Sentenza 11 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 11/01/2021, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/01/2021
N. 00028/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01131/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1131 del 2018, proposto da
-O-OMISSIS-ISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico -OMISSIS-innei e Silvia -OMISSIS-uttoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Claudia Baggio in Venezia, San -OMISSIS-arco 5383;
contro
-OMISSIS-inistero della -OMISSIS-ifesa, in persona del -OMISSIS-inistro - legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura -OMISSIS-istrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San -OMISSIS-arco 63;
-OMISSIS-inistero dell'Economia e delle Finanze – -O-OMISSIS-ISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
per l'annullamento
- del decreto del -OMISSIS-inistero della -OMISSIS-ifesa – -OMISSIS-irezione generale della previdenza militare e della leva, prot. -OMISSIS-_-OMISSIS- -O-OMISSIS-ISSIS-, con il quale il -OMISSIS-inistero non ha riconosciuto la causa di servizio respingendo l'istanza di equo indennizzo presentata dal ricorrente in data-O-OMISSIS-ISSIS-;
- per quanto occorrer possa, del parere espresso dal-O-OMISSIS-ISSIS- per le cause di servizio del -OMISSIS-inistero dell'Economia e delle Finanze, -O-OMISSIS-ISSIS-;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso, conseguente o collegato, anche non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti di ricorso;
e per l'accertamento
della dipendenza da causa di servizio della infermità evidenziata nell'istanza del-O-OMISSIS-ISSIS- e del conseguente diritto all'equo indennizzo, con condanna a corrispondere il dovuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del -OMISSIS-inistero della -OMISSIS-ifesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2020 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e -OMISSIS-IRITTO
1. Il ricorrente, -O-OMISSIS-ISSIS-, affetto da una patologia cardiaca, manifestatasi in esito ad un “ infarto miocardico transmurale in sede antero laterale ”, verificatosi il -O-OMISSIS-ISSIS- al termine delle prove di efficienza fisica cui era stato sottoposto, con domanda del -O-OMISSIS-ISSIS- ha richiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della propria infermità.
Con verbale del -O-OMISSIS-ISSIS-, la -O-OMISSIS-ISSIS-, territorialmente competente, accertava l’infermità, qualificandola come “ esiti stabilizzati non esimenti di infarto miocardico acuto transmurale in sede antero-laterale ”, ascritta alla categoria 8, tabella A. -OMISSIS-ichiarava inoltre il ricorrente idoneo al servizio militare e temporaneamente “ non idoneo alle mansioni della categoria di appartenenza ” e suscettibile di impiego “ in mansioni d’ufficio per mesi 6 (sei) ”.
Successivamente, il -O-OMISSIS-ISSIS-, riunitosi nell’adunanza del -OMISSIS-, stabiliva che “ l’infermità: […] non può riconoscersi dipendente da causa di servizio, trattandosi di necrosi di una zona circoscritta o estesa di tessuto del miocardio causata da ischemia protratta per occlusione di un vaso coronarico interessato da processo aterosclerotico o da fenomeni funzionali stenosanti (spasmi), favorito da fattori di rischio individuali, congeniti o acquisiti, e frequentemente legato alle abitudini di vita del soggetto, sull’insorgenza e decorso della quale il servizio prestato così come descritto agli atti, considerato in ogni suo aspetto, non può avere svolto alcun ruolo, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto che non risulta essere stato caratterizzato da particolari abnormi responsabilità ovvero da eccezionali disagi tali da prevalere, rispetto agli elementi individuali favorenti, nell’insorgenza o nella successiva evoluzione dell’infermità ”.
Sulla base di tale parere, il -OMISSIS-inistero della -OMISSIS-ifesa emetteva il decreto di diniego, oggetto della presente impugnativa.
2. A fondamento del ricorso sono proposti i seguenti motivi:
-- (1) Illegittimità per motivazione stereotipata, carente, insufficiente, contraddittoria, perplessa. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3 l. 7.08.1990, n. 241. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 14 d.p.r. 29.10.2001, n. 461. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento (art. 97 Cost.). -OMISSIS-ifetto di istruttoria. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere. Ingiustizia manifesta. Contraddittorietà ; l’Amministrazione avrebbe rigettato la domanda sulla base di un parere stereotipato, che non avrebbe tenuto delle specificità del quadro anamnestico prospettato dal ricorrente, erroneamente ricondotto entro il generico alveo delle patologie cardiache e dell’altrettanto generico insieme dei fattori di rischio che ne favorirebbero l’insorgenza in alcuni soggetti predisposti;
-- (2) Illegittimità per carenza e/o difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3 l. 7.08.1990, n. 241. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, 7, 11 e 14 d.p.r. 29.10.2001, n. 461. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento (art. 97 Cost.). -OMISSIS-ifetto di istruttoria. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere. Ingiustizia manifesta. Contraddittorietà ; risulterebbero sopravvalutati i precedenti familiari (il padre sarebbe stato colto da infarto già in età avanzata), mentre non sarebbero state vagliate le gravose condizioni nelle quali si sarebbe svolto, negli anni, il servizio da parte del militare, connotato da disagevoli trasferimenti di sede, dall’allontanamento dalla famiglia e da una condizione di cronico stress ; non sarebbe stata neppure apprezzata l’autonoma incidenza causale delle intense prove fisiche, sostenute dal ricorrente, al termine delle quali si è verificato l’evento infartuale;
-- (3) Illegittimità per vizio procedimentale e violazione del contraddittorio. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 10 bis l. 7.08.1990, n. 241. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di trasparenza, buon andamento (art. 97 Cost.). Carenza e difetto di istruttoria. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere. Ingiustizia manifesta. Contraddittorietà ; l’Amministrazione non avrebbe comunicato il preavviso di rigetto dell’istanza, ai sensi dell’art. 10 bis , L. n. 241 del 1990, impedendo così al ricorrente “ di interloquire fattivamente, producendo documenti verosimilmente non trasmessi dal Reparto o anche solo la perizia ”, resa dal consulente di parte, depositata nell’odierno procedimento (doc. 20).
Viene inoltre richiesta l’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio al fine di accertare la sussistenza e la consistenza dell’infermità, nonché la sua dipendenza da causa di servizio. Si domanda di disporre, sostanzialmente in alternativa alla consulenza, “ una verificazione intesa ad accertare la dipendenza da cause di servizio della patologia sofferta dal ricorrente, ordinando che lo stesso sia sottoposto a nuova visita medica e nuova valutazione della propria storia clinica ”.
3. L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso.
4. Chiamata nella pubblica udienza del 7 ottobre 2020, la causa è quindi passata in decisione.
5. Il ricorso deve essere respinto in relazione a ciascuno dei motivi d’impugnazione.
5.1 Il primo ed il secondo profilo di censura possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi.
Il ricorrente contesta il giudizio espresso dal-O-OMISSIS-ISSIS-, ritenendolo errato, insistendo per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità.
In merito, va però rilevato che, per consolidata giurisprudenza:
- da un lato, “ la variegata e qualificatissima estrazione tecnico-professionale dei componenti del-O-OMISSIS-ISSIS- e l’istruttoria particolarmente completa da questo esperita, non limitata ai soli aspetti medico-legali, sono garanzia circa l'attendibilità della determinazione assunta ” (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, n. 41 del 2018);
- dall’altro lato “ il sindacato giurisdizionale esperibile sulle valutazioni tecniche degli organi medico-legali circa la dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente è limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti; di conseguenza al giudice amministrativo spetta una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, relativa alla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, laddove l'accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, in cui si sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, rappresenta un tipico esercizio di attività di merito tecnico riservato all'organo di verifica delle cause di servizio ” (Cons. Stato, Sez. V, n. 2093 del 2012; cfr., inoltre, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, n. 773 del 2018).
