Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/02/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5661/2011 R.G.,
Oggetto: Mutuo proposta da
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
( ), Parte_6 C.F._6 Parte_7
), ( , C.F._7 Parte_8 C.F._8 Pt_9
), ),
[...] C.F._9 Parte_10 C.F._10
( ), Parte_11 C.F._11 Parte_12
), ( ), C.F._12 Parte_13 C.F._13 [...]
), ), Pt_14 C.F._14 Parte_15 C.F._15
( ), Parte_16 C.F._16 Parte_17
), ( ), C.F._17 Parte_18 C.F._18 Pt_19
), ( ), difesi
[...] C.F._19 Parte_20 C.F._20
dall'avv. Giuseppe Bottari,
– attori contro
), difesa dall'avv. Enrico Caratozzolo, Controparte_1 P.IVA_1
– convenuta e contro
( , difeso dall'avv. Pasquale Controparte_2 P.IVA_2
1
e nei confronti di
( ), difeso dall'avv. Paolo Falzea, Controparte_3 P.IVA_3
– terzo chiamato e nei confronti di
), difeso dall'avv. Giovanna Saija, Controparte_4 C.F._21
– terzo chiamato e nei confronti di
Controparte_5
– terza chiamata contumace
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
, , ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
e hanno convenuto in giudizio la e il Parte_19 Parte_20 Controparte_1
CI , in liquidazione coatta CP_6 Controparte_7 CP_2
amministrativa, esponendo quanto segue.
Il consorzio denominato “La casa nostra”, costituito, in forma di CI a responsabilità limitata, tra CI cooperative edilizie al fine di costruire case da assegnare ai soci delle CI cooperative edilizie consorziate, aveva realizzato nell'ambito del piano di zona “Ritiro – Tremonti” un programma di edilizia economica e popolare per la costruzione di 214 alloggi (“lotto 214”), in esecuzione del progetto approvato dalla commissione edilizia del Comune di CP_3
Le costruzioni erano state realizzate con sovvenzioni statali erogate ai sensi della legge n. 865 del 1971 e con finanziamenti integrativi regionali, nonché con i contributi versati dai soci assegnatari degli alloggi.
Per la costruzione degli immobili il aveva stipulato con il Banco di Sicilia CP_2
diversi contratti di mutuo: in data 1°.
2.1980 per lire 3.000.000.000; in data 25.2.1980 per lire 450.000.000; in data 25.2.1980 per lire 150.000.000; in data 27.2.1981 per lire
320.000.000; in data 30.11.1981 per lire 1.740.000.000; in data 27.7.1984 per lire
2.307.000.000; in data 23.10.1984 per lire 5.005.685.000; in data 27.8.1985 per lire
2 623.758.000; in data 27.8.1985 per lire 1.067.835.000; in data 25.3.1986 per lire
3.210.000.000; in data 19.12.1989 per lire 2.040.000.000; in data 19.12.1989 per lire
1.550.000.000; in data 19.12.1989 per lire 2.450.000.000.
Dopo che erano stati costruiti gli edifici, 108 soci (dei 214) stipulavano gli atti pubblici di assegnazione definitiva con accollo delle quote dei mutui frazionati.
Tra i soci che stipulavano gli atti di assegnazione con accollo delle quote dei mutui frazionati c'erano gli attori.
Dal settembre del 1992, in concomitanza con un «movimento franoso di vaste proporzioni» che aveva coinvolto il versante nord-est della collina “Tremonti”, in cui erano stati realizzati gli alloggi, il Sindaco di emetteva a carico degli attori CP_3
ordinanze di sgombero, in quanto gli edifici non erano in condizioni di sicurezza statica.
La legge regionale n. 22 del 1993 interveniva sulla situazione di emergenza, prevedendo che il pagamento delle rate di mutuo dovute dai soci a cui erano stati assegnati in via definitiva gli alloggi coinvolti dalle ordinanze di sgombero era «sospeso» fino al totale consolidamento, riadattamento o ricostruzione degli immobili, e disponendo che i maggiori accessori (interessi, spese) che fossero maturati per effetto della sospensione sarebbero stati a carico della Regione.
