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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/04/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 305 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2018
TRA
(C.F. ) e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi P.IVA_1
dall'Avv. Armando D'Ippolito;
[...]
[...]
[...]
[...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_3 P.IVA_2
tempore e per essa, (C.F. ), quale sua procuratrice Parte_4 P.IVA_3
speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Sardi;
-APPELLATA-
1
Disposta, con decreto del 03.05.2022, la trattazione scritta del procedimento, le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria, cui si fa rinvio, e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto n.70/09 il tribunale di Brindisi, in accoglimento del ricorso proposto da di Bari, ingiunse a Parte_5 Pt_2
e a – debitrice principale, la prima, e fideiussore, il secondo - il
[...] Parte_1
pagamento, rispettivamente, di € 9.951,81 e di € 6.500,00, oltre interessi, con la precisazione che la condanna del fideiussore alla minor somma del debito complessivo di
€ 9.951,80 era in solido con il debitore principale.
Avverso il decreto ingiuntivo propose opposizione il Principalli con atto di citazione notificato il 29.05.2009 con il quale chiese la revoca del decreto contestando l'esistenza del credito.
Con autonomo atto di citazione propose opposizione anche dichiarando Parte_2
in premessa di opporsi al decreto ingiuntivo “…a mezzo del quale veniva ingiunto al sig. il pagamento della somma di € 6.500,00 oltre interessi” e deducendo nei motivi Parte_1
di opposizione l' inesistenza del credito ingiunto nei propri confronti (per non avere, la banca, offerto nel ricorso monitorio la prova del credito) l'illegittimo addebito di interessi non pattuiti, la nullità della clausola che prevedeva la determinazione del tasso in maniera unilaterale, con disconoscimento di “tutti i documenti esibiti dalla banca nel proprio fascicolo di parte”.
Riuniti i due processi, con sentenza n. 1843 del 2017, pubblicata il 15.11.2017, il Tribunale di Brindisi ha rigettato l'opposizione; revocato il decreto ingiuntivo n. 70/2009; con condanna di parte opponente al pagamento della somma pari a € 9.435,70 oltre interessi al tasso del 9,719% a decorrere dal 10/01/2009 fino al soddisfo in favore dell'istituto di credito;
con condanna di parte opponente al pagamento delle spese e competenze di lite e della fase monitoria liquidate in complessivi € 3.566,00 di cui € 178,00 per spese, oltre oneri e accessori di legge;
spese di CTU poste definitivamente a carico di parte opponente. 2 Con atto di citazione notificato in data 08.03.2018, e Parte_1 Parte_2
hanno interposto appello avverso la citata sentenza, mai notificata – affidandolo ai motivi di cui appresso – chiedendo di riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, dichiarare estinto il debito fideiussorio di e parzialmente estinto il debito della Parte_1
società sino alla concorrenza di € 9.652,90 alla data del 15.05.2013; con Parte_2
condanna della Banca appellata al pagamento delle spese e competenze del secondo grado di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 07.06.2018, si è costituita OP
(in seguito: hiedendo, in via preliminare, 1)
[...] CP_2
dichiararsi il difetto di legittimazione attiva del sig. quale rappresentante legale Parte_1
della società a stare in giudizio e quindi la carenza di legittimazione ad Parte_2
appellare la sentenza del Tribunale di Brindisi. in quanto la società risulta inattiva da oltre tre anni e quindi da ritenersi cancellata dal registro delle imprese ex art. 2490 c.c.; con condanna di al pagamento delle spese di lite;
2) in subordine, Parte_1
nell'ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di cui al punto 1), dichiarare che la società è ancora debitrice della di € 6.356,94 oltre agli interessi Parte_2 Pt_4
convenzionali dal 16.05.2013 e, conseguentemente, condannarla al pagamento di detto importo ovvero di quella diversa somma che sarà ritenuta dovuta, oltre agli interessi convenzionali del 9,719% fino al soddisfo;
con condanna al pagamento delle spese di lite;
nei confronti di di 1) dichiarare che quale fideiussore, è Parte_1 Parte_1
ancora debitore della dell'importo di € 2.182,25 (€ 9.243,29 – € 7.061,04) e Pt_4
condannarlo al pagamento di detto importo ovvero di quella diversa somma che sarà ritenuta dovuta, oltre ulteriori interessi convenzionali dal 16.05.2013 fino al soddisfo;
con condanna di al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Il 14.01.2020 con comparsa di costituzione per cessione di credito ex art.111 c.p.c., si è costituita quale procuratrice speciale di cessionaria Parte_4 Parte_3
del credito già ceduto da a Controparte_3 CP_4
chiedendo di respingere l'avverso appello e tutte le relative domande in quanto
[...]
infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata a valere
3 quale titolo esecutivo a favore della cessionaria per il tramite della Parte_3
procuratrice con vittoria di spese e competenze professionali, oltre iva Parte_4
e cpa.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.12.2020, ha Parte_1
precisato le conclusioni nel modo seguente: “1) In via preliminare, nel merito, si eccepisce la nullità della fideiussione sottoscritta in data 6.9.2005 nonché l'atto di fideiussione integrativo sottoscritto in data 26.7.2006 posto a base del decreto ingiuntivo opposto, per violazione dell'art. 2 della Legge
n.287/90 in quanto le clausole di cui agli articoli 2-6-8 contenute nella fideiussione sono identiche allo schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI, contrastante con il provvedimento della Banca d'Italia del
2.5.2005 che ne vietava l'applicazione.
Conseguentemente dichiarare esente dall'obbligo fideiussorio con revoca del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto.
In via subordinata dichiarare la nullità parziale del contratto fideiussorio limitatamente alle clausole
n.2/6/8 per violazione delle disposizioni di cui alla Legge n.287/90.
Per l'effetto dichiarare decaduta la Banca appellata dal chiedere al fideiussore il pagamento del debito garantito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c. poiché la Banca creditrice non ha agito nel termine di sei mesi.
In via subordinata accogliere le conclusioni rassegnate con l'atto di appello con la revoca del decreto ingiuntivo”.
Con successive note di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 25.05.2022, gli appellanti hanno ulteriormente eccepito il difetto di legittimazione della società
[...]
dichiaratasi cessionaria del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto, per non Parte_3
aver prodotto l'atto di cessione dal quale risulta ceduto il credito asseritamente stipulato in data 05.07.2018.
All'udienza del 25.05.2022, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art.352
c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di
, quale rappresentante legale della società inizialmente Parte_1 Parte_2
4 proposta da nella comparsa di costituzione in appello, in considerazione CP_2
dell'inattività ultratriennale di sulla base del richiamato disposto dell'art. Parte_2
2490 u.c. c.c. - dettato in materia di società di capitali e rubricato “Bilanci in fase di liquidazione”, il quale prevede che: “Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'art. 2495” - e successivamente riproposta, nella seconda comparsa conclusionale, da - procuratrice speciale di , cessionaria di Parte_4 Parte_3
un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco originariamente intestati a CP_2
fra i quali, quello per cui è causa - in considerazione dell'intervenuta cancellazione di dal registro delle imprese in data 8.02.2021 (documentata con produzione Parte_2
documentale offerta con il deposito dell'atto).
1.1. L'eccezione, in entrambe le formulazioni, è infondata per i seguenti motivi.
1.1.1. Nella condizione di inattività ultratriennale e prima della cancellazione dal registro delle imprese, la società resta giuridicamente esistente, conservando la piena capacità di compiere tutti gli atti che la riguardano, essendo, pertanto, pienamente legittimata ad agire o a resistere in giudizio (Cass. n. 17957/2021; Cass. n. 7642/2023).
1.1.2. Mentre, per il periodo successivo alla cancellazione della società dal registro delle imprese, poiché un tale accadimento opera come fenomeno estintivo che integra un evento interruttivo disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c, qualora non venga dichiarato dal procuratore della società, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite deve ritenersi che il difensore continui a rappresentare la società cancellata, con conseguente stabilizzazione della sua posizione giuridica come parte (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale (Cass. Civ. n.2439/2024; Cass.
n.26899/2018).
