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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 362/2023
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente relatore
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N° 362 del Ruolo generale dell'anno
2023 promossa da:
(C.F. e P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo procuratore ad negotia, Sig. , munito dei Parte_1
poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 16.03.2022 in autentica Notaio dott. i Bologna, ai nn. 96161/11794 di Persona_1
rep./racc., rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Vizzone;
-appellante-
CONTRO
1 (C.F. ), in persona del Presidente pro CP_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Giantomassi dell'Avvocatura
Regionale;
-appellata-
E NEI CONFRONTI DI
, (C.F. ) in persona del Presidente Controparte_3 P.IVA_3
pro tempore, rappresenta e difesa dagli Avv.ti Francesco Gentili e Silvia
Sopranzi;
-appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 295/2023, emessa dal Tribunale di
Macerata in data 04.04.2023, nel giudizio iscritto al n. 949/2022 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, accertare e dichiarare in via principale, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n.
295/2023 emessa dal Tribunale Civile di Macerata appellata, dichiarata la
responsabilità ex art. 2052 e, in via subordinata, ex art. 2043 c.c., della
nella causazione dei danni subiti dall'autovettura Volkswagen CP_2
Golf tg. CR 955 EN, per l'effetto condannarla, ex art. 1916 c.c., alla restituzione della somma di €.
6.743.00 corrisposta dalla al Controparte_1
sig. ovvero in quella maggiore o minore somma che si riterrà di CP_4
giustizia, maggiorata di interessi e rivalutazione dalla data del pagamento, con condanna alla restituzione di quanto incassato dalla in CP_2
2 esecuzione della sentenza di primo grado in € 2.120,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA e con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio.
In ogni caso, in accoglimento del secondo motivo di appello ed in riforma della
sentenza impugnata, compensare le spese di lite del primo grado del giudizio nei confronti della con condanna della stessa alla Controparte_5
restituzione dell'importo di € 2.120,00 oltre rimborso forfettario IVA e CA pagate da in esecuzione della sentenza di primo grado e alla CP
condanna di quelle di secondo grado.
In via istruttoria. Si ritiene che sia in ordine al fatto storico che sulla
quantificazione sia stata fornita prova documentale, in ogni caso là dove la
Ecc.ma Corte lo ritenesse necessario si insiste nelle richieste delle prove, non ammesse dal primo Giudice con ordinanza contraddittoria ed indicate con la memoria ex art. 183 c.p.c.2° termine e contesta le avverse deduzioni contenute nelle memorie 183 6° co c.p.c. n. II con le quale entrambe gli Enti oltre che continuare ad addossare ciascuno, la responsabilità all'altro,
modificano illegittimamente le loro argomentazione difensive aggiungendo che la strada in cui sarebbe avvenuto l'incidente non è una strada provinciale ma a gestione Consorziale, denominata: 13Z “San Lorenzo – Santo Stefano”, circostanza, comunque del tutto irrilevante ai fine del decidere.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 295/2023 il Tribunale di Macerata ha rigettato la domanda di ex artt. 1916 c.c. e 2052 c.c. nei confronti di Controparte_1
Regione Marche e Provincia di Macerata, in relazione alla somma corrisposta al
3 proprio assicurato a titolo di indennizzo per i danni derivanti dall' CP_4
impatto con un cinghiale, avvenuto mentre l'assicurato stava percorrendo la
S.P. 169 Treia alla guida del proprio veicolo.
Il primo giudice rigettava la domanda, ritenendo che parte attrice non avesse fornito la prova, a carico del conducente ex art. 2054, comma 1, c.c. di aver fatto il possibile per evitare il danno.
Rilevava che, secondo la stessa ricostruzione dei fatti fornita dal conducente e riportata nel verbale della Polizia municipale intervenuta in occasione del sinistro, il cinghiale stava attraversando la strada da sinistra verso destra: da ciò la conseguenza che l'animale avrebbe dovuto essere avvistato per tempo,
in quanto il tratto di strada risulta rettilineo ed era dunque ben possibile per il conducente avvedersi in tempo utile dell'attraversamento.
Il tribunale ha escluso la responsabilità ex art. 2052 c.c. della CP_2
ritenendo che la condotta negligente del danneggiato avesse interrotto il nesso causale.
Il primo giudice aggiungeva che il luogo dell'incidente era compreso in un'area di campagna circondata da boschi e la presenza della fauna selvatica doveva ritenersi conosciuta dall'attore il quale risiede a breve distanza dal luogo del sinistro e non poteva quindi ignorare il rischio di attraversamento di animali selvatici. Riteneva dunque che la condotta del conducente fosse idonea ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'illecito, non avendo l'assicurazione dimostrato che il proprio assicurato avesse fatto il possibile per evitare il danno.
4 Avverso detta sentenza propone appello la la quale Controparte_1
ripropone la domanda disattesa in primo grado e chiede la condanna della al risarcimento dei danni. CP_2
Avuto riguardo alla domanda proposta nei confronti della , CP_3
l'appellante, riconosciuto il difetto di legittimazione passiva della CP_3
, deduce però che il relativo indirizzo della Cassazione si è affermato
[...]
solo di recente, e chiede pertanto la compensazione delle spese di lite.
La e la , costituitesi, chiedono il rigetto CP_2 Controparte_3
del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con i motivi di gravame, denuncia la violazione e falsa Parte_2
applicazione degli art. 2052 e 2054 c.c.
Premessa la riconducibilità della controversia alla fattispecie dell'art. 2052 c.c.
(Cass., 20/04/2020, n.7969), l'appellante nega che la condotta colposa del conducente abbia interrotto il nesso causale tra responsabilità della ex CP_2
art. 2052 c.c. ed evento e deduce che, sulla base delle acquisizioni istruttorie,
deve ritenersi che il conducente abbia superato la presunzione di colpa a suo carico.
2.Il motivo è fondato nei limiti di cui appresso.
5 2.1. La S.C. ha ripetutamente affermato che nel caso di sinistro stradale causato da un animale la presunzione di responsabilità a carico del conducente (art. 2054
c.c.) concorre con, ma non prevale su, la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16550 del 23/05/2022, Rv.
665057 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4373 del 07/03/2016).
2.2. Orbene, nella fattispecie in esame, risulta accertata, sulla base del verbale della polizia municipale intervenuta in occasione del sinistro, la dinamica dell'incidente e la riconducibilità causale dei danni subiti dall'assicurato allo scontro con il cinghiale.
La responsabilità della ex art. 2052 c.c. può dunque essere superata CP_2
esclusivamente dalla prova del caso fortuito, consistente nella dimostrazione che la condotta dell'animale “non era ragionevolmente prevedibile (avendo ad esempio assunto carattere di eccezionalità rispetto al comportamento abituale della relativa specie) o comunque, anche se prevedibile, non sarebbe stata evitabile neanche ponendo in essere le più adeguate misure di gestione e controllo della fauna selvatica e di cautela per i terzi, comunque compatibili con
la funzione di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema cui la protezione della fauna selvatica è diretta, che naturalmente richiede che gli animali selvatici vivano in stato di libertà e non in cattività controllabili” (Cass., n. 8385/2020 cit.).
6 2.2. Tale prova non è stata fornita dalla , la quale si è limitata a CP_2
dedurre l'assenza di profili di negligenza alla stessa imputabili, profili che, per le ragioni già evidenziate, risultano inconferenti ai fini dell'esclusione della presunzione di responsabilità ex art. 2052 c.c.
3. Come già evidenziato, peraltro, “in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., che ha portata generale, applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione” (Cass., 23/05/2022, n. 16550).
3.1. Grava dunque sul danneggiato-conducente l'onere di dimostrare, non solo,
a norma dell'art. 2052 c.c., che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico, nonché la dinamica del sinistro ed il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, ma pure, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (Cass.,
06/07/2020, n. 13848).