Nonostante l'intervento legislativo, la (che aveva incorporato il Controparte_1
Banco di Sicilia) sollecitava continuamente il pagamento delle rate di mutuo scadute, che tali non sarebbero state, e segnalava i mutuatari alla Centrale dei Rischi.
Esposte tali vicende e sostenendo che il Banco di Sicilia non si era attenuto alla
«procedura imposta dalla legge per il frazionamento del mutuo», omettendo in particolare di pretendere il «collaudo», gli attori hanno chiesto: che sia dichiarata, nei confronti dell'istituto mutuante (Banco di Sicilia, prima, e dopo: pag. 21 della Controparte_1
comparsa conclusionale) la «nullità dei contratti di mutuo individuale» stipulati con il consorzio;
che la sia condannata «al risarcimento di CP_2 Controparte_1
tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali», «da liquidarsi in separato giudizio»; che sia ordinata la cancellazione delle ipoteche iscritte a carico loro, a garanzia delle frazioni dei mutui;
che sia accertata l'inesistenza del loro obbligo di pagare le rate dei mutui.
La ha resistito esponendo, obiettando ed eccependo: che, tra gli anni Controparte_1
1990 e 1991, i mutui concessi dall'allora Banco di Sicilia erano stati frazionati in 214 quote individuali, 103 soltanto delle quali furono oggetto di accollo (da parte anche degli attori), mentre le altre restarono a carico del;
il legislatore regionale interveniva, CP_2
3 con la legge n. 22 del 1993, prevedendo una serie di sovvenzioni a favore degli assegnatari, tra cui l'erogazione dell'importo (una tantum) di lire 25.000.000 e di importi di lire 500.000 per contributo a spese di locazione e la sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui;
che gli obblighi di pagamento non erano stati estinti, ma solamente sospesi;
che i mutui individuali non erano nulli e certamente non erano viziati da “mancanza di causa”, in quanto la loro finalità non era, come sostenuto dagli attori, di “consentire la costruzione di alloggi sociali” conformemente alla normativa, ma era “creditizia”; che le norme in materia di mutui correlati alla costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare, oltre a non essere imperative, non erano state violate;
che i contributi pubblici erano erogati a vantaggio della CI cooperativa e del singolo socio che si accollava il mutuo frazionato, mentre l'istituto bancario non riceveva dal mutuo agevolato particolari vantaggi;
che alla vicenda non era applicabile il regio decreto n. 1165 del 1938, invocato dagli attori, ma lo era la normativa speciale intervenuta sull'edilizia agevolata;
che i danni si erano verificati anche nei suoi confronti, per la perdita di cespiti assoggettati a garanzia ipotecaria;
che la stipula dei mutui individuali era avvenuta con l'assenso degli organi amministrativi di vigilanza o controllo (emanazione dell'Assessorato regionale).
La ha chiesto che fosse ordinata l'estensione del contraddittorio nei Controparte_1
confronti degli Assessorati regionali per le attività produttive, per il bilancio e per i lavori pubblici e in via subordinata di essere autorizzata a chiamarli in causa, per essere tenuta indenne da condanne a favore degli attori.
Inoltre, la ha chiesto la condanna del , «anche in solido» Controparte_1 CP_2
con gli Assessorati regionali, al risarcimento dei danni dalla stessa subiti a causa del perimento o della perdita di valore degli immobili ipotecati a garanzia del rimborso dei mutui.
Il consorzio , costituitosi, ha contrastato le pretese, anche quelle CP_2
di rivalsa della sollevando eccezioni preliminari e contestandone la Controparte_1
fondatezza, e ha chiesto, per il caso dell'accoglimento di una delle domande nei suoi confronti, che il la curatela del fallimento della impresa Controparte_3 CP_5
esecutrice dei lavori edilizi, e architetto direttore dei lavori, siano Controparte_4
condannati a tenerlo indenne.
