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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 4125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4125 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA OTTAVA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati: dr.ssa Franca Mangano Presidente relatrice dr Giuseppe Staglianò Consigliere dr.ssa Caterina Garufi Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6662/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 127, terzo comma c.p.c. e 127 ter r c.p.c., il 4.7.2024, con la concessione dei termini di legge, e vertente
TRA
nata a [...] il [...], (C.F.: Parte_1
), C.F._1 in proprio e in qualità di erede di Persona_1 elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Firenze n.100, presso lo studio dell'Avv. Marco Pizzutelli, che la rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato e allegata telematicamente all'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...], (C.F.: Controparte_1 [...]
), C.F._2 in proprio e in qualità di erede di Persona_1 elettivamente domiciliato in Frosinone, Via Cesare Terranova n. 20, presso lo studio degli Avv.ti Maria Grazia Turriziani e Angelo Turriziani che lo rappresentano e difendono per procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLANTE
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 1 E
nata a [...] il [...], (C.F.: Parte_2
, C.F._3
nata a [...] il [...], (C.F.: Parte_3
), C.F._4 entrambe elettivamente domiciliate in Roma, Via Girolamo Boccardo n. 26/A, presso lo studio degli Avv.ti Gennaro Fredella e Marco Marchegiani che le rappresentano e difendono in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLATE
Oggetto: Appello proposto avverso la sentenza n. 269/2020 del Tribunale di Frosinone, pubblicata in data 25.03.2020, non notificata – impugnazione testamento olografo e azione riduzione per lesione di legittima–
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE IN RIASSUNZIONE : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis: accogliere l'appello proposto e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, previa ogni declaratoria più opportuna ed occorrendo previa rinnovazione della CTU quanto alla stima del bene donato OT ” Pt_4
(appartamento al piano sesto del fabbricato in Frosinone alla via Acciaccarelli n. 5, in NCEU al fg. 31 p.lla 22 sub. 52, Pal. A, interno 13) nonché del mobilio e degli oggetti di valore donati in vita dal de cuius al figlio e menzionati nel testamento, rigettare la domanda di CP2 riduzione per lesione di legittima, proposta da Parte_2
e;
[...] Parte_3 in via subordinata e salva impugnazione, rideterminare in riferimento agli indici TA la misura della rivalutazione monetaria dei conguagli in denaro che fossero riconosciuti a carico degli appellanti a reintegrazione della quota di legittima che si assume lesa, ed accertare e dichiarare che sui conguagli stessi non sono dovuti interessi legali in cumulo con la rivalutazione monetaria. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio e della CTU estimativa esperita in primo grado.”
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE IN RIASSUNZIONE : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza disattesa, accogliere l'appello proposto e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, previa ogni declaratoria più opportuna ed occorrendo previa
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 2 rinnovazione della CTU quanto alla stima del bene donato OT n. 5” (appartamento al piano sesto del fabbricato in Frosinone alla via Acciaccarelli n. 5, in NCEU al fg. 31 p.lla 22 sub. 52, Pal. A, interno 13) nonché del mobilio e degli oggetti di valore donati in vita dal de cuius al figlio e menzionati nel testamento, rigettare la domanda di CP2 riduzione per lesione di legittima, proposta da Parte_2
e;
[...] Parte_3 in via subordinata e salva impugnazione, rideterminare in riferimento agli indici TA la misura della rivalutazione monetaria dei conguagli in denaro che fossero riconosciuti a carico degli appellanti a reintegrazione della quota di legittima che si assume lesa, ed accertare e dichiarare che sui conguagli stessi non sono dovuti interessi legali in cumulo con la rivalutazione monetaria. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio e della CTU estimativa esperita in primo grado.”
CONCLUSIONI PER LE PARTI APPELLATE
[...]
E : Parte_2 Parte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis rejectis:
- previa reiezione della avanzata istanza inibitoria, rigettare l'appello proposto da e Parte_5 Parte_1 [...]
in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, CP1 confermare l'impugnata sentenza;
- il tutto con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in appello , e Parte_1 Controparte_1
rispettivamente figli e coniuge di , hanno CP3 Persona_2 impugnato la sentenza del Tribunale di Frosinone, n. 269/2020, pubblicata in data 25.03.2020, non notificata, che, dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda principale di declaratoria di nullità del testamento avanzata dalle nipoti e Parte_2
, ha dichiarato aperta la successione di Parte_3 Per_2
, e, previa determinazione del valore dell'asse ereditario con la
[...] precisazione della quota di legittima spettante alla coniuge, ai figli e alle nipoti per rappresentazione, nonché della restante quota disponibile, ha accolto la domanda di riduzione avanzata dalle nipoti, dichiarando l'inefficacia delle disposizioni testamentarie redatte dal de cuius nei loro confronti, poiché lesive della quota di legittima, per l'effetto disponendo la riduzione delle altre disposizioni testamentarie, con reintegrazione dello loro quota di legittima mediante conguaglio in denaro, con la integrale compensazione delle spese di lite, ponendo la CTU grafologica a carico r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 3 delle attrici e la CTU estimativa a carico delle parti in solido e in misura proporzionale. Il giudizio definito dalla sentenza impugnata ha avuto inizio con l'atto di citazione con cui e hanno Parte_2 Parte_3 chiesto al Tribunale di Frosinone in via principale di dichiarare apocrifo e quindi nullo il testamento olografo di e per l'effetto di Persona_2 dichiarare aperta la successione dello stesso riconoscendo l'incapacità a succedere per indegnità nei confronti di e Persona_1 Parte_1 [...]
con consequenziale condanna di questi ultimi alla restituzione CP1 delle somme di denaro relitte;
in via subordinata di dichiarare la sopravvenuta inefficacia delle disposizioni testamentarie e per l'effetto disporne la riduzione con reintegra delle quote di spettanza;
con vittoria di spese. Più precisamente, e Parte_2 Parte_3 hanno esposto:
- di essere eredi testamentarie del nonno , unitamente alla Persona_2 nonna e agli zii e , per Persona_1 Parte_1 Controparte_1 rappresentazione del loro padre, , deceduto prima del Persona_3 nonno;
- che ha disposto dei propri beni con testamento olografo Persona_2 del 22.07.2005 con il quale ha lasciato ai figli e Parte_1 Controparte_1 la quota di legittima e la quota disponibile, con dispensa di collazione e imputazione, devolvendo in particolare:
~ alla moglie l'usufrutto generale di tutti i beni; Persona_1
~ alla figlia la quota di proprietà dell'appartamento Parte_1 di Via Acciaccarelli 7, interno 11-e /12 in Frosinone, con tutti gli arredi e corredi in essi esistenti e un posto macchina nel piano garage oltre che l'appartamento di Via Marco Minghetti 40 a Frosinone, con annessa cantina, già donatale con riserva di usufrutto e la metà indivisa della parte della Villa di Terracina, con ingresso da Via Circe da dividere col fratello CP1
~ al figlio la sua quota di proprietà dell'appartamento Controparte_1 adibito a studio medico di Via Acciaccarelli 7, interno 1, in Frosinone, unitamente alla cantina ed un posto macchina con tutti gli arredi in esso esistenti, oltre che la sua quota di proprietà dell'appartamento di Via Mogadiscio 7, interno E, in Roma con annessa cantina già donatagli con riserva di usufrutto e di tutti gli arredi contenuti nell'appartamento e la metà indivisa della villa di Terracina con ingresso da Via Circe, da dividere in parti uguali con la sorella ; Parte_1
~ alle nipoti e ( figlie di Parte_2 Parte_3 Per_3
– figlio premorto di ) a copertura della quota
[...] Persona_2 di legittima, le due porte negozi di Via Minghetti 40-38 in Frosinone già adibiti dal figlio a sede della società Persona_3 Controparte_4
e fruiti a titolo gratuito fin dal suo nascere e trasformati, per volontà del
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 4 figlio , in comodato gratuito a favore della e CP2 CP4 sempre con la rendita da estrapolare dalla sua quota di legittima, oltre che parte della Villa di Terracina con ingresso dalla Via Argo, intestata alla moglie con la precisazione d'avergli donato, quando Persona_1 era ancora in vita, la metà del suo appartamento di Via Acciaccarelli n.7, interno 13 in Frosinone;
- per effetto delle disposizioni contenute nel testamento le quote di spettanza all'eredità sarebbero le seguenti: - 6/24 alla moglie (quota legittima); 7/24 alla figlia (4/24 quota legittima + 3/24 quota disponibile); 7/24 Parte_1 al figlio (4/24 quota legittima + 3/24 quota disponibile) e 4/24 alle CP1 nipoti (quota legittima);
- le sopracitate disposizioni testamentarie sono da considerare non eque nella loro ripartizione e lesive del diritto all'eredità delle nipoti, risultando il valore complessivo dell'asse ereditario del de cuius, già tenuto conto delle donazioni effettuate, superiore a € 2.000.000,00, mentre il valore dei beni assegnati alle nipoti poco o più pari a € 105.000,00;
- nel 2018, a seguito di diffida avanzata da (madre di CP5 [...]
e , in qualità di esercente la Parte_2 Parte_3 potestà genitoriale sulla figlia minorenne), la nonna per sé e Persona_1 per gli altri eredi, ha manifestato la propria “piena disponibilità” a rifondere la quota di legittima nei confronti delle nipoti, disponibilità che tuttavia nella realtà non ha mai trovato riscontro, a nulla valendo i vari tentativi di bonario componimento.
Tanto premesso e Parte_2 Parte_3 hanno contestato, l'autenticità del testamento olografo del nonno, in primo luogo ritenendolo affetto da nullità per difetto di autografia e di sottoscrizione e inoltre, ritenendolo ingiusto e lesivo della quota di legittima loro spettante.
e costituite in giudizio, hanno Parte_1 Persona_1 contestato la domanda principale considerandola infondata in fatto e in diritto, in ragione della genuina autenticità del testamento, redatto, datato e sottoscritto di pugno dal de cuius, rimettendo al Tribunale l'apprezzamento circa la domanda subordinata di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima e di consequenziale reintegrazione delle quote di riserva delle nipoti.
, costituitosi separatamente in giudizio, ha contestato Controparte_1 integralmente le domande spiegate dalle attrici perché destituite del minimo fondamento e/o motivo, deducendo di aver proposto denuncia- querela per il reato di calunnia. Il Tribunale di Frosinone, dopo aver disposto consulenza tecnica d'ufficio grafologica ed estimativa e dopo l'escussione di testimoni, ha così deciso:
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 5 Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2012, promossa da Parte_2
e contro
[...] Parte_3 Parte_1
, e , ogni contraria
[...] Controparte_1 CP3 istanza ed eccezione disattese, così decide:
-DICHIARA la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda principale spiegata da parte attrice;
-DICHIARA aperta la successione di deceduto Persona_2 in data 04.03.2007 in Frosinone, a nоrта dell'art. 456 cc;
-DICHIARA che l'eredità di di beni mobili e Persona_2 fabbricati specificamente indicati nell'elenco (da intendersi qui trascritto e riportato) alla pagina 7-8 inclusa della relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata il 15.04.2016 e riportati nella tabella inclusa in parte motiva alla pagina 6 si è devoluta in parte per successione legittima e in parte per successione testamentaria, secondo quanto in parte motiva;
-DICHIARA che eredi di sono la coniuge Persona_2
e i figli , e CP3 Parte_1 Controparte_1
e in rappresentazione ex filio Parte_2 Parte_3 premorto Persona_3
-DICHIARA che la quota di legittima spettante agli eredi va determinata ai sensi dell'art. 542 co. 2 c.p.c. e per l'effetto la quota spettante ai figli , e (e per quest'ultimo alle nipoti Parte_1 CP1 CP2 ex filio premorto) è della metà del patrimonio ereditario (1/6 ciascuno) e alla coniuge di 1/4 dello stesso, mentre il restante 1/4 compone la quota disponibile;
-DICHIARA che il valore dell'asse ereditario di Per_2
risultante dalla riunione fittizia del relictum e del donatum è
[...] di € 815.210,52:
-DICHIARA che il valore della quota di legittima spettante alle attrici e in Parte_2 Parte_3 relazione al valore del compendio ereditario ammonta a euro 135.868,42;
-ACCERTA E DICHIARA l'inefficacia delle disposizioni testamentarie redatte dal de cuius con testamento Persona_2 olografo del 22.07.2005 pubblicato con atto per notaio di Per_4
Frosinone il 13.04.2007 (rep. 37664/ racc. 19823), registrato in Frosinone il 30.04.2007 al n. 2054 serie IT nei confronti delle attrici
e lese nella quota di Parte_2 Parte_3 legittima spettante loro per il valore di euro 43.587,21; per l'effetto
-DISPONE la riduzione delle disposizioni di cui testamento olografo del 22.07.2005 pubblicato con atto per notaio di Frosinone il Per_4
13.04.2007 (rep. n. 37664 racc. n. 19823) registrato in Frosinone il 30.04.2007 al n. 2054 serie IT in favore delle attrici Parte_2
e in rappresentazione di
[...] Parte_3 CP1
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 6 , con reintegrazione della loro quota di legittima mediante CP2 conguaglio in denaro, come segue:
- DISPONE che versi quale differenziale Parte_1 di valore a conguaglio alle attrici la somma di curo 15.673,21, oltre rivalutazione monetaria del 5% annuo dal 04.03.2007 fino alla pubblicazione della presente sentenza, unitamente agli interessi legali ex art. 1284 c.c. fino al saldo effettivo;
- DISPONE che versi quale differenziale di Controparte_1 valore a conguaglio alle attrici la somma di euro 6.966,00, oltre rivalutazione monetaria del 5% annuo dal 04.03.2007 fino alla pubblicazione della presente sentenza, unitamente agli interessi legali ex art. 1284 c.c. fino al saldo effettivo;
- DISPONE che versi quale differenziale di valore a CP3 conguaglio alle attrici la somma di euro 20.898,00, oltre rivalutazione monetaria del 5% annuo dal 04.03.2007 fino alla pubblicazione della presente sentenza, unitamente agli interessi legali ex art. 1284 c.c. fino al saldo effettivo;
-COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio e di quello di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d. lgs. 28/2010;
-PONE le spese della CTU grafologica, già separatamente liquidate, definitivamente a carico di parte attrice;
PONE le spese della CTU estimativa, già separatamente liquidate, definitivamente a carico delle parti in solido nei rapporti con il CTU e in misura proporzionale alle rispettive quote nei rapporti di regresso.
Il Giudice di primo grado, ha preliminarmente dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda principale di accertamento e declaratoria di nullità del testamento, di incapacità a succedere per indegnità e di condanna ai convenuti alla restituzione delle somme di denaro, per aver le attrici nel corso del giudizio rinunciato alla domanda, ritenuta non necessaria l'accettazione della controparte, ponendo le spese della CTU grafologica, che ha accertato l'autenticità del testamento, a carico esclusivo delle attrici.
Quindi, il Tribunale, limitato il thema decidendum alla domanda subordinata di accertamento della lesione della quota di legittima spettante alle nipoti e succedute al nonno per Parte_2 Parte_3 rappresentazione del padre premorto , dichiarata Persona_3
l'apertura della successione di , ha accertato che Persona_2
l'eredità relitta dallo stesso si è devoluta per successione testamentaria in favore della moglie dei due figli e Persona_1 Parte_1 Controparte_1
e delle due nipoti e , ex filio Parte_2 Parte_3
, come da testamento olografo del 22.07.2005 e successiva CP2
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 7 integrazione priva di data certa ma anteriore alla morte, il tutto pubblicato in data 13.04.2007. Il Tribunale, sulla base delle risultanze della CTU con la quale il consulente ha raggruppato i beni dell'asse ereditario di Persona_2 in sei lotti con l'individuazione delle quote di legittima spettanti a ciascun legittimario, ha motivato in ordine alle contestazioni sorte esclusivamente in relazione ai criteri di valutazione adottati per i lotti 1,2 e 5. In relazione al lotto numero 1, composto da due appartamenti siti in Frosinone, Via M. Minghetti n.40 3° e 4° piano con annesso locale uso deposito ( oggetto di donazione del de cuius a ), il Parte_1
Giudice, accogliendo la censura sollevata da parte convenuta per aver il consulente errato nell'includere nel valore del lotto 1 la mansarda sita al 4° piano ( esclusa dalla donazione) poiché non realizzata dal de cuius ma dalla figlia, successivamente alla liberalità in suo favore, ha classificato la mansarda come “miglioria”, ritenendo che (ai sensi dell'art. 748 c.c.) il valore del compendio deve essere calcolato al netto delle migliorie realizzate dal donatario, non potendo essere computato nell'asse un valore che non è riferito all'originaria consistenza del bene donato. In relazione al lotto numero 2, composto da un locale commerciale sito in Frosinone, Via M. Minghetti n.30-40 ( in un primo momento adibito dal de cuius come ambulatorio medico per l'esercizio della propria professione;
successivamente locato a terzi dal 1976 al 1996 con il percepimento di un canone pari agli attuali 405,42€ e infine concesso in comodato d'uso gratuito al figlio per lo svolgimento della sua CP2 attività imprenditoriale), il Giudice ha escluso che l'ammontare complessivo dei canoni locativi non corrisposti dal figlio fossero da imputare alla quota di legittima di . Persona_3
In relazione al lotto n.5, composto dall'appartamento mansardato sito in Frosinone, Via Acciaccarelli n.5, oggetto di donazione a Per_3
da parte dei genitori, con riserva di usufrutto, successivamente
[...] alienato a terzi in virtù della procura speciale conferitagli dai genitori per consentire la vendita della piena proprietà, il Tribunale ha evidenziato che la ritenzione da parte di dell'intero prezzo di vendita, Persona_3 inclusivo anche della quota corrispondente al corrispettivo del diritto di usufrutto, costituisce oggetto e misura della donazione in favore del figlio, da riunire nella massa ereditaria nella quota di un mezzo spettante al de cuius, precisando che ai fini della determinazione del valore dell'immobile bisogna far riferimento all'atto notarile di vendita, in quanto atto pubblico e che la donazione con riserva di usufrutto deve essere calcolata come donazione in piena proprietà.
Il Giudice di primo grado , infine, ha escluso dalla massa ereditaria di l'immobile sito in Terracina al km 8600, risultando di Persona_2
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 8 esclusiva proprietà della moglie come precisato nell'atto Persona_1 integrativo del testamento olografo.
Ciò posto, il Tribunale, sulla base delle risultanze del giudizio ha accertato la lesione della quota di legittima e ha accolto la domanda di riduzione, precisando che la riduzione della quota disponibile deve avvenire esclusivamente sulle disposizioni testamentarie in favore degli eredi legittimari che hanno ecceduto il valore della quota di riserva ad essi spettante e ha disposto la reintegrazione mediante conguaglio in denaro, in difetto di una domanda delle attrici intesa ad ottenere la reintegra con beni in natura.
, e avverso la Parte_1 Controparte_1 Persona_1 sentenza impugnata hanno proposto appello, sulla base di quattro motivi, chiedendone preliminarmente la sospensione e la riforma. In seguito al decesso in corso di causa di ha riassunto Persona_1 Parte_1 il giudizio, nel quale tutte le parti originarie si sono costituite,
[...]
aderendo alle ragioni esposte nell'atto di appello. CP1
La Corte ha respinto l'istanza di sospensiva con ordinanza del 21.4.2021 e dopo la rimessione della causa sul ruolo per la dichiarazione di interruzione del giudizio, e la successiva riassunzione, la Corte ha trattenuto la causa in decisione a seguito di deposito di note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.in data 4.7.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il 1° MOTIVO ( Erronea stima del valore del donatum quanto al OT n. 5” in contrasto con le metodologie di stima comunemente accettate e con violazione o falsa applicazione dell'art. 1417 c.c. in materia di prova della simulazione del prezzo di compravendita da parte del terzo;
motivazione apparente ed insanabilmente contraddittoria;
malgoverno delle risultanze istruttorie.), gli appellanti impugnano il capo della sentenza con cui sarebbe stato sottostimato il valore del cespite donato dal de cuius a (Lotto n. 5), assumendo il valore indicato Persona_3 nel rogito di compravendita del bene a terzi da parte del donatario, e non il ben più elevato valore indicato nel preliminare di vendita redatto appena un mese prima del contratto definitivo. Ad avviso degli appellanti il Giudice di primo grado, pur avendo esattamente considerato il valore della piena proprietà del bene, posto che al momento della cessione a terzi, i donanti hanno conferito al figlio la procura a vendere anche il diritto di usufrutto riservatosi a CP2 proprio favore all'atto della donazione, avrebbe tuttavia errato nel non considerare il prezzo indicato nel preliminare di vendita, posto che il r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 9 valore inferiore indicato nell'atto pubblico di vendita, sarebbe simulatamente finalizzato a un trattamento fiscale più favorevole. In ogni caso, trattandosi di un atto di vendita precedente di circa 10 anni la apertura della successione di , la mera Persona_2 rivalutazione monetaria non determinerebbe una valutazione del bene equilibrata rispetto alla valutazione di cui sono stati fatti oggetto da parte del CTU gli altri beni immobili. Invero, la stima corretta del bene donato di cui al Lotto n. 5, ai fini della riunione fittizia, doveva essere basata sul metodo sintetico- comparativo, lo stesso utilizzato per la stima delle altre tre unità immobiliari facenti parte del medesimo fabbricato in Frosinone, Via Acciaccarelli 5 dalla relazione del CTU, recepita e fatta propria dalla sentenza. Infatti, anche la considerazione del valore indicato nel preliminare di vendita ,ad avviso degli appellanti, porterebbe ad un costo/mq inferiore sia a quello medio delle tre unità immobiliari di Via Acciaccarelli sia a quello meno elevato tra i tre immobili. Sulla base di tali correzioni di calcolo gli appellanti chiedono che la Corte d'Appello possa procedere direttamente, quale peritus peritorum, ad emendare gli errori in cui è incorso il CTU Arch. , Persona_5 considerando come ipotesi estrema la parziale rinnovazione della CTU e confermando, in via subordinata , la valutazione del bene operata sulla base del prezzo concordato nel preliminare.
Il motivo è fondato nei limiti di seguito precisati.