1.2. Ebbene, facendo applicazione di questi principi al caso di specie, posto che la cancellazione di si è verificata in data 08.02.2021, nella pendenza del Parte_2
giudizio di secondo grado, e non è stata oggetto di dichiarazione o di constatazione dell'evento in sede di notificazione, deve ritenersi valida la prosecuzione del giudizio da parte del procuratore della società regolarmente costituita in giudizio, in forza dell'ultrattività del mandato.
5 2. Sempre in via preliminare, occorre analizzare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva - sollevata dagli appellanti con le note di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 25.05.2022 - della società dichiaratasi cessionaria del credito Parte_3
di cui al decreto ingiuntivo opposto, per non aver la stessa prodotto l'atto di cessione del
5.7.2018 al fine di consentire la verifica della effettiva inclusione di detto credito fra i crediti ceduti. Osservano, infatti, gli appellanti che, a tale data, “…il credito per cui è causa risultava estinto in quanto la aveva incassato OP
l'intero suo credito, per cui doveva essere stato annotato nelle scritture contabili. Conseguentemente necessita che controparte dimostri che il credito per cui si discute è stato illegittimamente ceduto seppure inesistente”.
2.1. L'eccezione è infondata.
2.1.1. Va precisato che l'eccezione in esame è stata sollevata dagli appellanti per la prima volta - dopo che la causa era già andata in decisione una prima volta all'udienza cartolare del 16.12.2020 per essere rimessa sul ruolo con ordinanza del 15.02.2022 - nelle note di trattazione scritta e di precisazione delle conclusioni depositate per l'ultima udienza di precisazione delle conclusioni del 25.05.2022, essendosi, procuratrice Parte_4
speciale di cessionaria del credito fatto valere nel presente giudizio, Parte_3
costituita con “Comparsa di costituzione per cessione di credito ex art. 111 c.p.c.” in data 14.01.2020, prima dell'udienza del 15.01.2020 fissata per la precisazione delle conclusioni e rinviata ex art. 309 c.p.c. al 12.02.2020 e poi per p.c. all'udienza del 16.12.2020.
2.2. Ciò posto, rileva la Corte che dalla formulazione dell'eccezione si evince che gli appellanti non contestano l'esistenza del contratto di cessione in sé, e neanche, a ben vedere, l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cartolarizzazione conclusa, ma, sostenendo la tesi secondo cui, alla data dell'operazione di cessione, il credito fosse già estinto per intervenuto pagamento, attraverso la prova dell'indicazione del credito controverso fra quelli ceduti, dichiarano di voler dimostrare “…che il credito per cui si discute è stato illegittimamente ceduto seppure inesistente”.
2.2.1. Questa essendo la linea di ragionamento proposta dagli appellanti, osserva la Corte che, per quanto riguarda la tesi dell'asserita estinzione del credito per cui è causa ancor prima dell'operazione di cessione del 5.07.2018, si procederà nel prosieguo a verificarne, nel merito, la fondatezza nel corso dell'esame dei successivi motivi d'appello; mentre, ove
6 si ritenga di interpretare l'eccezione de qua come contestazione dell'inclusione del credito per cui è causa fra quelli ceduti, considerato che costituitasi attraverso Parte_3
la procuratrice speciale quale cessionaria del credito già ceduto da Parte_4
a ha prodotto, in sede di costituzione in giudizio, copia della G.U. parte Controparte_4
II, n. 83 del 19.07.2018 con cui veniva data pubblicità alla cessione con atto del 5.07.2018 di un portafoglio di crediti pecuniari “in blocco” – fra cui quello vantato nei confronti di
- da a (doc. 1); nonché Parte_2 Controparte_3 Controparte_4
copia della G.U. parte II n. 144 del 7.12.2019 con cui veniva data pubblicità alla successiva cessione con atto del 3.12.2019 di detti crediti da a Controparte_4 Parte_3
(doc. 2), è sufficiente richiamare i principi posti da Cass. n. 28790/2024, secondo cui: “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (…)”. Nel caso di specie, l'ampiezza della categoria dei crediti pecuniari deteriorati ceduti con gli atti di cui è stata data pubblicità con le prodotte G.U., come emerge dai contenuti descrittivi dei crediti ceduti ivi rinvenibili, non consente di dubitare della astratta riconducibilità dei crediti per cui è causa a detta categoria. Ebbene, avendo la cessionaria adempiuto all'onere della prova richiesto dalla richiamata giurisprudenza della Suprema
Corte in considerazione del tenore delle contestazioni delle parti eccepenti, va comunque dato atto che la procuratrice della cessionaria ha prodotto altresì copia del contratto di cessione intercorso in data 05.07.2018 tra e (cfr. documento allegato Controparte_4
alla comparsa conclusionale del 25.07.2022 di . Parte_4
3. Sempre in via preliminare si rileva che, con note scritte di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 16.12.2020, ha eccepito la nullità della fideiussione Parte_1
sottoscritta in data 06.09.2005, nonché dell'atto integrativo sottoscritto in data 26.07.2006 per violazione dell'art.2 della Legge n.287/90.