3.2.Nel caso di specie non appare superata la presunzione di concorrente responsabilità del conducente nella causazione del sinistro, non potendo ritenersi dimostrato che il guidatore abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno.
3.3 Ed invero, non è contestato che il sinistro si sia verificato in un'area di campagna circondata da boschi ben conosciuta dal conducente che abita a breve distanza dal luogo del sinistro ed era dunque a conoscenza del concerto rischio
7 di attraversamento da parte di animali selvatici: egli avrebbe, quindi, dovuto tenere una condotta particolarmente prudente, adottando tutte le cautele necessarie a prevenire lo scontro. Inoltre, dalle annotazioni degli agenti della
Polizia Locale e dalle stesse dichiarazioni rese dal conducente nell'immediatezza del fatto, risulta che il cinghiale provenisse da direzione opposta al senso di marcia e dunque, pur ipotizzando un attraversamento veloce da parte dell'animale, non può ritenersi provato che l'evento si sia verificato nonostante l'adozione da parte dell'assicurato di una condotta di guida del tutto adeguata in relazione alle condizioni dei luoghi ed al rischio di attraversamento di animali.
4. Da ciò consegue che, non avendo nessuno dei due soggetti interessati raggiunto la prova liberatoria, la responsabilità grava su entrambi in pari misura.
Ed invero, ove non sia possibile accertare la sussistenza e la misura del rispettivo concorso - sì che nessuno supera la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell'animale, il caso fortuito - il risarcimento va corrispondentemente diminuito per effetto non dell'art. 1227, comma 1, c.c.,
non occorrendo accertare in concreto il concorso causale del danneggiato, ma operando la presunzione di pari responsabilità di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c.
(Cass., n. 16550/2022).
5. Passando, alla quantificazione del danno, l'assicurazione ha dichiarato di aver corrisposto al conducente assicurato la somma di 6.743,00 euro, per danni al veicolo dell'assicurato, il cui ammontare non risulta specificamente contestato.
Per quanto sopra affermato, tale somma deve essere ridotta della metà con
8 conseguente condanna della al pagamento all'assicurazione dell'importo CP_2
di 3.393,00 euro, maggiorato di interessi legali dalla data del pagamento.
6. Dal parziale accoglimento dei motivi d'appello dedotti dall'appellante deriva la necessità di procedere ad una nuova regolazione delle spese di lite tra CP
e .
[...] CP_2
6.1. In particolare, considerato l'accertamento della pari responsabilità, con conseguente riduzione del quantum dovuto in favore di Controparte_1
si dispone la compensazione tra e la , in ragione
[...] CP CP_2
della metà, delle spese di lite di entrambi i gradi, che restano a carico di CP_2
per la quota residua, liquidata come da dispositivo.
[...]
La va altresì condannata alla restituzione delle somme CP_2
eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorate di interessi legali dalla data della corresponsione.
va invece condannata alla refusione delle spese sostenute dalla CP
, non ravvisandosi ragioni per derogare al criterio della Controparte_3
soccombenza, considerato, in particolare, che il presente giudizio è stato introdotto in data successiva al consolidamento dell'indirizzo della Cassazione che ha ridefinito, anche avuto riguardo alla legittimazione passiva, la responsabilità in materia di animali selvatici.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 295/2022 del Tribunale di Macerata, proposto da Parte_3
9
[...] Cont Assicurazioni nei confronti di e della , CP_2 Controparte_3
disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- in riforma della sentenza impugnata, condanna la al CP_2
pagamento, in favore di , di 3.393,00 euro €, oltre Controparte_1
ad interessi legali dalla data del pagamento all'assicurato;
- Condanna ad di metà delle spese CP_2 Controparte_1
di entrambi i gradi, che si compensano per il residuo, quota che liquida, per il giudizio di primo grado in 1.350,00 €, di cui 100,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge, e, per il presente grado, in 1.250,00 € , di cui 100,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Condanna alla refusione delle spese del grado Controparte_1
sostenute dalla , che liquida in 2.300,00 € , di cui 100,00 Controparte_3
€ per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
10 11
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente relatore
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N° 362 del Ruolo generale dell'anno
2023 promossa da:
(C.F. e P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo procuratore ad negotia, Sig. , munito dei Parte_1
poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 16.03.2022 in autentica Notaio dott. i Bologna, ai nn. 96161/11794 di Persona_1
rep./racc., rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Vizzone;
-appellante-
CONTRO
1 (C.F. ), in persona del Presidente pro CP_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Giantomassi dell'Avvocatura
Regionale;
-appellata-
E NEI CONFRONTI DI
, (C.F. ) in persona del Presidente Controparte_3 P.IVA_3
pro tempore, rappresenta e difesa dagli Avv.ti Francesco Gentili e Silvia
Sopranzi;
-appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 295/2023, emessa dal Tribunale di
Macerata in data 04.04.2023, nel giudizio iscritto al n. 949/2022 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, accertare e dichiarare in via principale, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n.
