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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/11/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione unica civile, in composizione collegiale in persona dei giudici: dr. ssa Gabriella Del Mastro Presidente dr.Vladimiro Gloria Giudice est. dr.ssa Roberta Marra Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 1834/2025 R.G. avente ad oggetto “Divorzio congiunto - Cessazione degli effetti civili” TRA
(C.F.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
[...
(C.F.: nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi assistiti e difesi dall'Avv. Valeriano LEGROTTAGLIE con l'intervento del P.M.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il data 09/05/2025 i ricorrenti hanno premesso di aver contratto matrimonio in Fasano (BR) in data 01/06/2016 secondo il rito concordatario (Atto di matrimonio iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Fasano (BR), anno 2016, parte II, Serie A, n.15); che dalla loro unione nascevano e AB, entrambi nati il 09/11/2018 a Bari;
che in data 27/02/2023 con decreto era stata Per_1 dichiarata la loro separazione.
Sulla scorta di tali premesse hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni concordate in ricorso.
All'esito dell'udienza del 29/09/2025, svoltasi con modalità telematiche, le parti hanno confermato la comune volontà di instare per il loro divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, riportate in allegato alle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 22/09/2025.
La richiesta di divorzio avanzata congiuntamente dai coniugi e dagli stessi confermata con le note scritte depositate in data 22/09/2025 merita accoglimento, in quanto ricorrono tutti gli estremi dell'art.3 n.2 lett. B della L.898/1970 (e successive modificazioni):
a) il requisito della separazione è provato, nel suo dato iniziale dalla documentazione esibita (decreto di omologa della separazione in premessa indicato);
b) è altresì provato il protrarsi ininterrotto per il tempo di oltre sei mesi dello stato di separazione;
c) deve ritenersi definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi suddetti.
Inoltre, le pattuizioni concordate devono ritenersi valide, perché frutto del libero accordo degli interessati e non contrarie alla legge e agli interessi della prole.
Va altresì ordinato al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art.10 L.898/70.
Nulla per le spese.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente decidendo nel presente giudizio di primo grado, così provvede:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti - Atto di matrimonio iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Fasano (BR), anno 2016, parte II, Serie A n. 15 - alle condizioni trascritte in allegato alle note congiunte depositate il 22/9/2025, che si riportano in calce alla presente sentenza.
Manda al Cancelliere affinché comunichi la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni di legge.
Nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente
dott.ssa Gabriella DEL MASTRO
Il Giudice est. ott.. Vladimiro Gloria
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Marianna Arpa addetta all'Ufficio del Processo del Tribunale di Brindisi.
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