La sentenza impugnata motiva secondo quanto di seguito indicato, in ordine alla valutazione dell'appartamento mansardato al piano sesto del fabbricato in Frosinone alla via Acciaccarelli, numero 5 interno 13, che costituisce il lotto 5, donato in vita a , con riserva di Persona_3 usufrutto in favore del de cuius e della coniuge Persona_1
Il Tribunale di Frosinone ha preliminarmente ripercorso le vicende relative al bene. Successivamente alla donazione, 'con atto per notaio
del 22 novembre 1995 il de cuius unitamente alla moglie Per_6 conferivano al figlio procura speciale affinché in loro nome, CP2 vece e conto ed in una con essa parte procuratrice, venda a chi crederà più opportuno ed anche a se stesso l'usufrutto generale vitalizio ad essa parte spettante. All'uopo la nominata parte procuratrice viene autorizzata a intervenire nel relativo atto a compiersi, a ritirare il prezzo di vendita dandone quietanza, a trasferire proprietà possesso e godimento del bene.' Quindi, ha richiamato la parte del testamento olografo relativa a tale cespite: ”Preciso che a mio figlio quando era in vita ho già CP2 donato con atto del notaio di Fondi la metà di mia proprietà Persona_7 dell'appartamento di via Acciaccarelli all'interno13; con atto successivo
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 10 del notaio congiuntamente con mia moglie abbiamo rinunciato Per_6 all'usufrutto a suo favore per consentire la vendita a mio figlio CP2 che con tale donazione e con l'incasso totale della vendita ha acquistato altri beni poi venduti dalla moglie dopo la sua morte”. Quanto al valore dell'immobile, la sentenza ha richiamato il 'granitico orientamento della Suprema Corte secondo il quale al fine di stabilire se l'atto di disposizione patrimoniale compiuto in vita dal de cuius sia lesivo della quota riservata ai legittimari, la donazione con riserva di usufrutto deve essere calcolata come donazione in piena proprietà (Cass., sez. II, 19.7.2016 n. 14747; Cass., sez. II, 24.7.2008 n. 29387) e il valore dei beni donati in vita dal defunto deve essere determinato con riferimento al momento dell'apertura della successione…' Ciò posto 'ritiene il tribunale di dover fare riferimento a quanto risultante dall'atto notarile di vendita atto notar del 3 Febbraio 97 Per_8 in quanto atto pubblico mentre la scrittura privata è un documento sottoscritto liberamente dalle parti in modo autonomo e il cui contenuto è comunque destinato ad essere superato dal successivo contratto definitivo e, sebbene non si ignori che l'efficacia probatoria dell'atto pubblico nella parte in cui fa fede fino a querela di falso è limitata agli elementi estrinseci dell'atto indicati all'articolo 2700 c.c., non si estende al contenuto intrinseco del documento che può anche non essere veritiero di guisa che è ammessa qualsiasi prova contraria nei limiti consentiti alla legge in ordine alla veridicità e all'esattezza delle dichiarazioni rese nel menzionato atto della parti… ma parte convenuta nessuna prova fornisce in merito alla non corrispondenza delle dichiarazioni rese nell'atto pubblico con riferimento al prezzo di vendita pattuito rispetto a quello effettivamente corrisposto'. Tale scelta è motivata dal Tribunale anche, 'attese altresì le difficoltà valutative riscontrate all'atto dell'accesso all'immobile in quanto oggetto di successive migliorie effettuate dagli acquirenti che non ne permettono la separazione e autonoma valutazione del cespite per giungere alla sua stima al momento di apertura della successione'. Tale essendo il percorso logico-argomentativo della sentenza impugnata, si osserva che la giurisprudenza di legittimità nel definire il procedimento necessario per accertare la quota disponibile e l'eventuale lesione della quota legittima dispone che 'In tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 11 "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente riduzione in concreto della quota ad esso spettante (art. 564 c.c.)'(Cass., sez. II, 24.7.2012 n. 12919). Il bene deve essere valutato secondo tali criteri anche quando la donazione sia stata disposta a favore di persona diversa dai coeredi (Cass., sez. II, 22.5.2024 n. 14211), ovvero, come nel caso in esame, allorché al momento dell'apertura della successione il bene sia stato alienato a terzi dal donatario. (Cass., sez. II, 16.10.2016 n. 20041).
Ciò posto, osserva questa Corte che il criterio di valutazione del bene costituente il lotto 5 sulla base del metodo sintetico-comparativo, analogamente a quanto eseguito dal CTU in relazione ai valori stimati per le altre tre unità immobiliari facenti parte del medesimo fabbricato in Frosinone, Via Acciaccarelli 5, in linea generale offre maggiori garanzia di equità nella valutazione complessiva del compendio ereditario. Tuttavia, l'applicazione di tale criterio risulta in concreto pregiudicato da alcune circostanze di fatto. In primo luogo, come precisato nella CTU e riportato dalla sentenza impugnata, al momento dell'apertura della successione e all'attualità risultano interventi modificativi e migliorativi riferibili all'acquirente e attuale proprietaria dell'immobile. A differenza del lotto 1, ove il valore della mansarda sita al quarto piano è stato espunto dalla donazione, in quanto realizzato in epoca successiva dalla donataria e qualificato come migliorie, in questo caso le migliorie realizzate dall'acquirente e verificate dal CTU in occasione dell'accesso (p. 71 relazione arch.
) non sono autonomamente identificabili e valutabili, Persona_5 come rilevato anche dalla sentenza. Le due ipotesi offerte dagli appellanti per una valutazione asseritamente coerente con le valutazioni di cui sono oggetto gli altri tre immobili, ovvero, alternativamente , utilizzare il valore medio tra i tre (
€/mq 1695,33) ovvero il valore dell'immobile di minore pregio (€ 1.576,00) non appaiono offrire un risultato adeguato. In particolare, la relazione peritale ha rilevato che 'l'appartamento al sub 52 è stato realizzato in difformità alla licenza edilizia del 1968 rilasciata dal Comune di Frosinone per l'intero immobile e che per tali abusi è stata presentata al Comune di Frosinone domanda di sanatoria in data 13.2.1986. In data 17.5.1997 è stata rilasciata la concessione edilizia
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 12 in sanatoria numero 5270/s con variazione e destinazione d'uso catastale da C/2 a A/2 (p. 70). A seguito di sopralluogo è stata riscontrata la difformità tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale datata 8.2.1986 allegata alla concessione in sanatoria del 1997, in merito alla diversa distribuzione interna. Infatti è stata realizzata la camera da letto 3, diminuendo la superficie del bagno identificato nella planimetria catastale come bagno 4, ed è stato ricavato l'angolo cottura (p.64 della relazione peritale). Tale irregolarità urbanistica, più rilevante rispetto a quella riscontrata per gli altri immobili, non può non incidere sulla stima del bene. Considerate tali criticità, trattandosi di un bene oggetto di trasferimento per atto tra vivi, appare opportuno considerare come criterio di ragguaglio il prezzo della compravendita come desumibile dagli atti di causa. A tale riguardo, la censura degli appellanti appare fondata. Ritenere che il prezzo pattuito per la cessione del bene sia quello esposto nell'atto pubblico con cui è stata stipulata la compravendita per lire 92milioni,, non appare conforme ad alcun criterio attendibile, in presenza di un preliminare di vendita sottoscritto da Persona_3 circa un mese prima per un importo diverso e ben maggiore, di 208.000.000 di vecchie lire, confermato con la consegna al venditore di quattro assegni per complessive 40.000.000 di lire. Gli effetti fiscali delle dichiarazioni rese nell'atto pubblico sottoscritto nel 1997, unitamente ai contenuti del contratto preliminare e delle condotte che lo hanno accompagnato, giustificano una ricostruzione in via presuntiva, basata su indici seri, univoci e concordanti, che fissa il prezzo di compravendita secondo quanto concordato nel contratto preliminare, peraltro ad effetti anticipati, e non nel rogito definitivo. Esattamente, la parte appellante censura il mancato riscontro da parte del Tribunale di Frosinone di un prezzo simulato a fini di un migliore trattamento fiscale. Pertanto, deve essere accolta la ipotesi n. 2 indicata dal CTU (p. 72/73), per un valore complessivo rivalutato al 2007 pari a € 132.345,19, che in relazione a ½ oggetto di donazione al figlio da parte del CP2 de cuius, dà luogo ad un valore di € 66.172,60. Non può essere accolta la censura degli appellanti, secondo cui tale stima, determinerebbe un valore/mq irragionevolmente inferiore ai valori degli altri cespiti compresi nello stesso stabile. Infatti, tale censura deriva da una frazione del valore stimato sulla base della superficie netta effettiva (mq 109,94), laddove per gli altri immobili il valore/mq è ricavato dalla frazione del valore complessivo in relazione alla superficie commerciale, di regola inferiore alla superficie netta, per l'applicazione di coefficienti correttivi anche inferiori a 1. Correggendo in tal modo il conteggio risulta che il valore/mq ricavato dal prezzo del preliminare rivalutato al 2007, è prossimo al r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 13 minimo del valore /mq indicato dal CTU per gli immobili compresi nel fabbricato come valore minimo della zona (€/mq 1450,00). Valore congruo, considerata la irregolarità urbanistica rilevata e detratto il valore delle migliorie imputabili all'acquirente. In tal modo, la ritenuta fondatezza del primo motivo di appello comporta l'accoglimento delle conclusioni formulate in via subordinata in relazione alla valutazione del bene corrente in via Acciaccarelli, 5 int. 13 (lotto n. 5).
“…In via meramente subordinata comunque si chiede che il valore del Lotto n. 5 sia quanto meno determinato come da 2^ ipotesi della relazione integrativa di CTU, e dunque in € 66.172,60, con ogni conseguenziale pronuncia.”
2.Con il secondo motivo (Erronea esclusione della causa donativa del pluriennale comodato dei locali commerciali concesso dal de cuius al figlio ), gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella CP2 parte in cui ha erroneamente escluso dal valore del donatum, quanto al Lotto n. 2, l'ammontare complessivo dei canoni ritraibili dai locali ad uso negozio nell'arco di tempo in cui ne ha goduto Persona_3 gratuitamente, pari complessivamente a circa € 17.000,00. Ad avviso degli appellanti non potrebbe negarsi la natura donativa dell'attribuzione al figlio dei locali commerciali, ciò anche successivamente alla stipula del contratto di comodato tra il de cuius e la società con cui operava il figlio . A sostegno Controparte_6 CP2 di tale interpretazione, gli appellanti richiamano anche il tenore delle disposizioni testamentarie, dalle quali emerge la considerazione per l'arricchimento assicurato in vita al figlio , anche mediante il conferimento a titolo gratuito dell'immobile commerciale, poi oggetto di successione testamentaria in favore delle figlie (“alle figlie di mio figlio
[...]
e lascio in parti uguali, a copertura della Persona_9 Parte_3 quota di legittima, le due porte negozi di via Marco Minghetti, 40-38 di Frosinone già adibiti da mio figlio a sede della società CP2 [...] con ingresso anche dal portone del palazzo e usufruiti Controparte_6
a titolo gratuito fin dal suo nascere e poi trasformati per volontà di mio figlio in comodato gratuito a favore della e CP2 CP6 sempre con la rendita da estrapolare dalla sua quota di legittima e attualmente dato a titolo gratuito alla sua ex moglie su di lei richiesta, che allego, per uso delle mie nipoti a copertura della loro quota di legittima”). Il motivo non è fondato, alla luce della giurisprudenza di legittimità. 'In tema di divisione ereditaria, il godimento a titolo gratuito di un immobile concesso durante la propria vita dal "de cuius" a uno degli eredi, da inquadrarsi necessariamente nel contratto di comodato, non è qualificabile come donazione soggetta a collazione, atteso che l'utilità per
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 14 il comodatario consiste nell'uso personale, gratuito e temporaneo della cosa, essendo insito nello schema causale del contratto l'obbligo di restituzione. Tali peculiarità sono incompatibili con l'illimitata rinuncia alla disponibilità del bene che caratterizza la struttura e la finalità della donazione nella quale la predetta utilità costituisce il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti. In tema di divisione ereditaria, il godimento a titolo gratuito di un immobile concesso durante la propria vita dal "de cuius" a uno degli eredi, da inquadrarsi necessariamente nel contratto di comodato, non è qualificabile come donazione soggetta a collazione, atteso che l'utilità per il comodatario consiste nell'uso personale, gratuito e temporaneo della cosa, essendo insito nello schema causale del contratto l'obbligo di restituzione. Tali peculiarità sono incompatibili con l'illimitata rinuncia alla disponibilità del bene che caratterizza la struttura e la finalità della donazione nella quale la predetta utilità costituisce il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti.' (Cass., sez. II, 16.11.2017 n. 27259). Di tale interpretazione fa corretta applicazione la sentenza impugnata, la quale precisa, in relazione all'uso gratuito del locale adibito ad attività commerciale consentita in vita dal de cuius in favore del figlio CP
, che ' bbligo di restituzione della cosa costituisce elemento CP2 essenziale del rapporto insito nello schema causale del comodato, cui è connaturata la temporaneità del godimento concesso al comodatario in relazione alla gratuità dell'uso, incompatibile con una illimitata rinuncia alla disponibilità del bene da parte del comodante… elementi peculiari di tale contratto che si configurano estranei alla struttura e alla finalità della donazione'. Sulla base di tale qualificazione, pertanto, perde di rilievo la circostanza per cui, successivamente, per volontà del figlio il godimento a titolo gratuito dei locali venne regolato in forma CP2 scritta con un contratto di comodato a favore della società CP8 con cui operava il figlio. Poiché non soltanto l'identità del beneficiario, bensì soprattutto la natura del contratto ne esclude il computo dalla valutazione del compendio ereditario, non potendosi qualificare come donazione l'utilità ricavata.