7 3.1. La deduzione va disattesa. Ritiene la Corte che l'appellante non si possa dolere del mancato rilievo officioso da parte del giudice di primo grado della nullità da lui prospettata, né possa utilmente sollecitare il rilievo ex officio di tale nullità da parte del giudice di secondo grado, pur astrattamente possibile.
3.2. Secondo un consolidato orientamento della corte di legittimità (fra le più recenti: Cass.
n. 20713/2023), che questa corte non ha motivo di disattendere, le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti. “E' opportuno ricordare, in proposito, che le Sezioni Unite di questa Corte si sono occupate ampiamente del problema della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 12 dicembre 2014, n. 26242)…In quella sentenza è stato affermato, tra l'altro, che nel giudizio di appello ed in quello di cassazione il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo. Questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che
l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista -per così dire- quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio
a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati” (Cass. n. 20713/2023).
3.3. Va peraltro ancora osservato che l'appellante, il quale, in primo grado, non ha chiesto dichiararsi la nullità di che trattasi, non può dolersi del mancato rilievo officioso di tale nullità anche sotto il profilo che, richiamando il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.05.2005, in relazione alla invocata nullità, non ha, però, prodotto tempestivamente, nel rispetto della barriera preclusiva segnata dall'art.183 co.6 n.2 c.p.c., né lo schema predisposto dall'ABI né il provvedimento della Banca d'Italia.
3.3.1. Tali documenti costituiscono provvedimenti ed atti amministrativi che, in quanto tali, esulano dall'ambito di applicazione del principio iura novit curia e non sono valutabili dal giudice ove non ritualmente acquisiti al giudizio. Essi non hanno neppure natura di
8 fatto notorio, giacché quest'ultimo, per essere definito tale, deve consistere in fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, non potendo conseguentemente rientrare in tale nozione gli elementi valutativi implicanti particolari cognizioni, né le nozioni ricadenti nella scienza privata del giudice (Cass. n. 36309 del 13.12.2022)
3.3.2. Ancora, la Suprema Corte ha affermato che “la nullità del contratto, pur non costituendo oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto rilevabile d'ufficio da parte del giudice, e potendo quindi essere dedotta anche in sede di gravame, deve risultare da fatti ritualmente introdotti o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzare solo in astratto la verificazione e la cui introduzione presupponga l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito” (Cass. Civ. n.2356/2024). Pertanto, “le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti” (Cass.
Civ. Ord. n.20713/2023).
3.3.3. Pertanto, in adesione ai principi suesposti, con riferimento alla contrarietà alla normativa antitrust dei contratti di fideiussione dedotti nel presente giudizio, asseritamente posti a valle di intese anticoncorrenziali, invocata dall'odierno appellante-fideiussore, deve ritenersi precluso il rilievo officioso della nullità in appello, per non avere la parte interessata, nell'ambito del giudizio di primo grado, dedotto la questione della conformità delle clausole contrattuali al modello ABI né prodotto il modello medesimo.
