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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/04/2025, n. 2481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2481 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 579 del ruolo generale dell'anno
2025, trattenuta in decisione all'udienza del 4/4/2025 e vertente
T R A
- ( ) in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 C.F._1
di ( ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dagli avv.ti Carlo Giacobbi e Mario Lotti come da procura in atti;
RECLAMANTE
E
- ( ), in persona dell'amministratore unico Controparte_2 P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Aurora PAccatrosi come da procura in atti;
CP_3
RECLAMATA
E
- Liquidazione giudiziale di Controparte_1
( ), in persona del curatore dott. P.IVA_1 Controparte_4
( , rappresentata e difesa dall'avv. Silvio Lecca come da C.F._2
procura in atti;
RECLAMATA
OGGETTO: Reclamo ex art. 51 CCII avverso sentenza di apertura della liquidazione r.g. n. 1 giudiziale.
CONCLUSIONI
Per la reclamante: “previa sospensione, almeno fino all'esito del presente giudizio, della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione, in riforma della impugnata sentenza, Voglia revocare e/o annullare la stessa, revocando e/o annullando, di conseguenza, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
. Con condanna delle controparti, in solido tra loro, alla rifusione delle
[...] spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori, che si dichiarano antistatari avendone fatta anticipazione”.
Per la reclamata OF PA: “preliminarmente: - rigettare la richiesta sospensione poiché non ricorrono i presupposti di legge, per quanto sopra esposto e dedotto. nel merito: - rigettare il reclamo poiché infondato in fatto ed in diritto e non provato, per quanto sopra esposto;
e per l'effetto, confermare in toto la sentenza impugnata.
- In ogni caso, con condanna alle spese del presente giudizio, nonché a quelle del giudizio dinanzi al Tribunale, oltre accessori di legge”.
Per la liquidazione giudiziale: “(i) respingere, in quanto infondata in fatto ed in diritto, la richiesta di sospensione della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione relativi alla liquidazione giudiziale della
; (ii) rigettare il reclamo ex art. 51 Controparte_1
CCII proposto dalla sig.ra in quanto del tutto infondato in fatto ed Parte_1 in diritto, confermando per l'effetto l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di;
(iii) con vittoria delle spese di Controparte_1 lite, da porre a carico della sig.ra e dell' Parte_1 Controparte_1
”.
[...]
IN FATTO E IN DIRITTO
La ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma n. 2 del 7/1/2025, chiedendo la revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale e -nelle more della decisione- la sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento degli atti di gestione.
Secondo la reclamante, la pronuncia è erronea in quanto l'assoggettamento alla procedura concorsuale è stato ritenuto soltanto in ragione dell'attività commerciale svolta, senza alcuna verifica sul requisito della prevalenza, ricorrendo il presupposto della: “2) qualità di imprenditore commerciale della debitrice quale società a responsabilità limitata –sebbene lo svolgimento di attività agricola – e dunque fallibile ex art. 121 CCII in quanto anche a prescindere dall'inclusione nell'oggetto sociale di attività certamente di natura commerciale, quale la commercializzazione
(…) dei prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo o dal bosco o dall'allevamento r.g. n. 2 di animali, la stessa ragione giustificatrice del credito della società ricorrente,
costituita appunto dalla protratta fornitura alla debitrice di prodotti alimentari da quest'ultima non prodotti ma acquistati, appare confermare l'esercizio in concreto dell'attività commerciale inclusa nell'oggetto sociale” (v. sentenza); per contro, sussistono tutti i requisiti di cui all'art. 2135 cc: l'attività consiste nell'acquisizione, in affitto, dei fondi rustici destinati al pascolo e, quindi, nell'allevamento di bovini e bufalini -dalla nascita all'estinzione- dai quali vengono ricavati, in prevalenza, latte e carne destinati alla vendita (eventualmente previa trasformazione del prodotto); tale attività è dimostrata dalla documentazione versata in atti (visura camerale,
estratto del cassetto previdenziale, dichiarazioni fiscali, fascicoli aziendali Agea,
registri di stalla, contratti di affitto e concessioni di terreni, libretto macchine agricole); d'altro canto, il costo del personale è assai rilevante, mentre il credito di
è pari ad euro 214.709,62 soltanto -a fronte di ricavi pari ad euro Controparte_2
5.420.384,00 nel 2020, ad euro 4.269.995 nel 2021 e ad euro 2.940.207,00 nel 2022.
Costituendosi in giudizio, la creditrice e la curatela della Controparte_2
liquidazione giudiziale hanno chiesto il rigetto -dell'istanza di sospensione e- del reclamo.