Il ha resistito. Controparte_3
ha resistito. Controparte_4
La curatela del fallimento della non si è costituita. CP_5
4 Alle istanze, formulate dalla di estensione del contraddittorio e di Controparte_1
autorizzazione alla chiamata in causa, non è stato dato seguito.
L'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dal , non è fondata. CP_2
Secondo la giurisprudenza di legittimità, a norma dell'art. 131 del regio decreto n.
1165 del 1938, appartengono alla speciale commissione di vigilanza «tutte le controversie relative alla qualità di socio, alla prenotazione ed assegnazione di alloggi, nonché alla validità e legittimità dell'assegnazione stessa» o che, comunque, attengano al rapporto sociale, in quanto il socio, fino alla stipulazione del mutuo individuale, è titolare di un mero interesse legittimo (Cass. Sez. Un. n. 1448/98).
Da tali controversie vanno distinte quelle che riflettono il rapporto obbligatorio tra socio e cooperativa, in correlazione e dipendenza dell'atto di assegnazione e che, attenendo a diritti soggettivi perfetti, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario
(Cass. Sez. Un. n. 1448/98).
E ancora, in materia di cooperative edilizie, anche fruenti del contributo erariale,
«il riparto della giurisdizione deve ritenersi fondato sulle comuni regole correlate alla posizione soggettiva prospettata nel giudizio, distinguendo la fase pubblicistica, caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, e, corrispondentemente, da posizioni di interesse legittimo del privato, dalla fase privatistica, nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo», con la conseguenza che «sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto» (Cass. Sez. Un. n. 5593/20).
Oggetto della causa sono domande volte a sentire dichiarare la nullità di «contratti di mutuo individuale» e a condannare al risarcimento dei danni, domande che hanno, tra i loro presupposti, la stipula di atti contrattuali e che non lambiscono i rapporti sociali o i rapporti costituiti da atti anteriori alle assegnazioni in proprietà.
Le domande di accertamento di crediti e di condanna, avanzate nei confronti del
“La casa nostra”, non rileva se in via subordinata rispetto all'accoglimento di CP_2
altre domande, con finalità di manleva, sono inammissibili.
L'art. 201 del regio decreto n. 267 del 1942 prevede che dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni relative, tra l'altro,
5 al necessario accertamento dei crediti nelle forme dell'accertamento del passivo (art. 52).
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'assoggettamento di una impresa a liquidazione coatta amministrativa comporta l'inammissibilità di qualsiasi azione di condanna nei suoi confronti (v., su varia casistica, Cass. n. 9461/20; Cass. n.
2995/16; Cass. n. 12062/13; Cass. n. 27679/08; Cass. n. 14231/99, la quale ha applicato il principio alle domande di mero accertamento del credito e alle domande di condanna).
In generale, «nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, tutti i diritti di credito sono tutelabili esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201 (che rinvia sia all'art. 52, regolante il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, sia all'art. 51, che sancisce il divieto di azioni esecutive singolari sui beni compresi nel fallimento, senza distinguere tra creditori della massa e concorsuali), 207 e 209 legge fall.» (Cass. n.
339/13).
Le domande attoree non possono essere accolte.
Sono prodotti gli atti pubblici (notarili) di “assegnazione formale” tramite cui gli attori (ciascuno direttamente o in regime di comunione legale dei beni con il coniuge) avevano acquistato dal consorzio ”, costituito tra cooperative in forma di CP_2
CI a responsabilità limitata, gli alloggi che l'alienante aveva realizzato in attuazione del programma edilizio sociale, accollandosi una frazione dei mutui contratti dal con il Banco di Sicilia. CP_2
Negli atti pubblici di assegnazione sono riportati gli estremi dei mutui edilizi agevolati, garantiti da ipoteca, che il aveva stipulato con il Banco di Sicilia, con CP_2
la specificazione anche degli estremi degli atti di erogazione delle somme con quietanza e dei frazionamenti correlativi.
