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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/03/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
RE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONER DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice, dr.ssa Wanda Romanò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2188 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto
“diritti della cittadinanza” vertente:
TRA
C.F. , nata a [...] il [...], residente a 336 Parte_1 C.F._1
Cod Sugar Maple Court, Cambridge Ontario Canada N1R
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
residente a 336 Sugar Maple Court, Cambridge Ontario Canada N1r 5s6;
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._4
Cod residente a 336 Sugar Maple Court, Cambridge Ontario Canada N1R tutti rappresentati e difesi, giuste procure allegate al presente atto, dall'avv. Salvatore Aprigliano, C.F.
, del Foro di Milano ed ivi elettivamente domiciliati in Milano alla Via Fabio C.F._5
Filzi n. 41.
-RICORRENTI -
E
, c.f. ,in persona del in carica, legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 3.
- RESISTENTE-
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: Riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis.
CONCLUSIONI Istruita con produzione documentale, all'udienza del 28 gennaio 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato lo status di Controparte_2
cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dall'avo, cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti di nato a [...] Persona_1
(Italia) il 15.04.1924, (doc. 3). è poi emigrato in Canada. Dall'unione di Persona_1
e di è nata in data [...], a Persona_1 Parte_3 Parte_1
Toronto (CAN), che ha acquisito alla nascita la cittadinanza canadese, in virtù dello jus soli ivi vigente (Doc. 4). Il nome alla nascita di era Parte_1 Persona_2
si naturalizzava cittadino canadese in data 27.01.1964 e, quindi, dopo la Persona_1
nascita della figlia. si è sposata a Mississauga (CAN) con , Parte_1 Persona_3
in data 17.11.1984, e ha generato e . Controparte_1 Parte_2
Rappresentavano, altresì, la materiale impossibilità di prenotare un appuntamento presso il
Consolato italiano per ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis.
Il ha depositato una memoria difensiva non opponendosi alla domanda Controparte_2
formulata dai ricorrenti e chiedendo la compensazione delle spese di giudizio in considerazione della sua veste di soggetto passivo in senso formale.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Circa la competenza del Tribunale di Catanzaro, va premesso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n.
13/2017, nella sua più recente versione, «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie, l'avo dell'odierno ricorrente era originario di Soveria Mannelli, provincia di
Catanzaro, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Canada. Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana oggi, non rileva che vi sia stata una eventuale
"naturalizzazione" automatica nel paese di emigrazione.
Sussistevano infatti in alcuni paesi esteri dei provvedimenti che regolavano le naturalizzazioni, stabilendo forzosamente che sarebbero stati considerati cittadini di quella nazione tutti gli stranieri che avessero lì preso la residenza a partire da una certa data, salvo dichiarazione in contrario fatta dinanzi il rispettivo Comune, entro un certo termine dalla data di pubblicazione della legge.
Va sottolineato che questo tipo di norme non furono accolte con favore e per quanto riguarda l'Italia, fu ritenuta inapplicabile dalla giurisprudenza;
rappresentativa in tal senso è la sentenza della
Corte di Cassazione di Napoli del 1907, che ebbe a sottolineare che ai sensi delle disposizioni generali del codice civile "in nessun caso le leggi di un paese straniero" potevano "derogare alle leggi proibitive del regno e che concernano le persone, i beni e gli atti"; osservò ancora la Corte che la cittadinanza, sulla base della legge dell'epoca (art. 11 cod. civile), si perdeva in caso di rinunzia e trasferimento della residenza all'estero, ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera.
Secondo la Cassazione la parola "ottenere" presupponeva ontologicamente una preventiva richiesta dell'interessato, e dunque nel caso della naturalizzazione, l'ottenere presupponeva l'avere prima domandato. Proseguiva la Cassazione sottolineando l'impossibilità di presumere la rinunzia alla propria nazionalità sulla base di un comportamento meramente negativo, senza averne "la prova chiara ed esplicita" perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita;
in altre parole, dal fatto negativo del mancato esercizio, della rinuncia alla cittadinanza (in quel caso) brasiliana non può discendere l'automatica perdita della cittadinanza italiana. In questo senso l'art. 8 della Legge n.
555/1912, che pone in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario, si può ritenere in linea di continuità con il Codice civile del 1865.
Devono, altresì, richiamarsi in questa sede le due recenti sentenze “gemelle” delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 25317/2022 e 25318/2022, pubblicate il 24.8. 2022, definite dalla stessa Corte “epocali” tenuto conto della vasta platea di soggetti interessati.
Con le sentenze gemelle n. 25317\22 e n. 25318\22, le Sezioni Unite della Cassazione hanno statuito che lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia per la sola mera appartenenza in un altro paese ed in mancanza di manifestazione di volontà, ovvero se la rinunzia debba essere manifestamente espressa, ha fissato i seguenti principi di diritto: la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
la perdita della cittadinanza italiana è conseguenza di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo;
la rinuncia allo status di cittadino italiano non può essere né tacita né risultare da fatti concludenti, quale può essere la naturalizzazione massiva o semplici presunzioni, ma deve risultare da una esplicita e inequivoca manifestazione di volontà sostanziale dalla quale può desumersi con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana;
la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana correlata all'accettazione di
”un impiego da governo estero” senza permissione del governo italiano, deve intendersi come assunzioni di pubbliche funzioni all'estero che implicano obblighi di gerarchia e fedeltà al governo estero in maniera stabile e definitiva, e non anche il mero svolgimento di una qualsivoglia attività lavorativa pubblica o privata.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare né i ricorrenti né il loro ascendente hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalla competente Autorità diplomatica italiana e apostillati.
Va precisato che l'istanza amministrativa al Consolato di competenza non rappresenta condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda giudiziaria, stante il difetto di una espressa previsione legislativa che disponga in tal senso. Più specificatamente, ritiene il Tribunale che detta istanza sia alternativa rispetto a quella giudiziaria e che quest'ultima possa essere proposta anche prima che sia decorso il termine di giorni 730 previsto dall'art. 3 d.P.R. 18/04/1994, n. 362
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana); tanto perché le ipotesi di improcedibilità non possono essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, in quanto costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Ciò deriva dal fatto che i limiti di accesso alla giurisdizione devono risultare da espressa previsione legislativa (assente nel caso di specie) e che non si può impedire l'esercizio dell'azione giurisdizionale ai sensi dell'art. 24 Costituzione mediante applicazione analogica o interpretazione estensiva di previsioni normative non specificamente previste per il caso in esame.
Infatti, venendo in rilievo un procedimento sullo stato e capacità delle persone, al cittadino deve essere sempre concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario (in tal senso, v. Cass.,
Sez. Un. civili, n. 28873 del 09/12/2008); inoltre, avuto precipuo riguardo alla tipologia di giudizi che qui ci occupa, vi è chi ha fatto notare che il d.lgs. n. 150/2011 (che disciplina il rito delle controversie in materia di cittadinanza devolute al giudice ordinario) utilizza il concetto di “accertamento dello stato di cittadinanza” e non di “impugnazione o opposizione” di un provvedimento del . Parte_4
Pertanto, si esclude una pregiudizialità di una qualsivoglia istanza amministrativa rispetto alla domanda giudiziaria qui in esame.
Con specifico riferimento alla questione dell'interesse ad agire degli odierni ricorrenti, nonostante il citato art. 3 D.P.R. n. 362/1994 preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana dall'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, non può non essere tenuta in considerazione la ben nota situazione in cui versano i vari Consolati italiani nei Paesi sudamericani, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni.
È ormai pacifico, quindi, presso la giurisprudenza di merito, che i tempi di risposta dei Parte_5
sono irragionevoli e contraddicono il disposto normativo innanzi richiamato, che, come già detto, fissa in due anni circa il termine per definire il procedimento di cittadinanza (730 giorni, più precisamente): lunghe tempistiche si traducono, di fatto, in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente al Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti prodotti, può dichiarare o meno la cittadinanza italiana dell'istante.
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, ritiene questo Tribunale che i ricorrenti abbiano correttamente agito in via giudiziaria. (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
La mancata opposizione da parte del giustifica la compensazione integrale Controparte_2
delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro- Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
1)Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadino italiano di:
C.F. , nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
C.F. , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._3
, C.F. nato a [...], il [...]. Parte_2 C.F._4
2)Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_2
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3)Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 28.1.2025. Il Giudice dott.ssa Wanda Romanò