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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/02/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3427/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 3427 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2023, rimessa in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 23.12.2024 e vertente
T R A
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Gianluca Caporossi
APPELLANTE
E
Controparte_1
(N. 92/2017 TRIBUNALE DI ROMA) E DEI SOCI
[...]
ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI , Controparte_2
E , in persona del Controparte_1 Controparte_3 curatore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Ferrini
APPELLATA
CONCLUSIONI
Vedi i rispettivi atti introduttivi delle parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
r.g. n. 3427/2023 1 La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
La Sig.ra ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
6883/2023 Tribunale di Roma, che aveva accolto la domanda di revoca ex artt.
2901 c.c. e 66 l. fall. con la quale il curatore del Controparte_1
e dei soci illimitatamente responsabili
[...] CP_1
e aveva richiesto la
[...] Controparte_2 Controparte_3
dichiarazione di inefficacia dell'atto con cui il 21.06.2013 Controparte_2
aveva costituito con la coniuge un fondo patrimoniale Parte_1
conferendo la piena proprietà di n. 5 unità immobiliari site nel Comune di
Latina e dell'atto contenuto nel verbale di separazione consensuale del
28.11.2013 (omologato dal Tribunale di Latina il 03.03.2014) con cui il CP_2
aveva trasferito alla la piena proprietà o la proprietà in ragione di 1/2 Pt_1
dell'intero delle predette unità immobiliari.
In via pregiudiziale, ha richiesto la declaratoria di nullità della sentenza appellata e dell'intero procedimento per l'omessa chiamata in giudizio del litisconsorte necessario e comunque ha richiesto l'integrale Controparte_2
riforma della sentenza appellata.
Si è costituito in giudizio il Controparte_1
e dei soci illimitatamente responsabili ,
[...] Controparte_1 CP_2
e , che ha chiesto il rigetto dell'appello e la
[...] Controparte_3
conferma della sentenza appellata.
Nel corso del giudizio le parti sono addivenute ad un accordo transattivo, con il quale hanno, tra l'altro, dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del presente giudizio, rinunciando il NT appellato a qualsiasi domanda proposta nei confronti dell'appellante ed a valersi della sentenza appellata a fronte del versamento della somma di Euro 35.000,00 da parte della . Pt_1
Conseguentemente, deve dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, come da conciliazione raggiunta.
Entrambe le parti hanno infine richiesto che sia disposta con la presente sentenza la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata dal NT odierno appellato (Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di r.g. n. 3427/2023 2 , formalità del 23.04.2018 reg. gen. 9494 reg. part. 6802). Giova Parte_2
rammentare che la sentenza di primo grado non è stata trascritta.
Al riguardo, occorre rilevare che l'art. 2668 comma secondo c.c. prevede che la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale debba essere giudizialmente ordinata, tra l'altro, quando il processo sia estinto per rinuncia o per inattività delle parti. Tale previsione trova applicazione tuttavia anche, secondo costante giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere. Si vedano:
• Cassazione Sez. 2, 20/03/2024, n. 8759: “Nel giudizio di cassazione, tanto nell'ipotesi di estinzione per rinunzia (accettata), quanto nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo siffatte pronunzie sostanzialmente assimilabili all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione, espressamente regolata dal comma 2 dell'art. 2668 c.c.”.
• Cassazione Sez. 3, 05/06/2012, n. 8991: “Questa Corte ha ritenuto assimilabile all'estinzione del processo per rinuncia la dichiarazione della cessazione della materia del contendere ai fini dell'ordine giudiziale della cancellazione della trascrizione, da emettersi contestualmente al provvedimento ricognitivo dell'estinzione […]. E la ratio di un siffatto ordine è - appunto - l'economia processuale cioè l'intento di evitare una successiva cancellazione a carico delle parti con costose ed ulteriori domande giudiziali di mero accertamento dell'avvenuta estinzione del processo, in un giudizio ordinario o mediante la procedura camerale, evitando i possibili danni che si possono verificare per la persistente esistenza di trascrizione di domande giudiziali, rigettate o relative a processi estinti”.
• Cassazione Sez. 2, 09/03/2007, n.5587: “La sentenza di cassazione che dichiari la cessazione della materia del contendere costituisce titolo per la cancellazione della trascrizione della domanda, ai sensi dell'art. 2668 cod. civ., comma 2, stante la sostanziale assimilabilità di una pronunzia siffatta, resa su concorde richiesta di tutte le parti, all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione espressamente prevista dalla norma richiamata”.
• Cassazione Sez. 1, 04/05/1994, n.4331: “La presente declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce titolo per la cancellazione della trascrizione della domanda, ai sensi dell'art. 2668 comma 2 c.c., stante la sostanziale
r.g. n. 3427/2023 3 assimilabilità di una pronunzia siffatta, resa su concorde richiesta di tutte le parti, all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione, espressamente prevista dalla norma richiamata”.
In piena coerenza con i principi appena enucleati, deve, dunque, essere ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda di revoca effettuata dal NT odierno appellato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
3) Ordina la cancellazione della trascrizione della domanda effettuata dal
NT appellato (Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di Latina –
Territorio, formalità del 23.04.2018 reg. gen. 9494 reg. part. 6802).
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
21.02.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 3427/2023 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 3427 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2023, rimessa in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 23.12.2024 e vertente
T R A
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Gianluca Caporossi
APPELLANTE
E
Controparte_1
(N. 92/2017 TRIBUNALE DI ROMA) E DEI SOCI
[...]
ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI , Controparte_2
E , in persona del Controparte_1 Controparte_3 curatore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Ferrini
APPELLATA
CONCLUSIONI
Vedi i rispettivi atti introduttivi delle parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
r.g. n. 3427/2023 1 La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
La Sig.ra ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
6883/2023 Tribunale di Roma, che aveva accolto la domanda di revoca ex artt.
2901 c.c. e 66 l. fall. con la quale il curatore del Controparte_1
e dei soci illimitatamente responsabili
[...] CP_1
e aveva richiesto la
[...] Controparte_2 Controparte_3
dichiarazione di inefficacia dell'atto con cui il 21.06.2013 Controparte_2
aveva costituito con la coniuge un fondo patrimoniale Parte_1
conferendo la piena proprietà di n. 5 unità immobiliari site nel Comune di
Latina e dell'atto contenuto nel verbale di separazione consensuale del
28.11.2013 (omologato dal Tribunale di Latina il 03.03.2014) con cui il CP_2
aveva trasferito alla la piena proprietà o la proprietà in ragione di 1/2 Pt_1
dell'intero delle predette unità immobiliari.
In via pregiudiziale, ha richiesto la declaratoria di nullità della sentenza appellata e dell'intero procedimento per l'omessa chiamata in giudizio del litisconsorte necessario e comunque ha richiesto l'integrale Controparte_2
riforma della sentenza appellata.
Si è costituito in giudizio il Controparte_1
e dei soci illimitatamente responsabili ,
[...] Controparte_1 CP_2
e , che ha chiesto il rigetto dell'appello e la
[...] Controparte_3
conferma della sentenza appellata.
Nel corso del giudizio le parti sono addivenute ad un accordo transattivo, con il quale hanno, tra l'altro, dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del presente giudizio, rinunciando il NT appellato a qualsiasi domanda proposta nei confronti dell'appellante ed a valersi della sentenza appellata a fronte del versamento della somma di Euro 35.000,00 da parte della . Pt_1
Conseguentemente, deve dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, come da conciliazione raggiunta.
Entrambe le parti hanno infine richiesto che sia disposta con la presente sentenza la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata dal NT odierno appellato (Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di r.g. n. 3427/2023 2 , formalità del 23.04.2018 reg. gen. 9494 reg. part. 6802). Giova Parte_2
rammentare che la sentenza di primo grado non è stata trascritta.
Al riguardo, occorre rilevare che l'art. 2668 comma secondo c.c. prevede che la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale debba essere giudizialmente ordinata, tra l'altro, quando il processo sia estinto per rinuncia o per inattività delle parti. Tale previsione trova applicazione tuttavia anche, secondo costante giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere. Si vedano:
• Cassazione Sez. 2, 20/03/2024, n. 8759: “Nel giudizio di cassazione, tanto nell'ipotesi di estinzione per rinunzia (accettata), quanto nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo siffatte pronunzie sostanzialmente assimilabili all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione, espressamente regolata dal comma 2 dell'art. 2668 c.c.”.
• Cassazione Sez. 3, 05/06/2012, n. 8991: “Questa Corte ha ritenuto assimilabile all'estinzione del processo per rinuncia la dichiarazione della cessazione della materia del contendere ai fini dell'ordine giudiziale della cancellazione della trascrizione, da emettersi contestualmente al provvedimento ricognitivo dell'estinzione […]. E la ratio di un siffatto ordine è - appunto - l'economia processuale cioè l'intento di evitare una successiva cancellazione a carico delle parti con costose ed ulteriori domande giudiziali di mero accertamento dell'avvenuta estinzione del processo, in un giudizio ordinario o mediante la procedura camerale, evitando i possibili danni che si possono verificare per la persistente esistenza di trascrizione di domande giudiziali, rigettate o relative a processi estinti”.
• Cassazione Sez. 2, 09/03/2007, n.5587: “La sentenza di cassazione che dichiari la cessazione della materia del contendere costituisce titolo per la cancellazione della trascrizione della domanda, ai sensi dell'art. 2668 cod. civ., comma 2, stante la sostanziale assimilabilità di una pronunzia siffatta, resa su concorde richiesta di tutte le parti, all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione espressamente prevista dalla norma richiamata”.
• Cassazione Sez. 1, 04/05/1994, n.4331: “La presente declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce titolo per la cancellazione della trascrizione della domanda, ai sensi dell'art. 2668 comma 2 c.c., stante la sostanziale
r.g. n. 3427/2023 3 assimilabilità di una pronunzia siffatta, resa su concorde richiesta di tutte le parti, all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione, espressamente prevista dalla norma richiamata”.
In piena coerenza con i principi appena enucleati, deve, dunque, essere ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda di revoca effettuata dal NT odierno appellato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
3) Ordina la cancellazione della trascrizione della domanda effettuata dal
NT appellato (Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di Latina –
Territorio, formalità del 23.04.2018 reg. gen. 9494 reg. part. 6802).
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
21.02.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 3427/2023 4