È dimostrato perciò, indirettamente, e si tratta comunque di circostanze non contestate dalla che i mutui erano stati frazionati e tali erano già prima che CP_1
fossero stipulati gli atti di assegnazione in proprietà degli alloggi, tanto che i soci assegnatari stipulavano non contratti di mutuo individuale, ma atti di accollo di quote dei mutui frazionati.
È appena da ricordare che il frazionamento del mutuo fondiario costituisce una
«rinuncia all'indivisibilità dell'ipoteca», integrando un unilaterale del creditore ipotecario, che non muta natura quand'anche a tale rinuncia sia stato fatto riferimento in eventuali accordi raggiunti dal concedente con il mutuatario o da questo con terzi (Cass.
n. 24952/20).
6 In linea generale, secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di assegnazione di alloggi di cooperative edilizie, il momento determinativo dell'acquisto della titolarità dell'immobile da parte del singolo socio «è quello della stipula del contratto di trasferimento del diritto dominicale (contestuale alla convenzione di mutuo individuale), poiché solo con la conclusione di tale negozio il socio acquista, irrevocabilmente, la proprietà dell'alloggio (assumendo, nel contempo, la veste di mutuatario dell'ente erogatore)» (Cass. n. 16305/11; in senso analogo, Cass. n. 4626/07;
Cass. n. 17031/06; Cass. n. 2969/98).
A stabilire che con la stipulazione del contratto di mutuo individuale «il socio acquista irrevocabilmente la proprietà dell'alloggio», è l'art. 229 del regio decreto n. 1165 del 1938.
L'art. 139 dello stesso regio decreto si riferisce, espressamente, al «contratto di mutuo edilizio individuale», prevedendo che alla stipulazione partecipino la CI cooperativa, il socio e l'ente mutuante.
Già da queste prime notazioni emerge come sia infondato l'assunto attoreo circa l'assoggettamento dei contratti stipulati tra soci e all'art. 139. CP_2
Sono proprio le previsioni di cui all'art. 139 ad essere state invocate e addotte a sostegno delle domande, assumendosi, nell'atto di citazione, che «il Banco di Sicilia non aveva rispettato la procedura imposta dalla legge per il frazionamento del mutuo e per la stipula del contratto di mutuo individuale», omettendo di pretendere previamente il collaudo approvato dei lavori: se tanto avesse preteso, sarebbero state avviate le procedure per il rilascio, ma il collaudo sarebbe stato negato a causa dei difetti costruttivi già esistenti e che, negli anni, avrebbero portato ai cedimenti statici e al crollo delle palazzine.
L'art. 139 – lo si è visto – prevede l'ipotesi del «contratto di mutuo edilizio individuale», tramite il quale il socio assegnatario «acquista la proprietà dell'alloggio», delineandolo come contratto alla cui stipulazione devono partecipare («intervengono») tre soggetti, la CI cooperativa, il socio e l'ente mutuante.
Nel caso in esame, al contrario, non risultano stipulati contratti di mutuo edilizio individuale con l'intervento di tre soggetti, ma atti di accollo di quote di mutui che erano già, al momento delle stipulazioni, frazionati, contestualmente ad atti di assegnazione formale, che altro non erano che alienazioni di proprietà.
Ma se è evidente la diversità dei casi (contratto di mutuo edilizio, stipulato da tre soggetti contestualmente;
atto di assegnazione in proprietà, stipulato da due soggetti, con
7 accollo di quote dei mutui frazionati), con la conseguente inapplicabilità – finanche in astratto – dell'art. 139 a quello in esame, cade l'intero perno su cui l'assunto attoreo farebbe leva.
Nemmeno se ricorresse l'ipotesi dell'accollo c.d. esterno (Cass. n. 38225/21), all'ente o alla banca mutuante si potrebbe attribuire o riconoscere la veste di parte formale o sostanziale del contratto (Cass. n. 24415/13).
L'art. 139 prevede che il «contratto di mutuo edilizio individuale» è stipulato, previo nulla osta del Ministero dei lavori pubblici ed in conformità delle risultanze del
«collaudo approvato».
Non risulta che identica o similare prescrizione conformi l'accollo della quota del mutuo fondiario già frazionato, caso in cui – non è da trascurare – l'erogazione della somma è avvenuta interamente in precedenza, sicché meno stringenti appaiono le esigenze di documentare la regolarità della costruzione.
Peraltro, non si vede come l'istituto mutuante avrebbe potuto richiedere il collaudo approvato previamente rispetto ad un atto (l'alienazione con l'accollo delle quote dei mutui frazionati) alla cui stipulazione era e sarebbe rimasto estraneo (gli attori non hanno sostenuto, né risulta provato, che il detto istituto avesse partecipato alla formazione degli atti, solamente «notificati» allo stesso).
Né si potrebbe sostenere che l'ente mutuante non avrebbe potuto assentire il frazionamento del mutuo se non previa acquisizione del collaudo.
La normativa regionale non subordina espressamente il frazionamento alla previa acquisizione del collaudo.
E comunque, premesso che il frazionamento altro non è che una rinuncia all'indivisibilità dell'ipoteca, gli attori avevano stipulato atti di assegnazione con accollo delle quote dei mutui frazionati, non atti negoziali di frazionamento che gli stessi possano impugnare.
Anche a ritenere che la prescrizioni dell'art. 139 siano applicabili al caso dell'accollo di una quota del mutuo frazionato, la soluzione resterebbe immutata: questa
è una ragione ulteriore – di per sé sola autonoma e decisiva – che impedisce di accogliere la domanda volta a sentire dichiarare la nullità dei contratti di mutuo individuale (di accollo di quote di mutuo, in realtà).
La necessità che sia previamente rilasciato il nulla osta dell'autorità governativa (o regionale) e che la stipulazione si conformi al «collaudo approvato» appare diretta a
8 soddisfare non interessi della CI cooperativa e degli acquirenti, ma esclusivamente interessi pubblici, in ragione della provenienza dei contributi per la realizzazione delle costruzioni, e riferibili all'ente mutuante, che deve potere iscrivere la garanzia ipotecaria su beni non incisi da vizi che ne escludano l'utile collocazione sul mercato e che deve potere erogare somme che trovino corrispondenza in un valore effettivo (non eventuale e non sproporzionato per eccesso o difetto).
Ne deriva che l'assenza del collaudo approvato non è deducibile dall'acquirente- mutuatario, come vizio di nullità del contratto di mutuo.
Sul punto si deve considerare, altresì, che in materia di c.d. nullità virtuale, «la violazione di disposizioni inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità unicamente ove non sia altrimenti stabilito dalla legge», esito che va escluso sia quando risulti indicata una diversa forma di invalidità (ad esempio,
l'annullabilità) sia ove la legge assicuri l'effettività della norma imperativa con la previsione di altri rimedi (Cass. n. 525/20, la quale ha escluso possa ipotizzarsi una nullità in un caso in cui l'infrazione era sanzionata in via amministrativa;
in senso analogo, Cass.
n. 25222/10).
Non è possibile, di norma, ritenere integrate nullità nei casi in cui la norma imperativa attenga al comportamento delle parti stipulanti.
Dagli artt. 87 e 127 del regio decreto n. 1165 del 1938 emerge che sanzioni apposite per i casi di lavori «dichiarati in tutto od in parte incollaudabili» o di collaudo ostacolato o reso impossibile o di irregolarità sono previste a carico dell'impresa costruttrice e della CI cooperativa.