3.Con il terzo motivo (Erronea esclusione dalla stima del donatum del mobilio di pregio e degli oggetti di valore donati dal de cuius al figlio
, con violazione del principio di non contestazione ex art. 115 CP2
c.p.c., con omessa valutazione delle ammissioni delle controparti e comunque con malgoverno delle risultanze istruttorie), gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ricompreso nella stima ai fini della riunione fittizia il pregiato mobilio e gli oggetti di valore donati dal de cuius al figlio , circostanza espressa nel CP2 testamento e non contestata dalle controparti. Il giudice di primo grado avrebbe fatto un uso erroneo del principio di non contestazione e delle r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 15 regole che governano le prove, poiché contrariamente a quanto esposto nella sentenza, i beni sono individuabili e valutabili in via equitativa, ovvero con un supplemento di CTU. Il motivo non può essere accolto. Anche in questo caso va richiamato il contenuto della scheda testamentaria ove si legge, tra l'altro :'…mio figlio ha attinto CP2 presso la casa paterna e materna mobili antichi, quadri d'autore, letti, poltrone, specchi per arredare prima della divisione dalla moglie, le abitazioni della medesima…'. Va confermata la sentenza appellata che ha escluso tale voce dal computo del compendio ereditario, in ragione della indeterminatezza dell'elenco avente mero carattere esemplificativo. Né può riconoscersi valore, ai fini dell'applicazione dell'art. 115 c.p.c., alle affermazioni del CTP che, nel corso delle operazioni peritali (verbale del 27.1.2016 allegato alla relazione CTU) localizza la presenza di alcuni beni nelle abitazioni della ex coniuge del figlio, ma non ne specifica la provenienza dalla famiglia materna o paterna, sì da escluderne la sicura imputazione al patrimonio del de cuius. Infine, nessun criterio obiettivo consente di fornire una valutazione in via presuntiva di beni, che lo stesso CTU ha ritenuto di escludere dalla stima.
4. In ragione dell'accoglimento del primo motivo di appello, nei limiti sopra riportati, e del rigetto del secondo e del terzo motivo di appello, i conteggi devono essere rettificati, sostituendo al valore di
€29.149,86, determinato dalla sentenza impugnata al bene oggetto di donazione al figlio corrente in Frosinone, via Acciaroli, 5 int. CP2
13, il maggior valore di € 66,172,60, corrispondente alla ipotesi n. 2 offerta dal CTU arch. all'esito della consulenza espletata. Persona_5
Da ciò consegue un diverso conteggio, fermo restando i criteri e le proporzioni di calcolo utilizzati dal Giudice di primo grado, in relazione ai quali non sono state mosse censure e che appaiono conformi alle norme che regolano l'azione di riduzione. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere corretta secondo i seguenti conteggi:
- La disposizione complessiva in favore delle nipoti Parte_2
e , in conseguenza della diversa
[...] Parte_3 valutazione di ½ dei diritti di piena proprietà dell'appartamento sito in Frosinone alla via Acciaccarelli, 5 piano sesto interno 13 identificato al CF al foglio 31 particella 22 sub 52 categoria A/2 giusto atto di donazione per notaio del 25/02/1986 (rep. Persona_7
208/ racc. 212) poi venduto giusta procura a vendere l'intera proprietà per notaio del 22.11995 repertorio 26411 per un Per_6 valore di euro 66.172,60, in un valore complessivo totale di € 129.353,95.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 16 - La conseguente determinazione del valore dei beni all'apertura della successione risulta pertanto pari a € 852.232,33.
- La conseguente ripartizione delle quote di legittima e della disponibile risulta corretta nel modo che segue:
- (coniuge) ¼ quota di legittima € 213.058,24 CP3
- (figlio) 1/6 quota di legittima € 142.038,72 Controparte_1
- (figlia) 1/6 quota di legittima € 142.038,72 Parte_1
- e (nipoti) 1/6 quota di Parte_2 Parte_3 legittima € 142.038,72.
- Quota disponibile di € 213.058,24 da dividere in parti uguali tra i figli e . Parte_1 Controparte_1
- La disposizione complessiva in favore delle nipoti Parte_2
e , pari al valore complessivo totale di €
[...] Parte_3
129.353,95, deve essere ragguagliata del maggior valore di € 12.684,77, considerata la quota di legittima come sopra determinata in
€ 142.038,72.
- Tale importo, fermo il progetto di riduzione predisposto dal CTU, deve essere ripartito sulla base di percentuali proporzionali al valore complessivo delle disposizioni testamentarie attribuite ai figli e alla coniuge , ovvero, per il 36% a carico di , per un Parte_1 importo di € 4.566,51, per il 16% a carico di per un Controparte_1 importo di € 2.029,56, per il 48% a carico di , per un CP3 importo di € 6.088,68.
5.Viene pertanto in esame, anche il quarto motivo di appello, proposto in via subordinata al riconoscimento di una somma di conguaglio a favore delle appellate. Con il quarto motivo (Erroneo riconoscimento sui conguagli in denaro disposti in reintegrazione della quota di legittima attorea asseritamente lesa, di rivalutazione monetaria dall'apertura della successione nella arbitraria ed abnorme misura del 5% annuo, pari a circa cinque volte l'indice TA, addirittura in cumulo con gli interessi legali ex art. 1284 c.c.; ciò senza motivazione alcuna), gli appellanti censurano l'erroneità nell'an e nel quantum del riconoscimento della rivalutazione monetaria, arbitrariamente sancito dal Tribunale nell'abnorme misura del 5% annuo, in cumulo con gli interessi legali. Quanto alla commisurazione del saggio di rivalutazione del 5% annuo, si osserva che produrrebbe il perverso effetto di aumentare la somma dei conguagli addirittura del 65% complessivo (13 anni x 5%), a fronte di una rivalutazione accertata dall'TA per il medesimo periodo - dal 4/3/2007, data di apertura della successione, all'attualità - di circa il 16,8% complessivo. In ogni caso, si deduce che le parti appellate, nulla provano circa il maggior danno da ritardo, laddove, il Tribunale, del tutto immotivatamente avrebbe altresì disposto sulla somma, anche gli interessi.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 17 Il motivo è fondato e deve essere accolto nei limiti id seguito precisati. 'In tema di divisione ereditaria, la determinazione del conguaglio in denaro, ai sensi dell'art. 728 c.c., prescinde dalla domanda di parte poiché concerne l'attuazione del progetto divisionale che appartiene alla competenza del giudice il quale, pertanto, deve procedere d'ufficio alla relativa rivalutazione, purché vi sia stata un'apprezzabile lievitazione del prezzo di mercato del bene, tale da alterare la funzione di riequilibrio propria del suddetto conguaglio, gravando sulla parte interessata solo un onere di allegazione circa l'avvenuta verificazione della sproporzione eventualmente intervenuta'. (Cass., sez. II, 12.12.2017 n. 29733). Tale principio di diritto stabilisce il punto di equilibrio tra il potere esclusivo e discrezionale del giudice di determinare il valore dei beni oggetto di stima e il relativo conguaglio, in modo da assicurare la funzione compensativa della somma stabilita, e l'onere di allegazione della parte circa il verificarsi di eventi tali da determinare una sproporzione del valore rispetto all'attualità. Nel caso in esame, nel formulare la domanda subordinata di riduzione delle disposizioni testamentarie, per la accertata lesione della riserva di legittima, le attrici in primo grado non hanno chiesto la rivalutazione, limitandosi ad indicare tanto nell'atto di citazione tanto nella memorie ex art. 183 n. 1 c.p.c., di 'disporre la riduzione delle disposizioni testamentarie, con conseguente reintegra delle quote di spettanza delle medesime attrici nella misura da determinarsi in corso di causa'. Soltanto nella comparsa conclusionale, e dunque tardivamente, le attrici precisano di avere 'rinunciato ad assegnazioni in natura e dichiarato di accettare, così come tuttora accettano, la compensazione della quota ereditaria in valuta rivalutata e maggiorata dei relativi interessi'. Senza alcuna allegazione di circostanze specifiche tali da giustificare le relative richieste, peraltro tardivamente avanzate, successivamente alla precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.6.2017. Pertanto, occorrendo assicurare un valore corrispondente alle quote, ed essendo la stima dei beni, già rivalutata sino alla apertura della successione (2007), la distanza temporale rispetto alla data della decisione, non essendo accertata una condizione di stasi del mercato o di minor apprezzamento del bene in relazione alle sue caratteristiche, consente a questa Corte, nell'esercizio dei poteri officiosi sopra enunciati, di applicare un tasso di rivalutazione corrispondente a quelli registrati dall'TA (Cass. 16 febbraio 2007, n. 3635). In difetto di allegazioni della parte, tale misura deve essere riconosciuta, senza incremento di interessi compensativi del danno da ritardo, nemmeno menzionato, Fermo restando gli interessi legali dovuti dalla pronuncia al saldo.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 18 6. In ragione del parziale accoglimento dei motivi di appello, le spese devono essere compensate per ambedue i gradi giudizio, fermo restando il rimborso delle spese di CTU, come stabilito dalla sentenza di primo grado che , sul punto, si conferma.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in parziale accoglimento dell'appello proposto da e , anche nella qualità di Parte_1 CP1 eredi di avverso la sentenza 269/2020 del Tribunale di Persona_1
Frosinone, pubblicata in data 25.03.2020, che in parte riforma, così provvede:
- Dichiara che il valore dell'asse ereditario di , Persona_2 risultante dalla riunione fittizia del relictum e del donatum è pari a € 852.232,33, Dichiara che il valore della quota di legittima spettante a
[...]
e , in rappresentazione del padre Parte_2 Parte_3
, in relazione al valore del compendio ereditario Persona_3 ammonta a € 142.038,72.
-Accerta e dichiara l'inefficacia delle disposizioni testamentarie redatte dal de cuius con testamento olografo del Persona_2
22/07/2005 pubblicato con atto del notaio di Frosinone il Per_4
13/04/2007 (rep. 37664/ racc. 19823) registrato in Frosinone il 30/04/2007 al numero 2054 serie 1T nei confronti e Parte_2 [...] lese nella quota di legittima spettante loro per il valore di € € Parte_3
12.684,77, e, per l'effetto,
-Dispone la riduzione delle disposizioni di cui al testamento olografo del 22/07/2005 pubblicato con atto del notaio di Frosinone il Per_4
13/04/2007 (rep. 37664/ racc. 19823) registrato in Frosinone il 30/04/2007 al numero 2054 serie 1T, in favore di e Parte_2 [...]
in rappresentazione di con Parte_3 Persona_3 reintegrazione della loro quota di legittima mediante conguaglio in denaro, come segue:
- Dispone che versi quale differenziale di valore a Parte_1 conguaglio in favore di e Parte_2 Parte_3 la somma di € 4.566,51,con la rivalutazione annua secondo gli indici Istat dal 04/03/2007 fino alla pubblicazione della presente sentenza, con gli interessi legali dalla pronuncia al saldo;
- Dispone che versi quale differenziale di valore a Controparte_1 conguaglio in favore di e Parte_2 Parte_3 la somma di € 2.029,56,con la rivalutazione annua secondo gli indici Istat dal 04/03/2007 fino alla pubblicazione della presente sentenza, con gli interessi legali dalla pronuncia al saldo;
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 19 - Dispone che e nella qualità di eredi di Parte_1 Controparte_1
, versino, in solido, quale differenziale di valore a conguaglio Persona_1 in favore di e , la somma Parte_2 Parte_3 di € 6.088,68, con la rivalutazione annua secondo gli indici Istat dal 04/03/2007 fino alla pubblicazione della presente sentenza, con gli interessi legali dalla pronuncia al saldo;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di ambedue i gradi di giudizio, comprese le spese di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art.5, comma 1-bis d.lgvo n. 28/2010, ferme le disposizioni della sentenza di primo grado, quanto al rimborso delle spese di CTU;
- Conferma nel resto la sentenza appellata.
Così deciso in Roma in data 13.2.2025
La PRESIDENTE rel.
