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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/03/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1742/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 1742/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Viti Paolo che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1610/2024 del 08.03.2024 il Tribunale di Torino ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 28/01/2025 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio. Parte_2
***
Il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, nulla ostandovi in fatto ed in diritto.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., preso atto ed in conformità all'accordo delle parti, in parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1610/2024 del 08.03.2024, così provvede:
DISPONE che il IG. corrisponda alla IG.ra € Parte_2 Parte_1
1.000,00 (mille/00) mensili da rivalutare annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese successivo a quello di sottoscrizione del presente accordo,
a titolo di assegno divorzile fino al 31/12/2030, DANDO ATTO che le parti concordano che dopo tale data il IG. corrisponderà alla IG.ra un Parte_2 Parte_1 assegno divorzile mensile commisurato all'importo della pensione minima e comunque non inferiore ad € 700,00 (settecento/00), da rivalutare annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, e che detti importi verranno corrisposti anche nel caso in cui la dovesse Parte_1 contrarre nuovo matrimonio od iniziare una convivenza, ovvero trovare una idonea attività lavorativa che le consenta di mantenersi autonomamente;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il IG. al momento della sottoscrizione del Pt_2 presente ricorso ha consegnato alla IG.ra la somma di euro 20.000,00 Parte_1
(ventimila/00) quale anticipo sulla quota del TFS (trattamento di fine servizio) alla stessa spettante ex art. 12 bis L. 1/12/1970 n. 898;
DÀ ATTO che le parti concordano che il IG. corrisponderà alla IG.ra Pt_2
la restante quota di TFS ad essa spettante al momento della sua erogazione e Parte_1 comunque entro e non oltre il 31/12/2027;
DÀ ATTO che le parti dichiarano concordemente che il IG. con atto rog. Not. Pt_2 Pt_3
di Torino in data 9/07/2024, in adempimento degli accordi di separazione consensuale, ha
[...] donato la nuda proprietà della casa ex coniugale sita in Torino – Via Filadelfia n. 39 al figlio CP_1 atto questo costituente elemento essenziale, prodromico al presente accordo di modifica delle condizioni di divorzio e come tale non impugnabile;
DÀ ATTO che il IG. dichiara di impegnarsi a pagare integralmente il residuo Parte_2 debito del mutuo gravante sull'immobile anzidetto in essere presso la Banca Nazionale del Lavoro garantito da ipoteca rog. di Torino del 24/04/2015 n. 711/566 con scadenza Parte_4
31/05/2035;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il IG. continuerà ad abitare presso la ex casa Pt_2 coniugale unitamente al figlio che manterrà ivi la propria residenza;
CP_1
DÀ ATTO che le parti concordano che nel momento in cui la IG.ra avrà Parte_1 rilasciato la ex casa coniugale, il IG. si accollerà interamente il mantenimento del Pt_2 figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ed in particolare sia il CP_1 mantenimento ordinario che le spese straordinarie, queste ultime accollandosele fin dalla data di sottoscrizione dell'accordo per la modifica delle condizioni di divorzio, pur continuando fino ad allora, cioè fino al rilascio della ex casa coniugale, a corrispondere alla quanto Parte_1 stabilito nella sentenza di divorzio per il mantenimento del figlio stesso;
DÀ ATTO che la IG.ra dichiara di impegnarsi a rilasciare la casa coniugale Parte_1 entro il 31/03/2025, salvo proroga nel caso di impedimenti eccezionali di particolare gravità;
DÀ ATTO che le parti concordano che la IG.ra nel momento in cui si trasferirà Parte_1 presso la nuova abitazione in Alessandria – Corso Cento Cannoni n. 62 porterà con sé dalla ex casa coniugale i beni e gli arredi riconosciuti di sua proprietà esclusiva in base alla separazione consensuale di cui al verbale di udienza figurativa a trattazione scritta ex art. 83 D.L. 18/2020 nella procedura avanti il Tribunale di Torino R.G. 22165/2022, decreto di omologa 12/05/2022, oltre ad un orologio Rolex Datejust 36 rif. 16234 Jubilè e all'argenteria di famiglia. Tutti gli arredi e i beni mobili che non saranno asportati dalla ex casa coniugale, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: i mobili della cucina con il tavolo e 4 sedie, il letto matrimoniale e l'armadio, il mobile del soggiorno con il divano, senza copridivano, il tavolo e 4 sedie, diverranno di proprietà esclusiva del figlio a titolo gratuito. Il frigorifero Samsung, la lavatrice Indesit e la Parte_5 lavastoviglie Candy verranno invece trasferite in proprietà al marito, il quale corrisponderà, a titolo di prezzo, al momento della sottoscrizione del presente accordo la somma di € 900,00;
DÀ ATTO che le parti concordano che il IG. si farà carico di pagare tutte le utenze e Pt_2 le spese condominiali, sia ordinarie che straordinarie, della casa ex coniugale a far data dal rilascio della stessa da parte della ex moglie;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che i regolamenti economici tra le parti antecedenti il presente accordo sono stati definiti nel senso che la IG.ra nulla dovrà restituire all'ex Parte_1 marito e quest'ultimo nulla potrà richiedere o pretendere dalla ex moglie per liberalità elargite sia durante che dopo il matrimonio;
CONFERMA, nel resto, le statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1610/2024 del 08.03.2024;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 21.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 1742/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Viti Paolo che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1610/2024 del 08.03.2024 il Tribunale di Torino ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 28/01/2025 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio. Parte_2
***
Il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, nulla ostandovi in fatto ed in diritto.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., preso atto ed in conformità all'accordo delle parti, in parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1610/2024 del 08.03.2024, così provvede:
DISPONE che il IG. corrisponda alla IG.ra € Parte_2 Parte_1
1.000,00 (mille/00) mensili da rivalutare annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese successivo a quello di sottoscrizione del presente accordo,
a titolo di assegno divorzile fino al 31/12/2030, DANDO ATTO che le parti concordano che dopo tale data il IG. corrisponderà alla IG.ra un Parte_2 Parte_1 assegno divorzile mensile commisurato all'importo della pensione minima e comunque non inferiore ad € 700,00 (settecento/00), da rivalutare annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, e che detti importi verranno corrisposti anche nel caso in cui la dovesse Parte_1 contrarre nuovo matrimonio od iniziare una convivenza, ovvero trovare una idonea attività lavorativa che le consenta di mantenersi autonomamente;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il IG. al momento della sottoscrizione del Pt_2 presente ricorso ha consegnato alla IG.ra la somma di euro 20.000,00 Parte_1
(ventimila/00) quale anticipo sulla quota del TFS (trattamento di fine servizio) alla stessa spettante ex art. 12 bis L. 1/12/1970 n. 898;
DÀ ATTO che le parti concordano che il IG. corrisponderà alla IG.ra Pt_2
la restante quota di TFS ad essa spettante al momento della sua erogazione e Parte_1 comunque entro e non oltre il 31/12/2027;
DÀ ATTO che le parti dichiarano concordemente che il IG. con atto rog. Not. Pt_2 Pt_3
di Torino in data 9/07/2024, in adempimento degli accordi di separazione consensuale, ha
[...] donato la nuda proprietà della casa ex coniugale sita in Torino – Via Filadelfia n. 39 al figlio CP_1 atto questo costituente elemento essenziale, prodromico al presente accordo di modifica delle condizioni di divorzio e come tale non impugnabile;
DÀ ATTO che il IG. dichiara di impegnarsi a pagare integralmente il residuo Parte_2 debito del mutuo gravante sull'immobile anzidetto in essere presso la Banca Nazionale del Lavoro garantito da ipoteca rog. di Torino del 24/04/2015 n. 711/566 con scadenza Parte_4
31/05/2035;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il IG. continuerà ad abitare presso la ex casa Pt_2 coniugale unitamente al figlio che manterrà ivi la propria residenza;
CP_1
DÀ ATTO che le parti concordano che nel momento in cui la IG.ra avrà Parte_1 rilasciato la ex casa coniugale, il IG. si accollerà interamente il mantenimento del Pt_2 figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ed in particolare sia il CP_1 mantenimento ordinario che le spese straordinarie, queste ultime accollandosele fin dalla data di sottoscrizione dell'accordo per la modifica delle condizioni di divorzio, pur continuando fino ad allora, cioè fino al rilascio della ex casa coniugale, a corrispondere alla quanto Parte_1 stabilito nella sentenza di divorzio per il mantenimento del figlio stesso;
DÀ ATTO che la IG.ra dichiara di impegnarsi a rilasciare la casa coniugale Parte_1 entro il 31/03/2025, salvo proroga nel caso di impedimenti eccezionali di particolare gravità;
DÀ ATTO che le parti concordano che la IG.ra nel momento in cui si trasferirà Parte_1 presso la nuova abitazione in Alessandria – Corso Cento Cannoni n. 62 porterà con sé dalla ex casa coniugale i beni e gli arredi riconosciuti di sua proprietà esclusiva in base alla separazione consensuale di cui al verbale di udienza figurativa a trattazione scritta ex art. 83 D.L. 18/2020 nella procedura avanti il Tribunale di Torino R.G. 22165/2022, decreto di omologa 12/05/2022, oltre ad un orologio Rolex Datejust 36 rif. 16234 Jubilè e all'argenteria di famiglia. Tutti gli arredi e i beni mobili che non saranno asportati dalla ex casa coniugale, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: i mobili della cucina con il tavolo e 4 sedie, il letto matrimoniale e l'armadio, il mobile del soggiorno con il divano, senza copridivano, il tavolo e 4 sedie, diverranno di proprietà esclusiva del figlio a titolo gratuito. Il frigorifero Samsung, la lavatrice Indesit e la Parte_5 lavastoviglie Candy verranno invece trasferite in proprietà al marito, il quale corrisponderà, a titolo di prezzo, al momento della sottoscrizione del presente accordo la somma di € 900,00;
DÀ ATTO che le parti concordano che il IG. si farà carico di pagare tutte le utenze e Pt_2 le spese condominiali, sia ordinarie che straordinarie, della casa ex coniugale a far data dal rilascio della stessa da parte della ex moglie;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che i regolamenti economici tra le parti antecedenti il presente accordo sono stati definiti nel senso che la IG.ra nulla dovrà restituire all'ex Parte_1 marito e quest'ultimo nulla potrà richiedere o pretendere dalla ex moglie per liberalità elargite sia durante che dopo il matrimonio;
CONFERMA, nel resto, le statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1610/2024 del 08.03.2024;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 21.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento