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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/12/2024, n. 3982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3982 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 907/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 907/2024 promossa da:
(C.F. ), nata il [...] a Bagno a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Fiorentino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Prato alla via San Giorgio n. 31
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Torrile (PR), Strada Palmiro Togliatti n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Letizia Tonoletti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Parma Borgo Al Collegio Maria Luigia n. 17
RESISTENTE
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Con la partecipazione ex lege del PM (visto del )
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
pagina 1 di 5 rassegnate dalle parti in PCT in data 5/12/2024, con le quali hanno chiesto al Tribunale di recepire l'accordo di seguito riportato: “A) le video chiamate alla figlia potranno essere effettuate dal Per_1
signor nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì nella fascia oraria 18,30 - 19,00. Quando CP_1
non trascorrerà il fine settimana con il padre, lo stesso potrà effettuare la chiamata la Per_1
domenica mattina dalle ore 10,00 alle ore 11,00; B) Tenuto di conto dell'età della minore e dell'attuale residenza del sig. le visite saranno disciplinate come segue: BI) FINO AL MESE DI GENNAIO CP_1
2026 A fine settimana alternati il padre vedrà e terrà con sé la figlia il sabato o la domenica dalle ore
14,00 circa alle ore 19,00, da concordare con la IG . B2) DAL MESE DI Parte_1
GENNAIO 2026 A fine settimana alternati con pernottamento, il padre preleverà la figlia dalla propria residenza il sabato nella tarda mattinata per ricondurla la domenica entro e non oltre le ore 19,00.
Almeno una volta, la IG si recherà presso l'abitazione del signor al fine di Pt_1 CP_1
prendere visione del luogo in cui la figlia verrà condotta. B3) VISITE INFRASETTIMANALI Nel caso in cui il signor durante la settimana, avesse un giorno libero da lavoro e non avesse CP_1 Per_1
impegni, previo accordo con la IG , lo stesso potrà tenere la figlia con sé dall'uscita Pt_1
della scuola fino alle ore 19,00: B4) FESTIVITA: 2024 Il padre terrà con sé la Testimone_1
figlia il giorno di Santo Stefano, 26 dicembre, ed il primo giorno dell'anno, oppure per l'Epifania, dalle ore 14,00 alle ore 19,00. Nel caso in cui il signor non potesse recarsi a Firenze per motivi di CP_1
lavoro, lo stesso terrà con sé la figlia altri giorni, quattro, dalle ore 14,00 alle ore 19.00, previo accordo con la IG . Tali accordi dovranno essere presi entro la prima settimana di Pt_1
dicembre. B5) FESTIVITA NATALIZIE ANNO 2025 Il signor preleverà la figlia dalla casa ove CP_1
ella risiede il giorno 26 dicembre alle ore 10,00 circa per poi accompagnarla il giorno successivo (27 dicembre) entro le ore 19,00. B6) FESTIVITA' NATALIZIE 2026 La festa del Santo Natale verrà sempre festeggiata con la madre. Il padre potrà tenere con sé la figlia 5 (cinque) giorni consecutivi da concordare con la madre, tenuto conto delle vacanze scolastiche ed impegni di lavoro dei genitori. B7)
PASQUA E LUNEDI' DELL'ANGELO Anno 2025 trascorrerà il giorno della Santissima Per_1
Pasqua con la madre ed il giorno del lunedì dell'Angelo con il padre. Anno 2026 trascorrerà Per_1
la Santissima Pasqua con il padre il quale provvederà ad accompagnarla il giorno successivo presso l'abitazione della madre. Negli anni successivi i genitori si alterneranno. Qualora il padre, per motivi di lavoro, non potesse tenere la figlia nei giorni festivi, per quanto riguarda l'anno 2025 lo stesso terrà la figlia un giorno in più, mentre per l'anno 2026 due giorni in più durante la settimana di vacanza dall'asilo/scuola. Ovviamente, gli accordi dovranno essere consolidati almeno entro il mese che precede le suddette festività. B8) VACANZE ESTIVE 2025 Vista l'età di , il signor terrà Per_1 CP_1
con sé la figlia una settimana. La IG trascorrerà la medesima settimana presso Parte_1
pagina 2 di 5 la stessa struttura alberghiera. B9) VACANZE ESTIVE 2026 trascorrerà due settimane con il Per_1
padre. B1O) VACANZE ESTIVE 2027 trascorrerà con il padre due settimane anche non Per_1
consecutive. Il periodo di vacanza, nonché il luogo di villeggiatura dovranno essere concordati entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, tenuto di conto anche del principio dell'alternanza. B11) per quanto riguarda i viaggi in Europa, questi potranno essere effettuati dopo il compimento del decimo anno di , previo consenso reciproco dei genitori. In caso di diniego, questo dovrà essere Per_1
