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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/05/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
T r i b u n a l e d i B e n e v e n t o
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Il Tribunale, nella persona del Giudice dottoressa Marina Campidoglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 560/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro promossa da
, elettivamente domiciliato in via Piano Morra, 18 Benevento, Parte_1
presso lo studio dell'avv. VETRONE CARMEN GERARDA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
rappresentato e difeso dall' Avvocato Gabriele Morreale Agnello per procura CP_1
generale alle liti elettivamente domiciliato ex lege nell'Ufficio legale della sede di CP_1
Benevento
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 23.5.25 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 11.2.25 parte ricorrente ha esposto:
1 - che, con missiva del 15.1.25 l' gli ha comunicato la revoca del beneficio del CP_1
reddito di cittadinanza di cui alla domanda prot. N. INPS-RDC-2019-632583 per non correttezza del nucleo familiare;
- che tale provvedimento, oltre a far nascere l'obbligo di restituzione del reddito di cittadinanza già percepito, ha comportato anche l'interruzione dell'erogazione di quanto corrisposto;
- che l'impugnato provvedimento è privo di adeguata motivazione, oltre che ancorato ad un accertamento errato, in quanto il figlio maggiorenne abita altrove per cui non era stato indicato nella domanda.
Su tali premesse, il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per l'annullamento del provvedimento di revoca.
Si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' chiedendo di rigettare la CP_1
domanda di controparte, in quanto infondata, in fatto e diritto.
In punto di diritto, giova osservare che il reddito di cittadinanza introdotto dal d.l.
28.01.2019 n. 4 ha il dichiarato fine di operare un riordino del sistema di assistenza sociale e una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, con l'obiettivo di una più efficace gestione delle politiche attive per il lavoro.
L'art. 2 del richiamato d.l. n. 4/2019 disciplina i requisiti personali, reddituali e patrimoniali che devono sussistere sia al momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio in parola sia per conservarne la successiva erogazione per tutta la durata prevista per la fruizione di tale misura.
In particolare, l'art. 2 del D.L. n. 4 del 2019 e ss.mm., in merito ai beneficiari della misura, stabilisce: "1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
2 cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in I. per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo
D.P.C.M. 5 dicembre 2013; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini
ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia e' incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia e' incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini
ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 c.c. o motoveicoli di cilindrata superiore a
250 c.c., immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario
3 a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171. c -bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.
Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del D.P.C.M. 5 dicembre 2013:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1 settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a -bis ) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.
E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) , numero 2), e lettera c) . Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti è comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1,
4 lettera b) , numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione.
A norma dell'art. 3 comma 5, infatti, "Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all'articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi".
Per quanto qui interessa, il trattamento sanzionatorio è disciplinato al successivo art. 7,
a norma del quale "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni. …".
La disposizione normativa in parola, inoltre, stabilisce che "4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
5. E' disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare: … f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12; h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo
9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
5 legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9.
6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.
…
10. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, sono effettuati dall' . Gli indebiti recuperati nelle modalità CP_1
di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall' all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per CP_1
il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1. L' dispone altresì, ove CP_1 prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc. …
12. I centri per l'impiego e i comuni, nell'ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza, comunicano alle piattaforme di cui all'articolo 6, al fine della messa a disposizione dell' , le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di CP_1
cui al presente articolo, ivi compresi i casi di cui all'articolo 9, comma 3, lettera e), entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare. L' , per il tramite CP_1
delle piattaforme di cui all'articolo 6, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.
13. La mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilita' disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20".
14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, i comuni, l' , l'Agenzia delle entrate, l' CP_1 Controparte_2
preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, entro dieci giorni
[...]
6 dall'accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica. …"
Nel dare applicazione alla disciplina normativa in parola, per quanto qui interessa, la
Corte di legittimità ha evidenziato che " Poiché beneficiario ex lege del reddito di cittadinanza non è il richiedente, ma il nucleo familiare, ed il valore economico si calcola proprio in relazione alla sua composizione, l'omessa indicazione di un familiare determina la riduzione dell'importo del beneficio economico. Dal momento che il d.l. n. 4 del 2019 art. 2 prevede che i requisiti per l'ottenimento del beneficio economico devono essere in possesso del nucleo familiare cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, deve ritenersi che il non informare l'ente erogatore del sopravvenuto status detentivo di un componente del nucleo familiare rientri tra le "altre informazioni dovute
e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del benefici", la cui omessa comunicazione è sanzionata dal d.l. n. 4 del 2019, art. 7 comma 2” (v. Cassazione penale sez. III, 13/04/2022, n.37922).
In coerenza con tale ricostruzione, più in generale, occorre altresì ricordare che "nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto" (Cass. 11.02.2016, n.2739; conf., tra le tante, Cass. n. 5059/2018;
Cass. Sez. Unite 4.08.2010, n.18046).
In linea di continuità con tali principi, di recente, è stato precisato che l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) l'insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente: così da ult.
Cass. n. 10627 del 2021, sulla scorta di Cass. nn. 17417 del 2016 e 14517 del 2020),
7 con la conseguenza che la carenza anche una sola delle dette condizioni determina la riespansione dell'operatività della regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c..