295/2023 emessa dal Tribunale Civile di Macerata appellata, dichiarata la
responsabilità ex art. 2052 e, in via subordinata, ex art. 2043 c.c., della
nella causazione dei danni subiti dall'autovettura Volkswagen CP_2
Golf tg. CR 955 EN, per l'effetto condannarla, ex art. 1916 c.c., alla restituzione della somma di €.
6.743.00 corrisposta dalla al Controparte_1
sig. ovvero in quella maggiore o minore somma che si riterrà di CP_4
giustizia, maggiorata di interessi e rivalutazione dalla data del pagamento, con condanna alla restituzione di quanto incassato dalla in CP_2
2 esecuzione della sentenza di primo grado in € 2.120,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA e con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio.
In ogni caso, in accoglimento del secondo motivo di appello ed in riforma della
sentenza impugnata, compensare le spese di lite del primo grado del giudizio nei confronti della con condanna della stessa alla Controparte_5
restituzione dell'importo di € 2.120,00 oltre rimborso forfettario IVA e CA pagate da in esecuzione della sentenza di primo grado e alla CP
condanna di quelle di secondo grado.
In via istruttoria. Si ritiene che sia in ordine al fatto storico che sulla
quantificazione sia stata fornita prova documentale, in ogni caso là dove la
Ecc.ma Corte lo ritenesse necessario si insiste nelle richieste delle prove, non ammesse dal primo Giudice con ordinanza contraddittoria ed indicate con la memoria ex art. 183 c.p.c.2° termine e contesta le avverse deduzioni contenute nelle memorie 183 6° co c.p.c. n. II con le quale entrambe gli Enti oltre che continuare ad addossare ciascuno, la responsabilità all'altro,
modificano illegittimamente le loro argomentazione difensive aggiungendo che la strada in cui sarebbe avvenuto l'incidente non è una strada provinciale ma a gestione Consorziale, denominata: 13Z “San Lorenzo – Santo Stefano”, circostanza, comunque del tutto irrilevante ai fine del decidere.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 295/2023 il Tribunale di Macerata ha rigettato la domanda di ex artt. 1916 c.c. e 2052 c.c. nei confronti di Controparte_1
Regione Marche e Provincia di Macerata, in relazione alla somma corrisposta al
3 proprio assicurato a titolo di indennizzo per i danni derivanti dall' CP_4
impatto con un cinghiale, avvenuto mentre l'assicurato stava percorrendo la
S.P. 169 Treia alla guida del proprio veicolo.
Il primo giudice rigettava la domanda, ritenendo che parte attrice non avesse fornito la prova, a carico del conducente ex art. 2054, comma 1, c.c. di aver fatto il possibile per evitare il danno.
Rilevava che, secondo la stessa ricostruzione dei fatti fornita dal conducente e riportata nel verbale della Polizia municipale intervenuta in occasione del sinistro, il cinghiale stava attraversando la strada da sinistra verso destra: da ciò la conseguenza che l'animale avrebbe dovuto essere avvistato per tempo,
in quanto il tratto di strada risulta rettilineo ed era dunque ben possibile per il conducente avvedersi in tempo utile dell'attraversamento.