motivato. B12) per quanto riguarda i viaggi fuori Europa, questi potranno essere effettuati dopo il compimento del quattordicesimo anno di , previo consenso reciproco dei genitori. In caso di Per_1
diniego, questo dovrà essere motivato. Quando trascorrerà i fine settimana e/o le vacanze con Per_1 il padre, quest'ultimo si impegna a farle svolgere i compiti. C) 1 genitori si impegnano, reciprocamente, a sottoscrivere l'autorizzazione per il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio, del passaporto e/o di ogni e qualsiasi documento valido per l'espatrio a favore sia della figlia, della IG che del signor D) MANTENIMENTO ORDINARIO. Il signor Pt_1 CP_1 si impegna a corrispondere la somma di € 300,00 (euro trecento,00) al mese, per dodici CP_1
mensilità, da versare entro il giorno 20 (venti) di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla IG , giacente presso l'Istituto di Credito Banca Unicredit Spa., IBAN: IT 12 Pt_1
I 02008 21514 00010 6244176. Il suddetto importo è rivalutabile secondo l'indice ISTAT, E) SPESE
STRAORDINARIE Le spese straordinarie, indicate nel protocollo del CNF, saranno a carico dei genitori nella misura del 50%. Per quanto riguarda le spese straordinarie ove è chiesto il consenso dell'altro genitore, questi è tenuto a dare riscontro entro 7 (sette) giorni. In caso id mancato riscontro o di riscontro immotivato (non è ammesso un semplice NO), il consenso i intenderà espresso. Le richieste nonché le risposte dovranno essere formulate a mezzo e-mail ; Email_1
e/o whattapp. F) l'assegno unico sarà percepito al 50% da entrambi i genitori. G) Email_2
La retta dell'anno scolastico 2025/2026 per l'asilo nido "Florence Bilingual School" sarà interamente a carico della IG Resta inteso che, nel caso in cui continuasse a frequentare la Pt_1 Per_1
scuola “Florence Bilingual School", il pagamento delle rette sarà a carico della IG Parte_1
. H) Le spese del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Firenze R.G. n. 8760/2024
[...] rimangono integralmente compensate fra le parti”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 24/07/2024, ha adìto il Tribunale di Firenze al fine Parte_1 di ottenere la regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento, il collocamento e il pagina 3 di 5 mantenimento della figlia , nata il [...], dalla convivenza more uxorio, ad oggi cessata, Per_1
con ; in particolare, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre l'affido esclusivo CP_1
della minore alla madre, ovvero in subordine l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento della figlia presso di sé, un regime di frequentazione padre/figlia progressivamente aumentato secondo diversi scaglioni di età della minore e la previsione di un contributo paterno per il mantenimento della minore nella misura di e. 500,00 mensili, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del CNF del 2017; in via istruttoria, ha chiesto disporsi CTU al fine di valutare la personalità e la capacità genitoriale del padre;
con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5/11/2024 si è costituito in giudizio , chiedendo l'affido condiviso della CP_1
figlia , la regolamentazione del proprio diritto di visita e la previsione di un contributo paterno Per_1
nella misura di e. 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, con spese straordinarie suddivise al
50% tra i due genitori;
in via istruttoria ha chiesto, ex art. 473 bis 2 comma 2 c.p.c., accertamenti reddituali sulla ricorrente;
all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 5/12/2024, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo su tutti i punti rilevanti, che è stato sottoscritto dalle parti e dai rispettivi procuratori in data 5/12/2024 e depositato in PCT in pari data, di tal chè il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione dei termini per memorie.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni rassegnate dalle parti in PCT in data 5/12/2024 meritano accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né pregiudizievoli dell'interesse della figlia minore . Per_1
3. Quanto alle spese di lite, va dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti, in ragione dell'accordo raggiunto, così come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva, così dispone:
- prende atto delle concordi conclusioni sottoscritte dalle parti e dai rispettivi procuratori in data
5/12/2024 e depositato in PCT in pari data, come in epigrafe riportate, da intendersi qui integralmente richiamate, provvedendo in conformità;
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'11/12/2024 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
