazione.
4. All'esito del presente giudizio, gli appellanti, in applicazione del criterio della soccombenza, vanno condannati alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese del presente gravame, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Nel presente procedimento trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà
darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
P.Q.M
La Corte,
a) rigetta l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione, in favore di e di Controparte_1 CP_3
quale mandataria di delle spese del presente gravame, liquidate, Controparte_2
per ciascuno, in complessivi euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione in data 12 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele