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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/07/2025, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice, Dr.ssa Alessandra Cesi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 3416/2024 R.G.,
TRA
(cognome (nome), nato il [...] a GALATINA (LE), rappresentato e Parte_1 Pt_2 difeso dall'avv. SALVATORE CENTONZE, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE CONTRO
(C.F. , in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in via Controparte_1 P.IVA_1
Rubichi, presso il Palazzo Municipale, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenia Novembre,
, (eugenia cce , fax 0832.868077) e dall'avv. Anna De CodiceFiscale_1 Email_1 CP_1
Giorgi, C.F. ( cce , fax 0832.868077) in virtù di procura C.F._2 Em_3 Email_4 CP_1 con atto separato, giusta Determina n 2531 del 20 agosto 2024
RESISTENTE
E
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica;
CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana ex art. 4, comma 2, Legge 91/92.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
* * * * * * * * *
Con ricorso iscritto a ruolo il 20.05.2024, il ricorrente come sopra identificato, chiede che venga accertato e dichiarato il suo status di cittadino italiano per nascita ai sensi dell'art. 4, co. 2, l. 91/1992 e per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato civile, della cittadinanza, con ogni ulteriore conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di lite e alle competenze.
Il si è costituito con memoria del 18.09.2024 chiedendo il rigetto del ricorso con condanna Controparte_1 alle spese di lite.
1 È intervenuto il PM presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce, il quale ha espresso il parere positivo.
All'udienza del 26.05.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note di udienza, il fascicolo è stato rimesso, dal Gop delegato per la trattazione, al Giudice assegnatario del procedimento.
FATTO
Il ricorrente è un cittadino dello Sri Lanka, nato in [...] il [...] dove risiede da molti anni con tutta la sua famiglia: il padre, sig. , la madre, sig.ra e la Persona_1 Controparte_2 sorella, sig.ra la quale, al compimento della maggiore età, è divenuta cittadina italiana Persona_2
(cfr all. 7 ricorso introduttivo).
In data 1° dicembre 2023, il ricorrente presentava al Comune di apposita dichiarazione per l'acquisto della CP_1 cittadinanza italiana ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, della Legge 5 febbraio 1992 n. 91. In base a tale norma: “Lo straniero nato in [...], che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”.
Con nota prot. n. 25617/2024 dell'8.2.2024, l'Amministrazione ha comunicato all'istante il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/90 affermando che “dal certificato del 1.12.2023, rilasciato dall'Istituto “D. Aligheri – A. Diaz”, la SV in data 6.10.2013 si è trasferita all'estero per continuare gli studi e l'accertamento anagrafico effettuato in data
3.1.2024 ha confermato il trasferimento all'estero dal 2020. Pertanto, visto l'art. 4, co. 2 legge 91/1992, la sua istanza non può trovare legittimo accoglimento per mancato mantenimento della dimora abituale dalla nascita al compimento della maggiore età”.
Il ricorrente, con memoria del 26 febbraio 2024, ha presentato controdeduzioni alle affermazioni del
[...] contenute nel preavviso di rigetto, sostenendo che la sua dimora abituale è sempre stata a , CP_1 CP_1 allegando la relativa documentazione.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cittadino straniero nato in [...] può acquistare la cittadinanza italiana se ha risieduto legalmente e senza interruzioni nel territorio dello Stato fino al compimento della maggiore età.
La nozione di “residenza legale senza interruzioni” va intesa in senso sostanziale e non meramente formale. La giurisprudenza ha chiarito che essa coincide con la dimora abituale, effettiva e continuativa in Italia, e non può essere ridotta alla sola iscrizione anagrafica (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 22124/2023; App. Firenze, decreto
16.9.2022).
Pertanto, eventuali disallineamenti nelle risultanze anagrafiche non sono di per sé sufficienti ad escludere il requisito della continuità della residenza, se sussistono elementi concreti che dimostrino la permanenza effettiva del richiedente nel territorio nazionale.