pagina 4 di 5 La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La Giudice dott.ssa Monica Tarchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 907/2024 promossa da:
(C.F. ), nata il [...] a Bagno a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Fiorentino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Prato alla via San Giorgio n. 31
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Torrile (PR), Strada Palmiro Togliatti n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Letizia Tonoletti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Parma Borgo Al Collegio Maria Luigia n. 17
RESISTENTE
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Con la partecipazione ex lege del PM (visto del )
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
pagina 1 di 5 rassegnate dalle parti in PCT in data 5/12/2024, con le quali hanno chiesto al Tribunale di recepire l'accordo di seguito riportato: “A) le video chiamate alla figlia potranno essere effettuate dal Per_1
signor nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì nella fascia oraria 18,30 - 19,00. Quando CP_1
non trascorrerà il fine settimana con il padre, lo stesso potrà effettuare la chiamata la Per_1
domenica mattina dalle ore 10,00 alle ore 11,00; B) Tenuto di conto dell'età della minore e dell'attuale residenza del sig. le visite saranno disciplinate come segue: BI) FINO AL MESE DI GENNAIO CP_1
2026 A fine settimana alternati il padre vedrà e terrà con sé la figlia il sabato o la domenica dalle ore
14,00 circa alle ore 19,00, da concordare con la IG . B2) DAL MESE DI Parte_1
GENNAIO 2026 A fine settimana alternati con pernottamento, il padre preleverà la figlia dalla propria residenza il sabato nella tarda mattinata per ricondurla la domenica entro e non oltre le ore 19,00.
Almeno una volta, la IG si recherà presso l'abitazione del signor al fine di Pt_1 CP_1
prendere visione del luogo in cui la figlia verrà condotta. B3) VISITE INFRASETTIMANALI Nel caso in cui il signor durante la settimana, avesse un giorno libero da lavoro e non avesse CP_1 Per_1
impegni, previo accordo con la IG , lo stesso potrà tenere la figlia con sé dall'uscita Pt_1
della scuola fino alle ore 19,00: B4) FESTIVITA: 2024 Il padre terrà con sé la Testimone_1
figlia il giorno di Santo Stefano, 26 dicembre, ed il primo giorno dell'anno, oppure per l'Epifania, dalle ore 14,00 alle ore 19,00. Nel caso in cui il signor non potesse recarsi a Firenze per motivi di CP_1
lavoro, lo stesso terrà con sé la figlia altri giorni, quattro, dalle ore 14,00 alle ore 19.00, previo accordo con la IG . Tali accordi dovranno essere presi entro la prima settimana di Pt_1
dicembre. B5) FESTIVITA NATALIZIE ANNO 2025 Il signor preleverà la figlia dalla casa ove CP_1
ella risiede il giorno 26 dicembre alle ore 10,00 circa per poi accompagnarla il giorno successivo (27 dicembre) entro le ore 19,00. B6) FESTIVITA' NATALIZIE 2026 La festa del Santo Natale verrà sempre festeggiata con la madre. Il padre potrà tenere con sé la figlia 5 (cinque) giorni consecutivi da concordare con la madre, tenuto conto delle vacanze scolastiche ed impegni di lavoro dei genitori. B7)
PASQUA E LUNEDI' DELL'ANGELO Anno 2025 trascorrerà il giorno della Santissima Per_1
Pasqua con la madre ed il giorno del lunedì dell'Angelo con il padre. Anno 2026 trascorrerà Per_1
la Santissima Pasqua con il padre il quale provvederà ad accompagnarla il giorno successivo presso l'abitazione della madre. Negli anni successivi i genitori si alterneranno. Qualora il padre, per motivi di lavoro, non potesse tenere la figlia nei giorni festivi, per quanto riguarda l'anno 2025 lo stesso terrà la figlia un giorno in più, mentre per l'anno 2026 due giorni in più durante la settimana di vacanza dall'asilo/scuola. Ovviamente, gli accordi dovranno essere consolidati almeno entro il mese che precede le suddette festività. B8) VACANZE ESTIVE 2025 Vista l'età di , il signor terrà Per_1 CP_1
con sé la figlia una settimana. La IG trascorrerà la medesima settimana presso Parte_1
pagina 2 di 5 la stessa struttura alberghiera. B9) VACANZE ESTIVE 2026 trascorrerà due settimane con il Per_1
padre. B1O) VACANZE ESTIVE 2027 trascorrerà con il padre due settimane anche non Per_1
consecutive. Il periodo di vacanza, nonché il luogo di villeggiatura dovranno essere concordati entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, tenuto di conto anche del principio dell'alternanza. B11) per quanto riguarda i viaggi in Europa, questi potranno essere effettuati dopo il compimento del decimo anno di , previo consenso reciproco dei genitori. In caso di diniego, questo dovrà essere Per_1
motivato. B12) per quanto riguarda i viaggi fuori Europa, questi potranno essere effettuati dopo il compimento del quattordicesimo anno di , previo consenso reciproco dei genitori. In caso di Per_1
diniego, questo dovrà essere motivato. Quando trascorrerà i fine settimana e/o le vacanze con Per_1 il padre, quest'ultimo si impegna a farle svolgere i compiti. C) 1 genitori si impegnano, reciprocamente, a sottoscrivere l'autorizzazione per il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio, del passaporto e/o di ogni e qualsiasi documento valido per l'espatrio a favore sia della figlia, della IG che del signor D) MANTENIMENTO ORDINARIO. Il signor Pt_1 CP_1 si impegna a corrispondere la somma di € 300,00 (euro trecento,00) al mese, per dodici CP_1
mensilità, da versare entro il giorno 20 (venti) di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla IG , giacente presso l'Istituto di Credito Banca Unicredit Spa., IBAN: IT 12 Pt_1
I 02008 21514 00010 6244176. Il suddetto importo è rivalutabile secondo l'indice ISTAT, E) SPESE
STRAORDINARIE Le spese straordinarie, indicate nel protocollo del CNF, saranno a carico dei genitori nella misura del 50%. Per quanto riguarda le spese straordinarie ove è chiesto il consenso dell'altro genitore, questi è tenuto a dare riscontro entro 7 (sette) giorni. In caso id mancato riscontro o di riscontro immotivato (non è ammesso un semplice NO), il consenso i intenderà espresso. Le richieste nonché le risposte dovranno essere formulate a mezzo e-mail ; Email_1
e/o whattapp. F) l'assegno unico sarà percepito al 50% da entrambi i genitori. G) Email_2
La retta dell'anno scolastico 2025/2026 per l'asilo nido "Florence Bilingual School" sarà interamente a carico della IG Resta inteso che, nel caso in cui continuasse a frequentare la Pt_1 Per_1
scuola “Florence Bilingual School", il pagamento delle rette sarà a carico della IG Parte_1
. H) Le spese del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Firenze R.G. n. 8760/2024
[...] rimangono integralmente compensate fra le parti”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 24/07/2024, ha adìto il Tribunale di Firenze al fine Parte_1 di ottenere la regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento, il collocamento e il pagina 3 di 5 mantenimento della figlia , nata il [...], dalla convivenza more uxorio, ad oggi cessata, Per_1
con ; in particolare, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre l'affido esclusivo CP_1
della minore alla madre, ovvero in subordine l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento della figlia presso di sé, un regime di frequentazione padre/figlia progressivamente aumentato secondo diversi scaglioni di età della minore e la previsione di un contributo paterno per il mantenimento della minore nella misura di e. 500,00 mensili, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del CNF del 2017; in via istruttoria, ha chiesto disporsi CTU al fine di valutare la personalità e la capacità genitoriale del padre;
con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5/11/2024 si è costituito in giudizio , chiedendo l'affido condiviso della CP_1
figlia , la regolamentazione del proprio diritto di visita e la previsione di un contributo paterno Per_1
nella misura di e. 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, con spese straordinarie suddivise al
50% tra i due genitori;
in via istruttoria ha chiesto, ex art. 473 bis 2 comma 2 c.p.c., accertamenti reddituali sulla ricorrente;
all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 5/12/2024, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo su tutti i punti rilevanti, che è stato sottoscritto dalle parti e dai rispettivi procuratori in data 5/12/2024 e depositato in PCT in pari data, di tal chè il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione dei termini per memorie.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni rassegnate dalle parti in PCT in data 5/12/2024 meritano accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né pregiudizievoli dell'interesse della figlia minore . Per_1
3. Quanto alle spese di lite, va dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti, in ragione dell'accordo raggiunto, così come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva, così dispone:
- prende atto delle concordi conclusioni sottoscritte dalle parti e dai rispettivi procuratori in data
5/12/2024 e depositato in PCT in pari data, come in epigrafe riportate, da intendersi qui integralmente richiamate, provvedendo in conformità;
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'11/12/2024 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
pagina 4 di 5 La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La Giudice dott.ssa Monica Tarchi
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