Franca MANGANO
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 20
composta dai magistrati: dr.ssa Franca Mangano Presidente relatrice dr Giuseppe Staglianò Consigliere dr.ssa Caterina Garufi Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6662/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 127, terzo comma c.p.c. e 127 ter r c.p.c., il 4.7.2024, con la concessione dei termini di legge, e vertente
TRA
nata a [...] il [...], (C.F.: Parte_1
), C.F._1 in proprio e in qualità di erede di Persona_1 elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Firenze n.100, presso lo studio dell'Avv. Marco Pizzutelli, che la rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato e allegata telematicamente all'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...], (C.F.: Controparte_1 [...]
), C.F._2 in proprio e in qualità di erede di Persona_1 elettivamente domiciliato in Frosinone, Via Cesare Terranova n. 20, presso lo studio degli Avv.ti Maria Grazia Turriziani e Angelo Turriziani che lo rappresentano e difendono per procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLANTE
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 1 E
nata a [...] il [...], (C.F.: Parte_2
, C.F._3
nata a [...] il [...], (C.F.: Parte_3
), C.F._4 entrambe elettivamente domiciliate in Roma, Via Girolamo Boccardo n. 26/A, presso lo studio degli Avv.ti Gennaro Fredella e Marco Marchegiani che le rappresentano e difendono in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLATE
Oggetto: Appello proposto avverso la sentenza n. 269/2020 del Tribunale di Frosinone, pubblicata in data 25.03.2020, non notificata – impugnazione testamento olografo e azione riduzione per lesione di legittima–
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE IN RIASSUNZIONE : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis: accogliere l'appello proposto e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, previa ogni declaratoria più opportuna ed occorrendo previa rinnovazione della CTU quanto alla stima del bene donato OT ” Pt_4
(appartamento al piano sesto del fabbricato in Frosinone alla via Acciaccarelli n. 5, in NCEU al fg. 31 p.lla 22 sub. 52, Pal. A, interno 13) nonché del mobilio e degli oggetti di valore donati in vita dal de cuius al figlio e menzionati nel testamento, rigettare la domanda di CP2 riduzione per lesione di legittima, proposta da Parte_2
e;
[...] Parte_3 in via subordinata e salva impugnazione, rideterminare in riferimento agli indici TA la misura della rivalutazione monetaria dei conguagli in denaro che fossero riconosciuti a carico degli appellanti a reintegrazione della quota di legittima che si assume lesa, ed accertare e dichiarare che sui conguagli stessi non sono dovuti interessi legali in cumulo con la rivalutazione monetaria. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio e della CTU estimativa esperita in primo grado.”
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE IN RIASSUNZIONE : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza disattesa, accogliere l'appello proposto e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, previa ogni declaratoria più opportuna ed occorrendo previa
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 2 rinnovazione della CTU quanto alla stima del bene donato OT n. 5” (appartamento al piano sesto del fabbricato in Frosinone alla via Acciaccarelli n. 5, in NCEU al fg. 31 p.lla 22 sub. 52, Pal. A, interno 13) nonché del mobilio e degli oggetti di valore donati in vita dal de cuius al figlio e menzionati nel testamento, rigettare la domanda di CP2 riduzione per lesione di legittima, proposta da Parte_2
e;
[...] Parte_3 in via subordinata e salva impugnazione, rideterminare in riferimento agli indici TA la misura della rivalutazione monetaria dei conguagli in denaro che fossero riconosciuti a carico degli appellanti a reintegrazione della quota di legittima che si assume lesa, ed accertare e dichiarare che sui conguagli stessi non sono dovuti interessi legali in cumulo con la rivalutazione monetaria. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio e della CTU estimativa esperita in primo grado.”
CONCLUSIONI PER LE PARTI APPELLATE
[...]
E : Parte_2 Parte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis rejectis:
- previa reiezione della avanzata istanza inibitoria, rigettare l'appello proposto da e Parte_5 Parte_1 [...]
in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, CP1 confermare l'impugnata sentenza;
- il tutto con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in appello , e Parte_1 Controparte_1
rispettivamente figli e coniuge di , hanno CP3 Persona_2 impugnato la sentenza del Tribunale di Frosinone, n. 269/2020, pubblicata in data 25.03.2020, non notificata, che, dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda principale di declaratoria di nullità del testamento avanzata dalle nipoti e Parte_2
, ha dichiarato aperta la successione di Parte_3 Per_2
, e, previa determinazione del valore dell'asse ereditario con la
[...] precisazione della quota di legittima spettante alla coniuge, ai figli e alle nipoti per rappresentazione, nonché della restante quota disponibile, ha accolto la domanda di riduzione avanzata dalle nipoti, dichiarando l'inefficacia delle disposizioni testamentarie redatte dal de cuius nei loro confronti, poiché lesive della quota di legittima, per l'effetto disponendo la riduzione delle altre disposizioni testamentarie, con reintegrazione dello loro quota di legittima mediante conguaglio in denaro, con la integrale compensazione delle spese di lite, ponendo la CTU grafologica a carico r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 3 delle attrici e la CTU estimativa a carico delle parti in solido e in misura proporzionale. Il giudizio definito dalla sentenza impugnata ha avuto inizio con l'atto di citazione con cui e hanno Parte_2 Parte_3 chiesto al Tribunale di Frosinone in via principale di dichiarare apocrifo e quindi nullo il testamento olografo di e per l'effetto di Persona_2 dichiarare aperta la successione dello stesso riconoscendo l'incapacità a succedere per indegnità nei confronti di e Persona_1 Parte_1 [...]
con consequenziale condanna di questi ultimi alla restituzione CP1 delle somme di denaro relitte;
in via subordinata di dichiarare la sopravvenuta inefficacia delle disposizioni testamentarie e per l'effetto disporne la riduzione con reintegra delle quote di spettanza;
con vittoria di spese. Più precisamente, e Parte_2 Parte_3 hanno esposto:
- di essere eredi testamentarie del nonno , unitamente alla Persona_2 nonna e agli zii e , per Persona_1 Parte_1 Controparte_1 rappresentazione del loro padre, , deceduto prima del Persona_3 nonno;
- che ha disposto dei propri beni con testamento olografo Persona_2 del 22.07.2005 con il quale ha lasciato ai figli e Parte_1 Controparte_1 la quota di legittima e la quota disponibile, con dispensa di collazione e imputazione, devolvendo in particolare:
~ alla moglie l'usufrutto generale di tutti i beni; Persona_1
~ alla figlia la quota di proprietà dell'appartamento Parte_1 di Via Acciaccarelli 7, interno 11-e /12 in Frosinone, con tutti gli arredi e corredi in essi esistenti e un posto macchina nel piano garage oltre che l'appartamento di Via Marco Minghetti 40 a Frosinone, con annessa cantina, già donatale con riserva di usufrutto e la metà indivisa della parte della Villa di Terracina, con ingresso da Via Circe da dividere col fratello CP1
~ al figlio la sua quota di proprietà dell'appartamento Controparte_1 adibito a studio medico di Via Acciaccarelli 7, interno 1, in Frosinone, unitamente alla cantina ed un posto macchina con tutti gli arredi in esso esistenti, oltre che la sua quota di proprietà dell'appartamento di Via Mogadiscio 7, interno E, in Roma con annessa cantina già donatagli con riserva di usufrutto e di tutti gli arredi contenuti nell'appartamento e la metà indivisa della villa di Terracina con ingresso da Via Circe, da dividere in parti uguali con la sorella ; Parte_1
~ alle nipoti e ( figlie di Parte_2 Parte_3 Per_3
– figlio premorto di ) a copertura della quota
[...] Persona_2 di legittima, le due porte negozi di Via Minghetti 40-38 in Frosinone già adibiti dal figlio a sede della società Persona_3 Controparte_4
e fruiti a titolo gratuito fin dal suo nascere e trasformati, per volontà del
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 4 figlio , in comodato gratuito a favore della e CP2 CP4 sempre con la rendita da estrapolare dalla sua quota di legittima, oltre che parte della Villa di Terracina con ingresso dalla Via Argo, intestata alla moglie con la precisazione d'avergli donato, quando Persona_1 era ancora in vita, la metà del suo appartamento di Via Acciaccarelli n.7, interno 13 in Frosinone;
- per effetto delle disposizioni contenute nel testamento le quote di spettanza all'eredità sarebbero le seguenti: - 6/24 alla moglie (quota legittima); 7/24 alla figlia (4/24 quota legittima + 3/24 quota disponibile); 7/24 Parte_1 al figlio (4/24 quota legittima + 3/24 quota disponibile) e 4/24 alle CP1 nipoti (quota legittima);
- le sopracitate disposizioni testamentarie sono da considerare non eque nella loro ripartizione e lesive del diritto all'eredità delle nipoti, risultando il valore complessivo dell'asse ereditario del de cuius, già tenuto conto delle donazioni effettuate, superiore a € 2.000.000,00, mentre il valore dei beni assegnati alle nipoti poco o più pari a € 105.000,00;
- nel 2018, a seguito di diffida avanzata da (madre di CP5 [...]
e , in qualità di esercente la Parte_2 Parte_3 potestà genitoriale sulla figlia minorenne), la nonna per sé e Persona_1 per gli altri eredi, ha manifestato la propria “piena disponibilità” a rifondere la quota di legittima nei confronti delle nipoti, disponibilità che tuttavia nella realtà non ha mai trovato riscontro, a nulla valendo i vari tentativi di bonario componimento.
Tanto premesso e Parte_2 Parte_3 hanno contestato, l'autenticità del testamento olografo del nonno, in primo luogo ritenendolo affetto da nullità per difetto di autografia e di sottoscrizione e inoltre, ritenendolo ingiusto e lesivo della quota di legittima loro spettante.
e costituite in giudizio, hanno Parte_1 Persona_1 contestato la domanda principale considerandola infondata in fatto e in diritto, in ragione della genuina autenticità del testamento, redatto, datato e sottoscritto di pugno dal de cuius, rimettendo al Tribunale l'apprezzamento circa la domanda subordinata di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima e di consequenziale reintegrazione delle quote di riserva delle nipoti.
, costituitosi separatamente in giudizio, ha contestato Controparte_1 integralmente le domande spiegate dalle attrici perché destituite del minimo fondamento e/o motivo, deducendo di aver proposto denuncia- querela per il reato di calunnia. Il Tribunale di Frosinone, dopo aver disposto consulenza tecnica d'ufficio grafologica ed estimativa e dopo l'escussione di testimoni, ha così deciso:
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 5 Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2012, promossa da Parte_2
e contro
[...] Parte_3 Parte_1
, e , ogni contraria
[...] Controparte_1 CP3 istanza ed eccezione disattese, così decide:
-DICHIARA la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda principale spiegata da parte attrice;
-DICHIARA aperta la successione di deceduto Persona_2 in data 04.03.2007 in Frosinone, a nоrта dell'art. 456 cc;
-DICHIARA che l'eredità di di beni mobili e Persona_2 fabbricati specificamente indicati nell'elenco (da intendersi qui trascritto e riportato) alla pagina 7-8 inclusa della relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata il 15.04.2016 e riportati nella tabella inclusa in parte motiva alla pagina 6 si è devoluta in parte per successione legittima e in parte per successione testamentaria, secondo quanto in parte motiva;
-DICHIARA che eredi di sono la coniuge Persona_2
e i figli , e CP3 Parte_1 Controparte_1
e in rappresentazione ex filio Parte_2 Parte_3 premorto Persona_3
-DICHIARA che la quota di legittima spettante agli eredi va determinata ai sensi dell'art. 542 co. 2 c.p.c. e per l'effetto la quota spettante ai figli , e (e per quest'ultimo alle nipoti Parte_1 CP1 CP2 ex filio premorto) è della metà del patrimonio ereditario (1/6 ciascuno) e alla coniuge di 1/4 dello stesso, mentre il restante 1/4 compone la quota disponibile;
-DICHIARA che il valore dell'asse ereditario di Per_2
risultante dalla riunione fittizia del relictum e del donatum è
[...] di € 815.210,52:
-DICHIARA che il valore della quota di legittima spettante alle attrici e in Parte_2 Parte_3 relazione al valore del compendio ereditario ammonta a euro 135.868,42;
-ACCERTA E DICHIARA l'inefficacia delle disposizioni testamentarie redatte dal de cuius con testamento Persona_2 olografo del 22.07.2005 pubblicato con atto per notaio di Per_4
Frosinone il 13.04.2007 (rep. 37664/ racc. 19823), registrato in Frosinone il 30.04.2007 al n. 2054 serie IT nei confronti delle attrici
e lese nella quota di Parte_2 Parte_3 legittima spettante loro per il valore di euro 43.587,21; per l'effetto
-DISPONE la riduzione delle disposizioni di cui testamento olografo del 22.07.2005 pubblicato con atto per notaio di Frosinone il Per_4
13.04.2007 (rep. n. 37664 racc. n. 19823) registrato in Frosinone il 30.04.2007 al n. 2054 serie IT in favore delle attrici Parte_2
e in rappresentazione di
[...] Parte_3 CP1
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 6 , con reintegrazione della loro quota di legittima mediante CP2 conguaglio in denaro, come segue:
- DISPONE che versi quale differenziale Parte_1 di valore a conguaglio alle attrici la somma di curo 15.673,21, oltre rivalutazione monetaria del 5% annuo dal 04.03.2007 fino alla pubblicazione della presente sentenza, unitamente agli interessi legali ex art. 1284 c.c. fino al saldo effettivo;
- DISPONE che versi quale differenziale di Controparte_1 valore a conguaglio alle attrici la somma di euro 6.966,00, oltre rivalutazione monetaria del 5% annuo dal 04.03.2007 fino alla pubblicazione della presente sentenza, unitamente agli interessi legali ex art. 1284 c.c. fino al saldo effettivo;
- DISPONE che versi quale differenziale di valore a CP3 conguaglio alle attrici la somma di euro 20.898,00, oltre rivalutazione monetaria del 5% annuo dal 04.03.2007 fino alla pubblicazione della presente sentenza, unitamente agli interessi legali ex art. 1284 c.c. fino al saldo effettivo;
-COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio e di quello di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d. lgs. 28/2010;
-PONE le spese della CTU grafologica, già separatamente liquidate, definitivamente a carico di parte attrice;
PONE le spese della CTU estimativa, già separatamente liquidate, definitivamente a carico delle parti in solido nei rapporti con il CTU e in misura proporzionale alle rispettive quote nei rapporti di regresso.
Il Giudice di primo grado, ha preliminarmente dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda principale di accertamento e declaratoria di nullità del testamento, di incapacità a succedere per indegnità e di condanna ai convenuti alla restituzione delle somme di denaro, per aver le attrici nel corso del giudizio rinunciato alla domanda, ritenuta non necessaria l'accettazione della controparte, ponendo le spese della CTU grafologica, che ha accertato l'autenticità del testamento, a carico esclusivo delle attrici.
Quindi, il Tribunale, limitato il thema decidendum alla domanda subordinata di accertamento della lesione della quota di legittima spettante alle nipoti e succedute al nonno per Parte_2 Parte_3 rappresentazione del padre premorto , dichiarata Persona_3
l'apertura della successione di , ha accertato che Persona_2
l'eredità relitta dallo stesso si è devoluta per successione testamentaria in favore della moglie dei due figli e Persona_1 Parte_1 Controparte_1
e delle due nipoti e , ex filio Parte_2 Parte_3
, come da testamento olografo del 22.07.2005 e successiva CP2
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 7 integrazione priva di data certa ma anteriore alla morte, il tutto pubblicato in data 13.04.2007. Il Tribunale, sulla base delle risultanze della CTU con la quale il consulente ha raggruppato i beni dell'asse ereditario di Persona_2 in sei lotti con l'individuazione delle quote di legittima spettanti a ciascun legittimario, ha motivato in ordine alle contestazioni sorte esclusivamente in relazione ai criteri di valutazione adottati per i lotti 1,2 e 5. In relazione al lotto numero 1, composto da due appartamenti siti in Frosinone, Via M. Minghetti n.40 3° e 4° piano con annesso locale uso deposito ( oggetto di donazione del de cuius a ), il Parte_1
Giudice, accogliendo la censura sollevata da parte convenuta per aver il consulente errato nell'includere nel valore del lotto 1 la mansarda sita al 4° piano ( esclusa dalla donazione) poiché non realizzata dal de cuius ma dalla figlia, successivamente alla liberalità in suo favore, ha classificato la mansarda come “miglioria”, ritenendo che (ai sensi dell'art. 748 c.c.) il valore del compendio deve essere calcolato al netto delle migliorie realizzate dal donatario, non potendo essere computato nell'asse un valore che non è riferito all'originaria consistenza del bene donato. In relazione al lotto numero 2, composto da un locale commerciale sito in Frosinone, Via M. Minghetti n.30-40 ( in un primo momento adibito dal de cuius come ambulatorio medico per l'esercizio della propria professione;
successivamente locato a terzi dal 1976 al 1996 con il percepimento di un canone pari agli attuali 405,42€ e infine concesso in comodato d'uso gratuito al figlio per lo svolgimento della sua CP2 attività imprenditoriale), il Giudice ha escluso che l'ammontare complessivo dei canoni locativi non corrisposti dal figlio fossero da imputare alla quota di legittima di . Persona_3
In relazione al lotto n.5, composto dall'appartamento mansardato sito in Frosinone, Via Acciaccarelli n.5, oggetto di donazione a Per_3
da parte dei genitori, con riserva di usufrutto, successivamente
[...] alienato a terzi in virtù della procura speciale conferitagli dai genitori per consentire la vendita della piena proprietà, il Tribunale ha evidenziato che la ritenzione da parte di dell'intero prezzo di vendita, Persona_3 inclusivo anche della quota corrispondente al corrispettivo del diritto di usufrutto, costituisce oggetto e misura della donazione in favore del figlio, da riunire nella massa ereditaria nella quota di un mezzo spettante al de cuius, precisando che ai fini della determinazione del valore dell'immobile bisogna far riferimento all'atto notarile di vendita, in quanto atto pubblico e che la donazione con riserva di usufrutto deve essere calcolata come donazione in piena proprietà.
Il Giudice di primo grado , infine, ha escluso dalla massa ereditaria di l'immobile sito in Terracina al km 8600, risultando di Persona_2
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 8 esclusiva proprietà della moglie come precisato nell'atto Persona_1 integrativo del testamento olografo.
Ciò posto, il Tribunale, sulla base delle risultanze del giudizio ha accertato la lesione della quota di legittima e ha accolto la domanda di riduzione, precisando che la riduzione della quota disponibile deve avvenire esclusivamente sulle disposizioni testamentarie in favore degli eredi legittimari che hanno ecceduto il valore della quota di riserva ad essi spettante e ha disposto la reintegrazione mediante conguaglio in denaro, in difetto di una domanda delle attrici intesa ad ottenere la reintegra con beni in natura.
, e avverso la Parte_1 Controparte_1 Persona_1 sentenza impugnata hanno proposto appello, sulla base di quattro motivi, chiedendone preliminarmente la sospensione e la riforma. In seguito al decesso in corso di causa di ha riassunto Persona_1 Parte_1 il giudizio, nel quale tutte le parti originarie si sono costituite,
[...]
aderendo alle ragioni esposte nell'atto di appello. CP1
La Corte ha respinto l'istanza di sospensiva con ordinanza del 21.4.2021 e dopo la rimessione della causa sul ruolo per la dichiarazione di interruzione del giudizio, e la successiva riassunzione, la Corte ha trattenuto la causa in decisione a seguito di deposito di note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.in data 4.7.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il 1° MOTIVO ( Erronea stima del valore del donatum quanto al OT n. 5” in contrasto con le metodologie di stima comunemente accettate e con violazione o falsa applicazione dell'art. 1417 c.c. in materia di prova della simulazione del prezzo di compravendita da parte del terzo;
motivazione apparente ed insanabilmente contraddittoria;
malgoverno delle risultanze istruttorie.), gli appellanti impugnano il capo della sentenza con cui sarebbe stato sottostimato il valore del cespite donato dal de cuius a (Lotto n. 5), assumendo il valore indicato Persona_3 nel rogito di compravendita del bene a terzi da parte del donatario, e non il ben più elevato valore indicato nel preliminare di vendita redatto appena un mese prima del contratto definitivo. Ad avviso degli appellanti il Giudice di primo grado, pur avendo esattamente considerato il valore della piena proprietà del bene, posto che al momento della cessione a terzi, i donanti hanno conferito al figlio la procura a vendere anche il diritto di usufrutto riservatosi a CP2 proprio favore all'atto della donazione, avrebbe tuttavia errato nel non considerare il prezzo indicato nel preliminare di vendita, posto che il r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 9 valore inferiore indicato nell'atto pubblico di vendita, sarebbe simulatamente finalizzato a un trattamento fiscale più favorevole. In ogni caso, trattandosi di un atto di vendita precedente di circa 10 anni la apertura della successione di , la mera Persona_2 rivalutazione monetaria non determinerebbe una valutazione del bene equilibrata rispetto alla valutazione di cui sono stati fatti oggetto da parte del CTU gli altri beni immobili. Invero, la stima corretta del bene donato di cui al Lotto n. 5, ai fini della riunione fittizia, doveva essere basata sul metodo sintetico- comparativo, lo stesso utilizzato per la stima delle altre tre unità immobiliari facenti parte del medesimo fabbricato in Frosinone, Via Acciaccarelli 5 dalla relazione del CTU, recepita e fatta propria dalla sentenza. Infatti, anche la considerazione del valore indicato nel preliminare di vendita ,ad avviso degli appellanti, porterebbe ad un costo/mq inferiore sia a quello medio delle tre unità immobiliari di Via Acciaccarelli sia a quello meno elevato tra i tre immobili. Sulla base di tali correzioni di calcolo gli appellanti chiedono che la Corte d'Appello possa procedere direttamente, quale peritus peritorum, ad emendare gli errori in cui è incorso il CTU Arch. , Persona_5 considerando come ipotesi estrema la parziale rinnovazione della CTU e confermando, in via subordinata , la valutazione del bene operata sulla base del prezzo concordato nel preliminare.
Il motivo è fondato nei limiti di seguito precisati.