Alla luce di tali insegnamenti giurisprudenziali, si deve considerare che il perimento assegnato alla cognizione del giudice deve essere rigorosamente circoscritto ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ovvero di incongruità manifesta, risultando altrimenti precluso l’accesso a valutazioni propriamente di carattere tecnico, non suscettibili, se non entro i suddetti limiti, di censura e di sindacato.
Osserva ancora la giurisprudenza che la “ strutturale ampiezza delle valutazioni del Comitato, alle cui conclusioni deve conformarsi il successivo decreto dell’Amministrazione (art. 14 d.p.r. n. 461 del 2001), si riflette nelle attribuzioni del Giudice Amministrativo, il cui sindacato è limitato al riscontro di “evidente travisamento di fatti, manifesta illogicità o palese incongruità della motivazione” (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 6 agosto 2015, n. 3878; Sez. IV, 11 settembre 2017, n. 4266); trattasi, dunque, di un sindacato estrinseco, ossia volto a verificare ab externo, oltre all’eventuale ricorrenza di errori di fatto, il rispetto dei canoni di logica formale (cristallizzati nei principi di non contraddizione, di ragionevolezza, di consequenzialità argomentativa), senza poter impingere nel merito delle conclusioni raggiunte dall’Amministrazione, nel doveroso rispetto della sfera di attribuzioni alla stessa ex lege affidata ” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4619 del 2017).
5.2 Così delineati i ristretti confini del sindacato giurisdizionale, si deve sottolineare come, all’interno dell’operato dell’Amministrazione, non emergano profili di illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o di inattendibilità tecnico-scientifica, tali da consentire al giudice, pur entro i limiti sopra indicati, di conoscere e censurare le valutazioni del-O-OMISSIS-ISSIS-, in quanto tali intrinsecamente connotate dall’esercizio di discrezionalità tecnica.
Pertanto, in assenza della benché minima prova contraria, va sottolineato come tale organo abbia preso in considerazione tutti i servizi prestati dal ricorrente e puntualmente soppesato il loro apporto eziologico sull’insorgere della patologia denunciata.
Il-O-OMISSIS-ISSIS-, in particolare, ha quindi “ esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti ”, deducendone, in termini del tutto logici e coerenti, che sull’insorgenza e decorso della patologia “ il servizio prestato così come descritto agli atti, considerato in ogni suo aspetto, non può avere svolto alcun ruolo, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto che non risulta essere stato caratterizzato da particolari abnormi responsabilità ovvero da eccezionali disagi tali da prevalere, rispetto agli elementi individuali favorenti, nell’insorgenza o nella successiva evoluzione dell’infermità ”, dando così luogo ad un giudizio di carattere tecnico, ampiamente sostenuto dalle acquisizioni istruttorie oggetto di esame da parte dell’Amministrazione.
5.3 -OMISSIS-eve essere inoltre soggiunto che le opposte tesi, allegate dal ricorrente nelle proprie difese, costituiscono, a ben vedere, mere affermazioni di principio, non idonee a scalfire la congruità e la intrinseca logicità del giudizio avversato. L’istante, a ben vedere, si limita a contestarne la condivisibilità, esponendo, dunque, una critica di puro merito, intesa esclusivamente a contraddire la valutazione tecnica operata dal-O-OMISSIS-ISSIS-, senza tuttavia vanificarne i presupposti e il rigoroso metodo di giudizio, specie in mancanza di qualsiasi seria allegazione probatoria.
La suddetta valutazione tecnica, del resto, per giurisprudenza consolidata (da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, n. 4619 del 2017), non potrebbe essere censurata nemmeno alla luce di difformi conclusioni raggiunte da sanitari interpellati autonomamente dall’istante, né mediante l’invocato esercizio di poteri istruttori da parte del giudice (che darebbero luogo ad un abnorme allargamento del sindacato giurisdizionale), dovendosi in conclusione sottolineare che la disciplina di settore ha invece inteso riservare i relativi accertamenti ai competenti organi dell’Amministrazione (artt. 11, commi 1 e 14, -OMISSIS-.P.R. n. 461 del 2001).
