Trib. Messina, sentenza 11/02/2025, n. 224
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Sentenza 11 febbraio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Messina, dal Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, riguardante una controversia tra un consorzio di cooperative edilizie e un istituto bancario in merito a contratti di mutuo. Gli attori hanno richiesto la dichiarazione di nullità dei contratti di mutuo individuale, il risarcimento dei danni e la cancellazione delle ipoteche, sostenendo che il mutuo fosse stato frazionato senza il necessario collaudo. La controparte ha eccepito la validità dei contratti, affermando che la legge regionale avesse solo sospeso il pagamento delle rate, non estinto l'obbligo.

Il Giudice ha rigettato le domande attoree, argomentando che i contratti di mutuo non erano nulli e che la sospensione dei pagamenti non implicava l'inesistenza dell'obbligo di pagamento. Ha chiarito che la normativa regionale non escludeva la validità dei mutui e che le domande di accertamento e condanna nei confronti del consorzio erano inammissibili. Inoltre, ha evidenziato che l'assenza di collaudo non costituiva un vizio di nullità, poiché non era dimostrato che l'ente mutuante avesse partecipato alla stipula degli atti di accollo. La sentenza ha quindi confermato la validità dei contratti e la responsabilità degli attori nel pagamento delle rate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Messina, sentenza 11/02/2025, n. 224
    Giurisdizione : Trib. Messina
    Numero : 224
    Data del deposito : 11 febbraio 2025

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