Si è consolidato nel tempo un orientamento giurisprudenziale volto a distinguere la residenza legale da quella anagrafica, in linea con l'impostazione tradizionale della residenza come fatto (res facti), prevista dal codice civile.
Tale impostazione consente all'interessato di dimostrare il possesso dei requisiti oggettivi previsti dall'articolo 4,
2 comma 2, della legge n. 91 del 1992, anche attraverso mezzi diversi dalla sola certificazione anagrafica continuativa. In presenza di discontinuità nelle iscrizioni anagrafiche del minore, è quindi ammessa la possibilità di ricorrere ad altre forme di prova (cfr. Cass. Sez. I, 17 maggio 2017, n. 12380; Corte d'Appello di
Firenze, 15 luglio 2011). Successivamente, il legislatore è intervenuto con l'articolo 33 del decreto-legge n. 69 del
2013, al fine di recepire e consolidare tale indirizzo giurisprudenziale. La norma prevede che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 91 del 1992, non possano essere imputati al richiedente eventuali omissioni dovute a responsabilità dei genitori o delle pubbliche amministrazioni, riconoscendo la possibilità di fornire prova del possesso dei requisiti anche tramite documentazione alternativa.
Ciò si applica, ad esempio, a minori nati in Italia da genitori stranieri privi di regolare titolo di soggiorno al momento della nascita, successivamente regolarizzati, oppure in presenza di interruzioni temporanee nella continuità della residenza per ragioni legate allo studio, alla salute o alla cura di familiari. Con riguardo a quest'ultima situazione, la prassi amministrativa tende a valorizzare la distinzione tra residenza abituale e dimora temporanea, interpretando il requisito della residenza ininterrotta con un certo margine di flessibilità. Ne consegue che eventuali soggiorni temporanei all'estero non comportano automaticamente l'impossibilità di acquisire la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 91 del 1992 (cfr. circolari del
Ministero dell'Interno del 5 gennaio 2007, prot. K 60.1, e del 7 novembre 2007, prot. K 64.2/13), in quanto tali interruzioni non sono considerate di ostacolo all'integrazione del minore nel contesto sociale italiano e, anzi, riflettono dinamiche sempre più frequenti nella società contemporanea.
Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 29 dicembre 2023, ha evidenziato che l'interruzione della residenza legale in tenera età, non imputabile alla volontà dell'interessato, non preclude necessariamente l'acquisizione della cittadinanza italiana. Il giudice ha sottolineato che la ratio della norma è garantire il diritto alla cittadinanza a coloro che hanno sviluppato in Italia la propria identità sociale e personale. Pertanto, interruzioni che non abbiano inciso sul percorso di integrazione sociale non ostacolano l'acquisizione della cittadinanza (nel caso trattato il ricorrente, nato e residente legalmente in Italia fino al compimento del diciottesimo anno di età, lamentava il rigetto della domanda per l'acquisto della cittadinanza italiana per elezione, fondato sulla interruzione di tale residenza per circa tre anni e mezzo durante la c.d. tenera età, ovvero dall'età di due anni a quella di poco più di cinque anni. Ovviamente tale allontanamento non era imputabile alla volontà del ricorrente, ma era dovuto a motivi contingenti della madre, costretta a ritornare nel suo Stato di origine per motivi di salute e obbligata ad attendere un nuovo permesso di soggiorno per il ricongiungimento familiare con il marito rimasto in Italia). La ratio della norma, quindi, è quella di assicurare alle persone in possesso dei citati requisiti il diritto soggettivo al conseguimento a pieno titolo della cittadinanza italiana, purché abbiano sviluppato in Italia la propria identità sociale e personale. In particolare, la sola
“interruzione” suscettibile di dispiegare un effetto negativo è quella che arresta il percorso di socializzazione sul territorio del Paese di nascita. In sintesi, una corretta lettura della norma, alla luce della sua ratio e dei valori costituzionali, porta all'acquisto della cittadinanza italiana da parte dello straniero che abbia qui costruito la propria identità sociale e personale, integrandosi nel tessuto sociale e culturale del Paese e nella sua collettività sociale, senza che possano assumere rilievo in termini negativi eventuali interruzioni che, a prescindere dalla loro lunghezza, non abbiano comunque inciso in alcun modo su tale percorso di socializzazione e identificazione personale ( Trib. Bologna, ord. 29.12.2023 ).