Del resto, un coinvolgimento dell'ente mutuante nelle responsabilità per vizi dei lavori non apparirebbe giustificato considerando posizione e finalità dell'intervento del mutuante, che peraltro per effetto dei vizi che incidano sui valori delle costruzioni vedrebbe compromessa la garanzia ipotecaria.
Non si potrebbe ravvisare una nullità dei contratti di mutuo individuale (di accollo) stipulati dagli assegnatari, sul presupposto che gli stessi mutui stipulati dal CP_2
sarebbero nulli, per un qualche vizio o difetto di causa.
Intanto, non è oggetto specifico delle domande, né di controversia, la nullità o l'invalidità dei mutui edilizi agevolati che ebbe a stipulare il , mutui nemmeno CP_2
prodotti agli atti e non impugnati (sicché non si pone una questione di – ipotetico – rilievo di nullità per cause diverse da quella dedotta, che dovessero risultare dagli atti, esulando
9 i mutui stipulati dal finanche dall'oggetto della causa). CP_2
E comunque, non è contestato o negato che le somme furono effettivamente destinate alle costruzioni, mentre è incontestato che tali manufatti edilizi avevano presentato vizi talmente gravi da esserne impedita l'agibilità e da dovere essere demoliti: eventi a cui si potrebbero correlare, se e nei limiti in cui ne ricorrano presupposti e ne sia data prova, responsabilità nell'ambito dei contratti di appalto e di opera professionale, senza che vengano in rilievo questioni circa la destinazione delle somme erogate alle costruzioni di edilizia agevolata, con le relative nullità, ammesso che queste siano configurabili per la struttura (causale) dei contratti di mutuo.
Pertanto, applicate le norme rilevanti e considerati i principi giurisprudenziali illustrati, la domanda volta a sentire accertare la nullità dei mutui individuali, anche se tali mutui fossero da intendere come gli accolli delle quote dei mutui frazionati, vanno rigettate.
Il rigetto della prima domanda comporta, per logica necessità, il rigetto della domanda di condanna al risarcimento dei danni.
Se non è integrata una violazione di norme imperative a presidio della validità dei contratti, non è configurabile a carico dell'ente mutuante (e della banca succedutagli) una responsabilità per danni.
Peraltro, dei lamentati danni non è data, prima ancora che prova adeguata e puntuale, precisa allegazione (delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi non sono indicati gli estremi, comunque non documentati;
delle asserite negazioni di prestiti non è stata indicazione specifica di richieste non accolte e delle CI bancarie e o finanziarie che le avrebbero respinte).
La domanda volta a sentire ordinare la cancellazione delle ipoteche «iscritte in danno degli attori» non può essere accolta.
Gli attori stessi hanno rappresentato che l'istituto bancario ha chiesto la cancellazione delle ipoteche, documentando la circostanza.
Non sussiste, perciò, interesse di sorta ad una pronuncia sulla domanda, il cui scopo non è più attuale.
Comunque – si osserva per completezza di analisi –, la domanda non potrebbe essere accolta.
È da premettere che, esclusa la nullità dei mutui individuali (stipulati nelle forme di accolli di quote dei mutui frazionati), cade una ragione (ipotetica) per disporre la
10 cancellazione delle ipoteche.
L'iscrizione dell'ipoteca è correlata all'erogazione dei mutui, non al frazionamento, che semmai ne cambia estensione ed oggetto.
Inoltre, le ipoteche non sono iscritte «in danno» degli attori, ma su cespiti immobili.
L'istanza volta a sentire dichiarare “in via d'urgenza” che gli attori non sono obbligati al pagamento dei «ratei di mutuo» pretesi dalla banca convenuta non è accoglibile.
Accertata la validità dei mutui (degli accolli delle quote dei mutui frazionati), è escluso che gli obblighi di pagamento dei mutuatari (degli accollanti) si possano ritenere estinti o venuti meno.
Non si potrebbe fare derivare l'estinzione totale degli obblighi di rimborso dei mutui dalla legge regionale n. 22 del 1993.