La sentenza impugnata motiva secondo quanto di seguito indicato, in ordine alla valutazione dell'appartamento mansardato al piano sesto del fabbricato in Frosinone alla via Acciaccarelli, numero 5 interno 13, che costituisce il lotto 5, donato in vita a , con riserva di Persona_3 usufrutto in favore del de cuius e della coniuge Persona_1
Il Tribunale di Frosinone ha preliminarmente ripercorso le vicende relative al bene. Successivamente alla donazione, 'con atto per notaio
del 22 novembre 1995 il de cuius unitamente alla moglie Per_6 conferivano al figlio procura speciale affinché in loro nome, CP2 vece e conto ed in una con essa parte procuratrice, venda a chi crederà più opportuno ed anche a se stesso l'usufrutto generale vitalizio ad essa parte spettante. All'uopo la nominata parte procuratrice viene autorizzata a intervenire nel relativo atto a compiersi, a ritirare il prezzo di vendita dandone quietanza, a trasferire proprietà possesso e godimento del bene.' Quindi, ha richiamato la parte del testamento olografo relativa a tale cespite: ”Preciso che a mio figlio quando era in vita ho già CP2 donato con atto del notaio di Fondi la metà di mia proprietà Persona_7 dell'appartamento di via Acciaccarelli all'interno13; con atto successivo
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 10 del notaio congiuntamente con mia moglie abbiamo rinunciato Per_6 all'usufrutto a suo favore per consentire la vendita a mio figlio CP2 che con tale donazione e con l'incasso totale della vendita ha acquistato altri beni poi venduti dalla moglie dopo la sua morte”. Quanto al valore dell'immobile, la sentenza ha richiamato il 'granitico orientamento della Suprema Corte secondo il quale al fine di stabilire se l'atto di disposizione patrimoniale compiuto in vita dal de cuius sia lesivo della quota riservata ai legittimari, la donazione con riserva di usufrutto deve essere calcolata come donazione in piena proprietà (Cass., sez. II, 19.7.2016 n. 14747; Cass., sez. II, 24.7.2008 n. 29387) e il valore dei beni donati in vita dal defunto deve essere determinato con riferimento al momento dell'apertura della successione…' Ciò posto 'ritiene il tribunale di dover fare riferimento a quanto risultante dall'atto notarile di vendita atto notar del 3 Febbraio 97 Per_8 in quanto atto pubblico mentre la scrittura privata è un documento sottoscritto liberamente dalle parti in modo autonomo e il cui contenuto è comunque destinato ad essere superato dal successivo contratto definitivo e, sebbene non si ignori che l'efficacia probatoria dell'atto pubblico nella parte in cui fa fede fino a querela di falso è limitata agli elementi estrinseci dell'atto indicati all'articolo 2700 c.c., non si estende al contenuto intrinseco del documento che può anche non essere veritiero di guisa che è ammessa qualsiasi prova contraria nei limiti consentiti alla legge in ordine alla veridicità e all'esattezza delle dichiarazioni rese nel menzionato atto della parti… ma parte convenuta nessuna prova fornisce in merito alla non corrispondenza delle dichiarazioni rese nell'atto pubblico con riferimento al prezzo di vendita pattuito rispetto a quello effettivamente corrisposto'. Tale scelta è motivata dal Tribunale anche, 'attese altresì le difficoltà valutative riscontrate all'atto dell'accesso all'immobile in quanto oggetto di successive migliorie effettuate dagli acquirenti che non ne permettono la separazione e autonoma valutazione del cespite per giungere alla sua stima al momento di apertura della successione'. Tale essendo il percorso logico-argomentativo della sentenza impugnata, si osserva che la giurisprudenza di legittimità nel definire il procedimento necessario per accertare la quota disponibile e l'eventuale lesione della quota legittima dispone che 'In tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 11 "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente riduzione in concreto della quota ad esso spettante (art. 564 c.c.)'(Cass., sez. II, 24.7.2012 n. 12919). Il bene deve essere valutato secondo tali criteri anche quando la donazione sia stata disposta a favore di persona diversa dai coeredi (Cass., sez. II, 22.5.2024 n. 14211), ovvero, come nel caso in esame, allorché al momento dell'apertura della successione il bene sia stato alienato a terzi dal donatario. (Cass., sez. II, 16.10.2016 n. 20041).
Ciò posto, osserva questa Corte che il criterio di valutazione del bene costituente il lotto 5 sulla base del metodo sintetico-comparativo, analogamente a quanto eseguito dal CTU in relazione ai valori stimati per le altre tre unità immobiliari facenti parte del medesimo fabbricato in Frosinone, Via Acciaccarelli 5, in linea generale offre maggiori garanzia di equità nella valutazione complessiva del compendio ereditario. Tuttavia, l'applicazione di tale criterio risulta in concreto pregiudicato da alcune circostanze di fatto. In primo luogo, come precisato nella CTU e riportato dalla sentenza impugnata, al momento dell'apertura della successione e all'attualità risultano interventi modificativi e migliorativi riferibili all'acquirente e attuale proprietaria dell'immobile. A differenza del lotto 1, ove il valore della mansarda sita al quarto piano è stato espunto dalla donazione, in quanto realizzato in epoca successiva dalla donataria e qualificato come migliorie, in questo caso le migliorie realizzate dall'acquirente e verificate dal CTU in occasione dell'accesso (p. 71 relazione arch.
) non sono autonomamente identificabili e valutabili, Persona_5 come rilevato anche dalla sentenza. Le due ipotesi offerte dagli appellanti per una valutazione asseritamente coerente con le valutazioni di cui sono oggetto gli altri tre immobili, ovvero, alternativamente , utilizzare il valore medio tra i tre (
€/mq 1695,33) ovvero il valore dell'immobile di minore pregio (€ 1.576,00) non appaiono offrire un risultato adeguato. In particolare, la relazione peritale ha rilevato che 'l'appartamento al sub 52 è stato realizzato in difformità alla licenza edilizia del 1968 rilasciata dal Comune di Frosinone per l'intero immobile e che per tali abusi è stata presentata al Comune di Frosinone domanda di sanatoria in data 13.2.1986. In data 17.5.1997 è stata rilasciata la concessione edilizia
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 12 in sanatoria numero 5270/s con variazione e destinazione d'uso catastale da C/2 a A/2 (p. 70). A seguito di sopralluogo è stata riscontrata la difformità tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale datata 8.2.1986 allegata alla concessione in sanatoria del 1997, in merito alla diversa distribuzione interna. Infatti è stata realizzata la camera da letto 3, diminuendo la superficie del bagno identificato nella planimetria catastale come bagno 4, ed è stato ricavato l'angolo cottura (p.64 della relazione peritale). Tale irregolarità urbanistica, più rilevante rispetto a quella riscontrata per gli altri immobili, non può non incidere sulla stima del bene. Considerate tali criticità, trattandosi di un bene oggetto di trasferimento per atto tra vivi, appare opportuno considerare come criterio di ragguaglio il prezzo della compravendita come desumibile dagli atti di causa. A tale riguardo, la censura degli appellanti appare fondata. Ritenere che il prezzo pattuito per la cessione del bene sia quello esposto nell'atto pubblico con cui è stata stipulata la compravendita per lire 92milioni,, non appare conforme ad alcun criterio attendibile, in presenza di un preliminare di vendita sottoscritto da Persona_3 circa un mese prima per un importo diverso e ben maggiore, di 208.000.000 di vecchie lire, confermato con la consegna al venditore di quattro assegni per complessive 40.000.000 di lire. Gli effetti fiscali delle dichiarazioni rese nell'atto pubblico sottoscritto nel 1997, unitamente ai contenuti del contratto preliminare e delle condotte che lo hanno accompagnato, giustificano una ricostruzione in via presuntiva, basata su indici seri, univoci e concordanti, che fissa il prezzo di compravendita secondo quanto concordato nel contratto preliminare, peraltro ad effetti anticipati, e non nel rogito definitivo. Esattamente, la parte appellante censura il mancato riscontro da parte del Tribunale di Frosinone di un prezzo simulato a fini di un migliore trattamento fiscale. Pertanto, deve essere accolta la ipotesi n. 2 indicata dal CTU (p. 72/73), per un valore complessivo rivalutato al 2007 pari a € 132.345,19, che in relazione a ½ oggetto di donazione al figlio da parte del CP2 de cuius, dà luogo ad un valore di € 66.172,60. Non può essere accolta la censura degli appellanti, secondo cui tale stima, determinerebbe un valore/mq irragionevolmente inferiore ai valori degli altri cespiti compresi nello stesso stabile. Infatti, tale censura deriva da una frazione del valore stimato sulla base della superficie netta effettiva (mq 109,94), laddove per gli altri immobili il valore/mq è ricavato dalla frazione del valore complessivo in relazione alla superficie commerciale, di regola inferiore alla superficie netta, per l'applicazione di coefficienti correttivi anche inferiori a 1. Correggendo in tal modo il conteggio risulta che il valore/mq ricavato dal prezzo del preliminare rivalutato al 2007, è prossimo al r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 13 minimo del valore /mq indicato dal CTU per gli immobili compresi nel fabbricato come valore minimo della zona (€/mq 1450,00). Valore congruo, considerata la irregolarità urbanistica rilevata e detratto il valore delle migliorie imputabili all'acquirente. In tal modo, la ritenuta fondatezza del primo motivo di appello comporta l'accoglimento delle conclusioni formulate in via subordinata in relazione alla valutazione del bene corrente in via Acciaccarelli, 5 int. 13 (lotto n. 5).
“…In via meramente subordinata comunque si chiede che il valore del Lotto n. 5 sia quanto meno determinato come da 2^ ipotesi della relazione integrativa di CTU, e dunque in € 66.172,60, con ogni conseguenziale pronuncia.”
2.Con il secondo motivo (Erronea esclusione della causa donativa del pluriennale comodato dei locali commerciali concesso dal de cuius al figlio ), gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella CP2 parte in cui ha erroneamente escluso dal valore del donatum, quanto al Lotto n. 2, l'ammontare complessivo dei canoni ritraibili dai locali ad uso negozio nell'arco di tempo in cui ne ha goduto Persona_3 gratuitamente, pari complessivamente a circa € 17.000,00. Ad avviso degli appellanti non potrebbe negarsi la natura donativa dell'attribuzione al figlio dei locali commerciali, ciò anche successivamente alla stipula del contratto di comodato tra il de cuius e la società con cui operava il figlio . A sostegno Controparte_6 CP2 di tale interpretazione, gli appellanti richiamano anche il tenore delle disposizioni testamentarie, dalle quali emerge la considerazione per l'arricchimento assicurato in vita al figlio , anche mediante il conferimento a titolo gratuito dell'immobile commerciale, poi oggetto di successione testamentaria in favore delle figlie (“alle figlie di mio figlio
[...]
e lascio in parti uguali, a copertura della Persona_9 Parte_3 quota di legittima, le due porte negozi di via Marco Minghetti, 40-38 di Frosinone già adibiti da mio figlio a sede della società CP2 [...] con ingresso anche dal portone del palazzo e usufruiti Controparte_6
a titolo gratuito fin dal suo nascere e poi trasformati per volontà di mio figlio in comodato gratuito a favore della e CP2 CP6 sempre con la rendita da estrapolare dalla sua quota di legittima e attualmente dato a titolo gratuito alla sua ex moglie su di lei richiesta, che allego, per uso delle mie nipoti a copertura della loro quota di legittima”). Il motivo non è fondato, alla luce della giurisprudenza di legittimità. 'In tema di divisione ereditaria, il godimento a titolo gratuito di un immobile concesso durante la propria vita dal "de cuius" a uno degli eredi, da inquadrarsi necessariamente nel contratto di comodato, non è qualificabile come donazione soggetta a collazione, atteso che l'utilità per
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 14 il comodatario consiste nell'uso personale, gratuito e temporaneo della cosa, essendo insito nello schema causale del contratto l'obbligo di restituzione. Tali peculiarità sono incompatibili con l'illimitata rinuncia alla disponibilità del bene che caratterizza la struttura e la finalità della donazione nella quale la predetta utilità costituisce il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti. In tema di divisione ereditaria, il godimento a titolo gratuito di un immobile concesso durante la propria vita dal "de cuius" a uno degli eredi, da inquadrarsi necessariamente nel contratto di comodato, non è qualificabile come donazione soggetta a collazione, atteso che l'utilità per il comodatario consiste nell'uso personale, gratuito e temporaneo della cosa, essendo insito nello schema causale del contratto l'obbligo di restituzione. Tali peculiarità sono incompatibili con l'illimitata rinuncia alla disponibilità del bene che caratterizza la struttura e la finalità della donazione nella quale la predetta utilità costituisce il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti.' (Cass., sez. II, 16.11.2017 n. 27259). Di tale interpretazione fa corretta applicazione la sentenza impugnata, la quale precisa, in relazione all'uso gratuito del locale adibito ad attività commerciale consentita in vita dal de cuius in favore del figlio CP
, che ' bbligo di restituzione della cosa costituisce elemento CP2 essenziale del rapporto insito nello schema causale del comodato, cui è connaturata la temporaneità del godimento concesso al comodatario in relazione alla gratuità dell'uso, incompatibile con una illimitata rinuncia alla disponibilità del bene da parte del comodante… elementi peculiari di tale contratto che si configurano estranei alla struttura e alla finalità della donazione'. Sulla base di tale qualificazione, pertanto, perde di rilievo la circostanza per cui, successivamente, per volontà del figlio il godimento a titolo gratuito dei locali venne regolato in forma CP2 scritta con un contratto di comodato a favore della società CP8 con cui operava il figlio. Poiché non soltanto l'identità del beneficiario, bensì soprattutto la natura del contratto ne esclude il computo dalla valutazione del compendio ereditario, non potendosi qualificare come donazione l'utilità ricavata.