3 Nel caso di specie, il ricorrente ha fornito prova documentale e orale idonea a dimostrare di aver mantenuto una presenza stabile e continuativa in Italia, nonostante brevi e temporanei allontanamenti per motivi di studio
e familiari (“mi sono dovuto recare in Germania perché i miei nonni materni non stavano bene;
loro vivono lì in Germania
e li abbiamo raggiunti per qualche mese;
2022 anno in cui ho acquistato una casa a Surbo;
preciso che mia madre e mia sorella ci sono state meno di noi in quanto viaggiavano più spesso per andare a trovare i nonni materni bisognosi di cure;
in
Italia sono rientrato dopo pochi mesi ed ho iniziato il nuovo anno della quarta elementare nel 2014 all'istituto Per_3
perché al Diaz mi hanno rifiutato l'iscrizione perché me ne ero andato all'estero; ho tutta la documentazione che
[...] prova tanto;
poi, quindi, concluso le scuole elementari ho frequentato e concluso le scuole medie alle “Marcelline”:anno scolastico 2018/2019; dopo le scuole medie, ho dato una mano lavorando nel supermercato di mio zio che si trova nei pressi CP_ di porta Rudiae a e poi mi sono iscritto ad una scuola privata paritaria che frequento on line della durata sempre di cinque anni che mi permette di approfondire le conoscenze informatiche per l'attività futura che mi piacerebbe fare;
vorrei viaggiare all'estero per motivi di lavoro;
preciso che tale ciclo di studi avrà la sua fine tra circa tre mesi e potrò conseguire il relativo diploma. Preciso che questa scuola la posso frequentare on line con obbligo di frequenza di otto ore al giorno con esclusione del sabato e della domenica;
poi mi sono trasferito a Surbo nel settembre del 2022 dove convivo con un cittadino italiano che si chiama , invece, la mia famiglia risiede a Squinzano. Mio padre è stato un consigliere del comune Parte_3 CP_ di ed ora lavora nel settore immobiliare;
mia madre invece ora è casalinga e viaggia spesso per andare a trovare i suoi genitori in Germania”). L'istante ha, altresì, riferito che la propria residenza è sempre coincisa con quella del nucleo familiare, inizialmente nella città di dal 2022 l'istante ha acquistato immobile nel Comune di Surbo (Le) CP_1 dove tuttora ha la residenza (cfr doc in atti). Inoltre, la sorella, cittadina italiana, studia all'estero (frequenta università in Lettonia) pur mantenendo la propria residenza in Italia. Il ricorrente ha poi dichiarato di non essere mai stato in Sri Lanka e di non aver alcun legame con esso, poiché tutti i suoi parenti, inclusi i genitori, vivono in Italia, tranne una zia materna che vive a Londra;
non ha mai conosciuto il paese d'origine dei genitori.
Tali dichiarazioni sono risultate credibili, documentate e non smentite da alcuna prova contraria (cfr in atti copiosa allegazione).
La sua ricostruzione dei fatti è risultata coerente, circostanziata e credibile, ed è stata confermata in sede di audizione personale davanti al giudice, senza che emergessero elementi di contraddizione.
Del resto, è principio consolidato che la presenza temporanea all'estero non comporti ex se l'interruzione della residenza legale, se è dimostrata la volontà e l'effettività del rientro in Italia e della permanenza nel Paese come centro stabile di interessi personali e familiari come nel caso di specie.
Nel giudizio civile in materia di cittadinanza, sebbene l'onere della prova incomba in via principale sul ricorrente
– il quale deve dimostrare il possesso dei requisiti previsti per l'acquisto della cittadinanza – l'Amministrazione convenuta ha comunque l'onere di contestare in modo specifico le allegazioni del ricorrente e, se del caso, di fornire elementi a sostegno del provvedimento impugnato, trattandosi di un procedimento in cui il giudice è chiamato ad accertare in via piena e diretta la sussistenza dei presupposti legali.