4. Prima di affrontare i profili di merito posti dalla proposta impugnazione, la Corte ritiene opportuno preliminarmente osservare che il giudice di primo grado, il quale, in motivazione, nell'esaminare le tesi degli opponenti (peraltro sostanzialmente sovrapponibili) si è riferito indistintamente all' “opponente”, ha poi, nel tirare le fila del proprio percorso argomentativo, proceduto ad un accertamento del debito nei confronti del solo fideiussore determinandolo in € 9.435,70 oltre interessi al tasso del Parte_1
9,719% dal 10.01.2009 fino al soddisfo in favore di senza fare espresso riferimento alla distinta posizione di Parte_2
9 4.1. Dalla lettura della sentenza impugnata – nel silenzio sul punto - non è dato evincere le ragioni di tale scelta e, in particolare, se il Tribunale abbia ritenuto che l'opposizione proposta da - considerato il tenore testuale della stessa, in precedenza Parte_2
evidenziato, di cui a p. 1 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo nel paragrafo introdotto dalla dicitura “PROPONE OPPOSIZIONE”, prima della dicitura “CENNO
DEI FATTI” - fosse diretta ad attingere il decreto ingiuntivo n. 70/09 solo nella parte in cui recava l'ingiunzione di pagamento nei confronti del fideiussore ovvero Parte_1
se, pur ritenendo che l'opposizione della debitrice principale fosse diretta anche avverso la condanna di quest'ultima al pagamento della maggior somma di € 9.951,81 oltre interessi, sia, però, incorso in una omessa decisione al riguardo.
4.2. La Corte ritiene che la formulazione dei motivi d'opposizione proposti in primo grado da consenta di ritenere che gli stessi fossero diretti ad attingere Parte_2
l'ingiunzione di pagamento emessa nei confronti della stessa e che, a fronte della mancata espressa pronuncia da parte del Tribunale, in sentenza, su tali motivi, la richiesta formulata in via subordinata da con la comparsa di costituzione in appello tempestivamente depositata il 7.06.2018, di veder dichiarare che ancora Parte_2
debitrice della banca di € 6.356,94 oltre interessi convenzionali, potrebbe essere intesa come sostanzialmente diretta a veder riformata la sentenza di primo grado sul punto, nell'esercizio della facoltà di proporre appello incidentale (sia pure in mancanza di un'espressa qualificazione dell'atto come “appello incidentale”). Senonchè, poiché la cessionaria intervenuta a mezzo la procuratrice speciale Parte_3 Parte_4
con comparsa depositata in data 14.01.2020, ha implicitamente rinunciato ad una
[...]
tale richiesta, che non risulta coltivata, avendo, la cessionaria, contestualmente al
“disimpegno” processuale da parte di , ritenuto di concludere, nel merito, chiedendo il rigetto dell'appello principale e la conferma della sentenza emessa in primo grado, deve concludersi che, nella presente fase, risultano impugnate solo le statuizioni aventi ad oggetto l'accertamento del credito fatto valere dalla nei confronti del fideiussore Pt_4
con l'ingiunzione opposta.
5. Ciò posto, e passando ad esaminare l'appello principale, la Corte osserva che il primo motivo, con cui il fideiussore si è doluto della condanna al pagamento della somma di €
10 9.435,70 oltre interessi al tasso del 9,719% a lui inflitta dal Tribunale, in quanto quest'ultimo avrebbe omesso di considerare che, al momento della pronuncia della sentenza, egli aveva provveduto a corrispondere alla Banca creditrice la somma di €
9.652, 90 oltre interessi, è fondato nei limiti di cui appresso, con la precisazione che il secondo motivo d'appello - secondo cui il fideiussore sarebbe tenuto a corrispondere, oltre il tetto massimo garantito di € 6.500,00, gli interessi moratori al tasso legale e non a quello convenzionale del 9,719% e che può essere esaminato congiuntamente al primo, è inammissibile perché introduce una questione nuova che non risulta essere stata dedotta come motivo d'opposizione in primo grado.