3.Con il terzo motivo (Erronea esclusione dalla stima del donatum del mobilio di pregio e degli oggetti di valore donati dal de cuius al figlio
, con violazione del principio di non contestazione ex art. 115 CP2
c.p.c., con omessa valutazione delle ammissioni delle controparti e comunque con malgoverno delle risultanze istruttorie), gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ricompreso nella stima ai fini della riunione fittizia il pregiato mobilio e gli oggetti di valore donati dal de cuius al figlio , circostanza espressa nel CP2 testamento e non contestata dalle controparti. Il giudice di primo grado avrebbe fatto un uso erroneo del principio di non contestazione e delle r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 15 regole che governano le prove, poiché contrariamente a quanto esposto nella sentenza, i beni sono individuabili e valutabili in via equitativa, ovvero con un supplemento di CTU. Il motivo non può essere accolto. Anche in questo caso va richiamato il contenuto della scheda testamentaria ove si legge, tra l'altro :'…mio figlio ha attinto CP2 presso la casa paterna e materna mobili antichi, quadri d'autore, letti, poltrone, specchi per arredare prima della divisione dalla moglie, le abitazioni della medesima…'. Va confermata la sentenza appellata che ha escluso tale voce dal computo del compendio ereditario, in ragione della indeterminatezza dell'elenco avente mero carattere esemplificativo. Né può riconoscersi valore, ai fini dell'applicazione dell'art. 115 c.p.c., alle affermazioni del CTP che, nel corso delle operazioni peritali (verbale del 27.1.2016 allegato alla relazione CTU) localizza la presenza di alcuni beni nelle abitazioni della ex coniuge del figlio, ma non ne specifica la provenienza dalla famiglia materna o paterna, sì da escluderne la sicura imputazione al patrimonio del de cuius. Infine, nessun criterio obiettivo consente di fornire una valutazione in via presuntiva di beni, che lo stesso CTU ha ritenuto di escludere dalla stima.
4. In ragione dell'accoglimento del primo motivo di appello, nei limiti sopra riportati, e del rigetto del secondo e del terzo motivo di appello, i conteggi devono essere rettificati, sostituendo al valore di
€29.149,86, determinato dalla sentenza impugnata al bene oggetto di donazione al figlio corrente in Frosinone, via Acciaroli, 5 int. CP2
13, il maggior valore di € 66,172,60, corrispondente alla ipotesi n. 2 offerta dal CTU arch. all'esito della consulenza espletata. Persona_5
Da ciò consegue un diverso conteggio, fermo restando i criteri e le proporzioni di calcolo utilizzati dal Giudice di primo grado, in relazione ai quali non sono state mosse censure e che appaiono conformi alle norme che regolano l'azione di riduzione. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere corretta secondo i seguenti conteggi:
- La disposizione complessiva in favore delle nipoti Parte_2
e , in conseguenza della diversa
[...] Parte_3 valutazione di ½ dei diritti di piena proprietà dell'appartamento sito in Frosinone alla via Acciaccarelli, 5 piano sesto interno 13 identificato al CF al foglio 31 particella 22 sub 52 categoria A/2 giusto atto di donazione per notaio del 25/02/1986 (rep. Persona_7
208/ racc. 212) poi venduto giusta procura a vendere l'intera proprietà per notaio del 22.11995 repertorio 26411 per un Per_6 valore di euro 66.172,60, in un valore complessivo totale di € 129.353,95.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 16 - La conseguente determinazione del valore dei beni all'apertura della successione risulta pertanto pari a € 852.232,33.
- La conseguente ripartizione delle quote di legittima e della disponibile risulta corretta nel modo che segue:
- (coniuge) ¼ quota di legittima € 213.058,24 CP3
- (figlio) 1/6 quota di legittima € 142.038,72 Controparte_1
- (figlia) 1/6 quota di legittima € 142.038,72 Parte_1
- e (nipoti) 1/6 quota di Parte_2 Parte_3 legittima € 142.038,72.
- Quota disponibile di € 213.058,24 da dividere in parti uguali tra i figli e . Parte_1 Controparte_1
- La disposizione complessiva in favore delle nipoti Parte_2
e , pari al valore complessivo totale di €
[...] Parte_3
129.353,95, deve essere ragguagliata del maggior valore di € 12.684,77, considerata la quota di legittima come sopra determinata in
€ 142.038,72.
- Tale importo, fermo il progetto di riduzione predisposto dal CTU, deve essere ripartito sulla base di percentuali proporzionali al valore complessivo delle disposizioni testamentarie attribuite ai figli e alla coniuge , ovvero, per il 36% a carico di , per un Parte_1 importo di € 4.566,51, per il 16% a carico di per un Controparte_1 importo di € 2.029,56, per il 48% a carico di , per un CP3 importo di € 6.088,68.
5.Viene pertanto in esame, anche il quarto motivo di appello, proposto in via subordinata al riconoscimento di una somma di conguaglio a favore delle appellate. Con il quarto motivo (Erroneo riconoscimento sui conguagli in denaro disposti in reintegrazione della quota di legittima attorea asseritamente lesa, di rivalutazione monetaria dall'apertura della successione nella arbitraria ed abnorme misura del 5% annuo, pari a circa cinque volte l'indice TA, addirittura in cumulo con gli interessi legali ex art. 1284 c.c.; ciò senza motivazione alcuna), gli appellanti censurano l'erroneità nell'an e nel quantum del riconoscimento della rivalutazione monetaria, arbitrariamente sancito dal Tribunale nell'abnorme misura del 5% annuo, in cumulo con gli interessi legali. Quanto alla commisurazione del saggio di rivalutazione del 5% annuo, si osserva che produrrebbe il perverso effetto di aumentare la somma dei conguagli addirittura del 65% complessivo (13 anni x 5%), a fronte di una rivalutazione accertata dall'TA per il medesimo periodo - dal 4/3/2007, data di apertura della successione, all'attualità - di circa il 16,8% complessivo. In ogni caso, si deduce che le parti appellate, nulla provano circa il maggior danno da ritardo, laddove, il Tribunale, del tutto immotivatamente avrebbe altresì disposto sulla somma, anche gli interessi.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 17 Il motivo è fondato e deve essere accolto nei limiti id seguito precisati. 'In tema di divisione ereditaria, la determinazione del conguaglio in denaro, ai sensi dell'art. 728 c.c., prescinde dalla domanda di parte poiché concerne l'attuazione del progetto divisionale che appartiene alla competenza del giudice il quale, pertanto, deve procedere d'ufficio alla relativa rivalutazione, purché vi sia stata un'apprezzabile lievitazione del prezzo di mercato del bene, tale da alterare la funzione di riequilibrio propria del suddetto conguaglio, gravando sulla parte interessata solo un onere di allegazione circa l'avvenuta verificazione della sproporzione eventualmente intervenuta'. (Cass., sez. II, 12.12.2017 n. 29733). Tale principio di diritto stabilisce il punto di equilibrio tra il potere esclusivo e discrezionale del giudice di determinare il valore dei beni oggetto di stima e il relativo conguaglio, in modo da assicurare la funzione compensativa della somma stabilita, e l'onere di allegazione della parte circa il verificarsi di eventi tali da determinare una sproporzione del valore rispetto all'attualità. Nel caso in esame, nel formulare la domanda subordinata di riduzione delle disposizioni testamentarie, per la accertata lesione della riserva di legittima, le attrici in primo grado non hanno chiesto la rivalutazione, limitandosi ad indicare tanto nell'atto di citazione tanto nella memorie ex art. 183 n. 1 c.p.c., di 'disporre la riduzione delle disposizioni testamentarie, con conseguente reintegra delle quote di spettanza delle medesime attrici nella misura da determinarsi in corso di causa'. Soltanto nella comparsa conclusionale, e dunque tardivamente, le attrici precisano di avere 'rinunciato ad assegnazioni in natura e dichiarato di accettare, così come tuttora accettano, la compensazione della quota ereditaria in valuta rivalutata e maggiorata dei relativi interessi'. Senza alcuna allegazione di circostanze specifiche tali da giustificare le relative richieste, peraltro tardivamente avanzate, successivamente alla precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.6.2017. Pertanto, occorrendo assicurare un valore corrispondente alle quote, ed essendo la stima dei beni, già rivalutata sino alla apertura della successione (2007), la distanza temporale rispetto alla data della decisione, non essendo accertata una condizione di stasi del mercato o di minor apprezzamento del bene in relazione alle sue caratteristiche, consente a questa Corte, nell'esercizio dei poteri officiosi sopra enunciati, di applicare un tasso di rivalutazione corrispondente a quelli registrati dall'TA (Cass. 16 febbraio 2007, n. 3635). In difetto di allegazioni della parte, tale misura deve essere riconosciuta, senza incremento di interessi compensativi del danno da ritardo, nemmeno menzionato, Fermo restando gli interessi legali dovuti dalla pronuncia al saldo.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 18 6. In ragione del parziale accoglimento dei motivi di appello, le spese devono essere compensate per ambedue i gradi giudizio, fermo restando il rimborso delle spese di CTU, come stabilito dalla sentenza di primo grado che , sul punto, si conferma.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in parziale accoglimento dell'appello proposto da e , anche nella qualità di Parte_1 CP1 eredi di avverso la sentenza 269/2020 del Tribunale di Persona_1
Frosinone, pubblicata in data 25.03.2020, che in parte riforma, così provvede:
- Dichiara che il valore dell'asse ereditario di , Persona_2 risultante dalla riunione fittizia del relictum e del donatum è pari a € 852.232,33, Dichiara che il valore della quota di legittima spettante a
[...]
e , in rappresentazione del padre Parte_2 Parte_3
, in relazione al valore del compendio ereditario Persona_3 ammonta a € 142.038,72.
-Accerta e dichiara l'inefficacia delle disposizioni testamentarie redatte dal de cuius con testamento olografo del Persona_2
22/07/2005 pubblicato con atto del notaio di Frosinone il Per_4
13/04/2007 (rep. 37664/ racc. 19823) registrato in Frosinone il 30/04/2007 al numero 2054 serie 1T nei confronti e Parte_2 [...] lese nella quota di legittima spettante loro per il valore di € € Parte_3
12.684,77, e, per l'effetto,
-Dispone la riduzione delle disposizioni di cui al testamento olografo del 22/07/2005 pubblicato con atto del notaio di Frosinone il Per_4
13/04/2007 (rep. 37664/ racc. 19823) registrato in Frosinone il 30/04/2007 al numero 2054 serie 1T, in favore di e Parte_2 [...]
in rappresentazione di con Parte_3 Persona_3 reintegrazione della loro quota di legittima mediante conguaglio in denaro, come segue:
- Dispone che versi quale differenziale di valore a Parte_1 conguaglio in favore di e Parte_2 Parte_3 la somma di € 4.566,51,con la rivalutazione annua secondo gli indici Istat dal 04/03/2007 fino alla pubblicazione della presente sentenza, con gli interessi legali dalla pronuncia al saldo;
- Dispone che versi quale differenziale di valore a Controparte_1 conguaglio in favore di e Parte_2 Parte_3 la somma di € 2.029,56,con la rivalutazione annua secondo gli indici Istat dal 04/03/2007 fino alla pubblicazione della presente sentenza, con gli interessi legali dalla pronuncia al saldo;
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 19 - Dispone che e nella qualità di eredi di Parte_1 Controparte_1
, versino, in solido, quale differenziale di valore a conguaglio Persona_1 in favore di e , la somma Parte_2 Parte_3 di € 6.088,68, con la rivalutazione annua secondo gli indici Istat dal 04/03/2007 fino alla pubblicazione della presente sentenza, con gli interessi legali dalla pronuncia al saldo;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di ambedue i gradi di giudizio, comprese le spese di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art.5, comma 1-bis d.lgvo n. 28/2010, ferme le disposizioni della sentenza di primo grado, quanto al rimborso delle spese di CTU;
- Conferma nel resto la sentenza appellata.
Così deciso in Roma in data 13.2.2025
La PRESIDENTE rel.
Franca MANGANO
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 20