Del resto, in base all'art. 115 c.p.c., i fatti allegati da una parte e non specificamente contestati dalla controparte devono considerarsi ammessi. Nel presente procedimento, l'Amministrazione comunale, pur regolarmente evocata in giudizio, non ha partecipato all'udienza in presenza fissata per l'interrogatorio del ricorrente né ha svolto controdeduzioni atte a contrastare la versione dei fatti da quest'ultimo offerta.
4 Tale comportamento processuale costituisce una mancata contestazione specifica e comporta, nel contesto del giudizio civile, l'accoglimento delle allegazioni non contestate, in quanto supportate da adeguata documentazione.
La valutazione del giudice deve quindi fondarsi su un'interpretazione sostanziale del requisito della residenza legale, in linea con l'evoluzione giurisprudenziale e costituzionalmente orientata della normativa sulla cittadinanza.
L'adozione del preavviso di rigetto da parte del risulta fondata su una erronea interpretazione della CP_1 norma e su un'istruttoria amministrativa carente, che non ha tenuto conto della reale situazione di vita del ricorrente con l'effetto che il ricorso deve essere accolto, e il diritto del ricorrente a proseguire l'iter per l'acquisto della cittadinanza italiana deve essere riconosciuto e tutelato.
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea – nella persona del Giudice, Dr.ssa Alessandra Cesi, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal Sig (cognome (nome), Parte_1 Pt_2 nato il [...] in GALATINA (LE), nei confronti di in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, e di MINISTERO DELL?INTERNO, in persona del Ministro in carica, contumace, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
2. ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere all'iscrizione, trascrizione e annotazione di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di lite Controparte_1 che liquida in € 1.000,00 per onorari oltre spese e accessori come per legge;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Lecce, 7 luglio 2025 Il Giudice
Dr.ssa Alessandra Cesi
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP, dott.ssa Linda
Fabiana Nicoletti, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice, Dr.ssa Alessandra Cesi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 3416/2024 R.G.,
TRA
(cognome (nome), nato il [...] a GALATINA (LE), rappresentato e Parte_1 Pt_2 difeso dall'avv. SALVATORE CENTONZE, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE CONTRO
(C.F. , in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in via Controparte_1 P.IVA_1
Rubichi, presso il Palazzo Municipale, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenia Novembre,
, (eugenia cce , fax 0832.868077) e dall'avv. Anna De CodiceFiscale_1 Email_1 CP_1
Giorgi, C.F. ( cce , fax 0832.868077) in virtù di procura C.F._2 Em_3 Email_4 CP_1 con atto separato, giusta Determina n 2531 del 20 agosto 2024
RESISTENTE
E
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica;
CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana ex art. 4, comma 2, Legge 91/92.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
* * * * * * * * *
Con ricorso iscritto a ruolo il 20.05.2024, il ricorrente come sopra identificato, chiede che venga accertato e dichiarato il suo status di cittadino italiano per nascita ai sensi dell'art. 4, co. 2, l. 91/1992 e per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato civile, della cittadinanza, con ogni ulteriore conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di lite e alle competenze.
Il si è costituito con memoria del 18.09.2024 chiedendo il rigetto del ricorso con condanna Controparte_1 alle spese di lite.
1 È intervenuto il PM presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce, il quale ha espresso il parere positivo.
All'udienza del 26.05.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note di udienza, il fascicolo è stato rimesso, dal Gop delegato per la trattazione, al Giudice assegnatario del procedimento.
FATTO
Il ricorrente è un cittadino dello Sri Lanka, nato in [...] il [...] dove risiede da molti anni con tutta la sua famiglia: il padre, sig. , la madre, sig.ra e la Persona_1 Controparte_2 sorella, sig.ra la quale, al compimento della maggiore età, è divenuta cittadina italiana Persona_2
(cfr all. 7 ricorso introduttivo).