L'art. 3 della legge regionale n. 22 del 1993 ha previsto che il pagamento delle rate di mutuo e di finanziamento dovuto dalle cooperative o dai soci assegnatari definitivi, i cui alloggi, costruiti con contributi erariali, sono stato o saranno sgomberati con specifica ordinanza o i cui lavori edificatori sono stati, o saranno, bloccati, è sospeso sino al totale consolidamento, riadattamento o ricostruzione degli immobili cui si riferiscono».
La norma ha stabilito la sospensione del pagamento, non l'estinzione del rapporti di mutuo.
È evidente, allora, che la domanda volta a sentire accertare l'inesistenza di obblighi di pagamento delle rate dei mutui è priva di fondamento.
Il consorzio ha chiesto, in via subordinata, per il caso di «accoglimento» delle domande attoree, che, previo accertamento dell'inclusione degli alloggi, in quanto di sua proprietà, nella massa attiva, gli attori siano condannati a rilasciarli e a risarcire o indennizzare i danni da occupazione abusiva (danni corrispondenti ai loro valori locativi)
e da diminuzione dei valori di vendita (danni dovuti a mancata manutenzione ordinaria o straordinaria), nonché a pagare le somme necessarie ad eventuali modifiche apportate agli stessi.
Rigettate le domande attoree, non c'è luogo a pronunciare sulle domande di condanna che il ha avanzato in via subordinata, per il caso – non verificatosi – CP_2
di accoglimento di quelle domande.
E del resto, esclusa la nullità degli atti di assegnazione in proprietà, difetta in radice il presupposto perché possa essere ravvisata l'abusività della detenzione degli alloggi e
11 possano essere emesse condanne restitutorie e risarcitorie correlate ad una detenzione che non presenta abusività di sorta o che sia qualificabile come priva di titolo.
Non essendo emesse condanne nei confronti del , condanne peraltro non CP_2
possibili nei confronti di una CI in liquidazione coatta amministrativa, non c'è luogo a pronunciare sulle domande dallo stesso avanzate nei confronti del Controparte_3
del e della non ci sono effetti di condanne da CP_4 Controparte_5 CP_5
cui il possa o debba, ammesso che ne ricorrano i presupposti, essere tenuto CP_2
indenne.
Le spese seguono la soccombenza nei diversi rapporti (attori e convenuti;
CP_2
chiamante e terzi chiamati costituiti, essendo il e il estranei Controparte_3 CP_4
a fatti generatori di eventuali responsabilità risarcitorie che fossero correlabili alle specifiche vicende dedotte nella causa, sicché la chiamata non è riconducibile, causalmente, ad effettive necessità correlabili all'iniziativa attorea, né alla domanda di condanna della convenuta inaccoglibile per ragioni in rito) – conformemente a CP_1
principi giurisprudenziali diffusi (Cass. n. 10070/17) e si liquidano nel dispositivo – con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. di quelle spettanti al – sulla base dei CP_2
parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: indeterminabile;
si prende a riferimento lo scaglione di valore fino ad euro 52.000,00, non cumulandosi, nei casi di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., le domande di più attori contro un convenuto e di un attore contro più convenuti), tenuto conto del valore, del grado di relativa semplicità delle questioni e delle attività difensive, fattori che comportano la riduzione del 40% degli importi medi previsti per ciascuna fase.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione;
2) rigetta le domande attoree;
3) dichiara inammissibili le domande di accertamento e di condanna avanzate nei confronti del;
CP_2
4) condanna gli attori, in solido, a rimborsare ai convenuti le spese di lite che liquida, per ciascuno, in euro 4.569,60 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A., da distrarsi, quelle spettanti al , a favore dell'avvocato Pasquale Marcianò; CP_2
5) condanna il a rimborsare ai terzi chiamati costituiti le spese di lite che CP_2
12 liquida, per ciascuno, in euro 4.569,60 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.
Così deciso in Messina il 9 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
13