Il tribunale ha escluso la responsabilità ex art. 2052 c.c. della CP_2
ritenendo che la condotta negligente del danneggiato avesse interrotto il nesso causale.
Il primo giudice aggiungeva che il luogo dell'incidente era compreso in un'area di campagna circondata da boschi e la presenza della fauna selvatica doveva ritenersi conosciuta dall'attore il quale risiede a breve distanza dal luogo del sinistro e non poteva quindi ignorare il rischio di attraversamento di animali selvatici. Riteneva dunque che la condotta del conducente fosse idonea ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'illecito, non avendo l'assicurazione dimostrato che il proprio assicurato avesse fatto il possibile per evitare il danno.
4 Avverso detta sentenza propone appello la la quale Controparte_1
ripropone la domanda disattesa in primo grado e chiede la condanna della al risarcimento dei danni. CP_2
Avuto riguardo alla domanda proposta nei confronti della , CP_3
l'appellante, riconosciuto il difetto di legittimazione passiva della CP_3
, deduce però che il relativo indirizzo della Cassazione si è affermato
[...]
solo di recente, e chiede pertanto la compensazione delle spese di lite.
La e la , costituitesi, chiedono il rigetto CP_2 Controparte_3
del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con i motivi di gravame, denuncia la violazione e falsa Parte_2
applicazione degli art. 2052 e 2054 c.c.
Premessa la riconducibilità della controversia alla fattispecie dell'art. 2052 c.c.
(Cass., 20/04/2020, n.7969), l'appellante nega che la condotta colposa del conducente abbia interrotto il nesso causale tra responsabilità della ex CP_2
art. 2052 c.c. ed evento e deduce che, sulla base delle acquisizioni istruttorie,
deve ritenersi che il conducente abbia superato la presunzione di colpa a suo carico.
2.Il motivo è fondato nei limiti di cui appresso.
5 2.1. La S.C. ha ripetutamente affermato che nel caso di sinistro stradale causato da un animale la presunzione di responsabilità a carico del conducente (art. 2054
c.c.) concorre con, ma non prevale su, la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16550 del 23/05/2022, Rv.
665057 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4373 del 07/03/2016).
2.2. Orbene, nella fattispecie in esame, risulta accertata, sulla base del verbale della polizia municipale intervenuta in occasione del sinistro, la dinamica dell'incidente e la riconducibilità causale dei danni subiti dall'assicurato allo scontro con il cinghiale.
La responsabilità della ex art. 2052 c.c. può dunque essere superata CP_2
esclusivamente dalla prova del caso fortuito, consistente nella dimostrazione che la condotta dell'animale “non era ragionevolmente prevedibile (avendo ad esempio assunto carattere di eccezionalità rispetto al comportamento abituale della relativa specie) o comunque, anche se prevedibile, non sarebbe stata evitabile neanche ponendo in essere le più adeguate misure di gestione e controllo della fauna selvatica e di cautela per i terzi, comunque compatibili con
la funzione di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema cui la protezione della fauna selvatica è diretta, che naturalmente richiede che gli animali selvatici vivano in stato di libertà e non in cattività controllabili” (Cass., n. 8385/2020 cit.).
6 2.2. Tale prova non è stata fornita dalla , la quale si è limitata a CP_2
dedurre l'assenza di profili di negligenza alla stessa imputabili, profili che, per le ragioni già evidenziate, risultano inconferenti ai fini dell'esclusione della presunzione di responsabilità ex art. 2052 c.c.
3. Come già evidenziato, peraltro, “in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., che ha portata generale, applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione” (Cass., 23/05/2022, n. 16550).
3.1. Grava dunque sul danneggiato-conducente l'onere di dimostrare, non solo,
a norma dell'art. 2052 c.c., che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico, nonché la dinamica del sinistro ed il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, ma pure, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (Cass.,
06/07/2020, n. 13848).