5.1. Ciò posto, va detto che la stessa banca appellata ha osservato che “è pacifico il principio per cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la sentenza deve tener conto dei pagamenti successivi
e, quindi, condannare il debitore al pagamento dei residui importi dovuti” (così, a p. 1 della comparsa di costituzione e risposta) e, fin dal primo grado di giudizio, ha confermato di avere incassato la somma di € 9.652,14 per essere intervenuta ex art. 511 c.p.c. in una procedura esecutiva promossa dal Principalli in danno di tale e nella quale il Persona_1
giudice dell'esecuzione ha assegnato alla stessa il credito del Dagli atti risulta Parte_1
che la ha provveduto a depositare quietanza dell'incasso di € 9.652,14 unitamente Pt_4
al decreto di assegnazione di somme del G.E. ed alla copia dell'assegno BNL di corrispondente importo all'ordine di rilasciatole nella circostanza (acquisizioni CP_2
evincibili dal verbale d'udienza del 9.12.2014).
Ma la Banca ha anche precisato, dandone riscontro documentale, che il complessivo importo di € 9.652,14 incassato nelle (pacifiche) circostanze descritte, comprendeva l'importo liquidato dal giudice dell'esecuzione per spese e competenze legali nella misura di € 2.591,10 da ciò derivando che l'importo corrisposto dal a deconto della sua Parte_1
posizione debitoria nei confronti della banca ingiungente sarebbe pari ad € 7.061,04 (€
9.652,14 - € 2.591,10)
5.2. Ebbene, posto che tale ultima deduzione della banca appellata può ritenersi acquisita, trattandosi di verificare se dal versamento, da parte del nelle circostanze sopra Parte_1
descritte, della somma di € 7.061,04 , stante l'accertamento del credito da lui garantito, da parte del primo giudice, in complessivi € 9.435, oltre interessi al tasso del 9,719 a decorrere
11 dal 10.01.2009 fino al soddisfo, possa considerarsi conseguita l'estinzione di ogni residua ragione di credito nei suoi confronti da parte di cessionaria Parte_3
dell'originario credito di , rileva la Corte che così non è e che il fideiussore con il versamento dell'importo di € 9.652,14 incassato dalla il 13.04.2011 non ha estinto Pt_4
totalmente la propria posizione debitoria.
Dalla documentazione prodotta in primo grado dalla sulla base della ricognizione Pt_4
dalla stessa fattane nella memoria di replica del 29.0.2017 - mai contestata – risulta che il credito della a quella data (13/4/2011) era di complessivi € 10.410,15 di cui €. Pt_4
6.500,00 per sorte capitale, €.1.319,05 per interessi maturati ed €.2.591,10 per spese legali.
Da ciò consegue che, in applicazione dell'art. 1194 c.c. che impone l'imputazione del pagamento prioritariamente alle spese e agli interessi, il Principalli è ancora debitore della banca della somma di € 758,01, oltre interessi. Infatti, la somma di € 9.652,14, già incassata dalla va imputata prima alle spese legali (€ 2.591,10), poi agli interessi (€.1.319,05, Pt_4
come da nota spese richiamata dalla e solo per il residuo, che è di €.5.741,99 Pt_4
(9.652,14–2.591,10 -1.319,05) alla sorte capitale.
Considerato che
quest'ultima, nei confronti del fideiussore, è pari a €.6.500,00, ne consegue che il residuo debito del alla data 13/4/2011, risultava essere di € 758,01 (6.500 – 5.741,99); sicchè egli Parte_1
va dichiarato ancora tenuto a versare in favore della cessionaria del credito di cui al d.i. opposto, detto importo maggiorato degli interessi del 9, 719% dal 14.04.2011 fino al soddisfo.
6. L'appello va pertanto accolto nei limiti appena esposti, con conseguente riforma della sentenza impugnata come da dispositivo, giustificandosi una integrale compensazione fra le parti delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e ei confronti di e per essa,
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
nonché nei confronti di Parte_4 [...]
avverso Controparte_5
la sentenza n. 1843/2017, pubblicata dal Tribunale di Brindisi il 15.11.2017, così provvede:
12 in riforma dell'impugnata sentenza:
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_3
della somma di € 758,01 oltre interessi del 9,719% dal 14.04.2011 fino al soddisfo;
- dichiara interamente compensate fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Lecce, il 10.04.2025
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
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