In data 1° dicembre 2023, il ricorrente presentava al Comune di apposita dichiarazione per l'acquisto della CP_1 cittadinanza italiana ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, della Legge 5 febbraio 1992 n. 91. In base a tale norma: “Lo straniero nato in [...], che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”.
Con nota prot. n. 25617/2024 dell'8.2.2024, l'Amministrazione ha comunicato all'istante il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/90 affermando che “dal certificato del 1.12.2023, rilasciato dall'Istituto “D. Aligheri – A. Diaz”, la SV in data 6.10.2013 si è trasferita all'estero per continuare gli studi e l'accertamento anagrafico effettuato in data
3.1.2024 ha confermato il trasferimento all'estero dal 2020. Pertanto, visto l'art. 4, co. 2 legge 91/1992, la sua istanza non può trovare legittimo accoglimento per mancato mantenimento della dimora abituale dalla nascita al compimento della maggiore età”.
Il ricorrente, con memoria del 26 febbraio 2024, ha presentato controdeduzioni alle affermazioni del
[...] contenute nel preavviso di rigetto, sostenendo che la sua dimora abituale è sempre stata a , CP_1 CP_1 allegando la relativa documentazione.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cittadino straniero nato in [...] può acquistare la cittadinanza italiana se ha risieduto legalmente e senza interruzioni nel territorio dello Stato fino al compimento della maggiore età.
La nozione di “residenza legale senza interruzioni” va intesa in senso sostanziale e non meramente formale. La giurisprudenza ha chiarito che essa coincide con la dimora abituale, effettiva e continuativa in Italia, e non può essere ridotta alla sola iscrizione anagrafica (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 22124/2023; App. Firenze, decreto
16.9.2022).
Pertanto, eventuali disallineamenti nelle risultanze anagrafiche non sono di per sé sufficienti ad escludere il requisito della continuità della residenza, se sussistono elementi concreti che dimostrino la permanenza effettiva del richiedente nel territorio nazionale.
Si è consolidato nel tempo un orientamento giurisprudenziale volto a distinguere la residenza legale da quella anagrafica, in linea con l'impostazione tradizionale della residenza come fatto (res facti), prevista dal codice civile.
Tale impostazione consente all'interessato di dimostrare il possesso dei requisiti oggettivi previsti dall'articolo 4,
2 comma 2, della legge n. 91 del 1992, anche attraverso mezzi diversi dalla sola certificazione anagrafica continuativa. In presenza di discontinuità nelle iscrizioni anagrafiche del minore, è quindi ammessa la possibilità di ricorrere ad altre forme di prova (cfr. Cass. Sez. I, 17 maggio 2017, n. 12380; Corte d'Appello di
Firenze, 15 luglio 2011). Successivamente, il legislatore è intervenuto con l'articolo 33 del decreto-legge n. 69 del
2013, al fine di recepire e consolidare tale indirizzo giurisprudenziale. La norma prevede che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 91 del 1992, non possano essere imputati al richiedente eventuali omissioni dovute a responsabilità dei genitori o delle pubbliche amministrazioni, riconoscendo la possibilità di fornire prova del possesso dei requisiti anche tramite documentazione alternativa.
Ciò si applica, ad esempio, a minori nati in Italia da genitori stranieri privi di regolare titolo di soggiorno al momento della nascita, successivamente regolarizzati, oppure in presenza di interruzioni temporanee nella continuità della residenza per ragioni legate allo studio, alla salute o alla cura di familiari. Con riguardo a quest'ultima situazione, la prassi amministrativa tende a valorizzare la distinzione tra residenza abituale e dimora temporanea, interpretando il requisito della residenza ininterrotta con un certo margine di flessibilità. Ne consegue che eventuali soggiorni temporanei all'estero non comportano automaticamente l'impossibilità di acquisire la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 91 del 1992 (cfr. circolari del
Ministero dell'Interno del 5 gennaio 2007, prot. K 60.1, e del 7 novembre 2007, prot. K 64.2/13), in quanto tali interruzioni non sono considerate di ostacolo all'integrazione del minore nel contesto sociale italiano e, anzi, riflettono dinamiche sempre più frequenti nella società contemporanea.
Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 29 dicembre 2023, ha evidenziato che l'interruzione della residenza legale in tenera età, non imputabile alla volontà dell'interessato, non preclude necessariamente l'acquisizione della cittadinanza italiana. Il giudice ha sottolineato che la ratio della norma è garantire il diritto alla cittadinanza a coloro che hanno sviluppato in Italia la propria identità sociale e personale. Pertanto, interruzioni che non abbiano inciso sul percorso di integrazione sociale non ostacolano l'acquisizione della cittadinanza (nel caso trattato il ricorrente, nato e residente legalmente in Italia fino al compimento del diciottesimo anno di età, lamentava il rigetto della domanda per l'acquisto della cittadinanza italiana per elezione, fondato sulla interruzione di tale residenza per circa tre anni e mezzo durante la c.d. tenera età, ovvero dall'età di due anni a quella di poco più di cinque anni. Ovviamente tale allontanamento non era imputabile alla volontà del ricorrente, ma era dovuto a motivi contingenti della madre, costretta a ritornare nel suo Stato di origine per motivi di salute e obbligata ad attendere un nuovo permesso di soggiorno per il ricongiungimento familiare con il marito rimasto in Italia). La ratio della norma, quindi, è quella di assicurare alle persone in possesso dei citati requisiti il diritto soggettivo al conseguimento a pieno titolo della cittadinanza italiana, purché abbiano sviluppato in Italia la propria identità sociale e personale. In particolare, la sola
“interruzione” suscettibile di dispiegare un effetto negativo è quella che arresta il percorso di socializzazione sul territorio del Paese di nascita. In sintesi, una corretta lettura della norma, alla luce della sua ratio e dei valori costituzionali, porta all'acquisto della cittadinanza italiana da parte dello straniero che abbia qui costruito la propria identità sociale e personale, integrandosi nel tessuto sociale e culturale del Paese e nella sua collettività sociale, senza che possano assumere rilievo in termini negativi eventuali interruzioni che, a prescindere dalla loro lunghezza, non abbiano comunque inciso in alcun modo su tale percorso di socializzazione e identificazione personale ( Trib. Bologna, ord. 29.12.2023 ).
3 Nel caso di specie, il ricorrente ha fornito prova documentale e orale idonea a dimostrare di aver mantenuto una presenza stabile e continuativa in Italia, nonostante brevi e temporanei allontanamenti per motivi di studio
e familiari (“mi sono dovuto recare in Germania perché i miei nonni materni non stavano bene;
loro vivono lì in Germania
e li abbiamo raggiunti per qualche mese;
2022 anno in cui ho acquistato una casa a Surbo;
preciso che mia madre e mia sorella ci sono state meno di noi in quanto viaggiavano più spesso per andare a trovare i nonni materni bisognosi di cure;
in
Italia sono rientrato dopo pochi mesi ed ho iniziato il nuovo anno della quarta elementare nel 2014 all'istituto Per_3
perché al Diaz mi hanno rifiutato l'iscrizione perché me ne ero andato all'estero; ho tutta la documentazione che
[...] prova tanto;
poi, quindi, concluso le scuole elementari ho frequentato e concluso le scuole medie alle “Marcelline”:anno scolastico 2018/2019; dopo le scuole medie, ho dato una mano lavorando nel supermercato di mio zio che si trova nei pressi CP_ di porta Rudiae a e poi mi sono iscritto ad una scuola privata paritaria che frequento on line della durata sempre di cinque anni che mi permette di approfondire le conoscenze informatiche per l'attività futura che mi piacerebbe fare;
vorrei viaggiare all'estero per motivi di lavoro;
preciso che tale ciclo di studi avrà la sua fine tra circa tre mesi e potrò conseguire il relativo diploma. Preciso che questa scuola la posso frequentare on line con obbligo di frequenza di otto ore al giorno con esclusione del sabato e della domenica;
poi mi sono trasferito a Surbo nel settembre del 2022 dove convivo con un cittadino italiano che si chiama , invece, la mia famiglia risiede a Squinzano. Mio padre è stato un consigliere del comune Parte_3 CP_ di ed ora lavora nel settore immobiliare;
mia madre invece ora è casalinga e viaggia spesso per andare a trovare i suoi genitori in Germania”). L'istante ha, altresì, riferito che la propria residenza è sempre coincisa con quella del nucleo familiare, inizialmente nella città di dal 2022 l'istante ha acquistato immobile nel Comune di Surbo (Le) CP_1 dove tuttora ha la residenza (cfr doc in atti). Inoltre, la sorella, cittadina italiana, studia all'estero (frequenta università in Lettonia) pur mantenendo la propria residenza in Italia. Il ricorrente ha poi dichiarato di non essere mai stato in Sri Lanka e di non aver alcun legame con esso, poiché tutti i suoi parenti, inclusi i genitori, vivono in Italia, tranne una zia materna che vive a Londra;
non ha mai conosciuto il paese d'origine dei genitori.