Muovendo da tali rilievi, i giudici di legittimità hanno sottolineato che "deve escludersi in particolare la ricorrenza della quarta delle anzidette condizioni, … anche allorché, come nella specie, l'ente sia pervenuto a conoscenza di tali fatti non già per iniziativa del pensionato obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vigilanza, qual è
l' " (così, in motivazione, Cass. 23.02.2022, n. 5984). Controparte_2
Nel contesto considerato, quindi, "spetta al pensionato-attore l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione richiesta non potendo trincerarsi dietro il pretesto di non sapere quali requisiti essi siano, essendo fissati dalla legge ed essendo gli stessi che aveva dovuto provare per ottenere la prestazione, ed ora contestati dall'
[...]
in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma CP_3
erogata" (Cass. 10.06.2019, n. 15550. Nel medesimo senso, sostanzialmente, tra le varie, Cass 10.02.2022, n. 4319; ed ancora, Cass. 29.09.2004, n. 19587 che ribadisce l'onere dell'assicurato di provare che i propri redditi non superano i limiti legislativamente fissati per il conseguimento della prestazione).
Del resto, la Corte di Legittimità "nel ribadire che in tema di indebito previdenziale, il pensionato che agisce per l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, ha chiarito, altresì, che in tal caso non assume rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo L. n. 412 del 1991, ex art. 13, comma CP_4
2, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, dei relativi fatti da parte dell'interessato. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, anche in ragione della mancata attivazione dell' CP_1
in ordine alle verifiche dei redditi del pensionato nei tempi previsti dalla legge)" (così, in motivazione, Cass. 18.10.2018, n. 26231 che richiama apertis verbis Cass.
20.01.2011, n. 1228).
8 Alla luce di quanto precede, appare evidente che l'assicurato o l'assistito in tanto ha diritto a ricevere prestazioni economiche nella misura stabilita dal legislatore in quanto dimostri di trovarsi nelle condizioni per esse prescritte dalla relativa disciplina di riferimento: "Queste considerazioni tolgono, in radice, qualsiasi consistenza all'argomentazione che l' in sede stragiudiziale, non avrebbe specificato, o non CP_1
lo avrebbe fatto adeguatamente, nella comunicazione con cui partecipava all'interessato di aver riscontrato omissioni, le ragioni per le quali riteneva non sussistente il diritto. A maggior ragione, convenuto in giudizio, costituito o contumace che fosse, gli unici oneri configurabili erano quelli relativi alla contestazione dei fatti allegati dalla parte a fondamento della pretesa di accertamento negativo dell'indebito.
Venendo al caso di specie, parte ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione volta a provare la sussistenza dei requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza.
Al contrario l' nel costituirsi in giudizio ha depositato documentazione da cui CP_1
risulta che la Guardia di Finanza di Benevento, a seguito di accertamenti svolti sui percettori del reddito di cittadinanza , con PEC prot. .1100.07/01/2025.0002006 CP_1 comunicava alla sede di Benevento che “Nelle DSU CP_1 Parte_1 propedeutiche all'ottenimento del beneficio non ha mai indicato il figlio ” e Persona_1 che “inoltre per le prestazioni erogate a seguito delle istanze presentate in data
15/03/2019 e 05/10/2020 non ha indicato in dichiarazione il nominativo del genitore della figlia minore, ovvero il sig. nato in [...] il [...]”.( Persona_2
v.doc.3)
Pertanto, in conseguenza della suddetta segnalazione, l' ha provveduto ad CP_1
effettuare i dovuti controlli ed ha accertato che nella DSU prot. Controparte_5
03343435W- 00, propedeutica alla domanda prot. INPS-RDC-2019- 632583 la ricorrente non aveva indicato il genitore non coniugato e non convivente, Persona_2
( ) padre del minore presente nel nucleo familiare . C.F._1
Inoltre, la sede ha constatato che nelle DSU prot. 2020-01096674W-00 e CP_6
prot. INPS-ISEE-2022- 06252369Q-00, rispettivamente alla base delle domande prot.
INPS-RDC-2020-2945078 e prot. 5836244, l'interessata ha omesso Persona_3
di inserire il figlio ( ), dichiarando, un Persona_4 C.F._2
9 nucleo familiare non veritiero rispetto a quello presente nell'Anagrafe Nazionale delle
Popolazione Residente (ANPR).
Per tali motivi la sede legittimamente ha provveduto a porre in revoca le domande CP_1
RDC prot. INPS-RDC-2019-632583 del 15/03/2019, prot. INPS-RDC-2020-2945078 del 05/10/2020 e prot. del 19/05/2022 e obbligo di Controparte_7
restituzione di quanto indebitamente percepito.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in assenza di prova da parte della ricorrente della sussistenza dei requisiti per il diritto alla prestazione richiesta, deve
CP_ trovare applicazione l'art. 2033 c.c. ed affermato il diritto dell' di ripetere quanto erogato nel provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente pronunciando inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
RIGETTA il ricorso
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2697,00 oltre accessori.
Così deciso in Benevento, 24/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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