5.4 Infine, va per completezza rilevato che nessuna concreta dimostrazione è stata offerta, al fine di comprovare efficacemente la condizione di particolare gravosità del servizio prestato dal ricorrente (trasferimenti protratti, situazioni ambientali, turni stressanti, alterazione dei ritmi fisiologici, ecc.), la cui descrizione non appare incompatibile con le normali condizioni di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del militare, specie in riferimento al grado rivestito e alle responsabilità che da tale grado discendono.
5.5 Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso, con il quale viene contestato il mancato inoltro della comunicazione di preavviso di rigetto, in violazione di quanto previsto dall’art. 10 bis , L. n. 241 del 1990 (nel testo previgente) dipendente.
Come ha infatti chiarito la prevalente giurisprudenza “ nel procedimento per la verifica della sussistenza della dipendenza dell'infermità contratta dal pubblico dipendente da causa di servizio, non ricorrono i presupposti per una comunicazione di avvio, né quelli per il preavviso di rigetto, in quanto non vi è spazio per un contraddittorio prima dell'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, tenuto anche conto della particolare disciplina speciale analiticamente prevista dal -OMISSIS-pr n. 461 del 2001. -OMISSIS-el resto, la ragione risiede nella circostanza che gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio costituiscono espressione di discrezionalità tecnica riconosciuta al CVCS, con conseguente limitato sindacato giurisdizionale per illogicità, manifesta irragionevolezza, omessa considerazione delle circostanze di fatto. L'Amministrazione procedente non può che conformarsi al parere del-O-OMISSIS-ISSIS-, salvo che non ne ravvisi i presupposti per un supplemento, ai sensi dell'art. 14, comma 1, -OMISSIS-pr n. 461 del 2001, con la conseguenza che l'eventuale partecipazione procedimentale dell'interessato non potrebbe produrre effetti sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato ” (così, tra le più recenti, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n. 2257 del 2020).
6. -OMISSIS-a ultimo, vanno disattese le istanze istruttorie formulate dalla parte ricorrente.
Quanto alla richiesta di disporre consulenza tecnica d’ufficio, ai sensi dell’art. 63 cod. proc. amm., preordinata ad accertare la sussistenza e la consistenza dell’infermità nonché la sua dipendenza da causa di servizio, va osservato che essa “ può essere disposta solo al fine di verificare l`attendibilità tecnico-scientifica delle valutazioni espresse dal suddetto Collegio [leggasi : il-O-OMISSIS-ISSIS- ] , ma non per sostituire il giudizio a questo riservato (vedi, tra tante, Cons. St., Sez. IV, n. 31/2013) ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I- bis , n. 5298 del 2018).
Ne consegue che tale istanza istruttoria va respinta proprio perché finalizzata a sovvertire, sostituendolo, il giudizio del-O-OMISSIS-ISSIS-.
-OMISSIS-eve essere disattesa anche la richiesta rivolta al Tribunale, affinché sia disposta una verificazione “ intesa ad accertare la dipendenza da cause di servizio della patologia sofferta dal ricorrente, ordinando che lo stesso sia sottoposto a nuova visita medica e nuova valutazione della propria storia clinica ”. Nella fattispecie, non si ravvisano infatti circostanze dubbie, tali da richiedere l’acquisizione di chiarimenti ulteriori rispetto agli elementi già vagliati dall’Amministrazione nel corso del procedimento (vd. T.A.R. Lombardia, -OMISSIS-ilano, Sez. III, n. 1498 del 2020).
7. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto, mentre le spese vanno compensate sussistendone giusti motivi, anche in considerazione della particolare natura della questione esaminata.
P.Q.-OMISSIS-.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2020 con l'intervento dei -OMISSIS-agistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.