Tali dichiarazioni sono risultate credibili, documentate e non smentite da alcuna prova contraria (cfr in atti copiosa allegazione).
La sua ricostruzione dei fatti è risultata coerente, circostanziata e credibile, ed è stata confermata in sede di audizione personale davanti al giudice, senza che emergessero elementi di contraddizione.
Del resto, è principio consolidato che la presenza temporanea all'estero non comporti ex se l'interruzione della residenza legale, se è dimostrata la volontà e l'effettività del rientro in Italia e della permanenza nel Paese come centro stabile di interessi personali e familiari come nel caso di specie.
Nel giudizio civile in materia di cittadinanza, sebbene l'onere della prova incomba in via principale sul ricorrente
– il quale deve dimostrare il possesso dei requisiti previsti per l'acquisto della cittadinanza – l'Amministrazione convenuta ha comunque l'onere di contestare in modo specifico le allegazioni del ricorrente e, se del caso, di fornire elementi a sostegno del provvedimento impugnato, trattandosi di un procedimento in cui il giudice è chiamato ad accertare in via piena e diretta la sussistenza dei presupposti legali.
Del resto, in base all'art. 115 c.p.c., i fatti allegati da una parte e non specificamente contestati dalla controparte devono considerarsi ammessi. Nel presente procedimento, l'Amministrazione comunale, pur regolarmente evocata in giudizio, non ha partecipato all'udienza in presenza fissata per l'interrogatorio del ricorrente né ha svolto controdeduzioni atte a contrastare la versione dei fatti da quest'ultimo offerta.
4 Tale comportamento processuale costituisce una mancata contestazione specifica e comporta, nel contesto del giudizio civile, l'accoglimento delle allegazioni non contestate, in quanto supportate da adeguata documentazione.
La valutazione del giudice deve quindi fondarsi su un'interpretazione sostanziale del requisito della residenza legale, in linea con l'evoluzione giurisprudenziale e costituzionalmente orientata della normativa sulla cittadinanza.
L'adozione del preavviso di rigetto da parte del risulta fondata su una erronea interpretazione della CP_1 norma e su un'istruttoria amministrativa carente, che non ha tenuto conto della reale situazione di vita del ricorrente con l'effetto che il ricorso deve essere accolto, e il diritto del ricorrente a proseguire l'iter per l'acquisto della cittadinanza italiana deve essere riconosciuto e tutelato.
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea – nella persona del Giudice, Dr.ssa Alessandra Cesi, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal Sig (cognome (nome), Parte_1 Pt_2 nato il [...] in GALATINA (LE), nei confronti di in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, e di MINISTERO DELL?INTERNO, in persona del Ministro in carica, contumace, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
2. ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere all'iscrizione, trascrizione e annotazione di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di lite Controparte_1 che liquida in € 1.000,00 per onorari oltre spese e accessori come per legge;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Lecce, 7 luglio 2025 Il Giudice
Dr.ssa Alessandra Cesi
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP, dott.ssa Linda
Fabiana Nicoletti, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.
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