Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 858/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Palermo, Via Marco Polo n. 6, presso lo studio dell'Avv. BRISCHETTO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Marco Polo n. 6, presso lo studio dell'Avv. BRISCHETTO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 19/2/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, l'8/10/2022 ); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso l'abitazione della madre, al momento ubicata in Palermo, via Cavour n° 59, essendo ben consapevoli che ciò comporterà l'obbligo, in capo ai ricorrenti, di far mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di dare cura, educazione ed istruzione e di far conservare e mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascuno ramo genitoriale;
2. I genitori si impegnano a concordare i tempi e le modalità atte a garantire una equilibrata presenza della figlia presso ciascuno di loro, e salvo diverso accordo tra le parti, convengono che il sig. possa vedere Controparte_1
e tenere con sé la minore due volte la settimana e segnatamente il mercoledì
e il giovedì (settimane alterne) con prelievo all'asilo entro le ore 15.45 e pernottamento con il padre il quale avrà cura di accompagnarla a scuola la mattina seguente, sempre compatibilmente con le esigenze della bambina e lavorative di entrambi i genitori, o come da accordi che, volta in volta, intercorreranno tra i coniugi;
Inoltre il Sig. potrà portare con sé la minore: CP_1
a) due fine settimane al mese, dalle ore 15.45 del venerdì sino alle ore 9.30 del lunedi mattina riportando la figlia direttamente a scuola o, in periodo non scolastico, alle ore 10:00 presso l'abitazione materna;
b) durante le festività natalizie: ad anni alterni, dalle ore 10:00 del giorno
24 dicembre fino alle ore 20.00 del 26 dicembre;
dalle ore 10:00 del giorno 31 dicembre fino alle ore 20.00 del giorno 02 gennaio;
c) durante le festività pasquali, alternativamente, un anno il giorno di
Pasqua e l'anno successivo il giorno del Lunedi dell'Angelo;
d) durante il periodo estivo da giugno a settembre: per un periodo di dieci
(10) giorni consecutivi durante l'estate, periodo che sarà comunicato alla sig.ra
[...
[...] entro il mese di giugno o comunque non appena verranno calendarizzate CP_2 le ferie dei genitori.
Resta inteso che i superiori orari potranno subire mutamenti che verranno preventivamente concordati fra i genitori in relazione ad eventuali prenotazioni e ad esigenze di viaggio per entrambi i genitori.
La superiore regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di visita varrà solo in caso di mancato diverso accordo tra i genitori.
Resta inteso che tutta la superiore regolamentazione potrà subire modifiche e adattamenti in base agli impegni sopravvenuti della figlia, quali feste di amici e compagni di scuola, gare sportive ed eventi analoghi.
Allo stesso modo, nel caso di malessere e malattia della figlia entrambi i genitori potranno fare sempre visita ai figli presso l'abitazione del genitore ove quest'ultimo si trova. Entrambi i genitori si impegnano a concordare le modalità e i tempi per trascorrere con i figli le rispettive feste di compleanno.
4. Il sig. si impegna, sin da ora, a rinunziare di richiedere anche CP_1 pro quota l'assegno unico per la figlia e si obbliga, altresì, a corrispondere, a titolo di assegno di mantenimento per la minore la somma mensile di euro
300,00 (trecento,00 euro) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat;
Il versamento dell'importo sarà effettuato entro il giorno 27 di ogni mese mediante bonifico mensile sul c/c bancario intestato alla sig.ra
[...]
al seguente IBAN: [...]. Parte_1
5. Per il tempo in cui sarà dovuto il mantenimento ordinario in favore di ciascun figlio, entrambi i genitori contribuiranno in parti uguali, nella misura del 50%, alle spese straordinarie eventualmente necessarie per le medesime secondo le linee guida fissate dal "Protocollo su spese extra-assegno per il mantenimento dei figli del 2 luglio 2019 dell'Osservatorio per la Giustizia Civile del Distretto di Palermo che distingue tra Spese extra- assegno rimborsabili
(limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori. Spese mediche relative a:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal
SSN; d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di
3 specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
Spese scolastiche relative a:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro);
e) mensa;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola.
Spese extrascolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola e baby-sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazioni r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura) laddove acquistato con il consenso dei genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
Spese extra -assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo dei genitori:
Spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitarie eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
Spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica); b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare;
Spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby setter, pre-scuola, dopo scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il
4 consenso dell'altro genito-re; e) conseguimento patente di guida per i ciclomotori, motocicli e autoveicoli presso scuole guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio - assenso su spese extra assegno sanitarie: per le spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle,
l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresi previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Inoltre in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario: in relazione alle spese extra- assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
8. Entrambi i coniugi, fin d'ora, esprimono il reciproco consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e per i successivi rinnovi;
9. Con la formalizzazione e ratifica dei superiori patti, frutto di specifici accordi, i coniugi dichiarano di non più aver nulla a preterıdere e le spese legali di procedura sono interamente compensate tra le parti”.
5 Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 586 P. 2, S. A, Anno 2023) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 29/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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