Tanto premesso, osserva la Corte che la pronuncia impugnata risulta carente nella verifica del presupposto di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, non apparendo sufficiente, di per sé sola, la circostanza dello svolgimento di attività commerciale, che nella specie attiene, pacificamente, al medesimo settore merceologico (cfr. Cass. 3647/2023); ciò non di meno, il reclamo va respinto per le ragioni che di seguito vengono illustrate.
Va rammentato che proprio in quanto è incontroversa l'attività commerciale, potenzialmente idonea a determinare l'assoggettamento alla procedura concorsuale
(v. Cass. n.12215/2012), è onere della debitrice dimostrare il possesso dei requisiti per l'esenzione e, specificamente, la riconducibilità di tale attività a quella cd
“connessa” (ma non prevalente) di cui all'art. 2135, III comma cc (v. Cass.
1049/2021).
La documentazione prodotta dalla reclamante, non di meno, attesta lo svolgimento dell'attività “agricola”, che non è di per sé oggetto di contestazione;
è invece inidonea, come dedotto dalle controparti, a dimostrare che quest'ultima sia
“prevalente” e, ancor meno, che le attività “connesse” (di trasformazione e r.g. n. 3 commercializzazione) siano svolte “su prodotti ottenuti in via esclusiva o quanto meno in prevalenza dall'attività agricola” esercitata (Cass. 3647/2023).
Infatti, in presenza di un'attività connessa di commercializzazione, “la natura di impresa agricola non consegue di per sé dallo svolgimento di un ciclo biologico di coltivazione collegato con il fondo ma dal fatto che tale commercializzazione
riguardi prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo piuttosto che in altro modo” (Cass. 1049/2021).
In proposito, la reclamante si è limitata a dedurre (peraltro in assenza di precisi riferimenti temporali) che le forniture di (desunte dall'entità del Controparte_2 credito vantato) sono complessivamente marginali rispetto all'ammontare dei
“ricavi” (per ciascun esercizio), evidenziando, sotto altro profilo, la consistenza del
“lavoro” rispetto al totale dei “costi” sostenuti.
In disparte l'effettiva rilevanza di tale ultimo dato, l'odierna ricorrente non ha però illustrato, come eccepito dalla creditrice istante (che ha altresì sottolineato l'incompletezza della documentazione prodotta), i ricavi risultanti da ciascun settore
(agricolo/commerciale) né, tanto meno, ha chiarito quali siano i costi complessivamente sostenuti (rispetto al volume totale) per l'acquisto delle merci destinate alla vendita.
Come dedotto dalla curatela, inoltre, risultano plurimi indici contrari alla prevalenza dell'attività agricola: a) nell'oggetto sociale è espressamente enunciata
(anche) l'attività di commercio;
b) la sede legale si trova a Roma, “all'interno di un piccolo ufficio condotto in locazione”, mentre la sede secondaria è ubicata a Rieti, quale “punto vendita ove svolgeva l'attività di commercializzazione di prodotti al dettaglio (anche via internet)”; c) oltre alle forniture di constano le Controparte_2
fatture -per complessivi euro 421.551,00- di Vallesanta Service Srl, appaltatrice del servizio di recapito a domicilio dei prodotti.
Dagli accertamenti della GDF relativi agli anni di imposta 2018 e nel 2019, infine, risulta l'espressa contestazione dello svolgimento “in via prevalente e quasi assoluta” -diversamente da quanto dichiarato- dell'attività commerciale di
“compravendita di beni e servizi”, essendo del tutto “marginale” quella di
“allevamento del bestiame”.
In conclusione, la reclamante non ha affatto dimostrato -come suo onere in base ai canoni di cui all'art. 2697 c.c.- che il commercio praticato fosse riferibile, in r.g. n. 4 prevalenza, ai prodotti provenienti dalla sua attività agricola.
Il reclamo, pertanto, va respinto;
resta assorbita l'istanza di sospensione, peraltro avanzata -come dedotto dal curatore- nonostante l'azienda non sia più “attiva” e non esista “un'azienda di proprietà”.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri di cui al
DM 55/2014 (ex art. 4, comma 10 sexies) che tiene conto della natura del giudizio e dell'attività processuale svolta;
come pure osservato dalla curatela, Parte_1 ha espressamente agito anche in proprio, per l'effetto risultando a sua volta soccombente ex art. 91 cpc (cioè anche a prescindere dall'art. 51 uc CCII).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- condanna e , Parte_1 Controparte_1
in solido, al pagamento in favore di e della Controparte_2 CP_5
delle spese di lite,
[...] Controparte_1
che liquida, per ciascuna, in euro 4.236,00 per compensi, oltre rimborso spese e accessori come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte di parte reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso in Roma il 17/4/2025
Il CONSIGLIERE EST. Il PRESIDENTE
dott. Paolo Bonofiglio dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 5