3.2.Nel caso di specie non appare superata la presunzione di concorrente responsabilità del conducente nella causazione del sinistro, non potendo ritenersi dimostrato che il guidatore abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno.
3.3 Ed invero, non è contestato che il sinistro si sia verificato in un'area di campagna circondata da boschi ben conosciuta dal conducente che abita a breve distanza dal luogo del sinistro ed era dunque a conoscenza del concerto rischio
7 di attraversamento da parte di animali selvatici: egli avrebbe, quindi, dovuto tenere una condotta particolarmente prudente, adottando tutte le cautele necessarie a prevenire lo scontro. Inoltre, dalle annotazioni degli agenti della
Polizia Locale e dalle stesse dichiarazioni rese dal conducente nell'immediatezza del fatto, risulta che il cinghiale provenisse da direzione opposta al senso di marcia e dunque, pur ipotizzando un attraversamento veloce da parte dell'animale, non può ritenersi provato che l'evento si sia verificato nonostante l'adozione da parte dell'assicurato di una condotta di guida del tutto adeguata in relazione alle condizioni dei luoghi ed al rischio di attraversamento di animali.
4. Da ciò consegue che, non avendo nessuno dei due soggetti interessati raggiunto la prova liberatoria, la responsabilità grava su entrambi in pari misura.
Ed invero, ove non sia possibile accertare la sussistenza e la misura del rispettivo concorso - sì che nessuno supera la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell'animale, il caso fortuito - il risarcimento va corrispondentemente diminuito per effetto non dell'art. 1227, comma 1, c.c.,
non occorrendo accertare in concreto il concorso causale del danneggiato, ma operando la presunzione di pari responsabilità di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c.
(Cass., n. 16550/2022).
5. Passando, alla quantificazione del danno, l'assicurazione ha dichiarato di aver corrisposto al conducente assicurato la somma di 6.743,00 euro, per danni al veicolo dell'assicurato, il cui ammontare non risulta specificamente contestato.
Per quanto sopra affermato, tale somma deve essere ridotta della metà con
8 conseguente condanna della al pagamento all'assicurazione dell'importo CP_2
di 3.393,00 euro, maggiorato di interessi legali dalla data del pagamento.
6. Dal parziale accoglimento dei motivi d'appello dedotti dall'appellante deriva la necessità di procedere ad una nuova regolazione delle spese di lite tra CP
e .
[...] CP_2
6.1. In particolare, considerato l'accertamento della pari responsabilità, con conseguente riduzione del quantum dovuto in favore di Controparte_1
si dispone la compensazione tra e la , in ragione
[...] CP CP_2
della metà, delle spese di lite di entrambi i gradi, che restano a carico di CP_2
per la quota residua, liquidata come da dispositivo.
[...]
La va altresì condannata alla restituzione delle somme CP_2
eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorate di interessi legali dalla data della corresponsione.
va invece condannata alla refusione delle spese sostenute dalla CP
, non ravvisandosi ragioni per derogare al criterio della Controparte_3
soccombenza, considerato, in particolare, che il presente giudizio è stato introdotto in data successiva al consolidamento dell'indirizzo della Cassazione che ha ridefinito, anche avuto riguardo alla legittimazione passiva, la responsabilità in materia di animali selvatici.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 295/2022 del Tribunale di Macerata, proposto da Parte_3
9
[...] Cont Assicurazioni nei confronti di e della , CP_2 Controparte_3
disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- in riforma della sentenza impugnata, condanna la al CP_2
pagamento, in favore di , di 3.393,00 euro €, oltre Controparte_1
ad interessi legali dalla data del pagamento all'assicurato;
- Condanna ad di metà delle spese CP_2 Controparte_1
di entrambi i gradi, che si compensano per il residuo, quota che liquida, per il giudizio di primo grado in 1.350,00 €, di cui 100,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge, e, per il presente grado, in 1.250,00 € , di cui 100,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Condanna alla refusione delle spese del grado Controparte_1
sostenute dalla , che liquida in 2.300,00 € , di cui 100,00 Controparte_3
€ per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
10 11