Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 09/03/2023, n. 7032
CASS
Ordinanza 9 marzo 2023

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Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento viene in rilievo l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, che differisce dalla mera difficoltà e non si ravvisa soltanto nell'assoluta inidoneità allo svolgimento di ogni attività, ma pure nella soggettiva incapacità - per età o condizioni o qualità personali (elementi che il giudice di merito è tenuto a considerare nella valutazione della complessiva autonomia del soggetto) - d'intendere il significato, la portata, la necessità e l'importanza degli atti quotidiani, vieppiù ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica, in relazione ai diversi e imprevedibili frangenti della vita di ogni giorno; pertanto, per il riconoscimento dell'indennità ex art. 1 della l. n. 18 del 1980, assume rilevanza anche l'impossibilità di compiere un solo atto, se avente una cadenza quotidiana, i caratteri dell'inerenza costante alla persona e una funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute in rapporto agli altri atti della vita giornaliera che esso rende possibili. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito, il quale aveva escluso il beneficio limitandosi a rilevare che la richiedente - una bambina affetta da diabete e bisognosa dell'assistenza del genitore per l'essenziale atto quotidiano della somministrazione dell'insulina - conduceva "una vita normale compatibile con la sua età").

Commentari2

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    https://studiolegalepietrangeli.it/news-2/ · 20 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 09/03/2023, n. 7032
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7032
Data del deposito : 9 marzo 2023

Testo completo